TRIB
Sentenza 20 dicembre 2025
Sentenza 20 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 20/12/2025, n. 17848 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 17848 |
| Data del deposito : | 20 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
DODICESIMA SEZIONE CIVILE in composizione monocratica in persona della dott.ssa Chiara Serafini ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di secondo grado, iscritta al N. 8692 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2024, riservata in decisione all'udienza del 17.12.2025, con termine per il deposito della sentenza di cui all'art. 281 sexies u.c. c.p.c., vertente
TRA
, Parte_1
elettivamente domiciliata in Nola, alla via Polveriera n. 16, presso lo studio dell'avv. Gerardo
Pauciulo, che la rappresenta e difende in virtù di procura in atti;
- appellante –
E
L' , Controparte_1
elettivamente domiciliata in Roma, in via Domenico Tardini n. 5, presso lo studio dell'avv.
EL ZE, che la rappresenta e difende giusta procura in atti;
- appellata –
E la , Controparte_2
- appellata contumace –
Oggetto: appello avverso la sentenza n. 21101/2024 del Giudice di Pace di Roma;
opposizione avverso cartella di pagamento;
sanzioni amministrative per violazione del codice della strada;
Conclusioni: come da note scritte depositate, ai sensi dell'art 127 ter c.p.c., in sostituzione dell'udienza del 17 dicembre 2025.
1 RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1. ha proposto appello avverso la sentenza n. 21101/2024 con la quale il Parte_1
Giudice di Pace di Roma ha dichiarato inammissibile l'opposizione proposta avverso la cartella di pagamento n. 07120230061684601000, in difetto di prova della tempestività del gravame.
L'appellante ha evidenziato l'erroneità della sentenza di prime cure, per non aver valutato la documentazione attestante la notificazione a mezzo PEC della cartella di pagamento e, conseguentemente, la tempestività del ricorso.
Nel merito, l'appellante ha riproposto la doglianza già avanzata nel corso del giudizio di primo grado, relativa all'omessa notificazione del verbale di accertamento sotteso alla cartella di pagamento impugnata e alla conseguente estinzione della pretesa creditoria dell'amministrazione a sensi dell'art. 201 d.lgs. n. 285/1992.
L' ha eccepito il proprio difetto di legittimazione passiva in Controparte_1 relazione alle contestazioni sollevate dall'appellante, relative all'attività di competenza dell'ente creditore e, conseguentemente, ha chiesto di non essere gravata dal carico delle spese processuali in ipotesi di accoglimento dell'appello.
2. Il primo motivo di gravame è infondato.
Dall'esame dell'indice telematico del fascicolo di prime cure (cfr. allegato III del fascicolo di appello) emerge che l'opponente ha documentato la notificazione a mezzo PEC della cartella di pagamento impugnata. La notificazione risulta perfezionata in data 21.06.2023 Il ricorso innanzi al
Giudice di Pace risulta depositato in forma telematica in data 19.07.2023.
Ne discende che risulta rispettato il termine di trenta giorni prescritto dall'art. 7 d.lgs. n. 150/2011.
La statuizione del primo giudice deve pertanto sul punto essere riformata.
Nel merito, nella contumacia della , non v'è prova della notificazione del verbale Controparte_2 di accertamento sotteso alla cartella di pagamento impugnata, che deve conseguentemente essere dichiarata inefficace.
In conclusione, l'opposizione proposta da deve trovare accoglimento. Parte_1
3. La regolamentazione delle spese di lite del doppio grado di giudizio, liquidate come in dispositivo, segue la soccombenza dell' e della Controparte_1 CP_2
Le spese sono liquidate in base ai parametri di cui al D.M. 55/2014, come modificato dal
[...]
D.M. 147/2022, detratta per il solo giudizio di appello la fase istruttoria in quanto non svolta.
2 Le spese sono poste anche a carico dell' in base ai principi Controparte_1 espressi dalla giurisprudenza di legittimità, per la quale: “Ai fini delle spese di lite, nell'opposizione all'esecuzione avverso cartelle di pagamento e ruoli esattoriali, ferma restando la legittimazione passiva sia dell' che dell'ente impositore, va distinta l'ipotesi in Controparte_1 cui la cartella di pagamento venga annullata, o sia accertata l'intervenuta prescrizione del credito, in dipendenza dell'omessa notifica dell'atto presupposto, nel qual caso l'annullamento è addebitabile all'ente impositore che ne risponde anche nei rapporti interni con l'agente della riscossione, dalla diversa ipotesi in cui l'accoglimento dell'opposizione dipenda esclusivamente dalla mancata notifica della cartella o dalla prescrizione del credito dovuta all'inerzia, dopo la notifica della cartella stessa, dell'agente della riscossione: mentre nel primo caso, il giudice di merito può applicare il principio della solidarietà nelle spese della lite, nel secondo caso tale criterio non trova applicazione poiché, essendo l'illegittimità dell'atto interamente addebitabile all'inerzia dell'agente della riscossione, la condanna solidale alle spese non è giustificata alla luce del principio di causalità” (Cass.
7716/2022).
P.Q.M.
Il Tribunale di Roma, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sull'appello proposto dall' avverso la sentenza del Giudice di Pace di Roma n. Controparte_1
n. 21101/2024, ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione disattesa, così provvede: accoglie l'appello e, per l'effetto, annulla il verbale di accertamento sotteso alla cartella di pagamento n. 07120230061684601000, che dichiara inefficace;
condanna l' e la in solido tra loro al rimborso Controparte_1 Controparte_2 delle spese di lite in favore del procuratore di , avv. Gerardo Pauciulo, Parte_1 dichiaratosi antistatario, liquidate per il primo grado di giudizio in euro 280,00 per compensi e per l'appello in euro 350,00 per compensi, oltre il rimborso del contributo unificato se corrisposto, spese generali nella misura del 15% e accessori di legge.
Roma, 17.12.2025
Il giudice dott.ssa Chiara Serafini
3