Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 05/12/2024, n. 31216
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Sentenza 5 dicembre 2024

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L'obbligo vaccinale stabilito per il personale scolastico dall'art. 4-ter, lett. a), d.l. n. 44 del 2021, conv. dalla l. n. 76 del 2021, ratione temporis vigente, non viola l'art. 3 del Regolamento CE n. 726 del 2004 in tema di autorizzazione al commercio dei medicinali, poiché l'espressa previsione di tale obbligo in funzione della prevenzione dell'infezione da SARS-CoV-2 va intesa nel senso che l'immunizzazione del singolo tramite il vaccino autorizzato aveva un effetto di limitazione della trasmissione idoneo a realizzare la perseguita prevenzione sul piano collettivo (c.d. effetto gregge).

L'art. 4-ter.2, comma 3, d.l. n. 44 del 2021, conv. dalla l. n. 76 del 2021, come introdotto dall'art. 8, comma 4, d.l. n. 24 del 2022, conv. dalla l. n. 52 del 2022, ratione temporis vigente, che prevede che il personale scolastico inadempiente all'obbligo vaccinale contro l'infezione da SARS-CoV-2 è utilizzato dal dirigente in attività di supporto all'istituzione scolastica (c.d. repêchage), è norma speciale e irretroattiva, sicché il lavoratore inadempiente sospeso dal servizio prima della sua entrata in vigore non può dolersi della sua mancata applicazione.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 05/12/2024, n. 31216
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 31216
    Data del deposito : 5 dicembre 2024

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