Sentenza 17 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 17/03/2025, n. 1189 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 1189 |
| Data del deposito : | 17 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PALERMO – Sezione Terza Civile – in composizione monocratica in persona del Giudice Cinzia Ferreri ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al n° 6998 del Ruolo Generale degli affari contenziosi civili dell'anno 2021 vertente tra
, rappresentato e difeso dall'avv. Giovanna Girgenti;
Parte_1
ATTORE
e
, in persona del pro tempore, rappresentato e difeso Controparte_1 CP_2
dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Palermo;
CONVENUTO nonché
rappresentata e difesa dall'avv. Dario Zimmardi;
Controparte_3
TERZA CHIAMATA
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con l'atto introduttivo del giudizio, ha convenuto il Parte_1 Controparte_1
chiedendo “Accertare e dichiarare il diritto del sig. al risarcimento dei danni ovvero Parte_1
all'equo indennizzo per le lesioni personali subite in seguito all'investimento provocatogli in data 01.08.2015 dall'agente di polizia CU PA alla guida dell'autovettura di servizio , determinando l'esatto importo, ove occorra, anche in via equitativa e ciò oltre interessi e rivalutazione come per legge sino all'effettivo soddisfo e per
l'effetto condannare il convenuto a corrisponderne l'importo ritenuto di giustizia all'attore”. CP_1
A sostegno delle proprie pretese l'attore ha allegato che:
- in data 01 agosto 2015, , agendo in concorso con altri soggetti, realizzava Parte_1
una rapina ai danni di un furgone portavalori della presso l'ufficio postale CP_4
“Guarnaschelli” di Palermo;
- subito dopo avere sottratto il bottino, i rapinatori si davano alla fuga e raggiungevano i propri scooter;
1
cadeva al suolo;
nel frattempo, l'agente CU PA con l'auto di servizio investiva il , che Parte_1
riportava gravi danni fisici;
- l'CU PA non avrebbe avuto la necessità di investire il , in quanto, anche se con gli Parte_1
agenti era intercorsa una sparatoria, tutti i colleghi in quel momento erano ormai al riparo e non potevano essere colpiti.
Costituitosi in giudizio, il ha preliminarmente chiesto essere autorizzato a Controparte_1
chiamare in giudizio la compagnia in forza di polizza n. 166/700590 per la Controparte_3
responsabilità civile;
nel merito, ha chiesto il rigetto delle domande, eccependo la ricorrenza della causa di giustificazione della legittima difesa ex artt. 2044 c.c. e 52 c.p. e quella prevista dall'art 53 c.p. in materia di uso legittimo delle armi o di altro mezzo di coazione fisica. Ha chiesto, infine, in via subordinata, di condannare l'Amministrazione al pagamento dei danni che saranno effettivamente accertati e, comunque, condannare la Compagnia a tenere indenne e Controparte_3
manlevare l'Amministrazione, nei limiti dei massimali contrattuali, da qualunque somma quest'ultima fosse condannata a pagare in ragione dell'evento per cui è causa.
Si è costituita in giudizio la chiedendo preliminarmente dichiararsi Controparte_3
l'inoperatività della polizza assicurativa, relativa solo a danni involontariamente cagionati dalla circolazione dell'autovettura stessa e di essere, dunque, estromessa dal giudizio;
nel merito, ha chiesto il rigetto della domanda attorea in quanto infondata e sfornita di prova, e, in via subordinata, nell'ipotesi di condanna della al risarcimento del danno, ha chiesto commisurarsi l'esborso CP_3
al valore dell'effettivo grado di invalidità e di contenere l'esborso entro il massimale di polizza ed al netto della franchigia contrattualmente convenuta.
Senza attività istruttoria, la causa è stata trattenuta per la decisione all'esito della discussione orale ex art. 281-sexies c.p.c..
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I fatti su cui si fonda la richiesta di risarcimento del danno possono essere ricostruiti sulla base di quanto emergente delle annotazioni di indagine redatte dagli ufficiali di P.G. intervenuti e dalle sentenze emesse nel procedimento penale a carico del e dei correi, non essendo state Parte_1
articolate richieste istruttorie da alcuna delle parti.
Emerge dalla sentenza emessa dal GIP di Palermo del 23/05/2016, che in data 01 agosto 2015, intorno alle ore 08:05, , agendo in concorso con e Parte_1 Controparte_5 [...]
, realizzava una rapina ai danni di un furgone portavalori della presso Per_1 CP_4
l'ufficio postale “Guarnaschelli” di Palermo.
2 In dettaglio, la guardia giurata scendeva dal furgone portavalori con un sacco Per_2
contenente denaro e si avviava verso l'ufficio postale, ma, percorsi pochi metri, veniva aggredita alle spalle da tre individui, uno dei quali gli puntava una pistola alla nuca, mentre gli altri si impossessavano del plico con il denaro e della pistola in dotazione. Quindi i rapinatori si davano alla fuga in direzione di alcuni ciclomotori parcheggiati nelle vicinanze e, nell'allontanarsi, sparavano alcuni colpi di pistola in direzione degli agenti che li inseguivano.
Emerge dalla sentenza della Corte d'Appello di Palermo del 29/11/2023 che in seguito alla sottrazione del denaro da parte dei rapinatori, erano intervenuti presso l'ufficio postale gli ufficiali di
P.G. Emanuele, CU PA e Era seguito un conflitto a fuoco tra agenti e CP_6 Per_3 Per_4
rapinatori. I malviventi che avevano impugnato la pistola e sparato erano stati identificati in e De IO. Parte_1
In particolare, il teste riferiva che immediatamente si erano posti all'inseguimento dei Per_3
rapinatori che erano saliti a bordo di ciclomotori e il passeggero, che si trovava su quello più vicino a lui, gli aveva puntato contro l'arma; aveva risposto a tale minaccia colpendo con il proprio ciclomotore quello dei rapinatori da cui cadeva il passeggero e lui stesso si ritrovava a terra;
a quel punto aveva visto che il rapinatore caduto dal motociclo (poi identificato nel ) stava Parte_1
puntando l'arma contro il Il , che si trovava al centro della strada, impugnando la CP_6 Parte_1
pistola con le braccia protese, aveva sparato, in un primo momento, due colpi a ripetizione in direzione del che aveva cercato riparo dietro un mezzo posteggiato lì vicino, mentre lui aveva CP_6 risposto al fuoco sparando a sua volta, mirando in basso a parti non vitali, andando a colpire un'autovettura Fiat Panda lì posteggiata.
Il teste confermava che il aveva puntato la pistola verso il e sparato Tes_1 Parte_1 CP_6 tre colpi, circostanza confermata anche dal ritrovamento, all'interno del revolver, di tre colpi esplosi;
mentre, il De IO aveva puntato la pistola contro di lui.
Il teste confermava che, una volta che il era caduto a terra, disarcionato dal CP_6 Parte_1
motociclo del collega si era fermato al centro della carreggiata e puntando la pistola aveva Per_3
sparato contro di lui prima due colpi a ripetizione e poi un terzo, ad una distanza di quattro metri circa;
lui dopo i primi due colpi aveva trovato riparo dietro la parte anteriore di un fuoristrada posteggiato e a quel punto aveva sentito esplodere il terzo colpo.
Dalle annotazioni di servizio (doc. 4 e 5 produzione di parte convenuta) emerge che subito dopo sopraggiungeva l'Audi di servizio, condotta dell'ufficiale di P.G. CU PA, che impattava contro il al fine di interrompere l'azione criminosa. Parte_1
In seguito all'investimento il riportava danni fisici di cui chiede il risarcimento. Parte_1
La domanda non può essere accolta.
3 Ritiene questo giudice che al momento dell'azione dell'ufficiale di P.G. CU PA sussistesse una grave situazione di pericolo che legittimava l'impiego di un mezzo di coazione fisica ai sensi dell'art.53 c.p., atteso che il aveva esploso colpi di arma da fuoco, realizzando una Parte_1
condotta idonea a mettere a repentaglio l'incolumità personale dei passanti e degli stessi pubblici ufficiali.
Come noto, l'antigiuridicità della condotta astrattamente configurante un fatto di reato è esclusa quando il pubblico ufficiale utilizza l'arma perché costretto dalle particolari circostanze del caso concreto. In particolare, da un lato, l'uso delle armi non è consentito quando la violenza o la resistenza all'Autorità possono essere respinte con mezzi diversi dalla coazione fisica, dall'altro, tra i diversi mezzi di coazione, egualmente efficaci, l'agente deve scegliere il meno lesivo.
La scriminante prevista dall'art. 53 c.p. nasce da una vocazione autoritaria dell'ordinamento, connessa all'esigenza di assicurare il corretto adempimento dei doveri funzionali e dei compiti di tutela della sicurezza collettiva da parte della forza pubblica. Da ciò la previsione di requisiti applicativi meno rigorosi rispetto a quelli delle altre e più tradizionali cause di giustificazione, tanto che nel testo normativo manca un riferimento espresso al criterio della proporzione. A distinguere la causa di giustificazione in argomento dalle altre e a evidenziarne i differenti criteri di valutazione basti considerare che essa opera nel caso in cui il pubblico ufficiale si trovi in una situazione in cui deve adempiere al dovere di ufficio, senza che sia riconosciuto a chi della causa di giustificazione si avvale, come nel caso di legittima difesa, un'opzione di rinuncia o di commodus discessus.
Ciò non significa che il ricorso alle armi non richieda la presenza di una situazione necessitante e non imponga una reazione necessitata. Il requisito della necessità, infatti, accomuna la scriminante in esame a quelle previste dalle altre norme del codice e vale a sottolineare che il pubblico ufficiale non deve avere altra scelta, per adempiere al proprio dovere, che usare il mezzo coercitivo. Inoltre, secondo un pacifico indirizzo giurisprudenziale, la proporzione costituisce requisito implicito della scriminante, da valere non solo in relazione al rapporto fra resistenza o violenza e mezzo coattivo impiegato, ma anche riguardo ai beni in conflitto.
La Suprema Corte ha chiarito che “In tema di responsabilità civile della P.A. per danno causato dai dipendenti nell'esercizio delle loro funzioni, la legittimità dell'uso delle armi, che, escludendo l'ingiustizia del danno, fa mancare il presupposto dell'azione di risarcimento del danno, suppone la proporzione tra l'interesse che l'adempimento del dovere di ufficio tende a soddisfare e l'interesse che viene offeso per rendere possibile tale adempimento;
proporzione che va esclusa in presenza di una situazione in cui la tutela dell'incolumità fisica e della vita delle persone presenti possa prevalere sull'interesse alla cattura del rapinatore ed al recupero della refurtiva” (Cass. Civ. n. 11998/2005).
4 La giurisprudenza ha normalmente escluso che l'esimente possa sussistere in caso di resistenza passiva (fuga), con talune precisazioni: “In tema di esimente di cui all'articolo 53 cod. pen., con riferimento all'azione di risarcimento danni per le lesioni personali causate dall'uso delle armi da parte del pubblico ufficiale, poiché il fondamento e la giustificazione di tale disposizione sono da individuarsi nella necessità di consentire al medesimo di utilizzarle al fine di adempiere un dovere del proprio ufficio, è da ritenersi legittimo l'uso delle armi solo in presenza della necessità di respingere una violenza o superare una resistenza attiva, le quali richiedono l'impiego della forza fisica o morale e non sono, perciò, configurabili nel caso di fuga, che realizza soltanto una resistenza passiva, se non effettuata con modalità che mettano a repentaglio l'incolumità del terzo. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza della corte di merito che aveva accolto la domanda per avere ritenuto che il colpo lesivo era stato sparato dalla pistola del convenuto carabiniere ad una distanza di oltre due metri, ciò escludendo la possibilità di supporre che lo sparo fosse stato accidentale, durante la colluttazione, deponendo invece a favore della versione fornita dall'attore, secondo cui il colpo era stato sparato mentre egli stava per allontanarsi dal suo antagonista volgendo allo stesso le spalle)”
(Cass. Civ. n. 11879/2007).
La Corte di Cassazione ha precisato che “Il giudice civile nell'accertare, in un giudizio di risarcimento danni, l'esistenza della scriminante dell'uso legittimo delle armi con esclusione dell'ingiustizia del danno, non può escludere in assoluto l'esistenza della scriminante in presenza della fuga del soggetto nei cui confronti il pubblico ufficiale è tenuto ad adempiere al dovere d'ufficio, essendo necessario procedere alla valutazione delle modalità con cui la fuga è stata realizzata da valutare con il criterio della proporzione tra i contrapposti interessi” (Cass. Civ. n. 15271/2003).
Il vero discrimen, nell'applicazione dell'art. 53 c.p., è infatti costituito proprio dalla proporzionalità tra gli interessi in gioco. Se, dunque, la mera fuga non è normalmente idonea a creare pericolo per l'incolumità delle persone e, quindi, non può portare a un sacrificio dell'incolumità del fuggitivo, non può tuttavia escludersi che nella realtà la fuga sia compiuta con modalità tali da creare concreto pericolo per la sicurezza delle persone e dello stesso pubblico ufficiale.
Anche in sede penale, del resto, è stato chiarito che “La scriminante dell'uso legittimo delle armi
è configurabile anche quando l'attività dell'agente è posta in essere nel corso della fuga dei malviventi, purché detta fuga non sia finalizzata esclusivamente alla conservazione dello stato di libertà ma, per le sue modalità, determini l'insorgere di pericoli per l'incolumità di terzi (Nella fattispecie è stata riconosciuta la scriminate, giacché i malviventi, nel corso della fuga, avevano continuato ad esplodere colpi d'arma da fuoco nonché preso in ostaggio tre persone)” (Cass. Pen. n. 6719/2015).
5 Nel caso in esame, le circostanze emergenti dagli atti processuali evidenziano che, al momento in cui l'CU PA investì il con l'auto di servizio, era in atto da parte dei malviventi un'azione Parte_1
violenta, sicché non può attribuirsi alla fuga il connotato di resistenza passiva.
Deve inoltre ritenersi sussistente il requisito della proporzione tra la condotta del pubblico ufficiale e la condotta del , tenuto conto che lo stesso ha esploso tre colpi di pistola, Parte_1
noncurante del rischio di mettere a repentaglio l'incolumità dei pubblici ufficiali e di terzi presenti sui luoghi. In definitiva il pericolo per l'altrui incolumità ben giustificava l'uso della coazione fisica da parte dell'CU PA, mezzo che a ben vedere costituiva extrema ratio per fronteggiare la violenza del
, ponendosi come unica condotta alternativa quella della totale desistenza, in contrasto, Parte_1
però, con un preciso dovere d'intervento.
Non appare condivisibile la deduzione di parte attrice, secondo cui le forze dell'ordine al fine di salvaguardare la collettività e danni evitabili al , avrebbero dovuto agire diversamente, Parte_1
arrestando i rapinatori prima della commissione dell'illecito, secondo i principi espressi dalla Corte
Edu nel caso e altri
contro
Regno Unito. Infatti, non emerge che, prima dell'arresto, CP_7
l'identità dei presunti rapinatori fosse nota e, peraltro, gli agenti non potevano trarre in arresto i presunti rapinatori prima che essi compissero atti idonei diretti in modo non equivoco alla realizzazione della rapina.
In conclusione, la domanda risarcitoria dell'attore deve essere rigettata non potendosi muovere alcun addebito di responsabilità ad CU PA, la cui condotta è inquadrabile nella scriminante di cui all'art. 53 c.p.
In applicazione del criterio della soccombenza deve essere condannato al Parte_1 pagamento delle spese di lite a favore del convenuto, liquidate come da dispositivo avuto CP_1 riguardo ai valori minimi previsti dal D. M. 55/14 per i giudizi di cognizione corrispondente al valore della controversia.
Nei rapporti con la terza chiamata le spese del giudizio devono essere poste Controparte_3
a carico dell'amministrazione convenuta, attesa la palese infondatezza della chiamata, non coprendo la polizza assicurativa l'evento dedotto bensì solo i danni involontariamente cagionati dalla circolazione dell'autovettura, come eccepito dalla compagnia assicurativa e non contestato dal
. CP_1
Giova ricordare che la giurisprudenza di legittimità riconosce che, se sussiste palese infondatezza della domanda di garanzia del convenuto nei confronti del chiamato, deve applicarsi il principio di soccombenza nel loro rapporto processuale, per cui il soccombente (il chiamante) deve rifondere le spese al terzo, concretando, l'iniziativa del chiamante, un esercizio abusivo del diritto di difesa (Cass.
n. 31889/2019; v. anche Cass. n. 10364/2023: “In caso di rigetto della domanda principale, le spese
6 sostenute dal terzo chiamato a titolo di garanzia impropria devono essere poste a carico dell'attore soccombente che ha provocato e giustificato la chiamata in garanzia, mentre restano a carico del chiamante in causa quando la sua iniziativa si riveli manifestamente infondata o palesemente arbitraria, atteso che il convenuto chiamante sarebbe stato soccombente nei confronti del terzo anche in caso di esito diverso della causa principale”).
P. Q. M.
Il Tribunale, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione respinta, definitivamente pronunciando nel contraddittorio delle parti, così provvede: rigetta la domanda;
condanna alla rifusione in favore del delle spese del Parte_1 Controparte_1
giudizio, che liquida in € 2.906,00, oltre spese generali, iva e cpa come per legge;
condanna alla rifusione in favore di , che liquida in € Controparte_1 Controparte_3
2.906,00, oltre spese generali, iva e cpa come per legge.
Palermo, 17 marzo 2025.
Il Giudice
Cinzia Ferreri
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