CA
Sentenza 8 ottobre 2025
Sentenza 8 ottobre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bari, sentenza 08/10/2025, n. 1403 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bari |
| Numero : | 1403 |
| Data del deposito : | 8 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte di Appello di Bari
- Prima Sezione Civile -
La Corte di Appello di Bari, prima sezione civile, riunita in camera di consiglio e composta dai magistrati: dott.ssa Maria MI - Presidente rel. dott. Michele Prencipe - Consigliere dott.ssa Emma Manzionna - Consigliere ha pronunciato, nella causa civile, in grado di appello, iscritta al n. R.G. 306/2024, la seguente:
SENTENZA tra:
( ) rappresentato e difeso dall'Avv. Sergio CAVALLO Parte_1 CodiceFiscale_1
( ) presso il cui studio in Modugno è elettivamente domiciliato CodiceFiscale_2
APPELLANTE
avverso la sentenza pronunciata dal Tribunale di Bari n.4034/2023, pubblicata il 12.10.2023.
E
( ) rappresentato e difeso dall'Avv. Vito VOLPE ( Controparte_1 CodiceFiscale_3 [...]
), il quale dichiara di voler ricevere le comunicazioni al seguente indirizzo: C.F._4 ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Bari C.so Cavour n.201, Email_1 giusta mandato in calce all'atto di costituzione nel presente giudizio.
APPELLATO
All'udienza collegiale del 7.10.2025, svolta in modalità cartolare con deposito telematico di note congiunte contenenti le conclusioni precisate dai difensori, precisate le conclusioni e depositate le note e le repliche, la causa è stata riservata per la decisione.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione notificato il 19/11/2012, (proprietario della villetta Controparte_1 unifamiliare in Modugno alla via Maranda 24) conveniva in giudizio, dinanzi al Tribunale di Bari,
[...] , per sentir accertare, per quanto ancora di interesse, la violazione, da parte di Parte_1 quest'ultimo, delle distanze legali, attuata mediante la realizzazione del fabbricato adiacente, e sentirlo condannare all'esecuzione di tutte le opere necessarie per l'eliminazione di tale violazione.
Costituitosi in giudizio, il convenuto chiedeva il rigetto della domanda, osservando che il proprio fabbricato era stato realizzato in conformità alle norme tecniche in attuazione presso il Comune di
Modugno e al N. 344 del 04/05/1972 e D.R. Puglia 533 del 16/03/77, oltre che in CP_2 conformità del titolo abitativo (DIA prot. 62258 del 20/11/2008) salvo piccole variazioni interne che, però, non avendo previsto variazioni prospettiche, né di sagoma né di volumetrie, non incidevano affatto sulle distanze tra i due fabbricati.
Espletata CTU, a mezzo dell'Ing. , - ove si rilevava che “la costruzione (del convenuto Persona_1 ndr) con i balconi e terrazzo affaccianti sui rispettivi confini di proprietà attrice, non rispetta le distanze legali e quindi necessita di interventi per poter rispettare la legalità del manufatto”, con la sentenza n.4034/2023, pubblicata il 12.10.2023, oggi impugnata, il Tribunale, così provvedeva:
“- dichiara in parte cessata la materia del contendere in relazione alla richiesta di esecuzione delle opere di riduzione in pristino per le violazioni lamentate ai punti c), d), e), f) e g) dell'atto di citazione;
- condanna il a ripristinare il rispetto delle distanze legali mediante Pt_1 Parte_1 abbattimento – sino al rispetto della distanza legale di mt. 3 – delle solette dei balconi siti al piano rialzato e al primo piano dell'edificio di sua proprietà sito in Modugno alla via Maranda
n. 20-22 nonché della sovrastante porzione di soletta del lastrico solare, prospicenti i muri di confine della proprietà attorea indicati dal ctu come confine A e confine B, il tutto come meglio rappresentato negli elaborati grafici del ctu riportati nell'allegato alla relazione del 7.11.2017, alle pagine 28 e 29 dei chiarimenti;
- dichiara inammissibile la domanda di risarcimento del danno formulata dalla parte attrice perché tardiva;
- dichiara compensate tra le parti le spese relative al sub-procedimento cautelare;
- condanna il convenuto alla refusione in favore di parte attrice della metà delle spese di lite che si liquidano per la fase di a.t.p. in €113,43 per ½ esborsi documentati ed in €1.528,00
Firmato Da: Emesso Da: ArubaPEC per CA di firma qualificata Serial#: Parte_2
CodiceFiscale_5 pagina 9 di 9 per ½ compensi professionali e per la fase di merito in €241,40 per ½ esborsi documentati e in
€3.808,00 per ½ compenso professionale, oltre rimborso forfettario per spese generali nella misura del 15%, IVA e c.p.a. con aliquote di legge e se dovute;
dichiara compensata la restante parte;
- pone definitivamente le spese delle consulenze tecniche d'ufficio espletate nel corso del procedimento di atp e del giudizio di merito a carico della parte convenuta.”.
Il Tribunale, per quanto ancora di interesse, sul presupposto che, a mente dell'art.873 c.c., “le costruzioni su fondi finitimi, se non sono unite o aderenti, devono essere tenute a distanza non minore di tre metri”, osservava che, nella specie il convenuto avesse realizzato una , successivamente al fabbricato preesistente dell'attore, in violazione della distanza di tre metri prescritta dalla norma dell'art.873 c.c e tanto deduceva dalle conclusioni rese dal CTU nominato nell'ambito del giudizio.
Pertanto, in applicazione della norma violata, il Tribunale disponeva l'eliminazione di quelle parti di costruzione pertinenti all'immobile del convenuto che erano risultate appunto realizzate a distanza inferiore a quella (3 metri) prescritta.
Il primo giudice evidenziava altresì che “in base alle conformazione dello stato dei luoghi, nonché alla apprezzabile profondità ed ampiezza dei balconi di cui si discute”, questi non potessero ritenersi meramente ornamentali, e, quindi, come tali, esenti dal rispetto delle distanze legali.
ha proposto appello avverso la suddetta sentenza chiedendo, previa Parte_1 sospensione dell'efficacia esecutiva, in riforma della sentenza appellata, il rigetto della domanda proposta dal nel giudizio di primo grado, con riferimento alla violazione delle distanze CP_1 con vittoria di spese.
Costituitosi, ha chiesto il rigetto dell'appello in quanto infondato con condanna Controparte_1 dell'appellante al pagamento delle spese di lite.
Accolta l'istanza inibitoria, con ordinanza del 10.09.2024, all'udienza del 7.10.2025, precisate le conclusioni e discussa la causa in modalità cartolare, previo deposito delle memorie difensive la causa
è stata riservata per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è infondato e va respinto avendo il primo giudice fatto buon governo di principi normativi e giurisprudenziali relativamente alla fattispecie in esame.
Con il primo motivo l'appellante si è doluto del fatto che il primo giudice avrebbe erroneamente applicato alla fattispecie la disciplina di cui all'art. 873 cc (distanze fra costruzioni) anziché quella di cui all'art.905 c.c. (in tema di vedute) incorrendo per questo in errore.
La censura è inammissibile oltre che infondata.
Rileva la Corte che tale argomento è stato introdotto in giudizio solo con l'atto di appello e mai sollevato in primo grado.
La questione è da considerarsi nuova e, quindi, inammissibile, stante il diverso scopo perseguito dai due istituti, senza che rilevi la natura autodeterminata dei diritti coinvolti poiché dette azioni non riguardano l'accertamento del diritto di proprietà o di altri diritti reali di godimento, postulando, al contrario, che questi non siano controversi. – Cass. Sez. 2 - , Ordinanza n. 11226 del 24/04/2019 (Rv.
653638 - 01)-.
Diversi sono, infatti, natura giuridica, presupposti di fatto e contenuto precettivo delle due norme poiché l'art. 905 cc mira a tutelare il proprietario del bene dall'indiscrezione del vicino, mentre l'art. 873 cc è volto ad evitare la formazione di intercapedini dannose – cfr. Cass. Sez. 2, Sentenza n. 16808 del 09/08/2016 (Rv. 640995 - 01)-. In ogni caso l'argomento è anche del tutto infondato.
Dagli accertamenti espletati, sia in sede di ATP, sia nel corso del giudizio di primo grado mediante
CTU, è emerso che il convenuto , nel realizzare la propria costruzione, aveva Parte_1 violato le distanze legali rispetto alla costruzione dell'attore.
Si legge infatti nella Relazione di CTU – sul punto rimasta incontestata dal convenuto - che “le solette dei balconi poste al piano rialzato e al primo piano del convenuto come anche la soletta del lastrico solare siano ad una distanza inferiore a tre metri dall'edificio attoreo, ovvero pari a: - 1,92 m. dal muro che va da nord-est a sud-ovest del fabbricato di parte attrice (confine B) e 2,33 m. dal muro che va da sud-est a nord-ovest del fabbricato di parte attrice (confine A), per quanto concerne il piano rialzato
e il primo piano (cfr. 'stato dei luoghi misurati' di cui alla rappresentazione grafica di pag. 17 della relazione del ctu ing. depositata il 7.11.2017); - 2,10 m. dal muro che va da nord-est a sud- Per_1 ovest del fabbricato di parte attrice (confine B) e 2,40 m. al muro che va da sud-est a nord-ovest del
0fabbricato di parte attrice (confine A), per quanto concerne il lastrico solare”
Su tale premessa, il Tribunale, osservando che, per costruzione, deve intendersi qualsiasi opera stabilmente infissa al suolo che, per solidità, struttura e sporgenza dal terreno, possa creare quelle intercapedini dannose che la legge, stabilendo la distanza minima tra le costruzioni, intende evitare e che costituiscono corpo di fabbrica tutte le sporgenze degli edifici aventi particolari proporzioni, come i balconi sostenuti da solette aggettanti, anche se scoperti, “ove siano di apprezzabile profondità ed ampiezza, giacché, pur non corrispondendo a volumi abitati coperti, rientrano nel concetto civilistico di costruzione, in quanto destinati ad estendere ed ampliare la consistenza dei fabbricati” ha ritenuto integrata la violazione dell'art. 873 cc.
Tale decisione è conforme ai principi dettati in modo ormai consolidato dalla SC di Cassazione – cfr. ex plurimis Cass. Sez. 2, 17/09/2021, n. 25191, Rv. 662253 - 02) -che ha osservato che “il balcone costituisce una parte dell'edificio, ond'esso va considerato, ai fini del calcolo delle distanze tra fabbricati, o tra essi ed il confine. E lo è la seconda, in base al consolidati principio -al quale il collegio ritiene di dare continuità- secondo cui "In tema di distanze legali fra edifici non sono computabili le sporgenze esterne del fabbricato che abbiano funzione meramente ornamentale, mentre costituiscono corpo di fabbrica le sporgenze degli edifici aventi particolari proporzioni, come i balconi sostenuti da solette aggettanti, anche se scoperti, ove siano di apprezzabile profondità e ampiezza, giacché, pur non corrispondendo a volumi abitativi coperti, rientrano nel concetto civilistico di costruzione, in quanto destinati ad estendere ed ampliare la consistenza dei fabbricati.”(…). C A giudizio della , infatti, la nozione di "corpo di fabbrica" è sinonimo di "costruzione" agli effetti dell'art. 873 cod. civ., e non può essere derogato da norme secondarie, se non per stabilire distanze maggiori dal confine, ma “deve essere interpretato nel senso che la lunghezza delle facciate degli edifici dev'essere computata così da escludere solo le sporgenze aventi funzione ornamentale e non anche quelle che prolungando il fronte eccedono detta funzione (cfr. anche Cass. Sez. 2, Sentenza n.
1.2964 del 31/05/2006, Rv. 593831; conf. Cass. Sez. 2, Sentenza n. 5963 del 25/03/2004, Rv. 571526;
Cass. Sez. 2, Sentenza n. 1556 del 26/01/2005, Rv. 578604)”.
Ne deriva che i balconi devono sempre essere considerati ai fini del calcolo della distanza tra edifici e tra questi ed il confine. Le sole parti delle quali può non tenersi conto, in detto calcolo, sono quelle aggettanti, aventi una funzione esclusivamente artistica ed ornamentale, quali fregi, sculture in aggetto e simili. Anche il rilievo relativo al confine B^ non è condivisibile.
L'appellante sostiene, infatti, che sul confine B^ “la proprietà del si affaccia sul fondo Pt_1
, salvo che per una limitatissima zona edificata non riportata in progetto e da ritenersi, CP_1 quindi, inesistente”, con conseguente applicabilità dell'art.905 c.c. (mt.1,5 dal confine) e non dell'art.873 8 (distanza di mt.3 dal confine).
Si rileva sul punto che, anche a prescindere dall'inammissibilità di una indagine, in questa sede sulla regolarità della costruzione (garage) del , in quanto solo in questa sede proposta, per CP_1 costante insegnamento della giurisprudenza di legittimità la Cassazione – cfr. per tutte Cass. civ., sez.
II, 04 febbraio 2021, n. 2637 - vale il principio per cui, ai fini che ci occupano, a nulla rileva il carattere abusivo della costruzione confinante, trattandosi di circostanza che “pur legittimando provvedimenti demolitori o ablativi da parte della pubblica amministrazione e pur essendo astrattamente idonea a fondare una pretesa risarcitoria in capo al presunto danneggiato, non integra, in alcun modo, gli
(indispensabili) estremi della violazione delle norme di cui agli artt. 873 c.c. e ss.”.
In altre parole “la natura abusiva della costruzione (preventivamente realizzata) rileva unicamente nei rapporti con l'amministrazione pubblica e non anche ai fini del rispetto delle distanze legali”, così delimitandosi il perimetro del diritto soggettivo tutelabile a soli rimedi postumi all'illecito (appunto, il risarcimento dei danni e l'ordine di demolizione) con esclusione di una forma di tutela anticipatoria che consenta al danneggiato di non considerare l'attività illegittima del vicino.
L'appello è quindi respinto con ogni conseguenza in ordine alle spese che vanno poste a carico dell'appellante e liquidate in dispositivo secondo i parametri di cui al DM 147/22 (III scaglione valori medi).
Non si procede alla liquidazione della fase di istruttoria/trattazione in osservanza del principio di diritto affermato da Cass. n. 10206/2021 e di recente ribadito da Cass. n. 29077/2024 e Cass. n. 7343 del 19/03/2025) secondo il quale <In tema di liquidazione delle spese processuali in base al d.m. n.
55 del 2014, l'effettuazione di singoli atti istruttori e, segnatamente, la produzione di documenti, in altre fasi processuali (come quella introduttiva e/o quella decisionale) non equivale allo svolgimento della fase istruttoria e/o di trattazione che, per quanto riguarda il giudizio di appello, può dare luogo al riconoscimento della relativa voce di tariffa unicamente qualora sia effettivamente posta in essere, nel corso della prima udienza di trattazione, una o più delle specifiche attività previste dall'art. 350
c.p.c. ovvero sia fissata un'udienza a tal fine o, comunque, allo scopo di svolgere altre attività istruttorie e/o di trattazione, ma non nel caso in cui alla prima udienza di trattazione sia esclusivamente e direttamente fissata l'udienza di precisazione delle conclusioni, senza il compimento di nessuna ulteriore attività, e questo anche ove siano prodotti nuovi documenti in allegato all'atto di appello ovvero, successivamente, con gli scritti conclusionali>>.
Si applica alla presente impugnazione il comma 1-quater dell'art. 13 D.P.R. 115/02 (introdotto dalla legge stabilità 228/12), che obbliga la parte, che proponga un'impugnazione inammissibile, improcedibile o totalmente infondata, a pagare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente decidendo sull'appello proposto da , avverso la Parte_1 sentenza del Tribunale di Bari n.4034/2023, pubblicata il 12.10.2023, rigetta l'appello e conferma il provvedimento impugnato.
Condanna l'appellante alla rifusione, in favore di , delle spese sostenute per la Controparte_1 difesa nel presente giudizio, liquidate in euro 3.966,00, oltre esborsi, rimborso forfettario spese generali del 15% e ulteriori accessori come per legge.
Dà atto della sussistenza dei presupposti per il pagamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello, a carico dell'appellante e in osservanza dell'art. 13 co. 1
– quater D.P.R. 115/02, nel testo inserito dall'art. 1 co. 17° l.228/12.
Così deciso nella Camera di Consiglio della I Sezione del 7.10.2025.
IL PRESIDENTE est.
(Maria MI).
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte di Appello di Bari
- Prima Sezione Civile -
La Corte di Appello di Bari, prima sezione civile, riunita in camera di consiglio e composta dai magistrati: dott.ssa Maria MI - Presidente rel. dott. Michele Prencipe - Consigliere dott.ssa Emma Manzionna - Consigliere ha pronunciato, nella causa civile, in grado di appello, iscritta al n. R.G. 306/2024, la seguente:
SENTENZA tra:
( ) rappresentato e difeso dall'Avv. Sergio CAVALLO Parte_1 CodiceFiscale_1
( ) presso il cui studio in Modugno è elettivamente domiciliato CodiceFiscale_2
APPELLANTE
avverso la sentenza pronunciata dal Tribunale di Bari n.4034/2023, pubblicata il 12.10.2023.
E
( ) rappresentato e difeso dall'Avv. Vito VOLPE ( Controparte_1 CodiceFiscale_3 [...]
), il quale dichiara di voler ricevere le comunicazioni al seguente indirizzo: C.F._4 ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Bari C.so Cavour n.201, Email_1 giusta mandato in calce all'atto di costituzione nel presente giudizio.
APPELLATO
All'udienza collegiale del 7.10.2025, svolta in modalità cartolare con deposito telematico di note congiunte contenenti le conclusioni precisate dai difensori, precisate le conclusioni e depositate le note e le repliche, la causa è stata riservata per la decisione.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione notificato il 19/11/2012, (proprietario della villetta Controparte_1 unifamiliare in Modugno alla via Maranda 24) conveniva in giudizio, dinanzi al Tribunale di Bari,
[...] , per sentir accertare, per quanto ancora di interesse, la violazione, da parte di Parte_1 quest'ultimo, delle distanze legali, attuata mediante la realizzazione del fabbricato adiacente, e sentirlo condannare all'esecuzione di tutte le opere necessarie per l'eliminazione di tale violazione.
Costituitosi in giudizio, il convenuto chiedeva il rigetto della domanda, osservando che il proprio fabbricato era stato realizzato in conformità alle norme tecniche in attuazione presso il Comune di
Modugno e al N. 344 del 04/05/1972 e D.R. Puglia 533 del 16/03/77, oltre che in CP_2 conformità del titolo abitativo (DIA prot. 62258 del 20/11/2008) salvo piccole variazioni interne che, però, non avendo previsto variazioni prospettiche, né di sagoma né di volumetrie, non incidevano affatto sulle distanze tra i due fabbricati.
Espletata CTU, a mezzo dell'Ing. , - ove si rilevava che “la costruzione (del convenuto Persona_1 ndr) con i balconi e terrazzo affaccianti sui rispettivi confini di proprietà attrice, non rispetta le distanze legali e quindi necessita di interventi per poter rispettare la legalità del manufatto”, con la sentenza n.4034/2023, pubblicata il 12.10.2023, oggi impugnata, il Tribunale, così provvedeva:
“- dichiara in parte cessata la materia del contendere in relazione alla richiesta di esecuzione delle opere di riduzione in pristino per le violazioni lamentate ai punti c), d), e), f) e g) dell'atto di citazione;
- condanna il a ripristinare il rispetto delle distanze legali mediante Pt_1 Parte_1 abbattimento – sino al rispetto della distanza legale di mt. 3 – delle solette dei balconi siti al piano rialzato e al primo piano dell'edificio di sua proprietà sito in Modugno alla via Maranda
n. 20-22 nonché della sovrastante porzione di soletta del lastrico solare, prospicenti i muri di confine della proprietà attorea indicati dal ctu come confine A e confine B, il tutto come meglio rappresentato negli elaborati grafici del ctu riportati nell'allegato alla relazione del 7.11.2017, alle pagine 28 e 29 dei chiarimenti;
- dichiara inammissibile la domanda di risarcimento del danno formulata dalla parte attrice perché tardiva;
- dichiara compensate tra le parti le spese relative al sub-procedimento cautelare;
- condanna il convenuto alla refusione in favore di parte attrice della metà delle spese di lite che si liquidano per la fase di a.t.p. in €113,43 per ½ esborsi documentati ed in €1.528,00
Firmato Da: Emesso Da: ArubaPEC per CA di firma qualificata Serial#: Parte_2
CodiceFiscale_5 pagina 9 di 9 per ½ compensi professionali e per la fase di merito in €241,40 per ½ esborsi documentati e in
€3.808,00 per ½ compenso professionale, oltre rimborso forfettario per spese generali nella misura del 15%, IVA e c.p.a. con aliquote di legge e se dovute;
dichiara compensata la restante parte;
- pone definitivamente le spese delle consulenze tecniche d'ufficio espletate nel corso del procedimento di atp e del giudizio di merito a carico della parte convenuta.”.
Il Tribunale, per quanto ancora di interesse, sul presupposto che, a mente dell'art.873 c.c., “le costruzioni su fondi finitimi, se non sono unite o aderenti, devono essere tenute a distanza non minore di tre metri”, osservava che, nella specie il convenuto avesse realizzato una , successivamente al fabbricato preesistente dell'attore, in violazione della distanza di tre metri prescritta dalla norma dell'art.873 c.c e tanto deduceva dalle conclusioni rese dal CTU nominato nell'ambito del giudizio.
Pertanto, in applicazione della norma violata, il Tribunale disponeva l'eliminazione di quelle parti di costruzione pertinenti all'immobile del convenuto che erano risultate appunto realizzate a distanza inferiore a quella (3 metri) prescritta.
Il primo giudice evidenziava altresì che “in base alle conformazione dello stato dei luoghi, nonché alla apprezzabile profondità ed ampiezza dei balconi di cui si discute”, questi non potessero ritenersi meramente ornamentali, e, quindi, come tali, esenti dal rispetto delle distanze legali.
ha proposto appello avverso la suddetta sentenza chiedendo, previa Parte_1 sospensione dell'efficacia esecutiva, in riforma della sentenza appellata, il rigetto della domanda proposta dal nel giudizio di primo grado, con riferimento alla violazione delle distanze CP_1 con vittoria di spese.
Costituitosi, ha chiesto il rigetto dell'appello in quanto infondato con condanna Controparte_1 dell'appellante al pagamento delle spese di lite.
Accolta l'istanza inibitoria, con ordinanza del 10.09.2024, all'udienza del 7.10.2025, precisate le conclusioni e discussa la causa in modalità cartolare, previo deposito delle memorie difensive la causa
è stata riservata per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è infondato e va respinto avendo il primo giudice fatto buon governo di principi normativi e giurisprudenziali relativamente alla fattispecie in esame.
Con il primo motivo l'appellante si è doluto del fatto che il primo giudice avrebbe erroneamente applicato alla fattispecie la disciplina di cui all'art. 873 cc (distanze fra costruzioni) anziché quella di cui all'art.905 c.c. (in tema di vedute) incorrendo per questo in errore.
La censura è inammissibile oltre che infondata.
Rileva la Corte che tale argomento è stato introdotto in giudizio solo con l'atto di appello e mai sollevato in primo grado.
La questione è da considerarsi nuova e, quindi, inammissibile, stante il diverso scopo perseguito dai due istituti, senza che rilevi la natura autodeterminata dei diritti coinvolti poiché dette azioni non riguardano l'accertamento del diritto di proprietà o di altri diritti reali di godimento, postulando, al contrario, che questi non siano controversi. – Cass. Sez. 2 - , Ordinanza n. 11226 del 24/04/2019 (Rv.
653638 - 01)-.
Diversi sono, infatti, natura giuridica, presupposti di fatto e contenuto precettivo delle due norme poiché l'art. 905 cc mira a tutelare il proprietario del bene dall'indiscrezione del vicino, mentre l'art. 873 cc è volto ad evitare la formazione di intercapedini dannose – cfr. Cass. Sez. 2, Sentenza n. 16808 del 09/08/2016 (Rv. 640995 - 01)-. In ogni caso l'argomento è anche del tutto infondato.
Dagli accertamenti espletati, sia in sede di ATP, sia nel corso del giudizio di primo grado mediante
CTU, è emerso che il convenuto , nel realizzare la propria costruzione, aveva Parte_1 violato le distanze legali rispetto alla costruzione dell'attore.
Si legge infatti nella Relazione di CTU – sul punto rimasta incontestata dal convenuto - che “le solette dei balconi poste al piano rialzato e al primo piano del convenuto come anche la soletta del lastrico solare siano ad una distanza inferiore a tre metri dall'edificio attoreo, ovvero pari a: - 1,92 m. dal muro che va da nord-est a sud-ovest del fabbricato di parte attrice (confine B) e 2,33 m. dal muro che va da sud-est a nord-ovest del fabbricato di parte attrice (confine A), per quanto concerne il piano rialzato
e il primo piano (cfr. 'stato dei luoghi misurati' di cui alla rappresentazione grafica di pag. 17 della relazione del ctu ing. depositata il 7.11.2017); - 2,10 m. dal muro che va da nord-est a sud- Per_1 ovest del fabbricato di parte attrice (confine B) e 2,40 m. al muro che va da sud-est a nord-ovest del
0fabbricato di parte attrice (confine A), per quanto concerne il lastrico solare”
Su tale premessa, il Tribunale, osservando che, per costruzione, deve intendersi qualsiasi opera stabilmente infissa al suolo che, per solidità, struttura e sporgenza dal terreno, possa creare quelle intercapedini dannose che la legge, stabilendo la distanza minima tra le costruzioni, intende evitare e che costituiscono corpo di fabbrica tutte le sporgenze degli edifici aventi particolari proporzioni, come i balconi sostenuti da solette aggettanti, anche se scoperti, “ove siano di apprezzabile profondità ed ampiezza, giacché, pur non corrispondendo a volumi abitati coperti, rientrano nel concetto civilistico di costruzione, in quanto destinati ad estendere ed ampliare la consistenza dei fabbricati” ha ritenuto integrata la violazione dell'art. 873 cc.
Tale decisione è conforme ai principi dettati in modo ormai consolidato dalla SC di Cassazione – cfr. ex plurimis Cass. Sez. 2, 17/09/2021, n. 25191, Rv. 662253 - 02) -che ha osservato che “il balcone costituisce una parte dell'edificio, ond'esso va considerato, ai fini del calcolo delle distanze tra fabbricati, o tra essi ed il confine. E lo è la seconda, in base al consolidati principio -al quale il collegio ritiene di dare continuità- secondo cui "In tema di distanze legali fra edifici non sono computabili le sporgenze esterne del fabbricato che abbiano funzione meramente ornamentale, mentre costituiscono corpo di fabbrica le sporgenze degli edifici aventi particolari proporzioni, come i balconi sostenuti da solette aggettanti, anche se scoperti, ove siano di apprezzabile profondità e ampiezza, giacché, pur non corrispondendo a volumi abitativi coperti, rientrano nel concetto civilistico di costruzione, in quanto destinati ad estendere ed ampliare la consistenza dei fabbricati.”(…). C A giudizio della , infatti, la nozione di "corpo di fabbrica" è sinonimo di "costruzione" agli effetti dell'art. 873 cod. civ., e non può essere derogato da norme secondarie, se non per stabilire distanze maggiori dal confine, ma “deve essere interpretato nel senso che la lunghezza delle facciate degli edifici dev'essere computata così da escludere solo le sporgenze aventi funzione ornamentale e non anche quelle che prolungando il fronte eccedono detta funzione (cfr. anche Cass. Sez. 2, Sentenza n.
1.2964 del 31/05/2006, Rv. 593831; conf. Cass. Sez. 2, Sentenza n. 5963 del 25/03/2004, Rv. 571526;
Cass. Sez. 2, Sentenza n. 1556 del 26/01/2005, Rv. 578604)”.
Ne deriva che i balconi devono sempre essere considerati ai fini del calcolo della distanza tra edifici e tra questi ed il confine. Le sole parti delle quali può non tenersi conto, in detto calcolo, sono quelle aggettanti, aventi una funzione esclusivamente artistica ed ornamentale, quali fregi, sculture in aggetto e simili. Anche il rilievo relativo al confine B^ non è condivisibile.
L'appellante sostiene, infatti, che sul confine B^ “la proprietà del si affaccia sul fondo Pt_1
, salvo che per una limitatissima zona edificata non riportata in progetto e da ritenersi, CP_1 quindi, inesistente”, con conseguente applicabilità dell'art.905 c.c. (mt.1,5 dal confine) e non dell'art.873 8 (distanza di mt.3 dal confine).
Si rileva sul punto che, anche a prescindere dall'inammissibilità di una indagine, in questa sede sulla regolarità della costruzione (garage) del , in quanto solo in questa sede proposta, per CP_1 costante insegnamento della giurisprudenza di legittimità la Cassazione – cfr. per tutte Cass. civ., sez.
II, 04 febbraio 2021, n. 2637 - vale il principio per cui, ai fini che ci occupano, a nulla rileva il carattere abusivo della costruzione confinante, trattandosi di circostanza che “pur legittimando provvedimenti demolitori o ablativi da parte della pubblica amministrazione e pur essendo astrattamente idonea a fondare una pretesa risarcitoria in capo al presunto danneggiato, non integra, in alcun modo, gli
(indispensabili) estremi della violazione delle norme di cui agli artt. 873 c.c. e ss.”.
In altre parole “la natura abusiva della costruzione (preventivamente realizzata) rileva unicamente nei rapporti con l'amministrazione pubblica e non anche ai fini del rispetto delle distanze legali”, così delimitandosi il perimetro del diritto soggettivo tutelabile a soli rimedi postumi all'illecito (appunto, il risarcimento dei danni e l'ordine di demolizione) con esclusione di una forma di tutela anticipatoria che consenta al danneggiato di non considerare l'attività illegittima del vicino.
L'appello è quindi respinto con ogni conseguenza in ordine alle spese che vanno poste a carico dell'appellante e liquidate in dispositivo secondo i parametri di cui al DM 147/22 (III scaglione valori medi).
Non si procede alla liquidazione della fase di istruttoria/trattazione in osservanza del principio di diritto affermato da Cass. n. 10206/2021 e di recente ribadito da Cass. n. 29077/2024 e Cass. n. 7343 del 19/03/2025) secondo il quale <In tema di liquidazione delle spese processuali in base al d.m. n.
55 del 2014, l'effettuazione di singoli atti istruttori e, segnatamente, la produzione di documenti, in altre fasi processuali (come quella introduttiva e/o quella decisionale) non equivale allo svolgimento della fase istruttoria e/o di trattazione che, per quanto riguarda il giudizio di appello, può dare luogo al riconoscimento della relativa voce di tariffa unicamente qualora sia effettivamente posta in essere, nel corso della prima udienza di trattazione, una o più delle specifiche attività previste dall'art. 350
c.p.c. ovvero sia fissata un'udienza a tal fine o, comunque, allo scopo di svolgere altre attività istruttorie e/o di trattazione, ma non nel caso in cui alla prima udienza di trattazione sia esclusivamente e direttamente fissata l'udienza di precisazione delle conclusioni, senza il compimento di nessuna ulteriore attività, e questo anche ove siano prodotti nuovi documenti in allegato all'atto di appello ovvero, successivamente, con gli scritti conclusionali>>.
Si applica alla presente impugnazione il comma 1-quater dell'art. 13 D.P.R. 115/02 (introdotto dalla legge stabilità 228/12), che obbliga la parte, che proponga un'impugnazione inammissibile, improcedibile o totalmente infondata, a pagare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente decidendo sull'appello proposto da , avverso la Parte_1 sentenza del Tribunale di Bari n.4034/2023, pubblicata il 12.10.2023, rigetta l'appello e conferma il provvedimento impugnato.
Condanna l'appellante alla rifusione, in favore di , delle spese sostenute per la Controparte_1 difesa nel presente giudizio, liquidate in euro 3.966,00, oltre esborsi, rimborso forfettario spese generali del 15% e ulteriori accessori come per legge.
Dà atto della sussistenza dei presupposti per il pagamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello, a carico dell'appellante e in osservanza dell'art. 13 co. 1
– quater D.P.R. 115/02, nel testo inserito dall'art. 1 co. 17° l.228/12.
Così deciso nella Camera di Consiglio della I Sezione del 7.10.2025.
IL PRESIDENTE est.
(Maria MI).