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Sentenza 20 novembre 2025
Sentenza 20 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Viterbo, sentenza 20/11/2025, n. 737 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Viterbo |
| Numero : | 737 |
| Data del deposito : | 20 novembre 2025 |
Testo completo
ILTRIBUNALE CIVILE DI VITERBO UFFICIO DEL GIUDICE DEL LAVORO
Proc. R.G.L.P. n. 1101/2025 L.P.
Parte_1 contro
CP_1
Il Giudice, Dott. Mauro Ianigro Letti gli atti del procedimento in epigrafe;
vista la sostituzione dell'udienza con deposito di note scritte ex art. 127ter c.p.c.; preso atto della regolare comunicazione del provvedimento di fissazione dell'udienza; preso atto della costituzione di;
CP_1 preso atto del tempestivo deposito delle “note di trattazione scritta” ad opera dell'Avv. MEZZETTI CARLO per la parte ricorrente e dell'Avv. DI MARTINO VINCENZA per parte resistente;
ritenuta la causa di pronta soluzione, visti gli artt. 429 e 127ter u.c. c.p.c., decide la causa come segue depositando motivazione contestuale in forma telematica. Viterbo lì 20/11/2025
IL GIUDICE DEL LAVORO
Dr. Mauro IANIGRO REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE ORDINARIO DI VITERBO
in funzione di giudice del lavoro, in persona del Dr. Mauro Ianigro, ha pronunciato la seguente SENTENZA
(Emessa ai sensi dell'art. 132 c.p.c. come modificato dall'art. 45 co. 17 della L. 69/09)
nella causa iscritta al n. 1101 del R.G. Contenzioso Lavoro e Previdenza per l'anno 2025 vertente TRA (C.F. = ), Parte_1 C.F._1 nata a [...] il [...] e residente in [...], mentre ai fini del CP_1 presente atto è elettivamente domiciliata i , Via V. Cardarelli n.6 presso lo studio CP_1 dell'Avv. Carlo Mezzetti (Cod. Fisc. ) che la rappresenta e difende come C.F._2 da procura depositata telematica orso introduttivo, il quale indica l'indirizzo PEC per le comunicazioni di rito e si Email_1 dichiara procura RICORRENTE E
(C.F. ), Controparte_2 P.IVA_1
in , Via Enrico Controparte_3 CP_1 Fermi n.15, rappresentata e difesa, dall'avv. Vincenza Di Martino (C.F. ; C.F._3
p.e.c. ; fax n. 06/80 Email_2 domiciliata presso il suo studio in Roma, via Pompeo Magno 23/A in forza di procura alle liti rilasciata su foglio separato e congiunta alla memoria difensiva ex art. 83, 3 comma, cod. proc. civ. L'avv. Vincenza Di Martino dichiara, ai sensi dell'art. 176 cod. proc. civ. ed ad ogni fine, di volere ricevere le comunicazioni presso il proprio numero di fax 06/8075342 o presso il proprio indirizzo p.e.c. Email_2
RESISTENTE OGGETTO: diritto alla pausa pranzo e indennità sostitutiva del servizio mensa CONCLUSIONI: i procuratori delle parti hanno concluso come in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE Cont Con ricorso depositato in data 19.7.2025 la parte ricorrente in epigrafe, dipendente in servizio di assistenza domiciliare della Cittadella della Salute in , con mansioni di CP_1 infermiere e con orario di servizio antimeridiano di 7,12 ore al giorno (dal lunedì al venerdì dalle ore 8,00 alle ore 15,12 e un giorno a settimana fino alle ore 17,30), ha adito questo Tribunale in funzione di Giudice del Lavoro esponendo che nella sede di servizio non era stato istituito alcun servizio mensa;
di non aver mai potuto usufruire di pause e del servizio mensa e di non aver ricevuto buoni pasto ad eccezione del giorno in cui ha svolto servizio sino alle ore 17,30 nei quali aveva percepito buoni del valore di € 4,13 nette;
che il comportamento dell'azienda aveva violato l'art. 29 CCNL del 20/09/2001; di aver fatto richiesta di pagamento con pec del 02/12/2024 e di limitare la domanda nei limiti della prescrizione quinquennale. In diritto ha rammentato il proprio diritto al servizio di mensa facendo richiamo all'art.8 del d.lgs. n. 66/2003 e all'art. 29 del CCNL del 20//9/2001, integrativo del CCNL del 7/4/1999, anche come modificato dall'art. 4 commi 1 e 4 del CCNL del 31/7/2009 ribadendo il diritto dei dipendenti al servizio di mensa “in relazione alla particolare articolazione dell'orario”; ha altresì rammentato Le modalità di organizzazione del servizio assicurate dall'azienda con la Deliberazione n. 342 del 22/3/2000 in base alla quale il servizio era stato riconosciuto solo ai dipendenti “chiamati ad effettuare lavoro straordinario per almeno 2 ore immediatamente dopo l'orario e la pausa”. Richiamati i precedenti giurisprudenziali in materia e quantificato il danno in ragione del valore per buono pasto di € 4,13 per un numero di 590 turni nel periodo dal 02/12/2019 e sino al 02/12/2024 (come da fogni presenza in atti) per un importo complessivo di € 2.436,70 ha concluso chiedendo “1) accertare e dichiarare il diritto della ricorrente al servizio di mensa o al servizio con modalità sostitutive per tutti i turni eccedenti le sei ore in ragione dell'art.8 del d.lgs n.66/2003, nonché in forza delle previsioni contrattuali contenute nell'art. 29 del CCNL del 20//9/2001, integrativo del CCNL del 7/4/1999, così come modificato dall'art.4 del CCNL del 31/07/2009; 2) accertare e dichiarare il diritto della ricorrente, in assenza servizio mensa e di quello sostitutivo, alla fruizione dei buoni pasto per tutti i turni lavorati effettuati eccedenti le sei ore ed oggetto del presente giudizio, quantificati in n.590; 3) accertare e dichiarare l'inadempienza contrattuale della per non aver posto la lavoratrice in condizione di utilizzare il CP_1 servizio mensa e non aver fornito alla medesima alcun servizio sostitutivo, né erogato i buoni pasto;
4) condannare per l'effetto la al risarcimento dei danni patiti dalla lavoratrice a causa dell'inadempimento Controparte_1 della azienda datrice di lavoro nel periodo oggetto di causa, quantificati in ragione del valore complessivo dei buoni pasto ai quali avrebbe avuto diritto per ciascun turno superiore alle sei ore, per l'importo complessivo di €. 2.436,70
o per la diversa somma, maggiore o minore, che risulterà di giustizia, con espressa riserva di gravame in caso di liquidazione inferiore, oltre ad interessi e rivalutazione monetaria dalla data del dovuto a quella dell'effettivo saldo;
5) in ogni caso con vittoria di spese, competenze ed onorari da liquidarsi in favore del procuratore antistatario”. La si è costituita eccependo preliminarmente la prescrizione quinquennale del CP_1 credito. Nel merito ha sottolineato che il tema del diritto alla pausa lavorativa doveva ritenersi nella specie estranea al thema decidendum;
che ad ogni buon conto parte ricorrente non ha alle- gato né provato di non aver potuto fruire di pause di riposo;
che l non aveva mai CP_2 frapposto mai ostacoli alla fruizione delle pause legittimamente spettanti ai dipendenti lungo i turni di lavoro;
che la determinazione di fornire il suddetto servizio doveva comunque ritener-si una mera facoltà dell'azienda secondo quanto previsto dall'art 29 del CCNL integrativo Sa-nità del 20/9/2001; che parte ricorrente aveva comunque rivendicato solo il diritto ai buoni mensa e quindi un diritto soggetto a prescrizione quinquennale;
che con la deliberazione del Direttore Generale n. 342 del 22 marzo 2000 l'azienda aveva consentito a tutti i dipendenti la fruizione del
“servizio di mensa attivato presso le strutture ospedaliere”, nonché del diritto al “cestino sostitutivo del pasto” e di “buoni-pasto” richiedibili “di norma” in misura di non più di dieci mensili da parte di chi abbia diritto al relativo servizio sostitutivo;
che ai sensi dell'art. 29 del CCNL integrativo Sanità del 2001, il la fruizione del servizio “non è monetizzabile”. In merito alla pretesa dei buoni pasto ha dedotto che il diritto alla pausa disciplinato dall'art. 8 del d.lgs. 66 del 2003 recante Attuazione delle direttive 93/104/CE e 2000/34/CE ha sotto-lineato che ai sensi dell'art. 43 del CCNL il personale sanitario che, come la parte ricorrente, svolge la prestazione lavorativa “in turno”, è escluso tout court dal diritto alla pausa “di alme-no 30 minuti” al fine del recupero delle energie psicofisiche del lavoratore “e della eventuale consumazione del pasto” essendo per essi prevista una pausa, anche sul posto di lavoro, tra l'inizio e la fine di ogni periodo giornaliero di lavoro, di durata non inferiore a dieci minuti che l'azienda ha sempre riconosciuto al personale turnista. Sulla scorta di tali argomenti ha quindi concluso chiedendo “- in via preliminare, accertare e dichiarare l'intervenuta prescrizione del diritto azionato per tutto il periodo in contestazione;
- nel merito, rigettare la domanda formulata dalla ricorrente in quanto del tutto destituita di fondamento e non provata;
- in via subordinata, rigettare la quantificazione della pretesa avversaria alla luce delle puntuali contestazioni formulate dall in ordine al CP_2 quantum della pretesa stessa”. Il ricorso è fondato.
RICOSTRUZIONE DELLA DISCIPLINA CONTRATTUALE Il diritto alla mensa per i dipendenti del comparto sanità è regolato dall'art. 29 del CCNL del 20.9.2001, integrativo del CCNL del comparto sanità del 7.4.1999, ai sensi del quale: “
1. Le aziende, in relazione al proprio assetto organizzativo e compatibilmente con le risorse disponibili, possono istituire mense di servizio o, in alternativa, garantire l'esercizio del diritto di mensa con modalità sostitutive.
2. Hanno diritto alla mensa tutti i dipendenti, ivi compresi quelli che prestano la propria attività in posizione di comando, nei giorni di effettiva presenza al lavoro, in relazione alla particolare articolazione dell'orario.
3. Il pasto va consumato al di fuori dell'orario di lavoro. Il tempo impiegato per il consumo del pasto è rilevato con i normali mezzi di controllo dell'orario e non deve essere superiore a 30 minuti.
4. Il costo del pasto determinato in sostituzione del servizio mensa non può superare £.10.000. Il dipendente è tenuto a contribuire in ogni caso nella misura fissa di £. 2000 per ogni pasto. Il pasto non è monetizzabile.
5. Sono disapplicati gli artt. 33 del DPR 270/1987 e 68, comma 2, del DPR 384/1990”. Tale disposizione è stata modificata, nei commi 1 e 4, dall'art. 4 del CCNL del 31.7.2009, nel modo seguente: “
1. Le aziende, in relazione al proprio assetto organizzativo e compatibilmente con le risorse disponibili, possono istituire mense di servizio o, in alternativa, garantire l'esercizio del diritto di mensa con modalità sostitutive. In ogni caso l'organizzazione e la gestione dei suddetti servizi, rientrano nell'autonomia gestionale delle aziende, mentre resta ferma la competenza del CCNL nella definizione delle regole in merito alla fruibilità e all'esercizio del diritto di mensa da parte dei lavoratori”. … “
4. Le Regioni, sulla base di rilevazioni relative al costo della vita nei diversi ambiti regionali e al contesto socio-sanitario di riferimento, possono fornire alle aziende indicazioni in merito alla valorizzazione - nel quadro delle risorse disponibili - dei servizi di mensa nel rispetto della partecipazione economica del dipendente finora prevista. Nel caso di erogazione dell'esercizio del diritto di mensa con modalità sostitutive, queste ultime non possono comunque avere un valore economico inferiore a quello in atto ed il dipendente è tenuto a contribuire nella misura di un quinto del costo unitario del pasto. Il pasto non è monetizzabile”. Da tale disciplina è possibile desumere quanto segue: a) tutti i dipendenti hanno diritto alla mensa
“in relazione alla particolare articolazione dell'orario”; b) le aziende hanno la facoltà di istituire mense di servizio “in relazione al proprio assetto organizzativo e compatibilmente con le risorse disponibili”, ma, in caso di assenza del servizio di mensa, hanno l'obbligo di garantire l'esercizio del diritto di mensa con modalità sostitutive;
c) la disciplina dell'organizzazione e della gestione dei servizi (di mensa e sostitutivo) è devoluta alla contrattazione integrativa aziendale, mentre la disciplina della fruibilità e dell'esercizio del diritto di mensa (compresa pertanto la delimitazione dell'ambito soggettivo dei lavoratori destinatari del diritto) rimane riservata alla contrattazione collettiva nazionale. Assumono quindi i ricorrenti che la ratio della disciplina collettiva era quella di assicurare ai lavoratori impossibilitati per ragioni di servizio a consumare il pasto presso la propria abitazione, di usufruire di un servizio mensa o sostitutivo e, in caso contrario, di un'indennità economica (c.d. buono pasto) corrispondente al valore del pasto non potuto consumare. Assumono altresì Cont che la aveva predisposto il servizio solo all'interno dell'ospedale Belcolle e solo in favore dei dipendenti in turno antimeridiano, mentre per il personale presso i diversi nosocomi della Provincia (Tarquinia, aveva assicurato l'erogazione di buoni CP_4 CP_5 pasto nel limite numerico di 10 al mese, a prescindere dai turni lavorativi svolti a cavallo con il pranzo o con la cena. L'azienda replica che – incontestata la fruibilità in occasione dei turni di lavoro antimeridiani – il servizio mensa sia accessibile dai ricorrenti tutti i giorni della settimana dal lunedì alla domenica, festivi compresi, dalle ore 12,30 alle ore 15,00; che tale orario abbraccerebbe sia il turno della mattina con orario 07 -14 sia quello del pomeriggio 14-21, sicché ciascun ricorrente ne aveva potuto usufruire in occasione della pausa di 30 minuti prevista dall'art. 43 del CCNL del 2 novembre 2022, tanto nel turno antimeridiano che in pomeridiano (nei giorni feriali, festivi e domeniche); che di fronte alla impossibilità di fruire del servizio e comunque per i turni notturni (21-7) l'azienda aveva predisposto l'esercizio del diritto con modalità sostitutiva, con modalità da asporto, il cd. cestino (preparato dalla cucina della mensa), mediante prenotazione (anche telefonica) e che anche in questo caso i dipendenti ne avrebbero potuto fruire durante il turno di pausa. Alla luce di tali elementi ha negato qualsiasi ipotesi di inadempimento contrattuale.
REGOLAMENTO SERVIZIO MENSA La tesi della fruibilità generalizzata del servizio mensa trova conferma nel contenuto delle delibere adottate dall per regolamentarne la fruizione. CP_2
Con Deliberazione n. 342 del 22.3.2000 (antecedente pertanto alla contrattazione collettiva nazionale che ha devoluto all'autonomia gestionale aziendale la disciplina dell'organizzazione del servizio mensa e di quello sostitutivo) all'art. 5 aveva previsto che “Sono ammessi ad usufruire del servizio di attivato presso le strutture ospedaliere dell tutti i dipendenti: - che prolungano l'orario Pt_2 CP_2 di lavoro nel pomeriggio per esigenze di servizio per almeno due ore, con l'effettuazione della relativa pausa;
- che effettuano l'orario settimanale su cinque giorni con almeno n. 2 rientri pomeridiani e limitatamente ai giorni rientro;
- che sono chiamati ad effettuare lavoro straordinario per almeno 2 ore immediatamente dopo l'orario e la pausa”. In calce era aggiunto a mano: “chi prolunga l'orario pomeridiano in orario notturno ha diritto al cestino sostitutivo del pasto compatibilmente con l'esigenza della cucina”. L'art. 11 del medesimo Regolamento stabiliva inoltre che “Per i dipendenti che non prestano la propria attività presso le strutture ospedaliere è attivato il servizio sostitutivo della mensa attraverso buoni-pasto”; mentre il successivo art. 12 prevedeva “Hanno diritto al buono-pasto i dipendenti - che prolungano l'orario di lavoro nel pomeriggio per esigenze di servizio per almeno due ore, con l'effettuazione della relativa pausa - che effettuano l'orario settimanale su cinque giorni con almeno n. 2 rientri pomeridiani e limitatamente ai giorni rientro - che sono chiamati ad effettuare lavoro straordinario per almeno 2 ore immediatamente dopo l'orario e la pausa”. Nella sua versione originaria il Regolamento non prendeva in considerazione il personale turnista, del quale fanno parte i ricorrenti essendo incontestata l'articolazione del loro orario di lavoro su 3 turni (7.00-14.00, 14.00-21.00 e 21.00-7.00). Il personale turnista infatti, da un lato, non era infatti ricompreso nelle categorie di lavoratori ammesse ad usufruire del servizio di mensa di cui all'art. 5 (o in quella di coloro che prolungano l'orario pomeridiano in orario notturno, per la quale è previsto il cestino sostitutivo) e, dall'altro, non rientra nel personale che non presta la propria attività presso le strutture ospedaliere, per il quale è attivato il servizio sostitutivo attraverso buoni-pasto (art. 11) nelle ipotesi di cui all'art. 12. Tale rilievo, desumibile dalla lettera degli artt. 5, 11 e 12, era avvalorato dalla dichiarazione del rappresentante sindacale GI posta in calce al Regolamento, in forza della quale aveva affermato
“Il sottoscritto…SU GI non firma il presente verbale perché risulta mancante della parte inerente il personale turnista”. Dalla documentazione fornita in giudizio emerge tuttavia che in sede di approvazione definitiva Con la aveva completato il regolamento in esame prevedendo che “ad integrazione del regolamento servizi mensa” ha “delibera(to) di integrare il punto 5 ed il punto 12 del regolamento del servizio mensa approvato con deliberazioni n. 766/99 e n. 877/99 come di seguito … omissis … sono ammessi ad usufruire del servizi mensa attivato presso le strutture ospedaliere dell'azienda tutti i dipendenti che effettuano turni sulle 12/24 ore
… omissis … Hanno diritto al buono pasto i dipendenti - che effettuano turni sulle 12/24 ore … omissis …” Alla luce della richiamata documentazione occorrerebbe allora concludere che l'accessibilità del servizio mensa, lì dove predisposto dall'azienda, fosse astrattamente garantito in via generalizzata a tutto il personale dipendente, ivi compreso quello cd. turnista.
L'INTERPRETAZIONE GIURISPRUDENZIALE - TURNISTI Sennonché la possibilità di fruizione del servizio non sembra risolvere ogni questione. Quando anche il servizio sia stato predisposto dall'azienda la problematica si pone rispetto alla sua concreta fruibilità. Sotto tale profilo sembra opportuno prendere le mosse dall'art. 8 del d.lgs 8 aprile 2003, n. 66 ("Attuazione delle direttive 93/104/CE e 2000/34/CE concernenti taluni aspetti dell'organizzazione dell'orario di lavoro") il quale prevede che "
1. Qualora l'orario di lavoro giornaliero ecceda il limite di sei ore il lavoratore deve beneficiare di un intervallo per pausa, le cui modalità e la cui durata sono stabilite dai contratti collettivi di lavoro, ai fini del recupero delle energie psico-fisiche e della eventuale consumazione del pasto anche al fine di attenuare il lavoro monotono e ripetitivo.
2. Nelle ipotesi di cui al comma 1, in difetto di disciplina collettiva che preveda un intervallo a qualsivoglia titolo attribuito, al lavoratore deve essere concessa una pausa, anche sul posto di lavoro, tra l'inizio e la fine di ogni periodo giornaliero di lavoro, di durata non inferiore a dieci minuti e la cui collocazione deve tener conto delle esigenze tecniche del processo lavorativo. …". A fronte di tale previsione si contrappongono due tesi:
- la parte ricorrente evidenzia che l'art. 29 del CCNL del 20.9.2001, aveva riconosciuto il diritto al servizio mensa (da fruirsi fuori dell'orario di lavoro per una durata non superiore a 30 minuti da rilevare con i normali strumenti di controllo dell'orario) a tutti i dipendenti … in relazione alla particolare articolazione dell'orario; assume che il riferimento all'articolazione oraria sia da leggere in stretta correlazione con il “diritto alla pausa” che ai sensi dell'art. 8 d.lgs 66/2003, ogni lavoratore ha diritto di effettuare, allorché effettui un orario di lavoro giornaliero eccedente le sei ore;
che conseguentemente il diritto al buono pasto sia da riconoscere ogni qualvolta sia concretamente impedito al dipendente di fruire della pausa fino a 30 minuti nel corso della quale consumare il pasto;
- l'azienda replica assumendo doversi tenere separato il servizio mensa dal diritto alla pausa lavorativa di cui all'art. 8 d.lgs 66/2003; che, in difetto di disciplina collettiva l'art. 8 cit. riconoscere a tutti i dipendenti – compresi i turnisti – il diritto ad una pausa, anche sul posto di lavoro, tra l'inizio e la fine di ogni periodo giornaliero di lavoro, di durata non inferiore a dieci minuti e la cui collocazione deve tener conto delle esigenze tecniche del processo lavorativo; che in concomitanza di tale pausa (non inferiore a dieci minuti) il personale aveva dunque la possibilità di fruire del servizio mensa, sia pure in area diversa da quella a ciò deputata (sala mensa) e con modalità da asporto (cd. cestino); che la possibilità di fruire del servizio con le suddette modalità escludeva il diritto al buono pasto sostitutivo. Va a questo punto rammentato che, contrariamente a quanto sostenuto dall'azienda, la possibilità di fruizione della pausa dopo sei ore di lavoro, era stata negata al personale turnista sia dal CCNL comparto sanità 2016-2018 che da quello del 2022. L'art. 27, comma 4, del CCNL comparto sanità 2016-2018, disponeva infatti che “4. Qualora la prestazione di lavoro giornaliera ecceda le sei ore, il personale, purché non in turno, ha diritto a beneficiare di una pausa di almeno 30 minuti al fine del recupero delle energie psicofisiche e della eventuale consumazione del pasto, secondo la disciplina di cui all'art. 29 del CCNL integrativo del 20/9/2001 e all'art.4 del CCNL del 31/7/2009 (Mensa). La durata della pausa e la sua collocazione temporale, sono definite in funzione della tipologia di orario di lavoro nella quale la pausa è inserita, nonché in relazione alla disponibilità di eventuali servizi di ristoro, alla dislocazione delle sedi dell'Azienda o Ente nella città, alla dimensione della stessa città. Una diversa e più ampia durata della pausa giornaliera, rispetto a quella stabilita in ciascun ufficio, può essere prevista per il personale che si trovi nelle particolari situazioni di cui al precedente comma lett. g”. Di identico tenore è l'art. 43 co. 4 del CCNL comparto sanità 2019-2021 (il quale ugualmente recita: "
4. Qualora la prestazione di lavoro giornaliera ecceda le sei ore, il personale, purché non in turno, ha diritto a beneficiare di una pausa di almeno 30 minuti al fine del recupero delle energie psicofisiche e della eventuale consumazione del pasto, secondo la disciplina di cui all'art. 29 del CCNL integrativo del 20/9/2001 e all'art. 4 del CCNL del 31/7/2009 (Mensa). La durata della pausa e la sua collocazione temporale, sono definite in funzione della tipologia di orario di lavoro nella quale la pausa è inserita, nonché in relazione alla disponibilità di eventuali servizi di ristoro, alla dislocazione delle sedi dell'Azienda o Ente nella città, alla dimensione della stessa città. Una diversa e più ampia durata della pausa giornaliera, rispetto a quella stabilita in ciascun Ufficio/Servizio/Struttura, può essere prevista per il personale che si trovi nelle particolari situazioni di cui al precedente comma lett. g)"). Alla luce di tali disposizioni, si tratta allora di stabilire se - escluso dalla fruizione della pausa di almeno 30 minuti finalizzata al recupero delle energie psicofisiche e alla eventuale consumazione del pasto - al personale turnista residui almeno il diritto ad una pausa non inferiore a dieci minuti al superamento delle sei ore di servizio. Ebbene, sembra assodato che, contrariamente a quanto dedotto dall'azienda, tale personale non avrebbe avuto comunque modo di effettuare l'intervallo lavorativo di cui trattasi (da fruire al di fuori dell'orario di lavoro e destinare alla eventuale consumazione del pasto ); il che appare del tutto evidente, non potendosi ipotizzare che trascorse le sei ore di servizio, tutto il personale turnista potesse contestualmente interrompere le proprie prestazioni ed allontanarsi dai reparti o anche solo appartarsi per almeno dieci minuti per consumare rapidamente il pasto reperito con modalità da asporto. E a tal proposito vale la pena di sottolineare come l'azienda non solo si sia astenuto dal fornire indicazioni e direttive sulle modalità di fruizione della pausa, ma si sia anche rinunciato a fornire prova dell'effettiva fruizione di pause lavorative di qualsiasi entità da destinare allo scopo suddetto, dopo sei ore continuative di servizio. Il che sembra peraltro confermare la differenza concettuale esistente tra la pausa disciplinata dall'art. 29 del CCNL 2001 e 2009 nonché dall'art. 43 co. 4 del CCNL 2019-2021 (da fruire al di fuori dell'orario di lavoro e per una durata non superiore a o di almeno 30 minuti, destinata al recupero delle energie psico- fisiche e alla eventuale consumazione del pasto), e quella prevista dall'art. 8 d.lgs 66/2003 da fruirsi anche sul posto di lavoro, tra l'inizio e la fine di ogni periodo giornaliero di lavoro, di durata non inferiore a dieci minuti e la cui collocazione deve tener conto delle esigenze tecniche del processo lavorativo, da intendersi di natura del tutto residuale, per le sole ipotesi in cui non sia possibile fruire di altre soste. Al di là di ogni valutazione, quel che rileva e che, a fronte del riconoscimento del diritto alla mensa (ex art. 29 CCNL 2001), al personale turnista ne sia di fatto integralmente preclusa la fruizione, non potendo esso avvalersi né della pausa di cui all'art. 43 co. 4 del CCNL 2019-2021 (essendo da essa esclusi i turnisti), né dell'intervallo di cui all'art. 8 d.lgs 66/2003 ancorché di durata non inferiore a dieci minuti (non avendo la concreta possibilità di estraniarsi dal servizio). Si può in altri termini sostenere che – nonostante la predisposizione del servizio mensa - la particolare articolazione dell'orario di lavoro (resa necessaria dalle esigenze organizzative aziendali e articolata per turni, chiamati allo svolgimento di un servizio per una durata superiore alle sei ore continuative), sia tale da escludere la fruizione di pause e quindi del servizio mensa, ancorché il medesimo sia stato predisposto dall'azienda. Al riguardo occorre allora prendere atto della più recente giurisprudenza di legittimità, secondo la quale "In tema di pubblico impiego privatizzato, l'attribuzione del buono pasto, in quanto agevolazione di carattere assistenziale che, nell'ambito dell'organizzazione dell'ambiente di lavoro, è diretta a conciliare le esigenze del servizio con le esigenze quotidiane del dipendente, al fine di garantirne il benessere fisico necessario per proseguire l'attività lavorativa quando l'orario giornaliero corrisponda a quello contrattualmente previsto per la fruizione del beneficio, è condizionata all'effettuazione della pausa pranzo che, a sua volta, presuppone, come regola generale, solo che il lavoratore, osservando un orario di lavoro giornaliero di almeno sei ore, abbia diritto ad un intervallo non lavorato" (Cass. n. 5547 del 2021; v. altresì Cass. n. 15629 del 2021). In motivazione si legge: "14. Si può dunque convenire sul fatto che la «particolare articolazione dell'orario di lavoro» è quella collegata alla fruizione di un intervallo di lavoro. 15. Di qui il rilievo del D.Lgs. 8 aprile 2003 nr. 66 (Attuazione delle direttive 93/104/CE e 2000/34/CE concernenti taluni aspetti dell'organizzazione dell'orario di lavoro), articolo 8, a tenore del quale il lavoratore deve beneficiare di un intervallo per pausa qualora l'orario di lavoro giornaliero ecceda il limite di sei ore, ai fini del recupero delle energie psicofisiche e della eventuale consumazione del pasto;
le modalità e la durata della pausa sono stabilite dai contratti collettivi di lavoro ed, in difetto di disciplina collettiva, la durata non è inferiore a dieci minuti e la collocazione deve tener conto delle esigenze tecniche del processo lavorativo". In altre occasioni richiamati i suesposti principi si è poi sostenuto: "il diritto alla mensa ex art. 29, comma 2, CCNL integrativo sanità del 20 settembre 2001 è (invero) collegato al diritto alla pausa, di qui il rilievo del d.lgs. 8 aprile 2003, n. 66, (Attuazione delle direttive 93/104/CE e 2000/34/CE concernenti taluni aspetti dell'organizzazione dell'orario di lavoro), art. 8, a tenore del quale il lavoratore deve beneficiare di un intervallo per pausa qualora l'orario di lavoro giornaliero ecceda il limite di sei ore, ai fini del recupero delle energie psico-fisiche e della eventuale consumazione del pasto;
le modalità e la durata della pausa sono, poi, stabilite dai contratti collettivi di lavoro e, in difetto di disciplina collettiva, la durata non è inferiore a dieci minuti e la collocazione deve tener conto delle esigenze tecniche del processo lavorativo" (Nella specie, la S.C. ha confermato la decisione di merito che, ai fini del riconoscimento del buono pasto ad un dipendente con turni 13/20 e 20/7, aveva collegato le "particolari condizioni di lavoro" di cui all'art. 29 del c.c.n.i. del comparto Sanità del 20 settembre 2001, al diritto alla fruizione della pausa di lavoro, a prescindere che la stessa avvenisse in fasce orarie normalmente destinate alla consumazione del pasto o che il pasto potesse essere consumato prima dell'inizio del turno)" (Sez. L Sentenza n. 5547 del 01/03/2021). La Suprema Corte di cassazione, ha dunque interpretato l'art. 29 del CCNL del 20.9.2001, integrativo del CCNL del comparto sanità del 7.4.1999 (il quale prevede che il pasto vada consumato al di fuori dell'orario di lavoro, che il tempo a tal fine impiegato è rilevato con i normali strumenti di controllo dell'orario e non deve essere superiore a 30 minuti), alla luce dell'art. 8 del D. Lgs. N. 66/2003 (Attuazione delle direttive 93/104/CE e 2000/34/CE concernenti taluni aspetti dell'organizzazione dell'orario di lavoro), ravvisando la particolare articolazione dell'orario in relazione alla concreta possibilità di beneficiare dell'intervallo lavorativo qualora l'orario ecceda il limite delle sei ore continuative. Ha conseguentemente dedotto che la fruizione del pasto – ed il connesso diritto alla mensa o al buono pasto - sia prevista nell'ambito di un intervallo non lavorato e, in particolare, sia collegata alla pausa di lavoro ed avvenga nel corso della stessa (così, Cass. n. 5547/2021; v. anche sent. nr. 31137 del 28 novembre 2019). Richiamando le precedenti pronunce la Suprema Corte, ha quindi ulteriormente precisato che “questa Corte si è già pronunciata in fattispecie sovrapponibile, confermando la decisione di merito che, ai fini del riconoscimento del buono pasto ad un dipendente adibito a turni orari 13/20 e 20/07, aveva considerato coessenziale alle "particolari condizioni di lavoro" di cui al contratto collettivo integrativo del comparto Sanità 20 settembre 2001, art. 29, il diritto a usufruire della pausa di lavoro, a prescindere dal fatto che la stessa avvenisse in fasce orarie normalmente destinate alla consumazione del pasto o in fasce per le quali il pasto potesse essere consumato prima dell'inizio del turno;
con tale principio si è affermato che "In tema di pubblico impiego privatizzato, l'attribuzione del buono pasto, in quanto agevolazione di carattere assistenziale che, nell'ambito dell'organizzazione dell'ambiente di lavoro, è diretta a conciliare le esigenze del servizio con le esigenze quotidiane del dipendente, al fine di garantirne il benessere fisico necessario per proseguire l'attività lavorativa quando l'orario giornaliero corrisponda a quello contrattualmente previsto per la fruizione del beneficio, è condizionata all'effettuazione della pausa pranzo che, a sua volta, presuppone, come regola generale, solo che il lavoratore, osservando un orario di lavoro giornaliero di almeno sei ore, abbia diritto ad un intervallo non lavorato" (Cass. n. 5547 del 2021)” (così, Cass. sez. VI, n. 15629 del 04/06/2021; nello stesso senso da ultimo cfr. anche ord. n. 21440 del 31.07.2024). Deve allora ritenersi che il diritto alla fruizione del servizio mensa o alla prestazione sostitutiva del buono pasto sia un beneficio legato alla organizzazione del lavoro e alle concrete modalità di svolgimento orario della prestazione;
allorché il servizio debba proseguire oltre le sei ore continuative la pausa lavorativa prescritta è prescritta allo scopo di consentire al lavoratore il recupero delle energie psico-fisiche e l'eventuale consumazione del pasto;
l'astratta disponibilità del servizio mensa non può allora ritenersi di per sé sufficiente al raggiungimento degli obiettivi di recupero a cui il diritto è connesso;
né può ritenersi sufficiente che con modalità da asporto, sia concesso ai dipendenti consumare il pasto sul luogo di lavoro e durante il servizio, anziché durante la pausa da fruire fuori dell'orario di lavoro. Sicché non basta ad escludere il diritto ali buoni pasto, l'esistenza di un servizio mensa, quando il lavoratore chiamato a svolgere turni superiori a sei ore non possa comunque avvalersene non avendo la possibilità di godere, alla scadenza della sesta ora, di intervalli non lavorativi esterni all'orario di lavoro e destinati al recupero delle energie psico-fisiche e all'eventuale consumazione del pasto, come appunto nel caso dei lavoratori turnisti a cui, nonostante la prestazione di lavoro giornaliera ecceda la predetta durata, la fruizione della pausa è inibito dalla contrattazione collettiva (art. 43 co. 4 CCNL comparto sanità 2019-2021) o dalle concrete esigenze del servizio. In quest'ottica deve ritenersi inconferente l'osservazione dell'azienda convenuta secondo la quale la giurisprudenza citata dovrebbe ritenersi inapplicabile al caso in esame riguardando ipotesi in cui il servizio mensa non era stato predisposto: l'obiezione in parte è infondata, posto che la sent. 5547 del 01/03/2021 (alla quale fa richiamo anche la n. 32113/2022) concerne proprio un caso in cui il servizio era stato istituito dall'azienda, ma non ne era stata possibile la fruizione per ragioni connesse al turno di lavoro, per l'impossibilità di sospendere il servizio e per l'incompatibilità del servizio con gli intervalli lavorativi (come nel caso in esame, l'azienda assumeva anzi la possibilità del dipendente di provvedere alla consumazione del pasto prima di iniziare i turni pomeridiani e notturni); in parte la tesi è inconferente, poiché una volta assodata la connessione tra pausa lavorativa e diritto alla mensa o al buono pasto, quel che rileva non è l'astratta fruibilità del servizio, bensì l'impossibilità a monte di avvalersi degli intervalli lavorativi. A conclusioni analoghe è pervenuta di recente anche la Corte di Appello di Roma con riguardo ad una ipotesi in cui l'accesso al servizio mensa istituito dall'azienda era stato inibito ai lavoratori turnisti (Cfr. da ultimo anche Sent. n. 97/2025 pubbl. il 14/01/2025 in RG n. 783/2023 cron. 43/2025 del 14/01/2025). Deve conseguentemente ritenersi che l'attribuzione del buono pasto sia condizionata dalla concreta impossibilità di effettuare la pausa (per la eventuale consumazione del pasto) a cui il lavoratore avrebbe diritto dopo lo svolgimento di lavoro giornaliero per almeno sei ore consecutive e ciò a prescindere dalla astratta fruibilità del servizio mensa, delle concrete modalità di fruizione (ovvero sia pure con la modalità del cestino, che non avrebbero avuto modo di utilizzare fino alla fine del servizio superiore alle sei ore) e della stessa coincidenza delle pause con le fasce orarie normalmente destinate alla consumazione dei pasti. L'impossibilità, per lavoratori turnisti, di fruire della pausa pranzo, implica il loro diritto ai buoni pasto per ogni turno lavorativo di oltre sei ore. La mancata erogazione dei buoni quale servizio sostitutivo della mensa costituisce inadempimento contrattuale che legittima la richiesta di risarcimento del danno.
DEL PERSONALE NON TURNISTA CON ORARIO DI 7,12 ORE GIORNALIERE Le problematiche fin qui esaminate si ripropongono anche nei riguardi di quel personale non turnista con orario elastico antimeridiano, chiamato all'osservanza di un servizio giornaliero di 7,12 ore ed un impegno globale settimanale di 36 ore. Costoro in linea di principio dovrebbero ritenersi liberi di fruire del servizio mensa così come riconosciuto dall'art. 29 del CCNL 2001, potendo liberamente avvalersi della pausa lavorativa dopo le sei ore continuative di servizio secondo quanto previsto dall'art. 43 co. 4 del CCNL 2019- 2021. Cont Sennonché in questo caso rileva la deliberazione n. 342 del 22 marzo 2000 contenente la regolamentazione del servizio mensa e di quello sostitutivo. Esso infatti riconosce il diritto ai soli dipendenti "che prolungano l'orario di lavoro nel pomeriggio per esigenze di servizio per almeno due ore, con l'effettuazione della relativa pausa - che effettuano l'orario settimanale su cinque giorni con almeno n. 2 rientri pomeridiani e limitatamente ai giorni rientro - che sono chiamati ad effettuare lavoro straordinario per almeno 2 ore immediatamente dopo l'orario e la pausa”. Il personale che svolge servizio secondo le modalità in discussione (con orario antimeridiano di 7,12 ore) deve ritenersi conseguentemente escluso dalla fruizione del servizio, salvo che nelle ipotesi in cui sia chiamato a prolungamenti del servizio in orario pomeridiano, ad una diversa articolazione del servizio che preveda anche due rientri pomeridiani o che sia tenuto a prestazioni di lavoro straordinario per almeno due ore oltre l'orario ordinario. Coloro che svolgo giornalmente l'ordinario servizio per oltre sei ore consecutive il servizio deve quindi ritenersi precluso in qualsiasi forma e quindi anche secondo il sistema del servizio da asporto. Per tale personale valgono considerazioni analoghe a quelle svolte per quello turnista: l'esclusione (per effetto dell'art. 5 della deliberazione n. 342/2000) dalla fruizione del servizio riconosciuto in via generalizzata a tutto il personale, implica il diritto al risarcimento corrispondente ai buoni pasto a cui avrebbero avuto diritto in occasione di ciascun turno superiore alle sei ore consecutive.
DELLA DETERMINAZIONE DEL DANNO RISARCIBILE E PRESCRIZIONE Parte ricorrente ha correttamente rammentato che il diritto alla fruizione del buono pasto non ha natura retributiva ma costituisce una erogazione di carattere assistenziale, collegata al rapporto di lavoro da un nesso meramente occasionale, avente il fine di conciliare le esigenze di servizio con le esigenze quotidiane del lavoratore;
il pasto non è monetizzabile ma la sua mancata erogazione, anche con modalità alternative, costituisce inadempimento contrattuale fonte di responsabilità risarcitoria;
esclusa la natura retributiva della pretesa il corrispondente diritto risarcitorio deve peraltro ritenersi soggetto al termine decennale di prescrizione. Ai fini della quantificazione del credito risarcitorio parte ricorrente ha fatto riferimento alla quota del trattamento sostitutivo a carico dell'azienda pari ad € 4,13. Il predetto valore deve essere rapportato al numero complessivo dei turni di lavoro superiori a sei ore espletati dal dipendente nel periodo oggetto della rivendicazione (dal 02/12/2019 al 02/12/2024). La domanda risarcitoria risulta quindi parametrata ad un numero di 590 turni detratti quelli in cui aveva potuto comunque fruire del servizio mensa o della prestazione sostitutiva. Alla luce di tali premesse l'azienda va condannata al pagamento della somma indicata in ricorso, pari ad € 2.436,70. Al detto importo è da aggiungere la maggior somma tra interessi legali e maggior danno dalla maturazione del credito al saldo. Le spese di lite, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza e vanno poste a carico dell' resistente, nella misura determinata in coerenza con i parametri del Decreto CP_2
Ministeriale 147/2022, di modifica del DM 55/2014, comprensivo della maggiorazione dell'art. 4 comma 1-bis del D.M. n. 55/2014, come introdotto dall'art. 1 comma 1 lett. B) del D.M. n. 37 del 2018. Peraltro, la serialità della controversia e i tentativi di composizione della lite operati dalla Cont giustificano il contenimento della liquidazione ai minimi tabellari.
P.Q.M.
Il Tribunale definendo il giudizio, disattesa ogni diversa istanza, eccezione e deduzione, così provvede:
- accoglie il ricorso proposto da nei confronti di Parte_1 [...]
e per l'effetto accerta e dichiara il diritto della parte Controparte_2 ricorrente alla fruizione del servizio mensa o di modalità sostitutive della stessa (c.d. buono pasto) per ogni turno di lavoro eccedente le sei ore ai sensi dell'art. 29, comma 2, c.c.n.l. integrativo sanità del 20 settembre 2001 e successive modifiche o integrazioni contrattuali;
- accerta e dichiara l'inadempimento contrattuale dell' Controparte_2
e per l'effetto condanna la medesima a corrispondere alla parte ricorrente a titolo di
[...] risarcimento per omessa erogazione dell'indennità sostitutiva del servizio mensa, per il periodo lavorativo da 02/12/2019 al 02/12/2024, la somma di € 2.436,70 oltre alla maggior somma tra interessi legali e rivalutazione monetaria dalla maturazione del diritto al saldo;
dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale sollevata da parte convenuta;
condanna la al pagamento in favore dei Controparte_2 ricorrenti delle spese di lite, che liquida in € 660,00, oltre rimb. forf. spese generali, IVA e CPA come per legge, da distrarsi in favore del procuratore antistatario della parte ricorrente. Viterbo lì, 20 novembre 2025
IL GIUDICE DEL LAVORO
Dr. Mauro IANIGRO
Proc. R.G.L.P. n. 1101/2025 L.P.
Parte_1 contro
CP_1
Il Giudice, Dott. Mauro Ianigro Letti gli atti del procedimento in epigrafe;
vista la sostituzione dell'udienza con deposito di note scritte ex art. 127ter c.p.c.; preso atto della regolare comunicazione del provvedimento di fissazione dell'udienza; preso atto della costituzione di;
CP_1 preso atto del tempestivo deposito delle “note di trattazione scritta” ad opera dell'Avv. MEZZETTI CARLO per la parte ricorrente e dell'Avv. DI MARTINO VINCENZA per parte resistente;
ritenuta la causa di pronta soluzione, visti gli artt. 429 e 127ter u.c. c.p.c., decide la causa come segue depositando motivazione contestuale in forma telematica. Viterbo lì 20/11/2025
IL GIUDICE DEL LAVORO
Dr. Mauro IANIGRO REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE ORDINARIO DI VITERBO
in funzione di giudice del lavoro, in persona del Dr. Mauro Ianigro, ha pronunciato la seguente SENTENZA
(Emessa ai sensi dell'art. 132 c.p.c. come modificato dall'art. 45 co. 17 della L. 69/09)
nella causa iscritta al n. 1101 del R.G. Contenzioso Lavoro e Previdenza per l'anno 2025 vertente TRA (C.F. = ), Parte_1 C.F._1 nata a [...] il [...] e residente in [...], mentre ai fini del CP_1 presente atto è elettivamente domiciliata i , Via V. Cardarelli n.6 presso lo studio CP_1 dell'Avv. Carlo Mezzetti (Cod. Fisc. ) che la rappresenta e difende come C.F._2 da procura depositata telematica orso introduttivo, il quale indica l'indirizzo PEC per le comunicazioni di rito e si Email_1 dichiara procura RICORRENTE E
(C.F. ), Controparte_2 P.IVA_1
in , Via Enrico Controparte_3 CP_1 Fermi n.15, rappresentata e difesa, dall'avv. Vincenza Di Martino (C.F. ; C.F._3
p.e.c. ; fax n. 06/80 Email_2 domiciliata presso il suo studio in Roma, via Pompeo Magno 23/A in forza di procura alle liti rilasciata su foglio separato e congiunta alla memoria difensiva ex art. 83, 3 comma, cod. proc. civ. L'avv. Vincenza Di Martino dichiara, ai sensi dell'art. 176 cod. proc. civ. ed ad ogni fine, di volere ricevere le comunicazioni presso il proprio numero di fax 06/8075342 o presso il proprio indirizzo p.e.c. Email_2
RESISTENTE OGGETTO: diritto alla pausa pranzo e indennità sostitutiva del servizio mensa CONCLUSIONI: i procuratori delle parti hanno concluso come in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE Cont Con ricorso depositato in data 19.7.2025 la parte ricorrente in epigrafe, dipendente in servizio di assistenza domiciliare della Cittadella della Salute in , con mansioni di CP_1 infermiere e con orario di servizio antimeridiano di 7,12 ore al giorno (dal lunedì al venerdì dalle ore 8,00 alle ore 15,12 e un giorno a settimana fino alle ore 17,30), ha adito questo Tribunale in funzione di Giudice del Lavoro esponendo che nella sede di servizio non era stato istituito alcun servizio mensa;
di non aver mai potuto usufruire di pause e del servizio mensa e di non aver ricevuto buoni pasto ad eccezione del giorno in cui ha svolto servizio sino alle ore 17,30 nei quali aveva percepito buoni del valore di € 4,13 nette;
che il comportamento dell'azienda aveva violato l'art. 29 CCNL del 20/09/2001; di aver fatto richiesta di pagamento con pec del 02/12/2024 e di limitare la domanda nei limiti della prescrizione quinquennale. In diritto ha rammentato il proprio diritto al servizio di mensa facendo richiamo all'art.8 del d.lgs. n. 66/2003 e all'art. 29 del CCNL del 20//9/2001, integrativo del CCNL del 7/4/1999, anche come modificato dall'art. 4 commi 1 e 4 del CCNL del 31/7/2009 ribadendo il diritto dei dipendenti al servizio di mensa “in relazione alla particolare articolazione dell'orario”; ha altresì rammentato Le modalità di organizzazione del servizio assicurate dall'azienda con la Deliberazione n. 342 del 22/3/2000 in base alla quale il servizio era stato riconosciuto solo ai dipendenti “chiamati ad effettuare lavoro straordinario per almeno 2 ore immediatamente dopo l'orario e la pausa”. Richiamati i precedenti giurisprudenziali in materia e quantificato il danno in ragione del valore per buono pasto di € 4,13 per un numero di 590 turni nel periodo dal 02/12/2019 e sino al 02/12/2024 (come da fogni presenza in atti) per un importo complessivo di € 2.436,70 ha concluso chiedendo “1) accertare e dichiarare il diritto della ricorrente al servizio di mensa o al servizio con modalità sostitutive per tutti i turni eccedenti le sei ore in ragione dell'art.8 del d.lgs n.66/2003, nonché in forza delle previsioni contrattuali contenute nell'art. 29 del CCNL del 20//9/2001, integrativo del CCNL del 7/4/1999, così come modificato dall'art.4 del CCNL del 31/07/2009; 2) accertare e dichiarare il diritto della ricorrente, in assenza servizio mensa e di quello sostitutivo, alla fruizione dei buoni pasto per tutti i turni lavorati effettuati eccedenti le sei ore ed oggetto del presente giudizio, quantificati in n.590; 3) accertare e dichiarare l'inadempienza contrattuale della per non aver posto la lavoratrice in condizione di utilizzare il CP_1 servizio mensa e non aver fornito alla medesima alcun servizio sostitutivo, né erogato i buoni pasto;
4) condannare per l'effetto la al risarcimento dei danni patiti dalla lavoratrice a causa dell'inadempimento Controparte_1 della azienda datrice di lavoro nel periodo oggetto di causa, quantificati in ragione del valore complessivo dei buoni pasto ai quali avrebbe avuto diritto per ciascun turno superiore alle sei ore, per l'importo complessivo di €. 2.436,70
o per la diversa somma, maggiore o minore, che risulterà di giustizia, con espressa riserva di gravame in caso di liquidazione inferiore, oltre ad interessi e rivalutazione monetaria dalla data del dovuto a quella dell'effettivo saldo;
5) in ogni caso con vittoria di spese, competenze ed onorari da liquidarsi in favore del procuratore antistatario”. La si è costituita eccependo preliminarmente la prescrizione quinquennale del CP_1 credito. Nel merito ha sottolineato che il tema del diritto alla pausa lavorativa doveva ritenersi nella specie estranea al thema decidendum;
che ad ogni buon conto parte ricorrente non ha alle- gato né provato di non aver potuto fruire di pause di riposo;
che l non aveva mai CP_2 frapposto mai ostacoli alla fruizione delle pause legittimamente spettanti ai dipendenti lungo i turni di lavoro;
che la determinazione di fornire il suddetto servizio doveva comunque ritener-si una mera facoltà dell'azienda secondo quanto previsto dall'art 29 del CCNL integrativo Sa-nità del 20/9/2001; che parte ricorrente aveva comunque rivendicato solo il diritto ai buoni mensa e quindi un diritto soggetto a prescrizione quinquennale;
che con la deliberazione del Direttore Generale n. 342 del 22 marzo 2000 l'azienda aveva consentito a tutti i dipendenti la fruizione del
“servizio di mensa attivato presso le strutture ospedaliere”, nonché del diritto al “cestino sostitutivo del pasto” e di “buoni-pasto” richiedibili “di norma” in misura di non più di dieci mensili da parte di chi abbia diritto al relativo servizio sostitutivo;
che ai sensi dell'art. 29 del CCNL integrativo Sanità del 2001, il la fruizione del servizio “non è monetizzabile”. In merito alla pretesa dei buoni pasto ha dedotto che il diritto alla pausa disciplinato dall'art. 8 del d.lgs. 66 del 2003 recante Attuazione delle direttive 93/104/CE e 2000/34/CE ha sotto-lineato che ai sensi dell'art. 43 del CCNL il personale sanitario che, come la parte ricorrente, svolge la prestazione lavorativa “in turno”, è escluso tout court dal diritto alla pausa “di alme-no 30 minuti” al fine del recupero delle energie psicofisiche del lavoratore “e della eventuale consumazione del pasto” essendo per essi prevista una pausa, anche sul posto di lavoro, tra l'inizio e la fine di ogni periodo giornaliero di lavoro, di durata non inferiore a dieci minuti che l'azienda ha sempre riconosciuto al personale turnista. Sulla scorta di tali argomenti ha quindi concluso chiedendo “- in via preliminare, accertare e dichiarare l'intervenuta prescrizione del diritto azionato per tutto il periodo in contestazione;
- nel merito, rigettare la domanda formulata dalla ricorrente in quanto del tutto destituita di fondamento e non provata;
- in via subordinata, rigettare la quantificazione della pretesa avversaria alla luce delle puntuali contestazioni formulate dall in ordine al CP_2 quantum della pretesa stessa”. Il ricorso è fondato.
RICOSTRUZIONE DELLA DISCIPLINA CONTRATTUALE Il diritto alla mensa per i dipendenti del comparto sanità è regolato dall'art. 29 del CCNL del 20.9.2001, integrativo del CCNL del comparto sanità del 7.4.1999, ai sensi del quale: “
1. Le aziende, in relazione al proprio assetto organizzativo e compatibilmente con le risorse disponibili, possono istituire mense di servizio o, in alternativa, garantire l'esercizio del diritto di mensa con modalità sostitutive.
2. Hanno diritto alla mensa tutti i dipendenti, ivi compresi quelli che prestano la propria attività in posizione di comando, nei giorni di effettiva presenza al lavoro, in relazione alla particolare articolazione dell'orario.
3. Il pasto va consumato al di fuori dell'orario di lavoro. Il tempo impiegato per il consumo del pasto è rilevato con i normali mezzi di controllo dell'orario e non deve essere superiore a 30 minuti.
4. Il costo del pasto determinato in sostituzione del servizio mensa non può superare £.10.000. Il dipendente è tenuto a contribuire in ogni caso nella misura fissa di £. 2000 per ogni pasto. Il pasto non è monetizzabile.
5. Sono disapplicati gli artt. 33 del DPR 270/1987 e 68, comma 2, del DPR 384/1990”. Tale disposizione è stata modificata, nei commi 1 e 4, dall'art. 4 del CCNL del 31.7.2009, nel modo seguente: “
1. Le aziende, in relazione al proprio assetto organizzativo e compatibilmente con le risorse disponibili, possono istituire mense di servizio o, in alternativa, garantire l'esercizio del diritto di mensa con modalità sostitutive. In ogni caso l'organizzazione e la gestione dei suddetti servizi, rientrano nell'autonomia gestionale delle aziende, mentre resta ferma la competenza del CCNL nella definizione delle regole in merito alla fruibilità e all'esercizio del diritto di mensa da parte dei lavoratori”. … “
4. Le Regioni, sulla base di rilevazioni relative al costo della vita nei diversi ambiti regionali e al contesto socio-sanitario di riferimento, possono fornire alle aziende indicazioni in merito alla valorizzazione - nel quadro delle risorse disponibili - dei servizi di mensa nel rispetto della partecipazione economica del dipendente finora prevista. Nel caso di erogazione dell'esercizio del diritto di mensa con modalità sostitutive, queste ultime non possono comunque avere un valore economico inferiore a quello in atto ed il dipendente è tenuto a contribuire nella misura di un quinto del costo unitario del pasto. Il pasto non è monetizzabile”. Da tale disciplina è possibile desumere quanto segue: a) tutti i dipendenti hanno diritto alla mensa
“in relazione alla particolare articolazione dell'orario”; b) le aziende hanno la facoltà di istituire mense di servizio “in relazione al proprio assetto organizzativo e compatibilmente con le risorse disponibili”, ma, in caso di assenza del servizio di mensa, hanno l'obbligo di garantire l'esercizio del diritto di mensa con modalità sostitutive;
c) la disciplina dell'organizzazione e della gestione dei servizi (di mensa e sostitutivo) è devoluta alla contrattazione integrativa aziendale, mentre la disciplina della fruibilità e dell'esercizio del diritto di mensa (compresa pertanto la delimitazione dell'ambito soggettivo dei lavoratori destinatari del diritto) rimane riservata alla contrattazione collettiva nazionale. Assumono quindi i ricorrenti che la ratio della disciplina collettiva era quella di assicurare ai lavoratori impossibilitati per ragioni di servizio a consumare il pasto presso la propria abitazione, di usufruire di un servizio mensa o sostitutivo e, in caso contrario, di un'indennità economica (c.d. buono pasto) corrispondente al valore del pasto non potuto consumare. Assumono altresì Cont che la aveva predisposto il servizio solo all'interno dell'ospedale Belcolle e solo in favore dei dipendenti in turno antimeridiano, mentre per il personale presso i diversi nosocomi della Provincia (Tarquinia, aveva assicurato l'erogazione di buoni CP_4 CP_5 pasto nel limite numerico di 10 al mese, a prescindere dai turni lavorativi svolti a cavallo con il pranzo o con la cena. L'azienda replica che – incontestata la fruibilità in occasione dei turni di lavoro antimeridiani – il servizio mensa sia accessibile dai ricorrenti tutti i giorni della settimana dal lunedì alla domenica, festivi compresi, dalle ore 12,30 alle ore 15,00; che tale orario abbraccerebbe sia il turno della mattina con orario 07 -14 sia quello del pomeriggio 14-21, sicché ciascun ricorrente ne aveva potuto usufruire in occasione della pausa di 30 minuti prevista dall'art. 43 del CCNL del 2 novembre 2022, tanto nel turno antimeridiano che in pomeridiano (nei giorni feriali, festivi e domeniche); che di fronte alla impossibilità di fruire del servizio e comunque per i turni notturni (21-7) l'azienda aveva predisposto l'esercizio del diritto con modalità sostitutiva, con modalità da asporto, il cd. cestino (preparato dalla cucina della mensa), mediante prenotazione (anche telefonica) e che anche in questo caso i dipendenti ne avrebbero potuto fruire durante il turno di pausa. Alla luce di tali elementi ha negato qualsiasi ipotesi di inadempimento contrattuale.
REGOLAMENTO SERVIZIO MENSA La tesi della fruibilità generalizzata del servizio mensa trova conferma nel contenuto delle delibere adottate dall per regolamentarne la fruizione. CP_2
Con Deliberazione n. 342 del 22.3.2000 (antecedente pertanto alla contrattazione collettiva nazionale che ha devoluto all'autonomia gestionale aziendale la disciplina dell'organizzazione del servizio mensa e di quello sostitutivo) all'art. 5 aveva previsto che “Sono ammessi ad usufruire del servizio di attivato presso le strutture ospedaliere dell tutti i dipendenti: - che prolungano l'orario Pt_2 CP_2 di lavoro nel pomeriggio per esigenze di servizio per almeno due ore, con l'effettuazione della relativa pausa;
- che effettuano l'orario settimanale su cinque giorni con almeno n. 2 rientri pomeridiani e limitatamente ai giorni rientro;
- che sono chiamati ad effettuare lavoro straordinario per almeno 2 ore immediatamente dopo l'orario e la pausa”. In calce era aggiunto a mano: “chi prolunga l'orario pomeridiano in orario notturno ha diritto al cestino sostitutivo del pasto compatibilmente con l'esigenza della cucina”. L'art. 11 del medesimo Regolamento stabiliva inoltre che “Per i dipendenti che non prestano la propria attività presso le strutture ospedaliere è attivato il servizio sostitutivo della mensa attraverso buoni-pasto”; mentre il successivo art. 12 prevedeva “Hanno diritto al buono-pasto i dipendenti - che prolungano l'orario di lavoro nel pomeriggio per esigenze di servizio per almeno due ore, con l'effettuazione della relativa pausa - che effettuano l'orario settimanale su cinque giorni con almeno n. 2 rientri pomeridiani e limitatamente ai giorni rientro - che sono chiamati ad effettuare lavoro straordinario per almeno 2 ore immediatamente dopo l'orario e la pausa”. Nella sua versione originaria il Regolamento non prendeva in considerazione il personale turnista, del quale fanno parte i ricorrenti essendo incontestata l'articolazione del loro orario di lavoro su 3 turni (7.00-14.00, 14.00-21.00 e 21.00-7.00). Il personale turnista infatti, da un lato, non era infatti ricompreso nelle categorie di lavoratori ammesse ad usufruire del servizio di mensa di cui all'art. 5 (o in quella di coloro che prolungano l'orario pomeridiano in orario notturno, per la quale è previsto il cestino sostitutivo) e, dall'altro, non rientra nel personale che non presta la propria attività presso le strutture ospedaliere, per il quale è attivato il servizio sostitutivo attraverso buoni-pasto (art. 11) nelle ipotesi di cui all'art. 12. Tale rilievo, desumibile dalla lettera degli artt. 5, 11 e 12, era avvalorato dalla dichiarazione del rappresentante sindacale GI posta in calce al Regolamento, in forza della quale aveva affermato
“Il sottoscritto…SU GI non firma il presente verbale perché risulta mancante della parte inerente il personale turnista”. Dalla documentazione fornita in giudizio emerge tuttavia che in sede di approvazione definitiva Con la aveva completato il regolamento in esame prevedendo che “ad integrazione del regolamento servizi mensa” ha “delibera(to) di integrare il punto 5 ed il punto 12 del regolamento del servizio mensa approvato con deliberazioni n. 766/99 e n. 877/99 come di seguito … omissis … sono ammessi ad usufruire del servizi mensa attivato presso le strutture ospedaliere dell'azienda tutti i dipendenti che effettuano turni sulle 12/24 ore
… omissis … Hanno diritto al buono pasto i dipendenti - che effettuano turni sulle 12/24 ore … omissis …” Alla luce della richiamata documentazione occorrerebbe allora concludere che l'accessibilità del servizio mensa, lì dove predisposto dall'azienda, fosse astrattamente garantito in via generalizzata a tutto il personale dipendente, ivi compreso quello cd. turnista.
L'INTERPRETAZIONE GIURISPRUDENZIALE - TURNISTI Sennonché la possibilità di fruizione del servizio non sembra risolvere ogni questione. Quando anche il servizio sia stato predisposto dall'azienda la problematica si pone rispetto alla sua concreta fruibilità. Sotto tale profilo sembra opportuno prendere le mosse dall'art. 8 del d.lgs 8 aprile 2003, n. 66 ("Attuazione delle direttive 93/104/CE e 2000/34/CE concernenti taluni aspetti dell'organizzazione dell'orario di lavoro") il quale prevede che "
1. Qualora l'orario di lavoro giornaliero ecceda il limite di sei ore il lavoratore deve beneficiare di un intervallo per pausa, le cui modalità e la cui durata sono stabilite dai contratti collettivi di lavoro, ai fini del recupero delle energie psico-fisiche e della eventuale consumazione del pasto anche al fine di attenuare il lavoro monotono e ripetitivo.
2. Nelle ipotesi di cui al comma 1, in difetto di disciplina collettiva che preveda un intervallo a qualsivoglia titolo attribuito, al lavoratore deve essere concessa una pausa, anche sul posto di lavoro, tra l'inizio e la fine di ogni periodo giornaliero di lavoro, di durata non inferiore a dieci minuti e la cui collocazione deve tener conto delle esigenze tecniche del processo lavorativo. …". A fronte di tale previsione si contrappongono due tesi:
- la parte ricorrente evidenzia che l'art. 29 del CCNL del 20.9.2001, aveva riconosciuto il diritto al servizio mensa (da fruirsi fuori dell'orario di lavoro per una durata non superiore a 30 minuti da rilevare con i normali strumenti di controllo dell'orario) a tutti i dipendenti … in relazione alla particolare articolazione dell'orario; assume che il riferimento all'articolazione oraria sia da leggere in stretta correlazione con il “diritto alla pausa” che ai sensi dell'art. 8 d.lgs 66/2003, ogni lavoratore ha diritto di effettuare, allorché effettui un orario di lavoro giornaliero eccedente le sei ore;
che conseguentemente il diritto al buono pasto sia da riconoscere ogni qualvolta sia concretamente impedito al dipendente di fruire della pausa fino a 30 minuti nel corso della quale consumare il pasto;
- l'azienda replica assumendo doversi tenere separato il servizio mensa dal diritto alla pausa lavorativa di cui all'art. 8 d.lgs 66/2003; che, in difetto di disciplina collettiva l'art. 8 cit. riconoscere a tutti i dipendenti – compresi i turnisti – il diritto ad una pausa, anche sul posto di lavoro, tra l'inizio e la fine di ogni periodo giornaliero di lavoro, di durata non inferiore a dieci minuti e la cui collocazione deve tener conto delle esigenze tecniche del processo lavorativo; che in concomitanza di tale pausa (non inferiore a dieci minuti) il personale aveva dunque la possibilità di fruire del servizio mensa, sia pure in area diversa da quella a ciò deputata (sala mensa) e con modalità da asporto (cd. cestino); che la possibilità di fruire del servizio con le suddette modalità escludeva il diritto al buono pasto sostitutivo. Va a questo punto rammentato che, contrariamente a quanto sostenuto dall'azienda, la possibilità di fruizione della pausa dopo sei ore di lavoro, era stata negata al personale turnista sia dal CCNL comparto sanità 2016-2018 che da quello del 2022. L'art. 27, comma 4, del CCNL comparto sanità 2016-2018, disponeva infatti che “4. Qualora la prestazione di lavoro giornaliera ecceda le sei ore, il personale, purché non in turno, ha diritto a beneficiare di una pausa di almeno 30 minuti al fine del recupero delle energie psicofisiche e della eventuale consumazione del pasto, secondo la disciplina di cui all'art. 29 del CCNL integrativo del 20/9/2001 e all'art.4 del CCNL del 31/7/2009 (Mensa). La durata della pausa e la sua collocazione temporale, sono definite in funzione della tipologia di orario di lavoro nella quale la pausa è inserita, nonché in relazione alla disponibilità di eventuali servizi di ristoro, alla dislocazione delle sedi dell'Azienda o Ente nella città, alla dimensione della stessa città. Una diversa e più ampia durata della pausa giornaliera, rispetto a quella stabilita in ciascun ufficio, può essere prevista per il personale che si trovi nelle particolari situazioni di cui al precedente comma lett. g”. Di identico tenore è l'art. 43 co. 4 del CCNL comparto sanità 2019-2021 (il quale ugualmente recita: "
4. Qualora la prestazione di lavoro giornaliera ecceda le sei ore, il personale, purché non in turno, ha diritto a beneficiare di una pausa di almeno 30 minuti al fine del recupero delle energie psicofisiche e della eventuale consumazione del pasto, secondo la disciplina di cui all'art. 29 del CCNL integrativo del 20/9/2001 e all'art. 4 del CCNL del 31/7/2009 (Mensa). La durata della pausa e la sua collocazione temporale, sono definite in funzione della tipologia di orario di lavoro nella quale la pausa è inserita, nonché in relazione alla disponibilità di eventuali servizi di ristoro, alla dislocazione delle sedi dell'Azienda o Ente nella città, alla dimensione della stessa città. Una diversa e più ampia durata della pausa giornaliera, rispetto a quella stabilita in ciascun Ufficio/Servizio/Struttura, può essere prevista per il personale che si trovi nelle particolari situazioni di cui al precedente comma lett. g)"). Alla luce di tali disposizioni, si tratta allora di stabilire se - escluso dalla fruizione della pausa di almeno 30 minuti finalizzata al recupero delle energie psicofisiche e alla eventuale consumazione del pasto - al personale turnista residui almeno il diritto ad una pausa non inferiore a dieci minuti al superamento delle sei ore di servizio. Ebbene, sembra assodato che, contrariamente a quanto dedotto dall'azienda, tale personale non avrebbe avuto comunque modo di effettuare l'intervallo lavorativo di cui trattasi (da fruire al di fuori dell'orario di lavoro e destinare alla eventuale consumazione del pasto ); il che appare del tutto evidente, non potendosi ipotizzare che trascorse le sei ore di servizio, tutto il personale turnista potesse contestualmente interrompere le proprie prestazioni ed allontanarsi dai reparti o anche solo appartarsi per almeno dieci minuti per consumare rapidamente il pasto reperito con modalità da asporto. E a tal proposito vale la pena di sottolineare come l'azienda non solo si sia astenuto dal fornire indicazioni e direttive sulle modalità di fruizione della pausa, ma si sia anche rinunciato a fornire prova dell'effettiva fruizione di pause lavorative di qualsiasi entità da destinare allo scopo suddetto, dopo sei ore continuative di servizio. Il che sembra peraltro confermare la differenza concettuale esistente tra la pausa disciplinata dall'art. 29 del CCNL 2001 e 2009 nonché dall'art. 43 co. 4 del CCNL 2019-2021 (da fruire al di fuori dell'orario di lavoro e per una durata non superiore a o di almeno 30 minuti, destinata al recupero delle energie psico- fisiche e alla eventuale consumazione del pasto), e quella prevista dall'art. 8 d.lgs 66/2003 da fruirsi anche sul posto di lavoro, tra l'inizio e la fine di ogni periodo giornaliero di lavoro, di durata non inferiore a dieci minuti e la cui collocazione deve tener conto delle esigenze tecniche del processo lavorativo, da intendersi di natura del tutto residuale, per le sole ipotesi in cui non sia possibile fruire di altre soste. Al di là di ogni valutazione, quel che rileva e che, a fronte del riconoscimento del diritto alla mensa (ex art. 29 CCNL 2001), al personale turnista ne sia di fatto integralmente preclusa la fruizione, non potendo esso avvalersi né della pausa di cui all'art. 43 co. 4 del CCNL 2019-2021 (essendo da essa esclusi i turnisti), né dell'intervallo di cui all'art. 8 d.lgs 66/2003 ancorché di durata non inferiore a dieci minuti (non avendo la concreta possibilità di estraniarsi dal servizio). Si può in altri termini sostenere che – nonostante la predisposizione del servizio mensa - la particolare articolazione dell'orario di lavoro (resa necessaria dalle esigenze organizzative aziendali e articolata per turni, chiamati allo svolgimento di un servizio per una durata superiore alle sei ore continuative), sia tale da escludere la fruizione di pause e quindi del servizio mensa, ancorché il medesimo sia stato predisposto dall'azienda. Al riguardo occorre allora prendere atto della più recente giurisprudenza di legittimità, secondo la quale "In tema di pubblico impiego privatizzato, l'attribuzione del buono pasto, in quanto agevolazione di carattere assistenziale che, nell'ambito dell'organizzazione dell'ambiente di lavoro, è diretta a conciliare le esigenze del servizio con le esigenze quotidiane del dipendente, al fine di garantirne il benessere fisico necessario per proseguire l'attività lavorativa quando l'orario giornaliero corrisponda a quello contrattualmente previsto per la fruizione del beneficio, è condizionata all'effettuazione della pausa pranzo che, a sua volta, presuppone, come regola generale, solo che il lavoratore, osservando un orario di lavoro giornaliero di almeno sei ore, abbia diritto ad un intervallo non lavorato" (Cass. n. 5547 del 2021; v. altresì Cass. n. 15629 del 2021). In motivazione si legge: "14. Si può dunque convenire sul fatto che la «particolare articolazione dell'orario di lavoro» è quella collegata alla fruizione di un intervallo di lavoro. 15. Di qui il rilievo del D.Lgs. 8 aprile 2003 nr. 66 (Attuazione delle direttive 93/104/CE e 2000/34/CE concernenti taluni aspetti dell'organizzazione dell'orario di lavoro), articolo 8, a tenore del quale il lavoratore deve beneficiare di un intervallo per pausa qualora l'orario di lavoro giornaliero ecceda il limite di sei ore, ai fini del recupero delle energie psicofisiche e della eventuale consumazione del pasto;
le modalità e la durata della pausa sono stabilite dai contratti collettivi di lavoro ed, in difetto di disciplina collettiva, la durata non è inferiore a dieci minuti e la collocazione deve tener conto delle esigenze tecniche del processo lavorativo". In altre occasioni richiamati i suesposti principi si è poi sostenuto: "il diritto alla mensa ex art. 29, comma 2, CCNL integrativo sanità del 20 settembre 2001 è (invero) collegato al diritto alla pausa, di qui il rilievo del d.lgs. 8 aprile 2003, n. 66, (Attuazione delle direttive 93/104/CE e 2000/34/CE concernenti taluni aspetti dell'organizzazione dell'orario di lavoro), art. 8, a tenore del quale il lavoratore deve beneficiare di un intervallo per pausa qualora l'orario di lavoro giornaliero ecceda il limite di sei ore, ai fini del recupero delle energie psico-fisiche e della eventuale consumazione del pasto;
le modalità e la durata della pausa sono, poi, stabilite dai contratti collettivi di lavoro e, in difetto di disciplina collettiva, la durata non è inferiore a dieci minuti e la collocazione deve tener conto delle esigenze tecniche del processo lavorativo" (Nella specie, la S.C. ha confermato la decisione di merito che, ai fini del riconoscimento del buono pasto ad un dipendente con turni 13/20 e 20/7, aveva collegato le "particolari condizioni di lavoro" di cui all'art. 29 del c.c.n.i. del comparto Sanità del 20 settembre 2001, al diritto alla fruizione della pausa di lavoro, a prescindere che la stessa avvenisse in fasce orarie normalmente destinate alla consumazione del pasto o che il pasto potesse essere consumato prima dell'inizio del turno)" (Sez. L Sentenza n. 5547 del 01/03/2021). La Suprema Corte di cassazione, ha dunque interpretato l'art. 29 del CCNL del 20.9.2001, integrativo del CCNL del comparto sanità del 7.4.1999 (il quale prevede che il pasto vada consumato al di fuori dell'orario di lavoro, che il tempo a tal fine impiegato è rilevato con i normali strumenti di controllo dell'orario e non deve essere superiore a 30 minuti), alla luce dell'art. 8 del D. Lgs. N. 66/2003 (Attuazione delle direttive 93/104/CE e 2000/34/CE concernenti taluni aspetti dell'organizzazione dell'orario di lavoro), ravvisando la particolare articolazione dell'orario in relazione alla concreta possibilità di beneficiare dell'intervallo lavorativo qualora l'orario ecceda il limite delle sei ore continuative. Ha conseguentemente dedotto che la fruizione del pasto – ed il connesso diritto alla mensa o al buono pasto - sia prevista nell'ambito di un intervallo non lavorato e, in particolare, sia collegata alla pausa di lavoro ed avvenga nel corso della stessa (così, Cass. n. 5547/2021; v. anche sent. nr. 31137 del 28 novembre 2019). Richiamando le precedenti pronunce la Suprema Corte, ha quindi ulteriormente precisato che “questa Corte si è già pronunciata in fattispecie sovrapponibile, confermando la decisione di merito che, ai fini del riconoscimento del buono pasto ad un dipendente adibito a turni orari 13/20 e 20/07, aveva considerato coessenziale alle "particolari condizioni di lavoro" di cui al contratto collettivo integrativo del comparto Sanità 20 settembre 2001, art. 29, il diritto a usufruire della pausa di lavoro, a prescindere dal fatto che la stessa avvenisse in fasce orarie normalmente destinate alla consumazione del pasto o in fasce per le quali il pasto potesse essere consumato prima dell'inizio del turno;
con tale principio si è affermato che "In tema di pubblico impiego privatizzato, l'attribuzione del buono pasto, in quanto agevolazione di carattere assistenziale che, nell'ambito dell'organizzazione dell'ambiente di lavoro, è diretta a conciliare le esigenze del servizio con le esigenze quotidiane del dipendente, al fine di garantirne il benessere fisico necessario per proseguire l'attività lavorativa quando l'orario giornaliero corrisponda a quello contrattualmente previsto per la fruizione del beneficio, è condizionata all'effettuazione della pausa pranzo che, a sua volta, presuppone, come regola generale, solo che il lavoratore, osservando un orario di lavoro giornaliero di almeno sei ore, abbia diritto ad un intervallo non lavorato" (Cass. n. 5547 del 2021)” (così, Cass. sez. VI, n. 15629 del 04/06/2021; nello stesso senso da ultimo cfr. anche ord. n. 21440 del 31.07.2024). Deve allora ritenersi che il diritto alla fruizione del servizio mensa o alla prestazione sostitutiva del buono pasto sia un beneficio legato alla organizzazione del lavoro e alle concrete modalità di svolgimento orario della prestazione;
allorché il servizio debba proseguire oltre le sei ore continuative la pausa lavorativa prescritta è prescritta allo scopo di consentire al lavoratore il recupero delle energie psico-fisiche e l'eventuale consumazione del pasto;
l'astratta disponibilità del servizio mensa non può allora ritenersi di per sé sufficiente al raggiungimento degli obiettivi di recupero a cui il diritto è connesso;
né può ritenersi sufficiente che con modalità da asporto, sia concesso ai dipendenti consumare il pasto sul luogo di lavoro e durante il servizio, anziché durante la pausa da fruire fuori dell'orario di lavoro. Sicché non basta ad escludere il diritto ali buoni pasto, l'esistenza di un servizio mensa, quando il lavoratore chiamato a svolgere turni superiori a sei ore non possa comunque avvalersene non avendo la possibilità di godere, alla scadenza della sesta ora, di intervalli non lavorativi esterni all'orario di lavoro e destinati al recupero delle energie psico-fisiche e all'eventuale consumazione del pasto, come appunto nel caso dei lavoratori turnisti a cui, nonostante la prestazione di lavoro giornaliera ecceda la predetta durata, la fruizione della pausa è inibito dalla contrattazione collettiva (art. 43 co. 4 CCNL comparto sanità 2019-2021) o dalle concrete esigenze del servizio. In quest'ottica deve ritenersi inconferente l'osservazione dell'azienda convenuta secondo la quale la giurisprudenza citata dovrebbe ritenersi inapplicabile al caso in esame riguardando ipotesi in cui il servizio mensa non era stato predisposto: l'obiezione in parte è infondata, posto che la sent. 5547 del 01/03/2021 (alla quale fa richiamo anche la n. 32113/2022) concerne proprio un caso in cui il servizio era stato istituito dall'azienda, ma non ne era stata possibile la fruizione per ragioni connesse al turno di lavoro, per l'impossibilità di sospendere il servizio e per l'incompatibilità del servizio con gli intervalli lavorativi (come nel caso in esame, l'azienda assumeva anzi la possibilità del dipendente di provvedere alla consumazione del pasto prima di iniziare i turni pomeridiani e notturni); in parte la tesi è inconferente, poiché una volta assodata la connessione tra pausa lavorativa e diritto alla mensa o al buono pasto, quel che rileva non è l'astratta fruibilità del servizio, bensì l'impossibilità a monte di avvalersi degli intervalli lavorativi. A conclusioni analoghe è pervenuta di recente anche la Corte di Appello di Roma con riguardo ad una ipotesi in cui l'accesso al servizio mensa istituito dall'azienda era stato inibito ai lavoratori turnisti (Cfr. da ultimo anche Sent. n. 97/2025 pubbl. il 14/01/2025 in RG n. 783/2023 cron. 43/2025 del 14/01/2025). Deve conseguentemente ritenersi che l'attribuzione del buono pasto sia condizionata dalla concreta impossibilità di effettuare la pausa (per la eventuale consumazione del pasto) a cui il lavoratore avrebbe diritto dopo lo svolgimento di lavoro giornaliero per almeno sei ore consecutive e ciò a prescindere dalla astratta fruibilità del servizio mensa, delle concrete modalità di fruizione (ovvero sia pure con la modalità del cestino, che non avrebbero avuto modo di utilizzare fino alla fine del servizio superiore alle sei ore) e della stessa coincidenza delle pause con le fasce orarie normalmente destinate alla consumazione dei pasti. L'impossibilità, per lavoratori turnisti, di fruire della pausa pranzo, implica il loro diritto ai buoni pasto per ogni turno lavorativo di oltre sei ore. La mancata erogazione dei buoni quale servizio sostitutivo della mensa costituisce inadempimento contrattuale che legittima la richiesta di risarcimento del danno.
DEL PERSONALE NON TURNISTA CON ORARIO DI 7,12 ORE GIORNALIERE Le problematiche fin qui esaminate si ripropongono anche nei riguardi di quel personale non turnista con orario elastico antimeridiano, chiamato all'osservanza di un servizio giornaliero di 7,12 ore ed un impegno globale settimanale di 36 ore. Costoro in linea di principio dovrebbero ritenersi liberi di fruire del servizio mensa così come riconosciuto dall'art. 29 del CCNL 2001, potendo liberamente avvalersi della pausa lavorativa dopo le sei ore continuative di servizio secondo quanto previsto dall'art. 43 co. 4 del CCNL 2019- 2021. Cont Sennonché in questo caso rileva la deliberazione n. 342 del 22 marzo 2000 contenente la regolamentazione del servizio mensa e di quello sostitutivo. Esso infatti riconosce il diritto ai soli dipendenti "che prolungano l'orario di lavoro nel pomeriggio per esigenze di servizio per almeno due ore, con l'effettuazione della relativa pausa - che effettuano l'orario settimanale su cinque giorni con almeno n. 2 rientri pomeridiani e limitatamente ai giorni rientro - che sono chiamati ad effettuare lavoro straordinario per almeno 2 ore immediatamente dopo l'orario e la pausa”. Il personale che svolge servizio secondo le modalità in discussione (con orario antimeridiano di 7,12 ore) deve ritenersi conseguentemente escluso dalla fruizione del servizio, salvo che nelle ipotesi in cui sia chiamato a prolungamenti del servizio in orario pomeridiano, ad una diversa articolazione del servizio che preveda anche due rientri pomeridiani o che sia tenuto a prestazioni di lavoro straordinario per almeno due ore oltre l'orario ordinario. Coloro che svolgo giornalmente l'ordinario servizio per oltre sei ore consecutive il servizio deve quindi ritenersi precluso in qualsiasi forma e quindi anche secondo il sistema del servizio da asporto. Per tale personale valgono considerazioni analoghe a quelle svolte per quello turnista: l'esclusione (per effetto dell'art. 5 della deliberazione n. 342/2000) dalla fruizione del servizio riconosciuto in via generalizzata a tutto il personale, implica il diritto al risarcimento corrispondente ai buoni pasto a cui avrebbero avuto diritto in occasione di ciascun turno superiore alle sei ore consecutive.
DELLA DETERMINAZIONE DEL DANNO RISARCIBILE E PRESCRIZIONE Parte ricorrente ha correttamente rammentato che il diritto alla fruizione del buono pasto non ha natura retributiva ma costituisce una erogazione di carattere assistenziale, collegata al rapporto di lavoro da un nesso meramente occasionale, avente il fine di conciliare le esigenze di servizio con le esigenze quotidiane del lavoratore;
il pasto non è monetizzabile ma la sua mancata erogazione, anche con modalità alternative, costituisce inadempimento contrattuale fonte di responsabilità risarcitoria;
esclusa la natura retributiva della pretesa il corrispondente diritto risarcitorio deve peraltro ritenersi soggetto al termine decennale di prescrizione. Ai fini della quantificazione del credito risarcitorio parte ricorrente ha fatto riferimento alla quota del trattamento sostitutivo a carico dell'azienda pari ad € 4,13. Il predetto valore deve essere rapportato al numero complessivo dei turni di lavoro superiori a sei ore espletati dal dipendente nel periodo oggetto della rivendicazione (dal 02/12/2019 al 02/12/2024). La domanda risarcitoria risulta quindi parametrata ad un numero di 590 turni detratti quelli in cui aveva potuto comunque fruire del servizio mensa o della prestazione sostitutiva. Alla luce di tali premesse l'azienda va condannata al pagamento della somma indicata in ricorso, pari ad € 2.436,70. Al detto importo è da aggiungere la maggior somma tra interessi legali e maggior danno dalla maturazione del credito al saldo. Le spese di lite, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza e vanno poste a carico dell' resistente, nella misura determinata in coerenza con i parametri del Decreto CP_2
Ministeriale 147/2022, di modifica del DM 55/2014, comprensivo della maggiorazione dell'art. 4 comma 1-bis del D.M. n. 55/2014, come introdotto dall'art. 1 comma 1 lett. B) del D.M. n. 37 del 2018. Peraltro, la serialità della controversia e i tentativi di composizione della lite operati dalla Cont giustificano il contenimento della liquidazione ai minimi tabellari.
P.Q.M.
Il Tribunale definendo il giudizio, disattesa ogni diversa istanza, eccezione e deduzione, così provvede:
- accoglie il ricorso proposto da nei confronti di Parte_1 [...]
e per l'effetto accerta e dichiara il diritto della parte Controparte_2 ricorrente alla fruizione del servizio mensa o di modalità sostitutive della stessa (c.d. buono pasto) per ogni turno di lavoro eccedente le sei ore ai sensi dell'art. 29, comma 2, c.c.n.l. integrativo sanità del 20 settembre 2001 e successive modifiche o integrazioni contrattuali;
- accerta e dichiara l'inadempimento contrattuale dell' Controparte_2
e per l'effetto condanna la medesima a corrispondere alla parte ricorrente a titolo di
[...] risarcimento per omessa erogazione dell'indennità sostitutiva del servizio mensa, per il periodo lavorativo da 02/12/2019 al 02/12/2024, la somma di € 2.436,70 oltre alla maggior somma tra interessi legali e rivalutazione monetaria dalla maturazione del diritto al saldo;
dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale sollevata da parte convenuta;
condanna la al pagamento in favore dei Controparte_2 ricorrenti delle spese di lite, che liquida in € 660,00, oltre rimb. forf. spese generali, IVA e CPA come per legge, da distrarsi in favore del procuratore antistatario della parte ricorrente. Viterbo lì, 20 novembre 2025
IL GIUDICE DEL LAVORO
Dr. Mauro IANIGRO