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Sentenza 21 maggio 2025
Sentenza 21 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ivrea, sentenza 21/05/2025, n. 748 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ivrea |
| Numero : | 748 |
| Data del deposito : | 21 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1965/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI IVREA
in funzione di Giudice di appello
Sezione Civile nella persona del Giudice dott. Andrea Ghio, viste le note scritte sostitutive dell'udienza depositate da parte appellante Parte_1
in data 14.5.2025,
[...]
viste le note scritte sostitutive dell'udienza depositate da parte appellata in data CP_1
12.5.2025,
ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 1965/2024 R.G. promossa da
, cod. fisc. in persona del legale Parte_2 P.IVA_1 rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello
Stato di Torino
APPELLANTE
contro
, cod. fisc. , rappresentato e difeso dall'Avv. Camilla CP_1 C.F._1
Signorini
APPELLATO e APPELLANTE INCIDENTALE
conclusioni delle parti
per (come note scritte depositate in data Parte_2
14.5.2025)
chiede la dichiarazione di estinzione del giudizio a spese interamente compensate.
Pag. 1 a 5 In subordine richiama le argomentazioni del proprio atto d'appello e ne chiede l'accoglimento [conclusioni del ricorso in appello: In riforma dell'impugnata sentenza, respingere il ricorso originariamente proposto perché infondato, e, conseguentemente, confermare il provvedimento impugnato. Col favore delle spese processuali di entrambi i gradi di giudizio]
per (come da note scritte depositate in data 12.5.2025) CP_1
si riporta integralmente alle eccezioni, deduzioni, istanze e conclusioni formulate nella memoria difensiva di costituzione 5/12/2024, chiedendo in subordine la definizione della controversia ai sensi dell'art. 21 comma 5 d.l. n. 202/2024 (cd. “decreto milleproroghe”) convertito in legge 21/2/2025 n. 15. [conclusioni della memoria di costituzione in appello:
IN VIA PREGIUDIZIALE DI RITO Accertarsi e dichiararsi la tardività e la conseguente inammissibilità dell'appello proposto, per i motivi illustrati sub paragrafo 1. della pregressa parte motiva. IN VIA PRINCIPALE DI MERITO Respingersi l'appello proposto per totale infondatezza, con conseguente integrale conferma della sentenza impugnata. IN VIA SUBORDINATA DI APPELLO INCIDENTALE In parziale riforma della sentenza 5-11/1/2024 n.789/2023 del Giudice di Pace di Ivrea, annullarsi l'avviso di addebito n. 11020226000104661000 siccome illegittimo per i motivi illustrati sub CP_2 paragrafo 3. della pregressa parte motiva. IN OGNI CASO Spese e compensi professionali integralmente rifusi, con la maggiorazione prevista ai sensi dell'art. 4 comma 1-bis d.m. n. 55/2014 come novellato dal d.m. n. 147/2022.]
*
oggetto: appello avverso sentenza Giudice di Pace – sanzione amministrativa omessa vaccinazione Covid – 19
*
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO
1. presentava ricorso avanti al Giudice di Pace di Ivrea avverso l'avviso di addebito CP_1
n. 11020226000104661000 notificatogli in data 21.2.2023 dall' Parte_1
con cui gli era stata irrogata la sanzione amministrativa di € 100,00 in ragione della
[...] contestata inosservanza all'obbligo vaccinale Covid-19 sancito dall'art. 4quater d.l. 44/2021 per gli ultracinquantenni.
2. Costituitosi in giudizio in primo grado, l' chiedeva il Parte_1 rigetto dell'opposizione.
3. Il Giudice di Pace di Ivrea accoglieva il ricorso e annullava l'avviso di addebito impugnato sulla base della seguente motivazione:
«A fondamento dell'opposizione parte ricorrente ha sollevato una serie di contestazioni, tra cui l'insussistenza dell'infrazione.
Pag. 2 a 5 Tra le innumerevoli argomentazioni esposte, buona parte di carattere generale e non attinenti alla questione specifica, debbono essere accolte le quelle che seguono.
La sospensione dei pagamenti disposta con L. 199/2022 fino al 30 giugno 2023 (oggi prorogata) comporta in primis l'accoglimento del ricorso determinando l'illegittimità dell'avviso di addebito.
L'intimazione di pagare la sanzione nel termine di 60 giorni dalla notifica dell'atto impugnato è illegittima perché disposta con un atto notificato nel periodo di sospensione.
A tal proposito, si ricorda l'ulteriore slittamento dei termini del pagamento delle multe al 30.06.2024 previsto dal DL Omnibus pubblicato col n. 51 nella Gazzetta Ufficiale 108 del 10 maggio 2023 che, all'art. 3, comma 6, ha rinviato il termine che era stato approvato con le misure Covid del DL 162/2022.
Inoltre, deve essere dichiarato illegittimo il trasferimento all' della Parte_1 competenza ad irrogare la sanzione amministrativa in quanto, ai sensi dell'art. 4 sexies D.L. 44/21, organo funzionalmente competente è il ministero della Salute in violazione quindi del il principio di legalità di cui all'art. 1 L. 689/81.
Infine, quale ultimo motivo di accoglimento del ricorso si osserva che le diverse fasi del procedimento di applicazione di una sanzione si distinguono in: accertamento della violazione (atto di accertamento), contestazione ed irrogazione della sanzione.
Nel caso di specie, si osserva che le fasi del procedimento amministrativo non sono state rispettate e che la migrazione di tali elenchi negli avvisi di addebito costituisce un eccesso di potere e un vulnus al diritto di difesa del destinatario.
Pertanto, non è stata data la possibilità alla ricorrente di conoscere il prodromico atto di accertamento ed è stata effettuata una commistione tra la funzione di accertamento della violazione con quello della irrogazione della sanzione.
In ogni caso al di là di quest'ultima considerazione, parte resistente non ha contestato la descrizione dei fatti come esposta in ricorso (che deve pertanto ritenersi accertata ex art. 115
c.p.c. in base al principio di non contestazione) limitandosi sostanzialmente a ribadire l'accertata legittimità costituzionale dell'obbligo vaccinale nonché la correttezza del suo operato poiché conforme alle prescrizioni normative in merito che, in relazione al procedimento sanzionatorio, impongono all'ente di riscossione di inoltrare l'avviso di addebito ai soggetti indicati nell'elenco ricevuto dal Ministero della Salute e contenente i nominativi degli inadempienti all'obbligo vaccinale.
Le spese seguono la soccombenza.»
4. Avverso la sentenza di primo grado l' proponeva appello Parte_1 per i seguenti motivi:
a) violazione dell'art. 112 c.p.c. per aver il Giudice di prime cure annullato l'avviso di addebito sulla base di vizi non dedotti da con il ricorso introduttivo in primo grado;
CP_1
Pag. 3 a 5 b) erroneità della sentenza di primo grado ove viene affermato che vi sarebbe stato un illegittimo trasferimento all' alla comminazione della sanzione, Parte_1 considerato che la sanzione è stata comminata dal Ministero della Salute e solo comunicata da
; Parte_1
c) erronea e/ apparente motivazione della sentenza di primo grado ove viene affermato che vi sarebbe stata una lesione del diritto di difesa dell'appellato durante il procedimento amministrativo e che non sarebbe stato rispettato il procedimento previsto per la comminazione della sanzione.
5. Costituitosi nel presente giudizio di appello, eccepiva la tardività e conseguente CP_3 inammissibilità dell'appello; chiedeva nel merito la conferma della sentenza appellata e in subordine proponeva appello incidentale facendo valere ragioni a sostegno dell'illegittimità dell'avviso di addebito non esaminate dal Giudice di Pace.
*
6. L'appello è stato correttamente proposto con la forma del ricorso e, pertanto, l'impugnazione è tempestiva.
La sentenza impugnata, infatti, è stata pubblicata in data 11.1.2024 e non è stata notificata
(circostanza pacifica); il ricorso in appello è stato depositato presso la cancelleria del Tribunale in data 11.7.2024, dunque nel rispetto del termine di sei mesi previsto dall'art. 327, comma 1, c.p.c.
Si osserva che in primo grado è stato seguito il cd. rito del lavoro, come risulta evidente dal decreto di fissazione udienza del 4.4.2023 (depositato il 6.4.2023) emesso dal Giudice di Pace ove vi è espresso riferimento agli artt. 6 e 7 d.lgs. 150/2011 nonché all'art. 415, comma 2, c.p.c.
(cfr. fascicolo di primo grado acquisito nel fascicolo telematico il 25.7.2024 pag. 16 del file).
Inoltre, dallo storico di lite di primo grado (cfr. fascicolo di primo grado acquisito nel fascicolo telematico il 25.7.2024 pag. 3 del file) risulta che in data 30.11.2023 il Giudice di Pace ha dato lettura del dispositivo di sentenza, la cui motivazione è stata successivamente pubblicata in data
11.1.2024.
Essendo stato seguito il rito del lavoro in primo grado, l'appello doveva essere proposto con ricorso in ragione del principio di ultrattività del rito. Sul punto si richiama il costante orientamento della Corte di legittimità secondo cui «l'individuazione del rito applicabile in appello e il conseguente giudizio sulla tempestività dell'impugnazione (all'atto della notifica o del mero deposito del gravame) deriva dal necessario accertamento in concreto del rito applicato, anche erroneamente in primo grado, in virtù del principio di ultrattività del rito»
(Cass. lav., 2 ottobre 2017, n. 23052, Rv. 646089 - 01).
7. Ciò posto, l'appello non può essere esaminato nel merito in quanto nelle more è sopravvenuta una specifica disciplina legislativa che impone la definizione in rito della presente controversia.
In particolare, l'art. 21, comma 5, d.l. 202/2024 dispone che: «I procedimenti sanzionatori di cui all'articolo 4-sexies del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla
Pag. 4 a 5 legge 28 maggio 2021, n. 76, non ancora conclusi sono definitivamente interrotti, mentre le sanzioni pecuniarie già irrogate sono annullate. Ai fini del conseguente discarico delle sanzioni pecuniarie già irrogate, senza oneri amministrativi a carico dell'ente creditore, l'
[...]
trasmette in via telematica al Ministero della salute l'elenco dei Parte_2 provvedimenti sanzionatori annullati. I giudizi pendenti aventi ad oggetto tali provvedimenti sono estinti di diritto a spese compensate. Restano acquisite al bilancio dello Stato le somme già versate, per sanzioni pecuniarie, alla data di entrata in vigore del presente decreto».
P.Q.M.
Il Tribunale di Ivrea, in funzione di giudice di appello, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione,
visti gli artt. 127ter e 437 c.p.c.,
1) dichiara l'estinzione del giudizio;
2) compensa le spese del giudizio di appello.
Ivrea, 21/05/2025
Il Giudice
Andrea Ghio
Pag. 5 a 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI IVREA
in funzione di Giudice di appello
Sezione Civile nella persona del Giudice dott. Andrea Ghio, viste le note scritte sostitutive dell'udienza depositate da parte appellante Parte_1
in data 14.5.2025,
[...]
viste le note scritte sostitutive dell'udienza depositate da parte appellata in data CP_1
12.5.2025,
ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 1965/2024 R.G. promossa da
, cod. fisc. in persona del legale Parte_2 P.IVA_1 rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello
Stato di Torino
APPELLANTE
contro
, cod. fisc. , rappresentato e difeso dall'Avv. Camilla CP_1 C.F._1
Signorini
APPELLATO e APPELLANTE INCIDENTALE
conclusioni delle parti
per (come note scritte depositate in data Parte_2
14.5.2025)
chiede la dichiarazione di estinzione del giudizio a spese interamente compensate.
Pag. 1 a 5 In subordine richiama le argomentazioni del proprio atto d'appello e ne chiede l'accoglimento [conclusioni del ricorso in appello: In riforma dell'impugnata sentenza, respingere il ricorso originariamente proposto perché infondato, e, conseguentemente, confermare il provvedimento impugnato. Col favore delle spese processuali di entrambi i gradi di giudizio]
per (come da note scritte depositate in data 12.5.2025) CP_1
si riporta integralmente alle eccezioni, deduzioni, istanze e conclusioni formulate nella memoria difensiva di costituzione 5/12/2024, chiedendo in subordine la definizione della controversia ai sensi dell'art. 21 comma 5 d.l. n. 202/2024 (cd. “decreto milleproroghe”) convertito in legge 21/2/2025 n. 15. [conclusioni della memoria di costituzione in appello:
IN VIA PREGIUDIZIALE DI RITO Accertarsi e dichiararsi la tardività e la conseguente inammissibilità dell'appello proposto, per i motivi illustrati sub paragrafo 1. della pregressa parte motiva. IN VIA PRINCIPALE DI MERITO Respingersi l'appello proposto per totale infondatezza, con conseguente integrale conferma della sentenza impugnata. IN VIA SUBORDINATA DI APPELLO INCIDENTALE In parziale riforma della sentenza 5-11/1/2024 n.789/2023 del Giudice di Pace di Ivrea, annullarsi l'avviso di addebito n. 11020226000104661000 siccome illegittimo per i motivi illustrati sub CP_2 paragrafo 3. della pregressa parte motiva. IN OGNI CASO Spese e compensi professionali integralmente rifusi, con la maggiorazione prevista ai sensi dell'art. 4 comma 1-bis d.m. n. 55/2014 come novellato dal d.m. n. 147/2022.]
*
oggetto: appello avverso sentenza Giudice di Pace – sanzione amministrativa omessa vaccinazione Covid – 19
*
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO
1. presentava ricorso avanti al Giudice di Pace di Ivrea avverso l'avviso di addebito CP_1
n. 11020226000104661000 notificatogli in data 21.2.2023 dall' Parte_1
con cui gli era stata irrogata la sanzione amministrativa di € 100,00 in ragione della
[...] contestata inosservanza all'obbligo vaccinale Covid-19 sancito dall'art. 4quater d.l. 44/2021 per gli ultracinquantenni.
2. Costituitosi in giudizio in primo grado, l' chiedeva il Parte_1 rigetto dell'opposizione.
3. Il Giudice di Pace di Ivrea accoglieva il ricorso e annullava l'avviso di addebito impugnato sulla base della seguente motivazione:
«A fondamento dell'opposizione parte ricorrente ha sollevato una serie di contestazioni, tra cui l'insussistenza dell'infrazione.
Pag. 2 a 5 Tra le innumerevoli argomentazioni esposte, buona parte di carattere generale e non attinenti alla questione specifica, debbono essere accolte le quelle che seguono.
La sospensione dei pagamenti disposta con L. 199/2022 fino al 30 giugno 2023 (oggi prorogata) comporta in primis l'accoglimento del ricorso determinando l'illegittimità dell'avviso di addebito.
L'intimazione di pagare la sanzione nel termine di 60 giorni dalla notifica dell'atto impugnato è illegittima perché disposta con un atto notificato nel periodo di sospensione.
A tal proposito, si ricorda l'ulteriore slittamento dei termini del pagamento delle multe al 30.06.2024 previsto dal DL Omnibus pubblicato col n. 51 nella Gazzetta Ufficiale 108 del 10 maggio 2023 che, all'art. 3, comma 6, ha rinviato il termine che era stato approvato con le misure Covid del DL 162/2022.
Inoltre, deve essere dichiarato illegittimo il trasferimento all' della Parte_1 competenza ad irrogare la sanzione amministrativa in quanto, ai sensi dell'art. 4 sexies D.L. 44/21, organo funzionalmente competente è il ministero della Salute in violazione quindi del il principio di legalità di cui all'art. 1 L. 689/81.
Infine, quale ultimo motivo di accoglimento del ricorso si osserva che le diverse fasi del procedimento di applicazione di una sanzione si distinguono in: accertamento della violazione (atto di accertamento), contestazione ed irrogazione della sanzione.
Nel caso di specie, si osserva che le fasi del procedimento amministrativo non sono state rispettate e che la migrazione di tali elenchi negli avvisi di addebito costituisce un eccesso di potere e un vulnus al diritto di difesa del destinatario.
Pertanto, non è stata data la possibilità alla ricorrente di conoscere il prodromico atto di accertamento ed è stata effettuata una commistione tra la funzione di accertamento della violazione con quello della irrogazione della sanzione.
In ogni caso al di là di quest'ultima considerazione, parte resistente non ha contestato la descrizione dei fatti come esposta in ricorso (che deve pertanto ritenersi accertata ex art. 115
c.p.c. in base al principio di non contestazione) limitandosi sostanzialmente a ribadire l'accertata legittimità costituzionale dell'obbligo vaccinale nonché la correttezza del suo operato poiché conforme alle prescrizioni normative in merito che, in relazione al procedimento sanzionatorio, impongono all'ente di riscossione di inoltrare l'avviso di addebito ai soggetti indicati nell'elenco ricevuto dal Ministero della Salute e contenente i nominativi degli inadempienti all'obbligo vaccinale.
Le spese seguono la soccombenza.»
4. Avverso la sentenza di primo grado l' proponeva appello Parte_1 per i seguenti motivi:
a) violazione dell'art. 112 c.p.c. per aver il Giudice di prime cure annullato l'avviso di addebito sulla base di vizi non dedotti da con il ricorso introduttivo in primo grado;
CP_1
Pag. 3 a 5 b) erroneità della sentenza di primo grado ove viene affermato che vi sarebbe stato un illegittimo trasferimento all' alla comminazione della sanzione, Parte_1 considerato che la sanzione è stata comminata dal Ministero della Salute e solo comunicata da
; Parte_1
c) erronea e/ apparente motivazione della sentenza di primo grado ove viene affermato che vi sarebbe stata una lesione del diritto di difesa dell'appellato durante il procedimento amministrativo e che non sarebbe stato rispettato il procedimento previsto per la comminazione della sanzione.
5. Costituitosi nel presente giudizio di appello, eccepiva la tardività e conseguente CP_3 inammissibilità dell'appello; chiedeva nel merito la conferma della sentenza appellata e in subordine proponeva appello incidentale facendo valere ragioni a sostegno dell'illegittimità dell'avviso di addebito non esaminate dal Giudice di Pace.
*
6. L'appello è stato correttamente proposto con la forma del ricorso e, pertanto, l'impugnazione è tempestiva.
La sentenza impugnata, infatti, è stata pubblicata in data 11.1.2024 e non è stata notificata
(circostanza pacifica); il ricorso in appello è stato depositato presso la cancelleria del Tribunale in data 11.7.2024, dunque nel rispetto del termine di sei mesi previsto dall'art. 327, comma 1, c.p.c.
Si osserva che in primo grado è stato seguito il cd. rito del lavoro, come risulta evidente dal decreto di fissazione udienza del 4.4.2023 (depositato il 6.4.2023) emesso dal Giudice di Pace ove vi è espresso riferimento agli artt. 6 e 7 d.lgs. 150/2011 nonché all'art. 415, comma 2, c.p.c.
(cfr. fascicolo di primo grado acquisito nel fascicolo telematico il 25.7.2024 pag. 16 del file).
Inoltre, dallo storico di lite di primo grado (cfr. fascicolo di primo grado acquisito nel fascicolo telematico il 25.7.2024 pag. 3 del file) risulta che in data 30.11.2023 il Giudice di Pace ha dato lettura del dispositivo di sentenza, la cui motivazione è stata successivamente pubblicata in data
11.1.2024.
Essendo stato seguito il rito del lavoro in primo grado, l'appello doveva essere proposto con ricorso in ragione del principio di ultrattività del rito. Sul punto si richiama il costante orientamento della Corte di legittimità secondo cui «l'individuazione del rito applicabile in appello e il conseguente giudizio sulla tempestività dell'impugnazione (all'atto della notifica o del mero deposito del gravame) deriva dal necessario accertamento in concreto del rito applicato, anche erroneamente in primo grado, in virtù del principio di ultrattività del rito»
(Cass. lav., 2 ottobre 2017, n. 23052, Rv. 646089 - 01).
7. Ciò posto, l'appello non può essere esaminato nel merito in quanto nelle more è sopravvenuta una specifica disciplina legislativa che impone la definizione in rito della presente controversia.
In particolare, l'art. 21, comma 5, d.l. 202/2024 dispone che: «I procedimenti sanzionatori di cui all'articolo 4-sexies del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla
Pag. 4 a 5 legge 28 maggio 2021, n. 76, non ancora conclusi sono definitivamente interrotti, mentre le sanzioni pecuniarie già irrogate sono annullate. Ai fini del conseguente discarico delle sanzioni pecuniarie già irrogate, senza oneri amministrativi a carico dell'ente creditore, l'
[...]
trasmette in via telematica al Ministero della salute l'elenco dei Parte_2 provvedimenti sanzionatori annullati. I giudizi pendenti aventi ad oggetto tali provvedimenti sono estinti di diritto a spese compensate. Restano acquisite al bilancio dello Stato le somme già versate, per sanzioni pecuniarie, alla data di entrata in vigore del presente decreto».
P.Q.M.
Il Tribunale di Ivrea, in funzione di giudice di appello, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione,
visti gli artt. 127ter e 437 c.p.c.,
1) dichiara l'estinzione del giudizio;
2) compensa le spese del giudizio di appello.
Ivrea, 21/05/2025
Il Giudice
Andrea Ghio
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