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Sentenza 23 luglio 2025
Sentenza 23 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ivrea, sentenza 23/07/2025, n. 1090 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ivrea |
| Numero : | 1090 |
| Data del deposito : | 23 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2461/2024
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI IVREA Sezione Civile Il Tribunale riunito in camera di consiglio con l'intervento dei signori Magistrati: Dott. Alessandro SCIALABBA PRESIDENTE Dott.ssa Rossella MASTROPIETRO GIUDICE Dott. Alberto Angelo BALZANI GIUDICE REL. Ha pronunciato la seguente:
S E N T E N Z A
P A R Z I A L E Divorzile nella causa civile iscritta al n. 2461/2024 R.G./F avente per oggetto: scioglimento del matrimonio promossa da:
Parte_1 nato a [...], il [...], residente in [...] CF , C.F._1 rappresentato e difeso per delega in atti dall'Avvocato Bianca Gh e domiciliato presso il suo studio in Torino, Via Galliano 15
PARTE RICORRENTE contro
CP_1 nata a [...] il [...] e residente in [...] ( CF:
) ed elettivamente domiciliata in Torino, via Duchessa Jolanda n. 21 C.F._2 presso lo studio l'Avv. Daniela Maria ROSSI (CF ) che la rappresenta e C.F._3 difende per delega in atti
PARTE RESISTENTE Collegio delli 11.7.2025 CONCLUSIONI DELLE PARTI Le Parti han richiesto emettersi pronuncia parziale divorzile con rimessione in istruttoria Per il PM: V° Il Pubblico Ministero si pronunci la richiesta sentenza sullo status 27/05/2025 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione Le Parti hanno contratto matrimonio civile in Agliè il 20.12.2003 iscritto al n 4 P I del registro atti matrimonio del Comune di Agliè. Dall'unione è nata la figlia (in data 30/9/2003), oggi Per_1 maggiorenne, studentessa. Separati consensualmente con verbale del 27.9.2016 avanti al Presidente del Tribunale di Ivrea, omologato con decreto n. cronol. 10904/2016 del 11/10/2016 RG n. 3105/2016 , in atti. Con ricorso introduttivo parte ricorrente chiedeva a questo Tribunale di pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio, invocando la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2 lettera b) della legge 1/12/1970, n. 898, e successive modifiche, con adozione di statuizioni economiche. Si è costituita parte resistente controdeducendo in ordine alle richieste attoree e le parti all'udienza del 23.5.2025 – dato atto della pendenza di trattative per la definizione bonaria della controversia – han congiuntamente chiesto emettersi sentenza parziale sul vincolo, con successiva rimessione in istruttoria.
* * *
pagina 1 di 2 La domanda di scioglimento del matrimonio appare accoglibile, poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2 lettera b) della legge 1/12/1970, n. 898, e successive modifiche. È provata l'esistenza di un verbale di omologa di separazione, e deve poi osservarsi come la domanda sia stata proposta quando lo stato di separazione si era protratto ininterrottamente per il termine di legge a far tempo dalla comparizione dei coniugi innanzi al Presidente del Tribunale di Ivrea nella procedura di separazione personale. Si presume la continuità dello stato di separazione, poiché non vi è stata eccezione del coniuge convenuto. È dimostrato che la comunione spirituale e materiale fra i coniugi non può essere ricostituita. Deve pertanto accogliersi la domanda congiunta delle parti di scioglimento del matrimonio. Si provvede con separata ordinanza a rimettere la causa avanti al GR per la successiva prosecuzione del giudizio ex art 473 bis. 22 uc cpc previa concessione dei termini alle Parti per depositare le note difensive per la prosecuzione del giudizio. Le spese di lite verranno liquidate con la sentenza che definirà il giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Ivrea, non definitivamente pronunciando, letto e applicato l'art. 3 L 898/1970 e l'art. 473 bis 22 cpc su comune richiesta delle Parti: Pronuncia lo scioglimento del matrimonio contratto dai signori , e Parte_1 CP_1
, iscrizione i cui estremi sono precisati in narrativa.
[...] Ordina all'Ufficiale dello stato civile del Comune di Agliè di provvedere alle incombenze di legge. Manda alla Cancelleria per le incombenze tutte di competenza. Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione civile del Tribunale di Ivrea in data 11.7.2025 IL PRESIDENTE Dott. Alessandro SCIALABBA Il GIUDICE REL. Dott. Alberto Angelo BALZANI
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
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REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI IVREA Sezione Civile Il Tribunale riunito in camera di consiglio con l'intervento dei signori Magistrati: Dott. Alessandro SCIALABBA PRESIDENTE Dott.ssa Rossella MASTROPIETRO GIUDICE Dott. Alberto Angelo BALZANI GIUDICE REL. Ha pronunciato la seguente:
S E N T E N Z A
P A R Z I A L E Divorzile nella causa civile iscritta al n. 2461/2024 R.G./F avente per oggetto: scioglimento del matrimonio promossa da:
Parte_1 nato a [...], il [...], residente in [...] CF , C.F._1 rappresentato e difeso per delega in atti dall'Avvocato Bianca Gh e domiciliato presso il suo studio in Torino, Via Galliano 15
PARTE RICORRENTE contro
CP_1 nata a [...] il [...] e residente in [...] ( CF:
) ed elettivamente domiciliata in Torino, via Duchessa Jolanda n. 21 C.F._2 presso lo studio l'Avv. Daniela Maria ROSSI (CF ) che la rappresenta e C.F._3 difende per delega in atti
PARTE RESISTENTE Collegio delli 11.7.2025 CONCLUSIONI DELLE PARTI Le Parti han richiesto emettersi pronuncia parziale divorzile con rimessione in istruttoria Per il PM: V° Il Pubblico Ministero si pronunci la richiesta sentenza sullo status 27/05/2025 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione Le Parti hanno contratto matrimonio civile in Agliè il 20.12.2003 iscritto al n 4 P I del registro atti matrimonio del Comune di Agliè. Dall'unione è nata la figlia (in data 30/9/2003), oggi Per_1 maggiorenne, studentessa. Separati consensualmente con verbale del 27.9.2016 avanti al Presidente del Tribunale di Ivrea, omologato con decreto n. cronol. 10904/2016 del 11/10/2016 RG n. 3105/2016 , in atti. Con ricorso introduttivo parte ricorrente chiedeva a questo Tribunale di pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio, invocando la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2 lettera b) della legge 1/12/1970, n. 898, e successive modifiche, con adozione di statuizioni economiche. Si è costituita parte resistente controdeducendo in ordine alle richieste attoree e le parti all'udienza del 23.5.2025 – dato atto della pendenza di trattative per la definizione bonaria della controversia – han congiuntamente chiesto emettersi sentenza parziale sul vincolo, con successiva rimessione in istruttoria.
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pagina 1 di 2 La domanda di scioglimento del matrimonio appare accoglibile, poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2 lettera b) della legge 1/12/1970, n. 898, e successive modifiche. È provata l'esistenza di un verbale di omologa di separazione, e deve poi osservarsi come la domanda sia stata proposta quando lo stato di separazione si era protratto ininterrottamente per il termine di legge a far tempo dalla comparizione dei coniugi innanzi al Presidente del Tribunale di Ivrea nella procedura di separazione personale. Si presume la continuità dello stato di separazione, poiché non vi è stata eccezione del coniuge convenuto. È dimostrato che la comunione spirituale e materiale fra i coniugi non può essere ricostituita. Deve pertanto accogliersi la domanda congiunta delle parti di scioglimento del matrimonio. Si provvede con separata ordinanza a rimettere la causa avanti al GR per la successiva prosecuzione del giudizio ex art 473 bis. 22 uc cpc previa concessione dei termini alle Parti per depositare le note difensive per la prosecuzione del giudizio. Le spese di lite verranno liquidate con la sentenza che definirà il giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Ivrea, non definitivamente pronunciando, letto e applicato l'art. 3 L 898/1970 e l'art. 473 bis 22 cpc su comune richiesta delle Parti: Pronuncia lo scioglimento del matrimonio contratto dai signori , e Parte_1 CP_1
, iscrizione i cui estremi sono precisati in narrativa.
[...] Ordina all'Ufficiale dello stato civile del Comune di Agliè di provvedere alle incombenze di legge. Manda alla Cancelleria per le incombenze tutte di competenza. Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione civile del Tribunale di Ivrea in data 11.7.2025 IL PRESIDENTE Dott. Alessandro SCIALABBA Il GIUDICE REL. Dott. Alberto Angelo BALZANI
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
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