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Ordinanza 11 aprile 2025
Ordinanza 11 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Venezia, ordinanza 11/04/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Venezia |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 11 aprile 2025 |
Testo completo
CORTE D'APPELLO DI VENEZIA
sezione terza civile
La Corte, riunita in camera di consiglio nelle persone dei magistrati
Dr. Massimo Coltro Presidente estensore
Dr. Luca Boccuni Consigliere
Dr.ssa Raffaella Marzocca Consigliere
ha pronunciato la seguente ordinanza
(art. 473 bis n. 24 Cod. proc. Civ.)
nella causa civile iscritta al n. 245/2025 v.g. promossa da
(C.F. C.F. ) nata a [...] il [...] e residente in Parte_1 C.F._1
San TI di RI (PD) rappresentata e difesa dall'avvocato Lorenza Cracco per mandato e domiciliata come in atti – reclamante –
contro
(C.F.: C.F: ) nato a [...] il [...], Controparte_1 C.F._2
rappresentato e difeso dall'avvocato Federica Donà per mandato e domiciliato come in atti –
reclamato –
con l'intervento del Procuratore Generale o 0 o
reclamo avverso ordinanza temporanea ed urgente
o 0 o
Il collegio, letti gli atti ed a scioglimento della decisione riservata che precede, con trattazione non in presenza, osserva:
1.- Con reclamo ex art. 473 bis n. 24 Cod. proc. Civ. depositato in cancelleria il 12 febbraio 2025,
notificato con decreto, adiva la Corte d'Appello di Venezia evocando il coniuge Parte_1
ed impugnando l'ordinanza del giudice designato del Tribunale di PA Controparte_1
(pubblicata il 3 febbraio 2025) che nel giudizio di separazione aveva affidato il figlio , nato il Per_1
10 aprile 2021 ed entrambi i genitori collocandolo presso di Lei, Le aveva assegnato la casa coniugale regolando le visite del padre, onerato dell'assegno mensile di €. 300 oltre al 50% delle spese (oltre la rivalutazione monetaria Istat che va riconosciuta), tenendo conto dell'impegno al pagamento del canone di €. 325 mensili, ma aveva negato l'autorizzazione al trasferimento di
, con sé, in Toscana ad Agliana con l'iscrizione scolastica. Lamentava l'omesso esame Per_1
dell'interesse del minore a mantenere il rapporto con entrambi i genitori in correlazione con il diritto costituzionale alla libera circolazione rilevando, in particolare, che nel caso di trasferimento in Agliana, per motivi lavorativi, i rapporti di con il padre non sarebbero venuti meno e che CP_2
anzi il minore, da sempre accudito (dalla madre) avrebbe tratto vantaggio. Censurava il quantum dell'assegno evidenziandone la limitatezza in relazione alle maggiori capacità reddituali ed economiche del padre.
Si costituiva contestando il reclamo e chiedendone la reiezione. Controparte_1
Il Procuratore Generale concludeva per il rigetto del reclamo. 2.- La causa veniva riservata per la decisione alla scadenza dei termini per memorie.
3.- Osserva la Corte.
4.1.- Il reclamo è in parte fondato;
l'ordinanza va riformata.
Le spese processuali stante la parziale fondatezza del reclamo e delle domande, vanno compensate tra le parti ex art. 92 2^ co. Cod. proc. Civ..
4.2.1.- Emerge infatti un profilo di erroneità dell'ordinanza che ne consente, anche in questa fase sommaria, la riforma in merito alla domanda di trasferimento. Per quanto attiene l'aumento del contributo paterno l'ordinanza non presenta invece profili di manifesta erroneità sicché la censura va dichiarata inammissibile.
4.2.2.- Infatti, il reclamo disciplinato dall'articolo 473 bis 24 Cod. proc. Civ. contro i provvedimenti temporanei ed urgenti emessi dal Giudice delegato ai sensi dell'art. 473 bis 22 primo comma Cod.
proc. Civ. si differenzia dalla domanda di revoca o modifica dei provvedimenti temporanei ed urgenti (art. 473 bis 23 Cod. proc. Civ.) che ciascuna parte può proporre al Giudice delegato ed al
Collegio e si differenzia pure dalle richieste di revoca o modifica delle condizioni divorzili, di separazione o per altre ragioni disciplinata dall'art. 473 bis 29 Cod. proc. Civ.. I provvedimenti adottati dal Giudice delegato in via temporanea ed urgente in funzione e nell'interesse familiare hanno natura, infatti, temporanea ed urgente a differenza dei secondi come emerge dalla stessa struttura del procedimento iniziale in primo grado, dovendosi rimettere la definizione di ogni questione allo sviluppo ovvero all'esito dell'istruttoria da espletare nel giudizio successivo.
Pertanto, a tal riguardo, occorre evitare che il reclamo alla Corte d'Appello sostanzialmente anticipi, duplicandolo, l'iter istruttorio della causa, cui è deputato il Giudice delegato di primo grado. Solo in presenza di abnormità e di manifesta non rispondenza del provvedimento reclamato alle prime emergenze della causa, può ammettersi il reclamo indicato e questo al fine di evitare che le parti possano subire un danno anche nel breve lasso di tempo che di regola separa l'udienza in primo grado dalla trattazione nella fase successiva della controversia. Anche le prove risultano cristallizzate nella scansione temprale del primo grado tanto che lo stesso terzo comma dell'art. 473 bis 24 Cod. proc. Civ. consente la deduzione di circostanze sopravvenute al solo Giudice del merito.
5.- Il Giudice negò l'autorizzazione al trasferimento del minore con la madre in Agliana (Pistoia) e fissò l'assegno per in €. 300 mensili oltre la rivalutazione ed il 50% delle spese straordinarie Per_1
(considerato l'apporto paterno al canone locatizio in €. 325 mensili), disponendo l'effettuazione di indagini reddituali e patrimoniali per il padre, con delega alla Guardia di Finanza e disponendo integrazioni istruttorie per la madre con ordini di esibizione ed osservando che:
-) la aveva chiesto l'autorizzazione a trasferirsi con il figlio in Toscana presso i propri Pt_1
genitori, a circa 250 KM di distanza da PA adducendo la necessità di avere un supporto familiare, non avendo buoni rapporti con la famiglia del marito, e la possibilità di migliorare la propria situazione economica, potendo essere assunta a tempo pieno nell'azienda di famiglia;
-) attualmente la madre lavorava con contratto a tempo indeterminato part time, con stipendio di
€ 1400 mensili circa compresa la tredicesima mentre in Toscana avrebbe potuto percepire il medesimo stipendio con orario full time, con una partecipazione, non prevedibile nell'ammontare,
agli utili dell'azienda di famiglia;
-) la aveva dichiarato che la società per la quale attualmente lavorava Le aveva consentito Pt_1
di modificare l'orario, così da finire alle 15.30 con la possibilità di occuparsi nel pomeriggio del figlio;
-) la ricorrente viveva nella casa coniugale in locazione con canone di € 650 mensili, da lei sola corrisposti mentre il padre, per accordo, attualmente vedeva il figlio tutti i martedì dalle 18 fino al mattino successivo, il giovedì dalle 16 fino alle 21.30, a fine settimana alternati dal sabato mattina fino alla domenica pomeriggio, talora fino alle 21.30;
-) lo lavorava per l'impresa di famiglia, dichiarando un reddito di circa € 1.300 mensili e CP_1
viveva in comodato in una abitazione sopra i propri genitori;
-) il minore aveva sempre vissuto con i genitori a San TI di RI, ove stava frequentando la scuola dell'infanzia incontrando i nonni paterni e recandosi spesso a trovare i nonni materni in
Toscana;
-) era interesse del minore, nonché espressione del suo diritto alla bigenitorialità, mantenere la propria attuale collocazione in quanto se si fosse trasferito in Toscana, il bambino avrebbe potuto vedere il padre appena due fine settimana al mese (circa quattro giorni), in luogo non certamente favorevole al mantenimento di un rapporto padre/figlio, ovvero presso l'abitazione dei suoceri e della moglie o, in alternativa, in un albergo;
-) la tenera età del minore avrebbe richiesto la presenza fisica regolare ed accudente del genitore,
non certamente sostituibile con videochiamate, per creare/mantenere una relazione significativa nel tempo;
-) il padre aveva espresso la fondata preoccupazione che, con il crescere dell'età e degli impegni scolastici ed extrascolastici, gli spostamenti a San TI di RI, sarebbero divenuti più difficili da attuare;
-) le esigenze personali della madre non avrebbero potuto prevalere né sul primario interesse del minore alla bigenitorialità né sul diritto del padre a crescere ed a partecipare alla vita del proprio figlio;
-) la madre avrebbe potuto condurre con sé il minore presso i propri genitori in Toscana durante i fine settimana di sua competenza, nonché nei giorni di vacanza a lei assegnati, così mantenendo il legame di con i nonni materni e i luoghi della propria infanzia;
Per_1
-) il padre, in udienza, aveva manifestato la disponibilità a corrispondere metà del canone di locazione della casa coniugale ed aveva chiesto un ampliamento dell'attuale diritto di visita che andava di conseguenza autorizzato;
-) attesi i redditi delle parti, così come documentati e le spese da ciascuna sostenute, il versamento da parte del padre di metà del canone di locazione ovvero di € 325 mensili ed i tempi di permanenza e visita, era da disporre che il padre versasse alla madre € 300 a titolo di contributo al mantenimento a favore del figlio oltre al 50% delle spese straordinarie come da Protocollo di
PA (oltre la rivalutazione Istat);
-) erano da disporre indagini di Polizia Tributaria posti gli indici di maggiore disponibilità
economica dello quali i versamenti in contanti e le incongruità tra i redditi dichiarati e CP_1
gli utili dell'azienda, che risultava avere alle proprie dipendenze 4 operai;
-) erano da disporre le esibizioni riguardo la per gli estratti dei conti correnti. Pt_1
6.1- Il primo motivo di censura, per il rigetto della domanda di trasferimento di con la Per_1
madre in Toscana, è fondato e l'ordinanza va riformata.
6.2.- Come noto (Cass. ordinanza n. 21054 del 1 luglio 2022 cit.), il coniuge separato che intenda trasferire la residenza lontano da quella dell'altro coniuge non perde per ciò solo l'idoneità ad avere in affidamento i figli minori o ad esserne il collocatario, dovendo il giudice esclusivamente valutare se sia più funzionale all'interesse della prole il collocamento presso l'uno o l'altro dei genitori, per quanto ciò, ineluttabilmente, incida, in negativo, sulla quotidianità dei rapporti con il genitore non collocatario. Il tutto in quanto in costanza di affidamento condiviso del minore, il trasferimento del piccolo insieme alla madre in altra città, nella prospettiva di miglioramento della condizione economica materna, era nell'interesse dello stesso escludendosi che la scelta si atteggiasse ad ostacolo al rapporto padre-figlio, ovvero che pregiudicasse il preminente interesse del minore.
6.3.- L'ordinanza non ha adeguatamente considerato, alcuni profili che la reclamante pone con la censura.
a.- Ed infatti la gestione quotidiana di , dell'età di quasi quattro anni, era stata devoluta e si Per_1
era svolta a prevalente carico della madre come emerge dai messaggi dimessi (31-44-48 e 49)
comprovanti impegni anche lavorativi del padre tali da indurre la a chiedere l'aiuto dei Pt_1
genitori e comprovanti (31f) il tardivo rientro serale dello . Se è pur vero che il reclamato CP_1
ha dimesso documentazione telefonica comprovante l'interesse per il minore la stessa attiene ad orari mattutini o relativi alla pausa pranzo ma il tutto non elide i comprovati impegni lavorativi del padre del tutto verosimili e gravosi (posto che è legale rappresentante di società Controparte_1
in ambito commerciale con 4 dipendenti) a giustificare l'accudimento materno prevalente;
b.- non è in discussione il rapporto affettivo del minore con i nonni paterni (documentato dalle fotografie) ma risulta evidente che per l'età del minore e per le assenze del padre dovute al lavoro nell'impresa di famiglia, verosimilmente assorbente, imprevedibile per i tempi, la gestione della quotidianità del minore era a carico della madre come sopra dato conto sicché anche ammessa la modifica dell'orario lavorativo con termine alle 15,30, la presenza dei genitori materni, già resisi apparire di rilievo evidente essendo poi l'allegato e non smentito (così il video prodotto) contrasto tra la reclamante ed i suoceri preclusiva di un sereno intervento di ausilio;
c.- il legame del minore con il paese materno –- le parti hanno addotto elementi meramente indiziari e contrastanti come ricevute telepass autostradali, foto e messaggi -- non appare conforme a quello presso San TI di RI ove il minore è sempre vissuto e frequenta l'asilo;
nondimeno, considerata l'età di (quasi quattro anni) il legame con il comune di residenza Per_1
non risulta ostativo al trasferimento con la madre in Agliana considerati gli indubitabili legami e l'accudimento prevalente della stessa il rapporto con la quale, se rescisso, creerebbe effetti pregiudizievoli;
d.- non emergono comportamenti materni volti ad ostacolare il diritto di visita del padre che in prospettiva, anche in Agliana, potrà esser realizzato seppur con modalità diverse anche se con maggior sacrificio (temperato dalla disciplina delle visite con onere materno e dalla disponibilità di un alloggio). Ed invero non risultano allegazioni chiare ed univoche in merito a comportamenti ostativi della posto che la semplice registrazione operata (doc. 4bis) appare neutra ed Pt_1
isolata non denotando una preclusione – anche precedente o in prospettiva – ma solo una affermazione di giudizio mentre le deduzioni a verbale dell'udienza presidenziali sono riferibili al difensore del reclamato;
non pongono elementi di fatto a dimostrare la preclusione materna verso il padre;
e.- ha allegato che prima del matrimonio era sempre vissuta in Agliana (Prato) ove Parte_1
aveva intessuto rapporti personali e compiuto gli studi per poi laurearsi. In Agliana opera l'impresa di famiglia “Trading in ambito commerciale e con capitalizzazione di Controparte_3
rilievo comprendente due immobili di cui uno locato ed un patrimonio netto al 2023 di €. 213194.
In prospettiva (doc. 51) la verrebbe assunta nella società di famiglia divenendo anche Pt_1
socio accomandante (con limitata responsabilità ma con utili di interesse) e potendo percepire la retribuzione ma evidentemente con particolari prospettive di crescita economica e professionale a proprio favore. La scelta non appare comunque immotivata ed egoistica;
f.- trattandosi di impresa nella quale operano anche i familiari, pur richiedendo l'impegno lavorativo della , la scelta appare anche funzionale agli interessi del minore che potrebbe Pt_1 contare sull'aiuto dei nonni materni e sulla verosimile flessibilità del lavoro connessa all'impiego in azienda familiare per la quale la , a differenza dello , non diverrebbe la legale Pt_1 CP_1
rappresentante e quindi sarebbe evidentemente meno esposta a problematiche lavorative;
g.- si aggiunte che la (ricorso) ha lamentato il recente (dal 2014) e non completo Pt_1
inserimento nella nuova realtà di San TI di RI e l'esistenza di contrasti con i suoceri oltre che particolari, proprie, difficoltà che rendono ad colorandum ulteriormente giustificato il
“rientro” presso il paese di origine ove i rapporti familiari sono stati mantenuti con prospettiva di crescita professionale. La madre ha poi allegato la messa a disposizione del padre di una mansarda a titolo dunque gratuito, per le visite in Agliana;
non risultano allegazioni su possibili contrasti dello Sgambaro con i suoceri.
6.4.- In definitiva, vuoi per il legame accuditivo di rilievo del minore con la madre, punto di riferimento del piccolo;
posto che non appare connaturato agli interessi di recidere tale Per_1
legame; vuoi per l'età dello stesso che preclude un legame di rilievo con l'ambito territoriale – che sembra possa escludere un distacco traumatico – vuoi per l'assenza di comportamenti ostativi della madre, vuoi per i legami del minore con i nonni materni, il trasferimento di con la Per_1
madre in Agliana appare funzionale pure ai suoi interessi tanto che va disposta l'autorizzazione con la connessa autorizzazione alla iscrizione presso la scuola dell'infanzia di Persona_2
Montemurlo.
6.5.- Ne risultano allegati infine - oltre al superabile disagio dovuto alla distanza per l'esercizio del diritto di visita paterno per la distanza – elementi preclusivi contrari che possono esser considerati nella disciplina delle visite come di seguito, in termini equilibrati ed idonei a giustificare il mantenimento del rapporto genitoriale. Le visite del padre avverranno dunque: a week-end alternati dal venerdì, all'uscita da scuola, alla domenica sera, prevedendo che, nei week-end, una volta al mese, l'accompagnamento presso la casa del padre venga posto a carico della madre, mentre nell'altro week-end il padre si rechi, ad Agliana dove potrà utilizzare dell'ospitalità gratuita da parte della madre, come esposto nel ricorso;
metà delle vacanze natalizie, alternando di anno in anno con la madre il periodo dal 24.12 al 31.12
con quello dal 31.12 al termine delle festività;
l'intero periodo delle vacanze di carnevale e delle vacanze pasquali, nonché tutti i ponti legati alle festività nazionali;
tre settimane, non consecutive, durante il periodo di vacanze estive, da concordare con la madre collocataria entro il 30 aprile di ogni anno.
7.- Va rigettato il motivo di reclamo per l'aumento dell'assegno. Innanzi tutto perché nel nuovo assetto non risulta allegato un esborso per canoni locatizi in capo alla madre che ha migliorato la propria posizione non essendo più tenuta al canone locatizio (come il padre) e venendo a percepire una retribuzione analoga alla precedente con gli utili di impresa;
in secondo luogo perché le allegazioni in merito ad indici di possidenza particolari e maggiori dello (socio CP_1
al 50% dell'azienda familiare e legale rappresentante) non risultano allo stato chiari e documentati
(quanto alla proprietà degli orologi solo fotografati e non distinguibili tra loro allo stato) mentre la retribuzione dei dipendenti non costituisce per ciò sola elemento dirimente come, per ciò solo,
non costituisce indice il settore di attività dell'impresa; in terzo luogo in quanto le prove presuntive sopra addotte, non appaiono nel singolo e nel complesso gravi da dimostrare, con verosimiglianza, un reddito assolutamente maggiore dello rispetto il dichiarato (€. 1.300 CP_1
mensili) non solo e non tanto per il coevo miglioramento delle condizioni della Ascione ma anche perché, riguardo entrambe le parti, sono state disposte indagini istruttorie proprio a tal fine sicché
non è possibile anticipare induttivamente le conclusioni attraverso l'estemporanea modifica del contributo in forza della proporzionalità, che si assume violata, mancando presupposti fatturali sufficientemente chiari.
p.q.m.
La Corte d'Appello di Venezia definitivamente decidendo nella causa proposta da Parte_1
contro e con l'intervento del Procuratore Generale, così provvede: Controparte_1
- in parziale accoglimento del reclamo riforma l'ordinanza del Tribunale di PA;
- autorizza il trasferimento del minore con la madre in Agliana ed autorizza l'iscrizione presso la scuola dell'infanzia di Montemurlo;
Persona_2
- disciplina il diritto di visita del padre come in motivazione;
- rigetta per il resto il reclamo;
- compensa le spese;
- dispone d'ufficio a norma dell'art. 52 d.lgs. 196/2003 che in caso di diffusione del presente decreto in qualsiasi forma, per finalità di informazione giuridica, su riviste, supporti elettronici o mediante reti di comunicazione elettronica, sia omessa l'indicazione delle generalità e degli altri dati identificativi degli interessati.
Venezia lì 10 aprile 2025
Il Presidente estensore
Dr. Massimo Coltro