CGT1
Sentenza 22 gennaio 2026
Sentenza 22 gennaio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Benevento, sez. II, sentenza 22/01/2026, n. 54 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Benevento |
| Numero : | 54 |
| Data del deposito : | 22 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 54/2026
Depositata il 22/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di BENEVENTO Sezione 2, riunita in udienza il 20/01/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
CATALANO ANNA CARLA, Presidente
CAPITANIO MARIA AMALIA, Relatore
GALASSO LUIGI, Giudice
in data 20/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 739/2025 depositato il 06/10/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
So.g.e.t. Spa - 01807790686
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 20250000570558 I.C.I. 2006
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 20250000570558 I.C.I. 2007
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 20250000570558 I.C.I. 2008
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 20250000570558 I.C.I. 2009
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1 Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Benevento - Via Annunziata 82100 Benevento BN
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- INGIUNZIONE n. 408746 I.C.I. 2006
- INGIUNZIONE n. 408746 I.C.I. 2007
- INGIUNZIONE n. 408746 I.C.I. 2008
- INGIUNZIONE n. 408746 I.C.I. 2009
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 41/2026 depositato il 20/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1, rappresentata e difesa come in atti, ha impugnato il preavviso di fermo amministrativo su beni mobili registrati, a lei notificato il 31.07.2025, con riferimenti all'ICI, anni 2006, 2007, 2008 e 2009, dell'importo di € 14.741,22.
Segnala che il veicolo su cui è stato disposto il preavviso (Fiat Punto targato Targa_1) risulta cointestato con Nominativo_1, che peraltro lo utilizza per recarsi al lavoro. Eccepisce altresì la prescrizione/ decadenza;
la violazione del principio del contraddittorio;
il difetto di sottoscrizione dell'atto; la sua carenza di motivazione;
la violazione del principio di proporzionalità quanto alle sanzioni applicate.
SOGET spa si costituiva rappresentando di aver revocato il preavviso di fermo, come da visura PRA depositata agli atti, avendo preso atto della contitolarita' del veicolo, circostanza non nota attraverso la sola visura nominativa. Chiedeva pronuncia di cessazione della materia del contendere.
Il Comune di Benevento non si costituiva.
Fissata l'udienza di trattazione del 20 gennaio 2026, la causa è passata in decisione e la Corte ha deliberato in camera di consiglio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va emessa sentenza di cessazione della materia del contendere, alla luce della revoca dell'atto impugnato, da parte di GE spa.
Viene sottoposto al vaglio della Corte, il preavviso di fermo amministrativo su beni mobili registrati, notificato alla ricorrente il 31.07.2025, con riferimento all'ICI, anni 2006, 2007, 2008 e 2009, dell'importo di € 14.741,22.
Trattasi di fermo imposto sul veicolo Fiat Punto, targato Targa_1, che risulta cointestato anche a Nominativo_1
.
Orbene, la GE spa revocava il preavviso di fermo, come da visura PRA depositata agli atti, avendo preso atto della contitolarita' del veicolo, circostanza non nota attraverso la sola visura nominativa.
Tale annullamento, effettuato a favore della ricorrente, ha determinato il venir meno della materia del contendere.
Va, pertanto, emessa sentenza dichiarativa in tal senso.
Le spese seguono la soccombenza virtuale.
P.Q.M.
Dichiara estinto il giudizio;
condanna la GE S.P.A. al pagamento delle spese di lite in favore della ricorrente che liquida in €900,00, di cui €248,75 a titolo di CUT, con distrazione al difensore dichiaratosi antistatario oltre oneri di legge se dovuti.
Benevento, 20.1.2026
Depositata il 22/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di BENEVENTO Sezione 2, riunita in udienza il 20/01/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
CATALANO ANNA CARLA, Presidente
CAPITANIO MARIA AMALIA, Relatore
GALASSO LUIGI, Giudice
in data 20/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 739/2025 depositato il 06/10/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
So.g.e.t. Spa - 01807790686
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 20250000570558 I.C.I. 2006
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 20250000570558 I.C.I. 2007
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 20250000570558 I.C.I. 2008
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 20250000570558 I.C.I. 2009
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1 Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Benevento - Via Annunziata 82100 Benevento BN
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- INGIUNZIONE n. 408746 I.C.I. 2006
- INGIUNZIONE n. 408746 I.C.I. 2007
- INGIUNZIONE n. 408746 I.C.I. 2008
- INGIUNZIONE n. 408746 I.C.I. 2009
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 41/2026 depositato il 20/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1, rappresentata e difesa come in atti, ha impugnato il preavviso di fermo amministrativo su beni mobili registrati, a lei notificato il 31.07.2025, con riferimenti all'ICI, anni 2006, 2007, 2008 e 2009, dell'importo di € 14.741,22.
Segnala che il veicolo su cui è stato disposto il preavviso (Fiat Punto targato Targa_1) risulta cointestato con Nominativo_1, che peraltro lo utilizza per recarsi al lavoro. Eccepisce altresì la prescrizione/ decadenza;
la violazione del principio del contraddittorio;
il difetto di sottoscrizione dell'atto; la sua carenza di motivazione;
la violazione del principio di proporzionalità quanto alle sanzioni applicate.
SOGET spa si costituiva rappresentando di aver revocato il preavviso di fermo, come da visura PRA depositata agli atti, avendo preso atto della contitolarita' del veicolo, circostanza non nota attraverso la sola visura nominativa. Chiedeva pronuncia di cessazione della materia del contendere.
Il Comune di Benevento non si costituiva.
Fissata l'udienza di trattazione del 20 gennaio 2026, la causa è passata in decisione e la Corte ha deliberato in camera di consiglio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va emessa sentenza di cessazione della materia del contendere, alla luce della revoca dell'atto impugnato, da parte di GE spa.
Viene sottoposto al vaglio della Corte, il preavviso di fermo amministrativo su beni mobili registrati, notificato alla ricorrente il 31.07.2025, con riferimento all'ICI, anni 2006, 2007, 2008 e 2009, dell'importo di € 14.741,22.
Trattasi di fermo imposto sul veicolo Fiat Punto, targato Targa_1, che risulta cointestato anche a Nominativo_1
.
Orbene, la GE spa revocava il preavviso di fermo, come da visura PRA depositata agli atti, avendo preso atto della contitolarita' del veicolo, circostanza non nota attraverso la sola visura nominativa.
Tale annullamento, effettuato a favore della ricorrente, ha determinato il venir meno della materia del contendere.
Va, pertanto, emessa sentenza dichiarativa in tal senso.
Le spese seguono la soccombenza virtuale.
P.Q.M.
Dichiara estinto il giudizio;
condanna la GE S.P.A. al pagamento delle spese di lite in favore della ricorrente che liquida in €900,00, di cui €248,75 a titolo di CUT, con distrazione al difensore dichiaratosi antistatario oltre oneri di legge se dovuti.
Benevento, 20.1.2026