Sentenza 11 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Forli, sentenza 11/06/2025, n. 354 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Forli |
| Numero : | 354 |
| Data del deposito : | 11 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FORLI'
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Valentina Vecchietti ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. ultimo comma c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 262/2025 promossa da:
(C.F. ) rappresentato e difeso dall'avv. Parte_1 C.F._1
ZANUCCOLI MARCO (C.F. ) elettivamente domiciliato in Viale Roma, C.F._2
16 47042 CESENATICO presso il difensore avv. ZANUCCOLI MARCO
ricorrente contro
(C.F. ), C.F.: Controparte_1 C.F._3 CP_2 [...]
); C.F._4
resistenti contumaci
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come segue:
per parte ricorrente:
Voglia l'Il.mo Tribunale adito, previa fissazione dell'udienza ai sensi dell'art. 281 undecies c.p.c., ogni contraria ragione ed eccezione disattesa, in accoglimento dei motivi esposti:
NEL MERITO
accertare e dichiarare l'intervenuta accettazione, ope legis e/o tacita, ex art. 475, 476 e/o 485
SE (FC) il 24.02.1937, dell'eredità morendo dismessa da , nato a Persona_1
SE (FC) il 17.10.1927 e deceduto il 15.02.2013, anche ai fini della continuità delle trascrizioni ai sensi dell'art. 2648 c.c. nonché per sentire pronunciare ordine al competente
Conservatore dei RR.II. di Forlì-Cesena per la trascrizione della relativa sentenza ex art. 2648
c.c. con esonero da responsabilità, da eseguirsi anche con riferimento alle unità immobiliari acquisite mortis causa e di seguito indicate:
- fabbricati siti in SE (FC) – via SE n.537, identificati catastalmente al foglio
32, particella 118, sub 3, sub 4 e sub 5;
- fabbricati siti in SE (FC) – viale Fratelli Caboto, identificati catastalmente al foglio
7, particella 194, sub 4 e sub 5;
- fabbricati siti in SE (FC) – via Casino Neri, identificati catastalmente al foglio 32,
particella 34, sub 1 e 2;
- terreni siti a SE (FC) di cui ai progressivi da 8 a 11 del quadro B1 immobili e diritti reali immobiliari;
nonché ogni altra utile ai fini del completamento delle trascrizioni delle quote immobiliari ricevute in via ereditaria, anche laddove qui non specificate. Con domanda di vittoria di spese e competenze legali.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Il ricorrente adiva l'intestato Tribunale per sentire accolte le conclusioni di cui Parte_1
sopra; allegava il proprio interesse alla pronuncia al fine di ripristinare la continuità delle trascrizioni relative agli immobili in oggetto nel procedimento esecutivo immobiliare cui è parte creditrice titolata iscritto avanti al presente Tribunale al n.104/2018 R.G., ivi riuniti i procedimenti Parte_1
n.123/2020 e n.94/2023. Le relazioni notarili depositate, relative agli immobili oggetto di esecuzione,
rivelavano l'assenza delle trascrizioni delle successioni e dunque delle accettazioni espresse o tacite delle eredità morendo dismesse da e , di cui gli odierni resistenti, per Persona_2 Persona_1 ad intestato e per successione testamentaria, sono chiamati alla eredità.
Allegava il ricorrente essere stata già ripristinata la continuità delle trascrizioni con riferimento alla successione , mentre, per la successione , solo la posizione dell'erede Persona_2 Persona_1
veniva ripristinata, a mezzo provvedimento giudiziario definitivo. Tuttavia, l'esame Persona_3
della documentazione esistente all'anagrafe del Comune di SE, dei verbali di accesso redatti e depositati in atti dalla CTU Geom. della perizia della CTU medesima e dei verbali di Persona_4
accesso dell'I.V.G. di Forlì quale custode nominato hanno permesso di individuare che analoghi comportamenti costituenti accettazione tacita dell'eredità testamentaria morendo dismessa da sarebbero stati compiuti, ormai da molti anni, anche dai coeredi e Persona_1 Controparte_1
, odierni resistenti. In particolare, sarebbero significativi della tacita accettazione, la CP_2
residenza - effettiva e non solo formale – negli immobili oggetto di successione, oltre che il compimento di atti dispositivi sugli immobili medesimi.
Non si costituivano i resistenti, dichiarati contumaci alla udienza del 11 giugno 2025.
La causa è stata istruita documentalmente.
A norma dell'art. 485 c.c., il chiamato che si trovi nel possesso dei beni ereditari, deve fare l'inventario nel termine di 3 mesi dalla apertura della successione, in mancanza dovendosi considerare erede puro e semplice. Nella giurisprudenza di legittimità si evidenzia che “… il chiamato che sia nel possesso o compossesso anche di un solo bene, tuttavia, ex art. 485 comma II cod. civ., si considera erede puro e semplice se non forma l'inventario nel termine di tre mesi decorrenti dal momento di inizio del possesso, sicché in tal caso l'accettazione ex lege dell'eredità è determinata dall'apertura della successione, dalla delazione ereditaria, dal possesso dei beni e dalla mancata tempestiva redazione dell'inventario (Cass. Sez. 6 - 2, n. 5247 del 06/03/2018). In tal senso, il possesso rilevante ai fini dell'art. 485 cod. civ. non deve necessariamente manifestarsi in un'attività
corrispondente all'esercizio della proprietà dei beni ereditari, ma si esaurisce in una mera relazione materiale tra i beni e il chiamato all'eredità, e cioè in una situazione di fatto che consenta l'esercizio di concreti poteri sui beni, sia pure per mezzo di terzi detentori, con la consapevolezza della loro appartenenza al compendio ereditario: …” (Cassazione civile sez. II, 02/08/2024, (ud. 09/02/2024,
dep. 02/08/2024), n.21898):
Nel caso di specie:
1) appare documentata e acclarata la circostanza che i resistenti fossero chiamati alla eredità di
(doc. 20); Persona_1
2) gli immobili di SE, via SE n. 537 fanno parte dell'asse ereditario (doc.ti 18,
20);
3) i resistenti risultano residenti nell'immobile di via SE n. 537 (doc.ti 26, 27) da data remota e a tutt'oggi ;
4) l'effettiva occupazione degli immobili da parte dei resistenti, al di là del dato meramente formale della residenza, da solo non sufficiente a configurare possesso, è provata alla luce degli accertamenti svolti in sede di esecuzione immobiliare, ed in particolare dai verbali di accesso (doc.ti 28, 29) da cui si evince l'occupazione effettiva da parte di e Controparte_1
come abitazione, dell'immobile e la circostanza che detto immobile sia stato concesso CP_2
quale abitazione anche a , figlio del resistente;
Persona_5
5) non vi è prova alcuna che i resistenti, contumaci nel presente giudizio, avessero provveduto ad effettuare l'inventario ovvero a rinunciare all'eredità;
6) pertanto, i resistenti devono essere considerati eredi puri e semplici di , Persona_1
deceduto il 15.2.2013, come da domanda attorea che dunque deve essere accolta.
Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, ex dm
55 del 2014 parametri minimi per tutte le fasi esclusa fase istruttoria e decisoria, scaglione da euro
26.001,00 a euro 52.000,00.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
1) accerta e dichiara l'intervenuta accettazione, da parte di , nato a [...] Controparte_1
(FC) il 19.11.1938, e , nata a [...] il [...], dell'eredità CP_2
morendo dismessa da , nato a [...] il [...] e deceduto il Persona_1
15.02.2013, di cui i resistenti sono pertanto eredi puri e semplici;
2) ordina al competente Funzionario della Agenzia delle Entrate – Territorio, servizio di pubblicità immobiliare, di provvedere alla trascrizione della presente sentenza con esonero del Conservatore da ogni responsabilità, anche ai fini di assicurare la continuità delle trascrizioni, con particolare riferimento alle unità immobiliari acquisite mortis causa e di seguito indicate:- fabbricati siti in SE (FC) – via SE n.537, identificati catastalmente al foglio 32, particella 118, sub 3, sub 4 e sub 5; - fabbricati siti in SE
(FC) – viale Fratelli Caboto, identificati catastalmente al foglio 7, particella 194, sub 4 e sub 5;
- fabbricati siti in SE (FC) – via Casino Neri, identificati catastalmente al foglio 32,
particella 34, sub 1 e 2; - terreni siti a SE (FC) di cui ai progressivi da 8 a 11 del quadro B1 immobili e diritti reali immobiliari;
3) Condanna infine e a rimborsare alla parte ricorrente Controparte_1 CP_2 [...]
le spese di lite, che si liquidano in € 1453,00 per compensi, oltre i.v.a., c.p.a. e 15% Pt_1
per spese generali ed euro 545,00 per anticipazioni.
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c. ultimo comma.
Forlì, 11 giugno 2025
Il Giudice
dott. Valentina Vecchietti