Sentenza 3 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello L'Aquila, sentenza 03/04/2025, n. 426 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello L'Aquila |
| Numero : | 426 |
| Data del deposito : | 3 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI L'AQUILA
SEZIONE CIVILE
La Corte di Appello di L'Aquila, riunita in camera di consiglio nelle persone di:
Dott. Barbara Del Bono - Presidente
Dott. Francesca Coccoli – Consigliere
Dott. Paolo Cerolini – Giudice ausiliario rel.
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile di secondo grado iscritta al n. 1152/2022 R.G., assegnata in decisione in seguito alla trattazione scritta dell'udienza di precisazione delle conclusioni del 14.1.2025, promossa da
(Cod. Fisc. , rappresentato e difeso Parte_1 CodiceFiscale_1 dall' Avv. Mirko Di Domenico per procura in calce all'atto di citazione in appello,
Appellante
Contro
(Cod. Fisc. , Controparte_1 CodiceFiscale_2
rappresentata e difesa dall'Avv. Angela Bellachioma, per procura in calce alla comparsa di costituzione e di risposta Appellata
Oggetto: appello all'ordinanza del Tribunale di Teramo n. 1050/2022 del
25.10.2022.
Conclusioni dell'appellante: “Piaccia all'Ecc.ma Corte di Appello di L'Aquila, così decidere: 1) In via preliminare, in accoglimento della richiesta di inibitoria formulata in narrativa, disporre, anche inaudita altera parte, l'immediata sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza n. 1050/2022 impugnata;
2) Nel merito, accogliere per i motivi di fatto e di diritto rassegnati, il presente appello, riformare integralmente la sentenza impugnata e, per l'effetto, accertato e dichiarato che la convenuta sig.ra non ha adempiuto Controparte_1 l'obbligazione di mettere in vendita la casa coniugale di cui è comproprietaria pro indiviso unitamente al coniuge sig. , così come espressamente Parte_1 concordato in sede di separazione consensuale omologata dal Tribunale di Teramo in data 23.11.2012, negando al la possibilità di vendere la casa coniugale Parte_1
1
al risarcimento del danno da perdita di chance subito e corrispondente alla
[...] somma di € 450,00= mensili pagati dall'attore a far data dal mese di dicembre 2012, ovvero successivamente all'intervenuta omologazione della separazione, per un totale di € 7.200,00 pagato fino ad oggi, somma alla quale andranno aggiunte anche le ulteriori eventuali rate di mutuo che saranno pagate dal a partire Parte_1 dal mese di aprile 2014 ed oltre, altresì, agli interessi legali e rivalutazione monetaria maturati su dette somme a far data dal momento del versamento di ciascuna rata sino all'effettivo soddisfo, tenendo conto che, come detto, non avendo più pagato il ricorrente le rate di mutuo dal mese di gennaio 2019, il predetto danno calcolato secondo i criteri anzidetti è pari alla somma complessiva di € 33.300,00, ovvero nella somma maggiore o minore che sarà ritenuta di giustizia;
3) Ulteriormente per l'effetto, accertato l'inadempimento in cui è incorsa la convenuta, ai sensi dell'art. 614 bis c.p.c. unitamente al provvedimento di condanna piaccia all'On.le Giudice fissare la somma di denaro che sarà dovuta dalla sig.ra in favore del sig. per ogni violazione od CP_1 Parte_1 inosservanza successiva, ovvero per ogni ritardo nell'esecuzione del provvedimento stesso, per la cui quantificazione ci si affida al prudente apprezzamento del Giudicante.4) In ogni caso, con vittoria di spese e competenze di causa di entrambi i gradi di giudizio”.
Conclusioni dell'appellata: “Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di L'Aquila, contrariis reiectis: • in via preliminare, rigettare la richiesta di inibitoria e quindi rigettare la richiesta di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza del Tribunale di Teramo n. 1050/2022 pubblicata il 25/10/2022; • nel merito, rigettare tutte le domande avanzate dall'appellante IG. , nei confronti della Parte_1 IG.ra , poiché infondate in fatto e diritto e, per l'effetto, Controparte_1 confermare la sentenza del Tribunale di Teramo n. 1050/2022 pubblicata il 25/10/2022; • sempre e comunque con condanna del IG. alle Parte_1 spese di entrambi i gradi del giudizio”.
SVOGLIMENTO DEL PROCESSO
Il Tribunale di Teramo, con la sentenza n. 1050/2022 del 25.10.2022 ha rigettato le domande proposte, ai sensi degli artt. 702 bis ss. c.p.c., da nei Parte_1
confronti di per la condanna della convenuta al Controparte_1
risarcimento del danno da perdita di chance derivante dalla mancata vendita dell'immobile in comproprietà tra le parti, già adibito a casa familiare, e per la fissazione, ai sensi dell'art. 614 bis c.p.c., della somma di denaro dovuta dalla medesima convenuta all'attore per ogni violazione od inosservanza successiva ovvero per ogni ritardo nell'esecuzione del provvedimento stesso.
2 , a fondamento delle predette domande, ha dedotto Parte_1
l'inadempimento di all'obbligazione di vendita della casa Controparte_1
coniugale concordata nelle condizioni della separazione consensuale omologata, negando di fatto al predetto la possibilità di vendere l'immobile e di ricevere il
50% del ricavato, come pure previsto nelle citate condizioni.
si è costituita in giudizio, contestando le deduzioni e Controparte_1
domande del ricorrente.
Il Tribunale di Teramo, previo mutamento del rito, ha ritenuto in primo luogo la natura contrattuale dell'accordo sopra indicato, rilevando poi che la convenuta, rispetto all'inadempimento dedotto dall'attore, abbia fornito la prova c.d. liberatoria, dimostrando di avere correttamente adempiuto al citato accordo, dimostrando dunque che il mancato raggiungimento della vendita della casa comune non sia ad essa imputabile.
In particolare, il Tribunale di Teramo ha escluso che il prezzo di vendita proposto dalla convenuta, pari ad € 190.000,00 e la conseguente volontà di quest'ultima di non conferire mandati ad agenzie immobiliari a prezzi inferiori alla richiesta sia stato in contrasto con la pattuizione della vendita poiché nella stessa pattuizione le parti non hanno stabilito né il prezzo dell'immobile né il periodo di vigenza dell'obbligo di vendita, limitandosi ad assumere l'impegno di vendere la casa coniugale e di dividerne equamente il ricavato (previa estinzione dei finanziamenti accesi). In ogni caso, il prezzo indicato da è riferito alla Controparte_1
relazione di stima indicante il valore di € 210.000,00, fondato su criteri oggettivi a differenza delle stime inferiori indicate dalle Agenzie Immobiliari.
Pertanto, il primo Giudice ha escluso la responsabilità contrattuale della convenuta, rilevando che la causa della mancata vendita sia verosimilmente attribuibile alla persistente crisi del mercato immobiliare.
ha proposto l'appello alla sentenza in esame chiedendo, previa Parte_1
sospensione della sua efficacia esecutiva e previa ammissione delle prove non ammesse in primo grado, l'accoglimento delle conclusioni sopra indicate;
l'appellata si è costituita in giudizio, chiedendo il rigetto dell'appello.
La Corte di Appello di L'Aquila, con l'ordinanza del 14.4.2023, ha respinto la predetta richiesta di sospensione: poi, all'udienza del 14.1.2025, sostituita dalla
3 trattazione scritta, sono state precisate le conclusioni e la causa è stata trattenuta in decisione, senza la concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. secondo la concorde richiesta delle parti.
MOTIVI DELLA DECISIONE.
1. Il primo motivo dell'appello concerne l'erronea valutazione, da parte del
Tribunale di Teramo, delle risultanze istruttorie, relativamente alla prova liberatoria dedotta da in ordine alla mancata vendita della casa Controparte_1
familiare.
Ad avviso dell'appellante, le parti hanno stipulato un accordo avente ad oggetto la vendita della casa coniugale al fine di scioglierne la comunione e utilizzare la somma ricavata per l'estinzione dei mutui ottenuti durante il matrimonio: tali accordi devono qualificarsi come contratto fonte di obbligazione e quindi deve essere valutata la responsabilità da inadempimento dell'odierna appellata.
1.1. Sotto questo profilo occorre però rilevare, in maniera determinante, che in ordine alla vendita della casa coniugale i coniugi, parti del presente giudizio, nelle condizioni della separazione consensuale omologata, hanno espressamente concordato di vendere l'immobile e trovare un nuovo alloggio per ciascuno di essi, senza prevedere in particolare – come pure il primo Giudice ha rilevato - alcun prezzo della vendita né alcun riferimento per la sua determinazione.
Tale accordo non può dunque ritenersi idoneo ad assumere la natura di contratto per la mancanza di uno degli elementi essenziali, che deve necessariamente risultare in forma scritta ai sensi degli artt. 1350 e 1351 c.c. poiché l'accordo concerne un bene immobile.
Invero, secondo i condivisibili principi affermati ripetutamente dalla Corte di
Cassazione, nel contratto concernente la costituzione ovvero il trasferimento di diritti reali nonché in quello in cui si assume l'obbligo di tale trasferimento, il prezzo, quale elemento essenziale, deve essere necessariamente indicato (Cass., 24 febbraio 2022, n. 39441; Cass., 27 agosto 20220, n. 17932).
La stessa Corte ha pure costantemente precisato l'impossibilità di sopperire alla carenza della predetta indicazione attraverso la disposizione dell'art. 1474 c.c., cioè attraverso il riferimento al prezzo normalmente praticato dal venditore. Tale criterio, infatti, riguarda solo il caso di merci di larga produzione oggetto di
4 molteplici contrattazioni e non anche i beni appartenenti ad un genere limitato e i beni “unici” (Cass., 16 gennaio 2006, n. 719; Cass., 23 luglio 2004, n.13807).
1.2. Quindi l'accordo in esame è inidoneo a costituire una fonte di obbligazione per le parti, cosicché dalla sua eventuale inosservanza la responsabilità da inadempimento non può comunque derivare.
Alla luce di tale qualificazione del citato accordo la domanda di risarcimento del danno proposta dall'odierno appellato deve quindi ritenersi infondata per l'insussistenza dei relativi presupposti, dovendosi quindi confermare, per le ragioni esposte, la sentenza ora impugnata, che ha appunto rigettato la predetta domanda.
2. L'esclusione della natura contrattuale dell'accordo dedotto in giudizio rende superfluo l'esame del secondo motivo dell'appello, concernente la congruità del prezzo della vendita indicato da Infatti, la mancanza Controparte_1
nell'accordo delle parti dell'indicazione del prezzo della vendita ovvero dei criteri per la sua determinazione esclude comunque, come si è detto, la sussistenza dell'obbligazione giuridica e quindi, anche sotto questo profilo, l'eventuale. responsabilità da inadempimento.
Per le stesse ragioni risultano irrilevanti le richieste istruttorie ribadite dall'appellante in questo grado del giudizio.
3. L'appello proposto da deve essere dunque respinto, disponendo Parte_1
la condanna del medesimo, in ragione della sua soccombenza, al pagamento delle spese di questo grado del giudizio, che si liquidano ai sensi del D.M. n. 55 del 2014
e succ. modd., come in dispositivo secondo il valore complessivo delle domande dell'odierno appellante.
4. Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater del D.P.R. n. 115 del 2002 l'appellante è tenuto al versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13.
P.Q.M.
La Corte di Appello di L'Aquila, definitivamente pronunciando nella causa civile sopra indicata, così provvede:
1) Rigetta l'appello proposto da nei confronti di Parte_1 Controparte_1
alla sentenza del Tribunale di Teramo n. 1050/2022 del 25.10.2022.
[...]
5 2) Condanna l'appellante al pagamento delle spese di questo grado del giudizio in favore dell'appellata, che liquida in € 6.946,00, oltre al rimborso delle spese generali 15%, al c.a.p. 4% e all'i.v.a. 22% come per legge.
2) Dichiara che ricorrono i presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione proposta, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115.
Così deciso nella Camera di Consiglio virtuale del 24 marzo 2025.
Il Presidente
Dott. Barbara Del Bono
Il Giudice ausiliario est.
Dott. Paolo Cerolini
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