Sentenza 6 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 06/06/2025, n. 5629 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 5629 |
| Data del deposito : | 6 giugno 2025 |
Testo completo
N.R.G. 14724/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI NAPOLI
II SEZIONE CIVILE
IN COMPOSIZIONE MONOCRATICA, IN PERSONA DELLA DOTT.SSA
MARIA GABRIELLA FRALLICCIARDI ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al N.R.G. 14724/2022
TRA
(C.F. e P.IVA: ), in persona del liquidatore p.t., Parte_1 P.IVA_1
rappresentata e difesa, in virtù di mandato in atti, dall'avv. Angela Labanca nonché, giusta mandato allegato alla comparsa di costituzione di nuovo difensore, dall'avv. Sergio Pepe
ATTRICE
NEI CONFRONTI DI
(CF , rappresentata e difesa dall'avv. Eugenio Controparte_1 C.F._1
Moschiano giusta mandato in atti
CONVENUTA
Oggetto: mutuo.
Conclusioni: come da atti di causa e note di trattazione per l'udienza del 7.3.2025.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato in data 16 giugno 2022, conveniva Parte_1
in giudizio deducendo di essere divenuta cessionaria di - Controparte_1 Parte_2
con lettera commerciale della Cedente del 15 novembre 2007, accettata dalla cessionaria il successivo 27 novembre - dei crediti inerenti al contratto di finanziamento n. 20.80.1.55 (di euro
25.000,00 da rimborsare in 72 rate mensili di euro 574,49 cadauna, per complessivi € 41.363,28, con scadenze mensili dal 15.12.2007 fino al 15.11.2013), stipulato in data 14.11.2007 tra la convenuta e la predetta Parte_2
15.9.2009, tramite la cedente, che, una volta ottenuto l'importo, provvedeva al successivo versamento alla cessionaria.
Esponeva, ancora, che, in ragione del mancato pagamento delle rate successive al 15.10.2009, aveva deciso di provvedere direttamente all'incasso dei crediti ceduti e, in data 30.08.2010, aveva dato notizia dell'intercorsa cessione alla IT , a mezzo raccomandata A.R., CP_1
chiedendo espressamente di effettuare tutti i successivi versamenti solo ad essa cessionaria.
E tuttavia, proseguiva l'istante, in corrispondenza della rata avente scadenza il 15.10.2009, la convenuta non aveva più provveduto al pagamento delle rate del piano di ammortamento, neppure a favore della cedente;
sicchè risultavano insolute e scadute n. 50 rate del piano di ammortamento, per un importo complessivo di € 28.724,50.
Tanto esposto, lamentava l'attrice che, nonostante avesse richiesto alla mutuataria il pagamento delle rate scadute con raccomandate del 25.01.2012, del 29.2.2012, del 21.2.2017 e del
07.06.2018, tutte regolarmente ricevute dalla IT, quest'ultima, pur avendo ammesso il debito con missiva datata 11 febbraio 2012, era rimasta inadempiente.
Su questo presupposto, la chiedeva che, in accoglimento della Parte_1
domanda, fosse condannata al pagamento dell'importo complessivo di € Controparte_1
28.724,50, oltre interessi di mora, dalle singole scadenze al soddisfo, al tasso convenzionale, da limitarsi all'8% annuo.
Si costituiva la convenuta la quale negava di aver mai stipulato il contratto di finanziamento azionato dalla controparte, di cui disconosceva la conformità all'originale.
Con riferimento alla missiva prodotta dall'attrice, con la quale ella avrebbe apparentemente riconosciuto il proprio inadempimento, la asseriva di averlo redatto e sottoscritto perché CP_1
a tanto costretta dall'ex coniuge, tale . Persona_1
Concludeva, quindi, per il rigetto della domanda.
Istruita la causa con l'acquisizione della documentazione prodotta, all'udienza del 7 marzo 2025, svolta nella modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c., questo giudice ha riservato la decisione concedendo i termini di cui all'art. 190 c.p.c. con decorrenza dal successivo 12 marzo.
Si osservi in diritto.
1. La domanda è fondata e merita accoglimento per le ragioni che seguono. 1.1. Com'è noto, il creditore che agisca in via giudiziale per ottenere il pagamento ha l'onere di provare esclusivamente la fonte, negoziale o legale, del diritto azionato e di allegare l'inadempimento del debitore, il quale dovrà offrire la prova liberatoria dei fatti estintivi dell'altrui pretesa (cfr. Cass. Sez. Un. sent. n. 13533/2001).
Ciò premesso l'attrice ha assolto al proprio onere probatorio avendo depositato agli atti sia la copia del contratto di finanziamento nr. 20.80.1.55 stipulata dalla convenuta con la cedente da cui deriva l'obbligazione della di restituzione delle somme, sia la proposta di cessione dei CP_1
crediti, tra cui era ricompreso anche quello per cui è causa, avanzata all'odierna attrice in data
15.11.2007, sia infine l'accettazione di quest'ultima trasmessa in data 27.11.2007.
Inoltre, la cessionaria ha prodotto agli atti del giudizio l'elenco dei crediti ceduti allegato alla proposta di cessione, dal quale si evince che all'interno del lotto n. 2 (oggetto di cessione) e precisamente nell'elenco allegato al contratto era ricompreso anche il credito per cui è causa con il nominativo della IT.
Risulta allegata, infine, la disposizione di bonifico in favore della del prezzo della cessione pro solvendo.
1.2. Ciò posto, appare decisivo, ai fini della decisione della controversia, la missiva datata 11 febbraio 2012 con cui la convenuta, nel riscontrare la diffida inviatale a mezzo raccomandata il precedente 6 febbraio dalla , con cui le era stata intimato il Controparte_2
pagamento delle rate scadute a quella data del contratto di finanziamento n. 20.80.1.55 sottoscritto dalla con la ha dichiarato: “…il finanziamento di cui CP_1 Parte_2
Cont mi chiedete il pagamento mi è stato erogato da non ho mai avuto nessun contatto con la vs. società. Preciso, altresì, che stante il grave periodo di crisi in cui mi trovo, separata con due figli a carico di cui uno affetto da grave patologia e impiegata part-time, non sto più pagando il finanziamento dal mese di agosto 2009. La mia situazione è già nota alla finanziaria che mi ha erogato il finanziamento, che mi ha già richiesto gli arretrati minacciando azioni legali”.
Orbene, opina il Tribunale che alla dichiarazione appena riportata vada riconosciuta valore di confessione stragiudiziale ai sensi dell'art. 2730 c.c.
Al riguardo, appare utile precisare quali sono gli elementi costitutivi della confessione stragiudiziale e in che cosa essa differisca dalla limitrofa figura della ricognizione di debito.
Mentre la ricognizione di debito, anche titolata, disciplinata dall' articolo 1988 del codice civile è una dichiarazione di volontà, intesa ad impegnare all'adempimento il dichiarante, la confessione stragiudiziale ex articolo 2735 c.c. è una dichiarazione di scienza, sulla verità di fatti sfavorevoli al dichiarante e favorevoli all'altra parte e può essere fatta valere solo nella controversia di cui siano parti, anche in senso processuale, gli stessi soggetti (autore e destinatario).
Sotto il profilo processuale, poi, deve osservarsi che la ricognizione di debito non costituisce autonoma fonte di obbligazione ma ha solo effetto confermativo di un preesistente rapporto fondamentale determinando, ex art. 1988 c.c., un'astrazione meramente processuale della causa debendi da cui deriva una semplice relevatio ab onere probandi che dispensa il destinatario della dichiarazione dall'onere di provare quel rapporto, che si presume fino a prova contraria, ma dalla cui esistenza o validità non può prescindersi sotto il profilo sostanziale, venendo, così, meno ogni effetto vincolante della ricognizione stessa ove rimanga giudizialmente provato che il rapporto suddetto non è mai sorto, o è invalido, o si è estinto, ovvero che esista una condizione o un altro elemento ad esso attinente che possa comunque incidere sull'obbligazione derivante dal riconoscimento (cfr., ex multis, Cass. n. 20689/2016; Cass. n. 25544/2018).
Diversamente, la confessione ha valore di prova legale (cioè, fa piena prova), purché proveniente da persona capace di disporre del diritto (art. 2731 c.c.) e vertente su fatti relativi a diritti disponibili (art. 2733 c.c.)
Dunque, in linea generale, la promessa di pagamento possiede una rilevanza unicamente processuale, dispensando colui a cui favore tale dichiarazione è stata fatta dall'onere di provarne i fatti costitutivi, mentre la confessione stragiudiziale, consistendo nell'indicazione del fatto costitutivo del debito, ha valore di prova legale, che può essere vinta soltanto a mezzo revoca della stessa, provando, secondo quanto previsto dall'art. 2732 c.c., l'errore di fatto o la violenza che ha determinato la dichiarazione (cfr., da ultimo, Cass. n. 34733/2025, nonchè Cass. n. 9880/2014;
Cass. n. 23246/2017).
Orbene, avuto riguardo al contenuto della scrittura posta a fondamento dell'azione della società attrice, deve sicuramente rinvenirsi una confessione laddove l'odierna convenuta ha espressamente ammesso di aver stipulato il contratto di finanziamento de quo con la
[...]
che lo stesso le era stato regolarmente erogato e, infine, di aver interrotto il Parte_2
pagamento delle rate di ammortamento a decorrere dal mese di agosto 2009.
Sicchè, non essendo neppure provata la ricorrenza dei presupposti per la revocazione della dichiarazione confessoria ai sensi dell'art. 2732 c.c., deve concludersi nel senso che alla CP_1
sia preclusa la prova dell'inesistenza del credito vantato dalla convenuta.
E infatti, la circostanza per cui ella avrebbe sottoscritto la dichiarazione confessoria redatta dall'ex marito in quanto costretta da quest'ultimo, dal quale sarebbe stata “soggiogata” (cfr. pag. 2 della comparsa di costituzione e risposta), non è stata in alcun modo provata (né la parte ha articolato prova sul punto nei termini all'uopo concessi).
1.
1. Né ostativo all'accoglimento della domanda è il disposto dell'art. 66 R.D. n. 1966/1933, la cui violazione è stata eccepita dalla convenuta al fine di ottenere una pronuncia di inammissibilità dell'azione causale proposta dalla controparte.
Al riguardo, appare utile preliminarmente individuare la ratio della norma invocata dalla . CP_1
Essa va correttamente individuata nell'esigenza di tutela del debitore convenuto dal rischio di pagare due volte lo stesso credito (ossia, una volta, per l'attivazione del rapporto cambiario, un'altra volta, per l'attivazione di quello causale sottostante) nonché in quella di conservazione, sempre in favore del debitore, delle azioni cartolari che dovessero eventualmente spettargli (in via diretta o di regresso) nel caso di adempimento.
Ne consegue che, intanto il protesto e la restituzione delle cambiali al debitore si pongono quali antecedenti necessari per l'esercizio dell'azione causale, in quanto persista concretamente il rischio dell'esercizio nei confronti del debitore, oltre che dell'azione causale, anche dell'azione cambiaria.
Pertanto, qualora l'azione cambiaria non possa più concretamente essere esercitata, poiché prescritta, e sia estinto, quindi, lo stesso rapporto cambiario, non vi è alcuna valida ragione giuridica che imponga di ritenere l'esercizio dell'azione causale ancora condizionato al pregresso protesto delle cambiali e alla loro consegna al debitore.
Ora, passando alla fattispecie concreta, dal momento che ciascuna cambiale è stata emessa con scadenza corrispondente a quella della singola rata del piano di ammortamento (cfr. art. 3 contratto in atti) e l'ultima rata aveva scadenza 15 novembre 2013, deve necessariamente concludersi nel senso dell'intervenuta estinzione per prescrizione di tutte le relative azioni cambiarie. E tanto, certamente alla data del 15 novembre 2015, ossia un anno dopo la scadenza dell'ultima rata prevista dal piano di ammortamento e circa sette anni prima dell'introduzione di questo giudizio.
Ne consegue che l'azione causale di pagamento esercitata dalla Parte_1
è certamente ammissibile, indipendentemente dal possesso delle cambiali, dal loro protesto e dall'offerta di restituzione a . Controparte_1
Per tutte le considerazioni che precedono la domanda va accolta e, per l'effetto, Controparte_1
va condannata al pagamento, in favore dell'attrice, della somma di € 28.724,50, oltre interessi di mora, con decorrenza dalle singole scadenze al soddisfo, al tasso convenzionale, dall'istante espressamente limitato all'8% annuo.
2. Le spese di giudizio seguono la soccombenza e vanno liquidate come da dispositivo secondo le nuove tariffe di cui Decreto Ministero Giustizia n. 55/2014 come modificato dal D.M. 147/2022 da applicarsi a tutte le liquidazioni successive alla sua entrata in vigore (23.10.2022), tenuto conto dell'effettivo valore della causa ed applicato il valore minimo di liquidazione delle varie fasi effettivamente svoltesi come previsto da detto decreto, in considerazione dell'esigua attività svolta e della bassa complessità delle questioni trattate, ai sensi dell'art. 4 D.M. cit.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla causa iscritta al N.R.G. 14724/2022, così provvede:
A. Accoglie la domanda proposta da e, per l'effetto, Controparte_2
condanna la convenuta al pagamento, in favore dell'attrice a, della somma di € 28.724,50, oltre interessi come in parte motiva;
B. Condanna parte attrice al pagamento, in favore della convenuta, delle spese di lite, che liquida in complessivi € 4.409,00 (di cui € 3.809,00 per compensi ed € 600,00 per spese), oltre rimborso spese forfettario pari al 15% del compenso totale ex art. 2 co.2 D.M.
55/2014, oltre IVA e CPA.
Così deciso in Napoli, il 6 giugno 2025.
Il Giudice
Dott.ssa Maria Gabriella Frallicciardi