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Sentenza 13 febbraio 2025
Sentenza 13 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catanzaro, sentenza 13/02/2025, n. 177 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catanzaro |
| Numero : | 177 |
| Data del deposito : | 13 febbraio 2025 |
Testo completo
R.G. LAV. N. 1012/2024
Udienza del 13/02/2025
Il Giudice del Lavoro viste le note di trattazione scritta depositate dalle parti;
visti gli artt. 127-ter e 429 cod. proc. civ.; ha pronunciato la seguente sentenza, con motivazione contestuale.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANZARO
- Sezione Prima Civile -
Settore Lavoro e Previdenza Sociale
Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Catanzaro, nella persona del Dott. Paolo Pirruccio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA CON MOTIVAZIONE CONTESTUALE
nella causa iscritta al R.G. Lavoro n. 1012/2024 promossa
DA
(C.F. ) Parte_1 CodiceFiscale_1
rappresentata e difesa dall'Avv. Vincenzo Vaiti
- RICORRENTE -
CONTRO
(C.F. Controparte_1
), in persona del legale rappresentante pro tempore P.IVA_1
rappresentato e difeso dagli Avv.ti Francesco Muscari Tomaioli e Silvia Parisi
- RESISTENTE -
avente ad oggetto: reddito/pensione di cittadinanza – ripetizione di indebito. Pagina 1 di 6 R.G. LAV. N. 1012/2024
Conclusioni delle parti: come da atti di causa.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Con ricorso depositato in data 18/04/2024, ha convenuto Parte_1 in giudizio l' esponendo: CP_1
- che nel 2019 e nel 2020 aveva presentato all'ente resistente due domande volte ad ottenere la misura di sostegno economico del reddito di cittadinanza;
- che le domande trovavano accoglimento e l'ente resistente provvedeva all'erogazione dei relativi importi;
- che in data 27/05/2021, al compimento del 67° anno di età, si vedeva automaticamente convertita la misura del reddito di cittadinanza nella pensione di cittadinanza in virtù di quanto disposto dal decreto-legge n.
4/2019;
- che, tuttavia, le venivano successivamente notificati da parte dell'ente resistente due provvedimenti con i quali venivano revocati i benefici economici prima riconosciuti;
- più precisamente, l' provvedeva: 1) a revocarle il reddito di CP_1 cittadinanza oggetto della domanda RDC-2019-1590564 per la presunta mancanza del requisito della residenza, chiedendo la restituzione della somma di € 6.471,30 percepita da giugno 2019 a novembre 2020 (doc. n.
1 allegato al ricorso); 2) a revocarle il reddito di cittadinanza e, a decorrere dal maggio 2021, la pensione di cittadinanza oggetto della domanda RDC-
2020-3682089, per la presunta mancanza dei requisiti della cittadinanza e della residenza continuativa nei due anni precedenti alla presentazione della domanda, chiedendo la restituzione della somma di € 16.763,34, che aveva percepito da dicembre 2020 a maggio 2023 (doc. n. 2 allegato al ricorso).
1.1. Ritenendo infondate le richieste di restituzione avanzate dall' , CP_1 la ricorrente ha concluso chiedendo che il Tribunale voglia accertare e dichiarare l'illegittimità dei citati provvedimenti di revoca e restituzione adottati dall'ente resistente, con conseguente immediato annullamento Pagina 2 di 6 R.G. LAV. N. 1012/2024
degli stessi e condanna alla restituzione di tutte le somme nel frattempo trattenutele a causa della revoca del reddito di cittadinanza e, successivamente, della sospensione della pensione di cittadinanza, a decorrere dal mese di giugno 2023.
2. Si è costituito l' che ha concluso per il rigetto del ricorso. CP_1
3. Il ricorso è infondato.
4. Per quanto concerne il primo periodo di indebito (giugno 2019- novembre 2020), il beneficio era stato erogato su domanda prot. CP_1
RDC-2019-1590564, presentata in data 29/05/2019. La richiesta di restituzione si fonda sul presupposto che la ricorrente difettasse del requisito della residenza: nella comunicazione della revoca, datata
18/05/2023 (doc. n. 4 allegato alla memoria difensiva dell' ), si legge: CP_1
“Comunicazione dal Comune della mancanza del requisito di residenza
(art. 2, co. 1, a), 2) L. 26/2019)”. A tale revoca faceva seguito il provvedimento di recupero dell'indebito per l'importo di € 6.471,30 datato
20/03/2024 (doc. n. 1 allegato ricorso;
doc. n.
4.1 allegato alla memoria difensiva).
L' ha chiarito nella memoria difensiva che la revoca veniva disposta CP_1 su segnalazione/informativa della Guardia di IN (doc. n. 2 allegato alla memoria difensiva), nella quale si dava atto che, a seguito di un controllo, la ricorrente avrebbe falsamente attestato il requisito della residenza nel territorio nazionale, dichiarando di aver risieduto in Italia per almeno dieci anni di cui gli ultimi [due, n.d.e.] in modo continuativo con riferimento alla data di presentazione dell'istanza.
4.1. In relazione al secondo periodo, la ricorrente presentava la domanda prot. in data 15/12/2020. Anche in tal Controparte_2 caso, il beneficio veniva revocato dall' con la medesima motivazione CP_1
(“Comunicazione dal Comune della mancanza del requisito di residenza
(art. 2, co. 1, a), 2) L. 26/2019)”) con provvedimento del 18/05/2023
(doc. n. 5 allegato alla memoria difensiva), cui faceva seguito il provvedimento di recupero dell'indebito datato 20/03/2024 per l'importo
Pagina 3 di 6 R.G. LAV. N. 1012/2024
di € 16.763,34 (doc. n. 2 allegato al ricorso;
doc. n.
5.1 allegato alla memoria difensiva).
4.2. Orbene, l'art. 2, comma 1, lett. a), n. 2), del decreto-legge n.
4/2019, convertito con modificazioni nella legge n. 26/2019, disciplinante i requisiti di cui devono essere in possesso i beneficiari del reddito di cittadinanza, stabiliva che «al momento della presentazione della domanda e per tutta la durata dell'erogazione del beneficio», «il componente richiedente il beneficio deve essere» «residente in
Italia per almeno 10 anni, di cui gli ultimi due, considerati al momento della presentazione della domanda e per tutta la durata dell'erogazione del beneficio, in modo continuativo».
In effetti, la ricorrente non ha però dimostrato di essere stata residente, continuativamente, in Italia, nei due anni antecedenti alla presentazione delle domande.
4.3. La prima domanda, presentata in data 29/05/2019, presupponeva, infatti, la residenza “continuativa” in Italia dal 29/05/2017 in poi, mentre la seconda domanda, presentata in data 15/12/2020, presupponeva la residenza “continuativa” dal 15/12/2018 in poi.
4.4. Tuttavia, dal certificato di residenza storico rilasciato dal Comune di San Vito sullo IO (doc. n. 4 allegato al ricorso;
doc. n. 7 allegato alla memoria difensiva dell' ) si evince che la ricorrente è stata cancellata CP_1
“per irreperibilità al censimento” dal 17/05/2013, per poi essere reiscritta
“da irreperibilità” nei registri anagrafici del Comune di Soverato dal
19/08/2019 in poi (doc. n. 5 allegato al ricorso;
doc. n. 9 allegato alla memoria difensiva).
La ricorrente non ha però offerto alcun elemento documentale per provare, “mediante oggettivi ed univoci elementi di riscontro” (per citare la nota n. 3803 del 14/04/2020 del Ministero del Lavoro invocata nel ricorso a pag. 3), la sua residenza continuativa e di fatto (o “sotto il profilo sostanziale”) in Italia (ovvero a prescindere dalle risultanze anagrafiche)
a decorrere dalle predette date.
Pagina 4 di 6 R.G. LAV. N. 1012/2024
4.5. Dall'estratto conto previdenziale (doc. n. 6 allegato al ricorso;
doc.
n. 3 allegato alla memoria difensiva dell' ), infatti, si evince che la CP_1 ricorrente dal 20/05/2017 e fino al 07/02/2018 non ha lavorato, ma ha percepito unicamente la SP (contribuzione figurativa) ed ha iniziato a lavorare, come collaboratore familiare, solo dal 04/08/2019 (per 6 settimane).
È di tutta evidenza che la mera percezione della SP (che viene accreditata sul conto corrente, senza necessità di essere presente fisicamente in Italia) non è sufficiente per dimostrare la effettiva presenza continuativa sul territorio nazionale.
La documentazione sanitaria pure prodotta (referti radiologici: docc. nn.
10 e 11 allegati al ricorso) è anch'essa collocata a ridosso o addirittura dopo la data di presentazione della prima domanda (29/05/2019), riferendosi ad esami eseguiti in data 14/05/2019 (di poco antecedente alla prima domanda) e in data 31/07/2019 (successiva alla prima domanda), pertanto inidonea a dimostrare la residenza continuativa dal 15/12/2018 in poi (per la seconda domanda) ed, a fortiori, dal 29/05/2017 in poi (per la prima domanda).
5. Alla luce della totale carenza di dati documentali attestanti la presenza in Italia della ricorrente nei due anni antecedenti alle domande di reddito di cittadinanza (contratti di locazione: non è dato sapere dove la ricorrente abbia alloggiato nel biennio antecedente alle domande, pur avendo dichiarato nell'attestazione ISEE rilasciata in data 10/02/2024 di essere l'unica componente del nucleo familiare - doc. n. 13 allegato al ricorso;
la dichiarazione della figlia di cui al doc. n. 12 allegato al Per_1 ricorso, si riferisce d'altronde ai periodi 2010-2011 e 2011-2014; bollette per le utenze: ad esempio, energia elettrica;
mancanza di operazioni bancarie/postali: prelievi di contante allo sportello ATM, pagamenti, bonifici ecc.; documentazione medica/sanitaria; scontrini per le spese mediche sostenute in farmacie italiane), è di tutta evidenza che la prova testimoniale (volta a provare la sua stabile presenza in Italia dal 2013 al
Pagina 5 di 6 R.G. LAV. N. 1012/2024
2019) sarebbe scarsamente verosimile e, pertanto, inattendibile.
5.1. La evidente mancanza di prove oggettive idonee in ordine al requisito della residenza continuativa in Italia nel biennio antecedente alla presentazione delle domande (seppur intesa come res facti, prescindendo, quindi, dalle iscrizioni anagrafiche), rende a questo punto superfluo analizzare l'ulteriore requisito della residenza decennale che non deve necessariamente essere continuativa.
6. La ricorrente deve essere dichiarata esente dal pagamento delle spese di lite, essendovi in atti dichiarazione di esenzione ai sensi dell'art. 152 disp. att. c.p.c.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando sulla causa in epigrafe indicata, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa:
- rigetta il ricorso;
- dichiara la ricorrente esentata dal pagamento delle Parte_1 spese di lite.
Così deciso in Catanzaro, in data 13 febbraio 2025
Il Giudice del Lavoro
Dott. Paolo PIRRUCCIO
(firmato digitalmente)
Pagina 6 di 6
Udienza del 13/02/2025
Il Giudice del Lavoro viste le note di trattazione scritta depositate dalle parti;
visti gli artt. 127-ter e 429 cod. proc. civ.; ha pronunciato la seguente sentenza, con motivazione contestuale.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANZARO
- Sezione Prima Civile -
Settore Lavoro e Previdenza Sociale
Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Catanzaro, nella persona del Dott. Paolo Pirruccio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA CON MOTIVAZIONE CONTESTUALE
nella causa iscritta al R.G. Lavoro n. 1012/2024 promossa
DA
(C.F. ) Parte_1 CodiceFiscale_1
rappresentata e difesa dall'Avv. Vincenzo Vaiti
- RICORRENTE -
CONTRO
(C.F. Controparte_1
), in persona del legale rappresentante pro tempore P.IVA_1
rappresentato e difeso dagli Avv.ti Francesco Muscari Tomaioli e Silvia Parisi
- RESISTENTE -
avente ad oggetto: reddito/pensione di cittadinanza – ripetizione di indebito. Pagina 1 di 6 R.G. LAV. N. 1012/2024
Conclusioni delle parti: come da atti di causa.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Con ricorso depositato in data 18/04/2024, ha convenuto Parte_1 in giudizio l' esponendo: CP_1
- che nel 2019 e nel 2020 aveva presentato all'ente resistente due domande volte ad ottenere la misura di sostegno economico del reddito di cittadinanza;
- che le domande trovavano accoglimento e l'ente resistente provvedeva all'erogazione dei relativi importi;
- che in data 27/05/2021, al compimento del 67° anno di età, si vedeva automaticamente convertita la misura del reddito di cittadinanza nella pensione di cittadinanza in virtù di quanto disposto dal decreto-legge n.
4/2019;
- che, tuttavia, le venivano successivamente notificati da parte dell'ente resistente due provvedimenti con i quali venivano revocati i benefici economici prima riconosciuti;
- più precisamente, l' provvedeva: 1) a revocarle il reddito di CP_1 cittadinanza oggetto della domanda RDC-2019-1590564 per la presunta mancanza del requisito della residenza, chiedendo la restituzione della somma di € 6.471,30 percepita da giugno 2019 a novembre 2020 (doc. n.
1 allegato al ricorso); 2) a revocarle il reddito di cittadinanza e, a decorrere dal maggio 2021, la pensione di cittadinanza oggetto della domanda RDC-
2020-3682089, per la presunta mancanza dei requisiti della cittadinanza e della residenza continuativa nei due anni precedenti alla presentazione della domanda, chiedendo la restituzione della somma di € 16.763,34, che aveva percepito da dicembre 2020 a maggio 2023 (doc. n. 2 allegato al ricorso).
1.1. Ritenendo infondate le richieste di restituzione avanzate dall' , CP_1 la ricorrente ha concluso chiedendo che il Tribunale voglia accertare e dichiarare l'illegittimità dei citati provvedimenti di revoca e restituzione adottati dall'ente resistente, con conseguente immediato annullamento Pagina 2 di 6 R.G. LAV. N. 1012/2024
degli stessi e condanna alla restituzione di tutte le somme nel frattempo trattenutele a causa della revoca del reddito di cittadinanza e, successivamente, della sospensione della pensione di cittadinanza, a decorrere dal mese di giugno 2023.
2. Si è costituito l' che ha concluso per il rigetto del ricorso. CP_1
3. Il ricorso è infondato.
4. Per quanto concerne il primo periodo di indebito (giugno 2019- novembre 2020), il beneficio era stato erogato su domanda prot. CP_1
RDC-2019-1590564, presentata in data 29/05/2019. La richiesta di restituzione si fonda sul presupposto che la ricorrente difettasse del requisito della residenza: nella comunicazione della revoca, datata
18/05/2023 (doc. n. 4 allegato alla memoria difensiva dell' ), si legge: CP_1
“Comunicazione dal Comune della mancanza del requisito di residenza
(art. 2, co. 1, a), 2) L. 26/2019)”. A tale revoca faceva seguito il provvedimento di recupero dell'indebito per l'importo di € 6.471,30 datato
20/03/2024 (doc. n. 1 allegato ricorso;
doc. n.
4.1 allegato alla memoria difensiva).
L' ha chiarito nella memoria difensiva che la revoca veniva disposta CP_1 su segnalazione/informativa della Guardia di IN (doc. n. 2 allegato alla memoria difensiva), nella quale si dava atto che, a seguito di un controllo, la ricorrente avrebbe falsamente attestato il requisito della residenza nel territorio nazionale, dichiarando di aver risieduto in Italia per almeno dieci anni di cui gli ultimi [due, n.d.e.] in modo continuativo con riferimento alla data di presentazione dell'istanza.
4.1. In relazione al secondo periodo, la ricorrente presentava la domanda prot. in data 15/12/2020. Anche in tal Controparte_2 caso, il beneficio veniva revocato dall' con la medesima motivazione CP_1
(“Comunicazione dal Comune della mancanza del requisito di residenza
(art. 2, co. 1, a), 2) L. 26/2019)”) con provvedimento del 18/05/2023
(doc. n. 5 allegato alla memoria difensiva), cui faceva seguito il provvedimento di recupero dell'indebito datato 20/03/2024 per l'importo
Pagina 3 di 6 R.G. LAV. N. 1012/2024
di € 16.763,34 (doc. n. 2 allegato al ricorso;
doc. n.
5.1 allegato alla memoria difensiva).
4.2. Orbene, l'art. 2, comma 1, lett. a), n. 2), del decreto-legge n.
4/2019, convertito con modificazioni nella legge n. 26/2019, disciplinante i requisiti di cui devono essere in possesso i beneficiari del reddito di cittadinanza, stabiliva che «al momento della presentazione della domanda e per tutta la durata dell'erogazione del beneficio», «il componente richiedente il beneficio deve essere» «residente in
Italia per almeno 10 anni, di cui gli ultimi due, considerati al momento della presentazione della domanda e per tutta la durata dell'erogazione del beneficio, in modo continuativo».
In effetti, la ricorrente non ha però dimostrato di essere stata residente, continuativamente, in Italia, nei due anni antecedenti alla presentazione delle domande.
4.3. La prima domanda, presentata in data 29/05/2019, presupponeva, infatti, la residenza “continuativa” in Italia dal 29/05/2017 in poi, mentre la seconda domanda, presentata in data 15/12/2020, presupponeva la residenza “continuativa” dal 15/12/2018 in poi.
4.4. Tuttavia, dal certificato di residenza storico rilasciato dal Comune di San Vito sullo IO (doc. n. 4 allegato al ricorso;
doc. n. 7 allegato alla memoria difensiva dell' ) si evince che la ricorrente è stata cancellata CP_1
“per irreperibilità al censimento” dal 17/05/2013, per poi essere reiscritta
“da irreperibilità” nei registri anagrafici del Comune di Soverato dal
19/08/2019 in poi (doc. n. 5 allegato al ricorso;
doc. n. 9 allegato alla memoria difensiva).
La ricorrente non ha però offerto alcun elemento documentale per provare, “mediante oggettivi ed univoci elementi di riscontro” (per citare la nota n. 3803 del 14/04/2020 del Ministero del Lavoro invocata nel ricorso a pag. 3), la sua residenza continuativa e di fatto (o “sotto il profilo sostanziale”) in Italia (ovvero a prescindere dalle risultanze anagrafiche)
a decorrere dalle predette date.
Pagina 4 di 6 R.G. LAV. N. 1012/2024
4.5. Dall'estratto conto previdenziale (doc. n. 6 allegato al ricorso;
doc.
n. 3 allegato alla memoria difensiva dell' ), infatti, si evince che la CP_1 ricorrente dal 20/05/2017 e fino al 07/02/2018 non ha lavorato, ma ha percepito unicamente la SP (contribuzione figurativa) ed ha iniziato a lavorare, come collaboratore familiare, solo dal 04/08/2019 (per 6 settimane).
È di tutta evidenza che la mera percezione della SP (che viene accreditata sul conto corrente, senza necessità di essere presente fisicamente in Italia) non è sufficiente per dimostrare la effettiva presenza continuativa sul territorio nazionale.
La documentazione sanitaria pure prodotta (referti radiologici: docc. nn.
10 e 11 allegati al ricorso) è anch'essa collocata a ridosso o addirittura dopo la data di presentazione della prima domanda (29/05/2019), riferendosi ad esami eseguiti in data 14/05/2019 (di poco antecedente alla prima domanda) e in data 31/07/2019 (successiva alla prima domanda), pertanto inidonea a dimostrare la residenza continuativa dal 15/12/2018 in poi (per la seconda domanda) ed, a fortiori, dal 29/05/2017 in poi (per la prima domanda).
5. Alla luce della totale carenza di dati documentali attestanti la presenza in Italia della ricorrente nei due anni antecedenti alle domande di reddito di cittadinanza (contratti di locazione: non è dato sapere dove la ricorrente abbia alloggiato nel biennio antecedente alle domande, pur avendo dichiarato nell'attestazione ISEE rilasciata in data 10/02/2024 di essere l'unica componente del nucleo familiare - doc. n. 13 allegato al ricorso;
la dichiarazione della figlia di cui al doc. n. 12 allegato al Per_1 ricorso, si riferisce d'altronde ai periodi 2010-2011 e 2011-2014; bollette per le utenze: ad esempio, energia elettrica;
mancanza di operazioni bancarie/postali: prelievi di contante allo sportello ATM, pagamenti, bonifici ecc.; documentazione medica/sanitaria; scontrini per le spese mediche sostenute in farmacie italiane), è di tutta evidenza che la prova testimoniale (volta a provare la sua stabile presenza in Italia dal 2013 al
Pagina 5 di 6 R.G. LAV. N. 1012/2024
2019) sarebbe scarsamente verosimile e, pertanto, inattendibile.
5.1. La evidente mancanza di prove oggettive idonee in ordine al requisito della residenza continuativa in Italia nel biennio antecedente alla presentazione delle domande (seppur intesa come res facti, prescindendo, quindi, dalle iscrizioni anagrafiche), rende a questo punto superfluo analizzare l'ulteriore requisito della residenza decennale che non deve necessariamente essere continuativa.
6. La ricorrente deve essere dichiarata esente dal pagamento delle spese di lite, essendovi in atti dichiarazione di esenzione ai sensi dell'art. 152 disp. att. c.p.c.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando sulla causa in epigrafe indicata, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa:
- rigetta il ricorso;
- dichiara la ricorrente esentata dal pagamento delle Parte_1 spese di lite.
Così deciso in Catanzaro, in data 13 febbraio 2025
Il Giudice del Lavoro
Dott. Paolo PIRRUCCIO
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