CA
Sentenza 15 maggio 2025
Sentenza 15 maggio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Torino, sentenza 15/05/2025, n. 426 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Torino |
| Numero : | 426 |
| Data del deposito : | 15 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI TORINO
SEZIONE PRIMA CIVILE
La Corte d'Appello, riunita in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Gabriella Ratti Presidente
Dott.ssa Silvia Orlando Consigliere Relatore
Dott. Corrado Croci Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta in secondo grado al n. r.g. 1468/2022 avente ad oggetto: leasing promossa da: in liquidazione (P.I. ), in persona del liquidatore Parte_1 P.IVA_1 Pt_2
, elettivamente domiciliata presso l'Avv. Pietro Ferrario, che la rappresenta e difende per
[...]
procura in atti;
PARTE APPELLANTE
Contro
P.I. ) e P.I. ), e per esse Controparte_1 P.IVA_2 Controparte_2 P.IVA_3
la mandataria (C.F. P.I. ), in persona del legale CP_3 P.IVA_4 P.IVA_5 rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata presso l'Avv. Mario Zurlo che la rappresenta e difende per procura in atti;
PARTE APPELLATA
Contro
e per essa la mandataria in persona del legale Controparte_4 CP_3
rappresentante pro tempore;
pagina 1 di 12 CONTRADDITTORE NECESSARIO CONTUMACE
Udienza di precisazione delle conclusioni del 14.1.2025.
CONCLUSIONI
PER PARTE APPELLANTE:
In via principale e nel merito, accogliere per i motivi tutti dedotti in narrativa il proposto appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza n. 216/2022 emessa dal Tribunale di Novara, Giudice Dott.ssa
Lorena Casiraghi, nell'ambito del giudizio n.r.g. 1060/2018, depositata telematicamente in cancelleria in data 14.04.2022, mai notificata, accogliere tutte le conclusioni avanzate in prime cure che qui si riportano.
Accertare che tra la già e la sia intervenuto CP_5 Controparte_4 Parte_1
un contratto di locazione finanziaria di natura traslativa e per l'effetto considerare che nel caso di specie si applicano in via analogica i principi di cui alla vendita con riserva di proprietà, in particolar modo per quanto concerne la risoluzione contrattuale;
In via principale e nel merito: previe tutte le declaratorie del caso, accertare e/o dichiarare la nullità per contrarietà alle disposizioni in materia di usura delle pattuizioni di remunerazione del capitale e/o dei negozi/atti attuativi del contratto de quo nel caso di estinzione anticipata e tasso effettivo di mora annuale e per gli effetti dichiarare che nulla è dovuto a titolo di interessi ai sensi e per gli effetti dell'art. 1815 co. 2 c.c. e condannare la ricorrente alla restituzione delle somme indebitamente riscosse nella misura di euro 302.032,81 o in quella somma maggiore o minore risultante di giustizia, oltre interessi legali se del caso ponendole in compensazione con l'eventuale capitale residuo dovuto e rideterminare il piano di ammortamento e le rate a scadere;
sempre in via principale e nel merito: cumulativamente e/o alternativamente, previe le declaratorie del caso, accertare e/o dichiarare l'indeterminatezza del costo del leasing in quanto il tasso leasing dichiarato pari al 4,630% è inferiore al tasso leasing verificato pari al 4,828% e per l'effetto dell'art. 117 TUB co.6 e 7, procedere al ricalcolo del piano finanziario al tasso minimo BOT ristornando la somma di euro 207.364,92 in favore di parte resistente o in quella misura maggiore o minore che emergerà di giustizia, oltre interessi legali e se del caso ponendole in compensazione con l'eventuale capitale residuo dovuto.
In via subordinata: nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda di risoluzione contrattuale per inadempimento del resistente, disporre la restituzione in favore di dei canoni già Parte_1
corrisposti in applicazione da quanto disposto dall'art. 1526 c.c. determinando a mezzo c.t.u. il rapporto dare avere tra le parti in causa con riferimento ai canoni pagati pari ad € 951.979,22 o in quella somma pagina 2 di 12 maggiore o minore che risulterà di giustizia e l'equo compenso che verrà determinato dal Giudice adito;
in ogni caso: rigettare tutte le domande formulate da in quanto, infondate in fatto e Parte_3 in diritto, stante l'assoluta nullità/inefficacia e inapplicabilità delle clausole di cui all'art. 20 delle condizioni generali di contratto per i motivi indicati in comparsa;
in via subordinata: alla luce della riconsegna dell'immobile avvenuta in data 07.11.2022, come da verbale allegato, nominare un professionista affinché provveda a determinare il valore attuale del bene oggetto di contratto e l'equo compenso e a quantificare altresì il valore del canone di affitto parametrato alla ubicazione territoriale dello stesso con i valori di mercato attuali.
In via istruttoria: - Ammettere c.t.u. contabile diretta ad accertare e individuare, sulla base della documentazione prodotta e di quella ulteriore che il c.t.u. riterrà di acquisire nonché assunte dallo stesso ogni opportuna informazione volta verificare i tassi di interesse applicati al contratto di leasing;
l'incidenza dell'indicizzazione e la sua eventuale modifica;
il corretto valore del tasso leasing applicato;
l'eventuale effetto anatocistico degli interessi di mora ricapitalizzati a seguito della rideterminazione del compenso in favore della società di leasing;
-ammettersi c.t.u. estimativa che verifichi e valuti il valore attuale del bene oggetto di contratto e l'equo compenso e a quantificare altresì il valore del canone di affitto/indennità.
Con salvezza di spese e compensi professionali, c.t.p. e c.t.u. del presente giudizio.
Con vittoria di spese, diritti ed onorari.
PER PARTE APPELLATA:
In via pregiudiziale, accertare e dichiarare il difetto di legittimazione passiva delle convenute
[...]
e per i motivi di cui in narrativa e, per l'effetto, respingere, tutte le CP_1 Controparte_2
domande avversarie.
In via preliminare, accertare e dichiarare il difetto di titolarità passiva delle convenute e Controparte_1
per i motivi di cui in narrativa e, per l'effetto, respingere tutte le domande Controparte_2
avversarie.
Nel merito, in via principale, rigettare il gravame proposto dalla società Pt_1 Parte_4
in quanto infondato in fatto e in diritto per tutte le ragioni dedotte in atti e,
[...]
conseguentemente, confermare in ogni sua parte la sentenza n. 216/2022, pubblicata dal Tribunale di
Novara in data 14.04.2022 a conclusione del procedimento rubricato al n 1060/18 r.g.
Col favore delle spese di ambedue i gradi di giudizio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
pagina 3 di 12 I. Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c. e per essa la mandataria Controparte_4 Parte_3
instaurava il giudizio dinnanzi al Tribunale di Novara nei confronti di deducendo Parte_1
che: (poi fusa per incorporazione in , con contratto del Controparte_6 Controparte_4
27.5.2005 n. 211050 (identificato, a seguito della fusione, con il n. CS 01510800), concedeva in locazione finanziaria alla convenuta l'immobile in corso di ristrutturazione in Novara, come identificato in contratto;
le condizioni contrattuali venivano successivamente variate con l'ultimazione della ristrutturazione;
l'art. 20 c.g.c. attribuiva alla concedente il diritto di risolvere anticipatamente il contratto ex art. 1456 c.c., mediante raccomandata a.r., in caso inadempimento da parte dell'utilizzatore al pagamento anche di un solo corrispettivo periodico o di uno degli ulteriori obblighi espressamente indicati, e di ottenere la restituzione immediata dell'immobile (oltre al pagamento di un indennizzo e al risarcimento del danno ulteriore); l'utilizzatrice si rendeva inadempiente, a partire dal maggio 2016, all'obbligo di pagamento dei canoni di locazione pattuiti, accumulando un debito di € 70.124,67 alla data della risoluzione;
pertanto la ricorrente, avvalendosi della clausola risolutiva espressa, con raccomandata a.r. del 22.6.2017, dichiarava la risoluzione del contratto intimando l'immediata restituzione dell'immobile; non avendo ottenuto la restituzione, chiedeva al Tribunale di accertare e dichiarare l'intervenuta risoluzione di diritto del contratto ex art. 1456 c.c., in subordine di accertare e dichiarare la risoluzione giudiziale del medesimo ex art. 1453 c.c. per inadempimento grave e rilevante dell'utilizzatrice, e in entrambi i casi di condannare la convenuta alla riconsegna dell'immobile.
costituendosi, contestava integralmente la domanda avversaria e chiedeva di: Pt_1 Parte_1
accertare che tra le parti era intervenuto un contratto di locazione finanziaria di natura traslativa e per l'effetto considerare che nel caso di specie si applicavano in via analogica i principi di cui alla vendita con riserva di proprietà, in particolar modo per quanto concerneva la risoluzione contrattuale;
accertare e dichiarare la nullità delle pattuizioni contrattuali per contrarietà alle disposizioni in materia di usura nel caso di estinzione anticipata e tasso effettivo di mora annuale, dichiarando che nulla era dovuto a titolo di interessi ex art. 1815 comma 2 c.c. e condannando la ricorrente alla restituzione delle somme indebitamente riscosse;
accertare e dichiarare l'indeterminatezza del costo del leasing in quanto il tasso leasing dichiarato, pari al 4,630%, era inferiore al tasso leasing verificato, pari al 4,828%, e ai sensi dell'art. 117 co. 6 e 7 TUB procedere al ricalcolo del piano finanziario;
in via subordinata disporre la restituzione in favore della convenuta dei canoni già corrisposti in applicazione dell'art. 1526 c.c. determinando a mezzo c.t.u. il rapporto dare avere tra le parti;
e nominare un professionista delegato per provvedere a riallocare sul mercato l'immobile.
In data 20.2.2021 intervenivano volontariamente in giudizio, in persona della mandataria CP_3
e allegando che nell'ambito di un'operazione di
[...] Controparte_1 Controparte_2
pagina 4 di 12 cartolarizzazione ai sensi della Legge 30 aprile 1999 n. 130, acquistava i crediti della Controparte_1
cedente derivanti da contratti di leasing, compreso quello per cui era causa, e Controparte_4
acquistava i beni immobili e i relativi contratti;
le intervenienti richiamavano Controparte_2
domande e difese di parte ricorrente.
Previo mutamento del rito, il Tribunale di Novara, con sentenza n. 216/2022 pubblicata il 14.4.2022, in accoglimento della domanda principale di parte attrice, dichiarava risolto il contratto di leasing e condannava a rilasciare immediatamente nella disponibilità dell'attrice, libera da Parte_1
persone e cose, l'unità immobiliare, rigettando le domande proposte dalla convenuta e condannando la medesima a rifondere le spese di lite a parte attrice.
Il Tribunale rilevava che:
-la società concedente si era correttamente avvalsa della clausola risolutiva espressa, risultando rispettate le condizioni contrattuali e quelle stabilite dall'art. 1456 c.c. per il prodursi dell'effetto risolutivo automatico;
infatti era pacifico, perché non contestato, che alla data di comunicazione del
22.7.2017 l'utilizzatrice era inadempiente, avendo omesso il pagamento dei canoni di locazione a partire dal maggio 2016, pur continuando a mantenere il godimento del bene, mentre la clausola contrattuale attribuiva alla concedente la possibilità di risolvere il contratto anche a seguito del mancato pagamento di una sola mensilità di canone;
inoltre risultava accertato non solo l'inadempimento, ma anche la colpa di ex art. 1218 c.c., in quanto l'omesso pagamento dei canoni di leasing Parte_1
non era dipeso da cause a sé non imputabili, né dall'inadempimento della società concedente, essendo infondata la dedotta applicazione di condizioni contrattuali illegittime, oggetto della domanda riconvenzionale;
-dovevano essere disattese le domande riconvenzionali subordinate di restituzione di tutti i canoni di leasing in applicazione dell'art. 1526 c.c., di rideterminazione del rapporto dare-avere tra le parti con riferimento ai canoni pagati e all'equo indennizzo dovuto per il godimento dell'immobile; tali domande, prima ancora che infondate, erano inammissibili;
in primo luogo perché la disposizione dell'art. 1526 c.c. presupponeva che la società utilizzatrice avesse restituito l'immobile (Cass.
21895/2017), cosa non avvenuta nel caso di specie;
inoltre, come statuito da Cass. 8980/2019, a seguito degli interventi legislativi in materia - art. 72 quater Legge Fallimentare e Legge n. 124/2017 - era stata superata la tradizionale distinzione tra leasing traslativo e di godimento, avendo il legislatore operato una ricostruzione unitaria del contratto di leasing e dunque era da escludere l'applicazione, seppur in via analogica, della disciplina di cui all'art. 1526 c.c. anche ai contratti di leasing stipulati in data anteriore all'entrata in vigore delle summenzionate novelle legislative;
pagina 5 di 12 -la domanda della convenuta era altresì inammissibile perché l'attrice aveva esclusivamente chiesto il rilascio dell'immobile oggetto del contratto di locazione finanziaria e non anche la condanna dell'utilizzatrice al pagamento delle rate scadute e a scadere;
solo quest'ultima domanda avrebbe radicato l'interesse della convenuta rispetto ad un'eventuale domanda di riduzione della clausola penale eccessiva;
-anche le ulteriori doglianze sollevate da dovevano essere respinte perché infondate;
in Parte_1
particolare in ordine alla allegata necessità di verifica delle condizioni di indicizzazione, la convenuta riproduceva quanto riportato nella consulenza di parte, senza pervenire ad una conclusione circa l'esito della verifica e alla sua incidenza sul rapporto contrattuale;
ad abundantiam la clausola di indicizzazione contenuta nel contratto di leasing doveva ritenersi del tutto legittima, essendo stato indicato nel contratto il parametro preso a riferimento per l'indicizzazione (Euribor a 3 mesi) e le modalità di calcolo dell'indicizzazione del canone in relazione alla variazione del parametro di riferimento;
l'ammontare dei canoni, quindi, era frutto di calcoli aritmetici eseguiti sulla base di parametri obiettivi, la cui rilevazione non lasciava spazio a scelte discrezionali della società concedente;
ne discendeva l'insussistenza di qualsivoglia indeterminatezza della disposizione, peraltro nemmeno denunciata;
-quanto al lamentato superamento del tasso soglia usura, nel contratto di leasing rilevavano solo le pattuizioni stipulate alla data del contratto e, per espressa affermazione contenuta nella stessa perizia di parte, il tasso leasing e il tasso di mora previsti alla data di sottoscrizione del contratto non superavano il tasso soglia;
le considerazioni in punto usura riguardavano esclusivamente l'ipotesi della risoluzione anticipata del contratto, mai verificatasi, e il tasso effettivo di mora;
quanto all'estinzione anticipata, non esisteva alcun Tasso Effettivo per l'Estinzione Anticipata ai fini dell'accertamento della eventuale usurarietà di esso, atteso che l'operazione del perito di parte era meramente teorica e il risultato era inammissibile;
quanto al superamento del tasso soglia da parte del c.d. “tasso effettivo di mora”,
l'usurarietà era stata valutata sussistere nel caso meramente ipotetico di ritardo di 29 giorni,
l'utilizzatrice non aveva allegato di avere mai versato interessi moratori ed erano irrilevanti scenari solo probabilistici;
-anche la contestazione dell'indeterminatezza del costo del leasing era infondata perché tale costo era indicato correttamente in contratto mediante la rappresentazione del tasso annuo nominale e del metodo di calcolo del tasso contrattuale;
l'asserita non corrispondenza tra tasso leasing contrattuale e quello verificato era genericamente argomentata senza alcun concreto riferimento che consentisse di dedurre la fondatezza della doglianza;
peraltro l'eventuale non corrispondenza tra tasso effettivo indicato in contratto e tasso applicato in concreto non era rilevante in termini di determinabilità del tasso e quindi pagina 6 di 12 di nullità della relativa clausola ai sensi dell'art. 117 TUB, bensì di inadempimento contrattuale, profilo non sollevato in questa sede.
Con atto di appello la impugnava la sentenza del Tribunale, Parte_5
chiedendone la riforma e formulando le conclusioni sopra riportate.
e rappresentate dalla mandataria costituendosi Controparte_1 Controparte_2 CP_3
chiedevano di rigettare l'appello e formulavano le conclusioni sopra riportate. veniva dichiarata contumace. Controparte_4
II. L'appello è articolato nei seguenti motivi di gravame.
-Sull'inadempimento della e sulla mancata riconsegna del bene oggetto di leasing: Parte_1
l'odierna appellante ha contestato il proprio inadempimento relativo al mancato pagamento dei canoni, allegando che erano stati applicati interessi usurari e che le clausole relative alla determinazione degli interessi erano ambigue (come da c.t.p.), con conseguente necessità di un ricalcolo mediante c.t.u. del dare-avere tra le parti a favore dell'utilizzatrice; il Giudice avrebbe dovuto prima esaminare le questioni prospettate e disporre c.t.u., prodromica alla valutazione della domanda di inadempimento;
comunque solo a fronte di un'ordinanza del Giudice istruttore in corso di causa che, dichiarando l'inadempimento, avesse concesso un termine all'utilizzatrice per la riconsegna del bene, Parte_1 avrebbe dovuto riconsegnare l'immobile; in ogni caso l'appellante in data 7.11.2022 ha provveduto alla riconsegna dell'immobile;
-Sulla asserita irrilevanza della natura usuraria degli interessi di mora applicati in corso di rapporto: il
Tribunale ha errato perché, previo esperimento di c.t.u. contabile, avrebbe dovuto accertare che il tasso moratorio previsto in contratto era superiore al tasso soglia antiusura;
in appello deve pertanto essere ammessa la c.t.u., unico strumento a disposizione per accertare l'applicazione di interessi usurari;
la
Corte di Cassazione ha infatti affermato che in materia contabile, anche quando può essere considerata esplorativa, la c.t.u. deve essere ammessa perché è l'unico mezzo a disposizione della parte per ricostruire un rapporto che non può essere riscostruito con la semplice produzione di documenti;
nel caso di specie si lamenta inoltre l'indeterminatezza del costo del leasing in quanto il tasso leasing dichiarato, pari al 4,630%, è inferiore al tasso leasing verificato, pari al 4,828%, dovendosi procedere al ricalcolo al tasso minimo Bot ristornando la somma di € 207.364,92 in favore dell'appellante, da porre in compensazione con l'eventuale capitale residuo dovuto;
-Sulla asserita irrilevanza della distinzione tra leasing traslativo e leasing di godimento: il Tribunale ha erroneamente ritenuto irrilevante la distinzione tra leasing traslativo e di godimento, attribuendo carattere retroattivo alla legge 124/2017; con sentenza n. 9211/2022 la Cassazione ha statuito che la pagina 7 di 12 disciplina di cui alla L. 124/2017 non ha effetti retroattivi, sicché per i contratti anteriormente risolti resta valida la distinzione tra leasing di godimento e leasing traslativo, con conseguente applicazione analogica, a quest'ultima figura, della disciplina dell'art. 1526 c.c.; in questo quadro è stato anche di recente ribadito il principio generale per cui al leasing traslativo si applica la disciplina della vendita con riserva della proprietà, sicché, in caso di risoluzione per inadempimento dell'utilizzatore, quest'ultimo ha diritto alla restituzione delle rate riscosse solo dopo la restituzione della cosa, mentre il concedente ha diritto, oltre al risarcimento del danno, a un equo compenso per l'uso dei beni oggetto del contratto, tale da remunerare il solo godimento e non ricomprendere anche la quota destinata al trasferimento finale di essi;
la Corte d'Appello adita non può non prendere in considerazione la richiesta di c.t.u. estimativa, avendo l'appellante riconsegnato l'immobile in data 7.11.2022.
e nel merito hanno eccepito l'infondatezza dei motivi di appello, Controparte_1 Controparte_2
richiamando le argomentazioni svolte nella sentenza di primo grado, di cui hanno chiesto la conferma;
e hanno eccepito la mancanza di legittimazione passiva in relazione a qualsivoglia eventuale pretesa restitutoria o risarcitoria avanzata dalla Gioco. Pt_1
I motivi di appello, da esaminare congiuntamente in quanto connessi, sono infondati.
Il contratto di leasing stipulato da (all'epoca e Controparte_4 Controparte_6 [...]
si è risolto fin dalla data di ricevimento, da parte dell'utilizzatrice, della comunicazione Parte_1
della concedente di volersi avvalere della clausola risolutiva espressa, con richiesta di immediata restituzione dell'immobile (raccomandata a.r. del 22.6.2017, ricevuta il 29.6.2017, doc. B.10 di parte appellata costituita).
Il contratto prevede il diritto della concedente di risolvere il contratto ex art. 1456 c.c., mediante raccomandata a.r., in caso di inadempimento da parte dell'utilizzatrice al pagamento anche di un solo corrispettivo periodico, e di ottenere la restituzione immediata dell'immobile.
E' pacifico che i corrispettivi periodici pattuiti dalle parti con scadenza dal mese di maggio 2016 al mese di giugno 2017 non sono stati pagati dall'utilizzatrice (la quale non ha contestato di non avere pagato detti canoni, né ha fornito prova del pagamento).
E a fronte della clausola risolutiva espressa - legittimamente invocata dalla concedente - ai sensi dell'art. 1456 c.c. la risoluzione si verifica di diritto quando la parte interessata dichiara all'altra che intende valersi di tale clausola.
La pronuncia giudiziale ha, in tal caso, natura meramente dichiarativa di una risoluzione contrattuale già avvenuta.
pagina 8 di 12 E' pertanto infondata l'allegazione dell'appellante secondo cui l'obbligo di restituire l'immobile sarebbe sorto solo a seguito di un'ordinanza in corso di causa, nel caso di specie non pronunciata.
L'obbligo restitutorio è sorto in capo all'utilizzatrice con la ricezione della comunicazione con cui la concedente si è avvalsa della clausola risolutiva espressa.
Legittimamente la concedente ha agito in giudizio per ottenere la pronuncia dichiarativa dell'avvenuta risoluzione contrattuale e la restituzione dell'immobile, non avendovi provveduto. Parte_1
La restituzione del 7.11.2022 è irrilevante al fine dell'accoglimento dell'appello, in quanto è avvenuta successivamente alla pronuncia della sentenza del Tribunale e in conformità alla condanna pronunciata;
non può quindi certamente essere invocata per ottenere la riforma della sentenza.
Sono inammissibili la domanda riconvenzionale e le istanze istruttorie, ribadite in appello, relative all'applicabilità dell'art. 1526 c.c., alla rideterminazione del rapporto dare-avere tra le parti con riferimento ai canoni pagati, all'equo compenso, al valore dell'immobile e allo svolgimento di c.t.u. sul punto, come già rilevato dal Tribunale.
L'art. 1526 c.c. presuppone che il bene oggetto del contratto di leasing sia stato restituito (Cass. civ.
21895/2017); la stessa appellante invoca la giurisprudenza secondo cui al leasing traslativo si applica la disciplina della vendita con riserva della proprietà, sicché, in caso di risoluzione per inadempimento dell'utilizzatore, quest'ultimo ha diritto alla restituzione delle rate riscosse “solo dopo la restituzione della cosa”, mentre il concedente ha diritto, oltre al risarcimento del danno, a un equo compenso per l'uso dei beni oggetto del contratto, tale da remunerare il solo godimento e non ricomprendere anche la quota destinata al trasferimento finale di essi.
Nel caso in esame il bene non è stato restituito (se non dopo la sentenza) e d'altronde la concedente ha domandato esclusivamente la restituzione dell'immobile, senza chiedere la condanna al pagamento di somme di denaro.
Tali considerazioni assorbono e rendono superfluo l'esame nel merito della questione prospettata dall'appellante nel terzo motivo di appello.
Non sussistono i profili di nullità delle clausole contrattuali per indeterminatezza del tasso leasing (ex art. 117 commi 6 e 7 TUB) e per usurarietà (ex art. 1815 comma 2 c.c.) dedotti dall'appellante, non occorrendo disporre la c.t.u. contabile richiesta.
allega che il tasso leasing dichiarato, pari al 4,630%, è inferiore al tasso leasing Parte_1
verificato, che è pari al 4,828% come da relazione peritale di parte, e che da ciò consegue la nullità della clausola per indeterminatezza e la necessità di ricalcolo ai sensi dell'art. 117 commi 6 e 7 TUB.
pagina 9 di 12 Dalla relazione peritale di parte si evince che la divergenza è data dal fatto che il tasso leasing indicato in contratto è il tasso nominale annuo, mentre il tasso calcolato dal consulente è quello effettivo che tiene conto della periodicità dei canoni, da corrispondere con scadenze infrannuali.
L'allegazione è infondata.
La divergenza tra tasso leasing indicato in contratto (calcolato su base annua) rispetto a quello applicato (in quanto calcolato tenendo conto dei pagamenti infrannuali) non comporta, di per sé,
l'integrazione delle condizioni previste dall'art. 117 comma 7 TUB;
in particolare la nullità è da escludersi quando la determinazione del tasso leasing effettivo - che non è un tasso di interesse, ma un indicatore del costo del finanziamento e ha una funzione essenzialmente informativa - è possibile sulla base degli altri elementi indicati nel contratto, quindi quando il contratto contiene tutti gli elementi per desumere l'effettivo costo dell'operazione; la dedotta divergenza tra tasso leasing indicato e tasso leasing effettivo potrebbe legittimare, in tale ipotesi, solo una richiesta risarcitoria da parte dell'utilizzatore che alleghi di essere stato sviato dall'inesatta indicazione contenuta nel contratto circa il tasso leasing applicato e di essersi determinato a concluderlo proprio sulla base di tale erroneo convincimento (cfr. sentenza 625/2025 Corte d'Appello di Milano).
La Corte di Cassazione ha infatti statuito cheleasing immobiliare, la mancata indicazione, nel contratto, del "tasso leasing" non determina la violazione dell'art. 117, comma 4, T.U.B. ove lo stesso sia determinabile per relationem, con rinvio a criteri prestabiliti ed elementi estrinseci, obiettivamente individuabili, senza alcun margine di incertezza né di discrezionalità in capo alla società di leasing, dovendosi individuare la ratio della norma nell'esigenza di salvaguardia del cliente sul piano della trasparenza, declinata in senso economico, essendo trasparente il contratto che lascia intuire o prevedere il livello di rischio o di spesa del contratto di durata>> (Cass. civ. 28824/2023, che ha confermato la sentenza secondo cui gli elementi desumibili dal contratto di leasing, nel quale erano espresse in modo definito le modalità di rimborso del finanziamento, con la precisazione dell'ammontare dei canoni, del loro numero e della loro scadenza, nonché del prezzo di riscatto, erano idonei a consentire una oggettiva determinabilità dei tassi applicabili al rapporto;
nello stesso senso
Cass. civ. 29530/2024).
Nel caso di specie il contratto contiene l'espressa indicazione del “tasso leasing” quale “tasso annuo nominale calcolato sui giorni effettivi su base 30 giorni mese” e tutti i dati - corrispettivo complessivo, durata della locazione finanziaria espressa in mesi, ammontare del primo canone e di quelli successivi, prezzo dell'opzione finale di acquisto, ammontare dell'investimento finanziato, criteri di indicizzazione dei canoni, spese e costi applicati - che consentono di ricavare agevolmente il tasso leasing effettivo, con la conseguenza che l'utilizzatrice è stata messa nella condizione di comprendere e apprezzare con pagina 10 di 12 precisione l'entità degli oneri economici derivanti a suo carico dall'operazione contrattuale, in rapporto al capitale erogato dalla concedente, con pieno soddisfacimento delle esigenze di trasparenza e determinatezza di cui all'art. 117 TUB.
In ordine alla pretesa usurarietà delle clausole contrattuali, si rileva che dalla stessa relazione peritale di parte risulta accertato che il tasso leasing (tanto indicato in contratto, quanto verificato come effettivo)
e il tasso di mora previsti alla data di sottoscrizione del contratto non superavano il tasso soglia di usura.
Il superamento del tasso soglia viene prospettato solo con riferimento a situazioni meramente ipotetiche non verificatesi, ovvero per il caso della risoluzione anticipata 12 mesi dopo la stipula (conteggiando anche la penale) e, con riferimento al tasso di mora, calcolando un preteso Tasso Annuo Globale di
Mora per il caso di ritardato pagamento di 29 giorni della prima rata di ammortamento.
Premesso che ai fini dell'accertamento dell'usurarietà sono irrilevanti le voci di costo meramente potenziali, subordinate al verificarsi di eventi futuri possibili ma non verificatisi in concreto (Cass. civ.
29550/2024) e che nella verifica del superamento del tasso soglia non si può procedere a sommatoria degli interessi corrispettivi con quelli moratori (Cass. civ. 17756/2024), le prospettazioni dell'appellante sono infondate.
Né l'appellante ha dedotto di avere mai pagato somme per interessi di mora.
E, si ribadisce, la concedente ha agito in giudizio chiedendo esclusivamente l'accertamento della avvenuta risoluzione contrattuale e la restituzione dell'immobile, non il pagamento di somme di denaro
(a titolo di interessi di mora o di penali).
Tali considerazioni sono assorbenti di ogni ulteriore questione relativa ai calcoli effettuati dall'appellante.
Si rileva infine che, per la prima volta in memoria di replica conclusiva, deduce la Parte_1
mancanza di prova della cessione del credito oggetto di causa in favore di parte appellata costituita e in quanto non sarebbe stata prodotta la lista pubblicata ai sensi Controparte_1 Controparte_2 dell'art.
7.1 della legge 130/1999 e non sarebbe quindi possibile verificarne il contenuto, questione che sarebbe rilevabile d'ufficio dalla Corte.
La deduzione è inammissibile, poiché l'avvenuta cessione del credito in favore delle intervenute in primo grado è stata accertata dal Tribunale con la sentenza e non è stato svolto motivo di appello sul punto.
La stessa è comunque infondata, in quanto il contratto oggetto di causa è inserito (a pag. 32) nell'elenco dei crediti ceduti, prodotto come doc. C5 da e a cui si accede tramite il link CP_7
pagina 11 di 12 riportato con la comparsa di intervento in primo grado (doc. C); è altresì prodotto l'avviso pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della cessione in blocco dei crediti (docc. C1 e C2).
L'appello viene conseguentemente rigettato, con conferma della sentenza impugnata.
III. Le spese di lite del presente giudizio d'appello seguono la soccombenza, dovendo essere poste a carico di parte appellante e a favore di parte appellata costituita.
Le stesse vengono liquidate ai sensi del D.M. 55/2014 come modificato con D.M. 147/2022, tenuto conto del valore di causa (scaglione da € 260.000,01 a € 520.000,00) e dell'attività svolta (con esclusione della fase istruttoria), nei seguenti importi corrispondenti ai valori medi: € 4.389,00 per fase di studio, € 2.552,00 per fase introduttiva, € 7.298,00 per fase decisionale, per totali € 14.239,00 per compensi;
oltre al 15% rimborso forfettario spese, CPA e IVA se dovuta.
Ai sensi di quanto disposto dall'art. 13 comma 1 quater D.P.R. n. 115/2002 la parte appellante è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Torino, Sezione Prima Civile, ogni altra istanza, eccezione e deduzione respinta, definitivamente pronunciando,
-rigetta l'appello proposto da avverso la sentenza n. 216/2022 del Parte_5
Tribunale di Novara, pubblicata il 14.4.2022, che per l'effetto conferma;
-condanna parte appellante al pagamento delle spese processuali del giudizio d'appello a favore della parte appellata costituita quale mandataria di e che CP_3 Controparte_1 Controparte_2
liquida in € 14.239,00 per compensi, oltre al rimborso forfettario spese in misura del 15% dei compensi, CPA ed IVA se dovuta.
Ai sensi di quanto disposto dall'art. 13 comma 1 quater D.P.R. n. 115/2002 la parte appellante è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.
Così deciso in Torino nella camera di consiglio del 8.5.2025 dalla Prima Sezione Civile della Corte
d'Appello.
Il Consigliere Estensore La Presidente
Dott.ssa Silvia Orlando Dott.ssa Gabriella Ratti
pagina 12 di 12
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI TORINO
SEZIONE PRIMA CIVILE
La Corte d'Appello, riunita in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Gabriella Ratti Presidente
Dott.ssa Silvia Orlando Consigliere Relatore
Dott. Corrado Croci Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta in secondo grado al n. r.g. 1468/2022 avente ad oggetto: leasing promossa da: in liquidazione (P.I. ), in persona del liquidatore Parte_1 P.IVA_1 Pt_2
, elettivamente domiciliata presso l'Avv. Pietro Ferrario, che la rappresenta e difende per
[...]
procura in atti;
PARTE APPELLANTE
Contro
P.I. ) e P.I. ), e per esse Controparte_1 P.IVA_2 Controparte_2 P.IVA_3
la mandataria (C.F. P.I. ), in persona del legale CP_3 P.IVA_4 P.IVA_5 rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata presso l'Avv. Mario Zurlo che la rappresenta e difende per procura in atti;
PARTE APPELLATA
Contro
e per essa la mandataria in persona del legale Controparte_4 CP_3
rappresentante pro tempore;
pagina 1 di 12 CONTRADDITTORE NECESSARIO CONTUMACE
Udienza di precisazione delle conclusioni del 14.1.2025.
CONCLUSIONI
PER PARTE APPELLANTE:
In via principale e nel merito, accogliere per i motivi tutti dedotti in narrativa il proposto appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza n. 216/2022 emessa dal Tribunale di Novara, Giudice Dott.ssa
Lorena Casiraghi, nell'ambito del giudizio n.r.g. 1060/2018, depositata telematicamente in cancelleria in data 14.04.2022, mai notificata, accogliere tutte le conclusioni avanzate in prime cure che qui si riportano.
Accertare che tra la già e la sia intervenuto CP_5 Controparte_4 Parte_1
un contratto di locazione finanziaria di natura traslativa e per l'effetto considerare che nel caso di specie si applicano in via analogica i principi di cui alla vendita con riserva di proprietà, in particolar modo per quanto concerne la risoluzione contrattuale;
In via principale e nel merito: previe tutte le declaratorie del caso, accertare e/o dichiarare la nullità per contrarietà alle disposizioni in materia di usura delle pattuizioni di remunerazione del capitale e/o dei negozi/atti attuativi del contratto de quo nel caso di estinzione anticipata e tasso effettivo di mora annuale e per gli effetti dichiarare che nulla è dovuto a titolo di interessi ai sensi e per gli effetti dell'art. 1815 co. 2 c.c. e condannare la ricorrente alla restituzione delle somme indebitamente riscosse nella misura di euro 302.032,81 o in quella somma maggiore o minore risultante di giustizia, oltre interessi legali se del caso ponendole in compensazione con l'eventuale capitale residuo dovuto e rideterminare il piano di ammortamento e le rate a scadere;
sempre in via principale e nel merito: cumulativamente e/o alternativamente, previe le declaratorie del caso, accertare e/o dichiarare l'indeterminatezza del costo del leasing in quanto il tasso leasing dichiarato pari al 4,630% è inferiore al tasso leasing verificato pari al 4,828% e per l'effetto dell'art. 117 TUB co.6 e 7, procedere al ricalcolo del piano finanziario al tasso minimo BOT ristornando la somma di euro 207.364,92 in favore di parte resistente o in quella misura maggiore o minore che emergerà di giustizia, oltre interessi legali e se del caso ponendole in compensazione con l'eventuale capitale residuo dovuto.
In via subordinata: nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda di risoluzione contrattuale per inadempimento del resistente, disporre la restituzione in favore di dei canoni già Parte_1
corrisposti in applicazione da quanto disposto dall'art. 1526 c.c. determinando a mezzo c.t.u. il rapporto dare avere tra le parti in causa con riferimento ai canoni pagati pari ad € 951.979,22 o in quella somma pagina 2 di 12 maggiore o minore che risulterà di giustizia e l'equo compenso che verrà determinato dal Giudice adito;
in ogni caso: rigettare tutte le domande formulate da in quanto, infondate in fatto e Parte_3 in diritto, stante l'assoluta nullità/inefficacia e inapplicabilità delle clausole di cui all'art. 20 delle condizioni generali di contratto per i motivi indicati in comparsa;
in via subordinata: alla luce della riconsegna dell'immobile avvenuta in data 07.11.2022, come da verbale allegato, nominare un professionista affinché provveda a determinare il valore attuale del bene oggetto di contratto e l'equo compenso e a quantificare altresì il valore del canone di affitto parametrato alla ubicazione territoriale dello stesso con i valori di mercato attuali.
In via istruttoria: - Ammettere c.t.u. contabile diretta ad accertare e individuare, sulla base della documentazione prodotta e di quella ulteriore che il c.t.u. riterrà di acquisire nonché assunte dallo stesso ogni opportuna informazione volta verificare i tassi di interesse applicati al contratto di leasing;
l'incidenza dell'indicizzazione e la sua eventuale modifica;
il corretto valore del tasso leasing applicato;
l'eventuale effetto anatocistico degli interessi di mora ricapitalizzati a seguito della rideterminazione del compenso in favore della società di leasing;
-ammettersi c.t.u. estimativa che verifichi e valuti il valore attuale del bene oggetto di contratto e l'equo compenso e a quantificare altresì il valore del canone di affitto/indennità.
Con salvezza di spese e compensi professionali, c.t.p. e c.t.u. del presente giudizio.
Con vittoria di spese, diritti ed onorari.
PER PARTE APPELLATA:
In via pregiudiziale, accertare e dichiarare il difetto di legittimazione passiva delle convenute
[...]
e per i motivi di cui in narrativa e, per l'effetto, respingere, tutte le CP_1 Controparte_2
domande avversarie.
In via preliminare, accertare e dichiarare il difetto di titolarità passiva delle convenute e Controparte_1
per i motivi di cui in narrativa e, per l'effetto, respingere tutte le domande Controparte_2
avversarie.
Nel merito, in via principale, rigettare il gravame proposto dalla società Pt_1 Parte_4
in quanto infondato in fatto e in diritto per tutte le ragioni dedotte in atti e,
[...]
conseguentemente, confermare in ogni sua parte la sentenza n. 216/2022, pubblicata dal Tribunale di
Novara in data 14.04.2022 a conclusione del procedimento rubricato al n 1060/18 r.g.
Col favore delle spese di ambedue i gradi di giudizio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
pagina 3 di 12 I. Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c. e per essa la mandataria Controparte_4 Parte_3
instaurava il giudizio dinnanzi al Tribunale di Novara nei confronti di deducendo Parte_1
che: (poi fusa per incorporazione in , con contratto del Controparte_6 Controparte_4
27.5.2005 n. 211050 (identificato, a seguito della fusione, con il n. CS 01510800), concedeva in locazione finanziaria alla convenuta l'immobile in corso di ristrutturazione in Novara, come identificato in contratto;
le condizioni contrattuali venivano successivamente variate con l'ultimazione della ristrutturazione;
l'art. 20 c.g.c. attribuiva alla concedente il diritto di risolvere anticipatamente il contratto ex art. 1456 c.c., mediante raccomandata a.r., in caso inadempimento da parte dell'utilizzatore al pagamento anche di un solo corrispettivo periodico o di uno degli ulteriori obblighi espressamente indicati, e di ottenere la restituzione immediata dell'immobile (oltre al pagamento di un indennizzo e al risarcimento del danno ulteriore); l'utilizzatrice si rendeva inadempiente, a partire dal maggio 2016, all'obbligo di pagamento dei canoni di locazione pattuiti, accumulando un debito di € 70.124,67 alla data della risoluzione;
pertanto la ricorrente, avvalendosi della clausola risolutiva espressa, con raccomandata a.r. del 22.6.2017, dichiarava la risoluzione del contratto intimando l'immediata restituzione dell'immobile; non avendo ottenuto la restituzione, chiedeva al Tribunale di accertare e dichiarare l'intervenuta risoluzione di diritto del contratto ex art. 1456 c.c., in subordine di accertare e dichiarare la risoluzione giudiziale del medesimo ex art. 1453 c.c. per inadempimento grave e rilevante dell'utilizzatrice, e in entrambi i casi di condannare la convenuta alla riconsegna dell'immobile.
costituendosi, contestava integralmente la domanda avversaria e chiedeva di: Pt_1 Parte_1
accertare che tra le parti era intervenuto un contratto di locazione finanziaria di natura traslativa e per l'effetto considerare che nel caso di specie si applicavano in via analogica i principi di cui alla vendita con riserva di proprietà, in particolar modo per quanto concerneva la risoluzione contrattuale;
accertare e dichiarare la nullità delle pattuizioni contrattuali per contrarietà alle disposizioni in materia di usura nel caso di estinzione anticipata e tasso effettivo di mora annuale, dichiarando che nulla era dovuto a titolo di interessi ex art. 1815 comma 2 c.c. e condannando la ricorrente alla restituzione delle somme indebitamente riscosse;
accertare e dichiarare l'indeterminatezza del costo del leasing in quanto il tasso leasing dichiarato, pari al 4,630%, era inferiore al tasso leasing verificato, pari al 4,828%, e ai sensi dell'art. 117 co. 6 e 7 TUB procedere al ricalcolo del piano finanziario;
in via subordinata disporre la restituzione in favore della convenuta dei canoni già corrisposti in applicazione dell'art. 1526 c.c. determinando a mezzo c.t.u. il rapporto dare avere tra le parti;
e nominare un professionista delegato per provvedere a riallocare sul mercato l'immobile.
In data 20.2.2021 intervenivano volontariamente in giudizio, in persona della mandataria CP_3
e allegando che nell'ambito di un'operazione di
[...] Controparte_1 Controparte_2
pagina 4 di 12 cartolarizzazione ai sensi della Legge 30 aprile 1999 n. 130, acquistava i crediti della Controparte_1
cedente derivanti da contratti di leasing, compreso quello per cui era causa, e Controparte_4
acquistava i beni immobili e i relativi contratti;
le intervenienti richiamavano Controparte_2
domande e difese di parte ricorrente.
Previo mutamento del rito, il Tribunale di Novara, con sentenza n. 216/2022 pubblicata il 14.4.2022, in accoglimento della domanda principale di parte attrice, dichiarava risolto il contratto di leasing e condannava a rilasciare immediatamente nella disponibilità dell'attrice, libera da Parte_1
persone e cose, l'unità immobiliare, rigettando le domande proposte dalla convenuta e condannando la medesima a rifondere le spese di lite a parte attrice.
Il Tribunale rilevava che:
-la società concedente si era correttamente avvalsa della clausola risolutiva espressa, risultando rispettate le condizioni contrattuali e quelle stabilite dall'art. 1456 c.c. per il prodursi dell'effetto risolutivo automatico;
infatti era pacifico, perché non contestato, che alla data di comunicazione del
22.7.2017 l'utilizzatrice era inadempiente, avendo omesso il pagamento dei canoni di locazione a partire dal maggio 2016, pur continuando a mantenere il godimento del bene, mentre la clausola contrattuale attribuiva alla concedente la possibilità di risolvere il contratto anche a seguito del mancato pagamento di una sola mensilità di canone;
inoltre risultava accertato non solo l'inadempimento, ma anche la colpa di ex art. 1218 c.c., in quanto l'omesso pagamento dei canoni di leasing Parte_1
non era dipeso da cause a sé non imputabili, né dall'inadempimento della società concedente, essendo infondata la dedotta applicazione di condizioni contrattuali illegittime, oggetto della domanda riconvenzionale;
-dovevano essere disattese le domande riconvenzionali subordinate di restituzione di tutti i canoni di leasing in applicazione dell'art. 1526 c.c., di rideterminazione del rapporto dare-avere tra le parti con riferimento ai canoni pagati e all'equo indennizzo dovuto per il godimento dell'immobile; tali domande, prima ancora che infondate, erano inammissibili;
in primo luogo perché la disposizione dell'art. 1526 c.c. presupponeva che la società utilizzatrice avesse restituito l'immobile (Cass.
21895/2017), cosa non avvenuta nel caso di specie;
inoltre, come statuito da Cass. 8980/2019, a seguito degli interventi legislativi in materia - art. 72 quater Legge Fallimentare e Legge n. 124/2017 - era stata superata la tradizionale distinzione tra leasing traslativo e di godimento, avendo il legislatore operato una ricostruzione unitaria del contratto di leasing e dunque era da escludere l'applicazione, seppur in via analogica, della disciplina di cui all'art. 1526 c.c. anche ai contratti di leasing stipulati in data anteriore all'entrata in vigore delle summenzionate novelle legislative;
pagina 5 di 12 -la domanda della convenuta era altresì inammissibile perché l'attrice aveva esclusivamente chiesto il rilascio dell'immobile oggetto del contratto di locazione finanziaria e non anche la condanna dell'utilizzatrice al pagamento delle rate scadute e a scadere;
solo quest'ultima domanda avrebbe radicato l'interesse della convenuta rispetto ad un'eventuale domanda di riduzione della clausola penale eccessiva;
-anche le ulteriori doglianze sollevate da dovevano essere respinte perché infondate;
in Parte_1
particolare in ordine alla allegata necessità di verifica delle condizioni di indicizzazione, la convenuta riproduceva quanto riportato nella consulenza di parte, senza pervenire ad una conclusione circa l'esito della verifica e alla sua incidenza sul rapporto contrattuale;
ad abundantiam la clausola di indicizzazione contenuta nel contratto di leasing doveva ritenersi del tutto legittima, essendo stato indicato nel contratto il parametro preso a riferimento per l'indicizzazione (Euribor a 3 mesi) e le modalità di calcolo dell'indicizzazione del canone in relazione alla variazione del parametro di riferimento;
l'ammontare dei canoni, quindi, era frutto di calcoli aritmetici eseguiti sulla base di parametri obiettivi, la cui rilevazione non lasciava spazio a scelte discrezionali della società concedente;
ne discendeva l'insussistenza di qualsivoglia indeterminatezza della disposizione, peraltro nemmeno denunciata;
-quanto al lamentato superamento del tasso soglia usura, nel contratto di leasing rilevavano solo le pattuizioni stipulate alla data del contratto e, per espressa affermazione contenuta nella stessa perizia di parte, il tasso leasing e il tasso di mora previsti alla data di sottoscrizione del contratto non superavano il tasso soglia;
le considerazioni in punto usura riguardavano esclusivamente l'ipotesi della risoluzione anticipata del contratto, mai verificatasi, e il tasso effettivo di mora;
quanto all'estinzione anticipata, non esisteva alcun Tasso Effettivo per l'Estinzione Anticipata ai fini dell'accertamento della eventuale usurarietà di esso, atteso che l'operazione del perito di parte era meramente teorica e il risultato era inammissibile;
quanto al superamento del tasso soglia da parte del c.d. “tasso effettivo di mora”,
l'usurarietà era stata valutata sussistere nel caso meramente ipotetico di ritardo di 29 giorni,
l'utilizzatrice non aveva allegato di avere mai versato interessi moratori ed erano irrilevanti scenari solo probabilistici;
-anche la contestazione dell'indeterminatezza del costo del leasing era infondata perché tale costo era indicato correttamente in contratto mediante la rappresentazione del tasso annuo nominale e del metodo di calcolo del tasso contrattuale;
l'asserita non corrispondenza tra tasso leasing contrattuale e quello verificato era genericamente argomentata senza alcun concreto riferimento che consentisse di dedurre la fondatezza della doglianza;
peraltro l'eventuale non corrispondenza tra tasso effettivo indicato in contratto e tasso applicato in concreto non era rilevante in termini di determinabilità del tasso e quindi pagina 6 di 12 di nullità della relativa clausola ai sensi dell'art. 117 TUB, bensì di inadempimento contrattuale, profilo non sollevato in questa sede.
Con atto di appello la impugnava la sentenza del Tribunale, Parte_5
chiedendone la riforma e formulando le conclusioni sopra riportate.
e rappresentate dalla mandataria costituendosi Controparte_1 Controparte_2 CP_3
chiedevano di rigettare l'appello e formulavano le conclusioni sopra riportate. veniva dichiarata contumace. Controparte_4
II. L'appello è articolato nei seguenti motivi di gravame.
-Sull'inadempimento della e sulla mancata riconsegna del bene oggetto di leasing: Parte_1
l'odierna appellante ha contestato il proprio inadempimento relativo al mancato pagamento dei canoni, allegando che erano stati applicati interessi usurari e che le clausole relative alla determinazione degli interessi erano ambigue (come da c.t.p.), con conseguente necessità di un ricalcolo mediante c.t.u. del dare-avere tra le parti a favore dell'utilizzatrice; il Giudice avrebbe dovuto prima esaminare le questioni prospettate e disporre c.t.u., prodromica alla valutazione della domanda di inadempimento;
comunque solo a fronte di un'ordinanza del Giudice istruttore in corso di causa che, dichiarando l'inadempimento, avesse concesso un termine all'utilizzatrice per la riconsegna del bene, Parte_1 avrebbe dovuto riconsegnare l'immobile; in ogni caso l'appellante in data 7.11.2022 ha provveduto alla riconsegna dell'immobile;
-Sulla asserita irrilevanza della natura usuraria degli interessi di mora applicati in corso di rapporto: il
Tribunale ha errato perché, previo esperimento di c.t.u. contabile, avrebbe dovuto accertare che il tasso moratorio previsto in contratto era superiore al tasso soglia antiusura;
in appello deve pertanto essere ammessa la c.t.u., unico strumento a disposizione per accertare l'applicazione di interessi usurari;
la
Corte di Cassazione ha infatti affermato che in materia contabile, anche quando può essere considerata esplorativa, la c.t.u. deve essere ammessa perché è l'unico mezzo a disposizione della parte per ricostruire un rapporto che non può essere riscostruito con la semplice produzione di documenti;
nel caso di specie si lamenta inoltre l'indeterminatezza del costo del leasing in quanto il tasso leasing dichiarato, pari al 4,630%, è inferiore al tasso leasing verificato, pari al 4,828%, dovendosi procedere al ricalcolo al tasso minimo Bot ristornando la somma di € 207.364,92 in favore dell'appellante, da porre in compensazione con l'eventuale capitale residuo dovuto;
-Sulla asserita irrilevanza della distinzione tra leasing traslativo e leasing di godimento: il Tribunale ha erroneamente ritenuto irrilevante la distinzione tra leasing traslativo e di godimento, attribuendo carattere retroattivo alla legge 124/2017; con sentenza n. 9211/2022 la Cassazione ha statuito che la pagina 7 di 12 disciplina di cui alla L. 124/2017 non ha effetti retroattivi, sicché per i contratti anteriormente risolti resta valida la distinzione tra leasing di godimento e leasing traslativo, con conseguente applicazione analogica, a quest'ultima figura, della disciplina dell'art. 1526 c.c.; in questo quadro è stato anche di recente ribadito il principio generale per cui al leasing traslativo si applica la disciplina della vendita con riserva della proprietà, sicché, in caso di risoluzione per inadempimento dell'utilizzatore, quest'ultimo ha diritto alla restituzione delle rate riscosse solo dopo la restituzione della cosa, mentre il concedente ha diritto, oltre al risarcimento del danno, a un equo compenso per l'uso dei beni oggetto del contratto, tale da remunerare il solo godimento e non ricomprendere anche la quota destinata al trasferimento finale di essi;
la Corte d'Appello adita non può non prendere in considerazione la richiesta di c.t.u. estimativa, avendo l'appellante riconsegnato l'immobile in data 7.11.2022.
e nel merito hanno eccepito l'infondatezza dei motivi di appello, Controparte_1 Controparte_2
richiamando le argomentazioni svolte nella sentenza di primo grado, di cui hanno chiesto la conferma;
e hanno eccepito la mancanza di legittimazione passiva in relazione a qualsivoglia eventuale pretesa restitutoria o risarcitoria avanzata dalla Gioco. Pt_1
I motivi di appello, da esaminare congiuntamente in quanto connessi, sono infondati.
Il contratto di leasing stipulato da (all'epoca e Controparte_4 Controparte_6 [...]
si è risolto fin dalla data di ricevimento, da parte dell'utilizzatrice, della comunicazione Parte_1
della concedente di volersi avvalere della clausola risolutiva espressa, con richiesta di immediata restituzione dell'immobile (raccomandata a.r. del 22.6.2017, ricevuta il 29.6.2017, doc. B.10 di parte appellata costituita).
Il contratto prevede il diritto della concedente di risolvere il contratto ex art. 1456 c.c., mediante raccomandata a.r., in caso di inadempimento da parte dell'utilizzatrice al pagamento anche di un solo corrispettivo periodico, e di ottenere la restituzione immediata dell'immobile.
E' pacifico che i corrispettivi periodici pattuiti dalle parti con scadenza dal mese di maggio 2016 al mese di giugno 2017 non sono stati pagati dall'utilizzatrice (la quale non ha contestato di non avere pagato detti canoni, né ha fornito prova del pagamento).
E a fronte della clausola risolutiva espressa - legittimamente invocata dalla concedente - ai sensi dell'art. 1456 c.c. la risoluzione si verifica di diritto quando la parte interessata dichiara all'altra che intende valersi di tale clausola.
La pronuncia giudiziale ha, in tal caso, natura meramente dichiarativa di una risoluzione contrattuale già avvenuta.
pagina 8 di 12 E' pertanto infondata l'allegazione dell'appellante secondo cui l'obbligo di restituire l'immobile sarebbe sorto solo a seguito di un'ordinanza in corso di causa, nel caso di specie non pronunciata.
L'obbligo restitutorio è sorto in capo all'utilizzatrice con la ricezione della comunicazione con cui la concedente si è avvalsa della clausola risolutiva espressa.
Legittimamente la concedente ha agito in giudizio per ottenere la pronuncia dichiarativa dell'avvenuta risoluzione contrattuale e la restituzione dell'immobile, non avendovi provveduto. Parte_1
La restituzione del 7.11.2022 è irrilevante al fine dell'accoglimento dell'appello, in quanto è avvenuta successivamente alla pronuncia della sentenza del Tribunale e in conformità alla condanna pronunciata;
non può quindi certamente essere invocata per ottenere la riforma della sentenza.
Sono inammissibili la domanda riconvenzionale e le istanze istruttorie, ribadite in appello, relative all'applicabilità dell'art. 1526 c.c., alla rideterminazione del rapporto dare-avere tra le parti con riferimento ai canoni pagati, all'equo compenso, al valore dell'immobile e allo svolgimento di c.t.u. sul punto, come già rilevato dal Tribunale.
L'art. 1526 c.c. presuppone che il bene oggetto del contratto di leasing sia stato restituito (Cass. civ.
21895/2017); la stessa appellante invoca la giurisprudenza secondo cui al leasing traslativo si applica la disciplina della vendita con riserva della proprietà, sicché, in caso di risoluzione per inadempimento dell'utilizzatore, quest'ultimo ha diritto alla restituzione delle rate riscosse “solo dopo la restituzione della cosa”, mentre il concedente ha diritto, oltre al risarcimento del danno, a un equo compenso per l'uso dei beni oggetto del contratto, tale da remunerare il solo godimento e non ricomprendere anche la quota destinata al trasferimento finale di essi.
Nel caso in esame il bene non è stato restituito (se non dopo la sentenza) e d'altronde la concedente ha domandato esclusivamente la restituzione dell'immobile, senza chiedere la condanna al pagamento di somme di denaro.
Tali considerazioni assorbono e rendono superfluo l'esame nel merito della questione prospettata dall'appellante nel terzo motivo di appello.
Non sussistono i profili di nullità delle clausole contrattuali per indeterminatezza del tasso leasing (ex art. 117 commi 6 e 7 TUB) e per usurarietà (ex art. 1815 comma 2 c.c.) dedotti dall'appellante, non occorrendo disporre la c.t.u. contabile richiesta.
allega che il tasso leasing dichiarato, pari al 4,630%, è inferiore al tasso leasing Parte_1
verificato, che è pari al 4,828% come da relazione peritale di parte, e che da ciò consegue la nullità della clausola per indeterminatezza e la necessità di ricalcolo ai sensi dell'art. 117 commi 6 e 7 TUB.
pagina 9 di 12 Dalla relazione peritale di parte si evince che la divergenza è data dal fatto che il tasso leasing indicato in contratto è il tasso nominale annuo, mentre il tasso calcolato dal consulente è quello effettivo che tiene conto della periodicità dei canoni, da corrispondere con scadenze infrannuali.
L'allegazione è infondata.
La divergenza tra tasso leasing indicato in contratto (calcolato su base annua) rispetto a quello applicato (in quanto calcolato tenendo conto dei pagamenti infrannuali) non comporta, di per sé,
l'integrazione delle condizioni previste dall'art. 117 comma 7 TUB;
in particolare la nullità è da escludersi quando la determinazione del tasso leasing effettivo - che non è un tasso di interesse, ma un indicatore del costo del finanziamento e ha una funzione essenzialmente informativa - è possibile sulla base degli altri elementi indicati nel contratto, quindi quando il contratto contiene tutti gli elementi per desumere l'effettivo costo dell'operazione; la dedotta divergenza tra tasso leasing indicato e tasso leasing effettivo potrebbe legittimare, in tale ipotesi, solo una richiesta risarcitoria da parte dell'utilizzatore che alleghi di essere stato sviato dall'inesatta indicazione contenuta nel contratto circa il tasso leasing applicato e di essersi determinato a concluderlo proprio sulla base di tale erroneo convincimento (cfr. sentenza 625/2025 Corte d'Appello di Milano).
La Corte di Cassazione ha infatti statuito che
nello stesso senso
Cass. civ. 29530/2024).
Nel caso di specie il contratto contiene l'espressa indicazione del “tasso leasing” quale “tasso annuo nominale calcolato sui giorni effettivi su base 30 giorni mese” e tutti i dati - corrispettivo complessivo, durata della locazione finanziaria espressa in mesi, ammontare del primo canone e di quelli successivi, prezzo dell'opzione finale di acquisto, ammontare dell'investimento finanziato, criteri di indicizzazione dei canoni, spese e costi applicati - che consentono di ricavare agevolmente il tasso leasing effettivo, con la conseguenza che l'utilizzatrice è stata messa nella condizione di comprendere e apprezzare con pagina 10 di 12 precisione l'entità degli oneri economici derivanti a suo carico dall'operazione contrattuale, in rapporto al capitale erogato dalla concedente, con pieno soddisfacimento delle esigenze di trasparenza e determinatezza di cui all'art. 117 TUB.
In ordine alla pretesa usurarietà delle clausole contrattuali, si rileva che dalla stessa relazione peritale di parte risulta accertato che il tasso leasing (tanto indicato in contratto, quanto verificato come effettivo)
e il tasso di mora previsti alla data di sottoscrizione del contratto non superavano il tasso soglia di usura.
Il superamento del tasso soglia viene prospettato solo con riferimento a situazioni meramente ipotetiche non verificatesi, ovvero per il caso della risoluzione anticipata 12 mesi dopo la stipula (conteggiando anche la penale) e, con riferimento al tasso di mora, calcolando un preteso Tasso Annuo Globale di
Mora per il caso di ritardato pagamento di 29 giorni della prima rata di ammortamento.
Premesso che ai fini dell'accertamento dell'usurarietà sono irrilevanti le voci di costo meramente potenziali, subordinate al verificarsi di eventi futuri possibili ma non verificatisi in concreto (Cass. civ.
29550/2024) e che nella verifica del superamento del tasso soglia non si può procedere a sommatoria degli interessi corrispettivi con quelli moratori (Cass. civ. 17756/2024), le prospettazioni dell'appellante sono infondate.
Né l'appellante ha dedotto di avere mai pagato somme per interessi di mora.
E, si ribadisce, la concedente ha agito in giudizio chiedendo esclusivamente l'accertamento della avvenuta risoluzione contrattuale e la restituzione dell'immobile, non il pagamento di somme di denaro
(a titolo di interessi di mora o di penali).
Tali considerazioni sono assorbenti di ogni ulteriore questione relativa ai calcoli effettuati dall'appellante.
Si rileva infine che, per la prima volta in memoria di replica conclusiva, deduce la Parte_1
mancanza di prova della cessione del credito oggetto di causa in favore di parte appellata costituita e in quanto non sarebbe stata prodotta la lista pubblicata ai sensi Controparte_1 Controparte_2 dell'art.
7.1 della legge 130/1999 e non sarebbe quindi possibile verificarne il contenuto, questione che sarebbe rilevabile d'ufficio dalla Corte.
La deduzione è inammissibile, poiché l'avvenuta cessione del credito in favore delle intervenute in primo grado è stata accertata dal Tribunale con la sentenza e non è stato svolto motivo di appello sul punto.
La stessa è comunque infondata, in quanto il contratto oggetto di causa è inserito (a pag. 32) nell'elenco dei crediti ceduti, prodotto come doc. C5 da e a cui si accede tramite il link CP_7
pagina 11 di 12 riportato con la comparsa di intervento in primo grado (doc. C); è altresì prodotto l'avviso pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della cessione in blocco dei crediti (docc. C1 e C2).
L'appello viene conseguentemente rigettato, con conferma della sentenza impugnata.
III. Le spese di lite del presente giudizio d'appello seguono la soccombenza, dovendo essere poste a carico di parte appellante e a favore di parte appellata costituita.
Le stesse vengono liquidate ai sensi del D.M. 55/2014 come modificato con D.M. 147/2022, tenuto conto del valore di causa (scaglione da € 260.000,01 a € 520.000,00) e dell'attività svolta (con esclusione della fase istruttoria), nei seguenti importi corrispondenti ai valori medi: € 4.389,00 per fase di studio, € 2.552,00 per fase introduttiva, € 7.298,00 per fase decisionale, per totali € 14.239,00 per compensi;
oltre al 15% rimborso forfettario spese, CPA e IVA se dovuta.
Ai sensi di quanto disposto dall'art. 13 comma 1 quater D.P.R. n. 115/2002 la parte appellante è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Torino, Sezione Prima Civile, ogni altra istanza, eccezione e deduzione respinta, definitivamente pronunciando,
-rigetta l'appello proposto da avverso la sentenza n. 216/2022 del Parte_5
Tribunale di Novara, pubblicata il 14.4.2022, che per l'effetto conferma;
-condanna parte appellante al pagamento delle spese processuali del giudizio d'appello a favore della parte appellata costituita quale mandataria di e che CP_3 Controparte_1 Controparte_2
liquida in € 14.239,00 per compensi, oltre al rimborso forfettario spese in misura del 15% dei compensi, CPA ed IVA se dovuta.
Ai sensi di quanto disposto dall'art. 13 comma 1 quater D.P.R. n. 115/2002 la parte appellante è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.
Così deciso in Torino nella camera di consiglio del 8.5.2025 dalla Prima Sezione Civile della Corte
d'Appello.
Il Consigliere Estensore La Presidente
Dott.ssa Silvia Orlando Dott.ssa Gabriella Ratti
pagina 12 di 12