Sentenza 13 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 3B, sentenza 13/04/2026, n. 6645 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 6645 |
| Data del deposito : | 13 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 06645/2026 REG.PROV.COLL.
N. 13525/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Terza Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 13525 del 2025, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Adriano Forcina, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Istruzione e del Merito, Liceo Scientifico L. B. Alberti Marina di Minturno, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l'ottemperanza
della sentenza n. -OMISSIS-del Tribunale Civile di Roma di parziale riforma della sentenza n. -OMISSIS- del Giudice di Pace di Cassino;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Liceo Scientifico L. B. Alberti Marina di Minturno e di Ministero dell'Istruzione e del Merito;
Visto l'art. 114 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 8 aprile 2026 la dott.ssa FR LL AR e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con l’atto introduttivo del giudizio, notificato e depositato in data 6 novembre 2025, la parte ricorrente chiede darsi esecuzione alla sentenza Tribunale di Roma, n. -OMISSIS-, pubblicata in data 26 marzo 2024, nel ricorso NRG-OMISSIS- notificata in data 26 aprile 2024 e in data 1 luglio 2024, passata in giudicato come da attestazione prodotta, con la quale il Giudice adito ha così disposto: “ definitivamente decidendo sull’appello avverso la sentenza del Giudice di Pace di di Cassino del -OMISSIS-, proposto dal MINISTERO DELL’ISTRUZIONE nei confronti di -OMISSIS-, e sull’appello incidentale da questi proposto, così provvede: a) rigetta l’appello proposto dal Ministero dell’Istruzione, con riferimento ad entrambi i motivi; b) in accoglimento dell’appello incidentale, nei limiti indicati nella motivazione, e in parziale riforma della sentenza appellata, condanna il Ministero dell’Istruzione al pagamento in favore di -OMISSIS- delle spese del giudizio di primo grado, liquidate d’ufficio in € 1.205,00 per compensi e € 125,00 per spese, oltre a rimborso spese generali, cpa e iva, se dovuta; c) conferma nel resto la sentenza appellata; d) condanna il Ministero dell’Istruzione al pagamento in favore di -OMISSIS- delle spese del presente giudizio di appello, complessivamente liquidate d’ufficio in € 2.127,00 per compensi, oltre a rimborso spese generali, cpa e iva, se dovuta ”.
1.1 Con la sentenza di primo grado, parzialmente come sopra riformata in appello, il Giudice adito aveva così disposto: “- accoglie la domanda proposta dai sigg.ri -OMISSIS-, in proprio e n.q. di genitori esercenti la potestà genitoriale sul minore -OMISSIS- - Condanna il MIUR al risarcimento dei danni subiti dal minore -OMISSIS- liquidati in complessivi € 3.000 in via equitativa, oltre interessi legali dalla presente sentenza all’effettivo soddisfo; - Condanna il MIUR al pagamento delle competenze di lite che liquida in € 900,00, oltre rimborso spese generali, cpf e iva come per legge se dovuta e al rimborso del contributo unificato versato ”.
2. Afferma la parte ricorrente che l’Amministrazione non ha dato esecuzione alla statuizione di condanna contenuta nella sentenza di cui al punto 1.
3. In data 16 febbraio 2026 si è costituita in giudizio l’Amministrazione resistente con atto di stile.
4. Alla camera di consiglio del giorno 8 aprile 2026 il ricorso è stato trattenuto in decisione.
5. Il ricorso proposto deve trovare accoglimento.
5.1 A fronte dell’allegato inadempimento di parte resistente, l’Amministrazione non ha fornito chiarimenti o indicazioni in relazione alla corretta esecuzione della sentenza oggetto di ottemperanza, con la conseguenza che la pretesa del ricorrente alla luce dei principi espressi dalla giurisprudenza di legittimità in tema di onere della prova tra debitore e creditore (Cass. 13533/2001) deve trovare accoglimento.
Dalla sentenza in questione si ricava il diritto della parte ricorrente di conseguire la pretesa riconosciuta i cui presupposti non sono sindacabili in sede di ottemperanza del giudicato. Per l’effetto, il Ministero resistente deve essere condannato a ottemperare alla citata decisione.
Deve pertanto essere dichiarato l'obbligo dell’Amministrazione convenuta di dare esecuzione al giudicato di cui in epigrafe, nel termine di giorni 60 dalla notificazione ovvero dalla comunicazione della presente sentenza.
In caso di infruttuoso decorso del termine si nomina fin da ora un commissario ad acta che senza compenso provvederà a dare esecuzione alla citata sentenza.
6. Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo secondo i parametri attinenti alle procedure esecutive mobiliari (cfr., Cons. Stato, Sez. III, sent. n. 1247/2016; Cons. Stato, Sez. VII, sent. n. 4029/2025), mentre l’importo del contributo unificato deve essere rimborsato per legge.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Bis), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei sensi di cui in motivazione e, per l’effetto:
- ordina all’Amministrazione di dare esecuzione al titolo indicato in epigrafe nel termine di 60 giorni dalla comunicazione o dalla notificazione della presente sentenza;
- nomina quale Commissario ad acta il Direttore generale dell’Amministrazione resistente preposto alla Direzione generale competente per la materia oggetto del presente contenzioso, il quale, con facoltà di delega e senza compenso, provvederà a dare esecuzione alla sentenza indicata in motivazione, nel termine di 60 giorni, decorrente dalla scadenza del termine concesso all’amministrazione, previa richiesta del ricorrente;
- condanna l’Amministrazione al pagamento delle spese dell’odierno giudizio in favore di parte ricorrente che liquida in complessivi euro 800,00 (ottocento/00) oltre accessori di legge se dovuti.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 8 aprile 2026 con l'intervento dei magistrati:
ES SS, Presidente
Maria Rosaria Oliva, Referendario
FR LL AR, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| FR LL AR | ES SS |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.