CGARS, sez. I, sentenza 04/05/2026, n. 307
CGARS
Sentenza 4 maggio 2026

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  • Accolto
    Violazione e/o falsa applicazione degli art. 46, 63, 64 c.p.a. anche in relazione all’art. 3 L. 241/1990 e all’art. 40 L. 47/1985 – Violazione del principio di non contestazione - Difetto di motivazione

    Il giudice d'appello ritiene fondati il primo e il terzo motivo di appello, affermando che il giudice amministrativo ha poteri istruttori che gli consentono di acquisire d'ufficio documenti indispensabili ai fini della decisione, anche in appello. Nel caso specifico, il diniego di sanatoria e l'ordinanza di demolizione non indicano compiutamente gli elementi ostativi all'accoglimento della domanda, rendendo applicabile la sanatoria processuale. La motivazione per relationem non è sufficiente quando non permette di ricostruire il percorso logico-giuridico dell'amministrazione.

  • Accolto
    Violazione dell’art. 104 c.p.a.

    Il motivo è accolto unitariamente al primo, in quanto il giudice d'appello ha poteri istruttori che gli consentono di acquisire d'ufficio documenti indispensabili ai fini della decisione, anche in appello.

  • Altro
    Violazione dei principi in ordine al silenzio-assenso. Motivazione non conforme alle risultanze processuali

    Il motivo è assorbito dall'accoglimento del primo e del terzo motivo di appello.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    CGARS, sez. I, sentenza 04/05/2026, n. 307
    Giurisdizione : Consiglio Di Giustizia Amministrativa per la Regione siciliana
    Numero : 307
    Data del deposito : 4 maggio 2026
    Fonte ufficiale :

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