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Sentenza 24 gennaio 2025
Sentenza 24 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Lecce, sentenza 24/01/2025, n. 58 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Lecce |
| Numero : | 58 |
| Data del deposito : | 24 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 465/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Lecce – Prima Sezione Civile - composta dai Signori:
1) Dott. Riccardo MELE - Presidente
2) Dott. Maurizio PETRELLI - Consigliere
3) Dott.ssa Virginia ZUPPETTA - Consigliere est.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado d'appello iscritta al N.465 del Ruolo Generale delle cause dell'anno 2022
TRA
(c.f.: ), rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1
dall'Avv.to Davide D'Ippolito, ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Bari, alla Via
Principe Amedeo civ.25, giusta procura alle liti allegata all'atto di citazione in appello;
-APPELLANTE-
E
Avv. (c.f.: ), nella qualità di professionista delegata Controparte_1 C.F._2
e custode nella procedura esecutiva immobiliare iscritta sub n.389/2013 R.G.Es. del Tribunale di
Brindisi, rappresentata e difesa, dall'avv. Ferri Maria Pia, ed elettivamente domiciliata presso il suo studio, in Brindisi, alla Via Sicilia n. 69, giusta procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta in questo grado;
- APPELLATA - All'udienza collegiale del 05.06.2024, previo deposito di note scritte da parte dei procuratori delle parti, la causa è stata trattenuta in decisione, con concessione dei termini di rito ex art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Nella sentenza di primo grado, il Tribunale ha così riassunto i fatti di causa: “con atto notificato al
P.D., Avv. , in qualità di custode dei beni oggetto della procedura esecutiva n. Controparte_1
389/2013 R.G. Es Imm., il debitore esecutato, sig. proponeva Parte_1
opposizione avverso l'atto di precetto di rilascio degli immobili, ad egli notificato in data 20/04/2016,
e chiedeva, in via preliminare, la sospensione del precetto e del titolo, e nel merito, di dichiarare
inefficace e privo di effetti l'atto di precetto di rilascio degli immobili, per essere gli stessi detenuti
da un terzo in virtù di un titolo legittimo. A fondamento della domanda sosteneva che gli immobili,
oggetto della esecuzione intrapresa da erano stati concessi in affitto dal sig. CP_2 [...]
al sig. , in epoca precedente la notifica del Parte_1 Parte_2
pignoramento immobiliare, a mezzo di due contratti di affitto stipulati in data 15/11/2012 e 16/6/2013
e, quindi, opponibili alla procedura in virtù dell'art. 41 L. 203/82. A seguito dell'istanza di
sospensione depositata da parte opponente il Giudice, a scioglimento della riserva di cui all'udienza
del 25.05.2016, sospendeva l'efficacia esecutiva del titolo disponendo che i canoni di affitto fossero
corrisposti direttamente al custode. Con memoria depositata in data 08/09/2016, si costituiva l'avv.
, nella qualità di custode dei terreni oggetto di espropriazione, contestando Controparte_1
l'avverso dedotto per infondatezza in fatto e in diritto. Il P.D., in via preliminare, chiedeva
l'integrazione del contraddittorio anche nei confronti del terzo detentore dei fondi, sig. Parte_1
, per essere quest'ultimo litisconsorte necessario, e la revoca del provvedimento di Parte_2
sospensione; nel merito, la dichiarazione della nullità per simulazione dei contratti di affitto, o il
rigetto dell'opposizione per inopponibilità alla procedura dei medesimi contratti, in quanto stipulati
ad un canone vile ai sensi dell'art. 2923 co III c.c.. Con comparsa del 6.04.2018, si costituiva il sig.
, nella sua qualità di conduttore dei terreni esecutati, deducendo ed Parte_2 eccependo l'improponibilità, inammissibilità ed infondatezza dell'atto di chiamata in causa svolto
dall'Avv. . Chiedeva, in via preliminare, che si dichiarasse la nullità della citazione Controparte_1
per mancato rispetto dei termini a comparire ex art.163 n.7 c.p.c., la carenza di legittimazione
dell'Avv a chiamare in causa l' , nonché il difetto di “ius CP_1 Parte_2
postulandi” in capo all'Avv Maria Pia Ferri e, per l'effetto, la improseguibilità della domanda di
nullità dei contratti di affitto. Eccepiva, inoltre, l'incompetenza funzionale per materia del Giudice
Ordinario adito, asserendo che fosse competente a decidere sulle domande proposte la sezione
Agraria del Tribunale civile di Brindisi. Nel merito, il sig. chiedeva il rigetto Parte_2
delle domande svolte dall'Avv. per l'inopponibilità dell'avviso di rilascio dei beni CP_1
all'affittuario, assumendo che i suddetti contratti di affitto non fossero né nulli, né stipulati ad un
prezzo vile. Successivamente, con memoria ex art. 183 co II n.1 c.p.c., depositata in data 12/04/2021,
il sig reiterava le eccezioni e le conclusioni già rassegnate con la comparsa Parte_2
di costituzione. Con memoria ex art. 183 co II n.1 c.p.c. il P.D., invece, chiedeva che si dichiarasse
la cessazione della materia del contendere con compensazione delle spese del giudizio e, in via
gradata, il proprio difetto di legittimazione attiva e reiterava tale istanza in sede di precisazione delle
conclusioni nelle note di trattazione scritta del 7.03.2022. Ciò alla luce del provvedimento del
07/03/2019 con cui il G.E. esonerava il P.D. dall'obbligo di procedere all'esecuzione di rilascio dei
beni aggiudicati. Con note scritte del 7.03.2022, l'avv. Davide D'Ippolito precisava le conclusioni
per l'opponente, chiedendo che fossero dichiarati il difetto di legittimazione attiva della opposta e
l'inefficacia/nullità dell'atto di precetto per rilascio di beni immobili. L'avv. a Controparte_3
sua volta precisava le conclusioni per il terzo chiamato in causa chiedendo che fosse dichiarato il
sopravvenuto difetto di legittimazione da parte del custode in ordine all'azione di rilascio dei fondi
e, per l'effetto, che fosse dichiarata l'opponibilità dei contratti di affitto del 15/11/2021 e del
16/06/2013 alla procedura esecutiva”.
La causa, senza che venisse disposta alcuna attività istruttoria, veniva decisa con sentenza n.
722/2022, pubblicata in data 6/5/22, con cui il Tribunale di Brindisi, definitivamente pronunciando, 1) dichiarava la non opponibilità all'acquirente dell'immobile dei contratti di affitto del 15.11.2012
e del 16.06.2013; 2) per l'effetto, rigettava l'opposizione; 3) Spese compensate.
In via pregiudiziale, il giudice adito rigettava l'eccezione di difetto legittimazione attiva del P.D.,
evidenziando come la carenza di legittimazione passiva fosse intervenuta nel corso del giudizio, a seguito del provvedimento del 07/03/2019, con cui il G.E. aveva esonerato il custode dall'obbligo di procedere all'esecuzione del rilascio dei beni aggiudicati.
Escludeva, quindi, la invocata cessazione della materia del contendere rilevando il mancato raggiungimento di una definizione della controversia in via transattiva.
Avverso detta sentenza, proponeva appello, con atto ritualmente notificato, Parte_1
cui si opponeva l'avv. , nella qualità in atti, chiedendone il rigetto, in quanto
[...] CP_1
infondato in fatto ed in diritto;
il tutto con vittoria delle spese del gravame.
Ancorché ritualmente citato, non si costituiva, rimanendo contumace. Parte_2
All'udienza collegiale del 05.06.2024, previo deposito di note scritte da parte dei procuratori delle parti costituite, nel termine concesso, la causa è stata trattenuta per la decisione con concessione dei termini di rito per il deposito di comparse e note di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con il primo motivo di gravame, l'appellante ha dedotto la “nullità della sentenza di primo grado
per violazione del principio del contraddittorio ex art. 101 c.p.c.” in quanto pronunciata dal giudice adito senza l'assegnazione dei termini perentori per il deposito delle comparse conclusionali e repliche ai sensi dell'art.190 c.p.c..
Segnatamente l'appellante evidenzia come, secondo l'orientamento maggioritario della giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass. a Sezioni Unite n.36596 del 25.11.2021) qualora il Giudice
abbia deciso la causa, senza assegnare alle parti i termini perentori per il deposito della comparsa
conclusionale e della memoria di replica, fissato dall'art. 190 cpc, ovvero abbia depositato la
sentenza prima dello spirare di tale termine, ove concesso, si verifica una ipotesi di nullità della
sentenza per il mancato esercizio del diritto di difesa e violazione del contraddittorio, non essendo neppure indispensabile per la denuncia di tale nullità che la parte indichi se e quali argomenti
avrebbe potuto utilmente svolgere in tali atti.
2. Con il secondo motivo di gravame, l'appellante deduce “carenza/difetto di legittimazione/titolarità
ed interesse ad agire in executivis da parte del custode”.
Deduce come, la legittimazione e il diritto del custode ad agire in via esecutiva per il rilascio dei terreni, derivante dall'ordine di rilascio emesso dal G.E., fosse comunque venuta a mancare nel corso del giudizio, come dichiarato dal medesimo Custode, attraverso la memoria ex art. 183 n.1 cpc, a mezzo della quale evidenziava di essere stata “esonerata”, con provvedimento del G.E. del
07.03.2019, dal procedere al rilascio forzoso dei terreni, stante l'intervenuta aggiudicazione degli stessi alla società demandando di fatto all'aggiudicatario, il diritto ed interesse ad Controparte_4
opporsi ai citati contratti di affitto.
Per tale ragione, il primo giudice doveva quantomeno accogliere la opposizione sul presupposto che il custode, quale ausiliario del G.E., aveva perso la propria legittimazione ad impugnare i contratti di affitto, a seguito dell'emissione del decreto di trasferimento in favore della società Controparte_4
divenuta unica effettiva titolare del diritto ad agire per il rilascio dei terreni.
3. Dette doglianze, da trattarsi congiuntamente per ragioni di evidente connessione, vanno accolte per quanto di ragione.
3.a Con riferimento alla dedotta nullità della sentenza, questo Collegio – in disparte il rilievo per cui, all'eventuale declaratoria di nullità della sentenza impugnata per le ragioni in oggetto, non ricorrendo alcuna delle ipotesi di cui all'art.354 c.p.c. di rimessione al primo giudice, discenderebbe comunque la delibazione della causa in unico grado da parte della Corte territoriale adita – rileva come, nella presente fattispecie, non ricorra la prospettata ipotesi.
Ed invero, con un recente arresto, la S.C. ha precisato che “la mancata assegnazione alle parti,
nonostante che esse non vi abbiano rinunciato, del termine di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito di
memorie conclusionali e repliche, non comporta la nullità "ipso iure" della sentenza qualora tra
l'udienza di precisazione delle conclusioni e il deposito della sentenza siano comunque intercorsi i termini sanciti dalla predetta disposizione” … “La soluzione si impone in maniera differente nel caso
in cui, pur essendovi una formale omissione nell'assegnazione dei termini, ma senza che gli stessi
siano stati altrettanto formalmente negati, la decisione del giudice avvenga in data successiva alla
scadenza dei termini stessi, ove in ipotesi concessi”. (cfr., Cass.n.34861/2022).
Pertanto, tornando al caso in esame occorre rilevare come, per un verso, il Tribunale ha riservato la causa in decisione senza formalmente assegnare i termini di cui all'art. 190 c.p.c., ma senza che vi sia neppure stata un'espressa negazione degli stessi, per altro verso, sia il convenuto, sia il terzo chiamato, nelle proprie note scritte, abbiano precisato le conclusioni chiedendo la concessione termini di cui all'art. 190 c.p.c. dimezzati”.
Orbene emerge ex actis che la sentenza gravata è stata deliberata nella camera di consiglio del
26/4/22, per essere poi pubblicata in data 6/5/2022, e quindi, come specificato da Cass. S.U. n.
36596/2021, è alla prima data che occorre far riferimento per verificare se la decisione sia stata adottata senza il rispetto dei termini di cui all'art. 190 c.p.c., verifica questa che nella fattispecie consente di affermare come la deliberazione sia stata presa in data successiva alla scadenza dei termini
dimezzati di cui all'art. 190 c.p.c., fatti decorrere dalla udienza di precisazione delle conclusioni del
10/3/22. (per una vicenda in parte analoga a quella in esame, si veda Cass. n. 22413/2004).
Può quindi ritenersi che, anche a voler accedere alla tesi difensiva dell'appellante, pur in assenza di un'espressa rinuncia alla concessione dei termini, a fronte del silenzio serbato sul punto dal Tribunale,
la parte avrebbe potuto fare affidamento sul termine di legge dettato dall'art. 190 c.p.c., in misura ridotta (ovvero dimidiato) e, quindi, avrebbe potuto in ogni caso provvedere autonomamente al deposito degli scritti conclusionali.
L'omissione della parte, unitamente al rilievo per cui la sentenza è stata deliberata in data successiva alla scadenza dei termini per il deposito degli scritti conclusionali, induce a ritenere che la violazione
dedotta sia a sua volta manifestamente infondata non avendo la parte adeguatamente dimostrato l'effettivo pregiudizio derivante dalla violazione asseritamente commessa dal Tribunale (cfr. Cass. n.
22341/2017; Cass. n. 26087/2019).
3.b Quanto alle censure di merito, le stesse meritano accoglimento.
Ed invero, la vicenda in oggetto trae origine dal giudizio di opposizione promosso da Parte_3
avverso il precetto per rilascio - di alcuni beni immobili oggetto di espropriazione
[...]
immobiliare - notificatogli dal P.D., avv. , sul presupposto dell'inopponibilità alla Controparte_1
procedura di due contratti di affitto agrario, stipulati e regolarmente registrati in data anteriore al pignoramento, in favore di un terzo, e relativi all'intero compendio staggito.
Costituendosi parte opposta, oltre ad instare per l'integrazione del contraddittorio nei confronti dell'affittuario, deduceva la nullità dei contratti de quibus per simulazione e/o la loro inopponibilità
alla procedura, ai sensi del 3° comma dell'art.2923 c.c..
Integrato il contraddittorio, nel corso del giudizio, il P.D. chiedeva al giudice del Tribunale di Brindisi
che fosse dichiarata la cessazione della materia del contendere ovvero la propria sopravvenuta carenza di legittimazione attiva, a seguito del provvedimento reso in data 7.03.2019 dal G.E., a mezzo del quale veniva esonerata dal procedere all'esecuzione di rilascio dei terreni in quanto nelle more gli stessi risultavano essere stati aggiudicati.
In particolare, nel citato provvedimento del 07.03.2019, si evidenziava come i contratti di affitto erano stati espressamente menzionati nell'ordinanza di vendita, ed i terreni risultavano aggiudicati e trasferiti alla società in forza di decreto di trasferimento. (vedi istanza del custode Controparte_4
e provvedimento del G.E. del 07.03.2019)
Orbene è evidente come, in corso di causa, sia venuto meno l'interesse della procedura -per il tramite del professionista delegato- a coltivare il precetto e ad insistere per il rilascio e la consegna degli immobili al professionista delegato custode degli stessi. Conseguentemente, deve ritenersi venuto meno l'interesse dell'appellante a coltivare l'opposizione. In conclusione, dunque, per le ragioni dette, deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere per essere venuto meno l'interesse di entrambe le parti ad una pronuncia nel merito.
Con riferimento alla regolamentazione delle spese processuali, dovendosi escludere che le stesse possano essere compensate per il solo fatto della sopravvenuta carenza di interesse in corso di giudizio (cfr. Cass.ord.n.14036/24) la relativa disciplina va regolata secondo il principio della soccombenza virtuale (cfr. Cass. SS.UU. sent. n. 25478/21). Va in proposito osservato che non è in contestazione che i contratti di affitto stipulati dall'appellante, con riferimento a due degli immobili pignorati avessero data certa anteriore al pignoramento e, dunque, ex art.2923 comma 1 cod. civ., fossero opponibili all'acquirente. E, del resto, deve ritenersi che tale circostanza abbia indotto il g.e. a desistere dal tentativo di rilascio degli immobili ed a scegliere di menzionare nell'avviso di vendita l'esistenza del contratto di affitto.
Ne deriva che l'opposizione avrebbe dovuto essere accolta perché fondata. Nessuna ipotesi può essere fatta in ordine al fondamento della domanda di simulazione dei contratti di affitto, atteso che, a sostegno della stessa non vi è altro che lo stretto rapporto di parentela (padre-figlio) tra locatore e conduttore.
, pertanto, nella qualità di custode dei beni e professionista delegato, deve essere Controparte_1
condannata al pagamento delle spese del doppio grado di giudizio liquidate come da dispositivo,
avendo riferimento, come valore della causa, all'ammontare del canone di locazione (euro 19.500,00
per l'intera durata dei contratti).
P.Q.M
La Corte d'Appello di Lecce, prima sezione civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto, con atto ritualmente notificato, da , nei confronti di Parte_1
, nella qualità in atti, e , avverso la sentenza n. 700/2022 Controparte_1 Parte_2
del Tribunale di Brindisi, così provvede:
a) accoglie l'appello e, per l'effetto, in riforma dell'impugnata sentenza dichiara cessata la materia del contendere;
b) condanna l'appellata alla rifusione, in favore dell'appellante, con distrazione in favore dell'avv.to D'Ippolito Davide, dichiaratosi antistatario, delle spese del doppio grado di giudizio che liquida, per il primo grado in complessivi euro 3.000,00 per compensi ed euro
168,00 per spese, oltre accessori di legge e di tariffa, nella misura del 15%, e, per questo grado, in complessivi euro 2.200,00 per compensi ed euro 355,50 per spese, oltre accessori di legge e di tariffa, nella misura del 15%,.
Così deciso in Lecce, nella camera di Consiglio della Prima Sezione della Corte di Appello, il 9
gennaio 2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente
dr.ssa Virginia Zuppetta dr. Riccardo Mele
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Lecce – Prima Sezione Civile - composta dai Signori:
1) Dott. Riccardo MELE - Presidente
2) Dott. Maurizio PETRELLI - Consigliere
3) Dott.ssa Virginia ZUPPETTA - Consigliere est.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado d'appello iscritta al N.465 del Ruolo Generale delle cause dell'anno 2022
TRA
(c.f.: ), rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1
dall'Avv.to Davide D'Ippolito, ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Bari, alla Via
Principe Amedeo civ.25, giusta procura alle liti allegata all'atto di citazione in appello;
-APPELLANTE-
E
Avv. (c.f.: ), nella qualità di professionista delegata Controparte_1 C.F._2
e custode nella procedura esecutiva immobiliare iscritta sub n.389/2013 R.G.Es. del Tribunale di
Brindisi, rappresentata e difesa, dall'avv. Ferri Maria Pia, ed elettivamente domiciliata presso il suo studio, in Brindisi, alla Via Sicilia n. 69, giusta procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta in questo grado;
- APPELLATA - All'udienza collegiale del 05.06.2024, previo deposito di note scritte da parte dei procuratori delle parti, la causa è stata trattenuta in decisione, con concessione dei termini di rito ex art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Nella sentenza di primo grado, il Tribunale ha così riassunto i fatti di causa: “con atto notificato al
P.D., Avv. , in qualità di custode dei beni oggetto della procedura esecutiva n. Controparte_1
389/2013 R.G. Es Imm., il debitore esecutato, sig. proponeva Parte_1
opposizione avverso l'atto di precetto di rilascio degli immobili, ad egli notificato in data 20/04/2016,
e chiedeva, in via preliminare, la sospensione del precetto e del titolo, e nel merito, di dichiarare
inefficace e privo di effetti l'atto di precetto di rilascio degli immobili, per essere gli stessi detenuti
da un terzo in virtù di un titolo legittimo. A fondamento della domanda sosteneva che gli immobili,
oggetto della esecuzione intrapresa da erano stati concessi in affitto dal sig. CP_2 [...]
al sig. , in epoca precedente la notifica del Parte_1 Parte_2
pignoramento immobiliare, a mezzo di due contratti di affitto stipulati in data 15/11/2012 e 16/6/2013
e, quindi, opponibili alla procedura in virtù dell'art. 41 L. 203/82. A seguito dell'istanza di
sospensione depositata da parte opponente il Giudice, a scioglimento della riserva di cui all'udienza
del 25.05.2016, sospendeva l'efficacia esecutiva del titolo disponendo che i canoni di affitto fossero
corrisposti direttamente al custode. Con memoria depositata in data 08/09/2016, si costituiva l'avv.
, nella qualità di custode dei terreni oggetto di espropriazione, contestando Controparte_1
l'avverso dedotto per infondatezza in fatto e in diritto. Il P.D., in via preliminare, chiedeva
l'integrazione del contraddittorio anche nei confronti del terzo detentore dei fondi, sig. Parte_1
, per essere quest'ultimo litisconsorte necessario, e la revoca del provvedimento di Parte_2
sospensione; nel merito, la dichiarazione della nullità per simulazione dei contratti di affitto, o il
rigetto dell'opposizione per inopponibilità alla procedura dei medesimi contratti, in quanto stipulati
ad un canone vile ai sensi dell'art. 2923 co III c.c.. Con comparsa del 6.04.2018, si costituiva il sig.
, nella sua qualità di conduttore dei terreni esecutati, deducendo ed Parte_2 eccependo l'improponibilità, inammissibilità ed infondatezza dell'atto di chiamata in causa svolto
dall'Avv. . Chiedeva, in via preliminare, che si dichiarasse la nullità della citazione Controparte_1
per mancato rispetto dei termini a comparire ex art.163 n.7 c.p.c., la carenza di legittimazione
dell'Avv a chiamare in causa l' , nonché il difetto di “ius CP_1 Parte_2
postulandi” in capo all'Avv Maria Pia Ferri e, per l'effetto, la improseguibilità della domanda di
nullità dei contratti di affitto. Eccepiva, inoltre, l'incompetenza funzionale per materia del Giudice
Ordinario adito, asserendo che fosse competente a decidere sulle domande proposte la sezione
Agraria del Tribunale civile di Brindisi. Nel merito, il sig. chiedeva il rigetto Parte_2
delle domande svolte dall'Avv. per l'inopponibilità dell'avviso di rilascio dei beni CP_1
all'affittuario, assumendo che i suddetti contratti di affitto non fossero né nulli, né stipulati ad un
prezzo vile. Successivamente, con memoria ex art. 183 co II n.1 c.p.c., depositata in data 12/04/2021,
il sig reiterava le eccezioni e le conclusioni già rassegnate con la comparsa Parte_2
di costituzione. Con memoria ex art. 183 co II n.1 c.p.c. il P.D., invece, chiedeva che si dichiarasse
la cessazione della materia del contendere con compensazione delle spese del giudizio e, in via
gradata, il proprio difetto di legittimazione attiva e reiterava tale istanza in sede di precisazione delle
conclusioni nelle note di trattazione scritta del 7.03.2022. Ciò alla luce del provvedimento del
07/03/2019 con cui il G.E. esonerava il P.D. dall'obbligo di procedere all'esecuzione di rilascio dei
beni aggiudicati. Con note scritte del 7.03.2022, l'avv. Davide D'Ippolito precisava le conclusioni
per l'opponente, chiedendo che fossero dichiarati il difetto di legittimazione attiva della opposta e
l'inefficacia/nullità dell'atto di precetto per rilascio di beni immobili. L'avv. a Controparte_3
sua volta precisava le conclusioni per il terzo chiamato in causa chiedendo che fosse dichiarato il
sopravvenuto difetto di legittimazione da parte del custode in ordine all'azione di rilascio dei fondi
e, per l'effetto, che fosse dichiarata l'opponibilità dei contratti di affitto del 15/11/2021 e del
16/06/2013 alla procedura esecutiva”.
La causa, senza che venisse disposta alcuna attività istruttoria, veniva decisa con sentenza n.
722/2022, pubblicata in data 6/5/22, con cui il Tribunale di Brindisi, definitivamente pronunciando, 1) dichiarava la non opponibilità all'acquirente dell'immobile dei contratti di affitto del 15.11.2012
e del 16.06.2013; 2) per l'effetto, rigettava l'opposizione; 3) Spese compensate.
In via pregiudiziale, il giudice adito rigettava l'eccezione di difetto legittimazione attiva del P.D.,
evidenziando come la carenza di legittimazione passiva fosse intervenuta nel corso del giudizio, a seguito del provvedimento del 07/03/2019, con cui il G.E. aveva esonerato il custode dall'obbligo di procedere all'esecuzione del rilascio dei beni aggiudicati.
Escludeva, quindi, la invocata cessazione della materia del contendere rilevando il mancato raggiungimento di una definizione della controversia in via transattiva.
Avverso detta sentenza, proponeva appello, con atto ritualmente notificato, Parte_1
cui si opponeva l'avv. , nella qualità in atti, chiedendone il rigetto, in quanto
[...] CP_1
infondato in fatto ed in diritto;
il tutto con vittoria delle spese del gravame.
Ancorché ritualmente citato, non si costituiva, rimanendo contumace. Parte_2
All'udienza collegiale del 05.06.2024, previo deposito di note scritte da parte dei procuratori delle parti costituite, nel termine concesso, la causa è stata trattenuta per la decisione con concessione dei termini di rito per il deposito di comparse e note di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con il primo motivo di gravame, l'appellante ha dedotto la “nullità della sentenza di primo grado
per violazione del principio del contraddittorio ex art. 101 c.p.c.” in quanto pronunciata dal giudice adito senza l'assegnazione dei termini perentori per il deposito delle comparse conclusionali e repliche ai sensi dell'art.190 c.p.c..
Segnatamente l'appellante evidenzia come, secondo l'orientamento maggioritario della giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass. a Sezioni Unite n.36596 del 25.11.2021) qualora il Giudice
abbia deciso la causa, senza assegnare alle parti i termini perentori per il deposito della comparsa
conclusionale e della memoria di replica, fissato dall'art. 190 cpc, ovvero abbia depositato la
sentenza prima dello spirare di tale termine, ove concesso, si verifica una ipotesi di nullità della
sentenza per il mancato esercizio del diritto di difesa e violazione del contraddittorio, non essendo neppure indispensabile per la denuncia di tale nullità che la parte indichi se e quali argomenti
avrebbe potuto utilmente svolgere in tali atti.
2. Con il secondo motivo di gravame, l'appellante deduce “carenza/difetto di legittimazione/titolarità
ed interesse ad agire in executivis da parte del custode”.
Deduce come, la legittimazione e il diritto del custode ad agire in via esecutiva per il rilascio dei terreni, derivante dall'ordine di rilascio emesso dal G.E., fosse comunque venuta a mancare nel corso del giudizio, come dichiarato dal medesimo Custode, attraverso la memoria ex art. 183 n.1 cpc, a mezzo della quale evidenziava di essere stata “esonerata”, con provvedimento del G.E. del
07.03.2019, dal procedere al rilascio forzoso dei terreni, stante l'intervenuta aggiudicazione degli stessi alla società demandando di fatto all'aggiudicatario, il diritto ed interesse ad Controparte_4
opporsi ai citati contratti di affitto.
Per tale ragione, il primo giudice doveva quantomeno accogliere la opposizione sul presupposto che il custode, quale ausiliario del G.E., aveva perso la propria legittimazione ad impugnare i contratti di affitto, a seguito dell'emissione del decreto di trasferimento in favore della società Controparte_4
divenuta unica effettiva titolare del diritto ad agire per il rilascio dei terreni.
3. Dette doglianze, da trattarsi congiuntamente per ragioni di evidente connessione, vanno accolte per quanto di ragione.
3.a Con riferimento alla dedotta nullità della sentenza, questo Collegio – in disparte il rilievo per cui, all'eventuale declaratoria di nullità della sentenza impugnata per le ragioni in oggetto, non ricorrendo alcuna delle ipotesi di cui all'art.354 c.p.c. di rimessione al primo giudice, discenderebbe comunque la delibazione della causa in unico grado da parte della Corte territoriale adita – rileva come, nella presente fattispecie, non ricorra la prospettata ipotesi.
Ed invero, con un recente arresto, la S.C. ha precisato che “la mancata assegnazione alle parti,
nonostante che esse non vi abbiano rinunciato, del termine di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito di
memorie conclusionali e repliche, non comporta la nullità "ipso iure" della sentenza qualora tra
l'udienza di precisazione delle conclusioni e il deposito della sentenza siano comunque intercorsi i termini sanciti dalla predetta disposizione” … “La soluzione si impone in maniera differente nel caso
in cui, pur essendovi una formale omissione nell'assegnazione dei termini, ma senza che gli stessi
siano stati altrettanto formalmente negati, la decisione del giudice avvenga in data successiva alla
scadenza dei termini stessi, ove in ipotesi concessi”. (cfr., Cass.n.34861/2022).
Pertanto, tornando al caso in esame occorre rilevare come, per un verso, il Tribunale ha riservato la causa in decisione senza formalmente assegnare i termini di cui all'art. 190 c.p.c., ma senza che vi sia neppure stata un'espressa negazione degli stessi, per altro verso, sia il convenuto, sia il terzo chiamato, nelle proprie note scritte, abbiano precisato le conclusioni chiedendo la concessione termini di cui all'art. 190 c.p.c. dimezzati”.
Orbene emerge ex actis che la sentenza gravata è stata deliberata nella camera di consiglio del
26/4/22, per essere poi pubblicata in data 6/5/2022, e quindi, come specificato da Cass. S.U. n.
36596/2021, è alla prima data che occorre far riferimento per verificare se la decisione sia stata adottata senza il rispetto dei termini di cui all'art. 190 c.p.c., verifica questa che nella fattispecie consente di affermare come la deliberazione sia stata presa in data successiva alla scadenza dei termini
dimezzati di cui all'art. 190 c.p.c., fatti decorrere dalla udienza di precisazione delle conclusioni del
10/3/22. (per una vicenda in parte analoga a quella in esame, si veda Cass. n. 22413/2004).
Può quindi ritenersi che, anche a voler accedere alla tesi difensiva dell'appellante, pur in assenza di un'espressa rinuncia alla concessione dei termini, a fronte del silenzio serbato sul punto dal Tribunale,
la parte avrebbe potuto fare affidamento sul termine di legge dettato dall'art. 190 c.p.c., in misura ridotta (ovvero dimidiato) e, quindi, avrebbe potuto in ogni caso provvedere autonomamente al deposito degli scritti conclusionali.
L'omissione della parte, unitamente al rilievo per cui la sentenza è stata deliberata in data successiva alla scadenza dei termini per il deposito degli scritti conclusionali, induce a ritenere che la violazione
dedotta sia a sua volta manifestamente infondata non avendo la parte adeguatamente dimostrato l'effettivo pregiudizio derivante dalla violazione asseritamente commessa dal Tribunale (cfr. Cass. n.
22341/2017; Cass. n. 26087/2019).
3.b Quanto alle censure di merito, le stesse meritano accoglimento.
Ed invero, la vicenda in oggetto trae origine dal giudizio di opposizione promosso da Parte_3
avverso il precetto per rilascio - di alcuni beni immobili oggetto di espropriazione
[...]
immobiliare - notificatogli dal P.D., avv. , sul presupposto dell'inopponibilità alla Controparte_1
procedura di due contratti di affitto agrario, stipulati e regolarmente registrati in data anteriore al pignoramento, in favore di un terzo, e relativi all'intero compendio staggito.
Costituendosi parte opposta, oltre ad instare per l'integrazione del contraddittorio nei confronti dell'affittuario, deduceva la nullità dei contratti de quibus per simulazione e/o la loro inopponibilità
alla procedura, ai sensi del 3° comma dell'art.2923 c.c..
Integrato il contraddittorio, nel corso del giudizio, il P.D. chiedeva al giudice del Tribunale di Brindisi
che fosse dichiarata la cessazione della materia del contendere ovvero la propria sopravvenuta carenza di legittimazione attiva, a seguito del provvedimento reso in data 7.03.2019 dal G.E., a mezzo del quale veniva esonerata dal procedere all'esecuzione di rilascio dei terreni in quanto nelle more gli stessi risultavano essere stati aggiudicati.
In particolare, nel citato provvedimento del 07.03.2019, si evidenziava come i contratti di affitto erano stati espressamente menzionati nell'ordinanza di vendita, ed i terreni risultavano aggiudicati e trasferiti alla società in forza di decreto di trasferimento. (vedi istanza del custode Controparte_4
e provvedimento del G.E. del 07.03.2019)
Orbene è evidente come, in corso di causa, sia venuto meno l'interesse della procedura -per il tramite del professionista delegato- a coltivare il precetto e ad insistere per il rilascio e la consegna degli immobili al professionista delegato custode degli stessi. Conseguentemente, deve ritenersi venuto meno l'interesse dell'appellante a coltivare l'opposizione. In conclusione, dunque, per le ragioni dette, deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere per essere venuto meno l'interesse di entrambe le parti ad una pronuncia nel merito.
Con riferimento alla regolamentazione delle spese processuali, dovendosi escludere che le stesse possano essere compensate per il solo fatto della sopravvenuta carenza di interesse in corso di giudizio (cfr. Cass.ord.n.14036/24) la relativa disciplina va regolata secondo il principio della soccombenza virtuale (cfr. Cass. SS.UU. sent. n. 25478/21). Va in proposito osservato che non è in contestazione che i contratti di affitto stipulati dall'appellante, con riferimento a due degli immobili pignorati avessero data certa anteriore al pignoramento e, dunque, ex art.2923 comma 1 cod. civ., fossero opponibili all'acquirente. E, del resto, deve ritenersi che tale circostanza abbia indotto il g.e. a desistere dal tentativo di rilascio degli immobili ed a scegliere di menzionare nell'avviso di vendita l'esistenza del contratto di affitto.
Ne deriva che l'opposizione avrebbe dovuto essere accolta perché fondata. Nessuna ipotesi può essere fatta in ordine al fondamento della domanda di simulazione dei contratti di affitto, atteso che, a sostegno della stessa non vi è altro che lo stretto rapporto di parentela (padre-figlio) tra locatore e conduttore.
, pertanto, nella qualità di custode dei beni e professionista delegato, deve essere Controparte_1
condannata al pagamento delle spese del doppio grado di giudizio liquidate come da dispositivo,
avendo riferimento, come valore della causa, all'ammontare del canone di locazione (euro 19.500,00
per l'intera durata dei contratti).
P.Q.M
La Corte d'Appello di Lecce, prima sezione civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto, con atto ritualmente notificato, da , nei confronti di Parte_1
, nella qualità in atti, e , avverso la sentenza n. 700/2022 Controparte_1 Parte_2
del Tribunale di Brindisi, così provvede:
a) accoglie l'appello e, per l'effetto, in riforma dell'impugnata sentenza dichiara cessata la materia del contendere;
b) condanna l'appellata alla rifusione, in favore dell'appellante, con distrazione in favore dell'avv.to D'Ippolito Davide, dichiaratosi antistatario, delle spese del doppio grado di giudizio che liquida, per il primo grado in complessivi euro 3.000,00 per compensi ed euro
168,00 per spese, oltre accessori di legge e di tariffa, nella misura del 15%, e, per questo grado, in complessivi euro 2.200,00 per compensi ed euro 355,50 per spese, oltre accessori di legge e di tariffa, nella misura del 15%,.
Così deciso in Lecce, nella camera di Consiglio della Prima Sezione della Corte di Appello, il 9
gennaio 2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente
dr.ssa Virginia Zuppetta dr. Riccardo Mele