Art. 2.
E' autorizzato il limite d'impegno di lire 1.000.000.000 per l'esercizio 1962-63 per la concessione dei contributi previsti dalla legge 2 luglio 1949, n. 108 , di cui:
a) lire 500.000.000 a favore degli Istituti autonomi per le case popolari dell'Istituto nazionale delle case per gli impiegati dello Stato e dell'U.N.R.R.A.-Casas, per provvedere al completamento dei quartieri coordinati di edilizia popolare in corso di realizzazione e per la costruzione di altri quartieri coordinati in Comuni capoluogo di provincia nei quali occorra procedere ad opere di risanamento di borgate malsane;
b) lire 500.000.000 a favore degli enti di cui alla precedente lettera a) nonche' delle amministrazioni comunali, per la costruzione di case popolari in Comuni capoluogo di Provincia diversi da quelli indicati nella stessa lettera a) che abbiano conseguito notevole incremento demografico secondo i dati del censimento 1961 o siano oggetto di rilevante migrazione interna quali poli di sviluppo industriale.
E' autorizzato il limite d'impegno di lire 1.000.000.000 per l'esercizio 1962-63 per la concessione dei contributi previsti dalla legge 2 luglio 1949, n. 108 , di cui:
a) lire 500.000.000 a favore degli Istituti autonomi per le case popolari dell'Istituto nazionale delle case per gli impiegati dello Stato e dell'U.N.R.R.A.-Casas, per provvedere al completamento dei quartieri coordinati di edilizia popolare in corso di realizzazione e per la costruzione di altri quartieri coordinati in Comuni capoluogo di provincia nei quali occorra procedere ad opere di risanamento di borgate malsane;
b) lire 500.000.000 a favore degli enti di cui alla precedente lettera a) nonche' delle amministrazioni comunali, per la costruzione di case popolari in Comuni capoluogo di Provincia diversi da quelli indicati nella stessa lettera a) che abbiano conseguito notevole incremento demografico secondo i dati del censimento 1961 o siano oggetto di rilevante migrazione interna quali poli di sviluppo industriale.