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Sentenza 18 giugno 2025
Sentenza 18 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Frosinone, sentenza 18/06/2025, n. 223 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Frosinone |
| Numero : | 223 |
| Data del deposito : | 18 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Frosinone
Sezione Civile
Il Collegio così composto: dott. Marcello Buscema Presidente dott. Fabrizio Fanfarillo Giudice dott.ssa Roberta Bisogno Giudice rel. est. riunito in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al ruolo generale degli affari civili di volontaria giurisdizione n. 983/2025 ed instaurata da
, Parte_1 rappresentata e difesa dall'Avv. Maria Cherubini, per procura congiunta al ricorso;
e
CP_1 rappresentato e difeso dall'Avv. Daniele Natalia, per procura congiunta al ricorso;
ricorrenti nonché con l'intervento del P.M..
OGGETTO: separazione consensuale – domanda congiunta.
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO
1. Con domanda congiunta le parti di cui in epigrafe hanno chiesto a questo Tribunale di omologare la loro separazione personale alle condizioni di cui al ricorso.
A tal fine hanno esposto che contraevano matrimonio concordatario a Casal di Principe (CE), il 27.06.2015; che dall'unione coniugale nasceva un figlio, , nella data del 28.12.2016; che il rapporto Persona_1 coniugale si deteriorava a causa di incompatibilità caratteriali;
che il marito era militare dell'Arma dei
Carabinieri; che la moglie era disoccupata.
2. Ciò premesso, va senz'altro omologata la separazione consensuale dei coniugi alle condizioni da essi concordate, sussistendo i presupposti di cui all'art. 151, comma 1, c.c. e di cui all'art. 473 bis.51. c.p.c. D'altronde, non risultano ragioni ostative alla conferma del regime indicato nel ricorso, per come integrato/modificato all'udienza del 10.06.2025 e su cui le parti hanno espresso adesione.
3. Va disposta la pubblicità prescritta dall'art. 69 d.p.r. 396/2000.
4. Considerata la promozione congiunta del ricorso e la natura costitutivo-necessaria della pronuncia sullo status coniugale, sussistono i presupposti per la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
− omologa la separazione personale tra i coniugi alle condizioni di cui all'accordo;
− ordina che la presente sentenza, dopo il passaggio in giudicato, sia trasmessa, a cura della cancelleria, all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Casal di Principe (CE) per le annotazioni e le ulteriori incombenze di legge ai sensi dell'art. 69 d.p.r. 396/2000 (matrimonio trascritto nel registro degli atti di matrimonio del predetto Comune dell'anno 2015, V. Unico, N. 27, Parte II,
Serie A);
− conferma il regime stabilito nel ricorso, per come integrato/modificato all'udienza del 10.06.2025, su cui le parti hanno espresso adesione;
− compensa le spese di lite.
Frosinone, 17.06.2025
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE Dott.ssa Roberta Bisogno Dott. Marcello Buscema
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Frosinone
Sezione Civile
Il Collegio così composto: dott. Marcello Buscema Presidente dott. Fabrizio Fanfarillo Giudice dott.ssa Roberta Bisogno Giudice rel. est. riunito in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al ruolo generale degli affari civili di volontaria giurisdizione n. 983/2025 ed instaurata da
, Parte_1 rappresentata e difesa dall'Avv. Maria Cherubini, per procura congiunta al ricorso;
e
CP_1 rappresentato e difeso dall'Avv. Daniele Natalia, per procura congiunta al ricorso;
ricorrenti nonché con l'intervento del P.M..
OGGETTO: separazione consensuale – domanda congiunta.
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO
1. Con domanda congiunta le parti di cui in epigrafe hanno chiesto a questo Tribunale di omologare la loro separazione personale alle condizioni di cui al ricorso.
A tal fine hanno esposto che contraevano matrimonio concordatario a Casal di Principe (CE), il 27.06.2015; che dall'unione coniugale nasceva un figlio, , nella data del 28.12.2016; che il rapporto Persona_1 coniugale si deteriorava a causa di incompatibilità caratteriali;
che il marito era militare dell'Arma dei
Carabinieri; che la moglie era disoccupata.
2. Ciò premesso, va senz'altro omologata la separazione consensuale dei coniugi alle condizioni da essi concordate, sussistendo i presupposti di cui all'art. 151, comma 1, c.c. e di cui all'art. 473 bis.51. c.p.c. D'altronde, non risultano ragioni ostative alla conferma del regime indicato nel ricorso, per come integrato/modificato all'udienza del 10.06.2025 e su cui le parti hanno espresso adesione.
3. Va disposta la pubblicità prescritta dall'art. 69 d.p.r. 396/2000.
4. Considerata la promozione congiunta del ricorso e la natura costitutivo-necessaria della pronuncia sullo status coniugale, sussistono i presupposti per la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
− omologa la separazione personale tra i coniugi alle condizioni di cui all'accordo;
− ordina che la presente sentenza, dopo il passaggio in giudicato, sia trasmessa, a cura della cancelleria, all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Casal di Principe (CE) per le annotazioni e le ulteriori incombenze di legge ai sensi dell'art. 69 d.p.r. 396/2000 (matrimonio trascritto nel registro degli atti di matrimonio del predetto Comune dell'anno 2015, V. Unico, N. 27, Parte II,
Serie A);
− conferma il regime stabilito nel ricorso, per come integrato/modificato all'udienza del 10.06.2025, su cui le parti hanno espresso adesione;
− compensa le spese di lite.
Frosinone, 17.06.2025
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE Dott.ssa Roberta Bisogno Dott. Marcello Buscema