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Sentenza 13 ottobre 2025
Sentenza 13 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Termini Imerese, sentenza 13/10/2025, n. 1364 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Termini Imerese |
| Numero : | 1364 |
| Data del deposito : | 13 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2848/2023
TRIBUNALE ORDINARIO DI TERMINI IMERESE
SEZIONE CIVILE
Oggi 13 ottobre 2025 alle ore 9.35 innanzi al dott. SS ME, sono comparsi:
l'avv. Antonio Pecoraro in sostituzione dell'avv. CORDARO GIUSEPPE per;
Controparte_1 nessuno è presente per l'AVVOCATURA DELLO STATO DI PALERMO
l'Avv. Pecoraro conclude come da atto introduttivo e note conclusive autorizzate.
Dopo breve discussione orale, il Giudice pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. dandone lettura.
Il Giudice
SS ME
1 Repubblica Italiana
In Nome del Popolo Italiano
TRIBUNALE ORDINARIO DI TERMINI IMERESE
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Termini Imerese, in persona del Giudice, dott.ssa SS ME, all'udienza del 13 ottobre 2025, ha pronunziato e dato lettura della seguente
SENTENZA
(all'esito di discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c.) nella causa civile di grado d'appello, iscritta al n°2848 del Ruolo Generale per gli Affari Contenziosi dell'anno 2025 vertente tra
, rappresentata e difesa dall'Avv. Giuseppe Cordaro per mandato in atti;
Controparte_1 appellante
e
, in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliato ex lege Controparte_2 presso gli uffici dell'Avvocatura distrettuale dello Stato, dalla quale è rappresentato e difeso in persona del
Procuratore dello Stato Persona_1 appellato
MOTIVI della DECISIONE
1. I fatti oggetto del giudizio
Con atto di citazione ritualmente notificato, ha proposto appello avverso la sentenza Controparte_1
n. 68/23 del Giudice di pace di Corleone, pubblicata in data 14.7.23, che aveva rigettato il ricorso proposto dalla medesima avverso il verbale di accertamento n. 259303532, elevato dai Carabinieri della stazione di Prizzi il 5.4.2023, con il quale le era stato intimato il pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria di € 397,00 per la violazione dell'art. 116 comma 14 del CdS, commessa con l'autovettura
Tiguan tg. EM531KB per affidamento del proprio veicolo a soggetto privo di patente di guida.
2 Esponeva l'appellante che innanzi al Giudice di pace aveva lamentato irregolarità formali e sostanziali della procedura sanzionatoria, compendiabili nella circostanza per la quale l'infrazione al Codice della
Strada era stata accertata in Palazzo Adriano, fuori dall'orario di servizio, da un carabiniere della Stazione di Prizzi in data 22.3.2023, quando questi aveva visto , che sapeva essere privo di patente CP_3 di guida, alla guida dell'autoveicolo di proprietà dell'appellante; infrazione non contestata immediatamente ex art. 201 CdS, ma solo in data 5.4.2023, ben dopo quattordici giorni dall'accertamento.
Nonostante tali fatti, il giudice di pace aveva rigettato l'opposizione proposta e confermato il verbale anche nella misura della sanzione.
A fronte di tali e tante argomentazioni, dunque, deduceva la nullità della sentenza per violazione dell'art. 112 c.p.c., tenuto conto che il giudice di pace aveva dato atto vi fosse stato il rispetto dell'art. 24 comma 4 del Regolamento di attuazione del CdS, ovverosia che il trasgressore avesse ottemperato all'alt, mentre la ricorrente, odierna appellante, aveva contestato proprio l'omesso rispetto della norma citata, non essendo stato intimato l'alt, né essendo riconoscibile l'agente accertatore.
Si doleva ancora della violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., non essendovi pronuncia del giudice di prime cure in ordine a punti decisivi della controversia, costituiti dalla circostanza per la quale era mancata la contestazione immediata della violazione.
Concludeva chiedendo, dunque, l'accoglimento dell'appello e la conseguente riforma della sentenza del
Giudice di pace, con vittoria di spese e onorari del doppio grado di giudizio.
Ritualmente evocato in giudizio, si costituiva l' il quale contestava i motivi CP_2
d'impugnazione, chiedendo il rigetto dell'appello e invocando la bontà della sentenza impugnata.
L'appellato, inoltre, proponeva appello incidentale condizionato all'accoglimento dell'appello principale dolendosi, in primo luogo, dell'erronea dichiarazione di contumacia della ad opera del giudice di CP_2 prime cure;
in secondo luogo, dell'inammissibilità dell'opposizione proposta, tenuto conto della natura procedimentale del verbale di accertamento della violazione del CdS, atto inidoneo a produrre effetti immediatamente lesivi sulla sfera giuridica della controparte, e dell'impugnabilità esclusivamente dell'ordinanza di ingiunzione, secondo la disciplina generale desumibile dagli artt. 18 e 22 l. n. 689/81 (cfr.
Cass., ordinanza n. 13676/2019).
Chiedeva, pertanto, il rigetto dell'appello proposto e la conferma della sentenza di prime cure;
in subordine, in caso di accoglimento dell'appello principale, l'accoglimento dell'appello incidentale proposto. Il tutto con vittoria di spese e compensi.
3 Celebrata l'udienza di prima comparizione in data 7.10.2024, il procedimento veniva rinviato all'odierna udienza ex art. 281 sexies c.p.c.
Così sinteticamente delineato l'oggetto del giudizio, il Tribunale rileva e osserva quanto segue.
2. Il merito dell'appello
L'appello proposto da è infondato e deve essere, pertanto, rigettato. Controparte_1
Seppure, infatti, la decisione di prime cure risulti succintamente motivata, tuttavia, correttamente dichiara infondate le ragioni della ricorrente.
Invero, osserva il tribunale in funzione di giudice d'appello, che del tutto infondati risultano i motivi di impugnazione dedotti dall'appellante.
Quanto ai vizi formali e sostanziali del verbale di contestazione, precisato che la cognizione del giudice deve essere limitata al verbale impugnato, identificato dal n. , elevato dai Carabinieri della Numero_1 stazione di Prizzi il 5.4.2023, nei confronti di per affidamento del proprio veicolo a Controparte_1 soggetto privo di patente di guida, e non può essere estesa al verbale, prodromico, di accertamento e irrogazione emesso nei confronti di (verbale n. 259303337 del 5.4.2023), non oggetto di CP_3 contestazione, dalla disamina dello stesso verbale risultano chiaramente descritti dagli agenti accertatori tutti gli elementi della contestazione, sia di tempo, che di luogo, nonché le circostanze di fatto degli accertamenti, e le sanzioni irrogate.
Lamenta l'appellante che la contestazione è stata accertata da agente libero dal servizio, non riconoscibile, che non avrebbe intimato l'alt; lamenta, altresì, l'intempestività della contestazione, intervenuta ben quattordici giorni dopo l'accertamento.
Il motivo è privo di pregio.
Ai fini della legittimità della contestazione differita, invero, fuori dai casi di cui all'art. 201, comma 1 bis,
C.d.s. - per i quali non è necessaria la contestazione immediata, né l'esplicitazione dei relativi motivi, in quanto insiti nella natura stessa delle violazioni -, è sufficiente che siano indicati nel verbale di contestazione (anche solo sinteticamente) i motivi che hanno reso impossibile la contestazione immediata, ben potendosi configurare altre particolari eventualità in cui, per ragioni contingenti, sia impedito agli organi accertatori di elevare la contestazione contestualmente all'accertamento (cfr., ex multis, Trib. Milano
n. 3240 dell'11.6.2020).
Nel caso di specie il verbale di accertamento opposto esplicita le ragioni della mancata contestazione immediata con rinvio, per relationem, al verbale prodromico, di contestazione della trasgressione di guida senza patente nei confronti di , nel quale si legge “non contestata immediatamente in quanto CP_3
4 militare libero da servizio, v.b. è impossibilitato a raggiungere il veicolo sopra indicato” (cfr. verbale n. Persona_2
259303337 del 5.4.2023).
Orbene ritiene questo tribunale che la predetta motivazione sia idonea a giustificare la non contestazione immediata della violazione, anche alla luce della annotazione di PG redatta dall'agente accertatore in cui si legge: “Il sottoscritto, avendo contezza che il risulti gravato da provvedimento CP_3 di revoca della patente di guida, provava a porsi all'inseguimento del suddetto veicolo ma senza esito in quanto, oltre a non essere con veicolo militare, le condizioni della strada e del traffico non permettevano manovre che non fossero possibilmente pericolose per la circolazione e gli utenti della strada.” (cfr. annotazione di PG a firma dell'agente accertatore del
23.3.2023 allegata alla comparsa di costituzione in appello).
Peraltro, non coglie nel segno neppure la doglianza relativa alla non riconoscibilità dell'agente accertatore e all'omessa intimazione dell'alt, tenuto conto che, come chiaramente indicato nella annotazione di PG citata, l'agente accertatore era sì libero dal servizio ma indossava la divisa, e dunque era evidentemente riconoscibile.
Come correttamente rilevato dal Giudice di prime cure gli agenti abilitati al servizio di Polizia stradale sono da considerarsi in “servizio permanente” (così anche Cass. 20529/2020) e possono perciò rilevare ed elevare contravvenzioni ogni qualvolta assistano a violazioni del codice della strada, peraltro, nel caso in esame incontestate né quanto all'an né quanto all'imputazione soggettiva delle violazioni.
Pertanto, alla luce di tutte le superiori argomentazioni, l'appello proposto deve essere rigettato, con conferma della sentenza di prime cure resa dal Giudice di pace e assorbimento delle doglianze relative alla violazione di legge ex artt. 112 e 116 c.p.c., nonché con assorbimento dell'appello incidentale condizionato proposto dalla . Controparte_2
3. Le spese di lite
Il rigetto dell'appello proposto impone la condanna dell'appellante ex art. 91 c.p.c. al pagamento delle spese del giudizio di secondo grado - liquidate ex DM 55/14, così come aggiornato dal DM 37/2018 - applicando i valori medi per tutte le fasi ed escluse le fasi istruttoria in ragione della natura documentale della causa, e decisionale, attesa l'assenza di note conclusive autorizzate, nella misura complessiva di €
262,00, oltre spese generali, IVA e CPA come per legge.
Per questi motivi
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa in grado d'appello in epigrafe indicata, ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione disattesa, così provvede,
5 rigetta l'appello proposto da avverso la sentenza n. 68/2023, resa dal Giudice di Controparte_1
Pace di Corleone e pubblicata in data 14.7.23, che per l'effetto conferma;
condanna al pagamento, in favore dell'UTG di Palermo, delle spese del giudizio di Controparte_1 gravame, quantificate nella misura di € 262,00 oltre spese generali, IVA e CPA come per legge.
Si dà atto della sussistenza dei presupposti per l'applicazione di quanto previsto dall'art. 13 comma 1 quater del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115.
Termini Imerese, 13 ottobre 2025
Il Giudice
SS ME
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TRIBUNALE ORDINARIO DI TERMINI IMERESE
SEZIONE CIVILE
Oggi 13 ottobre 2025 alle ore 9.35 innanzi al dott. SS ME, sono comparsi:
l'avv. Antonio Pecoraro in sostituzione dell'avv. CORDARO GIUSEPPE per;
Controparte_1 nessuno è presente per l'AVVOCATURA DELLO STATO DI PALERMO
l'Avv. Pecoraro conclude come da atto introduttivo e note conclusive autorizzate.
Dopo breve discussione orale, il Giudice pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. dandone lettura.
Il Giudice
SS ME
1 Repubblica Italiana
In Nome del Popolo Italiano
TRIBUNALE ORDINARIO DI TERMINI IMERESE
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Termini Imerese, in persona del Giudice, dott.ssa SS ME, all'udienza del 13 ottobre 2025, ha pronunziato e dato lettura della seguente
SENTENZA
(all'esito di discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c.) nella causa civile di grado d'appello, iscritta al n°2848 del Ruolo Generale per gli Affari Contenziosi dell'anno 2025 vertente tra
, rappresentata e difesa dall'Avv. Giuseppe Cordaro per mandato in atti;
Controparte_1 appellante
e
, in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliato ex lege Controparte_2 presso gli uffici dell'Avvocatura distrettuale dello Stato, dalla quale è rappresentato e difeso in persona del
Procuratore dello Stato Persona_1 appellato
MOTIVI della DECISIONE
1. I fatti oggetto del giudizio
Con atto di citazione ritualmente notificato, ha proposto appello avverso la sentenza Controparte_1
n. 68/23 del Giudice di pace di Corleone, pubblicata in data 14.7.23, che aveva rigettato il ricorso proposto dalla medesima avverso il verbale di accertamento n. 259303532, elevato dai Carabinieri della stazione di Prizzi il 5.4.2023, con il quale le era stato intimato il pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria di € 397,00 per la violazione dell'art. 116 comma 14 del CdS, commessa con l'autovettura
Tiguan tg. EM531KB per affidamento del proprio veicolo a soggetto privo di patente di guida.
2 Esponeva l'appellante che innanzi al Giudice di pace aveva lamentato irregolarità formali e sostanziali della procedura sanzionatoria, compendiabili nella circostanza per la quale l'infrazione al Codice della
Strada era stata accertata in Palazzo Adriano, fuori dall'orario di servizio, da un carabiniere della Stazione di Prizzi in data 22.3.2023, quando questi aveva visto , che sapeva essere privo di patente CP_3 di guida, alla guida dell'autoveicolo di proprietà dell'appellante; infrazione non contestata immediatamente ex art. 201 CdS, ma solo in data 5.4.2023, ben dopo quattordici giorni dall'accertamento.
Nonostante tali fatti, il giudice di pace aveva rigettato l'opposizione proposta e confermato il verbale anche nella misura della sanzione.
A fronte di tali e tante argomentazioni, dunque, deduceva la nullità della sentenza per violazione dell'art. 112 c.p.c., tenuto conto che il giudice di pace aveva dato atto vi fosse stato il rispetto dell'art. 24 comma 4 del Regolamento di attuazione del CdS, ovverosia che il trasgressore avesse ottemperato all'alt, mentre la ricorrente, odierna appellante, aveva contestato proprio l'omesso rispetto della norma citata, non essendo stato intimato l'alt, né essendo riconoscibile l'agente accertatore.
Si doleva ancora della violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., non essendovi pronuncia del giudice di prime cure in ordine a punti decisivi della controversia, costituiti dalla circostanza per la quale era mancata la contestazione immediata della violazione.
Concludeva chiedendo, dunque, l'accoglimento dell'appello e la conseguente riforma della sentenza del
Giudice di pace, con vittoria di spese e onorari del doppio grado di giudizio.
Ritualmente evocato in giudizio, si costituiva l' il quale contestava i motivi CP_2
d'impugnazione, chiedendo il rigetto dell'appello e invocando la bontà della sentenza impugnata.
L'appellato, inoltre, proponeva appello incidentale condizionato all'accoglimento dell'appello principale dolendosi, in primo luogo, dell'erronea dichiarazione di contumacia della ad opera del giudice di CP_2 prime cure;
in secondo luogo, dell'inammissibilità dell'opposizione proposta, tenuto conto della natura procedimentale del verbale di accertamento della violazione del CdS, atto inidoneo a produrre effetti immediatamente lesivi sulla sfera giuridica della controparte, e dell'impugnabilità esclusivamente dell'ordinanza di ingiunzione, secondo la disciplina generale desumibile dagli artt. 18 e 22 l. n. 689/81 (cfr.
Cass., ordinanza n. 13676/2019).
Chiedeva, pertanto, il rigetto dell'appello proposto e la conferma della sentenza di prime cure;
in subordine, in caso di accoglimento dell'appello principale, l'accoglimento dell'appello incidentale proposto. Il tutto con vittoria di spese e compensi.
3 Celebrata l'udienza di prima comparizione in data 7.10.2024, il procedimento veniva rinviato all'odierna udienza ex art. 281 sexies c.p.c.
Così sinteticamente delineato l'oggetto del giudizio, il Tribunale rileva e osserva quanto segue.
2. Il merito dell'appello
L'appello proposto da è infondato e deve essere, pertanto, rigettato. Controparte_1
Seppure, infatti, la decisione di prime cure risulti succintamente motivata, tuttavia, correttamente dichiara infondate le ragioni della ricorrente.
Invero, osserva il tribunale in funzione di giudice d'appello, che del tutto infondati risultano i motivi di impugnazione dedotti dall'appellante.
Quanto ai vizi formali e sostanziali del verbale di contestazione, precisato che la cognizione del giudice deve essere limitata al verbale impugnato, identificato dal n. , elevato dai Carabinieri della Numero_1 stazione di Prizzi il 5.4.2023, nei confronti di per affidamento del proprio veicolo a Controparte_1 soggetto privo di patente di guida, e non può essere estesa al verbale, prodromico, di accertamento e irrogazione emesso nei confronti di (verbale n. 259303337 del 5.4.2023), non oggetto di CP_3 contestazione, dalla disamina dello stesso verbale risultano chiaramente descritti dagli agenti accertatori tutti gli elementi della contestazione, sia di tempo, che di luogo, nonché le circostanze di fatto degli accertamenti, e le sanzioni irrogate.
Lamenta l'appellante che la contestazione è stata accertata da agente libero dal servizio, non riconoscibile, che non avrebbe intimato l'alt; lamenta, altresì, l'intempestività della contestazione, intervenuta ben quattordici giorni dopo l'accertamento.
Il motivo è privo di pregio.
Ai fini della legittimità della contestazione differita, invero, fuori dai casi di cui all'art. 201, comma 1 bis,
C.d.s. - per i quali non è necessaria la contestazione immediata, né l'esplicitazione dei relativi motivi, in quanto insiti nella natura stessa delle violazioni -, è sufficiente che siano indicati nel verbale di contestazione (anche solo sinteticamente) i motivi che hanno reso impossibile la contestazione immediata, ben potendosi configurare altre particolari eventualità in cui, per ragioni contingenti, sia impedito agli organi accertatori di elevare la contestazione contestualmente all'accertamento (cfr., ex multis, Trib. Milano
n. 3240 dell'11.6.2020).
Nel caso di specie il verbale di accertamento opposto esplicita le ragioni della mancata contestazione immediata con rinvio, per relationem, al verbale prodromico, di contestazione della trasgressione di guida senza patente nei confronti di , nel quale si legge “non contestata immediatamente in quanto CP_3
4 militare libero da servizio, v.b. è impossibilitato a raggiungere il veicolo sopra indicato” (cfr. verbale n. Persona_2
259303337 del 5.4.2023).
Orbene ritiene questo tribunale che la predetta motivazione sia idonea a giustificare la non contestazione immediata della violazione, anche alla luce della annotazione di PG redatta dall'agente accertatore in cui si legge: “Il sottoscritto, avendo contezza che il risulti gravato da provvedimento CP_3 di revoca della patente di guida, provava a porsi all'inseguimento del suddetto veicolo ma senza esito in quanto, oltre a non essere con veicolo militare, le condizioni della strada e del traffico non permettevano manovre che non fossero possibilmente pericolose per la circolazione e gli utenti della strada.” (cfr. annotazione di PG a firma dell'agente accertatore del
23.3.2023 allegata alla comparsa di costituzione in appello).
Peraltro, non coglie nel segno neppure la doglianza relativa alla non riconoscibilità dell'agente accertatore e all'omessa intimazione dell'alt, tenuto conto che, come chiaramente indicato nella annotazione di PG citata, l'agente accertatore era sì libero dal servizio ma indossava la divisa, e dunque era evidentemente riconoscibile.
Come correttamente rilevato dal Giudice di prime cure gli agenti abilitati al servizio di Polizia stradale sono da considerarsi in “servizio permanente” (così anche Cass. 20529/2020) e possono perciò rilevare ed elevare contravvenzioni ogni qualvolta assistano a violazioni del codice della strada, peraltro, nel caso in esame incontestate né quanto all'an né quanto all'imputazione soggettiva delle violazioni.
Pertanto, alla luce di tutte le superiori argomentazioni, l'appello proposto deve essere rigettato, con conferma della sentenza di prime cure resa dal Giudice di pace e assorbimento delle doglianze relative alla violazione di legge ex artt. 112 e 116 c.p.c., nonché con assorbimento dell'appello incidentale condizionato proposto dalla . Controparte_2
3. Le spese di lite
Il rigetto dell'appello proposto impone la condanna dell'appellante ex art. 91 c.p.c. al pagamento delle spese del giudizio di secondo grado - liquidate ex DM 55/14, così come aggiornato dal DM 37/2018 - applicando i valori medi per tutte le fasi ed escluse le fasi istruttoria in ragione della natura documentale della causa, e decisionale, attesa l'assenza di note conclusive autorizzate, nella misura complessiva di €
262,00, oltre spese generali, IVA e CPA come per legge.
Per questi motivi
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa in grado d'appello in epigrafe indicata, ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione disattesa, così provvede,
5 rigetta l'appello proposto da avverso la sentenza n. 68/2023, resa dal Giudice di Controparte_1
Pace di Corleone e pubblicata in data 14.7.23, che per l'effetto conferma;
condanna al pagamento, in favore dell'UTG di Palermo, delle spese del giudizio di Controparte_1 gravame, quantificate nella misura di € 262,00 oltre spese generali, IVA e CPA come per legge.
Si dà atto della sussistenza dei presupposti per l'applicazione di quanto previsto dall'art. 13 comma 1 quater del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115.
Termini Imerese, 13 ottobre 2025
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