Sentenza 5 dicembre 2024
Massime • 2
L'obbligo vaccinale stabilito per il personale scolastico dall'art. 4-ter, lett. a), d.l. n. 44 del 2021, conv. dalla l. n. 76 del 2021, ratione temporis vigente, non viola l'art. 3 del Regolamento CE n. 726 del 2004 in tema di autorizzazione al commercio dei medicinali, poiché l'espressa previsione di tale obbligo in funzione della prevenzione dell'infezione da SARS-CoV-2 va intesa nel senso che l'immunizzazione del singolo tramite il vaccino autorizzato aveva un effetto di limitazione della trasmissione idoneo a realizzare la perseguita prevenzione sul piano collettivo (c.d. effetto gregge).
L'art. 4-ter.2, comma 3, d.l. n. 44 del 2021, conv. dalla l. n. 76 del 2021, come introdotto dall'art. 8, comma 4, d.l. n. 24 del 2022, conv. dalla l. n. 52 del 2022, ratione temporis vigente, che prevede che il personale scolastico inadempiente all'obbligo vaccinale contro l'infezione da SARS-CoV-2 è utilizzato dal dirigente in attività di supporto all'istituzione scolastica (c.d. repêchage), è norma speciale e irretroattiva, sicché il lavoratore inadempiente sospeso dal servizio prima della sua entrata in vigore non può dolersi della sua mancata applicazione.
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 05/12/2024, n. 31216 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 31216 |
| Data del deposito : | 5 dicembre 2024 |
Testo completo
- ricorrenti -
contro
MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO presso la quale è domiciliato ope legis in Roma, via dei Portoghesi 12 - controricorrente – avverso la sentenza della Corte d'Appello di Brescia n. 122/2023, depositata il 6.6.2023, RG 285/2022; udita la relazione svolta nella pubblica udienza del 11.9.2024 dal Consigliere ROBERTO BELLE'; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale dott. Olga Pirone, che ha concluso per il rigetto del ricorso. Numero registro generale 24217/2023 Numero sezionale 3471/2024 FATTI DI CAUSA Numero di raccolta generale 31216/2024 Data pubblicazione 05/12/2024 1. La Corte d'Appello di Brescia ha rigettato il gravame proposto da IL AT e NN ER avverso la sentenza del Tribunale di Mantova che aveva disatteso le domande dei predetti, docenti presso istituti scolastici di quella provincia, finalizzate ad ottenere l'accertamento dell'illegittimità - con reintegrazione, pagamento delle retribuzioni e risarcimento del danno o in subordine attribuzione di un assegno alimentare - della sospensione dall'attività lavorativa disposta nei loro confronti, rispettivamente in data 5 e 7 gennaio 2022, per l'inosservanza dell'obbligo vaccinale contro l'infezione da Covid19. 1.1 La Corte d'Appello dava preliminarmente atto che con l'entrata in vigore del d.l. n. 24 del 2022 era venuto meno l'obbligo della sospensione dal servizio per inosservanza delle previsioni vaccinali, sicché la materia del contendere era da considerarsi cessata quanto al periodo successivo al 1.4.2022. 1.2 Ciò posto, la sentenza impugnata procedeva alla ricostruzione della normativa, rammentando che con il d.l. 44 del 2021 era stato introdotto l'obbligo di vaccinazione per Covid19, con riferimento al personale sanitario, la cui inottemperanza comportava la sospensione del diritto a svolgere prestazioni o mansioni che implicavano contatti interpersonali e che comportavano, in qualsiasi forma, il rischio di diffusione del contagio. Il comma 10 dell'art. 4 di tale d.l. prevedeva peraltro che il datore di lavoro adibisse i soggetti non vaccinati a mansioni anche diverse, senza decurtazione stipendiale. Successivamente – aggiungeva la Corte territoriale – il d.l. n. 172 del 2021 aveva modificato il d.l. n. 44 cit., estendendo l'obbligo vaccinale, per quanto qui interessa, al personale scolastico, modificando anche la disposizione sulle conseguenze della mancata vaccinazione, che comportava la sospensione dall'attività 2 di 11 Numero registro generale 24217/2023 Numero sezionale 3471/2024 Numero di raccolta generale 31216/2024 lavorativa, senza retribuzione ed a disporre diversamente, su Data pubblicazione 05/12/2024 questi ultimi profili, era poi intervenuto il d.l. n. 24 cit., con le conseguenze già sopra menzionate. 1.3 La Corte d'Appello, premesso che, secondo la giurisprudenza costituzionale, l'obbligo di vaccinazione o comunque di sottoposizione a trattamenti sanitari postula il contemperamento del diritto alla salute del singolo (art. 32 Cost.) con il coesistente interesse della collettività, in una logica coerente con il principio di solidarietà (art. 2 Cost.), sottolineava che: - l'Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) in data 30 gennaio 2020 aveva valutato l'epidemia Covid19 come un'emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale ed il Consiglio dei Ministri il giorno successivo aveva dichiarato lo stato di emergenza, successivamente via via prorogato, mentre sempre l'OMS in data 11.3.2020 aveva valutato la situazione sanitaria come “pandemia”; - l'Istituto Superiore di Sanità (ISS) aveva attestato il completamento dell'iter per determinare qualità, sicurezza ed efficacia dei vaccini in esame, con efficacia tale da non raggiungere il 100%, che del resto nessun vaccino possedeva, ma con rilevante quota di casi prevenibile, anche in ragione dell'elevata circolazione del virus;
- l'Agenzia Italiana del Farmaco (AIFA) aveva attestato l'esistenza di autorizzazioni ammissione in commercio condizionate, sulla base di un protocollo preesistente e già utilizzato in ambito europeo ed aveva attestato a propria volta, quanto a sicurezza, l'attendibilità del sistema di raccolta dei dati basato sulla farmacovigilanza passiva, con benefici superiori a rischi e con reazioni avverse comprovate solo dal solo criterio temporale, in sé insufficiente e comunque con frequenza da rara a molto rara. 1.4 Su tali basi, la sentenza richiamava le sentenze della Corte Costituzionale n. 14 e 15 del 2023 per affermare che la scelta del legislatore di introdurre l'obbligo di vaccinazione per alcune 3 di 11 Numero registro generale 24217/2023 Numero sezionale 3471/2024 categorie di soggetti non era irragionevole e, a parte il personale Numero di raccolta generale 31216/2024 sanitario preso in considerazione in quelle pronunce della Consulta, Data pubblicazione 05/12/2024 lo era anche rispetto al personale scolastico, stante l'esigenza di non interrompere il servizio essenziale dell'insegnamento e la potenzialità diffusiva del virus che derivava dagli studenti, attraverso l'uso da parte loro dei mezzi di trasporto nonché l'esposizione a rischio, attraverso gli studenti, delle relative famiglie, il tutto nel contesto di un sistema sanitario in quel periodo sottoposto ad un gravissimo stress e con l'esigenza quindi di contenere la diffusione dei contagi. 1.5 Analogamente, delle citate sentenze della Consulta la Corte d'Appello trovava conferma della proporzionalità dell'obbligo vaccinale, stante il fatto che non vi erano in quel tempo misure altrettanto adeguate, oltre che l'impossibilità di individuare nella sottoposizione periodica a test diagnostici una valida alternativa, stante l'insostenibilità economica ed organizzativa e l'inefficienza data dalla velocità di diffusione del virus, tale da invalidare i test immediatamente dopo la loro effettuazione. 1.6 Proporzionato era altresì da ritenere, sempre sulla base delle sentenze della Corte Costituzionale, il sacrificio imposto all'attività lavorativa dei non vaccinati, sia in termini di durata, prontamente adeguata dal legislatore in base all'andamento dell'emergenza, sia in termini di intensità, trattandosi di una sospensione del rapporto di lavoro priva di conseguenze sul piano disciplinare. 1.7 Era altresì da escludere la possibilità di procedere alla disapplicazione della normativa interna sul presupposto di un contrasto di essa con disposizioni della Carta dei Diritti Fondamentali dell'Unione Europea in quanto la materia delle vaccinazioni non rientra nell'attuazione del diritto dell'Unione.
1.8 La Corte d'Appello riteneva altresì infondata la difesa dei ricorrenti secondo cui la previsione del d.l. n. 24 del 2022, di eliminazione dell'obbligo di sospensione dei lavoratori non 4 di 11 Numero registro generale 24217/2023 Numero sezionale 3471/2024 vaccinati, con adibizione di essi ad attività di supporto, avrebbe Numero di raccolta generale 31216/2024 avuto portata retroattiva. Data pubblicazione 05/12/2024 La sentenza impugnata ha richiamato in proposito il generale divieto di retroattività della legge ed ha affermato l'assenza di una portata interpretativa della disposizione sopravvenuta. Per il periodo oggetto di causa ed anteriore al d.l. n. 24 cit., non sussisteva quindi alcun diritto al repêchage, con assetto normativo che aveva trovato conferma anche nelle pronunce della Corte Costituzionale sul tema ed era sostanzialmente privo di rilevo il richiamo dei ricorrenti all'art. 42 del d. lgs. n. 81 del 2008, in materia di sorveglianza sanitaria ed obblighi di ricollocamento del lavoratore temporaneamente inidoneo, trattandosi di disposizione non applicabile al caso di specie. 1.9 La Corte d'Appello disattendeva altresì la pretesa dei ricorrenti di riconoscimento di un assegno alimentare. Essa premetteva come la Corte Costituzionale avesse ritenuto legittimo l'assetto delineato dalla normativa emergenziale, in quanto il comportamento del lavoratore costituiva pur sempre inadempimento ad un obbligo che faceva venire meno l'equilibrio del sinallagma e giustificava, stante la perdita di corrispettività, l'assenza di obblighi retributivi. Ciò escludeva che si potesse imporre al datore il pagamento di un assegno alimentare, senza che si potesse fondatamente addurre una disparità di trattamento per il fatto che al personale scolastico una tale erogazione era riconosciuta dagli artt. 492 ss. del d. lgs. n. 297 del 1994 in caso di sottoposizione a procedimento penale o disciplinare. Quest'ultima provvidenza derivava dalla necessità di sostenere temporaneamente il lavoratore per il tempo necessario alla verifica della sua effettiva responsabilità e dunque la situazione non era paragonabile a quella di chi, non adempiendo all'obbligo vaccinale, si era sottratto alle condizioni di sicurezza che rendevano la 5 di 11 Numero registro generale 24217/2023 Numero sezionale 3471/2024 Numero di raccolta generale 31216/2024 prestazione legittimamente esercitabile secondo la normativa da Data pubblicazione 05/12/2024 applicare ratione temporis, sicché non vi era alcuna irragionevolezza, in quanto in un caso l'evento impeditivo aveva portata obiettiva, mentre nell'ipotesi oggetto di causa esso era il risultato di una determinazione, pur legittima, assunta in via autonoma dal lavoratore. 2. IL AT e NN ER hanno proposto ricorso per cassazione sulla base di cinque motivi, resistiti da controricorso del Ministero. Il Pubblico Ministero ha depositato memoria con cui ha insistito per il rigetto del ricorso, come poi confermato in udienza. È in atti memoria difensiva dei ricorrenti. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Il primo motivo di ricorso adduce la violazione dell'art.
4-ter, co. 1, del d.l. n. 44/2021 e con esso si sostiene che il legislatore avrebbe differenziato l'agente virale Sars-Cov-2 dalla malattia che esso può provocare ovverosia la Covid-19. A propria volta la Commissione europea e l'Ema (European Medicines Agency – Agenzia europea per i medicinali) non avevano mai autorizzato i vaccini per la prevenzione dell'infezione da Sars- Cov-2 e le indicazioni rispetto ai vaccini erano solo per la protezione dei soggetti vaccinati, affinché essi fossero immunizzati per prevenire la malattia Covid. L'art.
4-ter, cit., assumono i ricorrenti, imponeva la vaccinazione per la prevenzione dell'infezione da Sars-Cov-2, ma non una vaccinazione per la prevenzione della malattia Covid, mentre i vaccini avevano solo quest'ultima funzione. Essi avevano quindi rifiutato la vaccinazione contro il Covid e non quella contro l'infezione da Sars-Cov.-2. 6 di 11 Numero registro generale 24217/2023 Numero sezionale 3471/2024 Il secondo motivo sostiene a propria volta la violazione del Reg. Numero di raccolta generale 31216/2024 (CE) n. 726/2004 (art. 360 n. 3 c.p.c.), sul presupposto che Data pubblicazione 05/12/2024 l'utilizzazione dei vaccini contro la malattia Covid al fine di prevenire il contagio da Sars-Cov-2 contrasterebbe con l'art. 3 del citato Regolamento, in forza del quale l'immissione in commercio dei medicinali deve essere autorizzata dalla Commissione europea in relazione allo specifico utilizzo per il quale viene chiesta l'autorizzazione, la cui mancanza comporterebbe un motivo di invalidità dell'attuazione amministrativa dell'art.
4-ter, cit. e, qualora si intendesse l'obbligo vaccinale di cui a tale norma per la prevenzione da Sars-Cov-2, come comprensivo dell'obbligo di vaccinazione contro la Covid, un motivo di illegittimità della corrispondente disposizione. 1.1 I motivi, da esaminare congiuntamente, sono infondati. È indubbio che la norma (art.
4-ter d.l. n. 44 del 2021) facesse riferimento all'obbligo vaccinale come funzionale alla «prevenzione dell'infezione da SARS-CoV-2», ma ciò altro non significa se non che l'immunizzazione del singolo aveva un effetto di limitazione della trasmissione idoneo a realizzare la perseguita prevenzione sul piano collettivo (c.d. effetto gregge) e dunque il risultato avuto di mira dal legislatore attraverso la campagna vaccinale. In questa logica non hanno pregio altre distinzioni ed è il rifiuto a sottoporsi alle vaccinazioni esistenti ed autorizzate, che rileva. Né vi è luogo a pensare che il vaccino abbia avuto una utilizzazione diversa da quella autorizzata. Anche a voler seguire il ragionamento di cui al secondo motivo, l'utilizzo del vaccino, rispetto al singolo, sarebbe quello suo proprio e l'effetto di prevenzione deriverebbe dall'immunizzazione del singolo e non da un'utilizzazione del presidio sanitario per scopi diversi. 2. Il terzo motivo assume la violazione dell'art. 8, co. 4, del d.l. n. 24 del 2022, e sostiene che la modifica da esso apportata al d.l. n. 7 di 11 Numero registro generale 24217/2023 Numero sezionale 3471/2024 44 del 2021, con la previsione di un obbligo di repêchage in Numero di raccolta generale 31216/2024 mansioni di supporto all'istituzione scolastica, sarebbe da intendere Data pubblicazione 05/12/2024 come di natura retroattiva, con effetto quindi dal 15.12.2021. La tesi è priva di appiglio testuale ed infondata. L'art.
4-ter2, come introdotto dall'art. 8, co. 4, del d.l. n. 24 del 2022, al comma 3, ultimo inciso ha stabilito che «l'atto di accertamento dell'inadempimento impone al dirigente scolastico di utilizzare il docente inadempiente in attività di supporto alla istituzione scolastica». È poi vero che il co. 1 del menzionato art.
4-ter2 fissava l'obbligo vaccinale per il personale scolastico dal 15.12.2021 al 15.6.2022, ma ciò non significa che si sia intervenuti con efficacia retroattiva sull'assetto dei rapporti riguardanti il personale scolastico. Fino all'intervenire del d.l. n. 24 del 2022, infatti, l'art.
4-ter del d.l. n. 44 del 2021, stabiliva l'obbligo di vaccinazione per il personale scolastico, dal 15.12.2021, senza prevedere, salvo che il personale c.d. esentato, alcun repêchage in mansioni di supporto. È del resto evidente che la normativa emergenziale disciplinava di tempo in tempo le misure ritenute adeguate ad affrontare l'epidemia e dunque non vi è ragione, anche al di là del normale effetto solo per il futuro delle nuove norme (art. 11 delle c.d. preleggi), perché essa disponesse con portata retroattiva, alterando l'assetto dei rapporti quale regolato dalla disciplina preesistente. Con il d.l. n. 24 del 2022 è stato introdotto per il personale scolastico già soggetto ad obbligo di vaccinazione fin dal 15.12.2021, il diritto alla collocazione in mansioni di supporto e da allora è quanto avvenuto rispetto ai ricorrenti, come dato atto dalla sentenza impugnata, che dunque è pienamente condivisibile sul punto. 3. Il quarto motivo afferma la violazione dell'art.
4-ter, co. 2, del d.l. n. 44 del 2021 e con esso si sostiene che, sebbene la norma 8 di 11 Numero registro generale 24217/2023 Numero sezionale 3471/2024 nulla prevedesse, se non per quanto riguardava il personale con Numero di raccolta generale 31216/2024 diritto di differimento o esenzione, poiché non era escluso il Data pubblicazione 05/12/2024 repêchage anche per gli altri soggetti non vaccinati, tale salvaguardia era da ritenere spettante in espressione di un principio generale con riferimento ai lavoratori in caso di sopravvenuta inidoneità, anche solo parziale-temporanea, alle mansioni, come sancito da Cass., S.U., 7 agosto 1998, n. 7755. Quest'ultima pronuncia, concernendo la sopravvenuta infermità permanente del lavoratore, è inconferente e non può riguardare un caso del tutto speciale, come quello di specie, di inabilità rispetto alle mansioni cagionata dal rifiuto volontario di sottoposizione ad un obbligo vaccinale nel corso di una pandemia da virus. La normativa riguardante quest'ultima vicenda è del tutto specifica e integralmente regolativa di ogni conseguenza giuridica di tempo in tempo prevista in ragione dell'evolversi della situazione sanitaria. L'obbligo di repêchage è stato a vario titolo previsto (esso era originariamente stabilito per il personale soggetto a vaccinazione obbligatoria dall'art. 4, co. 8, del d.l. n. 44 del 2021, conv. dalla l. n. 76 del 2021) o non più previsto, se non per il personale c.d. esentato (art.
4-ter, commi 2, 3, 5, e 6, del d.l. n. 44 del 2021, quale introdotto ad opera del d.l. n. 172 del 2021, conv. con modif. dalla l. n. 3 del 2022) e poi di nuovo previsto per il personale scolastico nelle forme particolari di cui si è detto con il d.l. n. 24 del 2022 (v. sul tema e per i primi due periodi, Cass. 5 giugno 2024, n. 15697) e non vale il richiamo a regolazioni diverse da quelle espressamente contenute nelle norme. Il motivo è pertanto anch'esso infondato.
4. Il quinto motivo denuncia la violazione degli artt. 112 e 115 c.p.c. sostenendo che la Corte d'Appello, omettendo l'esame della documentazione prodotta in atti a sostegno dell'inattendibilità dei dati epidemiologici posti a base della normativa nazionale, avrebbe erroneamente disconosciuto la non veridicità dei dati fattuali 9 di 11 Numero registro generale 24217/2023 Numero sezionale 3471/2024 medico-scientifico-statistici, attestata da varie circostanze e criticità Numero di raccolta generale 31216/2024 meglio esplicitate nel corpo della censura, le quali comprovavano Data pubblicazione 05/12/2024 come la discrezionalità del legislatore fosse stata esercitata sulla base di dati erronei o privi di un sufficiente livello di determinatezza, traducendosi pertanto in misure prive del requisito di ragionevolezza richiesto dalla Corte Costituzionale per il corretto esercizio della discrezionalità legislativa. Il motivo è inammissibile. La Corte di merito ha ampiamente precisato – secondo quanto riepilogato in particolare dal punto 1.3 al punto 1.6 dello storico di lite – le ragioni della fondatezza e legittimità del ricorso all'obbligo vaccinale, anche secondo la lettura della vicenda resa dalle pronunce della Corte Costituzionale. Una volta sussistente tale motivazione, le varie criticità esposte con il motivo finiscono per prospettare una diversa ricostruzione del merito della vicenda fattuale, come tale inammissibile in sede di legittimità (Cass., S.U., 27 dicembre 2019, n. 34476; Cass., S.U., 25 ottobre 2013, n. 24148; ora anche Cass. 22 novembre 2023, n. 32505) e tanto basta. 5. Il ricorso va quindi integralmente disatteso e le spese del giudizio di cassazione restano regolate secondo soccombenza.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti al pagamento in favore della controparte delle spese del giudizio di cassazione, che liquida in euro 4.000,00 per compensi, oltre spese prenotate e debito. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell'ulteriore importo a titolo di 10 di 11 Numero registro generale 24217/2023 Numero sezionale 3471/2024 Numero di raccolta generale 31216/2024 contributo unificato pari a quello previsto, per il ricorso a norma del Data pubblicazione 05/12/2024 cit. art. 13, comma 1-bis, se dovuto. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Lavoro della Corte Suprema di Cassazione, il giorno 11 settembre 2024. Il Consigliere estensore RO EL La Presidente IA RI 11 di 11