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Sentenza 16 febbraio 2026
Sentenza 16 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Reggio Calabria, sez. VIII, sentenza 16/02/2026, n. 1088 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Reggio Calabria |
| Numero : | 1088 |
| Data del deposito : | 16 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1088/2026
Depositata il 16/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di REGGIO CALABRIA Sezione 8, riunita in udienza il
11/02/2026 alle ore 15:30 in composizione monocratica:
PRATTICO' NATINA, Giudice monocratico in data 11/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3006/2025 depositato il 02/05/2025
proposto da
Ricorrente_1 Telefono_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Calabria
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Reggio Di Calabria
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09420240025442172000 BOLLO 2021
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 489/2026 depositato il
12/02/2026
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso notificato il 4.4.2025 alla Regione Calabria ed all'Agenzia Entrate Riscossione Ricorrente_1 Libero impugnava la cartella di pagamento n. 09420240025442172000, notificata a mezzo posta il
06.02.2025, con la quale è stato intimato il pagamento della somma complessiva di € 330,49 asseritamente dovuta e non corrisposta a titolo di tassa automobilistica anno 2021 per l'autoveicolo targato Targa_1
Eccepiva l'intervenuta prescrizione in quanto l'atto impugnato è stato notificato il 6.2.2025 ed in ogni caso eccepiva la non tenutezza al pagamento della tassa avendo venduto l'autovettura il 22.12.2020.
Concludeva per l'accoglimento del ricorso. Con vittoria di spese e competenze.
Si costituiva l'Agenzia Entrate Riscossione ed eccepiva il proprio difetto di legittimazione passiva rilevando che la cartella (ruolo 2024/2839 riferito all'anno 2021, correttamente consegnato all'ente della riscossione in data 25/06/2024) è stata notificata dall'odierno resistente in data 06/02/2025, ampiamente entro i termini imposti, ratione temporis, dall'art. 19 del D.Lgs. n.112/1999 e, all'attualità, dall'art. 2 del D.Lgs. n. 110/2024.
Concludeva per il rigetto del ricorso. Con vittoria di spese e competenze.
Si costituiva la Regione Calabria e deduceva che lo stesso ricorrente prova la tempestività della notifica della cartella producendo la visura postale comprovante la data di spedizione.
Evidenziava, inoltre, che dalla visura PRA risulta che il ricorrente è il soggetto intestatario dell'autovettura.
Concludeva per il rigetto del ricorso.
Con vittoria di spese e competenze.
All'udienza del 11.02.2025 la causa era presa in riserva e decisa come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato e, come tale, va accolto.
Invero, risulta dalla visura postale che la cartella di pagamento emessa dalla Regione ai sensi dell'art. 2 D. lgs 110/2024 è stata spedita in data 5.2.2025 e ricevuta il giorno successivo, sicchè, anche avendo riguardo alla scissione degli effetti della notificazione che impone di aver riguardo alla data di spedizione dell'atto e non a quella di ricezione, è di tutta evidenza che la notifica è avvenuta intempestivamente oltre il 31.12.2024.
L'accoglimento del primo motivo di ricorso è assorbente rispetto all'ulteriore questione posta dal ricorrente.
Non resta che accogliere il ricorso con conseguente condanna della Regione Calabria e dell'Ader alla rifusione delle spese processuali nei confronti del ricorrente.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia tributaria, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sul ricorso di Ricorrente_1, lo accoglie. Condanna la Regione Calabria e l'Ader al pagamento delle spese processuali, che si liquidano in €300,00, oltre oneri di legge, in favore del ricorrente. Reggio Calabria, 11.02.2026
Depositata il 16/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di REGGIO CALABRIA Sezione 8, riunita in udienza il
11/02/2026 alle ore 15:30 in composizione monocratica:
PRATTICO' NATINA, Giudice monocratico in data 11/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3006/2025 depositato il 02/05/2025
proposto da
Ricorrente_1 Telefono_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Calabria
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Reggio Di Calabria
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09420240025442172000 BOLLO 2021
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 489/2026 depositato il
12/02/2026
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso notificato il 4.4.2025 alla Regione Calabria ed all'Agenzia Entrate Riscossione Ricorrente_1 Libero impugnava la cartella di pagamento n. 09420240025442172000, notificata a mezzo posta il
06.02.2025, con la quale è stato intimato il pagamento della somma complessiva di € 330,49 asseritamente dovuta e non corrisposta a titolo di tassa automobilistica anno 2021 per l'autoveicolo targato Targa_1
Eccepiva l'intervenuta prescrizione in quanto l'atto impugnato è stato notificato il 6.2.2025 ed in ogni caso eccepiva la non tenutezza al pagamento della tassa avendo venduto l'autovettura il 22.12.2020.
Concludeva per l'accoglimento del ricorso. Con vittoria di spese e competenze.
Si costituiva l'Agenzia Entrate Riscossione ed eccepiva il proprio difetto di legittimazione passiva rilevando che la cartella (ruolo 2024/2839 riferito all'anno 2021, correttamente consegnato all'ente della riscossione in data 25/06/2024) è stata notificata dall'odierno resistente in data 06/02/2025, ampiamente entro i termini imposti, ratione temporis, dall'art. 19 del D.Lgs. n.112/1999 e, all'attualità, dall'art. 2 del D.Lgs. n. 110/2024.
Concludeva per il rigetto del ricorso. Con vittoria di spese e competenze.
Si costituiva la Regione Calabria e deduceva che lo stesso ricorrente prova la tempestività della notifica della cartella producendo la visura postale comprovante la data di spedizione.
Evidenziava, inoltre, che dalla visura PRA risulta che il ricorrente è il soggetto intestatario dell'autovettura.
Concludeva per il rigetto del ricorso.
Con vittoria di spese e competenze.
All'udienza del 11.02.2025 la causa era presa in riserva e decisa come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato e, come tale, va accolto.
Invero, risulta dalla visura postale che la cartella di pagamento emessa dalla Regione ai sensi dell'art. 2 D. lgs 110/2024 è stata spedita in data 5.2.2025 e ricevuta il giorno successivo, sicchè, anche avendo riguardo alla scissione degli effetti della notificazione che impone di aver riguardo alla data di spedizione dell'atto e non a quella di ricezione, è di tutta evidenza che la notifica è avvenuta intempestivamente oltre il 31.12.2024.
L'accoglimento del primo motivo di ricorso è assorbente rispetto all'ulteriore questione posta dal ricorrente.
Non resta che accogliere il ricorso con conseguente condanna della Regione Calabria e dell'Ader alla rifusione delle spese processuali nei confronti del ricorrente.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia tributaria, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sul ricorso di Ricorrente_1, lo accoglie. Condanna la Regione Calabria e l'Ader al pagamento delle spese processuali, che si liquidano in €300,00, oltre oneri di legge, in favore del ricorrente. Reggio Calabria, 11.02.2026