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Sentenza 16 luglio 2024
Sentenza 16 luglio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Avellino, sentenza 16/07/2024, n. 1419 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Avellino |
| Numero : | 1419 |
| Data del deposito : | 16 luglio 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI AVELLINO-PRIMA SEZIONE CIVILE in composizione monocratica in persona del giudice dott.ssa Maria Cristina Rizzi, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 5729 del Registro Generale Affari Contenziosi dell'anno 2017, avente ad oggetto: "regolamento confini ed apposizione termini", vertente
TRA
(c.f.: , nato il [...], rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1 dall'avv. Giuseppe Palmieri e dall'avv. Paolo Palmieri e domiciliato come in atti;
attore
E
(c.f.: ), nato il [...], e (c.f.: Parte_1 C.F._2 Controparte_1
), nato il [...], rapp. e difesi dall'avv. Idelma Di Masi e C.F._3
domiciliati come in atti;
convenuti
Conclusioni
Le parti hanno concluso come da atti, verbali di causa e note di trattazione scritta depositate per l'audienza del 4.4.2024.
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, cl. '79, conveniva in giudizio Parte_1
cl.68 e . Parte_1 Controparte_1
Esponeva l'attore che:
- era nudo proprietario di un terreno in agro di Caposele (AV), alla cd. Duomo di Materdomini,
riportato in catasto al foglio 11, p.lle 721,725,727,728,812,813,817, 819, confinante con strada comunale e con terreni in proprietà di e degli eredi di , Persona_1 Persona_2
come da titoli di provenienza in atti;
- in particolare, i fondi confinanti in proprietà degli eredi di ( e Persona_2 Pt_1
, odierni convenuti) erano quelli censiti in catasto al foglio 11, p.lle CP_1
1 729,152,724,810, 814 (ora 937 e 938), 818, 815, 811;
- il confine tra i fondi era assolutamente incerto e penalizzava il suo diritto di proprietà, con specifico riferimento alle p.lle 721 e 725 rispetto alle confinanti 724 e 814 (oggi 937 e 938);
- in ragione dell'avvenuto sconfinamento, i convenuti avevano occupato una parte di terreno in sua proprietà, di forma triangolare, così modificando la linea di confine che, originariamente rettilinea, era divenuta concava;
avevano anche realizzato al confine opere murarie che impedivano ad esso attore l'accesso al fondo, da monte;
Ha chiesto, quindi, l'attore, in applicazione degli artt. 950 e 951 c.c., l'accertamento dei confini e l'apposizione dei termini;
la condanna dei convenuti al rilascio in suo favore della parte di terreno in sua proprietà illegittimamente detenuta, oltre alla rimozione di tutte le opere illegittimamente eseguite, vinte le spese di lite.
Si sono costituiti e , eredi di i quali esponevano di Pt_1 Controparte_1 Persona_2
aver ereditato i fondi in contestazione i cui confini erano delimitati da un muretto e così erano stati posseduti dal proprio dante causa già prima della donazione del fondo in loro favore avvenuta il 4.7.1997; hanno, dunque, eccepito la prescrizione estintiva e, trattandosi di comune montano, hanno eccepito la intervenuta usucapione speciale di anni 15, in virtù del possesso continuo, pubblico e ininterrotto della parte di terreno oggetto di presunto sconfinamento;
hanno precisato nel merito che il muretto era stato realizzato per finalità di contenimento;
che nessuna appropriazione illegittima si era, dunque, realizzata;
che nessun impedimento all'accesso era configurabile, peraltro mai sollevato nei 20 anni di presenza del muretto;
hanno chiesto, dunque, le conseguenti declaratorie, vinte le spese e la condanna per lite temeraria.
Prodotta documentazione, disposta c.t.u. e sentiti i testi, la causa è stata riservata in decisione all'udienza del 4.4.2024 previa concessione dei termini ex art. 190 c.p.c..
2.In ragione della incertezza sui confini, parte attrice ha proposto actio finium regundorum;
nominato il c.t.u. per le necessarie verifiche e per la determinazione degli esatti confini, nel corso delle operazioni peritali le parti concordavano sulla delimitazione dei confini e sulla esistenza di uno sconfinamento nel fondo di proprietà attorea per mq 63,60; hanno concordemente redatto un grafico che contiene la indicazione dei confini e la parte di fondo occupata;
hanno chiesto congiuntamente di proseguire il giudizio solo sulla eccepita usucapione.
Precedente istruttore, nella ordinanza del 26.1.2021 ha dato atto delle indicate evenienze nei termini che seguono:
2 …
Rilevato che le parti in causa concordemente hanno formulato istanza di revoca dell'ordinanza di nomina ctu del 28 / 05 / 2019 per la verifica del lamentato sconfinamento da parte dei convenuti;
rilevato altresì che le parti dichiarano che nell'agosto 2019 a seguito delle misurazioni svolte ed i rilievi effettuati in contraddittorio tra i consulenti tecnici delle parti per la verifica dei confini è emerso lo sconfinamento dal fondo di proprietà dell'attore per mq. 63,60, come poi trasfuso nel grafico che è stato allegato;
considerato che
i convenuti, come ribadito nel verbale di udienza del 21.1.2021 pur riconoscendo lo sconfinamento per come accertato in contraddittorio non rinunciano alla sollevata eccezione preliminare di usucapione,
p.q.m.
Revoca l'ordinanza di ammissione di ctu….
E' stata poi ammessa la prova per testi articolata da parte convenuta limitatamente ai capitoli nn. 1 e 2 essendo il n. 3 vertente su circostanza documentale ed il n. 4 valutativo.
3. L' actio finium regundorum ha la connotazione di un'azione reale recuperatoria, da cui deriva, oltre alla demarcazione del confine, anche il rilascio delle aree occupate dal vicino.
Sul punto è stata formulata eccezione di usucapione.
L'eccezione di usucapione sollevata dal convenuto non vale a snaturare l'azione di regolamento proposta, posto che non si contesta il titolo di proprietà della controparte e si ha sempre riguardo ad una controversia concernente la striscia confinaria che cesserà se si dimostri l'avvenuta usucapione della zona nei pressi del confine da parte di chi la eccepisce.
Anche la eventuale domanda riconvenzionale di usucapione in un giudizio di regolamento di confini non comporta la trasformazione in rivendica dell'azione proposta, giacché il convenuto, con la stessa, non contesta il titolo del diritto di proprietà della controparte, ma si limita ad opporre una situazione idonea, se riconosciuta fondata, ad eliminare la dedotta incertezza del confine.
Ne consegue, peraltro, che l'accertamento della intervenuta usucapione va valutato prioritariamente perché assorbente risetto alla delimitazione dei confini.
Ancora, nel giudizio in esame è posta la questione dell'usucapione solo in via di eccezione riconvenzionale non come domanda riconvenzionale (in conclusioni: maturata usucapione eccepita – non domandata - in riconvenzione); il che vuol dire che, laddove fondata
3 l'eccezione di usucapione, paralizzerebbe solo la domanda di regolamento dei confini comportandone il rigetto.
Ebbene, l'attore assume che non vi sia prova del possesso nei termini richiesti per usucapire.
Ritiene la scrivente che sia stata, invece, fornita prova del possesso utile ad usucapire.
All'udienza del 27.5.2021 è stata escussa la testimone madre dei convenuti, Testimone_1
che ha confermato i capi nn. 1 e 2 (capo n.1: Vero che il signor prima ed i Persona_2
suoi figli e dopo, per oltre 20 anni hanno posseduto e coltivato in modo Pt_1 CP_1
continuativo, animo domini, il fondo delimitato da muretto a confine con la signora CP_2
, in Caposele alla contrada Duomo, sul quale insiste anche il capannone artigianale;
[...]
capo n. 2: Vero che il muretto possa al confine da oggetto di causa come da foto che si mostrano al teste è stato realizzato da oltre vent'anni, altresì, per il contenimento del terreno per la realizzazione del piazzale del capannone); ha precisato che il proprio coniuge aveva esercitato il possesso del terreno “da dopo il terremoto” (rectius sisma del 1980) e che il muretto a delimitazione era stato realizzato negli anni 1990/1991.
Il teste escusso all'udienza del 26.4.2022 ha reso dichiarazioni del Testimone_2
medesimo tenore ed il teste pure ha confermato i due capitoli di prova, Testimone_3 specificando che il muretto era stato realizzato all'incirca nell'anno 1991, in primavera e che mentre la proprietà attorea era incolta quella dei convenuti era sempre coltivata;
ha aggiunto che sul fondo dei convenuti era stato realizzato anche un capannone;
è documentata in atti la richiesta di concessione edilizia per la costruzione del capannone risalente all'anno 1984.
Ebbene, le dichiarazioni rese dai testi, unitamente all'elemento determinante ella esistenza di un muretto a delimitazione dei fondi, costruito da oltre 20 anni anche con funzioni di contenimento, dimostrano un'attività animo domini riferibile alla zona di terreno occupata e che giunge appunto fino a tale antico muretto;
attività che non si è limitata, dunque, alla mera coltivazione del fondo.
Vi è attestazione pubblica sull'evenienza che Caposele sia un comune montano (all. n. 1 alla memoria ex art. 183 comma 6 n. 2 di parte convenuta); di talché si applica il termine di usucapione di anni 15.
Ex art. 1159 bis c.c., la proprietà dei fondi rustici situati in comuni classificati montani dalla legge si acquista in virtù del possesso continuati per 15 anni.
In conclusione, deve ritenersi provato che prima ed i figli e Persona_2 CP_1
poi, hanno posseduto animo domini, in modo pacifico, pubblico, continuo ed Pt_1
ininterrotto la striscia di terreno oggetto di sconfinamento.
4 In definitiva, lo sconfinamento, cui è seguita la occupazione di mq 63,60 di terreno, si può collocare almeno ai primi anni '80 e non è stato limitato alla coltivazione, essendo stato realizzato anche un muretto di contenimento ancora presente.
Lo sconfinamento, dunque, può collocarsi in epoca significativamente antecedente ai 15 anni necessari ad usucapire.
Alla fondatezza della eccezione consegue dunque il rigetto della domanda attorea.
4.Spese compensate per la condotta delle parti che hanno sostanzialmente concordato sullo sconfinamento anche in ragione del limitato valore della controversia, alla luce della disciplina della soccombenza siccome riletta all'esito della sentenza della Corte Cost. n. 77 del 2018.
p.q.m.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1.rigetta ogni domanda;
2.compensa le spese.
Così deciso in Avellino il 16.7.2024.
Il Giudice
Dott.ssa Maria Cristina Rizzi
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