Sentenza 13 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 13/02/2025, n. 15 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 15 |
| Data del deposito : | 13 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
La Corte di Appello di Napoli – Sezione Persona, Famiglia, Minori - riunita in camera di consiglio nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Antonio Di Marco Presidente
Dott. Gaviano Efisia Consigliere
Dott. Ida D'Onofrio Consigliere rel.
Dott. M. Concetta Miranda Consigliere Onorario
Dott. Antonio Virgili Consigliere Onorario ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento di appello n. 1300+1309/2023 R.G. V.G., avverso la sentenza n. 52/2023 emessa dal Tribunale per i minorenni di Napoli, depositata in data 3 maggio 2023 dichiarativa dello stato di adottabilità dei minori e e della decadenza genitoriale Persona_1 Persona_2
sul minore e proposta Persona_3
DA nato a [...] il [...] ( c.f. ) rappresentata e difesa, Parte_1 CodiceFiscale_1
come da mandato in atti, dall'avv. Giovanna Limpido, (c.f. )) ed CodiceFiscale_2 elettivamente domiciliato presso l'indirizzo pec della predetta- PEC:
Email_1
appellante
E DA
, nato a [...] il [...] ( c.f.. rappresentato e difeso, Parte_2 C.F._3
come da mandato in atti, dall'Avv. Diego Granata ( ) ed elettivamente CodiceFiscale_4
domiciliato presso l'indirizzo pec del predetto – PEC: Email_2
appellante
nei confronti di
Controparte_1
avv.to Marco Buonocore ( ), in qualità di tutore e difensore (giusto decreto C.F._5
di nomina del Tribunale dei Minorenni di Napoli) dei minori (nato a [...] il Persona_3
10.08.2009 cf ), (nato a [...] il [...] ) C.F._6 Persona_1
(nata a [...] il [...] presso il cui indirizzo pec elettivamente Persona_2
domiciliano PEC: Email_3
appellato nonche'
PROCURATORE GENERALE PRESSO LA CORTE interventore ex lege
CONCLUSIONI
All'udienza in camera di consiglio del 9 dicembre 2024 i procuratori delle parti si sono riportati alle rispettive conclusioni in atti.
I rispettivi procuratori delle parti appellanti si sono riportate alle conclusioni del ricorso;
il tutore si
è riportato all'atto di costituzione;
il P.G. ha chiesto il rigetto dell'appello.
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO
-1.Con la sentenza n. 52/2023 depositata in data 3/5/2023, alla cui parte espositiva e motiva si rimanda per la ricostruzione delle vicende di causa, il Tribunale per i Minorenni di Napoli ha dichiarato lo stato di adottabilità dei minori (nato a [...] il [...]) e Persona_1
di (nata a [...] il [...]) figli di e di Persona_2 Parte_2 Controparte_1
ed ha dichiarato e decaduti dalla responsabilità
[...] Controparte_1 Parte_1
genitoriale sul figlio minore avendo accertato, all'esito dell'istruttoria, il loro stato Persona_3
di abbandono per l'assoluta inadeguatezza dei genitori all'accudimento dei figli e per l'indifferibilità ulteriore della condizione dei minori, e i quali Persona_1 Persona_2
necessitavano di reperire al più presto un contesto familiare sano e adeguato mentre disponeva l'affido di alla zia materna . Persona_3 Parte_3
-2. Avverso tale decisione, ha proposto appello, con ricorso del 2/6/2023, padre Parte_1
del minore, , che censura la decisione impugnata lamentando l'accertato stato di Persona_3
abbandono del figlio minore . R_
L'appellante ha contestato le risultanze peritali espletate nel primo grado eccependo l'incompletezza dell'attività istruttoria e la nullità della sentenza per omesso espletamento del mandato peritale nei propri confronti, in regime di detenzione carceraria, deducendo pertanto la violazione dei diritti dei figli dei detenuti. Il ha lamentato che l'omessa verifica peritale nei propri confronti ha R_
comportato l'omessa verifica delle proprie competenze di ruolo e non sarebbero mai state predisposte, nelle more del giudizio di primo grado, misure di sostegno per cui, a suo dire, il primo giudice si sarebbe limitato ad escludere la capacità genitoriale del padre solo in considerazione del proprio attuale stato di detenzione.
L'appellante ha chiesto in via istruttoria il rinnovo della CTU e nel merito ha chiesto la riforma della sentenza di primo grado con revoca della declaratoria di decadenza e la previsione di un diritto di visita del minore con il padre
2.1. Con ricorso depositato il 5/6/2023 ha proposto appello , padre dei minori Parte_2 [...]
e il quale ha critica la sentenza impugnata contestando le Persona_1 Persona_4 risultanze peritali espletate nel primo grado eccependo l'incompletezza dell'attività istruttoria e la nullità della sentenza per omesso espletamento del mandato peritale nei propri confronti ricoverato presso una comunità terapeutica in Salsomaggiore per disintossicarsi dall'abuso di sostanze stupefacenti.
L'appellante ha rimarcato, invece, l'atteggiamento di totale inadeguatezza genitoriale della madre che ha abbandonato i minori mentre lui non poteva essere presente. Anche il ha censurato Per_1
l'omessa verifica peritale delle proprie competenze di ruolo ed ha chiesto l'integrazione peritale nei propri confronti al fine di accertare la propria capacità genitoriale
Si è costituito il tutore e procuratore dei minori, il quale ha ripercorso le vicende dei minori e quindi la presa in carico del nucleo familiare da parte dei SS riportandosi al contenuto delle relazioni di aggiornamento dagli stessi redatte e delle relazioni psico-fisiche dei minori dalle quali emergeva un quadro preoccupante per la situazione psico-fisica dei minori nonché agli esiti peritali acquisiti in primo grado, rappresentando che i minori non hanno familiarità con i rispettivi padri;
ha quindi ribadito la correttezza della pronuncia impugnata in diritto in quanto conforme all'orientamento della
Cassazione e corretta quanto alla valutazione negativa in merito al recupero delle capacità genitoriali, tenuto conto delle esigenze e dei tempi di crescita dei minore e della personalità dei genitori ed ha concluso per il rigetto dell'appello.
Non si è costituita , madre dei minori, malgrado regolare notifica dell'atto di appello CP_1
e ne è stata dichiarata la contumacia.
La Corte, preliminarmente, ha disposto la riunione dell'appello proposto da – ed Parte_2
iscritto al n. 1309/23 RGVG - al presente giudizio.
Con ordinanza del 8/3/2024 ha disposto procedersi all'integrazione dell'accertamento tecnico peritale al fine di verificare le competenze genitoriali dei reclamanti ed ha nominato CTU la dott.ssa alla quale ha conferito l'incarico peritale. Persona_5
Acquisiti gli esiti peritali, all'udienza del 9.12.204 le parti hanno depositato le note scritte in sostituzione dell'udienza.
Gli appellanti si sono riportati alle rispettive difese ed al contenuto degli atti introduttivi, il P.G. ed il tutore hanno concluso per il rigetto dell'appello e la Corte ha riservato la causa in decisione.
-3. Tanto premesso va rilevato che l'intervento del Tribunale per i minorenni è stato determinato a seguito di due gravi episodi analoghi avvenuti in un arco temporale molto ravvicinato, ovvero il rinvenimento per strada del piccolo da solo in piena notte. Persona_1
I SS constatavano lo stato di assoluta inadeguatezza dell'appartamento in cui i tre minori vivevano, all'epoca, unitamente alla madre.
Presi in carico il nucleo familiare, il TM, con provvedimento emesso il 15.10.21, disponeva la sospensione dall'esercizio della responsabilità genitoriale di e di Parte_1 CP_1
sul figlio nonché la sospensione dalla responsabilità genitoriale di
[...] R_ [...]
e di sui figli e e il collocamento Pt_2 Controparte_1 Persona_1 Persona_2
dei predetti in struttura protetta.
Successivamente, con provvedimento del 23.5.22, il t.p.m. disponeva procedersi all'espletamento di
C.T.U. psicologica finalizzata ad un esame psicodiagnostico dei tre genitori dei minori nonché ad una valutazione delle competenze genitoriali dei tre genitori e della zia materna dei minori.
Per quel che concerne la Ctu relativa a e va rilevato che Parte_2 Parte_1
l'espletamento peritale dei predetti non era eseguito, come riportato dalla stessa consulente dal momento che sia il che il pur avendo espressamente richiesto cli essere sottoposti ad Per_1 R_
esame peritale, non avevano espletato l'intero percorso peritale in quanto entrambi risultano detenuti.
Per la madre dei tre minori, , l'esame peritale veniva stato regolarmente Controparte_1
svolto ed risultati emersi non fornivano indicazioni positive essendo emerso un quadro di personalità altamente problematico poichè la risultava essere soggetto immaturo con scarsa capacità di CP_1
rispondere secondo modalità adulte alle situazioni della vita con una personalità di tipo dipendente.
Il perito accertava che pur emergendo potenziali risorse dal punto di vista del ruolo genitoriale, tali risorse risultano inevitabilmente compromesse e inefficaci non solo in virtù del quadro di personalità ma anche e soprattutto a causa dallo stato di dipendenza da sostanze alcoliche e stupefacenti (cocaina).
La madre dei minori infatti, in passato era risultata positiva all'uso di alcol e stupefacenti sebbene il
TM avesse predisposto per la predetta un percorso di verifica presso il SER.T.,.
Nelle more dell'espletamento peritale la risultava ancora positiva, e in più occasioni, all'uso CP_1
di sostanze alcoliche e all'uso di cocaina, dimostrando una personalità debole e non in grado di assumersi le minime responsabilità funzionali ad un adeguato svolgimento del ruolo genitoriale, il tutto tenuto conto anche dalla tenera età dei minori circa quattro anni, e Persona_1
due anni, e del più grande tra i minori, , in piena fase adolescenziale. Persona_2 R_
A seguito degli esiti peritali la madre si ricoverava presso una comunità di recupero ed il TM dava atto che non era ipotizzabile attendere gli esiti di un percorso di recupero che per sua natura poteva essere molto lungo e articolato incompatibile con le necessità urgenti ed indifferibili dei minori.
Quanto al , padre dei minori e all'inizio della Parte_2 Persona_1 Persona_2
procedura risultava reduce da due anni di comunità terapeutica per un percorso di disintossicazione alcolica, e risultava che si trovava in regime di detenzione carceraria rilevando il giudice di prime cure, al riguardo, la condotta reiterata nel tempo di mancata assunzione di responsabilità rispetto alle esigenze ed ai bisogni dei propri figli.
Diversa invece era la situazione del minore , per il quale non potendosi contare né sulla R_
madre, per i motivi succitati, né sul padre da molti anni detenuto, il TM aveva ipotizzato l'affidamento del predetto alla zia materna, Parte_3
Il TM rilevava invero che la zia materna, risultava essere in possesso di buone capacità di accudimento, circostanza confermata anche dalla ctu espletata in primo grado e dalle stesse relazioni dei SS che avevano riferito come la predetta rappresentasse una buona risorsa per il minore pur precisando la necessità di un inserimento graduale del minore presso la famiglia della zia, la quale, peraltro si era resa disponibile solo all'affidamento del minore ritenendo di non essere in R_
grado di potersi occupare di tutti e tre i nipoti.
Alla luce del quadro istruttorio quale delineato e constatata l'inadeguatezza del nucleo familiare non compatibile con la complessità delle esigenze evolutive soprattutto dei minori il Tribunale per i minorenni di Napoli, con il provvedimento impugnato, dichiarava lo stato di adottabilità dei minori e dichiarava non luogo a provvedere sullo stato di abbandono Persona_1 Persona_2
del minore ma dichiarava decaduti , e Persona_3 Parte_1 Controparte_1
dall'esercizio della responsabilità genitoriale sul figlio con interruzione di ogni rapporto con R_ il nucleo familiare e disponeva l'affido del predetto alla zia materna Parte_3
-4. In limine litis, va rilevato che la sentenza non è stata impugnata nella parte relativa alla pronuncia di decadenza della responsabilità genitoriale di nei confronti dei tre figli nei confronti CP_1
della quale la pronuncia è, quindi, divenuta incontrovertibile.
Passando al merito, ritiene la Corte, in via preliminare, che occorra distinguere per una migliore disamina degli appelli proposti, la posizione di padre del minore , dalla Parte_1 R_
posizione di , padre di e Parte_2 Persona_1 Persona_2
Occorre premettere che le rispettive difese delle parti appellanti ribadendo che l'accertamento dello stato di abbandono deve trovare adeguato riscontro nella motivazione della decisione dichiarativa dello stato di adottabilità ed avere ad oggetto l'esistenza di "fatti" specifici idonei a dimostrare in concreto l'esistenza di una situazione di abbandono, determinata dall'assenza di assistenza morale e materiale da parte dei genitori o dei parenti tenuti a provvedervi, non potendosi ritenere sufficiente il riferimento a sintetici "giudizi" sulla capacità o incapacità genitoriale, seppure espressi da esperti della materia, quando non siano basati su precisi elementi fattuali dimostrati nel processo- hanno censurato la ricostruzione della vicenda processuale fatta dal primo giudice con il puntuale richiamo dei provvedimenti adottati nel corso dell'istruttoria a tutela dei minori ed all'attività istruttoria espletata ed hanno richiesto procedersi a CTU.
Ritiene la Corte che per rispondere in modo esauriente ai motivi di gravame formulati dalle rispettive difese non possa prescindere dalle risultanze peritali acquisite nel presente grado di giudizio.
-5. Tanto premesso occorre esaminare a questo punto l'appello proposto Parte_1
Occorre premettere che l'indagine peritale ha attestato per il predetto profili di grave inadeguatezza personale e genitoriale nonchè la non recuperabilità delle funzioni in tempi compatibili con le esigenze evolutive del figlio.
Al riguardo l'ausiliario, dott.ssa , ha accertato che “ nel corso della valutazione è Persona_5 emersa inoltre, una modalità di pensiero semplicistica, una difficoltà nell'elaborazione di concetti astratti, una difficoltà a ricordare eventi della propria storia e rispondere in modo pertinente alle domande di approfondimento. Si suppone una limitazione cognitiva (che andrebbe ulteriormente approfondita), evidentemente acuita dalla lunga detenzione e quindi dalla scarsità di stimoli presenti nel contesto carcerario, ma già preesistente per fattori biologici e/o deprivazione culturale. Questi elementi inficiano la possibilità di comprendere la realtà nella sua complessità assumendo il punto di vista dell'altro per comprenderlo empaticamente. Ne consegue una scarsa consapevolezza riflessiva riguardo gli aspetti critici nelle situazioni di cura dei figli, nel comunicare in modo comprensibile per il figlio, riconoscere e tenere in considerazione i sentimenti e la storia del figlio.
La competenza genitoriale infatti appare fortemente limitata dalla scarsa capacità riflessiva e dunque dalla possibilità di rapportarsi in modo adeguato alle necessità del figlio”.
Approfondendo il percorso giudiziale di osservazione, accertamento e valutazione della condotta genitoriale la consulente ha proceduto con colloqui singoli con il minore e la zia affidataria. R_
Negli incontri effettuati la consulente ha accertato che il minore ha “riferito di trovarsi bene dalla zia, che per lui è stata la scelta giusta. Anche rispetto ai fratelli dice di essere contento, se loro stanno bene lui e contento, anche se gli mancano un po'. Ha detto “non ce la faceva mamma, peggio il padre”. Pensa che non sarebbe stato tranquillo se invece fossero stati affidati al padre dei fratelli
“non è in grado, non riesce a gestire due figli da solo”. Rispetto al padre e al suo desiderio di vivere con lui ha detto che non vorrebbe trasferirsi, che passerebbe qualche giornata con lui ma che non vorrebbe ne' incontrarlo ai servizi sociali ne' allo studio della scrivente. vorrebbe R_
semplicemente liberalizzare gli incontri e incontrare il padre quando ha voglia”.
Particolarmente significativo appare questo passaggio dell'accertamento peritale “il minore, invitato
a chiarire se sente il bisogno di stare col papà ha risposto: “se lo vedo o non lo vedo per me è uguale”
e che se dovesse scegliere tra vedere il padre o un amico preferirebbe l'ultimo”.
La consulente ha quindi proceduto ad ascoltare la zia materna, affidataria del minore R_
, la quale ha affermato che “ l'affidamento del nipote non è stato esente da criticità. C'è
[...]
stato un periodo duro perché lui non le dava ascolto, le mentiva e ha avuto problemi a scuola. Però, negli ultimi cinque/sei mesi, la situazione è migliorata”
Alla luce degli elementi acquisiti la consulente ha concluso accertando che “il minore che ha chiaramente espresso il desiderio di mantenere la sua collocazione presso la zia materna, e la particolare fase di vita che si trova ad affrontare. Egli infatti, nel pieno dell'adolescenza, R_
già fisiologicamente complessa per i compiti di sviluppo che richiede, con l'affidamento alla zia, si
è trovato ad affrontare un grande cambiamento, non esente da criticità e tutt'ora in corso, in termini di adattamento. Questi elementi vanno tenuti in considerazione in relazione alle criticità evidenziate rispetto al sig. . R_
Il Collegio ritiene che i risultati peritali - completi e ben argomentati dal punto di vista logico- scientifico- siano senz'altro condivisibili e confermino le risultanze istruttorie acquisite in primo grado
Alla stregua degli accertamenti e delle conclusioni peritali la Corte reputa che non sussistano, allo stato, elementi tali da consentire, allo stato, di superare le gravi carenze della genitorialità del posto che il sentimento di affetto per il figlio, pur esistente, non è da solo sufficiente ad R_
esprimere il complesso contenuto della genitorialità, soprattutto nella fattispecie in cui l'incapacità di consapevolezza delle proprie criticità cognitive, emotive, educative, comportamentali ovvero di apprendimento dagli errori compiuti ha prodotto effetti sul minore.
Nel caso in esame, è evidente l'assenza di consapevolezza dei bisogni del figlio da parte del genitore sicché il solo legame affettivo è del tutto insufficiente a supportare il minore nella crescita – tenuto conto anche della fase adolescenziale in cui versa il predetto - perché privo di capacità di trasferire sui medesimi contenuti educativi, propositivi, rafforzativi, protettivi e, soprattutto, riparativi di cui il padre non hanno conoscenza, né consapevolezza.
Ritiene la Corte che le risultanze peritali attestino la totale incapacità ed inadeguatezza del padre all'esercizio della responsabilità genitoriale, non potendo certo rappresentare per il figlio, né un modello genitoriale, né di essere in grado di impartire alla predetta educazione e regole comportamentali né, quindi, un valido punto di riferimento per il predetto. Ciò posto appaiono dirimenti le dichiarazioni rese dal minore che ha dichiarato di non voler vedere il padre e di trovarsi bene con la zia che evidenziano le difficoltà personali e relazionali del minore con il padre (con diversi livelli di rischio psicopatologico), che devono essere attenzionate nei giusti contesti terapeutici.
Alla stregua di tali elementi e delle considerazioni che precedono la Corte reputa di dover confermare la decisione impugnata in merito alla declaratoria di decadenza dalla responsabilità genitoriale del padre sul figlio minore, e di confermare l'affido del predetto alla zia R_
materna..
Ovviamente, ove la situazione dovesse risolversi in senso positivo, attraverso la comprovata acquisizione, da parte del padre di competenze genitoriali idonee alla crescita ed accudimento della figlia il provvedimento potrà essere rivalutato ai sensi dell'art. 332 cod. civ.
-6. Passando all'esame dei motivi di gravame formulati dal , va rilevato che le Parte_2
doglianze, come formulate, sono chiaramente infondate dovendo rilevarsi che, nel procedimento per la dichiarazione dello stato di adottabilità di un minore, ove i genitori – e la rete familiare - siano considerati privi delle capacità genitoriali, il giudizio deve essere formulato attraverso la considerazione di dati oggettivi, osservazioni e disponibilità rilevate dai servizi sociali, che hanno avuto contatti con la minore e monitorato anche il loro stretto ambito familiare, con una valutazione della personalità e della capacità educativa e direttiva dei minori posseduta dai componenti dell'intero nucleo familiare;
tali accertamenti costituiscono, nel quadro dei rapporti in-formativi degli accertamenti e delle indagini da compiere, indizi sui quali il giudice può fon-dare il suo convincimento.
Nel caso in esame, la situazione in cui versava il nucleo familiare dei minori e Persona_1
quale emersa dalla lunga istruttoria con la quale è stata “ricostruita” la vicenda della Persona_2
madre, sin dai primi mesi di osservazione del nucleo familiare e fino alla sentenza impugnata, trova conferma nella consulenza d'ufficio espletata sia nel primo grado che in questa fase di giudizio in cui la Corte ha demandato l'incarico di valutare le condizioni psicologiche del padre dei minori nonché di verificarne le capacità genitoriali ed accuditive, indicando Persona_6
eventuali tempi e modalità di recupero delle funzioni nonché il supporto della rete familiare.
Orbene l'indagine peritale ha attestato profili di grave inadeguatezza personale e genitoriale del padre, la non recuperabilità delle funzioni in tempi compatibili con le esigenze evolutive dei minori e la mancanza, da parte del predetto non solo di un progetto di accudimento e accompagnamento nel percorso di crescita dei figli ma anche di garanzie di tutela dei predetti.
Difatti la consulente, all'esito dei test e dei colloqui effettuati con il predetto ha accertato che “
l'indagine psicodiagnostica evidenzia criticità sia nell'area clinica che relazionale tali da rappresentare un'interferenza nell'esercizio della genitorialità. Tra queste si evidenziano in particolare: la scarsa capacità di aderire alla realtà in modo stabile, l'incapacità di modulare la relazione affettiva e l'impulsività, che rappresentano fattori di rischio nel recupero della genitorialità. Emerge inoltre, una struttura di personalità autocentrata, egoriferita, immatura ed impulsiva che limita fortemente la capacità di individuare e comprendere empaticamente l'altro e i suoi bisogni. L'impulsività lo porta ad agire senza ponderare adeguatamente le conseguenze delle proprie azioni che possono orientarsi pericolosamente in senso autolesionistico (si veda rischio suicidario). La genitorialità appare fortemente limitata dalla scarsa capacità riflessiva e dunque dalla possibilità di rapportarsi in modo adeguato alle necessità dei figli”.
Particolarmente significativo si reputa le conclusioni dell'ausiliario in merito alla verifica capacità genitoriale del ed ai tempi di recupero: “ Oggi manca ancora un concreto progetto di vita ed Per_1
una stabilità che possano fare spazio ad una genitorialità consapevole. Questi aspetti vanno messi in relazione con le specifiche necessità dei minori che come evidenziato nell'elaborato, oggi chiedono un contesto familiare esclusivo e relazioni affettive stabili. Si sottolinea infine quanto messo in luce rispetto al consumo di alcol e droghe dall'indagine psicodiagnostica. Emerge la condizione di un soggetto con una storia di poliabuso con problemi sia attuali che pregressi e tipicamente associata ad una grave dipendenza con effetti sulle relazioni interpersonali, sulle attività lavorative e complicazioni di salute”.
-7. Le valutazioni peritali, cui la Corte reputa di prestare adesione, risultano complete e ben argomentate dal punto di vista logico-scientifico, e sono senz'altro condivisibili e poiché corredate dei richiami della letteratura clinica e medico – scientifica in materia.
Dagli esiti peritali non emerge la sussistenza di elementi nuovi sufficienti a superare le gravi carenze genitoriali del padre che ha condotto alla dichiarazione di abbandono dei minori posto che il ribadito affetto verso i figli, pur esistente, non è da solo sufficiente ad esprimere il complesso contenuto della genitorialità soprattutto nella fattispecie in esame in cui l'assoluta incapacità di consapevolezza delle proprie criticità cognitive, emotive, educative, di vigilanza, di tutela e di protezione, dei genitori ha esposto, in passato, e potrebbe esporre, in futuro, i minori.
Occorre evidenziare che, contrariamente a quanto dedotto dall'appellante, gli elementi emersi e considerati dal Tribunale per i minorenni sono il frutto di una complessa istruttoria dalla quale emerge con evidenza la convergenza di tutta l'attività compiuta (l'osservazione della relazione genitori/figli e nucleo familiare le valutazioni cliniche effettuate dalla ASL, la perizia tecnica espletata in primo grado) a conforto della individuata inadeguatezza del genitore.
Il quadro emerso – mediante gli accertamenti socio-sanitari svolti sul nucleo familiare e alla attività peritale svolta in entrambi i gradi di giudizio - ha confermato come l'assenza di consapevolezza dei bisogni dei figli, da parte del padre si è manifestata in tutte le aree di accudimento, materiale e psicologico, sicché il legame affettivo, che pure sussiste, appare del tutto insufficiente a supportare i minori nella crescita, perché privo di capacità di trasferire sui figli contenuti educativi, propositivi, rafforzativi, protettivi e, soprattutto, riparativi di cui la stessa madre non ha conoscenza né consapevolezza ma si risolve in un involucro del tutto insufficiente a supportare il minore nella crescita, perché privo di capacità di trasferire sui figli contenuti educativi, propositivi, rafforzativi, protettivi e, soprattutto, riparativi.
In special modo gli accertamenti peritali eseguiti nella presente fase del giudizio comprovano e confermano la totale incapacità ed inadeguatezza all'esercizio della responsabilità genitoriale del padre il quale non può certo rappresentare per i figli né un modello genitoriale, né un soggetto in grado di impartire agli stessi educazione e regole comportamentali.
Emerge, pertanto, che il , così' come la madre dei minori, ha messo in atto un'incuria materiale Per_1
verso i minori, facendoli vivere, fin dalla nascita, in un clima di abbandono affettivo, materiale e morale e tali mancanze hanno dimostrato la difficoltà, se non l'impossibilità, del padre di una comprensione profonda dei bisogni di crescita e di protezione dei minori.
Ora, al fine di inquadrare i confini entro i quali la valutazione giudiziale viene contenuta occorre premettere che, secondo il costante orientamento giurisprudenziale in materia di stato di abbandono, che attribuisce carattere prioritario al diritto del minore di crescere nella famiglia di origine, salvaguardando in via primaria il legame naturale posto a base dell'art. 1 legge adozione,
"l'accertamento ai fini della valutazione dello stato di adottabilità non deve concentrarsi tanto sulla personalità del genitore, sostituendo alla valutazione rigorosa dello stato di abbandono, quella relativa alla prognosi di evoluzione della personalità del genitore stesso, sul postulato dell'insostenibile equazione tra l'immaturità anche incolpevole del genitore e l'abbandono del minore" ma su di essa in quanto "si traduca nell'incapacità di allevare e educare il bambino, coinvolgendolo al punto tale da procurare danni irreversibili al suo sviluppo ed equilibrio psichico" (Cassazione civile sez. I,
12/07/2022, n.21992); la Corte di legittimità ha altresì ribadito (che ai fini della valutazione dello stato di abbandono, quale presupposto legittimante la declaratoria dello stato di adottabilità, dovendo tutelarsi esclusivamente l'interesse del minore, "Nel procedimento volto alla dichiarazione di adottabilità, è necessario che l'indagine sulla condizione di abbandono morale e materiale sia completa e non trascuri alcun rilevante profilo inerente i diritti del minore, verificando, in particolare, se l'interesse di quest'ultimo a non recidere il legame con i genitori naturali debba prevalere o recedere rispetto al quadro deficitario delle capacità genitoriali, che potrebbe essere integrato, almeno in via temporanea, da un regime di affidamento extrafamiliare potenzialmente reversibile o sostituibile da un'adozione "mite" ex art. 44 l. n. 184 del 1983”. (Cass. ord. 21024 del 01/07/2022)
Tenuto conto dei suddetti principi pienamente condivisi da questa Corte e alla stregua di tutti gli elementi esposti, la Corte conferma la valutazione effettuata dal Tribunale circa l'inadeguatezza di entrambi i genitori, rilevato che la situazione familiare e genitoriale non è mutata nel corso del monitoraggio.
Emerge, per converso, un'assoluta assenza di prospettive di recupero in senso personale e genitoriale da parte del padre e, alla stregua dei principi di diritto preliminarmente espressi in tema di valutazione dello stato di abbandono, esclusa la transitorietà delle gravi carenze genitoriali, esclusa, allo stato, anche la fattibilità di una prognosi di evoluzione positiva delle capacità genitoriali di entrambe le appellanti in tempi compatibili con le esigenze dei minori dovendo prevalere la necessità non più procrastinabile per i minori di essere inseriti in un ambiente familiare accogliente, che fornisca loro idonei strumenti per proseguire nel sano sviluppo psico-fisico.
Si impone, pertanto, nell'interesse dei minori e e della necessità di Persona_1 Persona_2
assicurare loro un futuro migliore e di sperimentare una realtà familiare che li accolga e li sostenga nel loro percorso di crescita, la conferma del provvedimento impugnato posto che i tempi di crescita dei predetti sono incompatibili con le acquisizioni di competenze genitoriali da parte del padre.
L'appello proposto deve essere, pertanto, rigettato perché infondato.
La natura della controversia giustifica l'integrale compensazione delle spese di lite tra le parti.
Pone a carico degli appellanti le spese di CTU che si liquidano come da separato decreto
PQM
La Corte di Appello di Napoli, sezione per i minorenni, così provvede:
a) rigetta gli appelli proposti;
b) pone a carico degli appellanti le spese di ctu da liquidarsi con separato decreto;
c) compensa le spese di lite.
Così deciso in Napoli, nella camera di consiglio del 9.12.2024
Il consigliere est. dott.ssa Ida D'Onofrio Il Presidente
dott. Antonio Di Marco