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Sentenza 16 aprile 2025
Sentenza 16 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nocera Inferiore, sentenza 16/04/2025, n. 1399 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nocera Inferiore |
| Numero : | 1399 |
| Data del deposito : | 16 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NOCERA INFERIORE
PRIMA SEZIONE CIVILE
in composizione monocratica, giudice dott. ANDREA LOFFREDO ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1570/2020 del R.G.A.C., avente ad oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo – contratti bancari
TRA
rappresentato e difeso dall'avv. Parte_1
Pasquale Palomba.
OPPONENTE
E
, rappresentata e difesa dall'avv. Marco Pesenti. CP_1
OPPOSTA
, rappresentata e difesa Controparte_2 dagli avv.ti Roberto Vergani e Ferdinando Iazzetta.
CHIAMATA IN CAUSA
CONCLUSIONI
Quelle di cui alle note scritte in sostituzione dell'udienza di precisazione delle conclusioni del 21.11.2024.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato in data 15.03.2020 proponeva opposizione al decreto ingiuntivo n. Parte_1 74/2020 notificatogli dalla in data 07.02.2020 per Controparte_1
il pagamento di euro 39.370,08 oltre accessori, sulla base di quanto ancora dovuto per due contratti di finanziamento n. 6639312 e n.
800003660697 deducendo a motivi: 1) la prescrizione del credito atteso il decorso di oltre dieci anni dalla data di decadenza del beneficio del termine indicato dalla ricorrente in data 29.07.2009 per il primo contratto e in data 31.12.2008 per il secondo contratto, atteso che le asserite diffide ad adempiere prodotte dalla banca con ricevute datate 11.08.2016, non erano mai pervenute ad esso opponente, che disconosceva comunque la firma del ricevente su di esse apposta, riservandosi di proporre querela di falso;
2)
l'inesistenza del contratto n. 800003660697 stipulato con Linea
S.p.A. trattandosi di semplice richiesta di finanziamento per acquisto di beni e servizi e/o emissione di carta di credito;
3)
l'insufficienza probatoria della documentazione prodotta in fase monitoria ai fini della dimostrazione della titolarità del diritto di credito azionato da 4) la mancanza di prova scritta ex CP_1
art. 117 tub dei due contratti di finanziamento con conseguente nullità degli stessi, asseritamente stipulati con altre società finanziarie che avevano ceduto il credito;
5) la difformità tra il taeg indicato nei contratti e quello effettivo, con conseguente applicazione del tasso sostitutivo bot;
6) l'usurarietà degli interessi alla luce di quelli compensativi e moratori previsti in contratto;
7)
l'illegittima applicazione e richiesta di interessi anatocistici in violazione dell'art. 1283 c.c.; 8) l'erronea determinazione delle spese vive di euro 406,50 nel decreto ingiuntivo.
Allegava, inoltre, che esso opponente aveva assicurato il rischio di disoccupazione successivamente alla richiesta di finanziamento prestito personale recante codice pratica 6639312 sottoscritta con la
Compass il 07.04.2008, per cui chiedeva di chiamare in causa e chiamava in causa la affinché, nella Controparte_2
denegata ipotesi di accoglimento anche parziale della domanda del ricorrente, essa venisse condannata in via diretta o di regresso al relativo pagamento in relazione alla predetta pratica 6639312.
Si costituiva in giudizio, la la quale deduceva che Controparte_1
il finanziamento in oggetto veniva richiesto ed erogato per un importo di € 24.726,41 da rimborsare in n. 60 rate mensili dell'importo di € 519,30, con applicazione di un TAN del 9,50% e di un TAEG del 10,11% e che l'opponente si era limitato, alla corresponsione di sole tre rate, lasciando poi scadere e rimanere impagate le successive, prima di venir dichiarato decaduto dal beneficio del termine in data 29.07.2009. Maturava, così, un saldo debitore di € 43.404,19 di cui: € 19.594,74 in linea capitale, come risulta dall'estratto conto certificato ex art. 50 TUB, € 17.554,62 a titolo di interessi convenzionali di mora calcolati sul solo capitale, oltre alla somma di € 6.254,83 a titolo di rate scadute e non pagate.
Per il contratto di finanziamento finalizzato n. 800003660697 (in seguito contratto n. 697) stipulato dal con Linea, poi Pt_1
fusasi in Compass, esso veniva richiesto ed erogato per un importo di € 28.156,80 da rimborsare in n. 48 rate mensili dell'importo di €
586,80, con applicazione di un TAN del 3,93%% e di un TAEG del
4,97% ma l'opponente si limitava, però, alla corresponsione solamente di 24 rate del finanziamento, in luogo delle 48 concordate, lasciando poi scadere e rimanere impagate le successive, prima di venir dichiarato decaduto dal beneficio del termine in data 23.12.2008, maturando così un saldo debitore di €
18.465,27. Perdurando l'inadempimento, il credito de quo veniva ceduto pro soluto da Compass a in data Controparte_3
24/09/2010 e successivamente la fusasi con Controparte_3
cedeva pro soluto il proprio credito a Controparte_4 [...]
con atto del 22/02/2016. L'intervenuta cessione dei crediti CP_1
di cui ai contratti in oggetto veniva notificata, con contestuale diffida ad adempiere, al Sig. a mezzo raccomandata A/R Pt_1
del 07/06/2016, ricevuta in data 11/08/2016. In difetto di alcun pagamento si era poi vista costretta ad agire in Controparte_1
via giudiziaria per il recupero delle somme dovute. Circa
l'eccezione di prescrizione dei crediti, deduceva che l'opponente aveva ricevuto tempestivo atto interruttivo a mezzo raccomandata postale a.r. non impugnata di falso ed entro il termine decennale a decorrere dalla data dell'ultimo pagamento rateale previsto. In particolare, rilevava che per il contratto 312 (con decorrenza dal maggio 2008 e previsione di 60 rate), il termine prescrizionale avrebbe cominciato a decorrere dal maggio 2013 e sarebbe spirato nel maggio 2023, mentre per il contratto 697 (con decorrenza dal febbraio 2006 e previsione di 48 rate), il termine prescrizionale avrebbe cominciato a decorrere dal febbraio 2011 e sarebbe spirato nel maggio 2021. Deduceva di aver prodotto i contratti di finanziamento sottoscritti dall'opponente e stipulati con Linea s.p.a.
e Compass s.p.a., i cui crediti erano poi pervenuti ad essa CP_1
dopo vari atti di cessione. Riguardo all'asserita usura, rilevava che nel contratto 312 risultava indicato il TAEG pari al 10,11%, a fronte di un tasso soglia usurario per il trimestre aprile-giugno 2008 del
15,27%, mentre nel contratto 697 risultava indicato il TAEG pari al
4,27%, a fronte di un tasso soglia usurario per il trimestre gennaio- marzo 2006 del 15,48%. Deduceva la perfetta conformità alle norme delle condizioni indicate in contratto e la mancata prova da parte dell'opponente del pagamento delle rate dedotte come insolute sulla base degli estratti conto integrali e certificati. Quanto alla chiamata in causa della società , rilevava Controparte_2
che l'opponente non aveva fornito la prova del suo stato di disoccupazione, né della tempestiva attivazione della polizza assicurativa. Chiedeva, pertanto, il rigetto dell'opposizione con conferma del decreto ingiuntivo opposto.
Costituitasi in giudizio deduceva che Controparte_2
la polizza invocata dall'opponente era scaduta in data 30/3/2013 e non aveva alcun collegamento con i contratti di finanziamento, atteso che copriva il solo rischio sanitario dell'assicurato e non il rischio del credito, vale a dire di situazioni che potevano determinare l'impossibilità del finanziato ad adempiere. Eccepiva, oltre all'inoperatività della polizza per il caso in esame, anche la decadenza e la prescrizione biennale, non avendo mai l'assicurato denunciato alcun sinistro ad essa compagnia assicurativa e avendo chiesto per la prima volta la manleva solo con la notifica dell'atto di chiamata in causa.
Fatte precisare le conclusioni, la causa veniva riservata in decisione.
L'opposizione è fondata sotto il profilo della mancanza di prova della titolarità del credito in capo alla per oggettiva CP_1
insufficienza della documentazione probatoria prodotta nel giudizio monitorio ed in quello di opposizione.
Invero, i contratti di finanziamento non furono stipulati in origine con ma con Linea s.p.a. e Compass s.p.a. e il Controparte_1
credito, come allegato dall'opposta, sarebbe stato ceduto più volte per poi giungere nella titolarità di CP_1
Orbene sul punto va ricordato che per la migliore giurisprudenza non basta depositare un estratto dell'avviso pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale, con la quale si dà notizia di un acquisto in blocco da parte della cessionaria di un portafoglio di crediti (non identificati) facenti capo alla cedente banca. Tale avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale ai sensi dell'art. 58 t.u.b., non appare idoneo a documentare l'effettiva titolarità del diritto di credito. Al fine di provare l'effettiva titolarità del diritto di credito, non è sufficiente indicare l'atto mediante il quale è stata trasferita la titolarità dello stesso (e per il quale, sia la legge n.130 del 30.04.1999 sia il Tub, come per tutti i contratti bancari, richiedono la forma scritta ad substantiam), ma occorre che l'atto di cessione del credito sia prodotto in giudizio.
Invero, la difesa della opposta si è limitata a richiamare la pubblicità-notizia fatta sulla Gazzetta Ufficiale, senza considerare che:
1) per provare la legittimazione processuale e la specifica titolarità sostanziale del credito, in base ai principi dell'onere della prova, occorre produrre il contratto di cessione di crediti “in blocco”, stipulato tra cedente e cessionaria ai sensi e per l'effetto della legge n.130 del 30.04.1999;
2) il contenuto della pubblicità-notizia della Gazzetta Ufficiale non rende individuabile il credito oggetto di decreto ingiuntivo, atteso che fa riferimento alla cessione dei crediti passati a sofferenza in un certo periodo, indicando la sola tipologia degli stessi, ma non individuandoli specificamente;
3) se pure il contenuto della Gazzetta Ufficiale fosse tale da individuare il credito ceduto, trattasi pur sempre di una forma di pubblicità-notizia, che si limita a rendere opponibile la cessione, in quanto per legge tale adempimento produce solo gli effetti indicati nell'art. 1264 c.c. nei confronti dei debitori ceduti;
ma non costituisce la fonte della titolarità del credito, che rimane l'atto di cessione, che, in caso di contestazione specifica, deve essere prodotto in giudizio a prova della effettiva titolarità del credito;
4) peraltro, la pubblicità-notizia della Gazzetta Ufficiale non è soggetta ad un controllo di contenuto, il quale viene predisposto, come nel caso in esame, dalla società cessionaria.
Il contratto di cessione è un elemento della causa petendi della domanda di pagamento e quindi come tale deve essere puntualmente allegato e provato da parte di colui che fa valere il diritto di credito ai sensi dell'art. 2697 c.c. e poiché il contratto di cessione è un contratto consensuale ad effetti traslativi che si perfeziona a seguito dell'accordo intervenuto tra la parte cedente, originaria titolare del credito, e la parte cessionaria, per potersi dare prova dell'intervenuta cessione e della propria titolarità il cessionario è sempre tenuto a produrre il relativo contratto (da ultimo Corte di Cassazione, Sez. III sentenza n, 3405 del 6 febbraio
2024 e Cass Civ., Sez. I, ordinanza del 29 febbraio 2024 n. 5478).
In ogni caso, l'opposta avrebbe dovuto produrre non solo il contratto di cessione stipulato con la banca sua cessionaria, ma anche quello stipulato da detta banca con le precedenti cessionarie del credito. Peraltro, con riferimento ad alcune delle precedenti cessioni non è stata prodotto nemmeno l'avviso pubblicato sulla
Gazzetta Ufficiale.
Quindi l'opposta, attrice in senso sostanziale, non ha provato sotto plurimi profili la propria pretesa creditoria, specificamente contestata dall'opponente anche nell'an e nella titolarità.
Il decreto ingiuntivo va dunque revocato. Riguardo alla chiamata in causa, la domanda di manleva dell'opponente, seppure proposta per il solo caso di rigetto dell'opposizione, è risultata non provata in tutti i suoi presupposti di operatività, per i motivi esposti dalla Controparte_2
nella sua comparsa di costituzione, come sopra riportati.
[...]
Le spese seguono la soccombenza tra opponente e opposta e vanno liquidate in relazione ad un valore della causa tra euro 26.001,00 ed euro 52.000,00, tariffe medie per studio, introduzione, trattazione, conclusionale.
Le spese seguono la soccombenza tra opponente e chiamata in causa e vanno liquidate in relazione ad un valore della causa tra euro
26.001,00 ed euro 52.000,00, tariffe medie ridotte del 50% per la semplicità delle questioni affrontate in tale rapporto processuale, per studio, introduzione, trattazione, conclusionale.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, difesa, eccezione e conclusione disattesa, così provvede:
1) Accoglie l'opposizione e per l'effetto revoca il decreto ingiuntivo opposto.
2) Condanna l'opposta al pagamento all'opponente delle spese di giudizio, che liquida in euro 7.616,00 per compensi di difesa, oltre rimborso contributo unificato e marca da bollo, rimborso spese generali, Cpa e Iva come per legge, con distrazione in favore del difensore antistatario.
3) Condanna l'opponente al pagamento in favore della chiamata in causa delle spese di giudizio, che liquida in euro 3.808,00 per compensi di difesa, oltre rimborso spese generali, Cpa e Iva come per legge.
Così deciso in Nocera Inferiore il 15.04.2025
Il Giudice
dott. Andrea Loffredo
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NOCERA INFERIORE
PRIMA SEZIONE CIVILE
in composizione monocratica, giudice dott. ANDREA LOFFREDO ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1570/2020 del R.G.A.C., avente ad oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo – contratti bancari
TRA
rappresentato e difeso dall'avv. Parte_1
Pasquale Palomba.
OPPONENTE
E
, rappresentata e difesa dall'avv. Marco Pesenti. CP_1
OPPOSTA
, rappresentata e difesa Controparte_2 dagli avv.ti Roberto Vergani e Ferdinando Iazzetta.
CHIAMATA IN CAUSA
CONCLUSIONI
Quelle di cui alle note scritte in sostituzione dell'udienza di precisazione delle conclusioni del 21.11.2024.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato in data 15.03.2020 proponeva opposizione al decreto ingiuntivo n. Parte_1 74/2020 notificatogli dalla in data 07.02.2020 per Controparte_1
il pagamento di euro 39.370,08 oltre accessori, sulla base di quanto ancora dovuto per due contratti di finanziamento n. 6639312 e n.
800003660697 deducendo a motivi: 1) la prescrizione del credito atteso il decorso di oltre dieci anni dalla data di decadenza del beneficio del termine indicato dalla ricorrente in data 29.07.2009 per il primo contratto e in data 31.12.2008 per il secondo contratto, atteso che le asserite diffide ad adempiere prodotte dalla banca con ricevute datate 11.08.2016, non erano mai pervenute ad esso opponente, che disconosceva comunque la firma del ricevente su di esse apposta, riservandosi di proporre querela di falso;
2)
l'inesistenza del contratto n. 800003660697 stipulato con Linea
S.p.A. trattandosi di semplice richiesta di finanziamento per acquisto di beni e servizi e/o emissione di carta di credito;
3)
l'insufficienza probatoria della documentazione prodotta in fase monitoria ai fini della dimostrazione della titolarità del diritto di credito azionato da 4) la mancanza di prova scritta ex CP_1
art. 117 tub dei due contratti di finanziamento con conseguente nullità degli stessi, asseritamente stipulati con altre società finanziarie che avevano ceduto il credito;
5) la difformità tra il taeg indicato nei contratti e quello effettivo, con conseguente applicazione del tasso sostitutivo bot;
6) l'usurarietà degli interessi alla luce di quelli compensativi e moratori previsti in contratto;
7)
l'illegittima applicazione e richiesta di interessi anatocistici in violazione dell'art. 1283 c.c.; 8) l'erronea determinazione delle spese vive di euro 406,50 nel decreto ingiuntivo.
Allegava, inoltre, che esso opponente aveva assicurato il rischio di disoccupazione successivamente alla richiesta di finanziamento prestito personale recante codice pratica 6639312 sottoscritta con la
Compass il 07.04.2008, per cui chiedeva di chiamare in causa e chiamava in causa la affinché, nella Controparte_2
denegata ipotesi di accoglimento anche parziale della domanda del ricorrente, essa venisse condannata in via diretta o di regresso al relativo pagamento in relazione alla predetta pratica 6639312.
Si costituiva in giudizio, la la quale deduceva che Controparte_1
il finanziamento in oggetto veniva richiesto ed erogato per un importo di € 24.726,41 da rimborsare in n. 60 rate mensili dell'importo di € 519,30, con applicazione di un TAN del 9,50% e di un TAEG del 10,11% e che l'opponente si era limitato, alla corresponsione di sole tre rate, lasciando poi scadere e rimanere impagate le successive, prima di venir dichiarato decaduto dal beneficio del termine in data 29.07.2009. Maturava, così, un saldo debitore di € 43.404,19 di cui: € 19.594,74 in linea capitale, come risulta dall'estratto conto certificato ex art. 50 TUB, € 17.554,62 a titolo di interessi convenzionali di mora calcolati sul solo capitale, oltre alla somma di € 6.254,83 a titolo di rate scadute e non pagate.
Per il contratto di finanziamento finalizzato n. 800003660697 (in seguito contratto n. 697) stipulato dal con Linea, poi Pt_1
fusasi in Compass, esso veniva richiesto ed erogato per un importo di € 28.156,80 da rimborsare in n. 48 rate mensili dell'importo di €
586,80, con applicazione di un TAN del 3,93%% e di un TAEG del
4,97% ma l'opponente si limitava, però, alla corresponsione solamente di 24 rate del finanziamento, in luogo delle 48 concordate, lasciando poi scadere e rimanere impagate le successive, prima di venir dichiarato decaduto dal beneficio del termine in data 23.12.2008, maturando così un saldo debitore di €
18.465,27. Perdurando l'inadempimento, il credito de quo veniva ceduto pro soluto da Compass a in data Controparte_3
24/09/2010 e successivamente la fusasi con Controparte_3
cedeva pro soluto il proprio credito a Controparte_4 [...]
con atto del 22/02/2016. L'intervenuta cessione dei crediti CP_1
di cui ai contratti in oggetto veniva notificata, con contestuale diffida ad adempiere, al Sig. a mezzo raccomandata A/R Pt_1
del 07/06/2016, ricevuta in data 11/08/2016. In difetto di alcun pagamento si era poi vista costretta ad agire in Controparte_1
via giudiziaria per il recupero delle somme dovute. Circa
l'eccezione di prescrizione dei crediti, deduceva che l'opponente aveva ricevuto tempestivo atto interruttivo a mezzo raccomandata postale a.r. non impugnata di falso ed entro il termine decennale a decorrere dalla data dell'ultimo pagamento rateale previsto. In particolare, rilevava che per il contratto 312 (con decorrenza dal maggio 2008 e previsione di 60 rate), il termine prescrizionale avrebbe cominciato a decorrere dal maggio 2013 e sarebbe spirato nel maggio 2023, mentre per il contratto 697 (con decorrenza dal febbraio 2006 e previsione di 48 rate), il termine prescrizionale avrebbe cominciato a decorrere dal febbraio 2011 e sarebbe spirato nel maggio 2021. Deduceva di aver prodotto i contratti di finanziamento sottoscritti dall'opponente e stipulati con Linea s.p.a.
e Compass s.p.a., i cui crediti erano poi pervenuti ad essa CP_1
dopo vari atti di cessione. Riguardo all'asserita usura, rilevava che nel contratto 312 risultava indicato il TAEG pari al 10,11%, a fronte di un tasso soglia usurario per il trimestre aprile-giugno 2008 del
15,27%, mentre nel contratto 697 risultava indicato il TAEG pari al
4,27%, a fronte di un tasso soglia usurario per il trimestre gennaio- marzo 2006 del 15,48%. Deduceva la perfetta conformità alle norme delle condizioni indicate in contratto e la mancata prova da parte dell'opponente del pagamento delle rate dedotte come insolute sulla base degli estratti conto integrali e certificati. Quanto alla chiamata in causa della società , rilevava Controparte_2
che l'opponente non aveva fornito la prova del suo stato di disoccupazione, né della tempestiva attivazione della polizza assicurativa. Chiedeva, pertanto, il rigetto dell'opposizione con conferma del decreto ingiuntivo opposto.
Costituitasi in giudizio deduceva che Controparte_2
la polizza invocata dall'opponente era scaduta in data 30/3/2013 e non aveva alcun collegamento con i contratti di finanziamento, atteso che copriva il solo rischio sanitario dell'assicurato e non il rischio del credito, vale a dire di situazioni che potevano determinare l'impossibilità del finanziato ad adempiere. Eccepiva, oltre all'inoperatività della polizza per il caso in esame, anche la decadenza e la prescrizione biennale, non avendo mai l'assicurato denunciato alcun sinistro ad essa compagnia assicurativa e avendo chiesto per la prima volta la manleva solo con la notifica dell'atto di chiamata in causa.
Fatte precisare le conclusioni, la causa veniva riservata in decisione.
L'opposizione è fondata sotto il profilo della mancanza di prova della titolarità del credito in capo alla per oggettiva CP_1
insufficienza della documentazione probatoria prodotta nel giudizio monitorio ed in quello di opposizione.
Invero, i contratti di finanziamento non furono stipulati in origine con ma con Linea s.p.a. e Compass s.p.a. e il Controparte_1
credito, come allegato dall'opposta, sarebbe stato ceduto più volte per poi giungere nella titolarità di CP_1
Orbene sul punto va ricordato che per la migliore giurisprudenza non basta depositare un estratto dell'avviso pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale, con la quale si dà notizia di un acquisto in blocco da parte della cessionaria di un portafoglio di crediti (non identificati) facenti capo alla cedente banca. Tale avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale ai sensi dell'art. 58 t.u.b., non appare idoneo a documentare l'effettiva titolarità del diritto di credito. Al fine di provare l'effettiva titolarità del diritto di credito, non è sufficiente indicare l'atto mediante il quale è stata trasferita la titolarità dello stesso (e per il quale, sia la legge n.130 del 30.04.1999 sia il Tub, come per tutti i contratti bancari, richiedono la forma scritta ad substantiam), ma occorre che l'atto di cessione del credito sia prodotto in giudizio.
Invero, la difesa della opposta si è limitata a richiamare la pubblicità-notizia fatta sulla Gazzetta Ufficiale, senza considerare che:
1) per provare la legittimazione processuale e la specifica titolarità sostanziale del credito, in base ai principi dell'onere della prova, occorre produrre il contratto di cessione di crediti “in blocco”, stipulato tra cedente e cessionaria ai sensi e per l'effetto della legge n.130 del 30.04.1999;
2) il contenuto della pubblicità-notizia della Gazzetta Ufficiale non rende individuabile il credito oggetto di decreto ingiuntivo, atteso che fa riferimento alla cessione dei crediti passati a sofferenza in un certo periodo, indicando la sola tipologia degli stessi, ma non individuandoli specificamente;
3) se pure il contenuto della Gazzetta Ufficiale fosse tale da individuare il credito ceduto, trattasi pur sempre di una forma di pubblicità-notizia, che si limita a rendere opponibile la cessione, in quanto per legge tale adempimento produce solo gli effetti indicati nell'art. 1264 c.c. nei confronti dei debitori ceduti;
ma non costituisce la fonte della titolarità del credito, che rimane l'atto di cessione, che, in caso di contestazione specifica, deve essere prodotto in giudizio a prova della effettiva titolarità del credito;
4) peraltro, la pubblicità-notizia della Gazzetta Ufficiale non è soggetta ad un controllo di contenuto, il quale viene predisposto, come nel caso in esame, dalla società cessionaria.
Il contratto di cessione è un elemento della causa petendi della domanda di pagamento e quindi come tale deve essere puntualmente allegato e provato da parte di colui che fa valere il diritto di credito ai sensi dell'art. 2697 c.c. e poiché il contratto di cessione è un contratto consensuale ad effetti traslativi che si perfeziona a seguito dell'accordo intervenuto tra la parte cedente, originaria titolare del credito, e la parte cessionaria, per potersi dare prova dell'intervenuta cessione e della propria titolarità il cessionario è sempre tenuto a produrre il relativo contratto (da ultimo Corte di Cassazione, Sez. III sentenza n, 3405 del 6 febbraio
2024 e Cass Civ., Sez. I, ordinanza del 29 febbraio 2024 n. 5478).
In ogni caso, l'opposta avrebbe dovuto produrre non solo il contratto di cessione stipulato con la banca sua cessionaria, ma anche quello stipulato da detta banca con le precedenti cessionarie del credito. Peraltro, con riferimento ad alcune delle precedenti cessioni non è stata prodotto nemmeno l'avviso pubblicato sulla
Gazzetta Ufficiale.
Quindi l'opposta, attrice in senso sostanziale, non ha provato sotto plurimi profili la propria pretesa creditoria, specificamente contestata dall'opponente anche nell'an e nella titolarità.
Il decreto ingiuntivo va dunque revocato. Riguardo alla chiamata in causa, la domanda di manleva dell'opponente, seppure proposta per il solo caso di rigetto dell'opposizione, è risultata non provata in tutti i suoi presupposti di operatività, per i motivi esposti dalla Controparte_2
nella sua comparsa di costituzione, come sopra riportati.
[...]
Le spese seguono la soccombenza tra opponente e opposta e vanno liquidate in relazione ad un valore della causa tra euro 26.001,00 ed euro 52.000,00, tariffe medie per studio, introduzione, trattazione, conclusionale.
Le spese seguono la soccombenza tra opponente e chiamata in causa e vanno liquidate in relazione ad un valore della causa tra euro
26.001,00 ed euro 52.000,00, tariffe medie ridotte del 50% per la semplicità delle questioni affrontate in tale rapporto processuale, per studio, introduzione, trattazione, conclusionale.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, difesa, eccezione e conclusione disattesa, così provvede:
1) Accoglie l'opposizione e per l'effetto revoca il decreto ingiuntivo opposto.
2) Condanna l'opposta al pagamento all'opponente delle spese di giudizio, che liquida in euro 7.616,00 per compensi di difesa, oltre rimborso contributo unificato e marca da bollo, rimborso spese generali, Cpa e Iva come per legge, con distrazione in favore del difensore antistatario.
3) Condanna l'opponente al pagamento in favore della chiamata in causa delle spese di giudizio, che liquida in euro 3.808,00 per compensi di difesa, oltre rimborso spese generali, Cpa e Iva come per legge.
Così deciso in Nocera Inferiore il 15.04.2025
Il Giudice
dott. Andrea Loffredo