Sentenza 20 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 20/01/2025, n. 244 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 244 |
| Data del deposito : | 20 gennaio 2025 |
Testo completo
N. 1243/2019 r.g.a.c.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Napoli – settima sezione civile - riunita in camera di consiglio nelle persone dei seguenti magistrati: dr. Michele MAGLIULO - Presidente rel. dr.ssa Monica CACACE - Consigliere dr.ssa Paola GIGLIO COBUZIO - Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero di Ruolo Generale degli affari contenziosi sopra indicato, avente ad oggetto: appello contro la sentenza n.
1920/18 emessa dal Tribunale di Torre Annunziata in data 07/09/2018, vertente
TRA
, c.f. rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1
dall'avv. Antonio Cafiero
APPELLANTE – APPELLATA INCIDENTALE
E
, c.f. , rappresentato e Controparte_1 C.F._2
difeso dall'avv. Giuseppe Esposito
APPELLATO - APPELLANTE INCIDENTALE
NONCHE'
Pagina 1
), (c.f. C.F._4 Controparte_4
) e (c.f. C.F._5 Controparte_5
), nella qualità di eredi del notaio C.F._6 Persona_1
, tutti rappresentati e difesi dall'avv. Raffaele Troiano
[...]
APPELLATI
CONCLUSIONI DELLE PARTI
I procuratori delle parti hanno concluso come da rispettivi atti e verbali di causa da intendersi integralmente trascritti.
RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato ex art. 702 bis c.p.c. in data 29.11.2010,
[...]
dopo aver premesso di aver acquistato da , Pt_1 Controparte_1
con atto per notar del 9 novembre 1993, n. di rep. 105306 Persona_2
e n. di racc. 15388, l'immobile distinto con il numero interno 6, ubicato al secondo piano del fabbricato sito in Pompei alla via Acqua Salsa, chiedeva che il detto suo dante causa, fosse condannato al pagamento, in _1
favore della ricorrente, della somma di € 35.237,50 che la stessa era stata costretta a corrispondere per sottrarre il richiamato immobile ad una procedura esecutiva espropriativa a cui era stato sottoposto a seguito del definitivo passaggio in giudicato della sentenza con cui si era concluso il giudizio di revocatoria, trascritto presso la Conservatoria dei Registri
Immobiliari di Napoli 2 in data 17 giugno 1983 ai nn. 187723/16132.
Assumeva, inoltre, che con detto giudizio aveva chiesto Persona_3
l'accertamento dell'inefficacia nei suoi confronti dell'atto avente ad oggetto la compravendita del fondo su cui era stato edificato l'immobile per cui è causa stipulato con atto per notar in data 6 Persona_2
agosto 1982, n. di rep. 22738 e n. di racc. 19573, tra il e la CP_6
Pagina 2 società Piano Grande s.r.l., dante causa del a sua volta Controparte_1
dante causa della ricorrente.
Con ordinanza del 18-25.10.2012 il Giudice rigettava la domanda.
La con atto di citazione notificato in data 18.10.2013, conveniva Pt_1
nuovamente innanzi al Tribunale di Torre Annunziata, Controparte_1
per sentire: 1) accertare e dichiarare che, a seguito del pignoramento gravante sul bene da lei acquistato dal , ha subito Controparte_1
l'evizione ai sensi dell'art. 1484 c.c.; 2) condannare a Controparte_1
corrispondere alla ai sensi del secondo comma dell'art. Parte_1
1484 c.c., la somma di € 35.237,50 pagata per l'estinzione della procedura esecutiva relativa al pignoramento già trascritto all'atto della stipula del contratto di trasferimento dell'immobile, oltre al risarcimento dei danni.
Si costituiva che preliminarmente eccepiva la Controparte_1
prescrizione del diritto alla garanzia per evizione;
nel merito deduceva che, nel caso di specie, non vi era prova alcuna del fatto evizionale, perché
l'espropriazione non era stata mai portata a compimento. Deduceva, ancora, che l'attrice era perfettamente a conoscenza dell'esistenza della trascrizione della domanda di revocatoria gravante sull'immobile che costituiva oggetto di compravendita e, quindi, della concreta possibilità di subirne l'evizione, possibilità della quale aveva accettato il relativo rischio, confidando nella correttezza e nella diligenza del venditore che si era impegnato all'annotazione di inefficacia della trascrizione pregiudizievole nel più breve tempo possibile. A tutto concedere, pertanto, secondo il convenuto ricorrerebbe un eventuale inadempimento contrattuale (suo proprio) e non un fatto evizionale, fonte di responsabilità ex art. 1483 c.c.,
e chiedeva, quindi, il rigetto della domanda e, in ogni caso, la chiamata in causa del notaio , rogante sia l'atto di acquisto di Persona_2 _1
Pagina 3 del 1985, sia il successivo atto con cui costui aveva alienato il _1
bene all'attrice, stipulato il 09.11.1993, e che avrebbe in entrambi i casi omesso di rilevare il pignoramento trascritto da . Persona_3
Si costituivano in giudizio CP_2 CP_3 Controparte_4
e , nella qualità di eredi del notaio , che Controparte_5 Persona_2
pure chiedevano il rigetto della domanda.
Con sentenza n. 1920/2018 pubblicata il 07/09/2018, non notificata, il
Tribunale così statuiva: 1) rigetta le domande;
2) compensa le spese di lite tra l'attrice ed il convenuto;
3) condanna l'attrice ed il convenuto, in solido tra loro, al pagamento delle spese processuali in favore dei chiamati in causa.
Con atto di citazione notificato in data 06.03.2019, Parte_1
proponeva appello sulla base di due motivi così rubricati:
1) erronea ricostruzione dei fatti e mancata valutazione dei documenti allegati dall'attrice;
2) errata applicazione dell'art. 1485, co.2, c.c., non avendo il compratore riconosciuto spontaneamente il diritto del terzo. Errata, insufficiente e contraddittoria motivazione.
L'appellante, quindi, così concludeva:
<1) Revocare la sentenza impugnata n.1920/2018, emessa dal GOT Avv.
Luigi Ambrosino del Tribunale di Torre Annunziata (NA). 2) Dichiarare che la sig.ra a seguito del pignoramento gravante sul bene Parte_1
da lei acquistato dal sig. ha subito l'evizione ai sensi Controparte_1
dell'art. 1484 C.C.. 3) Condannare il sig. a Controparte_1
Part corrispondere alla sig.ra , ai sensi del secondo comma Parte_1
dell'art. 1484 C.C., la somma di €.35237,50 pagata dalla sig.ra Pt_1
per l'estinzione della procedura esecutiva relativa al pignoramento
[...]
Pagina 4 già trascritto all'atto della stipula del contratto di trasferimento dell'immobile in capo all'attrice, di cui €.4.785,50 pagati al custode giudiziario per rimanere nell'appartamento durante la procedura esecutiva ed €. 30452,00 per sottrarre l'appartamento alla procedura esecutiva, il tutto oltre interessi e rivalutazione monetaria dalla domanda al saldo in favore della ricorrente. 4) Condannare, inoltre, il sig. Controparte_1
secondo quanto stabilito dall'art. 1480 C.C., così come richiamato dall'art.1484 C.C. al risarcimento del danno da quantificarsi in via equitativa. 5) Condannare, altresì, il sig. al Controparte_1
pagamento delle spese e compensi professionali del doppio grado di giudizio con attribuzione al sottoscritto procuratore per averne fatto anticipo>.
Si costituiva in giudizio , chiedendo di: Controparte_1
a) rigettare l'appello proposto da in quanto infondato;
Parte_1
b) in accoglimento del proposto appello incidentale, condannare
[...]
al pagamento delle spese di lite di primo grado nei confronti del Pt_1
convenuto e dei chiamati in causa;
e compensare dette Controparte_1
spese nei rapporti tra questi ultimi ed il chiamante;
c) nella denegata ipotesi di accoglimento, anche parziale, di taluna delle domande attoree, condannare il notaio (quindi i suoi Persona_2
eredi) a tenere indenne da qualsivoglia pregiudizio Controparte_1
possa derivargli in dipendenza di tale accoglimento;
d) condannare i chiamati in causa, in solido tra loro, alla restituzione degli importi che avranno ricevuto da in virtù della Controparte_1
condanna al pagamento delle spese processuali di cui all'impugnata sentenza n. 1920/2018 del Tribunale di Torre Annunziata, oltre interessi dalla corresponsione al rimborso;
Pagina 5 e) condannare i soccombenti al pagamento delle spese del doppio grado di giudizio, con attribuzione (per quanto concerne il secondo grado) all'avvocato anticipatario.
Nel corso del giudizio si costituivano gli eredi del notaio Persona_2
chiedendo di: a) rigettare l'appello incidentale proposto dal sig.
[...]
nei confronti degli eredi del notaio , perché _1 Persona_2
infondato in fatto e diritto;
b) con vittoria di spese di causa, oltre IVA CPA
e spese generali come per legge, con attribuzione”.
Esaurita l'attività di trattazione della causa, e, dopo alcuni rinvii d'ufficio per esigenze di ruolo, l'adìta Corte ha trattenuto la causa in decisione, assegnando i termini di cui agli artt. 190, comma 1, e 352, comma 1, c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
*********************************
1. L'appello principale è infondato.
La premesso di aver acquistato da , con atto Pt_1 Controparte_1
per notar del 9 novembre 1993, n. di rep. 105306 e n. di Persona_2
racc. 15388, l'immobile distinto con il numero interno 6 ubicato al secondo piano del fabbricato sito in Pompei alla via Acqua Salsa, ha chiesto di dichiarare che, a seguito del pignoramento gravante sul bene da lei acquistato dal ha subito l'evizione ai sensi dell'art. 1484 c.c. Ed ha _1
chiesto, quindi, di condannare il a corrispondere alla ai _1 Pt_1
sensi del secondo comma dell'art. 1484 c.c., la somma di € 35.237,50 da lei pagata per l'estinzione della procedura esecutiva relativa al pignoramento suddetto, di cui € 4.785,50 pagati al custode giudiziario per rimanere nell'appartamento durante la procedura esecutiva ed € 30.452,00 per sottrarre l'appartamento alla procedura esecutiva, oltre al risarcimento dei danni ex art. 1480 c.c. richiamato dall'art. 1484 c.c.
Pagina 6 Il giudice di prime cure ha respinto la domanda rilevando che l'istante non aveva dedotto di aver subito un'azione esecutiva ex art. 602 c.p.c. in conseguenza dell'azione revocatoria proposta ai sensi dell'art. 2901 c.c. da
, ma di aver definito transattivamente la procedura, benchè Persona_3
siffatta procedura, ad avviso del Tribunale, non poteva essere intrapresa perché si basava su un pignoramento che aveva colpito beni diversi dal suolo sul quale era stato edificato l'appartamento compravenduto.
In particolare, il ragionamento articolato dal primo giudice si basa sui seguenti rilievi:
- il pignoramento contro il era inopponibile alla società Piano CP_6
Grande s.r.l. ed ai suoi successivi aventi causa (ossia al ed alla _1
, non solo perché trascritto contro il soltanto in data Pt_1 CP_6
22.09.1982, ossia in data successiva al 06.08.1982 in cui era stato trascritto l'atto con cui la società Piano Grande s.r.l. si era resa acquirente (prima della trascrizione del pignoramento) del bene precedentemente appartenuto al ma anche e soprattutto perché, a ben vedere, il pignoramento CP_6
eseguito dalla non riguardava l'area edificabile di mq. 3.734 - già Per_3
ceduta dal alla società Piano Grande s.r.l. riportata in Catasto CP_6
Terreni al foglio 13 (già 6), p.lle 898, 905, 906 e 907 - bensì solamente il reliquato di terreno della maggiore consistenza delle p.lle 123 e 989 del foglio 6 (cfr. allegata nota di trascrizione del pignoramento);
- in sostanza, la in data 22.09.1982 ha pignorato solo la porzione di Per_3
terreno rimasta di proprietà del dopo l'alienazione da quest'ultimo CP_6
effettuata in data 04.06/08.1982 alla società Piano Grande s.r.l.;
- la porzione di terreno pignorata dalla quindi, non era quella Per_3
interessata dalla successiva edificazione effettuata dalla società Piano
Pagina 7 Grande s.r.l. e, pertanto, non era quella sulla quale è stato edificato l'immobile oggetto di causa, venduto dal _1
Con la conseguenza che, non essendo l'evizione evitabile solo attraverso il pagamento, manca la prova dei presupposti richiesti dall'art. 1485 II comma c.c. secondo cui Il compratore che ha spontaneamente riconosciuto il diritto del terzo perde il diritto alla garanzia, se non prova che non esistevano ragioni sufficienti per impedire l'evizione>.
2. Parte appellante ha censurato la sentenza di primo grado assumendo che la non aveva riconosciuto spontaneamente il diritto del terzo ed Pt_1
aveva solo definito transattivamente la procedura esecutiva iniziata sull'immobile di sua proprietà da un terzo, sulla base di un titolo passato in giudicato che il giudice dell'esecuzione aveva ritenuto opponibile alla
Deduce che, a causa di ciò, era stata costretta ad accettare la Pt_1
transazione, unitamente a tutte le numerose altre parti, per evitare di perdere l'immobile e limitare i danni, sicché non poteva applicarsi nella fattispecie l'art. 1485 II comma c.c. ma l'art. 1482 c.c. e l'evizione era evitabile soltanto attraverso il pagamento, con conseguente responsabilità del venditore e diritto alle voci di danno restitutorie – ripristinatorie fatte vale dall'attrice.
3. Le argomentazioni espresse dalla difesa dell'appellante non risultano condivisibili.
In primo luogo, secondo l'insegnamento della giurisprudenza di legittimità
e di dottrina autorevole, il riconoscimento spontaneo previsto dal secondo comma del citato art. 1485 c.c. può avvenire certamente anche in via transattiva ed il compratore che ha riconosciuto mediante transazione la pretesa del terzo sulla cosa acquistata conserva l'azione di rivalsa per garanzia da evizione nei confronti del venditore quando dimostri che il
Pagina 8 diritto del terzo risultava obiettivamente certo ovvero quando il venditore non sollevi contestazioni sul buon diritto del terzo (Cass. 10/01/1997,
n.184).
E' vero che, affinché il venditore sia tenuto a prestare la garanzia per evizione, non è necessario che il diritto del terzo sulla cosa venduta sia stato accertato giudizialmente, potendo esso risultare in altro modo, purché però tale accertamento sia certo ed incontestabile, e tale non può considerarsi la transazione. Risulta evidente che, come nella fattispecie, la transazione con cui è stato riconosciuto ed estinto il diritto del terzo ha costituito una iniziativa meramente unilaterale dell'acquirente la cui fondatezza deve, quindi, essere adeguatamente dimostrata in questa sede.
In altri termini, l'acquirente, nel caso in cui abbia riconosciuto spontaneamente il diritto del terzo sulla cosa acquistata attraverso la definizione transattiva di tale pretesa, conserva il proprio diritto alla rivalsa per garanzia da evizione verso il proprio venditore solo se dimostra che il diritto del terzo risultava obiettivamente certo e che non esistevano ragioni sufficienti per impedire la evizione (Cass. 01/12/1992, n.12834).
4. Anzitutto, deve escludersi che l'esistenza del diritto della ad Per_3
agire in via esecutiva nei confronti della sull'immobile in Pt_1
questione sia stata oggetto di una precedente valutazione giudiziale.
Non può ritenersi tale né la procedura esecutiva in danno della Pt_1
che era sorta a seguito del pignoramento della parte istante ma non era stata ancora oggetto di specifico accertamento dal giudice dell'esecuzione che si era limitato a nominare un custode giudiziario;
né l'ordinanza emessa dal
Tribunale di Torre Annunziata in data 18.10.2012 che, nell'ambito del giudizio promosso dalla di inadempimento contrattuale del Pt_1
aveva affermato che l'inefficacia dell'atto di vendita derivante _1
Pagina 9 dall'accoglimento dell'azione revocatoria non costituisce evizione ed aveva aggiunto incidentalmente, in termini del tutto astratti e teorici, che “la vendita di bene oggetto di pignoramento, invece, costituisce un'ipotesi di evizione disciplinata dall'art. 1482 c.c. che non è oggetto del presente giudizio” (pag. 5). In entrambe le procedure, quindi, non era stata introdotta e neppure perciò in alcun modo valutata, la questione dell'inopponibilità alla del pignoramento in questione perché relativo a beni diversi Pt_1
dal terreno sul quale era stato edificato il suo appartamento.
Tale inopponibilità, come sopra esposto, è stata affermata dal primo giudice nel presente giudizio in termini del tutto precisi e puntuali, e, come sopra anticipato, non è stata specificamente confutata, nei suoi passaggi argomentativi, dalle difese svolte da parte appellante la quale si è limitata a richiamare soltanto le due procedure innanzi esaminate e la propria convinzione meramente soggettiva dell'inevitabilità della espropriazione.
Ne deriva che la fondata possibilità da parte della di far valere Pt_1
l'inesistenza del pignoramento a lei pregiudizievole esclude la ricorrenza della condizione della mancanza di “ragioni sufficienti per impedire la evizione”, condizione necessaria per far valere il diritto alla garanzia e che parte acquirente, secondo la esplicita previsione del citato art. 1485, aveva l'onere di provare, in termini – secondo la giurisprudenza innanzi richiamata – di obiettiva certezza.
Sulla base di tali considerazioni, che assumono carattere assorbente rispetto alle altre questioni dibattute dalle parti, l'appello principale risulta privo di fondamento e deve confermarsi la sentenza impugnata nella parte de qua.
5. Deve, allora, passarsi ad esaminare l'appello incidentale proposto da con il quale si chiede di condannare la al pagamento delle _1 Pt_1
spese di lite di primo grado nei confronti del e dei chiamati in causa _1
Pagina 10 (eredi del notaio ), compensando le spese nei rapporti tra questi Per_1
ultimi ed il chiamante _1
L'appello è fondato.
Il Tribunale aveva compensato le spese tra attrice e convenuto “atteso
l'esito del giudizio e la considerazione che il rigetto della domanda della prima non deriva dalle difese svolte dal secondo, ma dalla fondatezza di quelle prospettate dai chiamati in causa” ed aveva posto le spese di questi ultimi a carico solidalmente dell'attrice e del convenuto “per il principio di causalità”.
5.1 Ora, i commi 2 e 3 dell'art. 92 c.p.c. disciplinano l'eccezione alla regola della condanna alle spese in caso di soccombenza, prevedendo la possibilità che il giudice disponga la compensazione delle spese. Tale ipotesi, tuttavia, va relegata ai soli casi di soccombenza reciproca, oppure quando la questione trattata è assolutamente nuova, o vi è mutamento della giurisprudenza sulle questioni dirimenti, ovvero, per effetto dell'intervento della Corte Costituzionale con sentenza 19 aprile 2018, n. 77, quando sussistono “altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni”.
Per quanto riguarda quest'ultima ipotesi, l'unica astrattamente configurabile nella fattispecie, prevale una interpretazione decisamente restrittiva della locuzione sopra riportata, nel senso che “Le gravi ed eccezionali ragioni che giustificano la compensazione delle spese del giudizio devono riguardare specifiche circostanze o aspetti della controversia decisa e non possono essere espresse con una formula generica inidonea a consentire il necessario controllo, così come non può ritenersi sufficiente, per derogare il principio della soccombenza, il merito riferimento alla peculiarità della materia del contendere” (Cass.
16/05/2022, n.15611).
Pagina 11 Ciò posto, il Collegio, condividendo quanto sostenuto dall'appellante incidentale, non può che evidenziare la totale infondatezza della pretesa attorea, a nulla rilevando, ai fini in esame, che le ragioni poste a base del rigetto della domanda attorea siano state rappresentate o meno dalla parte vittoriosa la cui partecipazione in giudizio è stata pur sempre stata determinata causalmente dall'iniziativa dell'istante. Del resto, a voler seguire il diverso ragionamento del primo giudice, si arriverebbe anche all'irragionevole conclusione che la parte vittoriosa in giudizio non avrebbe mai diritto al rimborso delle spese processuali se il rigetto della pretesa avversa sia stata motivata da questioni rilevate d'ufficio dal giudice.
Ne consegue che non ricorrono gravi ed eccezionali ragioni che possano giustificare la compensazione, anche solo parziale, delle spese di lite tra l'attrice ed il convenuto in primo grado, in deroga al principio generale della soccombenza ex art. 91 comma 1 c.p.c.
5.2 Fondato è anche il gravame incidentale avente ad oggetto le spese del primo grado relative ai rapporti tra il chiamante e gli eredi del notaio _1
. Per_1
Al fine di risolvere la questione, giova richiamare il costante indirizzo giurisprudenziale, ribadito anche recentemente dalla Cassazione, secondo il quale, con riferimento alla liquidazione delle spese di lite della terza chiamata in causa, “in forza del principio di causalità - che, unitamente a quello di soccombenza, regola il riparto delle spese di lite - il rimborso delle spese processuali sostenute dal terzo chiamato in garanzia dal convenuto deve essere posto a carico dell'attore qualora la chiamata in causa si sia resa necessaria in relazione alle tesi sostenute dall'attore stesso e queste siano risultate infondate, a nulla rilevando che l'attore non abbia proposto nei confronti del terzo alcuna domanda;
il rimborso
Pagina 12 rimane, invece, a carico della parte che ha chiamato o fatto chiamare in causa il terzo qualora l'iniziativa del chiamante, rivelatasi manifestamente infondata o palesemente arbitraria, concreti un esercizio abusivo del diritto di difesa” (Cass. 06/11/2023, n.30771; 28/03/2022, n.9941;
14/01/2022, n.1123).
In altri termini, la responsabilità delle spese di una chiamata del terzo in garanzia non può farsi risalire all'attore solo nell'ipotesi di difetto dei presupposti di tale chiamata per ragioni concernenti il rapporto tra convenuto e chiamato.
Sulla base di tali coordinate giuridiche deve osservarsi che, nella vicenda processuale in oggetto, l'iniziativa del chiamante non può ritenersi manifestamente infondata o palesemente arbitraria, posto che occorre avere riguardo non all'esito finale della controversia, bensì alle richieste inizialmente formulate dalla D' - richieste che avrebbero potuto Pt_1
coinvolgere, ove fondate, anche la posizione del notaio che, seguendo la prospettazione attorea, aveva rogato gli atti di compravendita in questione omettendo di segnalare il presunto pignoramento trascritto dalla Per_3
Di talché la chiamata in causa degli eredi del notaio può ritenersi ragionevolmente avanzata e cautelativamente ricollegata a tutti i possibili sviluppi della domanda attorea.
Dalle considerazioni che precedono, deve allora escludersi la sussistenza quantomeno della manifesta infondatezza della domanda di garanzia proposta dal convenuto nei confronti dei terzi chiamati, o, comunque, della palese arbitrarietà della chiamata, condizioni necessarie, in applicazione dei principi sopra richiamati, per poter configurare la soccombenza del convenuto in causa nel rapporto processuale instaurato tra quest'ultimo ed i terzi suddetti.
Pagina 13 Le spese sostenute dai chiamati in causa in primo grado restano, dunque, interamente a carico dell'attrice e vanno, invece, compensate in appello nei rapporti con il il quale da un lato ha ottenuto l'esclusione della _1
condanna in favore dei predetti al pagamento delle spese di primo grado
(esclusione più che la chiesta compensazione, per le considerazioni sopra esposte), dall'altro ha reiterato la domanda di rivalsa, benché dimostratasi infondata in primo grado, nel caso di accoglimento di alcuna delle domande attoree.
L'appellante, pienamente soccombente, deve essere condannata al pagamento anche delle spese del secondo grado di giudizio in favore del
_1
La liquidazione delle spese di entrambi i gradi viene effettuata in dispositivo, tenuto conto delle questioni dibattute e dell'impegno difensivo svolto, applicando i valori medi dello scaglione di riferimento indicato dal giudice di primo grado (indeterminabile con complessità media) del D.M.
n. 55 del 2014, aggiornati dal D.M. n. 147 del 13/08/2022, con esclusione per l'appello della fase istruttoria non concretamente tenutasi.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Napoli – Settima sezione civile – definitivamente pronunciando sugli appelli proposti avverso la sentenza n. 1920/18 emessa dal Tribunale di Torre Annunziata in data 07/09/2018, così provvede:
1) rigetta l'appello principale proposto da ed accoglie per Parte_1
quanto di ragione l'appello incidentale spiegato da e, Controparte_1
per l'effetto, in parziale riforma della sentenza impugnata che conferma per il resto:
a) condanna al pagamento, in favore di Parte_1 _1
, delle spese del primo grado di giudizio che liquida in € 10.860,00
[...]
Pagina 14 per compenso professionale, oltre il rimborso per spese generali al 15%,
Iva e Cpa come per legge;
b) esclude la condanna del al pagamento delle spese del primo grado _1
in favore degli eredi del notaio come in epigrafe indicati;
Per_1
2) condanna alla rifusione delle spese del presente giudizio Parte_1
in favore di che si liquidano in € 8.470,00 per Controparte_1
compenso professionale, oltre il rimborso per spese generali al 15%, Iva e
Cpa come per legge, con attribuzione all'avv. Giuseppe Esposito, dichiaratosi antistatario;
3) compensa interamente le spese del secondo grado tra il e gli eredi _1
del notaio . Per_1
Ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante principale, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione, a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del 09/01/2025.
Il Presidente estensore
dr. Michele Magliulo
Pagina 15