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Sentenza 3 luglio 2025
Sentenza 3 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Taranto, sentenza 03/07/2025, n. 1631 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Taranto |
| Numero : | 1631 |
| Data del deposito : | 3 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Taranto, I^ sezione civile, in composizione collegiale, in persona dei magistrati:
Dott. Martino CASAVOLA -Presidente
Dott.ssa Patrizia NIGRI -Giudice
Dott.ssa Anna CARBONARA -Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA DEFINITIVA
Nella causa civile iscritta al n. 4857/2024 R.G.A.C. dell'anno 2024, avente ad oggetto: separazione giudiziale,
TRA
, rappresentato e difeso dall'avv. FEOLA IVAN, Parte_1 come da mandato in calce all'atto introduttivo,
ATTORE
E
, CP_1
CONVENUTO contumace
NONCHE'
Il PUBBLICO MINISTERO presso il Tribunale di Taranto.
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI
All'udienza del 11/06/2025 la parte costituita precisava le conclusioni e discuteva la causa, ex art. 473 bis.22 ultimo comma c.p.c., come da verbale in atti.
Il Pubblico Ministero concludeva con note del 3.4.2025.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 07/11/2024, , premesso di Parte_1 aver contratto in data 13/07/2012 matrimonio in Turi con , che CP_1 dalla loro unione non erano nati figli, chiedeva pronunziarsi la separazione, esponendo che la vita matrimoniale era ormai divenuta intollerabile, a causa di incompatibilità caratteriale e per l'assenza di un'autentica affectio coniugalis.
Nonostante la ritualità della notifica del ricorso, la resistente rimaneva contumace.
Alla prima udienza di comparizione, ex art. 473 bis.21 c.p.c., autorizzati i coniugi a vivere separatamente, il G.D. invitava la parte ricorrente a precisare le conclusioni e a discutere la causa, in quanto la causa era ritenuta matura per la decisione senza bisogno di assunzione di mezzi di prova. Il procuratore di parte ricorrente, rassegnava le conclusioni chiedendo fosse pronunciata la separazione dei coniugi per fatti oggettivi.
Quanto al fatto, passando all'esame del merito, va rilevato che sussistono i presupposti per la pronunzia di separazione, atteso il lungo tempo trascorso dalla cessazione della convivenza, senza che sia stata mai più ripristinata, ed il verificarsi di situazioni di distacco, di incomunicabilità e di conflitto familiare ormai del tutto incompatibili con ogni possibilità di ricostituire l'originaria comunione di vita.
La separazione va pronunziata per ragioni di natura obiettiva, ossia per l'accertata impossibilità di ricostituire la coesione coniugale.
Ed infatti, nel corso dell'istruttoria è emersa una indiscussa condizione di intollerabilità della prosecuzione della convivenza.
In considerazione della materia del contendere, sussistono i presupposti per disporre la compensazione tra le parti delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, pronunziando nella causa promossa da nei Parte_1 confronti di , disattesa ogni altra domanda, così provvede: CP_1
1) pronunzia la separazione dei coniugi , nato a Parte_1
LECCE (LE), il 14/09/1975, e , nata a [...] CP_1
(TA) il 20/05/1981, uniti in matrimonio in Turi il 13/07/2012, con atto trascritto nell'apposito registro del comune di Turi al n. 18, parte II, serie C anno 2012;
2) manda alla cancelleria per la trasmissione della sentenza al Comune di Turi
Servizi Demografici per le annotazioni di legge sull'originale dell'atto di matrimonio;
3) compensa tra le parti le spese di lite.
Così deciso in Taranto, nella Camera di Consiglio del 16 giugno 2025.
Il Presidente
Martino Casavola
Il Giudice est.
Anna Carbonara
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Taranto, I^ sezione civile, in composizione collegiale, in persona dei magistrati:
Dott. Martino CASAVOLA -Presidente
Dott.ssa Patrizia NIGRI -Giudice
Dott.ssa Anna CARBONARA -Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA DEFINITIVA
Nella causa civile iscritta al n. 4857/2024 R.G.A.C. dell'anno 2024, avente ad oggetto: separazione giudiziale,
TRA
, rappresentato e difeso dall'avv. FEOLA IVAN, Parte_1 come da mandato in calce all'atto introduttivo,
ATTORE
E
, CP_1
CONVENUTO contumace
NONCHE'
Il PUBBLICO MINISTERO presso il Tribunale di Taranto.
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI
All'udienza del 11/06/2025 la parte costituita precisava le conclusioni e discuteva la causa, ex art. 473 bis.22 ultimo comma c.p.c., come da verbale in atti.
Il Pubblico Ministero concludeva con note del 3.4.2025.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 07/11/2024, , premesso di Parte_1 aver contratto in data 13/07/2012 matrimonio in Turi con , che CP_1 dalla loro unione non erano nati figli, chiedeva pronunziarsi la separazione, esponendo che la vita matrimoniale era ormai divenuta intollerabile, a causa di incompatibilità caratteriale e per l'assenza di un'autentica affectio coniugalis.
Nonostante la ritualità della notifica del ricorso, la resistente rimaneva contumace.
Alla prima udienza di comparizione, ex art. 473 bis.21 c.p.c., autorizzati i coniugi a vivere separatamente, il G.D. invitava la parte ricorrente a precisare le conclusioni e a discutere la causa, in quanto la causa era ritenuta matura per la decisione senza bisogno di assunzione di mezzi di prova. Il procuratore di parte ricorrente, rassegnava le conclusioni chiedendo fosse pronunciata la separazione dei coniugi per fatti oggettivi.
Quanto al fatto, passando all'esame del merito, va rilevato che sussistono i presupposti per la pronunzia di separazione, atteso il lungo tempo trascorso dalla cessazione della convivenza, senza che sia stata mai più ripristinata, ed il verificarsi di situazioni di distacco, di incomunicabilità e di conflitto familiare ormai del tutto incompatibili con ogni possibilità di ricostituire l'originaria comunione di vita.
La separazione va pronunziata per ragioni di natura obiettiva, ossia per l'accertata impossibilità di ricostituire la coesione coniugale.
Ed infatti, nel corso dell'istruttoria è emersa una indiscussa condizione di intollerabilità della prosecuzione della convivenza.
In considerazione della materia del contendere, sussistono i presupposti per disporre la compensazione tra le parti delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, pronunziando nella causa promossa da nei Parte_1 confronti di , disattesa ogni altra domanda, così provvede: CP_1
1) pronunzia la separazione dei coniugi , nato a Parte_1
LECCE (LE), il 14/09/1975, e , nata a [...] CP_1
(TA) il 20/05/1981, uniti in matrimonio in Turi il 13/07/2012, con atto trascritto nell'apposito registro del comune di Turi al n. 18, parte II, serie C anno 2012;
2) manda alla cancelleria per la trasmissione della sentenza al Comune di Turi
Servizi Demografici per le annotazioni di legge sull'originale dell'atto di matrimonio;
3) compensa tra le parti le spese di lite.
Così deciso in Taranto, nella Camera di Consiglio del 16 giugno 2025.
Il Presidente
Martino Casavola
Il Giudice est.
Anna Carbonara