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Sentenza 4 giugno 2025
Sentenza 4 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 04/06/2025, n. 2329 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 2329 |
| Data del deposito : | 4 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 7246/2020
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI BRESCIA
SEZIONE V CIVILE
in persona del dott. Raffaele Del Porto in funzione di giudice unico ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 7246 del ruolo generale dell'anno 2020 vertente tra
Parte_1
(C.F. ) P.IVA_1
attrice, con l'avv. Stefano Boglione
e
(società incorporante anche quale Controparte_1 Controparte_2
mandataria di Controparte_3
(C.F. P.IVA_2
convenuta, con gli avv.ti Andrea Zaglio e Augusto Azzini
Conclusioni: la causa è stata trattenuta in decisione sulle conclusioni precisate dalle parti all'udienza del 28.11.2024 e, perciò, per la società attrice, come da memoria ex art. 183, 6° comma, n. 1, c.p.c., per le società convenute come da comparsa di costituzione e risposta.
MOTIVAZIONE
pagina 1 di 8 1. Svolgimento del processo.
Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c. depositato in data 9.7.2020, (da ora, per brevità, Parte_1
) ha esposto che: a) in data 16.4.2008, (da ora aveva sottoscritto con Parte_1 CP_4 CP_4
Contr (poi divenuta – da ora , successivamente incorporata in Controparte_5 Controparte_2
il “contratto di locazione finanziaria n. 21150/IM avente ad oggetto l'acquisto Controparte_1
di un immobile ad uso commerciale sito in Asti (AT), Corso Alessandria, censito al N.C.E.U. pg. 82, partic. n. 898 - sub 2”, b) contestualmente alla stipula del contratto di leasing, essa ricorrente aveva Cont rilasciato a favore della (da ora “a garanzia delle obbligazioni assunte da Controparte_5
…] impegno al subentro nel contratto”; c) la garanzia prestata era condizionata “al CP_4
verificarsi del mancato o ritardato adempimento, anche parziale, di uno o più degli obblighi di cui alla clausola risolutiva espressa del contratto di leasing sopra indicato, assunti dalla società cedente in qualità di utilizzatore del bene”; d) la garanzia era inoltre “soggetta ad un termine di CP_4
durata di 10 anni dalla data di decorrenza delle rate contrattuali, decorsi i quali ne era prevista la svincolabilità previa verifica del regolare ammortamento del contratto ed a rinnovo del predetto contratto di affitto”; e) richiesta da la sospensione del pagamento della quota capitale delle rate CP_4
di locazione finanziaria per la durata di 12 mesi, essa ricorrente, con comunicazione in data 18.2.2011, Contr indirizzata a veva confermato che la garanzia prestata a favore di doveva intendersi “con CP_4
esclusione di qualsiasi effetto novativo, valida e operante sino a prorogata scadenza del contratto di locazione finanziaria, svincolabile dopo dieci anni dalla decorrenza delle rate contrattuali, a verifica
Contr del regolare ammortamento del contratto ed a rinnovo del predetto contratto d'affitto”; f) nonostante i ripetuti solleciti non aveva mai provveduto “allo svincolo della garanzia rilasciata da
e alla cancellazione della stessa dalla Centrale Rischi della Banca d'Italia”; f) Parte_1
da informazioni assunte presso la Centrale Rischi era emerso che la garanzia in esame era stata
“suddivisa tra i due intermediari e . Controparte_2 Controparte_3
Tutto ciò premesso, ha concluso perché il tribunale volesse: Parte_1
“- accertare e dichiarare intervenute le condizioni per lo svincolo della garanzia prestata da
[...]
a favore di […] e successivamente in parte ceduta a Parte_1 Controparte_2 [...]
[…] per le obbligazioni assunte da […] con la sottoscrizione del Controparte_3 CP_4
Contr contratto di locazione finanziaria n. 21150/IM del 16.4.2008 e, per l'effetto, condannare
pagina 2 di 8 […] - e […] a procedere immediatamente allo svincolo CP_2 Controparte_3 della detta garanzia, nonché alla sua cancellazione dalla Centrale dei Rischi della Banca d'Italia;
- accertare e dichiarare la responsabilità di […] e di Controparte_2 Controparte_3
[…] per i danni subiti da in conseguenza del ritardo nello svincolo della
[...] Parte_1 garanzia prestata dall'odierna ricorrente per le obbligazioni assunte da […] con la CP_4 sottoscrizione del contratto di locazione finanziaria n. 21150/IM del 16.4.2008 e, per l'effetto, condannare le convenute, in solido tra loro, a corrispondere a la somma di Parte_1
€.78.500,56 (settantottomilacinquecento,56), o quella maggiore o minore somma che riterrà di giustizia, pari all'1% del valore complessivo della garanzia prestata;
- in ogni caso, condannare […] e […] in solido tra Controparte_2 Controparte_3
loro, a corrispondere a a somma di €. 1.000,00 (mille/00), o quella maggiore o Parte_1 minore somma che riterrà di giustizia, così come previsto dall'art. 614 bis c.p.c., per ogni giorno di ritardo nell'esecuzione del dovere di procedere allo svincolo della garanzia prestata da
[...]
a favore di […] e successivamente in parte ceduta a Parte_1 Controparte_2 [...]
[…] per le obbligazioni assunte da […] con la sottoscrizione del Controparte_3 CP_4
contratto di locazione finanziaria n. 21150/IM del 16.4.2008, nonché per il ritardo nella cancellazione della predetta garanzia dalla Centrale Rischi della Banca d'Italia.
Con il favore delle spese ed onorari di giudizio.
Con sentenza provvisoriamente esecutiva ex lege”. Contr si è costituita in giudizio “in proprio nonché in qualità di mandataria con potere di rappresentanza, della società (da ora ) contestando la fondatezza Controparte_3 CP_3
delle domane proposte.
Ha eccepito preliminarmente il difetto di legittimazione passiva di , trattandosi di società CP_3
veicolo, acquirente dei soli crediti derivanti dal contratto di leasing stipulato con CP_4
Nel merito, ha contestato che l'impegno al subentro assunto da prevedesse un limite Parte_1
temporale e che, in ogni caso, si fossero verificate le condizioni richiamate dalla stessa per Parte_1
la liberazione dalla garanzia.
Ciò premesso, ha concluso perché il tribunale volesse:
pagina 3 di 8 “In via preliminare: dichiarare il difetto di legittimazione della società per i Controparte_3
motivi meglio esposti in narrativa;
In via principale: respingere le domande formulate da controparte in quanto infondate in fatto ed in diritto.
Con vittoria di spese e compensi professionali”.
Con ordinanza in data 3.2.2021, il g.i. ha disposto il mutamento del rito sommario in ordinario, fissando l'udienza ex art. 183 c.p.c.
Concessi alcuni rinvii in pendenza di trattative (rimaste senza esito positivo) parte attrice ha articolato prove orali e il giudice, ritenuta l'opportunità di decidere sulle istanze istruttorie unitamente al merito, ha invitato le parti a precisare le conclusioni.
La causa, istruita mediante produzione di documenti, è stata quindi trattenuta in decisione all'udienza del 28.11.2024, sulle conclusioni delle parti richiamate in epigrafe.
2. “Stralcio” del punto 23 del ricorso.
La richiesta formulata dalle società convenute deve essere senz'altro disattesa, ben potendo la società attrice ipotizzare che “che il mancato svincolo della garanzia in questione costituisca una sorta di ritorsione, messa in atto nei confronti di conseguente al fatto che l'odierna Parte_1 ricorrente ha cessato ogni rapporto bancario con il gruppo UBI BANCA”.
Affermazione difensiva questa che costituisce espressione di un legittimo dubbio della società attrice, che non risulta, in ogni caso, quand'anche infondato, manifestato mediante espressioni sconvenienti o offensive.
3. Difetto di legittimazione passiva di CP_3
Va rilevato il difetto di legittimazione passiva di , pur ricompresa fra gli intermediari CP_3 contemplati nel report della Centrale Rischi della Banca d'Italia con riferimento al contratto di leasing Cont stipulato da con (poi ). CP_4 Controparte_6
Contr
, mera cessionaria dei crediti vantati da n forza di detto contratto, resta estranea allo CP_3
stesso e non può quindi ritenersi beneficiaria dell'impegno al subentro assunto da . Parte_1
Con particolare riferimento alla domanda risarcitoria proposta, va poi rilevato che per giurisprudenza ormai costante “i crediti oggetto di operazioni di cartolarizzazione - eseguite ai sensi della l. n. 130 del
1999, interpretata conformemente al Regolamento UE n. 2402 del 2017 - costituiscono un patrimonio
pagina 4 di 8 separato da quello della società di cartolarizzazione (c.d. società veicolo), destinato in via esclusiva al soddisfacimento dei diritti incorporati nei titoli emessi per finanziare l'acquisto di crediti e al pagamento dei costi dell'operazione, sicché non è consentito al debitore ceduto proporre nei confronti della società di cartolarizzazione cessionaria domande riconvenzionali per crediti vantati verso il cedente nascenti dal rapporto con quest'ultimo intercorso. (In applicazione del principio, la S.C. ha cassato la decisione di merito che aveva condannato in solido anche la società c.d. veicolo a restituire ai clienti della banca cedente - cd. originator - gli interessi indebitamente pagati e derivanti dalla chiusura di un contratto di conto corrente)” (Cass. 18454/2024, da cui è tratta la massima;
conformi, fra le altre, Cass. 13735/2022 e 21843/2019).
4. Merito.
Nel merito, le domande proposte da sono infondate e devono essere perciò respinte. Parte_1
Rileva preliminarmente il tribunale la qualità decisamente scadente (e approssimativa) dei documenti che consacrano le pattuizioni intervenute inter partes.
In particolare, l'impegno al subentro assunto da , della cui validità ed efficacia tutte le parti Parte_1
in causa non dubitano, risulta contenuto in un documento (doc. n. 2 dell'attrice), che contempla una cessione di contratto.
Cessione che risulta stipulata dalle sole e “condizionata al verificarsi del mancato Parte_1 CP_4
o ritardato adempimento, anche parziale, di uno o più degli obblighi di cui alla clausola risolutiva espressa del contratto di leasing sopra indicato, assunti dalla società in qualità di CP_4
Cont utilizzatore del bene”, e che prevede un eventuale – successivo – intervento di quale elemento di Cont efficacia del contratto (“La cessione sarà perciò efficace con la comunicazione, da parte della alla
Cedente e alla Cessionaria, dell'avveramento di uno o più di tali eventi. Rimane salva, in ogni caso, la Cont facoltà della di azionare la menzionata clausola risolutiva espressa”).
Il documento in esame, che reca in calce l'ulteriore sottoscrizione di una “Filiale o Agenzia”, ma unicamente al fine del “riscontro autenticità firme dei Contraenti”, non contempla poi, effettivamente, il limite temporale di validità della garanzia invocato da limite che, di contro, risulta Parte_1
chiaramente menzionato da:
a) la comunicazione in data 14.3.2008 (doc. n. 3 dell'attrice), inviata da tale Persona_1
Cont (verosimilmente alle dipendenze di , la cui provenienza non è contestata dalle società convenute;
pagina 5 di 8 b) l'ulteriore comunicazione in data 18.2.2011 (doc. n. 4 dell'attrice), che risulta sottoscritta dalla sola ma redatta su carta intestata a “ ” (il documento reca anche, in calce, un Parte_1 CP_2
timbro, non accompagnato da sottoscrizione, di “Ubi Banca Regionale Europea Corporate Banking
Unit Cuneo”).
Col che va ribadito il giudizio di qualità assai scadente dei documenti negoziali in esame, del tutto inadeguati a fronte dell'elevata entità economica dell'operazione (contratto di leasing immobiliare di importo superiore a € 8.000.000,00=).
Ciò posto, va rilevato che, anche a voler condividere l'assunto di secondo cui la “garanzia” Parte_1
prestata avrebbe avuto durata meramente decennale (poi prorogata di un anno), la stessa Parte_1
conferma che la liberazione dalla garanzia prestata risultava, in ogni caso, subordinata al verificarsi di due condizioni “ossia, la verifica del regolare ammortamento del contratto e il rinnovo del contratto
d'affitto”.
La società attrice, sulla quale gravava il relativo onere, non ha tuttavia fornito idonea prova dell'avveramento delle due condizioni.
In particolare, non v'è prova del regolare pagamento dei canoni da parte della società utilizzatrice, che ha, anzi, pacificamente richiesto una moratoria di un anno limitatamente al pagamento della quota capitale dei canoni (circostanza espressamente riconosciuta da cfr. pag. 3 del ricorso ex Parte_1 art. 702 bis c.p.c. e doc. n. 4 prodotto “dichiarazione 18.2.2011 rilasciata da a Parte_1 [...]
”) e ha pacificamente fatto ricorso a “un piano di risanamento ex art. 67 L.F.”, avente ad CP_2 oggetto, fra l'altro, la moratoria citata (circostanza allegata dalle società convenute già con la comparsa di risposta e rimasta incontestata).
Del pari, è rimasta sprovvista di prova la circostanza della rinnovazione del contratto di affitto (forse locazione immobiliare).
evidenzia nelle sue difese di non poter avere conoscenza diretta delle circostanze in esame Parte_1
(regolare pagamento dei canoni e rinnovo del contratto di locazione); circostanze, di contro,
Contr sicuramente note (o agevolmente conoscibili) da parte di Contr L'assunto (di maggiore vicinanza alla prova di può senz'altro condiviso, ma non appare idoneo a determinare una effettiva inversione dell'onere probatorio, dovendosi evidenziare come Parte_1
pagina 6 di 8 avrebbe potuto fornire adeguata dimostrazione delle circostanze in esame mediante opportune istanze istruttorie (ordine di esibizione o capitoli di prova orale).
Ribadito pertanto che non ha fornito idonea prova dell'avveramento delle due condizioni, Parte_1
tutte le domande attrici, anche risarcitorie, vanno rigettate.
5. Istanze istruttorie.
ha concluso “come da memoria ex art. 183, 6° comma, n. 1, c.p.c.”, omettendo perciò di Parte_1
richiamare espressamente le istanze istruttorie formulate con la memoria ex art. 183, 6° comma, n. 2,
c.p.c.
Solo per completezza, va perciò rilevata l'inammissibilità dei capitoli di prova testimoniale articolati con detta memoria.
In particolare:
a) il capitolo n. 1 verte su una circostanza pacifica, ossia quella dell'assunzione, da parte di Pt_1
dell'impegno al subentro per cui è causa;
[...]
b) il capitolo n. 2 è diretto unicamente a chiarire il ruolo rivestito all'epoca dal teste chiamato a deporre e risulta perciò – da solo – del tutto irrilevante;
c) i capitoli nn. 3 e 4 affidano al teste un'inammissibile valutazione giuridica in ordine al tenore della garanzia prestata.
6. Spese.
Respinte le domande attrici, sussistono, in ogni caso, idonee ragioni che giustificano la compensazione integrale delle spese di lite fra tutte le parti, richiamate, in particolare, le considerazioni svolte quanto al tenore decisamente approssimativo dei documenti che consacrano le intese negoziali inter partes.
P.Q.M.
pronunciando definitivamente, disattesa e respinta ogni diversa domanda, istanza ed eccezione, rigetta le domande attrici e compensa per intero fra le parti le spese di lite.
Così deciso in Brescia il 30.5.2025.
Il giudice dott. Raffaele Del Porto
pagina 7 di 8 Atto redatto in formato elettronico e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi dell'art.35 comma 1 d.m. 21 febbraio 2011, n.44, come modificato dal d.m. 15 ottobre 2012 n.209
pagina 8 di 8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI BRESCIA
SEZIONE V CIVILE
in persona del dott. Raffaele Del Porto in funzione di giudice unico ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 7246 del ruolo generale dell'anno 2020 vertente tra
Parte_1
(C.F. ) P.IVA_1
attrice, con l'avv. Stefano Boglione
e
(società incorporante anche quale Controparte_1 Controparte_2
mandataria di Controparte_3
(C.F. P.IVA_2
convenuta, con gli avv.ti Andrea Zaglio e Augusto Azzini
Conclusioni: la causa è stata trattenuta in decisione sulle conclusioni precisate dalle parti all'udienza del 28.11.2024 e, perciò, per la società attrice, come da memoria ex art. 183, 6° comma, n. 1, c.p.c., per le società convenute come da comparsa di costituzione e risposta.
MOTIVAZIONE
pagina 1 di 8 1. Svolgimento del processo.
Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c. depositato in data 9.7.2020, (da ora, per brevità, Parte_1
) ha esposto che: a) in data 16.4.2008, (da ora aveva sottoscritto con Parte_1 CP_4 CP_4
Contr (poi divenuta – da ora , successivamente incorporata in Controparte_5 Controparte_2
il “contratto di locazione finanziaria n. 21150/IM avente ad oggetto l'acquisto Controparte_1
di un immobile ad uso commerciale sito in Asti (AT), Corso Alessandria, censito al N.C.E.U. pg. 82, partic. n. 898 - sub 2”, b) contestualmente alla stipula del contratto di leasing, essa ricorrente aveva Cont rilasciato a favore della (da ora “a garanzia delle obbligazioni assunte da Controparte_5
…] impegno al subentro nel contratto”; c) la garanzia prestata era condizionata “al CP_4
verificarsi del mancato o ritardato adempimento, anche parziale, di uno o più degli obblighi di cui alla clausola risolutiva espressa del contratto di leasing sopra indicato, assunti dalla società cedente in qualità di utilizzatore del bene”; d) la garanzia era inoltre “soggetta ad un termine di CP_4
durata di 10 anni dalla data di decorrenza delle rate contrattuali, decorsi i quali ne era prevista la svincolabilità previa verifica del regolare ammortamento del contratto ed a rinnovo del predetto contratto di affitto”; e) richiesta da la sospensione del pagamento della quota capitale delle rate CP_4
di locazione finanziaria per la durata di 12 mesi, essa ricorrente, con comunicazione in data 18.2.2011, Contr indirizzata a veva confermato che la garanzia prestata a favore di doveva intendersi “con CP_4
esclusione di qualsiasi effetto novativo, valida e operante sino a prorogata scadenza del contratto di locazione finanziaria, svincolabile dopo dieci anni dalla decorrenza delle rate contrattuali, a verifica
Contr del regolare ammortamento del contratto ed a rinnovo del predetto contratto d'affitto”; f) nonostante i ripetuti solleciti non aveva mai provveduto “allo svincolo della garanzia rilasciata da
e alla cancellazione della stessa dalla Centrale Rischi della Banca d'Italia”; f) Parte_1
da informazioni assunte presso la Centrale Rischi era emerso che la garanzia in esame era stata
“suddivisa tra i due intermediari e . Controparte_2 Controparte_3
Tutto ciò premesso, ha concluso perché il tribunale volesse: Parte_1
“- accertare e dichiarare intervenute le condizioni per lo svincolo della garanzia prestata da
[...]
a favore di […] e successivamente in parte ceduta a Parte_1 Controparte_2 [...]
[…] per le obbligazioni assunte da […] con la sottoscrizione del Controparte_3 CP_4
Contr contratto di locazione finanziaria n. 21150/IM del 16.4.2008 e, per l'effetto, condannare
pagina 2 di 8 […] - e […] a procedere immediatamente allo svincolo CP_2 Controparte_3 della detta garanzia, nonché alla sua cancellazione dalla Centrale dei Rischi della Banca d'Italia;
- accertare e dichiarare la responsabilità di […] e di Controparte_2 Controparte_3
[…] per i danni subiti da in conseguenza del ritardo nello svincolo della
[...] Parte_1 garanzia prestata dall'odierna ricorrente per le obbligazioni assunte da […] con la CP_4 sottoscrizione del contratto di locazione finanziaria n. 21150/IM del 16.4.2008 e, per l'effetto, condannare le convenute, in solido tra loro, a corrispondere a la somma di Parte_1
€.78.500,56 (settantottomilacinquecento,56), o quella maggiore o minore somma che riterrà di giustizia, pari all'1% del valore complessivo della garanzia prestata;
- in ogni caso, condannare […] e […] in solido tra Controparte_2 Controparte_3
loro, a corrispondere a a somma di €. 1.000,00 (mille/00), o quella maggiore o Parte_1 minore somma che riterrà di giustizia, così come previsto dall'art. 614 bis c.p.c., per ogni giorno di ritardo nell'esecuzione del dovere di procedere allo svincolo della garanzia prestata da
[...]
a favore di […] e successivamente in parte ceduta a Parte_1 Controparte_2 [...]
[…] per le obbligazioni assunte da […] con la sottoscrizione del Controparte_3 CP_4
contratto di locazione finanziaria n. 21150/IM del 16.4.2008, nonché per il ritardo nella cancellazione della predetta garanzia dalla Centrale Rischi della Banca d'Italia.
Con il favore delle spese ed onorari di giudizio.
Con sentenza provvisoriamente esecutiva ex lege”. Contr si è costituita in giudizio “in proprio nonché in qualità di mandataria con potere di rappresentanza, della società (da ora ) contestando la fondatezza Controparte_3 CP_3
delle domane proposte.
Ha eccepito preliminarmente il difetto di legittimazione passiva di , trattandosi di società CP_3
veicolo, acquirente dei soli crediti derivanti dal contratto di leasing stipulato con CP_4
Nel merito, ha contestato che l'impegno al subentro assunto da prevedesse un limite Parte_1
temporale e che, in ogni caso, si fossero verificate le condizioni richiamate dalla stessa per Parte_1
la liberazione dalla garanzia.
Ciò premesso, ha concluso perché il tribunale volesse:
pagina 3 di 8 “In via preliminare: dichiarare il difetto di legittimazione della società per i Controparte_3
motivi meglio esposti in narrativa;
In via principale: respingere le domande formulate da controparte in quanto infondate in fatto ed in diritto.
Con vittoria di spese e compensi professionali”.
Con ordinanza in data 3.2.2021, il g.i. ha disposto il mutamento del rito sommario in ordinario, fissando l'udienza ex art. 183 c.p.c.
Concessi alcuni rinvii in pendenza di trattative (rimaste senza esito positivo) parte attrice ha articolato prove orali e il giudice, ritenuta l'opportunità di decidere sulle istanze istruttorie unitamente al merito, ha invitato le parti a precisare le conclusioni.
La causa, istruita mediante produzione di documenti, è stata quindi trattenuta in decisione all'udienza del 28.11.2024, sulle conclusioni delle parti richiamate in epigrafe.
2. “Stralcio” del punto 23 del ricorso.
La richiesta formulata dalle società convenute deve essere senz'altro disattesa, ben potendo la società attrice ipotizzare che “che il mancato svincolo della garanzia in questione costituisca una sorta di ritorsione, messa in atto nei confronti di conseguente al fatto che l'odierna Parte_1 ricorrente ha cessato ogni rapporto bancario con il gruppo UBI BANCA”.
Affermazione difensiva questa che costituisce espressione di un legittimo dubbio della società attrice, che non risulta, in ogni caso, quand'anche infondato, manifestato mediante espressioni sconvenienti o offensive.
3. Difetto di legittimazione passiva di CP_3
Va rilevato il difetto di legittimazione passiva di , pur ricompresa fra gli intermediari CP_3 contemplati nel report della Centrale Rischi della Banca d'Italia con riferimento al contratto di leasing Cont stipulato da con (poi ). CP_4 Controparte_6
Contr
, mera cessionaria dei crediti vantati da n forza di detto contratto, resta estranea allo CP_3
stesso e non può quindi ritenersi beneficiaria dell'impegno al subentro assunto da . Parte_1
Con particolare riferimento alla domanda risarcitoria proposta, va poi rilevato che per giurisprudenza ormai costante “i crediti oggetto di operazioni di cartolarizzazione - eseguite ai sensi della l. n. 130 del
1999, interpretata conformemente al Regolamento UE n. 2402 del 2017 - costituiscono un patrimonio
pagina 4 di 8 separato da quello della società di cartolarizzazione (c.d. società veicolo), destinato in via esclusiva al soddisfacimento dei diritti incorporati nei titoli emessi per finanziare l'acquisto di crediti e al pagamento dei costi dell'operazione, sicché non è consentito al debitore ceduto proporre nei confronti della società di cartolarizzazione cessionaria domande riconvenzionali per crediti vantati verso il cedente nascenti dal rapporto con quest'ultimo intercorso. (In applicazione del principio, la S.C. ha cassato la decisione di merito che aveva condannato in solido anche la società c.d. veicolo a restituire ai clienti della banca cedente - cd. originator - gli interessi indebitamente pagati e derivanti dalla chiusura di un contratto di conto corrente)” (Cass. 18454/2024, da cui è tratta la massima;
conformi, fra le altre, Cass. 13735/2022 e 21843/2019).
4. Merito.
Nel merito, le domande proposte da sono infondate e devono essere perciò respinte. Parte_1
Rileva preliminarmente il tribunale la qualità decisamente scadente (e approssimativa) dei documenti che consacrano le pattuizioni intervenute inter partes.
In particolare, l'impegno al subentro assunto da , della cui validità ed efficacia tutte le parti Parte_1
in causa non dubitano, risulta contenuto in un documento (doc. n. 2 dell'attrice), che contempla una cessione di contratto.
Cessione che risulta stipulata dalle sole e “condizionata al verificarsi del mancato Parte_1 CP_4
o ritardato adempimento, anche parziale, di uno o più degli obblighi di cui alla clausola risolutiva espressa del contratto di leasing sopra indicato, assunti dalla società in qualità di CP_4
Cont utilizzatore del bene”, e che prevede un eventuale – successivo – intervento di quale elemento di Cont efficacia del contratto (“La cessione sarà perciò efficace con la comunicazione, da parte della alla
Cedente e alla Cessionaria, dell'avveramento di uno o più di tali eventi. Rimane salva, in ogni caso, la Cont facoltà della di azionare la menzionata clausola risolutiva espressa”).
Il documento in esame, che reca in calce l'ulteriore sottoscrizione di una “Filiale o Agenzia”, ma unicamente al fine del “riscontro autenticità firme dei Contraenti”, non contempla poi, effettivamente, il limite temporale di validità della garanzia invocato da limite che, di contro, risulta Parte_1
chiaramente menzionato da:
a) la comunicazione in data 14.3.2008 (doc. n. 3 dell'attrice), inviata da tale Persona_1
Cont (verosimilmente alle dipendenze di , la cui provenienza non è contestata dalle società convenute;
pagina 5 di 8 b) l'ulteriore comunicazione in data 18.2.2011 (doc. n. 4 dell'attrice), che risulta sottoscritta dalla sola ma redatta su carta intestata a “ ” (il documento reca anche, in calce, un Parte_1 CP_2
timbro, non accompagnato da sottoscrizione, di “Ubi Banca Regionale Europea Corporate Banking
Unit Cuneo”).
Col che va ribadito il giudizio di qualità assai scadente dei documenti negoziali in esame, del tutto inadeguati a fronte dell'elevata entità economica dell'operazione (contratto di leasing immobiliare di importo superiore a € 8.000.000,00=).
Ciò posto, va rilevato che, anche a voler condividere l'assunto di secondo cui la “garanzia” Parte_1
prestata avrebbe avuto durata meramente decennale (poi prorogata di un anno), la stessa Parte_1
conferma che la liberazione dalla garanzia prestata risultava, in ogni caso, subordinata al verificarsi di due condizioni “ossia, la verifica del regolare ammortamento del contratto e il rinnovo del contratto
d'affitto”.
La società attrice, sulla quale gravava il relativo onere, non ha tuttavia fornito idonea prova dell'avveramento delle due condizioni.
In particolare, non v'è prova del regolare pagamento dei canoni da parte della società utilizzatrice, che ha, anzi, pacificamente richiesto una moratoria di un anno limitatamente al pagamento della quota capitale dei canoni (circostanza espressamente riconosciuta da cfr. pag. 3 del ricorso ex Parte_1 art. 702 bis c.p.c. e doc. n. 4 prodotto “dichiarazione 18.2.2011 rilasciata da a Parte_1 [...]
”) e ha pacificamente fatto ricorso a “un piano di risanamento ex art. 67 L.F.”, avente ad CP_2 oggetto, fra l'altro, la moratoria citata (circostanza allegata dalle società convenute già con la comparsa di risposta e rimasta incontestata).
Del pari, è rimasta sprovvista di prova la circostanza della rinnovazione del contratto di affitto (forse locazione immobiliare).
evidenzia nelle sue difese di non poter avere conoscenza diretta delle circostanze in esame Parte_1
(regolare pagamento dei canoni e rinnovo del contratto di locazione); circostanze, di contro,
Contr sicuramente note (o agevolmente conoscibili) da parte di Contr L'assunto (di maggiore vicinanza alla prova di può senz'altro condiviso, ma non appare idoneo a determinare una effettiva inversione dell'onere probatorio, dovendosi evidenziare come Parte_1
pagina 6 di 8 avrebbe potuto fornire adeguata dimostrazione delle circostanze in esame mediante opportune istanze istruttorie (ordine di esibizione o capitoli di prova orale).
Ribadito pertanto che non ha fornito idonea prova dell'avveramento delle due condizioni, Parte_1
tutte le domande attrici, anche risarcitorie, vanno rigettate.
5. Istanze istruttorie.
ha concluso “come da memoria ex art. 183, 6° comma, n. 1, c.p.c.”, omettendo perciò di Parte_1
richiamare espressamente le istanze istruttorie formulate con la memoria ex art. 183, 6° comma, n. 2,
c.p.c.
Solo per completezza, va perciò rilevata l'inammissibilità dei capitoli di prova testimoniale articolati con detta memoria.
In particolare:
a) il capitolo n. 1 verte su una circostanza pacifica, ossia quella dell'assunzione, da parte di Pt_1
dell'impegno al subentro per cui è causa;
[...]
b) il capitolo n. 2 è diretto unicamente a chiarire il ruolo rivestito all'epoca dal teste chiamato a deporre e risulta perciò – da solo – del tutto irrilevante;
c) i capitoli nn. 3 e 4 affidano al teste un'inammissibile valutazione giuridica in ordine al tenore della garanzia prestata.
6. Spese.
Respinte le domande attrici, sussistono, in ogni caso, idonee ragioni che giustificano la compensazione integrale delle spese di lite fra tutte le parti, richiamate, in particolare, le considerazioni svolte quanto al tenore decisamente approssimativo dei documenti che consacrano le intese negoziali inter partes.
P.Q.M.
pronunciando definitivamente, disattesa e respinta ogni diversa domanda, istanza ed eccezione, rigetta le domande attrici e compensa per intero fra le parti le spese di lite.
Così deciso in Brescia il 30.5.2025.
Il giudice dott. Raffaele Del Porto
pagina 7 di 8 Atto redatto in formato elettronico e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi dell'art.35 comma 1 d.m. 21 febbraio 2011, n.44, come modificato dal d.m. 15 ottobre 2012 n.209
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