Sentenza 29 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Firenze, sentenza 29/05/2025, n. 1846 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Firenze |
| Numero : | 1846 |
| Data del deposito : | 29 maggio 2025 |
Testo completo
N. R. G. 8785/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI FIRENZE in composizione collegiale, in persona dei seguenti magistrati: dr.ssa Silvia Governatori Presidente dr.ssa Daniela Garufi giudice dr.ssa Ilaria Benincasa giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di 1° grado iscritta al n. 8785 del ruolo contenzioso generale dell'anno
2021 avente ad oggetto: cessazione degli effetti civili del matrimonio vertente tra:
codice fiscale , con l'assistenza Parte_1 C.F._1 dell'amministratore di sostegno avvocato Ombretta Bartoli, rappresentato e difeso dall'avvocato Elisa Mugnai in virtù di delega in atti
Ricorrente
e
, codice fiscale , rappresentata e difesa Controparte_1 C.F._2 dall'avvocato Silvia Bugetti in virtù di delega in atti
Resistente
Con l'intervento del Pubblico Ministero
Conclusioni per entrambe le parti (v. verbale di udienza del 27/05/2025):
1
26.12.1972 alle seguenti condizioni:
a) ciascuno dei coniugi provvederà al proprio mantenimento con mezzi propri, rinunciando la SI.ra alla domanda di assegno di mantenimento a carico del CP_1
SI. ; Pt_1
b) quanto ai beni immobili attualmente in comproprietà dei coniugi, i SIg.ri e Pt_1
confermano l'impegno reciproco alla vendita, con ripartizione del ricavato in CP_1
egual misura tra le Parti, salvo quanto di seguito previsto;
c) contestualmente alla vendita dei beni immobili in comproprietà siti in Lastra a SIna,
Fraz. Malmantile, Via di Gavignano, i coniugi provvederanno, con parte del ricavato, alla estinzione del mutuo contratto in data 01.08.2011 dalla M.G. FI di NT
SI e c. S.a.s.;
d) il SI. rinuncia irrevocabilmente a richiedere alla SI.ra la Pt_1 CP_1 restituzione della somma di € 12.000,00 versata a quest'ultima come anticipo di parte della quota del prezzo spettante alla SI.ra a fronte della futura vendita dei CP_1
terreni e annessi agricoli di Via Gavignano;
e) la SI.ra , da parte sua, rinuncia a rivendicare nei confronti del SI. CP_1 Pt_1 il canone di affitto di fondo rustico di cui al contratto di affitto del 04.12.2017, pari ad €
900,00 annui, dovuti a decorrere dal mese di luglio 2022, impegnandosi le parti a risolvere consensualmente detto contratto entro dieci giorni dalla pubblicazione della sentenza che pronuncia la cessazione degli effetti civili del loro matrimonio;
f) le spese del giudizio di cessazione degli effetti civili del matrimonio vengono integralmente compensate tra le Parti”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
ha adito il Tribunale di Firenze per sentir dichiarare la Parte_1
cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto con , la Controparte_1 quale si è costituita in giudizio nulla opponendo alla domanda di divorzio.
2 Ai sensi degli artt. 2 e 3 n. 2 lett. b) legge 1.12.1970 n. 898, come modificata dalla legge
6.5.2015 n. 55, la cessazione degli effetti civili del matrimonio può essere pronunciata qualora si accerti che “la comunione spirituale e materiale dei coniugi non può essere mantenuta o ricostituita” nel caso in cui “è stata pronunciata con sentenza passata in giudicato la separazione giudiziale fra i coniugi ovvero è stata omologata la separazione consensuale ovvero è intervenuta separazione di fatto” purché la separazione si sia protratta ininterrottamente “da almeno dodici mesi dall'avvenuta comparizione dei coniugi innanzi al presidente del tribunale nella procedura di separazione personale e da sei mesi nel caso di separazione consensuale, anche quando il giudizio contenzioso si sia trasformato in consensuale, ovvero dalla data certificata nell'accordo di separazione raggiunto a seguito di convenzione di negoziazione assistita da un avvocato ovvero dalla data dell'atto contenente l'accordo di separazione concluso innanzi all'ufficiale dello stato civile”.
Nel caso in esame ricorrono i suddetti presupposti per la pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Infatti, come emerge dalla copia degli atti della separazione prodotti dal ricorrente, in seguito a convenzione di negoziazione assistita, il 30/01/2020 le parti erano addivenute ad un accordo di separazione, autorizzato dalla Procura della Repubblica presso il
Tribunale di Firenze.
Pertanto, alla data del deposito del ricorso introduttivo del presente giudizio
(28/07/2021), erano già trascorsi, dalla data certificata nell'accordo di separazione, oltre i sei mesi richiesti dalla norma sopra riportata.
Appare altresì evidente che la comunione spirituale e materiale dei coniugi, ormai separati da oltre cinque anni, durante i quali essi non si sono riconciliati, non può più essere ricostituita.
La cessazione degli effetti civili del matrimonio può essere pronunciata alle condizioni previste dalle parti, in quanto non contrarie all'ordine pubblico e in difetto di prole minorenne.
L'accordo raggiunto giustifica l'integrale compensazione delle spese del presente giudizio.
P. Q. M.
3 Il Tribunale di Firenze, definitivamente pronunciando,
- pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in Lastra a SIna
(FI) in data 26/12/1972 da n. a PALERMO (PA) il Parte_1
23/09/1950, e , n. a PARTINICO (PA) il 18/10/1958, trascritto Controparte_1 dall'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Lastra a SIna (FI) al n. 111, parte II, serie
A, anno 1972;
- la donna perde il cognome che aveva aggiunto al proprio a seguito del matrimonio;
- ordina all'Ufficiale di Stato Civile competente di procedere all'annotazione della presente sentenza;
- dispone in conformità agli accordi raggiunti tra le parti;
- compensa integralmente tra le parti le spese del presente giudizio.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza ai sensi dell'art. 10 legge
1.12.1970 n. 898.
Così deciso in Firenze, nella camera di consiglio del 28/05/2025.
Il giudice relatore
Dr.ssa Ilaria Benincasa
La Presidente
Dr.ssa Silvia Governatori
Il presente provvedimento non è destinato alla diffusione. In caso di pubblicazione dovranno essere epurati i dati sensibili, ex art. 52 d.lgs. 196/2003.
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