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Sentenza 5 febbraio 2025
Sentenza 5 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 05/02/2025, n. 352 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 352 |
| Data del deposito : | 5 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Marta Ienzi Presidente
Dott.ssa Filomena Albano Giudice
Dott.ssa Maria Vittoria Caprara Giudice
Riunito in camera di consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile in primo grado iscritta al n. 7011/2024 introdotta da
(NAPOLI (NA), 19/05/1951), con il patrocinio dell'avv. Parte_1
VENDITTI FRANCESCA;
RICORRENTE
e
(ROMA (RM), 18/04/1954), con il patrocinio dell'avv. Controparte_1
VENDITTI FRANCESCA
RICORRENTE
e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
OGGETTO: cessazione degli effetti civili del matrimonio
CONCLUSIONI: come da ricorso congiunto
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 29.05.2024, e Parte_1 CP_1
adivano l'intestato Tribunale al fine di ivi sentire dichiarare la
[...]
cessazione degli effetti civili del loro matrimonio.
Riferivano di avere contratto matrimonio in AP in data 28.07.1979, che dall'unione era nata la figlia (11.11.1985), e che con sentenza n. 1701/2007 Per_1
il Tribunale di Roma aveva dichiarato la separazione personale dei coniugi.
Deducevano, a sostegno della domanda, che da allora non vi era stata alcuna riconciliazione. Le parti chiedevano pertanto accogliersi le seguenti conclusioni congiunte: “1)
Dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto a AP il
28/07/1979, matrimonio registrato nel Registro degli atti dello Stato Civile del
Comune di AP dell'anno 1979, Atto n. 206, p. II s.A sez. O 2) Statuire che ciascuno dei coniugi provvederà al proprio mantenimento;
3) Ordinare all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di AP a mezzo di rituale comunicazione da parte della Cancelleria, di procedere alla trascrizione della emananda sentenza sui pubblici registri anagrafici”.
Ebbene, ricorrono i presupposti per dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra le parti in data 28/07/1979, giacché dagli atti risulta che è decorso il termine previsto dall'art. 3 n. 2 lett. B] della legge n. 898/1970 e successive modifiche) e non vi è contestazione alcuna in ordine all'impossibilità di ricostituire il consorzio familiare.
Possono essere recepite le condizioni proposte dai coniugi in quanto conformi agli interessi di entrambi, tenuto conto altresì che la figlia è maggiorenne ed economicamente indipendente.
Spese compensate come da domanda.
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa civile in primo grado iscritta al n. 7011/2024 R.G.V.G.:
- dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in AP in data
28/07/1979 tra e;
Parte_1 Controparte_1
- dispone l'annotazione della presente sentenza nei registri dello stato civile del
Comune di AP (registro degli atti di matrimonio dell'anno 1979, atto n. 206, parte II, serie A, Sez. O);
- dispone in ordine alle condizioni di divorzio in conformità a quanto indicato nel ricorso congiunto integralmente riportato in parte motiva;
- compensa le spese di lite.
Così deciso in Roma, in data 04/02/2025
Il Giudice rel. Il Presidente
Dott.ssa Maria Vittoria Caprara dott.ssa Marta Ienzi
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Marta Ienzi Presidente
Dott.ssa Filomena Albano Giudice
Dott.ssa Maria Vittoria Caprara Giudice
Riunito in camera di consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile in primo grado iscritta al n. 7011/2024 introdotta da
(NAPOLI (NA), 19/05/1951), con il patrocinio dell'avv. Parte_1
VENDITTI FRANCESCA;
RICORRENTE
e
(ROMA (RM), 18/04/1954), con il patrocinio dell'avv. Controparte_1
VENDITTI FRANCESCA
RICORRENTE
e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
OGGETTO: cessazione degli effetti civili del matrimonio
CONCLUSIONI: come da ricorso congiunto
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 29.05.2024, e Parte_1 CP_1
adivano l'intestato Tribunale al fine di ivi sentire dichiarare la
[...]
cessazione degli effetti civili del loro matrimonio.
Riferivano di avere contratto matrimonio in AP in data 28.07.1979, che dall'unione era nata la figlia (11.11.1985), e che con sentenza n. 1701/2007 Per_1
il Tribunale di Roma aveva dichiarato la separazione personale dei coniugi.
Deducevano, a sostegno della domanda, che da allora non vi era stata alcuna riconciliazione. Le parti chiedevano pertanto accogliersi le seguenti conclusioni congiunte: “1)
Dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto a AP il
28/07/1979, matrimonio registrato nel Registro degli atti dello Stato Civile del
Comune di AP dell'anno 1979, Atto n. 206, p. II s.A sez. O 2) Statuire che ciascuno dei coniugi provvederà al proprio mantenimento;
3) Ordinare all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di AP a mezzo di rituale comunicazione da parte della Cancelleria, di procedere alla trascrizione della emananda sentenza sui pubblici registri anagrafici”.
Ebbene, ricorrono i presupposti per dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra le parti in data 28/07/1979, giacché dagli atti risulta che è decorso il termine previsto dall'art. 3 n. 2 lett. B] della legge n. 898/1970 e successive modifiche) e non vi è contestazione alcuna in ordine all'impossibilità di ricostituire il consorzio familiare.
Possono essere recepite le condizioni proposte dai coniugi in quanto conformi agli interessi di entrambi, tenuto conto altresì che la figlia è maggiorenne ed economicamente indipendente.
Spese compensate come da domanda.
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa civile in primo grado iscritta al n. 7011/2024 R.G.V.G.:
- dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in AP in data
28/07/1979 tra e;
Parte_1 Controparte_1
- dispone l'annotazione della presente sentenza nei registri dello stato civile del
Comune di AP (registro degli atti di matrimonio dell'anno 1979, atto n. 206, parte II, serie A, Sez. O);
- dispone in ordine alle condizioni di divorzio in conformità a quanto indicato nel ricorso congiunto integralmente riportato in parte motiva;
- compensa le spese di lite.
Così deciso in Roma, in data 04/02/2025
Il Giudice rel. Il Presidente
Dott.ssa Maria Vittoria Caprara dott.ssa Marta Ienzi