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Sentenza 21 febbraio 2025
Sentenza 21 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 21/02/2025, n. 2730 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 2730 |
| Data del deposito : | 21 febbraio 2025 |
Testo completo
1
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ROMA
Seconda Sezione Civile
Il giudice dott. Alberto Cianfarini ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado, iscritta al n.40864, del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2022 e vertente tra
(C.F. ) ed (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
), rappresentate e difese dagli avv.ti prof. Andrea Di Porto, C.F._2
Matteo Pericoli, Simone Conti ed Aldo Baldaccini;
parti attrici contro
in persona del Cancelliere legale Controparte_1
rappresentante pro tempore, con rappresentanza diplomatica accreditata in Italia presso l'Ambasciata della CA Federale di Germania sita a Roma, in Via
San Martino della Battaglia n. 4; parte convenuta contumace nonché contro
, in persona del Ministro pro tempore, Controparte_2
rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato presso i cui uffici in
Roma, alla via dei Portoghesi n. 12, è domiciliato;
terzo intervenuto
Oggetto: risarcimento danni per crimini contro l'umanità. Art.43 del decreto-legge
30 aprile 2022, n. 36, convertito con modificazioni dalla legge 29 giugno 2022, n.
79.
1 2
FATTO
ed proponevano domanda risarcitoria nei confronti Parte_1 Parte_2
della notificando la citazione anche al CP_1 Controparte_1 [...]
il quale interveniva rivendicando di essere il Controparte_2
titolare sostanziale dal lato passivo delle pretese risarcitorie avanzate in giudizio.
Le parti attrici narravano che il nonno – civile Persona_1
inerme di religione ebraica di 59 anni, coniugato con , con la quale P_
aveva generato sette figli – era stato arrestato a Roma il 5 maggio 1944 dai soldati tedeschi, che lo avevano condotto in carcere. Successivamente quest'ultimo era stato portato nel Campo di Fossoli, il 26 giugno del 1944 era stato caricato nel convoglio n. 13 e, dopo giorni di viaggio in condizioni inumane, era giunto ad
Auschwitz il 30 giugno 1944, dove era stato ucciso il giorno stesso del suo arrivo.
Sempre le parti attrici precisavano che tale fatto era documentato attraverso la produzione di certificati dell'Archivio Arolsen, dell'Archivio Yad Vashem, del
Centro di Documentazione Ebraica, della Comunità Ebraica di Roma e della targa apposta in un cortile romano di via Goffredo Mameli.
Le parti attrici affermavano la sussistenza della giurisdizione del giudice italiano sui fatti di causa in quanto qualificabili come crimini di guerra o contro l'umanità imputabili alla CA Federale di Germania quale successore del Terzo
Reich.
ed chiedevano il risarcimento del danno parentale, Parte_1 Parte_2
secondo le Tabelle del Tribunale di Roma, subìto iure proprio in qualità di nipoti del de cuius nonché, iure hereditatis, di quello subìto dalla moglie del defunto
, nonna delle odierne attrici) e dal figlio ( , P_ Persona_2
padre delle odierne attrici).
In conclusione, chiedevano di accertare e dichiarare la responsabilità della
CA Germania, quale ente succeduto al Terzo Reich, per i CP_1
crimini ed i fatti di reato commessi dai soldati tedeschi in danno di Per_1
nei giorni dal 5 maggio al 30 giugno 1944, consistenti nella
[...]
deportazione e uccisione dello stesso nel campo di sterminio di Auschwitz e, per l'effetto, condannare la e il CP_1 Controparte_1 [...]
al risarcimento dei danni subiti e, specificatamente: Controparte_2
a) in favore di : Parte_1
2 3
- iure hereditatis, nella misura di € 15.682,33, per la quota dalla stessa ereditata del danno subìto da per aver perso il marito P_
Persona_1
- iure hereditatis, nella misura di € 90.849,20, per la quota dalla stessa ereditata del danno subìto da (genitore delle Persona_2
odierne parti attrici) per aver perso il padre Persona_1
- iure proprio, nella misura di € 153.308,03, per aver perso il nonno e così, nella misura complessiva di € 259.839,56 o Persona_1
nella diversa misura (maggiore o minore) che dovesse risultare di giustizia, oltre interessi legali sulla somma devalutata alla data del 1.1.1947 e rivalutata annualmente sino al soddisfo, ed oltre la maggiorazione del 25% per la particolare drammaticità degli eventi;
b) in favore di : Parte_2
- iure hereditatis, nella misura di € 15.682,33, per la quota dalla stessa ereditata del danno subito da per aver perso il marito P_
Persona_1
- iure hereditatis, nella misura di € 90.849,20, per la quota dalla stessa ereditata del danno subito da per aver perso il Persona_2
padre Persona_1
- iure proprio, nella misura di € 153.308,03 per aver perso il nonno e così, nella misura complessiva di € 259.839,56 o Persona_1
nella diversa misura (maggiore o minore) che dovesse risultare di giustizia, oltre interessi legali sulla somma devalutata alla data del 1.1.1947 e rivalutata annualmente sino al soddisfo, ed oltre la maggiorazione del 25% per la particolare drammaticità degli eventi.
Si costituiva in giudizio il il quale Controparte_2
affermava di essere l'unico legittimato passivo in senso sostanziale del giudizio in virtù di quanto previsto dall'art.43 del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito con modificazioni dalla legge 29 giugno 2022, n. 79, volto a dare esecuzione all'Accordo tra la CA italiana e la Controparte_1
reso esecutivo con decreto del Presidente della CA 14 aprile
[...]
1962, n. 1263.
3 4
Preliminarmente, l'Avvocatura dello Stato eccepiva la prescrizione dei diritti risarcitori derivanti dall'uccisione del de cuius delle parti attrici. Parte convenuta rilevava che al caso di specie doveva applicarsi l'art.2947, comma 3 c.c. secondo cui “se il fatto è considerato dalla legge come reato e per il reato è stabilita una prescrizione più lunga, questa si applica anche all'azione civile”; tale termine era individuato in anni 15 in conformità a quanto previsto all'art. 157, comma 1, n. 2,
c.p. allora vigente. Sempre parte convenuta precisava che, a prescindere dalla questione relativa alla prescrittibilità o meno del reato posto a fondamento della domanda, ai sensi dell'art. 2947, comma 3 C.c., nel caso in cui il reato si estingua per morte del reo il termine di prescrizione di anni cinque decorre dalla data della morte del reo. L'Avvocatura rilevava il decorso di tale termine – pur non essendo stati individuati i soggetti materialmente responsabili dell'illecito posto a fondamento della domanda - posto che i fatti risalivano a più di settanta anni fa e, nello specifico, al 1944.
Nel merito, parte convenuta eccepiva l'estrema genericità dell'atto di citazione in ordine all'individuazione dei pregiudizi patiti e alla loro quantificazione nonché il difetto di prova relativamente alla qualità di eredi. Avuto riguardo al risarcimento del danno da lesione del rapporto parentale in favore di soggetti estranei al ristretto nucleo familiare, quali i nipoti, parte convenuta rilevava l'assenza nel caso di specie del legame affettivo concreto e della solidarietà necessarie.
Infine, l'Avvocatura chiedeva di decurtare quanto eventualmente già ottenuto a titolo indennitario e/o risarcitorio in conseguenza dei fatti per cui è causa. In relazione a tali benefici economici, l'Amministrazione eccepiva la compensatio lucri cum damno ai sensi dell'art. 43, comma 4, lett. b), del decreto-legge n. 36 del
2022.
In conclusione, parte convenuta chiedeva di: 1) affermare la titolarità, dal lato passivo, del rapporto giuridico controverso in capo al Controparte_2
, giacché succeduto a titolo particolare nel debito di cui è causa in
[...]
data antecedente all'introduzione del giudizio, e – per l'effetto – dichiarare il difetto di legittimazione passiva della 2) in ogni caso, dichiarare le CP_1
domande formulate dalle parti attrici infondate in quanto attinenti a crediti prescritti o, comunque, per difetto di allegazione e prova in ordine alla sussistenza dei fatti costitutivi dell'illecito civile;
3) in subordine, accogliere – in sede di
4 5
quantificazione del danno – l'eccezione di riduzione del quantum debeatur e di compensatio lucri cum damno nei termini sopra esposti e articolati.
All'udienza del 20.03.2023, il Giudice assegnava alle parti termine di giorni 30 per deposito delle memorie di cui al n. 1 dell'art. 183 comma 6° c.p.c., termine di ulteriori giorni 30 per il deposito di quelle di cui al n. 2 della citata norma e, infine, di ulteriori giorni 20 per l'eventuale indicazione di prova contraria e rinviava, per l'ammissione dei mezzi di prova all'udienza del 18.9.2023.
L'Avvocatura dello Stato, con memoria depositata in data 17.04.2023, eccepiva che, ritenendo che nel caso in esame ricorresse l'istituto della rappresentazione ex art.467 c.c., la domanda era da considerarsi inammissibile ed eccepiva al riguardo il difetto di legittimazione attiva delle controparti non sussistendo un nesso che ricollegasse direttamente il danno subito dal nonno alla sfera giuridica dei nipoti.
Sempre parte convenuta rilevava che non era stato documentato che i ricorrenti fossero gli unici eredi legittimati a succedere per rappresentazione al padre
. Persona_2
Nella stessa memoria, l'Avvocatura rilevava, altresì, l'esistenza, corroborata dalla documentazione allegata, di benefici o indennizzi di cui all'art. 43, comma 2, lett.
b), del decreto-legge n. 36 del 30 aprile 2022 in favore di , CP_4 Parte_3
e rispettivamente, vedova e figli del dante causa. In
[...] Parte_4
particolare, alla era stato corrisposto un importo Pt_5 CP_4
complessivo pari a £432.859,06 (valuta € 223,55). Ai fini del calcolo della somma complessiva da portare in detrazione, parte convenuta chiedeva che fosse attualizzata all'anno corrente la somma corrisposta in lire nel 1969, utilizzando i coefficienti di rivalutazione previsti per quell'anno. Secondo l'Avvocatura, dai calcoli effettuati l'indennizzo complessivo percepito dalla , Parte_6
attualizzato alla data del 28.02.2023 (ultimo mese utile per l'indice FOI), ammonterebbe a Lire 9.297.118 (valuta euro € 4.801,56). Infine, sempre parte convenuta segnalava, che la risultava beneficiaria della Pt_5 Parte_4
reversibilità dell'assegno vitalizio di benemerenza previsto dall'art.3 della L n.
932/1980, in qualità di orfana del perseguitato razziale Persona_1
Pertanto, in caso di accoglimento, il chiedeva di detrarre dall'eventuale CP_2
risarcimento tutte le somme sopra indicate percepite dalle odierne controparti per il medesimo titolo di cui è causa.
5 6
Nella seconda memoria ex art.183 c.p.c., le parti attrici specificavano, in ordine alla titolarità dei diritti risarcitori, che e P_ Persona_2
erano deceduti trasmettendo il proprio diritto risarcitorio fino alle odierne attrici, le quali agivano anche iure proprio per la perdita del nonno. In particolare, affermavano che:
i) il diritto risarcitorio sorto in capo ad , per aver perso il P_
marito , si era devoluto, al momento della Persona_1
sua morte, intervenuta il 16 giugno 1974, secondo le regole della successione legittima, ai suoi sette figli: per 1/7, Persona_3
per 1/7 , per 1/7, Persona_2 Persona_4 Per_5
per 1/7, per 1/7, per 1/7 e
[...] Persona_6 Parte_3
per 1/7 (per la prova del fatto che Parte_4 Persona_2
sia erede della madre , depositavano la
[...] P_
Dichiarazione sostitutiva atto di notorietà per successione di P_
). La quota del diritto risarcitorio spettante a
[...] Persona_2
(1/7) era stata poi devoluta, al momento della sua morte,
[...]
intervenuta il 20 maggio 1980, attesa la successiva morte della moglie intervenuta il 14 dicembre 2011, ai loro figli: Persona_7 [...]
per 1/3, per 1/3 e per 1/3 Parte_1 Parte_2 Persona_1
(per la prova che ed erano eredi dei genitori Pt_1 Parte_2
e depositavano la Persona_2 Persona_7
Dichiarazione di successione di;
l'ispezione Persona_2
telematica del passaggio proprietà dell'immobile mortis causa da il Certificato di matrimonio tra Persona_2 [...]
e la Dichiarazione sostitutiva di atto di Persona_2 Persona_7
notorietà per successione di;
Persona_7
ii) il diritto risarcitorio sorto in capo a , per aver Persona_2
perso il padre , era stato devoluto ai tre Persona_1
figli: per 1/3, per 1/3 e Parte_1 Parte_2 Per_1
per 1/3;
[...]
iii) i diritti risarcitori sorti in capo a ed , per aver Pt_1 Parte_2
perso il nonno , essendo iure proprio, non Persona_1
necessitavano di prove della trasmissione successoria. Le parti attrici
6 7
specificavano che ed vivevano con i loro genitori Pt_1 Parte_2
nelle vicinanze dei nonni ed Persona_1 P_
, con i quali avevano un assiduo rapporto di affetto e
[...]
frequentazione.
All'udienza del 18.09.2023, il giudice dato atto, rinviava per udienza di precisazione delle conclusioni al 9.9.24 in trattazione scritta. All'udienza del
09.09.2024, il giudice invitava le parti alla precisazione delle conclusioni. Il difensore della parte attrice precisava le conclusioni riportandosi all'atto di citazione e chiedeva che la causa fosse decisa, previa concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. Il Giudice tratteneva la causa in decisione, assegnando alle parti, ai sensi dell'art.190 c.p.c., termini di giorni 60 per il deposito di comparse conclusionali e di ulteriori giorni 20 per il deposito delle memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
A) La definizione di crimini di guerra o contro l'umanità.
Al fine di dirimere la presente controversia, occorre preliminarmente stabilire se i fatti illeciti di cui è causa siano sussumibili nella fattispecie crimini di guerra o contro l'umanità. La definizione di questi ultimi è stata stabilita principalmente dallo Statuto di Roma della Corte Penale Internazionale, entrato in vigore nel
2002. Quest'ultimo definisce i crimini di guerra come gravi violazioni delle
Convenzioni di Ginevra del 1949 e dei loro Protocolli addizionali, quando commessi nell'ambito di un conflitto armato internazionale o non internazionale.
Le norme di riferimento in materia sono codificate nelle quattro Convenzioni di
Ginevra del 1949, nei due Protocolli addizionali del 1977 nonché nell'art.8 dello
Statuto della Corte penale internazionale, ratificato dall'Italia con la legge 12 luglio 1999, n. 232. Nella definizione già accolta nei Principi di Norimberga
(1950) i crimini di guerra sono le «violazioni delle leggi e degli usi di guerra, i quali comprendono, senza limitarsi ad essi: omicidio volontario, maltrattamento
o deportazione per essere costretti a lavoro schiavistico o per ogni altro fine di popolazione civile dei o nei territori occupati;
omicidio volontario o maltrattamento di prigionieri di guerra, di persone in mare, uccisione di ostaggi, saccheggio di proprietà pubbliche o private, distruzione deliberata di centri urbani, città e villaggi, o devastazioni non giustificate da necessità militari».
Rispetto ai reati comuni, tali crimini presentano un elemento di contesto
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particolare costituito dal conflitto armato e si concretano nella violazione, particolarmente grave per intensità o sistematicità, dei diritti fondamentali delle persone. In particolare, devono essere qualificati come crimini internazionali la deportazione di civili nel corso di un conflitto armato e il loro assoggettamento ai lavori forzati. Semplificando al massimo può certamente dirsi che essi sono: crimini commessi contro persone che non prendono ovvero hanno cessato di prendere parte alle ostilità (es. feriti, naufraghi, prigionieri di guerra e popolazioni civili di un territorio occupato); crimini commessi contro combattenti nemici o civili, ricorrendo a metodi di conduzione delle ostilità vietati (es. attacchi contro località prive di difesa, smilitarizzate o che non costituiscono un obiettivo militare, con il solo fine di terrorizzare le popolazioni); crimini commessi contro combattenti nemici o civili, che implichino l'uso di mezzi bellici proibiti (es. uso di armi chimiche o batteriologiche, di proiettili ad espansione o frammentazione;
di laser accecanti;
di mine anti-uomo; di napalm); crimini commessi contro particolari categorie di beni e persone protette (es. personale medico-sanitario impiegato nel soccorso). La giurisprudenza italiana ha definito i crimini di guerra o contro l'umanità come le violazioni gravi delle norme di diritto umanitario poste a tutela della vita e dell'integrità fisica e psichica delle persone della popolazione civile che non prendono parte alle ostilità. In buona sostanza, sono atti commessi durante un conflitto armato in violazione delle norme del diritto umanitario internazionale e possono includere omicidi, torture, stupri, deportazioni forzate, attacchi indiscriminati contro la popolazione civile e uso di armi proibite. I responsabili di tali crimini possono essere sia individui che organizzazioni. I suddetti crimini, rispetto alle fattispecie di reato previste dai singoli ordinamenti nazionali, presentano un quid pluris, costituito da uno o più elementi tipici soggettivi e oggettivi, atti a trasformarli qualitativamente e ad elevarli a rango autonomo di delitti lesivi degli interessi e dei valori consustanziali della Comunità internazionale presa nel suo insieme.
A seguito della sentenza della Corte Costituzionale n.238/2014, il giudice italiano ha l'obbligo di esercitare la propria giurisdizione sugli atti iure imperii qualificabili come crimini di guerra o contro l'umanità.
B) L'imprescrittibilità dei crimini di guerra o contro l'umanità.
8 9
La giurisprudenza di legittimità, nella sentenza a Sezioni Unite n.5044/2004, ha affermato incidenter tantum che “i crimini internazionali minacciano l'umanità intera e minano le fondamenta stesse della coesistenza internazionale” perché si tratta di delitti che si concretano nella violazione, particolarmente grave per intensità o sistematicità, dei diritti fondamentali della persona umana la cui tutela
è affidata a norme inderogabili che si collocano al vertice dell'ordinamento internazionale, prevalendo su ogni altra norma, sia di carattere convenzionale che consuetudinario.
Ne discende la necessità, condivisa dall'intera comunità internazionale, di garantirne la repressione senza limiti di tempo. Invero, l'imprescrittibilità dei crimini di guerra o contro l'umanità costituisce una norma di diritto internazionale cogente la cui esistenza si deve ritenere corroborata dai seguenti indici.
A tale riguardo, si fa riferimento alla generalizzata adozione da parte di numerosi
Stati di leggi volte a sancire l'imprescrittibilità dei crimini di guerra o contro l'umanità commessi durante la Seconda guerra mondiale nonché alla Convenzione
ONU del 26 novembre 1968 e a quella del Consiglio d'Europa del 25 gennaio
1974. All'opinio iuris degli Stati, manifestata sia a livello interno che internazionale, si aggiungono le pronunce dei giudici internazionali, quali le declaratorie di inammissibilità della Corte EDU relativamente a misure nazionali che stabiliscono la prescrizione dei crimini contro l'umanità, nonché lo Statuto di
Roma della Corte penale internazionale.
Pertanto, la repressione dei crimini di guerra o contro l'umanità e la loro imprescrittibilità assurgono al rango di jus congens che, in quanto nucleo di norme consuetudinarie a tutela dei valori fondamentali della comunità internazionale intesa nel suo insieme, è destinato a prevalere su ogni altra norma di legge, sia convenzionale che consuetudinaria, in virtù di quanto disposto dall'art.10, I comma della Costituzione (cfr. Cass., n.29951/2022 e Cass.,
n.23262/2023).
Tale norma ha carattere retroattivo in quanto è stata introdotta proprio al fine di punire i crimini commessi dai nazisti durante la Seconda guerra mondiale;
tale peculiarità, scaturente dalla ratio stessa della previsione, non contrasta con i principi del diritto internazionale in quanto anche la Convenzione Europea dei
Diritti dell'Uomo consente, all'art. 7, 2° comma, senza il vincolo della
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irretroattività previsto dal 1° comma, «la punizione di una persona colpevole di un'azione od omissione che, al momento in cui è stata commessa, era ritenuta crimine secondo i principi generali del diritto riconosciuto dalle nazioni civili».
La retroattività della norma consuetudinaria in oggetto non si pone nemmeno in contrasto con il nostro ordinamento in quanto la responsabilità civile non soggiace al divieto di retroattività di cui all'art.25 della Costituzione. In materia civile, invero, il principio di irretroattività è previsto da una norma di rango primario
(art.11 della Preleggi) che può essere derogata da altra di pari grado purché nel rispetto dei valori costituzionalmente protetti (Corte Cost. 7 luglio 2006, n. 274).
Tale conclusione è valida anche in caso di risarcimento del danno derivante da crimini di guerra o contro l'umanità in quanto l'art. 25 Cost. si riferisce esclusivamente alla materia penale e l'art.2947, comma 3 c.c. - nella parte in cui lega il termine di prescrizione del diritto risarcitorio a quello previsto per il fatto di reato – si deve interpretare nel senso che il giudice civile, esclusivamente a fini civili, può accertare incidenter tantum la responsabilità penale dell'autore del fatto
(cfr. Cass. civile sez. III, 09/02/2024, n.3642). Pertanto, l'art. 2947 c.c. non autorizza il giudice a statuire una condanna penale, con la conseguenza che non trova applicazione il limite costituzionale della norma richiamata.
Peraltro, si tratta di reati puniti con la pena dell'ergastolo e, dunque, imprescrittibili anche secondo l'art. 157 c.p.c. ante legge Cirielli: “I reati puniti con l'ergastolo sono imprescrittibili”. A tale riguardo, la Cassazione nella sentenza n. 11047 del 07/02/2013 ha affermato che: “il delitto di omicidio aggravato, punibile in astratto con la pena dell'ergastolo, commesso prima della modifica dell'art. 157 cod. pen. da parte della L. n. 251 del 2005 è imprescrittibile, anche se le circostanze aggravanti siano state ritenute equivalenti o subvalenti, in sede di giudizio di comparazione, alle circostanze attenuanti”. In applicazione del principio, la Corte ha escluso la prescrizione del delitto di omicidio aggravato, commesso prima dell'entrata in vigore della L. n.
251 del 2005, per il quale erano state concesse le circostanze attenuanti equivalenti alle contestate aggravanti, pur essendo trascorsi, dalla data di commissione del fatto, più di ventiquattro anni dall'intervento del primo atto interruttivo (cfr. Cass. Pen. n. 2856 del 1967; n.341 del 1969; n.41964 del 2009).
Si veda, inoltre, quanto affermato proprio per i crimini dei nazisti commessi in
10 11
danno di un cittadino italiano deportato e costretto ai lavori forzati in imprese tedesche nella sentenza della Cassazione civile a Sezioni unite n. 5044/2004 che implicitamente ha riconosciuto l'applicabilità del principio di imprescrittibilità a fatti del 1943-1945, superando il discorso della irretroattività della norma consuetudinaria di diritto internazionale che secondo l'Avvocatura sarebbe risalente all'anno 1990 (Sez. Un., Sentenza n. 5044 del 11/03/2004 - contro
CA fed. Germania).
In effetti, la norma consuetudinaria internazionale si è formata ben prima della sua positivizzazione nei testi internazionali sottoscritti anche dall'Italia. Pertanto, in base al diritto internazionale consuetudinario formatosi da una coscienza post- bellica e post-nazista, si può affermare la piena applicazione al caso di specie del principio di imprescrittibilità dei crimini nazisti.
C) L'inconfigurabilità della decadenza.
La difesa erariale afferma l'improponibilità della domanda attorea per il decorso del termine di decadenza di cui all'art.43 del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36.
Tuttavia, come affermato anche dalle parti attrici, queste ultime hanno provveduto a notificare l'atto di citazione, oltre che alla Controparte_1 CP_1
anche al il quale è intervenuto Controparte_2
volontariamente nel giudizio, costituendosi in data 21.11.2022, con la conseguente automatica estensione della domanda anche nei suoi confronti. Il termine decadenziale per proporre l'azione non era ancora spirato. Invero, il decreto c.d. Milleproroghe, ha prorogato il termine per proporre tali azioni fino al
28 giugno 2023: “i termini, a pena di decadenza, per l'esercizio delle azioni di accertamento e liquidazione dei danni, indicati al comma 6 del medesimo articolo, sono prorogati sino alla scadenza di quattro mesi decorrenti dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto” (art. 8, comma 11-ter, d.l. 29 dicembre 2022, n. 198, convertito con modificazioni dalla
L. 24 febbraio 2023, n. 14, entrata in vigore il 28/02/2023).
L'eccezione di decadenza è, dunque, infondata e va rigettata.
D) La fattispecie in esame.
, nonno delle odierne attrici, era stato arrestato a Persona_1
Roma il 5 maggio 1944 dai soldati tedeschi, che lo avevano condotto in carcere.
Successivamente, quest'ultimo era stato portato nel Campo di Fossoli, il 26
11 12
giugno del 1944 era stato caricato nel convoglio n. 13 e, dopo giorni di viaggio in condizioni disumane, era giunto ad Auschwitz il 30 giugno 1944, dove era stato ucciso il giorno stesso del suo arrivo. Tali fatti sono stati documentati attraverso la produzione di certificati dell'Archivio Arolsen, dell'Archivio Yad Vashem, del
Centro di Documentazione Ebraica, della Comunità Ebraica di Roma e della targa apposta in un cortile romano di via Goffredo Mameli.
Come premesso, la deportazione di un civile, il suo maltrattamento nonché
l'omicidio volontario e del tutto futile ed irragionevole, dettato unicamente dall'odio, rappresentano una violazione così grave dei diritti fondamentali della persona di cui all'art.2 Cost. da ritenere configurabile, nel caso di specie, la sussistenza di un crimine di guerra o contro l'umanità risarcibile ai sensi dell'art.2059 c.c.
E) La liquidazione del danno.
Alla luce di tali elementi e delle allegazioni prodotte – rappresentate dai certificati dell'Archivio Arolsen, dell'Archivio Yad Vashem, del Centro di Documentazione
Ebraica e della Comunità Ebraica di Roma nei quali è riportato il nome di quale deportato ucciso ad Aushwitz il 30.06.1944 - il fatto Persona_1
storico è da ritenersi provato. L'uccisione e la deportazione di quest'ultimo configurano un'ipotesi di crimine di guerra o contro l'umanità come sopra definito. Tale fattispecie costituisce, pertanto, un fatto illecito dannoso risarcibile ai sensi dell'art.2043 c.c. ed , nipoti della vittima del suddetto crimine e Parte_1 Parte_2
odierne attrici, hanno agito in giudizio non solo per il risarcimento del danno da perdita parentale da loro subìto in qualità di nipoti ma anche per quello patito dalla moglie della vittima , nonna delle odierne attrici) e dal figlio P_
( , genitore delle odierne attrici). Persona_2
Di recente, la Suprema Corte di Cassazione, con sentenza n.17785/2024, ha riconosciuto la possibilità di richiedere iure hereditatis il risarcimento del danno subìto dal de cuius per la perdita parentale. Nel caso in esame, le nipoti hanno agito anche per il danno da perdita parentale subito dal coniuge e dal figlio della vittima del crimine contro l'umanità deceduti prima dell'instaurazione del presente giudizio. Tale posta risarcitoria dovuta alle vittime secondarie, pur non essendo stata richiesta giudizialmente da e da P_ Persona_2
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, è trasmissibile alle eredi come credito ereditario perché entrata nel Per_2
patrimonio dei de cuius.
Pertanto, alla luce del richiamato orientamento della Corte di Cassazione, non può essere accolta l'eccezione di inammissibilità sollevata dall'Avvocatura sul punto in quanto, nella fattispecie in esame, non viene in gioco l'istituto della rappresentazione di cui all'art.467 c.c. con conseguente assenza della necessità di accertare il presupposto relativo alla mancata accettazione dell'eredità da parte degli ascendenti.
Occorre, dunque, procedere alla determinazione del quantum debeatur da risarcire sulla base di criteri equitativi. Invero, tenuto conto anche del lungo lasso temporale intercorso dai fatti di cui è causa, il danno non può essere provato nel suo preciso ammontare con conseguente necessità per il Giudice di ricorrere ad una valutazione equitativa conformemente a quanto previsto dall'art.1226 c.c.
Come ribadito dalla Corte di Cassazione con sentenza n. 10579/2021: «l'art. 1226
c.c. richiede sia che risulti obiettivamente impossibile, o particolarmente difficile, la prova del danno nel suo ammontare, sia che risulti assolto l'onere della parte di dimostrare la sussistenza e l'entità materiale del danno medesimo. Quale clausola generale, l'art.1226 c.c. viene a definire il contenuto del potere del giudice nei termini di “valutazione equitativa”». I parametri rilevanti, indicati dalla Corte di Cassazione nella sentenza n. 10579/2021, non possono essere proficuamente impiegati atteso il lungo periodo di tempo trascorso e il legame di parentela, rappresentato dalla relazione nonno-nipoti, intercorrente tra le parti attrici e la vittima. La valutazione equitativa deve essere condotta con prudente e ragionevole apprezzamento di tutte le circostanze del caso concreto.
Rilevano, pertanto, ai fini della quantificazione tutti gli aspetti personalistici della vicenda in esame. In particolare, per quanto riguarda i nipoti, il risarcimento può esser loro riconosciuto soltanto se, oltre all'esistenza del rapporto di parentela, concorrano ulteriori circostanze atte a far ritenere che la morte del familiare abbia comportato la perdita di un effettivo e valido sostegno morale (cfr. Cass. civ., Sez.
VI - 3, Ordinanza, 08/03/2022, n. 7592). Dunque, perché possa essere risarcito il danno da lesione del rapporto parentale in favore di soggetti estranei al ristretto nucleo familiare, quali sono da considerarsi i nipoti, è necessario un legame affettivo concreto e una solidarietà, tali per cui la perdita del congiunto sia idonea
13 14
a cagionare uno stravolgimento della vita della vittima secondaria. Invero, la liquidazione di tale tipologia di danno deve tenere conto delle circostanze del caso concreto relative, anzitutto, all'intensità del vincolo parentale che non può ritenersi sussistente in re ipsa in ragione del rapporto formale di parentela intercorrente con il de cuius. Invero, ciò che deve essere risarcito ai sensi dell'art.2059 c.c. è il danno-conseguenza, rappresentato dalla perdita delle utilità derivanti dal legame familiare: reciproco affetto e solidarietà.
Tali elementi non sono ravvisabili nella fattispecie in esame avuto riguardo al danno da perdita parentale richiesto iure proprio dalle nipoti della vittima. Invero, sebbene le odierne attrici fossero in vita nel momento in cui il nonno è venuto a mancare, quest'ultimo è morto il 30 giugno del 1944 quando ed Parte_1
avevano soltanto pochi anni (nello specifico, cinque e tre anni) Parte_2
essendo nate rispettivamente il 19 ottobre 1938 e il 4 ottobre 1940. Inoltre, quanto affermato nelle memorie attoree relativamente al fatto che ed Pt_1 Parte_2
vivevano con i loro genitori nelle vicinanze dei nonni Persona_1
ed non può ritenersi sufficiente a considerare assolto
[...] P_
l'onere della prova di un legame affettivo concreto e stabile che, nel caso di rapporto con soggetti estranei al ristretto nucleo familiare quali i nonni, deve essere valutato in modo particolarmente rigoroso. A ciò si aggiunge che il danno si presume tanto maggiore quanto più costante e assidua sia stata la frequentazione tra vittima e superstiti. Nel caso di specie, la morte precoce della vittima quando le nipoti avevano solo pochi anni di età ha impedito l'istaurarsi di una relazione tale da determinare un effettivo e costante sostegno morale la cui perdita possa essere considerata idonea a determinare uno stravolgimento della vita delle stesse, con conseguente attribuzione del diritto al risarcimento del danno da perdita parentale.
Diverso è il caso del credito risarcitorio derivante dai danni da perdita parentale subìti dal coniuge superstite ) e dal figlio ( ), P_ Persona_2
trasmesso agli eredi secondo le regole della successione legittima. Invero, nel caso di specie, è certamente ravvisabile in capo ad , moglie della vittima, P_
la perdita delle utilità derivanti dal legame familiare quale diretta conseguenza del fatto illecito consistente nel crimine contro l'umanità posto in essere durante la
Seconda guerra mondiale ai danni di . Tale posta Persona_1
14 15
risarcitoria, pur non essendo stata richiesta giudizialmente da , è stata P_
trasmessa, secondo le regole della successione legittima, ai suoi sette figli come credito ereditario perché entrata a far parte del patrimonio del de cuius. Di tale credito rileva, ai fini del presente giudizio, la sola quota trasmessa a
[...]
(1/7), padre delle attrici, deceduto il 25/05/1980. Invero, al momento Per_2
della morte di quest'ultimo, tale porzione del credito è stata trasmessa alle figlie ed (odierne attrici) e all'altro figlio (estraneo al giudizio). Pt_1 Pt_2 Per_1
Analoghe considerazioni devono essere svolte per quanto riguarda il danno da perdita parentale subìto dal figlio della vittima, in Persona_2
seguito all'uccisione del padre. Anche tale credito risarcitorio deve essere ripartito secondo le regole della successione legittima tra le figlie ed (odierne Pt_1 Pt_2
attrici) e l'altro figlio (estraneo al giudizio). Per_1
In merito all'eccezione di compensatio lucri cum damno sollevata dall'Avvocatura dello Stato ai sensi dell'art. 43, comma 4, lett. b), del decreto- legge n. 36 del 2022, si osserva quanto segue.
La difesa erariale ha evidenziato, supportata da idonea documentazione,
l'esistenza di benefici o indennizzi previsti dall'art. 43, comma 2, lett. b), del decreto-legge n. 36 del 30 aprile 2022, concessi in favore di P_
e rispettivamente vedova e figli della vittima. Parte_3 Parte_4
Ai fini della determinazione del quantum del risarcimento per perdita parentale, rileva esclusivamente l'indennizzo percepito da , come risultante P_
dalla Deliberazione n. 0475/C della Commissione per gli Indennizzi a cittadini italiani colpiti da misure di persecuzione nazionalsocialiste, datata 22 giugno
1967. Infatti, alle odierne attrici (così come agli altri eredi legittimari che non sono parti del presente giudizio) deve essere riconosciuta, iure hereditatis, esclusivamente la quota del credito spettante ad trasferita a P_ [...]
nella misura della sua quota legittimaria di 1/7. A nulla rilevano, Persona_2
ai fini di questo giudizio, gli eventuali indennizzi percepiti dagli altri figli della vedova. Inoltre, nessun indennizzo è stato percepito dal padre delle attrici,
, in relazione alla perdita del proprio genitore. Persona_2
Pertanto, l'eccezione di compensatio lucri cum damno viene accolta parzialmente, limitatamente all'indennizzo percepito da , come risultante dalla P_
Deliberazione depositata in atti.
15 16
In conclusione, alla luce delle considerazioni sopra esposte, non risulta provata l'esistenza di un danno risarcibile iure proprio in favore delle attrici a causa della perdita parentale derivante dalla morte del nonno . Al Persona_1
contrario, devono essere risarciti, in quanto spettanti alle attrici iure hereditatis, i danni subiti dalla moglie e dal figlio della vittima: il danno subito da P_
, nella quota di 1/7 trasferita al figlio e il danno
[...] Persona_2
subito da quest'ultimo per la perdita del genitore, entrambi trasmessi ai suoi eredi legittimari secondo le norme della successione legittima. Tale importo, operata la compensatio lucri cum damno relativa all'indennizzo percepito da P_
come previsto dalla Deliberazione della Commissione per gli Indennizzi, viene determinato in via equitativa nella somma complessiva €50.000,00, già attualizzata e comprensiva di tutti gli accessori maturati fino alla data attuale, oltre agli interessi legali dalla data di deposito della sentenza fino al saldo.
Il risarcimento è da intendersi come complessivo e dovrà essere suddiviso tra tutti gli eredi legittimari di . Nel caso in cui vi siano altri eredi Persona_2
rimasti estranei al presente giudizio, alle attrici spetterà il risarcimento in base alla loro quota ereditaria, da calcolare sulla suddetta somma onnicomprensiva.
Si precisa che sulle somme risarcitorie sopra determinate all'attualità non verranno applicati i criteri di cui alla sentenza della Cassazione civile sez. un. n.
1712/1995 in tema di devalutazione, rivalutazione e interessi, in quanto non si ritiene configurabile, alla luce della totale inerzia dei diretti danneggiati e della lunghissima attesa delle odierne attrici nell'agire a titolo risarcitorio, alcun danno da ritardo che giustifichi il riconoscimento di interessi compensativi né la necessità di adeguare l'importo della somma liquidata in valori monetari correnti alla data in cui è compiuta la liquidazione giudiziale (cfr. Trib. Roma
n.22274/2018; Trib. Salerno n.741/2020; Trib. Bologna ordinanza n. 2816 del
13/05/2024; Tribunale Bologna, sez. III n. 2079 del 16/07/2024; Tribunale
Bologna, sez. III n. 2273 del 2/08/2024,).
F) La legittimazione passiva.
Al fine di stabilire la legittimazione passiva del presente giudizio, è necessario richiamare i principi di diritto internazionale in materia di trasmissibilità dei rapporti giuridici tra Stati. In particolare, in base al principio di continuità dello
Stato, in caso di mutamento dell'assetto istituzionale sussiste una vera e propria
16 17
presunzione di continuità della personalità statale con la conseguente successione della nuova entità in tutti i rapporti dell'Ente precedente, compresi quelli derivanti dagli illeciti eventualmente commessi. Nel caso di specie, si può affermare la titolarità passiva della Germania quale erede politico- Controparte_1
istituzionale del Terzo Reich in quanto quest'ultima ha riconosciuto la propria responsabilità per i crimini commessi durante la Seconda guerra mondiale sia nei
Trattati internazionali stipulati con l'Italia sia in precedenti giudizi in materia (cfr. sentenza del Trib. Firenze, sez. II civile, 22 Febbraio 2016 resa in un giudizio nel quale la CA di Germania “si costituiva affermando che i CP_1
tremendi crimini di guerra perpetrati ai danni della popolazione civile inerme, costituiscono una realtà storica inoppugnabile, il cui peso morale ricade sul popolo tedesco e per la cui responsabilità la Germania chiede anche in questa sede il perdono delle vittime, dei loro parenti e del popolo italiano tutto”).
Alla luce di tali considerazioni, unico titolare dal lato passivo del rapporto giuridico in esame è la , quale successore del Controparte_1
Terzo Reich, responsabile del crimine contro l'umanità di cui è causa il quale costituisce elemento costitutivo della responsabilità civile oggetto del presente giudizio. Non può ritenersi che lo Stato italiano – attraverso l'istituzione del
Fondo di cui all'art.43 del D.L. 30 aprile 2022, n.36 – abbia posto in essere una successione dal lato passivo nel rapporto giuridico risarcitorio per i danni commessi dalla nei confronti dei cittadini italiani. Invero, la CP_1
costituzione del rappresenta unicamente uno strumento volto ad evitare CP_5
ulteriori condanne da parte della Corte Internazionale di Giustizia sulla scorta di quella emessa in data 3 febbraio 2012 con la quale l'Italia era stata condannata a rendere inefficaci le sentenze esecutive emesse dai giudici italiani contro la in seguito alla proposizione di altro ricorso da parte di quest'ultima alla CP_1
Corte Internazionale di Giustizia. Il fondo rappresenta, dunque, uno strumento volto a rendere immune la dalla giurisdizione esecutiva. L'accesso a CP_1 quest'ultimo è subordinato all'ottenimento di “un titolo costituito da sentenza passata in giudicato avente ad oggetto l'accertamento e la liquidazione dei danni di cui al comma 1, a seguito di azioni giudiziarie avviate alla data di entrata in vigore del presente decreto, ovvero entro il termine di cui al comma 6” (art. 43, comma 2, D.L. 30 aprile 2022, n.36). In conseguenza di tale previsione, si realizza
17 18
un'espromissione ex lege successivamente al passaggio in giudicato della sentenza di condanna emessa nei confronti della In tal senso si è espressa la CP_1
Corte Costituzionale che, nel dichiarare non fondata la questione di legittimità relativa al III comma dell'art. 43, d.l. n.36/2022 ha affermato che: “si tratta di una sorta di espromissione ex lege (art. 1272 cod. civ.), eccezionalmente a contenuto liberatorio nella misura in cui è contestualmente estinta la procedura esecutiva in corso nei confronti del debitore (la ) e non sarebbe proponibile una CP_1 nuova” (Corte Cost. sent. n.159/2023).
Quale naturale conseguenza ne discende che la presente sentenza, in riferimento alle statuizioni di accertamento e condanna in essa contenute, non potrà essere posta in esecuzione contro la CA , resa immune dal Controparte_1
subire l'esecuzione forzata per effetto del sopravvenuto D.L. n. 36/2022 nonché della sentenza n. 159/2023 della Corte Costituzionale italiana. La presente statuizione, dopo il suo passaggio in giudicato, può costituire unicamente titolo per l'inoltro della domanda di accesso al Fondo di cui all'art.43 del D.L. 36/2022 istituito presso il italiano. Controparte_2
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano nella misura stabilita in dispositivo tenuto conto dei parametri aggiornati di cui al D.M. n.55/2014 e dell'attività processuale e difensiva in concreto espletata. Anche tali spese - alla luce delle considerazioni svolte in motivazione nonché in virtù di quanto espressamente previsto dall'art.43, comma 2 del D.L. 36/2022 secondo cui “È a carico del il pagamento delle spese processuali liquidate nelle sentenze di CP_5
cui al primo periodo” - sono poste a carico del Da quanto sopra esposto, CP_5
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando:
a) accoglie la domanda proposta dalle parti attrici, dichiara sussistente la responsabilità della convenuta Controparte_1
contumace, per i crimini contro l'umanità e, per l'effetto, condanna la al risarcimento del danno in favore di Controparte_1
e (in qualità di eredi), liquidato in Parte_2 Parte_1
€50.000,00 oltre interessi legali dal deposito della sentenza e fino al dì del soddisfo effettivo;
tale condanna è valida per l'intera somma di €50.000,00
18 19
solo qualora queste ultime risultino essere le uniche aventi diritto in qualità di eredi legittimarie di;
Persona_2
b) dichiara che la presente sentenza costituirà titolo esecutivo per l'accesso al
Fondo istituito dall'art.43 del D.L. 36/2022; nulla a pretendere nei confronti della;
Controparte_1
c) le spese seguono la soccombenza e si liquidano in €3.800,00 oltre spese generali (15%) e sono poste a carico del Fondo di cui all'art.43 del D.L.
36/2022.
Roma,21.2.2025 Il Giudice
Dott. Alberto Cianfarini
19
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ROMA
Seconda Sezione Civile
Il giudice dott. Alberto Cianfarini ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado, iscritta al n.40864, del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2022 e vertente tra
(C.F. ) ed (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
), rappresentate e difese dagli avv.ti prof. Andrea Di Porto, C.F._2
Matteo Pericoli, Simone Conti ed Aldo Baldaccini;
parti attrici contro
in persona del Cancelliere legale Controparte_1
rappresentante pro tempore, con rappresentanza diplomatica accreditata in Italia presso l'Ambasciata della CA Federale di Germania sita a Roma, in Via
San Martino della Battaglia n. 4; parte convenuta contumace nonché contro
, in persona del Ministro pro tempore, Controparte_2
rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato presso i cui uffici in
Roma, alla via dei Portoghesi n. 12, è domiciliato;
terzo intervenuto
Oggetto: risarcimento danni per crimini contro l'umanità. Art.43 del decreto-legge
30 aprile 2022, n. 36, convertito con modificazioni dalla legge 29 giugno 2022, n.
79.
1 2
FATTO
ed proponevano domanda risarcitoria nei confronti Parte_1 Parte_2
della notificando la citazione anche al CP_1 Controparte_1 [...]
il quale interveniva rivendicando di essere il Controparte_2
titolare sostanziale dal lato passivo delle pretese risarcitorie avanzate in giudizio.
Le parti attrici narravano che il nonno – civile Persona_1
inerme di religione ebraica di 59 anni, coniugato con , con la quale P_
aveva generato sette figli – era stato arrestato a Roma il 5 maggio 1944 dai soldati tedeschi, che lo avevano condotto in carcere. Successivamente quest'ultimo era stato portato nel Campo di Fossoli, il 26 giugno del 1944 era stato caricato nel convoglio n. 13 e, dopo giorni di viaggio in condizioni inumane, era giunto ad
Auschwitz il 30 giugno 1944, dove era stato ucciso il giorno stesso del suo arrivo.
Sempre le parti attrici precisavano che tale fatto era documentato attraverso la produzione di certificati dell'Archivio Arolsen, dell'Archivio Yad Vashem, del
Centro di Documentazione Ebraica, della Comunità Ebraica di Roma e della targa apposta in un cortile romano di via Goffredo Mameli.
Le parti attrici affermavano la sussistenza della giurisdizione del giudice italiano sui fatti di causa in quanto qualificabili come crimini di guerra o contro l'umanità imputabili alla CA Federale di Germania quale successore del Terzo
Reich.
ed chiedevano il risarcimento del danno parentale, Parte_1 Parte_2
secondo le Tabelle del Tribunale di Roma, subìto iure proprio in qualità di nipoti del de cuius nonché, iure hereditatis, di quello subìto dalla moglie del defunto
, nonna delle odierne attrici) e dal figlio ( , P_ Persona_2
padre delle odierne attrici).
In conclusione, chiedevano di accertare e dichiarare la responsabilità della
CA Germania, quale ente succeduto al Terzo Reich, per i CP_1
crimini ed i fatti di reato commessi dai soldati tedeschi in danno di Per_1
nei giorni dal 5 maggio al 30 giugno 1944, consistenti nella
[...]
deportazione e uccisione dello stesso nel campo di sterminio di Auschwitz e, per l'effetto, condannare la e il CP_1 Controparte_1 [...]
al risarcimento dei danni subiti e, specificatamente: Controparte_2
a) in favore di : Parte_1
2 3
- iure hereditatis, nella misura di € 15.682,33, per la quota dalla stessa ereditata del danno subìto da per aver perso il marito P_
Persona_1
- iure hereditatis, nella misura di € 90.849,20, per la quota dalla stessa ereditata del danno subìto da (genitore delle Persona_2
odierne parti attrici) per aver perso il padre Persona_1
- iure proprio, nella misura di € 153.308,03, per aver perso il nonno e così, nella misura complessiva di € 259.839,56 o Persona_1
nella diversa misura (maggiore o minore) che dovesse risultare di giustizia, oltre interessi legali sulla somma devalutata alla data del 1.1.1947 e rivalutata annualmente sino al soddisfo, ed oltre la maggiorazione del 25% per la particolare drammaticità degli eventi;
b) in favore di : Parte_2
- iure hereditatis, nella misura di € 15.682,33, per la quota dalla stessa ereditata del danno subito da per aver perso il marito P_
Persona_1
- iure hereditatis, nella misura di € 90.849,20, per la quota dalla stessa ereditata del danno subito da per aver perso il Persona_2
padre Persona_1
- iure proprio, nella misura di € 153.308,03 per aver perso il nonno e così, nella misura complessiva di € 259.839,56 o Persona_1
nella diversa misura (maggiore o minore) che dovesse risultare di giustizia, oltre interessi legali sulla somma devalutata alla data del 1.1.1947 e rivalutata annualmente sino al soddisfo, ed oltre la maggiorazione del 25% per la particolare drammaticità degli eventi.
Si costituiva in giudizio il il quale Controparte_2
affermava di essere l'unico legittimato passivo in senso sostanziale del giudizio in virtù di quanto previsto dall'art.43 del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito con modificazioni dalla legge 29 giugno 2022, n. 79, volto a dare esecuzione all'Accordo tra la CA italiana e la Controparte_1
reso esecutivo con decreto del Presidente della CA 14 aprile
[...]
1962, n. 1263.
3 4
Preliminarmente, l'Avvocatura dello Stato eccepiva la prescrizione dei diritti risarcitori derivanti dall'uccisione del de cuius delle parti attrici. Parte convenuta rilevava che al caso di specie doveva applicarsi l'art.2947, comma 3 c.c. secondo cui “se il fatto è considerato dalla legge come reato e per il reato è stabilita una prescrizione più lunga, questa si applica anche all'azione civile”; tale termine era individuato in anni 15 in conformità a quanto previsto all'art. 157, comma 1, n. 2,
c.p. allora vigente. Sempre parte convenuta precisava che, a prescindere dalla questione relativa alla prescrittibilità o meno del reato posto a fondamento della domanda, ai sensi dell'art. 2947, comma 3 C.c., nel caso in cui il reato si estingua per morte del reo il termine di prescrizione di anni cinque decorre dalla data della morte del reo. L'Avvocatura rilevava il decorso di tale termine – pur non essendo stati individuati i soggetti materialmente responsabili dell'illecito posto a fondamento della domanda - posto che i fatti risalivano a più di settanta anni fa e, nello specifico, al 1944.
Nel merito, parte convenuta eccepiva l'estrema genericità dell'atto di citazione in ordine all'individuazione dei pregiudizi patiti e alla loro quantificazione nonché il difetto di prova relativamente alla qualità di eredi. Avuto riguardo al risarcimento del danno da lesione del rapporto parentale in favore di soggetti estranei al ristretto nucleo familiare, quali i nipoti, parte convenuta rilevava l'assenza nel caso di specie del legame affettivo concreto e della solidarietà necessarie.
Infine, l'Avvocatura chiedeva di decurtare quanto eventualmente già ottenuto a titolo indennitario e/o risarcitorio in conseguenza dei fatti per cui è causa. In relazione a tali benefici economici, l'Amministrazione eccepiva la compensatio lucri cum damno ai sensi dell'art. 43, comma 4, lett. b), del decreto-legge n. 36 del
2022.
In conclusione, parte convenuta chiedeva di: 1) affermare la titolarità, dal lato passivo, del rapporto giuridico controverso in capo al Controparte_2
, giacché succeduto a titolo particolare nel debito di cui è causa in
[...]
data antecedente all'introduzione del giudizio, e – per l'effetto – dichiarare il difetto di legittimazione passiva della 2) in ogni caso, dichiarare le CP_1
domande formulate dalle parti attrici infondate in quanto attinenti a crediti prescritti o, comunque, per difetto di allegazione e prova in ordine alla sussistenza dei fatti costitutivi dell'illecito civile;
3) in subordine, accogliere – in sede di
4 5
quantificazione del danno – l'eccezione di riduzione del quantum debeatur e di compensatio lucri cum damno nei termini sopra esposti e articolati.
All'udienza del 20.03.2023, il Giudice assegnava alle parti termine di giorni 30 per deposito delle memorie di cui al n. 1 dell'art. 183 comma 6° c.p.c., termine di ulteriori giorni 30 per il deposito di quelle di cui al n. 2 della citata norma e, infine, di ulteriori giorni 20 per l'eventuale indicazione di prova contraria e rinviava, per l'ammissione dei mezzi di prova all'udienza del 18.9.2023.
L'Avvocatura dello Stato, con memoria depositata in data 17.04.2023, eccepiva che, ritenendo che nel caso in esame ricorresse l'istituto della rappresentazione ex art.467 c.c., la domanda era da considerarsi inammissibile ed eccepiva al riguardo il difetto di legittimazione attiva delle controparti non sussistendo un nesso che ricollegasse direttamente il danno subito dal nonno alla sfera giuridica dei nipoti.
Sempre parte convenuta rilevava che non era stato documentato che i ricorrenti fossero gli unici eredi legittimati a succedere per rappresentazione al padre
. Persona_2
Nella stessa memoria, l'Avvocatura rilevava, altresì, l'esistenza, corroborata dalla documentazione allegata, di benefici o indennizzi di cui all'art. 43, comma 2, lett.
b), del decreto-legge n. 36 del 30 aprile 2022 in favore di , CP_4 Parte_3
e rispettivamente, vedova e figli del dante causa. In
[...] Parte_4
particolare, alla era stato corrisposto un importo Pt_5 CP_4
complessivo pari a £432.859,06 (valuta € 223,55). Ai fini del calcolo della somma complessiva da portare in detrazione, parte convenuta chiedeva che fosse attualizzata all'anno corrente la somma corrisposta in lire nel 1969, utilizzando i coefficienti di rivalutazione previsti per quell'anno. Secondo l'Avvocatura, dai calcoli effettuati l'indennizzo complessivo percepito dalla , Parte_6
attualizzato alla data del 28.02.2023 (ultimo mese utile per l'indice FOI), ammonterebbe a Lire 9.297.118 (valuta euro € 4.801,56). Infine, sempre parte convenuta segnalava, che la risultava beneficiaria della Pt_5 Parte_4
reversibilità dell'assegno vitalizio di benemerenza previsto dall'art.3 della L n.
932/1980, in qualità di orfana del perseguitato razziale Persona_1
Pertanto, in caso di accoglimento, il chiedeva di detrarre dall'eventuale CP_2
risarcimento tutte le somme sopra indicate percepite dalle odierne controparti per il medesimo titolo di cui è causa.
5 6
Nella seconda memoria ex art.183 c.p.c., le parti attrici specificavano, in ordine alla titolarità dei diritti risarcitori, che e P_ Persona_2
erano deceduti trasmettendo il proprio diritto risarcitorio fino alle odierne attrici, le quali agivano anche iure proprio per la perdita del nonno. In particolare, affermavano che:
i) il diritto risarcitorio sorto in capo ad , per aver perso il P_
marito , si era devoluto, al momento della Persona_1
sua morte, intervenuta il 16 giugno 1974, secondo le regole della successione legittima, ai suoi sette figli: per 1/7, Persona_3
per 1/7 , per 1/7, Persona_2 Persona_4 Per_5
per 1/7, per 1/7, per 1/7 e
[...] Persona_6 Parte_3
per 1/7 (per la prova del fatto che Parte_4 Persona_2
sia erede della madre , depositavano la
[...] P_
Dichiarazione sostitutiva atto di notorietà per successione di P_
). La quota del diritto risarcitorio spettante a
[...] Persona_2
(1/7) era stata poi devoluta, al momento della sua morte,
[...]
intervenuta il 20 maggio 1980, attesa la successiva morte della moglie intervenuta il 14 dicembre 2011, ai loro figli: Persona_7 [...]
per 1/3, per 1/3 e per 1/3 Parte_1 Parte_2 Persona_1
(per la prova che ed erano eredi dei genitori Pt_1 Parte_2
e depositavano la Persona_2 Persona_7
Dichiarazione di successione di;
l'ispezione Persona_2
telematica del passaggio proprietà dell'immobile mortis causa da il Certificato di matrimonio tra Persona_2 [...]
e la Dichiarazione sostitutiva di atto di Persona_2 Persona_7
notorietà per successione di;
Persona_7
ii) il diritto risarcitorio sorto in capo a , per aver Persona_2
perso il padre , era stato devoluto ai tre Persona_1
figli: per 1/3, per 1/3 e Parte_1 Parte_2 Per_1
per 1/3;
[...]
iii) i diritti risarcitori sorti in capo a ed , per aver Pt_1 Parte_2
perso il nonno , essendo iure proprio, non Persona_1
necessitavano di prove della trasmissione successoria. Le parti attrici
6 7
specificavano che ed vivevano con i loro genitori Pt_1 Parte_2
nelle vicinanze dei nonni ed Persona_1 P_
, con i quali avevano un assiduo rapporto di affetto e
[...]
frequentazione.
All'udienza del 18.09.2023, il giudice dato atto, rinviava per udienza di precisazione delle conclusioni al 9.9.24 in trattazione scritta. All'udienza del
09.09.2024, il giudice invitava le parti alla precisazione delle conclusioni. Il difensore della parte attrice precisava le conclusioni riportandosi all'atto di citazione e chiedeva che la causa fosse decisa, previa concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. Il Giudice tratteneva la causa in decisione, assegnando alle parti, ai sensi dell'art.190 c.p.c., termini di giorni 60 per il deposito di comparse conclusionali e di ulteriori giorni 20 per il deposito delle memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
A) La definizione di crimini di guerra o contro l'umanità.
Al fine di dirimere la presente controversia, occorre preliminarmente stabilire se i fatti illeciti di cui è causa siano sussumibili nella fattispecie crimini di guerra o contro l'umanità. La definizione di questi ultimi è stata stabilita principalmente dallo Statuto di Roma della Corte Penale Internazionale, entrato in vigore nel
2002. Quest'ultimo definisce i crimini di guerra come gravi violazioni delle
Convenzioni di Ginevra del 1949 e dei loro Protocolli addizionali, quando commessi nell'ambito di un conflitto armato internazionale o non internazionale.
Le norme di riferimento in materia sono codificate nelle quattro Convenzioni di
Ginevra del 1949, nei due Protocolli addizionali del 1977 nonché nell'art.8 dello
Statuto della Corte penale internazionale, ratificato dall'Italia con la legge 12 luglio 1999, n. 232. Nella definizione già accolta nei Principi di Norimberga
(1950) i crimini di guerra sono le «violazioni delle leggi e degli usi di guerra, i quali comprendono, senza limitarsi ad essi: omicidio volontario, maltrattamento
o deportazione per essere costretti a lavoro schiavistico o per ogni altro fine di popolazione civile dei o nei territori occupati;
omicidio volontario o maltrattamento di prigionieri di guerra, di persone in mare, uccisione di ostaggi, saccheggio di proprietà pubbliche o private, distruzione deliberata di centri urbani, città e villaggi, o devastazioni non giustificate da necessità militari».
Rispetto ai reati comuni, tali crimini presentano un elemento di contesto
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particolare costituito dal conflitto armato e si concretano nella violazione, particolarmente grave per intensità o sistematicità, dei diritti fondamentali delle persone. In particolare, devono essere qualificati come crimini internazionali la deportazione di civili nel corso di un conflitto armato e il loro assoggettamento ai lavori forzati. Semplificando al massimo può certamente dirsi che essi sono: crimini commessi contro persone che non prendono ovvero hanno cessato di prendere parte alle ostilità (es. feriti, naufraghi, prigionieri di guerra e popolazioni civili di un territorio occupato); crimini commessi contro combattenti nemici o civili, ricorrendo a metodi di conduzione delle ostilità vietati (es. attacchi contro località prive di difesa, smilitarizzate o che non costituiscono un obiettivo militare, con il solo fine di terrorizzare le popolazioni); crimini commessi contro combattenti nemici o civili, che implichino l'uso di mezzi bellici proibiti (es. uso di armi chimiche o batteriologiche, di proiettili ad espansione o frammentazione;
di laser accecanti;
di mine anti-uomo; di napalm); crimini commessi contro particolari categorie di beni e persone protette (es. personale medico-sanitario impiegato nel soccorso). La giurisprudenza italiana ha definito i crimini di guerra o contro l'umanità come le violazioni gravi delle norme di diritto umanitario poste a tutela della vita e dell'integrità fisica e psichica delle persone della popolazione civile che non prendono parte alle ostilità. In buona sostanza, sono atti commessi durante un conflitto armato in violazione delle norme del diritto umanitario internazionale e possono includere omicidi, torture, stupri, deportazioni forzate, attacchi indiscriminati contro la popolazione civile e uso di armi proibite. I responsabili di tali crimini possono essere sia individui che organizzazioni. I suddetti crimini, rispetto alle fattispecie di reato previste dai singoli ordinamenti nazionali, presentano un quid pluris, costituito da uno o più elementi tipici soggettivi e oggettivi, atti a trasformarli qualitativamente e ad elevarli a rango autonomo di delitti lesivi degli interessi e dei valori consustanziali della Comunità internazionale presa nel suo insieme.
A seguito della sentenza della Corte Costituzionale n.238/2014, il giudice italiano ha l'obbligo di esercitare la propria giurisdizione sugli atti iure imperii qualificabili come crimini di guerra o contro l'umanità.
B) L'imprescrittibilità dei crimini di guerra o contro l'umanità.
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La giurisprudenza di legittimità, nella sentenza a Sezioni Unite n.5044/2004, ha affermato incidenter tantum che “i crimini internazionali minacciano l'umanità intera e minano le fondamenta stesse della coesistenza internazionale” perché si tratta di delitti che si concretano nella violazione, particolarmente grave per intensità o sistematicità, dei diritti fondamentali della persona umana la cui tutela
è affidata a norme inderogabili che si collocano al vertice dell'ordinamento internazionale, prevalendo su ogni altra norma, sia di carattere convenzionale che consuetudinario.
Ne discende la necessità, condivisa dall'intera comunità internazionale, di garantirne la repressione senza limiti di tempo. Invero, l'imprescrittibilità dei crimini di guerra o contro l'umanità costituisce una norma di diritto internazionale cogente la cui esistenza si deve ritenere corroborata dai seguenti indici.
A tale riguardo, si fa riferimento alla generalizzata adozione da parte di numerosi
Stati di leggi volte a sancire l'imprescrittibilità dei crimini di guerra o contro l'umanità commessi durante la Seconda guerra mondiale nonché alla Convenzione
ONU del 26 novembre 1968 e a quella del Consiglio d'Europa del 25 gennaio
1974. All'opinio iuris degli Stati, manifestata sia a livello interno che internazionale, si aggiungono le pronunce dei giudici internazionali, quali le declaratorie di inammissibilità della Corte EDU relativamente a misure nazionali che stabiliscono la prescrizione dei crimini contro l'umanità, nonché lo Statuto di
Roma della Corte penale internazionale.
Pertanto, la repressione dei crimini di guerra o contro l'umanità e la loro imprescrittibilità assurgono al rango di jus congens che, in quanto nucleo di norme consuetudinarie a tutela dei valori fondamentali della comunità internazionale intesa nel suo insieme, è destinato a prevalere su ogni altra norma di legge, sia convenzionale che consuetudinaria, in virtù di quanto disposto dall'art.10, I comma della Costituzione (cfr. Cass., n.29951/2022 e Cass.,
n.23262/2023).
Tale norma ha carattere retroattivo in quanto è stata introdotta proprio al fine di punire i crimini commessi dai nazisti durante la Seconda guerra mondiale;
tale peculiarità, scaturente dalla ratio stessa della previsione, non contrasta con i principi del diritto internazionale in quanto anche la Convenzione Europea dei
Diritti dell'Uomo consente, all'art. 7, 2° comma, senza il vincolo della
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irretroattività previsto dal 1° comma, «la punizione di una persona colpevole di un'azione od omissione che, al momento in cui è stata commessa, era ritenuta crimine secondo i principi generali del diritto riconosciuto dalle nazioni civili».
La retroattività della norma consuetudinaria in oggetto non si pone nemmeno in contrasto con il nostro ordinamento in quanto la responsabilità civile non soggiace al divieto di retroattività di cui all'art.25 della Costituzione. In materia civile, invero, il principio di irretroattività è previsto da una norma di rango primario
(art.11 della Preleggi) che può essere derogata da altra di pari grado purché nel rispetto dei valori costituzionalmente protetti (Corte Cost. 7 luglio 2006, n. 274).
Tale conclusione è valida anche in caso di risarcimento del danno derivante da crimini di guerra o contro l'umanità in quanto l'art. 25 Cost. si riferisce esclusivamente alla materia penale e l'art.2947, comma 3 c.c. - nella parte in cui lega il termine di prescrizione del diritto risarcitorio a quello previsto per il fatto di reato – si deve interpretare nel senso che il giudice civile, esclusivamente a fini civili, può accertare incidenter tantum la responsabilità penale dell'autore del fatto
(cfr. Cass. civile sez. III, 09/02/2024, n.3642). Pertanto, l'art. 2947 c.c. non autorizza il giudice a statuire una condanna penale, con la conseguenza che non trova applicazione il limite costituzionale della norma richiamata.
Peraltro, si tratta di reati puniti con la pena dell'ergastolo e, dunque, imprescrittibili anche secondo l'art. 157 c.p.c. ante legge Cirielli: “I reati puniti con l'ergastolo sono imprescrittibili”. A tale riguardo, la Cassazione nella sentenza n. 11047 del 07/02/2013 ha affermato che: “il delitto di omicidio aggravato, punibile in astratto con la pena dell'ergastolo, commesso prima della modifica dell'art. 157 cod. pen. da parte della L. n. 251 del 2005 è imprescrittibile, anche se le circostanze aggravanti siano state ritenute equivalenti o subvalenti, in sede di giudizio di comparazione, alle circostanze attenuanti”. In applicazione del principio, la Corte ha escluso la prescrizione del delitto di omicidio aggravato, commesso prima dell'entrata in vigore della L. n.
251 del 2005, per il quale erano state concesse le circostanze attenuanti equivalenti alle contestate aggravanti, pur essendo trascorsi, dalla data di commissione del fatto, più di ventiquattro anni dall'intervento del primo atto interruttivo (cfr. Cass. Pen. n. 2856 del 1967; n.341 del 1969; n.41964 del 2009).
Si veda, inoltre, quanto affermato proprio per i crimini dei nazisti commessi in
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danno di un cittadino italiano deportato e costretto ai lavori forzati in imprese tedesche nella sentenza della Cassazione civile a Sezioni unite n. 5044/2004 che implicitamente ha riconosciuto l'applicabilità del principio di imprescrittibilità a fatti del 1943-1945, superando il discorso della irretroattività della norma consuetudinaria di diritto internazionale che secondo l'Avvocatura sarebbe risalente all'anno 1990 (Sez. Un., Sentenza n. 5044 del 11/03/2004 - contro
CA fed. Germania).
In effetti, la norma consuetudinaria internazionale si è formata ben prima della sua positivizzazione nei testi internazionali sottoscritti anche dall'Italia. Pertanto, in base al diritto internazionale consuetudinario formatosi da una coscienza post- bellica e post-nazista, si può affermare la piena applicazione al caso di specie del principio di imprescrittibilità dei crimini nazisti.
C) L'inconfigurabilità della decadenza.
La difesa erariale afferma l'improponibilità della domanda attorea per il decorso del termine di decadenza di cui all'art.43 del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36.
Tuttavia, come affermato anche dalle parti attrici, queste ultime hanno provveduto a notificare l'atto di citazione, oltre che alla Controparte_1 CP_1
anche al il quale è intervenuto Controparte_2
volontariamente nel giudizio, costituendosi in data 21.11.2022, con la conseguente automatica estensione della domanda anche nei suoi confronti. Il termine decadenziale per proporre l'azione non era ancora spirato. Invero, il decreto c.d. Milleproroghe, ha prorogato il termine per proporre tali azioni fino al
28 giugno 2023: “i termini, a pena di decadenza, per l'esercizio delle azioni di accertamento e liquidazione dei danni, indicati al comma 6 del medesimo articolo, sono prorogati sino alla scadenza di quattro mesi decorrenti dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto” (art. 8, comma 11-ter, d.l. 29 dicembre 2022, n. 198, convertito con modificazioni dalla
L. 24 febbraio 2023, n. 14, entrata in vigore il 28/02/2023).
L'eccezione di decadenza è, dunque, infondata e va rigettata.
D) La fattispecie in esame.
, nonno delle odierne attrici, era stato arrestato a Persona_1
Roma il 5 maggio 1944 dai soldati tedeschi, che lo avevano condotto in carcere.
Successivamente, quest'ultimo era stato portato nel Campo di Fossoli, il 26
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giugno del 1944 era stato caricato nel convoglio n. 13 e, dopo giorni di viaggio in condizioni disumane, era giunto ad Auschwitz il 30 giugno 1944, dove era stato ucciso il giorno stesso del suo arrivo. Tali fatti sono stati documentati attraverso la produzione di certificati dell'Archivio Arolsen, dell'Archivio Yad Vashem, del
Centro di Documentazione Ebraica, della Comunità Ebraica di Roma e della targa apposta in un cortile romano di via Goffredo Mameli.
Come premesso, la deportazione di un civile, il suo maltrattamento nonché
l'omicidio volontario e del tutto futile ed irragionevole, dettato unicamente dall'odio, rappresentano una violazione così grave dei diritti fondamentali della persona di cui all'art.2 Cost. da ritenere configurabile, nel caso di specie, la sussistenza di un crimine di guerra o contro l'umanità risarcibile ai sensi dell'art.2059 c.c.
E) La liquidazione del danno.
Alla luce di tali elementi e delle allegazioni prodotte – rappresentate dai certificati dell'Archivio Arolsen, dell'Archivio Yad Vashem, del Centro di Documentazione
Ebraica e della Comunità Ebraica di Roma nei quali è riportato il nome di quale deportato ucciso ad Aushwitz il 30.06.1944 - il fatto Persona_1
storico è da ritenersi provato. L'uccisione e la deportazione di quest'ultimo configurano un'ipotesi di crimine di guerra o contro l'umanità come sopra definito. Tale fattispecie costituisce, pertanto, un fatto illecito dannoso risarcibile ai sensi dell'art.2043 c.c. ed , nipoti della vittima del suddetto crimine e Parte_1 Parte_2
odierne attrici, hanno agito in giudizio non solo per il risarcimento del danno da perdita parentale da loro subìto in qualità di nipoti ma anche per quello patito dalla moglie della vittima , nonna delle odierne attrici) e dal figlio P_
( , genitore delle odierne attrici). Persona_2
Di recente, la Suprema Corte di Cassazione, con sentenza n.17785/2024, ha riconosciuto la possibilità di richiedere iure hereditatis il risarcimento del danno subìto dal de cuius per la perdita parentale. Nel caso in esame, le nipoti hanno agito anche per il danno da perdita parentale subito dal coniuge e dal figlio della vittima del crimine contro l'umanità deceduti prima dell'instaurazione del presente giudizio. Tale posta risarcitoria dovuta alle vittime secondarie, pur non essendo stata richiesta giudizialmente da e da P_ Persona_2
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, è trasmissibile alle eredi come credito ereditario perché entrata nel Per_2
patrimonio dei de cuius.
Pertanto, alla luce del richiamato orientamento della Corte di Cassazione, non può essere accolta l'eccezione di inammissibilità sollevata dall'Avvocatura sul punto in quanto, nella fattispecie in esame, non viene in gioco l'istituto della rappresentazione di cui all'art.467 c.c. con conseguente assenza della necessità di accertare il presupposto relativo alla mancata accettazione dell'eredità da parte degli ascendenti.
Occorre, dunque, procedere alla determinazione del quantum debeatur da risarcire sulla base di criteri equitativi. Invero, tenuto conto anche del lungo lasso temporale intercorso dai fatti di cui è causa, il danno non può essere provato nel suo preciso ammontare con conseguente necessità per il Giudice di ricorrere ad una valutazione equitativa conformemente a quanto previsto dall'art.1226 c.c.
Come ribadito dalla Corte di Cassazione con sentenza n. 10579/2021: «l'art. 1226
c.c. richiede sia che risulti obiettivamente impossibile, o particolarmente difficile, la prova del danno nel suo ammontare, sia che risulti assolto l'onere della parte di dimostrare la sussistenza e l'entità materiale del danno medesimo. Quale clausola generale, l'art.1226 c.c. viene a definire il contenuto del potere del giudice nei termini di “valutazione equitativa”». I parametri rilevanti, indicati dalla Corte di Cassazione nella sentenza n. 10579/2021, non possono essere proficuamente impiegati atteso il lungo periodo di tempo trascorso e il legame di parentela, rappresentato dalla relazione nonno-nipoti, intercorrente tra le parti attrici e la vittima. La valutazione equitativa deve essere condotta con prudente e ragionevole apprezzamento di tutte le circostanze del caso concreto.
Rilevano, pertanto, ai fini della quantificazione tutti gli aspetti personalistici della vicenda in esame. In particolare, per quanto riguarda i nipoti, il risarcimento può esser loro riconosciuto soltanto se, oltre all'esistenza del rapporto di parentela, concorrano ulteriori circostanze atte a far ritenere che la morte del familiare abbia comportato la perdita di un effettivo e valido sostegno morale (cfr. Cass. civ., Sez.
VI - 3, Ordinanza, 08/03/2022, n. 7592). Dunque, perché possa essere risarcito il danno da lesione del rapporto parentale in favore di soggetti estranei al ristretto nucleo familiare, quali sono da considerarsi i nipoti, è necessario un legame affettivo concreto e una solidarietà, tali per cui la perdita del congiunto sia idonea
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a cagionare uno stravolgimento della vita della vittima secondaria. Invero, la liquidazione di tale tipologia di danno deve tenere conto delle circostanze del caso concreto relative, anzitutto, all'intensità del vincolo parentale che non può ritenersi sussistente in re ipsa in ragione del rapporto formale di parentela intercorrente con il de cuius. Invero, ciò che deve essere risarcito ai sensi dell'art.2059 c.c. è il danno-conseguenza, rappresentato dalla perdita delle utilità derivanti dal legame familiare: reciproco affetto e solidarietà.
Tali elementi non sono ravvisabili nella fattispecie in esame avuto riguardo al danno da perdita parentale richiesto iure proprio dalle nipoti della vittima. Invero, sebbene le odierne attrici fossero in vita nel momento in cui il nonno è venuto a mancare, quest'ultimo è morto il 30 giugno del 1944 quando ed Parte_1
avevano soltanto pochi anni (nello specifico, cinque e tre anni) Parte_2
essendo nate rispettivamente il 19 ottobre 1938 e il 4 ottobre 1940. Inoltre, quanto affermato nelle memorie attoree relativamente al fatto che ed Pt_1 Parte_2
vivevano con i loro genitori nelle vicinanze dei nonni Persona_1
ed non può ritenersi sufficiente a considerare assolto
[...] P_
l'onere della prova di un legame affettivo concreto e stabile che, nel caso di rapporto con soggetti estranei al ristretto nucleo familiare quali i nonni, deve essere valutato in modo particolarmente rigoroso. A ciò si aggiunge che il danno si presume tanto maggiore quanto più costante e assidua sia stata la frequentazione tra vittima e superstiti. Nel caso di specie, la morte precoce della vittima quando le nipoti avevano solo pochi anni di età ha impedito l'istaurarsi di una relazione tale da determinare un effettivo e costante sostegno morale la cui perdita possa essere considerata idonea a determinare uno stravolgimento della vita delle stesse, con conseguente attribuzione del diritto al risarcimento del danno da perdita parentale.
Diverso è il caso del credito risarcitorio derivante dai danni da perdita parentale subìti dal coniuge superstite ) e dal figlio ( ), P_ Persona_2
trasmesso agli eredi secondo le regole della successione legittima. Invero, nel caso di specie, è certamente ravvisabile in capo ad , moglie della vittima, P_
la perdita delle utilità derivanti dal legame familiare quale diretta conseguenza del fatto illecito consistente nel crimine contro l'umanità posto in essere durante la
Seconda guerra mondiale ai danni di . Tale posta Persona_1
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risarcitoria, pur non essendo stata richiesta giudizialmente da , è stata P_
trasmessa, secondo le regole della successione legittima, ai suoi sette figli come credito ereditario perché entrata a far parte del patrimonio del de cuius. Di tale credito rileva, ai fini del presente giudizio, la sola quota trasmessa a
[...]
(1/7), padre delle attrici, deceduto il 25/05/1980. Invero, al momento Per_2
della morte di quest'ultimo, tale porzione del credito è stata trasmessa alle figlie ed (odierne attrici) e all'altro figlio (estraneo al giudizio). Pt_1 Pt_2 Per_1
Analoghe considerazioni devono essere svolte per quanto riguarda il danno da perdita parentale subìto dal figlio della vittima, in Persona_2
seguito all'uccisione del padre. Anche tale credito risarcitorio deve essere ripartito secondo le regole della successione legittima tra le figlie ed (odierne Pt_1 Pt_2
attrici) e l'altro figlio (estraneo al giudizio). Per_1
In merito all'eccezione di compensatio lucri cum damno sollevata dall'Avvocatura dello Stato ai sensi dell'art. 43, comma 4, lett. b), del decreto- legge n. 36 del 2022, si osserva quanto segue.
La difesa erariale ha evidenziato, supportata da idonea documentazione,
l'esistenza di benefici o indennizzi previsti dall'art. 43, comma 2, lett. b), del decreto-legge n. 36 del 30 aprile 2022, concessi in favore di P_
e rispettivamente vedova e figli della vittima. Parte_3 Parte_4
Ai fini della determinazione del quantum del risarcimento per perdita parentale, rileva esclusivamente l'indennizzo percepito da , come risultante P_
dalla Deliberazione n. 0475/C della Commissione per gli Indennizzi a cittadini italiani colpiti da misure di persecuzione nazionalsocialiste, datata 22 giugno
1967. Infatti, alle odierne attrici (così come agli altri eredi legittimari che non sono parti del presente giudizio) deve essere riconosciuta, iure hereditatis, esclusivamente la quota del credito spettante ad trasferita a P_ [...]
nella misura della sua quota legittimaria di 1/7. A nulla rilevano, Persona_2
ai fini di questo giudizio, gli eventuali indennizzi percepiti dagli altri figli della vedova. Inoltre, nessun indennizzo è stato percepito dal padre delle attrici,
, in relazione alla perdita del proprio genitore. Persona_2
Pertanto, l'eccezione di compensatio lucri cum damno viene accolta parzialmente, limitatamente all'indennizzo percepito da , come risultante dalla P_
Deliberazione depositata in atti.
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In conclusione, alla luce delle considerazioni sopra esposte, non risulta provata l'esistenza di un danno risarcibile iure proprio in favore delle attrici a causa della perdita parentale derivante dalla morte del nonno . Al Persona_1
contrario, devono essere risarciti, in quanto spettanti alle attrici iure hereditatis, i danni subiti dalla moglie e dal figlio della vittima: il danno subito da P_
, nella quota di 1/7 trasferita al figlio e il danno
[...] Persona_2
subito da quest'ultimo per la perdita del genitore, entrambi trasmessi ai suoi eredi legittimari secondo le norme della successione legittima. Tale importo, operata la compensatio lucri cum damno relativa all'indennizzo percepito da P_
come previsto dalla Deliberazione della Commissione per gli Indennizzi, viene determinato in via equitativa nella somma complessiva €50.000,00, già attualizzata e comprensiva di tutti gli accessori maturati fino alla data attuale, oltre agli interessi legali dalla data di deposito della sentenza fino al saldo.
Il risarcimento è da intendersi come complessivo e dovrà essere suddiviso tra tutti gli eredi legittimari di . Nel caso in cui vi siano altri eredi Persona_2
rimasti estranei al presente giudizio, alle attrici spetterà il risarcimento in base alla loro quota ereditaria, da calcolare sulla suddetta somma onnicomprensiva.
Si precisa che sulle somme risarcitorie sopra determinate all'attualità non verranno applicati i criteri di cui alla sentenza della Cassazione civile sez. un. n.
1712/1995 in tema di devalutazione, rivalutazione e interessi, in quanto non si ritiene configurabile, alla luce della totale inerzia dei diretti danneggiati e della lunghissima attesa delle odierne attrici nell'agire a titolo risarcitorio, alcun danno da ritardo che giustifichi il riconoscimento di interessi compensativi né la necessità di adeguare l'importo della somma liquidata in valori monetari correnti alla data in cui è compiuta la liquidazione giudiziale (cfr. Trib. Roma
n.22274/2018; Trib. Salerno n.741/2020; Trib. Bologna ordinanza n. 2816 del
13/05/2024; Tribunale Bologna, sez. III n. 2079 del 16/07/2024; Tribunale
Bologna, sez. III n. 2273 del 2/08/2024,).
F) La legittimazione passiva.
Al fine di stabilire la legittimazione passiva del presente giudizio, è necessario richiamare i principi di diritto internazionale in materia di trasmissibilità dei rapporti giuridici tra Stati. In particolare, in base al principio di continuità dello
Stato, in caso di mutamento dell'assetto istituzionale sussiste una vera e propria
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presunzione di continuità della personalità statale con la conseguente successione della nuova entità in tutti i rapporti dell'Ente precedente, compresi quelli derivanti dagli illeciti eventualmente commessi. Nel caso di specie, si può affermare la titolarità passiva della Germania quale erede politico- Controparte_1
istituzionale del Terzo Reich in quanto quest'ultima ha riconosciuto la propria responsabilità per i crimini commessi durante la Seconda guerra mondiale sia nei
Trattati internazionali stipulati con l'Italia sia in precedenti giudizi in materia (cfr. sentenza del Trib. Firenze, sez. II civile, 22 Febbraio 2016 resa in un giudizio nel quale la CA di Germania “si costituiva affermando che i CP_1
tremendi crimini di guerra perpetrati ai danni della popolazione civile inerme, costituiscono una realtà storica inoppugnabile, il cui peso morale ricade sul popolo tedesco e per la cui responsabilità la Germania chiede anche in questa sede il perdono delle vittime, dei loro parenti e del popolo italiano tutto”).
Alla luce di tali considerazioni, unico titolare dal lato passivo del rapporto giuridico in esame è la , quale successore del Controparte_1
Terzo Reich, responsabile del crimine contro l'umanità di cui è causa il quale costituisce elemento costitutivo della responsabilità civile oggetto del presente giudizio. Non può ritenersi che lo Stato italiano – attraverso l'istituzione del
Fondo di cui all'art.43 del D.L. 30 aprile 2022, n.36 – abbia posto in essere una successione dal lato passivo nel rapporto giuridico risarcitorio per i danni commessi dalla nei confronti dei cittadini italiani. Invero, la CP_1
costituzione del rappresenta unicamente uno strumento volto ad evitare CP_5
ulteriori condanne da parte della Corte Internazionale di Giustizia sulla scorta di quella emessa in data 3 febbraio 2012 con la quale l'Italia era stata condannata a rendere inefficaci le sentenze esecutive emesse dai giudici italiani contro la in seguito alla proposizione di altro ricorso da parte di quest'ultima alla CP_1
Corte Internazionale di Giustizia. Il fondo rappresenta, dunque, uno strumento volto a rendere immune la dalla giurisdizione esecutiva. L'accesso a CP_1 quest'ultimo è subordinato all'ottenimento di “un titolo costituito da sentenza passata in giudicato avente ad oggetto l'accertamento e la liquidazione dei danni di cui al comma 1, a seguito di azioni giudiziarie avviate alla data di entrata in vigore del presente decreto, ovvero entro il termine di cui al comma 6” (art. 43, comma 2, D.L. 30 aprile 2022, n.36). In conseguenza di tale previsione, si realizza
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un'espromissione ex lege successivamente al passaggio in giudicato della sentenza di condanna emessa nei confronti della In tal senso si è espressa la CP_1
Corte Costituzionale che, nel dichiarare non fondata la questione di legittimità relativa al III comma dell'art. 43, d.l. n.36/2022 ha affermato che: “si tratta di una sorta di espromissione ex lege (art. 1272 cod. civ.), eccezionalmente a contenuto liberatorio nella misura in cui è contestualmente estinta la procedura esecutiva in corso nei confronti del debitore (la ) e non sarebbe proponibile una CP_1 nuova” (Corte Cost. sent. n.159/2023).
Quale naturale conseguenza ne discende che la presente sentenza, in riferimento alle statuizioni di accertamento e condanna in essa contenute, non potrà essere posta in esecuzione contro la CA , resa immune dal Controparte_1
subire l'esecuzione forzata per effetto del sopravvenuto D.L. n. 36/2022 nonché della sentenza n. 159/2023 della Corte Costituzionale italiana. La presente statuizione, dopo il suo passaggio in giudicato, può costituire unicamente titolo per l'inoltro della domanda di accesso al Fondo di cui all'art.43 del D.L. 36/2022 istituito presso il italiano. Controparte_2
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano nella misura stabilita in dispositivo tenuto conto dei parametri aggiornati di cui al D.M. n.55/2014 e dell'attività processuale e difensiva in concreto espletata. Anche tali spese - alla luce delle considerazioni svolte in motivazione nonché in virtù di quanto espressamente previsto dall'art.43, comma 2 del D.L. 36/2022 secondo cui “È a carico del il pagamento delle spese processuali liquidate nelle sentenze di CP_5
cui al primo periodo” - sono poste a carico del Da quanto sopra esposto, CP_5
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando:
a) accoglie la domanda proposta dalle parti attrici, dichiara sussistente la responsabilità della convenuta Controparte_1
contumace, per i crimini contro l'umanità e, per l'effetto, condanna la al risarcimento del danno in favore di Controparte_1
e (in qualità di eredi), liquidato in Parte_2 Parte_1
€50.000,00 oltre interessi legali dal deposito della sentenza e fino al dì del soddisfo effettivo;
tale condanna è valida per l'intera somma di €50.000,00
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solo qualora queste ultime risultino essere le uniche aventi diritto in qualità di eredi legittimarie di;
Persona_2
b) dichiara che la presente sentenza costituirà titolo esecutivo per l'accesso al
Fondo istituito dall'art.43 del D.L. 36/2022; nulla a pretendere nei confronti della;
Controparte_1
c) le spese seguono la soccombenza e si liquidano in €3.800,00 oltre spese generali (15%) e sono poste a carico del Fondo di cui all'art.43 del D.L.
36/2022.
Roma,21.2.2025 Il Giudice
Dott. Alberto Cianfarini
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