Sentenza 12 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 12/03/2025, n. 335 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 335 |
| Data del deposito : | 12 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE I CIVILE
riunito in Camera di Consiglio e composto dai sigg.ri Magistrati dr. Francesco Micela Presidente dr.ssa Gabriella Giammona Giudice dr.ssa Monica Montante Giudice dei quali il terzo relatore ed estensore, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al n. 5776/2024 R.G.N.C.
PROMOSSO DA
, nata a [...] il [...] (Avv. IUVARA Parte_1
VOLUTI ALESSANDRO);
E
, nato a [...] il [...] (Avv. IUVARA Controparte_1
VOLUTI ALESSANDRO );
CON L'INTERVENTO del Pubblico Ministero
AVENTE AD OGGETTO
Divorzio congiunto - Cessazione effetti civili
Conclusioni dei ricorrenti: si vedano note scritte depositate in sostituzione dell'udienza del 3.03.2025 - celebrata con modalità cartolare ai sensi della'rt.
127 ter c.p.c..
Conclusioni del P.M.: nulla si oppone.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Deve preliminarmente darsi atto che il presente provvedimento viene emesso a seguito della riserva assunta ex lege all'esito della scadenza del termine per il deposito di note scritte assegnato alle parti in sostituzione dell'udienza del 3.03.2025.
2. Ricorrono le condizioni di legge per l'accoglimento della domanda.
Ed infatti:
• la separazione tra i coniugi si è protratta ininterrottamente per il termine di legge a far tempo dalla comparizione dinanzi al Presidente del
Tribunale nella procedura di separazione, avvenuta in data 12.07.2016;
• la separazione consensuale tra le parti è stata omologata dal Tribunale di Palermo, con decreto dei 7.10.2016 – 8.11.2016;
• i coniugi non risultano essersi riconciliati medio tempore, non avendo ripreso la convivenza e non avendo ricostituito la comunione materiale e spirituale interrotta con la separazione.
I coniugi, inoltre, hanno compiutamente indicato le condizioni inerenti ai loro rapporti successivi al divorzio nell'ambito del ricorso introduttivo, che in questa sede vengono riportate:
“1. Scioglimento della comunione: i coniugi ricorrenti dichiarano di aver provveduto a dividersi tutti i beni mobili e le donazioni nuziali.
2. Casa coniugale: la IG continuerà ad abitare, unita Parte_1 mente alla IA RE , nata a [...] il giorno 01.02.2011, in ER
Palermo, in Via Giusino n.3/a.
3. Affido congiunto: entrambi i ricorrenti, quali genitori della IA RE , ER sono d'accordo per l'affido congiunto della stessa ad entrambi i genitori.
4. Assegno di mantenimento: il IGnor verserà mensil Controparte_1 mente alla IG.ra , quale contributo al mantenimento della Parte_1 IA RE , la somma di €.350,00 (eurotrecentocinquanta/00), a mezzo ER bonifico bancario sul conto corrente intestato alla IG.ra , Parte_1 entro il giorno cinque di ogni mese, con aggiornamento ISTAT annuale, sul seguente codice IBAN: [...], dando atto che i coniugi ricorrenti sono economicamente indipendenti.
5. Spese mediche: II IG. corrisponderà alla IG.ra Controparte_1
le spese mediche per la IA RE nella misura del 50%. Parte_1
ó. Spese scolastiche: II IG. si obbliga a corrispondere, Controparte_1
- 2 - nella misura del 50%, tutte le spese scolastiche ed anche per le gite scolastiche riguardanti la IA RE . ER
7. Diritto di visita: Atteso che non vi sono problemi di alcun genere sull'argomento, entrambi i genitori di , si trovano d'accordo che il padre ER potrà averla e tenerla con sé in qualsiasi periodo dell'anno, previo accordo tra gli stessi genitori.
8. RiIascio documenti: I IGnori e Parte_1 Controparte_1 sono d'accordo alla richiesta di autorizzazione al rilascio sia dei passaporti di entrambi, quali genitori della IA RE , sia al rilascio della Carta ER
d'Identità, valida per l'espatrio, per la IA RE . ER
9. Riconoscimento delle condizioni: I ricorrenti riconoscono che le condizioni, ut supra, trascritte e specificate rispecchiano le loro esigenze e volontà”.
3. Le superiori condizioni non sono contrarie né all'ordine pubblico né all'interesse della prole e possono, pertanto, essere recepite.
4. Non ricorre alcuna ipotesi che autorizzi pronuncia di condanna alle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale, come sopra composto, nel contraddittorio delle parti, definitivamente pronunciando, così provvede ai sensi dell'art. 473 bis. 51
c.p.c.:
1) preso atto degli accordi intervenuti tra le parti, dichiara la cessazione degli effetti civili conseguenti alla trascrizione del matrimonio concordatario contratto in PALERMO in data 29/06/2006, da , nata Parte_1
a PALERMO il 19/05/1979 e da , nato a Controparte_1
PALERMO il 02/07/1973, trascritto nei registri dello Stato civile di detto
Comune al n. 76, parte II, serie A, dell'anno 2006, alle condizioni riportate in parte motiva.
2) Nulla sulle spese.
Così deciso in Palermo, nella Camera di Consiglio della I Sezione Civile del
Tribunale, il 6/03/2025.
Il presente provvedimento, redatto su documento informatico, viene sottoscritto con firma digitale dal Presiden- te e dal Giudice relatore.
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