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Sentenza 15 febbraio 2025
Sentenza 15 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 15/02/2025, n. 1943 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 1943 |
| Data del deposito : | 15 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI ROMA 2^ SEZIONE LAVORO
Il Giudice designato dr.ssa Maria Teresa Consiglio, lette le note di discussione scritta depositate ai sensi dell'articolo 127 ter C.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al numero 22162 del ruolo generale dell'anno 2024 promossa
DA
, rappresentata e difesa dagli Avv.ti Giusi Pezzella Parte_1
e Alessandro Aureli come in atti RICORRENTI CONTRO
con sede in Roma, in persona del Presidente legale rappresentante pro- CP_1
, rappresentato e difeso dall'Avv. Costanza Patanè come in atti RESISTENTE
FATTO E DIRITTO Con ricorso depositato in data 10.6.2024 e ritualmente notificato all' la
CP_1 parte ricorrente, premesso di aver diritto ai ratei di assegno di invalidità in virtù di sentenza emessa dal Tribunale di Roma in data 10.1.2024, ha convenuto in giudizio l' chiedendone la condanna al pagamento dei
CP_1 suddetti ratei. Si è costituito l' chiedendo dichiararsi cessata la materia del contendere
CP_1 con compensazione delle spese, avendo liquidato la provvidenza in questione con esigibilità ottobre 2024. Nelle note scritte depositate in sostituzione dell'udienza del 12.2.2025, la parte ricorrente ha dato atto del pagamento;
ha quindi chiesto dichiararsi cessata la materia del contendere, con condanna dell' al pagamento delle spese
CP_1 processuali.
Le parti hanno chiesto una pronuncia di cessazione della materia del contendere, dando atto del sopravvenuto mutamento della situazione evocata in giudizio;
l'accoglimento in via amministrativa della domanda volta al riconoscimento della prestazione richiesta, con integrale soddisfazione della parte ricorrente, consente di dichiarare cessata la materia del contendere (rilevabile anche d'ufficio dal giudice).
Quanto alla regolamentazione delle spese di lite, si osserva che l' si è CP_1 attivato con il procedimento di liquidazione solo in data successiva al deposito del ricorso e alla notifica dello stesso, come pacifico tra le parti;
le spese vanno, pertanto, poste a carico dell' , come da liquidazione in CP_2 dispositivo operata secondo le vigenti ta itatamente alla fase di studio e introduttiva, con distrazione in favore dei difensori dichiaratisi antistatari.
P.Q.M.
disattesa ogni diversa istanza, eccezione o deduzione, dichiara cessata la materia del contendere;
condanna l' al pagamento delle spese processuali che liquida in € 854,00 CP_1 oltre spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge, da distrarsi.
Si comunichi.
Roma, 15/02/2025
Il giudice
Maria Teresa Consiglio
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