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Sentenza 5 dicembre 2025
Sentenza 5 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Oristano, sentenza 05/12/2025, n. 462 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Oristano |
| Numero : | 462 |
| Data del deposito : | 5 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA In nome del popolo italiano TRIBUNALE DI ORISTANO SEZIONE CIVILE in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott. Stefano Poggio a seguito del deposito di note scritte ex art. 127 ter cpc ha pronunciato la seguente SENTENZA Ex art. 281 sexies u.c. cpc
nella causa civile iscritta al n. 270 2024 R.G., tra:
(cod. fisc. e p. I.V.A. , con sede legale in Nuoro (Nu) alla via Parte_1 P.IVA_1
Straullu civ. 35, in persona del legale rappr.te pro tempore nonché Direttore Generale IN Pt_2
(cod. fisc. ), nato a [...] il giorno 26 dicembre 1972, ed ai fini del
[...] C.F._1 presente atto elettivamente domiciliata in Oristano, via Filippo Brunelleschi 31, presso lo Studio legale dell'Avv. Nicola Cadeddu (cod. fisc. ) del Foro di Oristano, che la CodiceFiscale_2 rappresenta e difende giusta procura in atti
- Ricorrente
-
, c.f. in persona dell'Amministrare Straordinario legale Controparte_1 P.IVA_2 rappresentante p.t., Dr. con sede legale a Oristano, nella via Enrico Carboni ed ivi Controparte_2 elettivamente domiciliata, rappresentata e difesa, come da procura in atti dall'Avv. Antonio Bardi ( ) CodiceFiscale_3
- resistente
*****
Oggetto: opposizione a ordinanza ingiunzione
***** CONCLUSIONI DELLE PARTI Ricorrente Preliminarmente Disporre con efficacia e decorrenza immediate la sospensione della efficacia esecutiva della Ordinanza INiunzione n. 87/2023 del 28.12.2023, e delle sanzioni ivi comminate, emessa dalla Provincia di Oristano Settore Ambiente e Attività Produttive in danno della ricorrente, stante la insussistenza di alcun comportamento ascrivibile alla che possa Parte_3 essere qualificato come illecito amministrativo;
- Nel merito Accertare la illegittimità e per l'effetto dichiarare nulla e/o annullare la Ordinanza INiunzione n. 87/2023 del 28.12.2023 emessa dalla Controparte_3
, con ogni conseguente statuizione di Legge;
[...]
- Con vittoria di spese e compensi professionali del presente Giudizio.
Resistente l'Ill.mo Tribunale adito , disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, Voglia : 1 accertare la legittimità del provvedimento impugnato e degli atti ad esso presupposti e per l'effetto rigettare la domanda della ricorrente
1 2 dichiarare la responsabilità della ricorrente quale trasgressore e/o obbligato in solido per la violazione accertata
3 Con vittoria di spese, diritti ed onorari ed accessori di legge
***** SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ex art. 6 d.lgs. 150/2011, in persona del legale rappresentante pro Parte_1 tempore IN. , ha proposto opposizione avverso l'Ordinanza ingiunzione n. 87 del Parte_2
28.12.2023, notificata il 4 marzo 2024.
Il ricorso espone che l'ordinanza impugnata costituisce il provvedimento conclusivo del procedimento sanzionatorio avviato a seguito del verbale di contestazione n. 16/2019 prot. Pt_4
32775 del 18.09.2019 relativo all'impianto di depurazione di Santa Caterina – Cuglieri, Località Columbaris, per presunto superamento dei limiti di emissione dei parametri AZ nitroso e AZ ammoniacale, stabiliti dalla Tabella 3 dell'Allegato V alla parte III del d.lgs. 152/2006 e dall'autorizzazione allo scarico n. 1254 del 15.06.2016 rilasciata dalla Provincia di Oristano
Nel ricorso si dà atto che, nel corso del procedimento ex art. 18 L. 689/1981, erano state presentate memorie difensive in data 17.10.2019 prot. 16220 e resa audizione personale in data 15.11.2023, e che l'istruttoria provinciale aveva condotto allo stralcio della posizione del Dott. CP_4 mediante ordinanza di archiviazione, residuando la sola posizione della società quale Pt_1 obbligata solidale 48998235
L'ordinanza ingiunzione impugnata irroga alla società la sanzione amministrativa pecuniaria prevista dall'art. 133, comma 1, del d.lgs. 152/2006 nella misura di € 11.000,00, sul presupposto della violazione accertata nel verbale n. 16/2019 Pt_4
Si è costituita in giudizio la , in persona del relativo legale rappresentante pro Controparte_1 tempore, con memoria di costituzione e difesa, dichiarando di voler contestare le difese articolate nel ricorso e chiedendone il rigetto perché infondate in fatto e in diritto
Co
ha ricostruito il procedimento amministrativo, specificando che il verbale n. CP_1 Pt_4
16/2019 contestava ad quale trasgressore, e ad quale obbligata CP_4 Parte_1 solidale, il superamento dei limiti analitici dei parametri AZ NI e AZ AM, previsti dall'Allegato 5 alla parte III del d.lgs. 152/2006 e dall'autorizzazione allo scarico n. 1254 del 15/06/2016
La ha inoltre dato atto che, all'esito della procedura sanzionatoria, la posizione del CP_1 CP_4 era stata definita con ordinanza di archiviazione, mentre l'ordinanza ingiunzione n. 87/2023 era stata emessa esclusivamente nei confronti della società quale obbligata solidale Pt_1
La società sostiene in sintesi:
• che la avrebbe applicato limiti sbagliati. L'impianto di depurazione di Santa CP_1
Caterina–Cuglieri, infatti, tratta soltanto reflui domestici, come dichiara la stessa nella Pt_4 relazione (“reflui di origine prevalentemente domestica, non essendo presenti attività industriali di rilievo” . Per questo motivo – afferma – non si sarebbe dovuta applicare la
2 Tabella 3 dell'Allegato 5, riservata ai casi in cui confluiscono reflui industriali, ma i limiti meno severi della Tabella 1. A sostegno della tesi richiama la sentenza del Tribunale di Cagliari n. 1986/2023, riportata nel ricorso, che ha ritenuto illegittima l'applicazione della Tabella 3 in assenza di reflui industriali, in un caso analogo (impianto di Donori)
• che i campioni non sarebbero stati prelevati, conservati e analizzati nel rispetto delle prescrizioni tecniche APAT–ISPRA. In particolare:
✓ non risulterebbe dimostrato se i campioni siano stati mantenuti alla temperatura di 4° C o acidificati, come richiesto (per il parametro azoto ammoniacale)
✓ non risulta dimostrato neanche se siano stati rispettati i protocolli sul campionamento e sulla conservazione per il parametro azoto nitroso (sez. 4050 del manuale)
✓ i rapporti non riportano i “dettagli operativi”, né eventuali inconvenienti in Pt_4 grado di influenzare il risultato, come invece il manuale prescrive.
• che il superamento dei limiti sarebbe minimo e in parte spiegabile con un blocco del soffiante della sezione di ossidazione, guasto comunicato con nota del 15 luglio 2019 prot. FLM35531/DEP 2019 Un punto centrale delle difese è che la gestione operativa dell'impianto non è in capo ad Pt_1 ma alla società Acciona Agua S.A.U., titolare del servizio in virtù di un contratto di appalto.
Per la ricorrente la avrebbe imputato impropriamente ad una responsabilità CP_1 Pt_1
“oggettiva”, mentre la condotta colposa – se esistente – sarebbe dell'appaltatrice che gestisce l'impianto in autonomia.
A sostegno di ciò, richiama anche una sentenza del Tribunale di Oristano, riportata Pt_1 testualmente nel ricorso, secondo cui l'unica condotta colposa è quella del soggetto che ha la
“detenzione qualificata” dell'impianto, cioè il gestore, non il titolare dell'autorizzazione allo scarico
La società afferma, infine, che, in base alla convenzione del servizio idrico integrato, era obbligata a prendere in consegna e gestire tutti gli impianti, anche quelli che presentavano “criticità strutturali”, come lo stesso impianto di Santa Caterina–Cuglieri. Essa non avrebbe potuto rifiutare la presa in gestione senza violare il contratto, né senza rischiare responsabilità penali per interruzione di pubblico servizio;
l'alternativa sarebbe stata “imporre il divieto assoluto di scarico dei reflui” all'intera popolazione di Santa Caterina Cuglieri. Afferma, quindi, che la propria condotta fosse “adempimento di un dovere”, idoneo a escludere l'illecito.
La afferma, al contrario, che il procedimento è legittimo e il campionamento regolare. Le CP_1 confezioni dei campioni erano integre e conformi a quanto indicato nel verbale di campionamento, come risulta dal verbale NRC 19CI02626 del 16/07/2019 Il campione è stato analizzato entro 24 ore dal prelievo (prelievo 16/07/2019 ore 8:40; avvio analisi 17/07/2019 ore 8:30) e ciò soddisfa la raccomandazione APAT di eseguire le analisi “il più presto possibile”. Dunque, per la non CP_1 vi è alcuna violazione dei protocolli, ed i risultati sono pienamente attendibili. La Provincia Pt_4 precisa anche che è stata sanzionata non come autrice materiale dell'illecito, ma come Pt_1 obbligata solidale ai sensi dell'art. 6 L. 689/1981. Quindi non si è inteso attribuire colpa diretta, ma responsabilità per la posizione soggettiva di titolare dell'autorizzazione allo scarico.
***** MOTIVI DELLA DECISIONE Ai fini della valutazione della fondatezza della contestazione amministrativa, assume particolare rilievo il profilo dell'affidabilità del campionamento e delle analisi effettuate da in Pt_4 considerazione delle prescrizioni tecniche contenute nel manuale APAT-ISPRA richiamato da
3 entrambe le parti. Tali prescrizioni, seppure non allegate integralmente, risultano riportate testualmente nel ricorso introduttivo e nella memoria difensiva della e costituiscono quindi CP_1 parte del materiale documentale utilizzabile ai fini della decisione.
Dagli estratti testuali del manuale APAT-ISPRA prodotti in atti emerge, in primo luogo, che la corretta conservazione del campione costituisce condizione essenziale affinché il risultato analitico sia rappresentativo dello stato reale dello scarico al momento del prelievo.
Il documento tecnico afferma infatti che: «Conservare un campione significa garantire la stabilità e la inalterabilità di tutti i suoi costituenti (…) Da quel momento il campione inizia a modificarsi fisicamente, chimicamente e biologicamente» (estratto APAT-ISPRA riprodotto nel ricorso).
Analoga esigenza è richiamata, con specifico riferimento al parametro azoto ammoniacale, dove il manuale prescrive che: «il campione deve esser conservato alla temperatura di 4° C ed analizzato possibilmente entro le 24 ore, oppure congelato a -20°C. In alternativa, il campione filtrato deve essere mantenuto ad un pH inferiore a 2 (…)» (estratto APAT-ISPRA riportato in atti).
Per quanto concerne invece l'azoto nitroso, la medesima fonte tecnica precisa che: «si consiglia di analizzare il campione il più presto possibile allo scopo di prevenire eventuale trasformazione dei nitriti» (estratto APAT-ISPRA riportato in atti).
Da tali prescrizioni discende che i parametri oggetto della presente contestazione – azoto ammoniacale e azoto nitroso – sono chimicamente instabili e soggetti a potenziali modificazioni nel periodo intercorrente tra il prelievo e l'analisi, con conseguente necessità che le operazioni di campionamento, conservazione e trattamento siano condotte e documentate in maniera rigorosa e conforme alle indicazioni tecniche.
Orbene, il verbale e i rapporti di prova prodotti non contengono alcuna indicazione circa: Pt_4
• la temperatura di conservazione del campione;
• l'eventuale acidificazione del filtrato;
• l'eventuale congelamento;
• le condizioni di trasporto;
• la protezione dalla luce e dal calore;
• la presenza o assenza di inconvenienti in grado di influenzare il risultato;
• i «dettagli operativi» che, secondo APAT-ISPRA, devono essere riportati nel resoconto di prova.
Lo stesso manuale – per come riprodotto nel ricorso – richiede infatti espressamente che: «Il resoconto di prova deve indicare (…) tutti i dettagli operativi, nonché qualsiasi inconveniente in grado di aver influenzato i risultati» (estratto APAT-ISPRA riportato in atti).
La totale assenza di tali informazioni nei rapporti impedisce al giudice di verificare, sulla Pt_4 base documentale, la conformità delle analisi ai protocolli tecnici dichiarati.
È vero che, come evidenziato dalla Provincia, l'analisi è stata avviata entro un arco temporale prossimo alle 24 ore, circostanza compatibile – sotto tale specifico profilo – con la raccomandazione APAT di procedere «il più presto possibile». Tuttavia, la mera tempestività dell'analisi non è
4 sufficiente, da sola, a sopperire all'assenza delle altre condizioni tecniche prescritte dal Manuale, da cui dipende la stabilità dei composti azotati.
La natura intrinsecamente instabile dei parametri in contestazione, come risulta dagli estratti APAT, comporta infatti che il mancato rispetto – o la mancata documentazione del rispetto – delle condizioni di conservazione e trattamento del campione possa condurre a risultati non rappresentativi dello stato reale dello scarico al momento del prelievo. In altre parole, il giudice non può escludere, sulla base dei documenti, che anche variazioni minime nelle condizioni di conservazione – temperatura, pH, tempo, esposizione alla luce, attività batterica – abbiano alterato i valori misurati, rendendoli potenzialmente superiori rispetto a quelli effettivi.
La questione assume particolare rilievo nel caso di specie, poiché dal verbale i valori di Pt_4 superamento della soglia risultano essere modesti (come evidenziato dalla stessa ricorrente) e ricadono proprio nei parametri più sensibili alle alterazioni post-campionamento. In presenza di un superamento così contenuto, l'inosservanza delle prescrizioni APAT – o la mancata dimostrazione della loro osservanza – può incidere in maniera decisiva sull'attendibilità del dato analitico, sino a far dubitare che la concentrazione reale degli inquinanti, al momento dello scarico, fosse effettivamente superiore ai limiti della Tabella 3 dell'Allegato 5, parte III, del d.lgs. 152/2006.
Pertanto, alla luce dei documenti disponibili e delle prescrizioni tecniche APAT-ISPRA riportate in atti, non risulta provato in modo pieno ed affidabile che il valore accertato da rappresenti con Pt_4 certezza la reale qualità dello scarico, né che la procedura di conservazione del campione si sia svolta nel rispetto dei protocolli tecnici dichiarati. Tale lacuna probatoria, riferita ad un elemento costitutivo dell'illecito amministrativo, comporta che il superamento dei limiti tabellari non possa ritenersi adeguatamente dimostrato.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo ex DM 147/22.
*****
PQM
Il Tribunale di Oristano, definitivamente pronunciando nel procedimento RG 270/2024, ogni diversa domanda, eccezione o deduzione disattesa, così provvede:
1. accoglie l'opposizione e, per l'effetto, annulla l'ordinanza–ingiunzione n. 87/2023 emessa dalla Provincia di Oristano;
2. dichiara non dovuta la sanzione amministrativa ivi irrogata;
3. condanna la al pagamento, in favore di delle spese di lite, Controparte_1 Parte_1 che liquida in complessivi euro 3.000,00 oltre rimborso spese forfettarie, IVA e CPA come per legge ed oltre refusione del CU di legge. Oristano, 5.12.2025 Il Giudice Stefano Poggio
5
nella causa civile iscritta al n. 270 2024 R.G., tra:
(cod. fisc. e p. I.V.A. , con sede legale in Nuoro (Nu) alla via Parte_1 P.IVA_1
Straullu civ. 35, in persona del legale rappr.te pro tempore nonché Direttore Generale IN Pt_2
(cod. fisc. ), nato a [...] il giorno 26 dicembre 1972, ed ai fini del
[...] C.F._1 presente atto elettivamente domiciliata in Oristano, via Filippo Brunelleschi 31, presso lo Studio legale dell'Avv. Nicola Cadeddu (cod. fisc. ) del Foro di Oristano, che la CodiceFiscale_2 rappresenta e difende giusta procura in atti
- Ricorrente
-
, c.f. in persona dell'Amministrare Straordinario legale Controparte_1 P.IVA_2 rappresentante p.t., Dr. con sede legale a Oristano, nella via Enrico Carboni ed ivi Controparte_2 elettivamente domiciliata, rappresentata e difesa, come da procura in atti dall'Avv. Antonio Bardi ( ) CodiceFiscale_3
- resistente
*****
Oggetto: opposizione a ordinanza ingiunzione
***** CONCLUSIONI DELLE PARTI Ricorrente Preliminarmente Disporre con efficacia e decorrenza immediate la sospensione della efficacia esecutiva della Ordinanza INiunzione n. 87/2023 del 28.12.2023, e delle sanzioni ivi comminate, emessa dalla Provincia di Oristano Settore Ambiente e Attività Produttive in danno della ricorrente, stante la insussistenza di alcun comportamento ascrivibile alla che possa Parte_3 essere qualificato come illecito amministrativo;
- Nel merito Accertare la illegittimità e per l'effetto dichiarare nulla e/o annullare la Ordinanza INiunzione n. 87/2023 del 28.12.2023 emessa dalla Controparte_3
, con ogni conseguente statuizione di Legge;
[...]
- Con vittoria di spese e compensi professionali del presente Giudizio.
Resistente l'Ill.mo Tribunale adito , disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, Voglia : 1 accertare la legittimità del provvedimento impugnato e degli atti ad esso presupposti e per l'effetto rigettare la domanda della ricorrente
1 2 dichiarare la responsabilità della ricorrente quale trasgressore e/o obbligato in solido per la violazione accertata
3 Con vittoria di spese, diritti ed onorari ed accessori di legge
***** SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ex art. 6 d.lgs. 150/2011, in persona del legale rappresentante pro Parte_1 tempore IN. , ha proposto opposizione avverso l'Ordinanza ingiunzione n. 87 del Parte_2
28.12.2023, notificata il 4 marzo 2024.
Il ricorso espone che l'ordinanza impugnata costituisce il provvedimento conclusivo del procedimento sanzionatorio avviato a seguito del verbale di contestazione n. 16/2019 prot. Pt_4
32775 del 18.09.2019 relativo all'impianto di depurazione di Santa Caterina – Cuglieri, Località Columbaris, per presunto superamento dei limiti di emissione dei parametri AZ nitroso e AZ ammoniacale, stabiliti dalla Tabella 3 dell'Allegato V alla parte III del d.lgs. 152/2006 e dall'autorizzazione allo scarico n. 1254 del 15.06.2016 rilasciata dalla Provincia di Oristano
Nel ricorso si dà atto che, nel corso del procedimento ex art. 18 L. 689/1981, erano state presentate memorie difensive in data 17.10.2019 prot. 16220 e resa audizione personale in data 15.11.2023, e che l'istruttoria provinciale aveva condotto allo stralcio della posizione del Dott. CP_4 mediante ordinanza di archiviazione, residuando la sola posizione della società quale Pt_1 obbligata solidale 48998235
L'ordinanza ingiunzione impugnata irroga alla società la sanzione amministrativa pecuniaria prevista dall'art. 133, comma 1, del d.lgs. 152/2006 nella misura di € 11.000,00, sul presupposto della violazione accertata nel verbale n. 16/2019 Pt_4
Si è costituita in giudizio la , in persona del relativo legale rappresentante pro Controparte_1 tempore, con memoria di costituzione e difesa, dichiarando di voler contestare le difese articolate nel ricorso e chiedendone il rigetto perché infondate in fatto e in diritto
Co
ha ricostruito il procedimento amministrativo, specificando che il verbale n. CP_1 Pt_4
16/2019 contestava ad quale trasgressore, e ad quale obbligata CP_4 Parte_1 solidale, il superamento dei limiti analitici dei parametri AZ NI e AZ AM, previsti dall'Allegato 5 alla parte III del d.lgs. 152/2006 e dall'autorizzazione allo scarico n. 1254 del 15/06/2016
La ha inoltre dato atto che, all'esito della procedura sanzionatoria, la posizione del CP_1 CP_4 era stata definita con ordinanza di archiviazione, mentre l'ordinanza ingiunzione n. 87/2023 era stata emessa esclusivamente nei confronti della società quale obbligata solidale Pt_1
La società sostiene in sintesi:
• che la avrebbe applicato limiti sbagliati. L'impianto di depurazione di Santa CP_1
Caterina–Cuglieri, infatti, tratta soltanto reflui domestici, come dichiara la stessa nella Pt_4 relazione (“reflui di origine prevalentemente domestica, non essendo presenti attività industriali di rilievo” . Per questo motivo – afferma – non si sarebbe dovuta applicare la
2 Tabella 3 dell'Allegato 5, riservata ai casi in cui confluiscono reflui industriali, ma i limiti meno severi della Tabella 1. A sostegno della tesi richiama la sentenza del Tribunale di Cagliari n. 1986/2023, riportata nel ricorso, che ha ritenuto illegittima l'applicazione della Tabella 3 in assenza di reflui industriali, in un caso analogo (impianto di Donori)
• che i campioni non sarebbero stati prelevati, conservati e analizzati nel rispetto delle prescrizioni tecniche APAT–ISPRA. In particolare:
✓ non risulterebbe dimostrato se i campioni siano stati mantenuti alla temperatura di 4° C o acidificati, come richiesto (per il parametro azoto ammoniacale)
✓ non risulta dimostrato neanche se siano stati rispettati i protocolli sul campionamento e sulla conservazione per il parametro azoto nitroso (sez. 4050 del manuale)
✓ i rapporti non riportano i “dettagli operativi”, né eventuali inconvenienti in Pt_4 grado di influenzare il risultato, come invece il manuale prescrive.
• che il superamento dei limiti sarebbe minimo e in parte spiegabile con un blocco del soffiante della sezione di ossidazione, guasto comunicato con nota del 15 luglio 2019 prot. FLM35531/DEP 2019 Un punto centrale delle difese è che la gestione operativa dell'impianto non è in capo ad Pt_1 ma alla società Acciona Agua S.A.U., titolare del servizio in virtù di un contratto di appalto.
Per la ricorrente la avrebbe imputato impropriamente ad una responsabilità CP_1 Pt_1
“oggettiva”, mentre la condotta colposa – se esistente – sarebbe dell'appaltatrice che gestisce l'impianto in autonomia.
A sostegno di ciò, richiama anche una sentenza del Tribunale di Oristano, riportata Pt_1 testualmente nel ricorso, secondo cui l'unica condotta colposa è quella del soggetto che ha la
“detenzione qualificata” dell'impianto, cioè il gestore, non il titolare dell'autorizzazione allo scarico
La società afferma, infine, che, in base alla convenzione del servizio idrico integrato, era obbligata a prendere in consegna e gestire tutti gli impianti, anche quelli che presentavano “criticità strutturali”, come lo stesso impianto di Santa Caterina–Cuglieri. Essa non avrebbe potuto rifiutare la presa in gestione senza violare il contratto, né senza rischiare responsabilità penali per interruzione di pubblico servizio;
l'alternativa sarebbe stata “imporre il divieto assoluto di scarico dei reflui” all'intera popolazione di Santa Caterina Cuglieri. Afferma, quindi, che la propria condotta fosse “adempimento di un dovere”, idoneo a escludere l'illecito.
La afferma, al contrario, che il procedimento è legittimo e il campionamento regolare. Le CP_1 confezioni dei campioni erano integre e conformi a quanto indicato nel verbale di campionamento, come risulta dal verbale NRC 19CI02626 del 16/07/2019 Il campione è stato analizzato entro 24 ore dal prelievo (prelievo 16/07/2019 ore 8:40; avvio analisi 17/07/2019 ore 8:30) e ciò soddisfa la raccomandazione APAT di eseguire le analisi “il più presto possibile”. Dunque, per la non CP_1 vi è alcuna violazione dei protocolli, ed i risultati sono pienamente attendibili. La Provincia Pt_4 precisa anche che è stata sanzionata non come autrice materiale dell'illecito, ma come Pt_1 obbligata solidale ai sensi dell'art. 6 L. 689/1981. Quindi non si è inteso attribuire colpa diretta, ma responsabilità per la posizione soggettiva di titolare dell'autorizzazione allo scarico.
***** MOTIVI DELLA DECISIONE Ai fini della valutazione della fondatezza della contestazione amministrativa, assume particolare rilievo il profilo dell'affidabilità del campionamento e delle analisi effettuate da in Pt_4 considerazione delle prescrizioni tecniche contenute nel manuale APAT-ISPRA richiamato da
3 entrambe le parti. Tali prescrizioni, seppure non allegate integralmente, risultano riportate testualmente nel ricorso introduttivo e nella memoria difensiva della e costituiscono quindi CP_1 parte del materiale documentale utilizzabile ai fini della decisione.
Dagli estratti testuali del manuale APAT-ISPRA prodotti in atti emerge, in primo luogo, che la corretta conservazione del campione costituisce condizione essenziale affinché il risultato analitico sia rappresentativo dello stato reale dello scarico al momento del prelievo.
Il documento tecnico afferma infatti che: «Conservare un campione significa garantire la stabilità e la inalterabilità di tutti i suoi costituenti (…) Da quel momento il campione inizia a modificarsi fisicamente, chimicamente e biologicamente» (estratto APAT-ISPRA riprodotto nel ricorso).
Analoga esigenza è richiamata, con specifico riferimento al parametro azoto ammoniacale, dove il manuale prescrive che: «il campione deve esser conservato alla temperatura di 4° C ed analizzato possibilmente entro le 24 ore, oppure congelato a -20°C. In alternativa, il campione filtrato deve essere mantenuto ad un pH inferiore a 2 (…)» (estratto APAT-ISPRA riportato in atti).
Per quanto concerne invece l'azoto nitroso, la medesima fonte tecnica precisa che: «si consiglia di analizzare il campione il più presto possibile allo scopo di prevenire eventuale trasformazione dei nitriti» (estratto APAT-ISPRA riportato in atti).
Da tali prescrizioni discende che i parametri oggetto della presente contestazione – azoto ammoniacale e azoto nitroso – sono chimicamente instabili e soggetti a potenziali modificazioni nel periodo intercorrente tra il prelievo e l'analisi, con conseguente necessità che le operazioni di campionamento, conservazione e trattamento siano condotte e documentate in maniera rigorosa e conforme alle indicazioni tecniche.
Orbene, il verbale e i rapporti di prova prodotti non contengono alcuna indicazione circa: Pt_4
• la temperatura di conservazione del campione;
• l'eventuale acidificazione del filtrato;
• l'eventuale congelamento;
• le condizioni di trasporto;
• la protezione dalla luce e dal calore;
• la presenza o assenza di inconvenienti in grado di influenzare il risultato;
• i «dettagli operativi» che, secondo APAT-ISPRA, devono essere riportati nel resoconto di prova.
Lo stesso manuale – per come riprodotto nel ricorso – richiede infatti espressamente che: «Il resoconto di prova deve indicare (…) tutti i dettagli operativi, nonché qualsiasi inconveniente in grado di aver influenzato i risultati» (estratto APAT-ISPRA riportato in atti).
La totale assenza di tali informazioni nei rapporti impedisce al giudice di verificare, sulla Pt_4 base documentale, la conformità delle analisi ai protocolli tecnici dichiarati.
È vero che, come evidenziato dalla Provincia, l'analisi è stata avviata entro un arco temporale prossimo alle 24 ore, circostanza compatibile – sotto tale specifico profilo – con la raccomandazione APAT di procedere «il più presto possibile». Tuttavia, la mera tempestività dell'analisi non è
4 sufficiente, da sola, a sopperire all'assenza delle altre condizioni tecniche prescritte dal Manuale, da cui dipende la stabilità dei composti azotati.
La natura intrinsecamente instabile dei parametri in contestazione, come risulta dagli estratti APAT, comporta infatti che il mancato rispetto – o la mancata documentazione del rispetto – delle condizioni di conservazione e trattamento del campione possa condurre a risultati non rappresentativi dello stato reale dello scarico al momento del prelievo. In altre parole, il giudice non può escludere, sulla base dei documenti, che anche variazioni minime nelle condizioni di conservazione – temperatura, pH, tempo, esposizione alla luce, attività batterica – abbiano alterato i valori misurati, rendendoli potenzialmente superiori rispetto a quelli effettivi.
La questione assume particolare rilievo nel caso di specie, poiché dal verbale i valori di Pt_4 superamento della soglia risultano essere modesti (come evidenziato dalla stessa ricorrente) e ricadono proprio nei parametri più sensibili alle alterazioni post-campionamento. In presenza di un superamento così contenuto, l'inosservanza delle prescrizioni APAT – o la mancata dimostrazione della loro osservanza – può incidere in maniera decisiva sull'attendibilità del dato analitico, sino a far dubitare che la concentrazione reale degli inquinanti, al momento dello scarico, fosse effettivamente superiore ai limiti della Tabella 3 dell'Allegato 5, parte III, del d.lgs. 152/2006.
Pertanto, alla luce dei documenti disponibili e delle prescrizioni tecniche APAT-ISPRA riportate in atti, non risulta provato in modo pieno ed affidabile che il valore accertato da rappresenti con Pt_4 certezza la reale qualità dello scarico, né che la procedura di conservazione del campione si sia svolta nel rispetto dei protocolli tecnici dichiarati. Tale lacuna probatoria, riferita ad un elemento costitutivo dell'illecito amministrativo, comporta che il superamento dei limiti tabellari non possa ritenersi adeguatamente dimostrato.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo ex DM 147/22.
*****
PQM
Il Tribunale di Oristano, definitivamente pronunciando nel procedimento RG 270/2024, ogni diversa domanda, eccezione o deduzione disattesa, così provvede:
1. accoglie l'opposizione e, per l'effetto, annulla l'ordinanza–ingiunzione n. 87/2023 emessa dalla Provincia di Oristano;
2. dichiara non dovuta la sanzione amministrativa ivi irrogata;
3. condanna la al pagamento, in favore di delle spese di lite, Controparte_1 Parte_1 che liquida in complessivi euro 3.000,00 oltre rimborso spese forfettarie, IVA e CPA come per legge ed oltre refusione del CU di legge. Oristano, 5.12.2025 Il Giudice Stefano Poggio
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