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Sentenza 18 giugno 2025
Sentenza 18 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ragusa, sentenza 18/06/2025, n. 928 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ragusa |
| Numero : | 928 |
| Data del deposito : | 18 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI RAGUSA
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale di Ragusa, in composizione monocratica, in persona del Giudice, Gop dott
Corrado Celeste, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa iscritta al n. 1681 / 2020 R.G.A.C., avente ad oggetto: altre controversone in materia di previdenza obbligatoria – opposizione a decreto ingiuntivo, promossa da
in persona del legale rapp.te pro tempore, CF , rapp.to e difeso Pt_1 P.IVA_1
dall'Avv Manlio Galeano
opponente
Contro
nato a [...] il [...] CF , rapp.to e Controparte_1 CodiceFiscale_1
difeso dall'Avv Pietro Roccasalva
opposto
Conclusioni delle parti.
All'udienza di discussione i procuratori delle parti hanno concluso come da verbale a trattazione scritta, che qui si intende integralmente trascritto.
Motivi della decisione
L' proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 383 / 2020 (PROC N. Pt_1
932 / 20 RG), emesso dal Giudice del lavoro su istanza di per il Controparte_1
Pagina 1 pagamento della complessiva somma di € 5874,00 oltre accessori, a titolo di indennità
per inidoneità temporanea alla navigazione.
eccepiva la sussistenza dei presupposti del principio generale del “ne bis in idem”, Pt_1
per essere state le medesime somme già richieste con altro decreto ingiuntivo (n.
351/19) impugnato nel procedimento n. 1684/19; nel merito evidenziava che la pretesa azionata in via monitoria non era dovuta essendo il ricorrente dichiarato definitivamente inidoneo alla navigazione e non temporaneamente per come previsto dalla legge
1486/1962.
si costituiva in giudizio, chiedendo il rigetto della domanda di e Controparte_1 Pt_1
la conferma del DI opposto.
L'opposizione è fondata
Con il decreto ingiuntivo n. 351/2019 di questo Tribunale (opposto con il giudizio RG
1684/2019) il ha richiesto sia l'indennità pagata fino al 16/12/2018 (ritenuta CP_1
insufficiente), ed anche della mancanza di qualsiasi liquidazione per il periodo tra la cessazione dell'indennità ex art.1 L.1486/1962 e il 15/03/2019.
Nel medesimo decreto ingiuntivo l'odierna parte opposta calcolava la complessiva indennità dal 18/08/2018 e il 15/03/2019, in € 13.860,00=, sottraeva la somma pagata di
€ 5.039,78 e chiedeva e otteneva ingiunzione per € 8.820,22 (v. doc. prodotti da . Pt_1
Con il decreto ingiuntivo oggi opposto, il richiede l'indennità per il periodo dal CP_1
16.12.2018 al 15.3.2019, ovvero periodo già ricompreso nella precedente domanda di cui al D.I. n. 351/19.
Trattandosi di medesimo petitum e causa petendi e di una duplicazione delle domande,
il decreto ingiuntivo oggi opposto non poteva essere richiesto, sussistendo la pendenza di identica causa.
Le spese seguono la soccombenza
Pagina 2 P. T. M.
Il Tribunale di Ragusa in composizione monocratica, nella persona del Gop Dott.
Corrado Celeste:
1) Accoglie l'opposizione e per l'effetto revoca il decreto ingiuntivo opposto n. 383 /
20 di questo Tribunale Lavoro;
2) Condanna al pagamento delle spese processuali in favore di Controparte_1 Pt_1
che liquida in € 800,00, oltre spese generali, iva e cpa se dovute
Così deciso in Ragusa il 18.6.2025
Il Giudice Gop
Dott. Corrado Celeste
Pagina 3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI RAGUSA
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale di Ragusa, in composizione monocratica, in persona del Giudice, Gop dott
Corrado Celeste, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa iscritta al n. 1681 / 2020 R.G.A.C., avente ad oggetto: altre controversone in materia di previdenza obbligatoria – opposizione a decreto ingiuntivo, promossa da
in persona del legale rapp.te pro tempore, CF , rapp.to e difeso Pt_1 P.IVA_1
dall'Avv Manlio Galeano
opponente
Contro
nato a [...] il [...] CF , rapp.to e Controparte_1 CodiceFiscale_1
difeso dall'Avv Pietro Roccasalva
opposto
Conclusioni delle parti.
All'udienza di discussione i procuratori delle parti hanno concluso come da verbale a trattazione scritta, che qui si intende integralmente trascritto.
Motivi della decisione
L' proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 383 / 2020 (PROC N. Pt_1
932 / 20 RG), emesso dal Giudice del lavoro su istanza di per il Controparte_1
Pagina 1 pagamento della complessiva somma di € 5874,00 oltre accessori, a titolo di indennità
per inidoneità temporanea alla navigazione.
eccepiva la sussistenza dei presupposti del principio generale del “ne bis in idem”, Pt_1
per essere state le medesime somme già richieste con altro decreto ingiuntivo (n.
351/19) impugnato nel procedimento n. 1684/19; nel merito evidenziava che la pretesa azionata in via monitoria non era dovuta essendo il ricorrente dichiarato definitivamente inidoneo alla navigazione e non temporaneamente per come previsto dalla legge
1486/1962.
si costituiva in giudizio, chiedendo il rigetto della domanda di e Controparte_1 Pt_1
la conferma del DI opposto.
L'opposizione è fondata
Con il decreto ingiuntivo n. 351/2019 di questo Tribunale (opposto con il giudizio RG
1684/2019) il ha richiesto sia l'indennità pagata fino al 16/12/2018 (ritenuta CP_1
insufficiente), ed anche della mancanza di qualsiasi liquidazione per il periodo tra la cessazione dell'indennità ex art.1 L.1486/1962 e il 15/03/2019.
Nel medesimo decreto ingiuntivo l'odierna parte opposta calcolava la complessiva indennità dal 18/08/2018 e il 15/03/2019, in € 13.860,00=, sottraeva la somma pagata di
€ 5.039,78 e chiedeva e otteneva ingiunzione per € 8.820,22 (v. doc. prodotti da . Pt_1
Con il decreto ingiuntivo oggi opposto, il richiede l'indennità per il periodo dal CP_1
16.12.2018 al 15.3.2019, ovvero periodo già ricompreso nella precedente domanda di cui al D.I. n. 351/19.
Trattandosi di medesimo petitum e causa petendi e di una duplicazione delle domande,
il decreto ingiuntivo oggi opposto non poteva essere richiesto, sussistendo la pendenza di identica causa.
Le spese seguono la soccombenza
Pagina 2 P. T. M.
Il Tribunale di Ragusa in composizione monocratica, nella persona del Gop Dott.
Corrado Celeste:
1) Accoglie l'opposizione e per l'effetto revoca il decreto ingiuntivo opposto n. 383 /
20 di questo Tribunale Lavoro;
2) Condanna al pagamento delle spese processuali in favore di Controparte_1 Pt_1
che liquida in € 800,00, oltre spese generali, iva e cpa se dovute
Così deciso in Ragusa il 18.6.2025
Il Giudice Gop
Dott. Corrado Celeste
Pagina 3