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Sentenza 8 febbraio 2025
Sentenza 8 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Brescia, sentenza 08/02/2025, n. 120 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Brescia |
| Numero : | 120 |
| Data del deposito : | 8 febbraio 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
La Corte d'Appello di Brescia, Sezione seconda civile, composta dai Sigg.:
Dott. Manuela Cantù Presidente
Dott. Daniela Fedele Consigliere rel.
Dott. Vittorio Aliprandi Consigliere
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile n. 452/2020 R.G. posta in decisione all'udienza collegiale del 3 luglio 2024 promossa d a
OGGETTO:
, rappresentato e difeso dall'avv. LUPPI ALBERTO Parte_1
Altri istituti relativi alle elettivamente domiciliato in VIA SOLFERINO 10 25122 BRESCIA presso il successioni difensore avv. LUPPI ALBERTO, come da procura in calce all'atto d'appello
APPELLANTE
c o n t r o
, rappresentata e difesa dall'avv. ORLINI ANNALISA CP_1
elettivamente domiciliata in VIA DELLE ROSE 4 DESENZANO D/GARDA
pagina 1 di 11 presso il difensore avv. ORLINI ANNALISA, come da procura a margine della comparsa di costituzione di primo grado
APPELLATA
In punto: appello a sentenza del Tribunale di Brescia n. 3470/2019.
CONCLUSIONI
Dell'appellante
“In via principale: accertare che le donazioni contenute nell'atto stipulato in
data 14.10.91 dal Notaio n. 106305 rep e 16617 racc., ledono la Per_1
quota di legittima spettante all'attore in relazione alla successione della di lui
madre, ; per l'effetto, disporre la riduzione di tali donazioni, Persona_2
con le modalità previste dall'art. 560 cc, con ogni consequenziale statuizione;
- condannare per l'effetto l'appellata a corrispondere all'attore il
controvalore in denaro della quota di legittima lesa, pari ad euro 36.662,00 (o
alle diverse somme che verranno ritenute di giustizia), oltre interessi e
rivalutazione monetaria. In via istruttoria: disporre CTU, volta alla stima
dell'immobile per cui è causa anche al momento dell'apertura della
successione. Si richiamano altresì, in via subordinata e ove occorra, le istanze
di esibizione ex art 210 cpc e le istanze di prova orale formulate nella seconda
memoria ex art 183/6 cpc”
Dell'appellata pagina 2 di 11 “Rigettare l'appello avversario perché infondato in fatto ed in diritto,
confermando i punti ed i capi della sentenza Tribunale di Brescia oggetto dei
vari motivi d'impugnazione avanzati da controparte;
nella denegata ipotesi di
accoglimento anche parziale delle richiesta di controparte l'importo non potrà
basarsi sulla valutazione operata da controparte essendo la CTP con stima al
2013 e non alla data di apertura della successione ( si evidenzia in ogni caso
che l'importo di 36.662,00 richiesto anche in appello è peraltro errato in
quanto l'appellante nel calcolo della presunta legittima lesa conteggia
nuovamente nel relictum l'importo del libretto e dei ratei di pensione per
complessivi euro 10.986,17 alla cui refusione è già stata condannata in primo
grado parte appellata per la quota del 50%); respingersi in ogni caso la
richiesta di controparte circa la riforma della sentenza di primo grado anche
in punto di spese di lite ( giusta la decisione del primo Giudice di far gravare
sul la parziale refusione delle spese di lite invero accertata e Parte_1
dichiarata la prescrizione dell'azione di riduzione rispetto all'eredità del
padre avanzata in primo grado da controparte e divenuta Persona_3
definitiva); In ogni caso, in accoglimento dell'eccezione di compensazione
avanzata in primo grado e comunque oggi dispiegata anche avanti all'Ill.ma
Corte d'Appello, ogni eventuale credito dell'appellante dovrà essere
compensato con gli importi dei debiti ereditari per euro 4.082,06 accertati
dalla sentenza di primo grado a carico di ( ferme restando poi Parte_1
le spese di lite di cui alla sentenza n. 3639/2009 per euro 5.200,00 oltre
pagina 3 di 11 accessori di legge nonchè euro 2.640,00 per spese di sgombero e di custodia
come disposto dall'ordinanza del presidente Dott. Orlandini del 19.12.2004
debiti ad oggi ancora pendenti su .Spese di lite interamente Parte_1
rifuse”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Nel 2017 conveniva in giudizio la LL assumendo Parte_1 CP_1
che la donazione del 19 dicembre 1994, con cui ciascuno dei genitori le aveva donato la quota indivisa di ½ della nuda proprietà dell'immobile in Comune di
Pizzighettone, con dispensa da collazione e con riserva di usufrutto in favore dei donanti, era lesiva della sua quota di riserva.
Deduceva altresì che la LL si era impossessata di somme portate dal libretto al portatore intestato alla madre nonché di alcuni ratei della pensione di quest'ultima; chiedeva pertanto la riduzione delle donazioni, fatte dal padre e dalla madre, nonché la restituzione delle somme di cui la convenuta si era indebitamente appropriata.
Con sentenza n. 3470/19 il Tribunale di Brescia dichiarava prescritta l'azione di riduzione della donazione fatta dal padre alla FI della quota di ½ della nuda proprietà dell'immobile in Pizzighettone, per essere decorsi dieci anni dalla data di apertura della successione paterna (1994), mentre riteneva infondata l'azione di riduzione della donazione fatta dalla madre, della quota di ½ del medesimo immobile, per non avere l'attore fornito la prova in pagina 4 di 11 giudizio dell'esatta consistenza della massa ereditaria;
accoglieva infine la domanda di petizione di eredità e per l'effetto condannava la convenuta a restituire i ratei di pensione di cui si era appropriata e la metà del saldo del conto corrente cointestato al marito, il tutto per complessivi euro 5.493; le spese di lite venivano compensate per 2/3 con condanna di alla Parte_1
rifusione in favore della LL di 1/3 di dette spese.
Argomentava il primo giudice che non aveva contestato Parte_1
l'eccepita esistenza di debiti ereditari e di pregresse donazioni, ricevute dalla madre, sicchè era sua onere dimostrare in giudizio la loro consistenza ai fini della determinazione del relictum e dell'accertamento della prospettata lesione della sua quota di legittima.
La sentenza è stata appellata da che ha insistito per Parte_1
l'accoglimento dell'azione di riduzione della donazione fatta dalla madre alla
LL . CP_1
L'appellata ha chiesto il rigetto dell'appello e la conferma della sentenza gravata.
In questo grado di giudizio veniva espletata consulenza tecnica volta ad accertare il valore della quota di ½, in piena proprietà, dell'immobile in
Pizzighettone, donata dalla madre alla FI;
indi, all'udienza del 3 CP_1
luglio 2024 la causa è stata posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
pagina 5 di 11 Nell'unico motivo l'appellante censura il rigetto della domanda di riduzione della donazione, fatta dalla madre alla FI , della quota di ½ della CP_1
nuda proprietà dell'immobile in Comune di Pozzolengo, fondato sull'impossibilità di determinare la consistenza della massa ereditaria relativa alla successione materna in quanto, una volta eccepita dalla convenuta l'esistenza di debiti ereditari e di donazioni ricevute dall'attore, era onere di quest'ultimo contestarne l'esistenza e l'entità, sicchè il mancato assolvimento di tale onere probatorio non consentiva di accertare la lesione della legittima.
Deduce che, aveva allegato del tutto genericamente l'esistenza CP_1
di donazioni fatte in vita dalla madre al figlio, con riserva di meglio precisarne l'entità nel prosieguo della causa;
tale riserva, tuttavia non era mai stata sciolta sicchè le pretese donazioni non erano state provate.
In ogni caso, fa rilevare di avere espressamente contestato, nella prima memoria depositata ai sensi dell'art. 183 quinto comma c.p.c. la circostanza di aver ricevuto donazioni dalla propria madre
In relazione ai debiti ereditari, fa rilevare che la loro inesistenza doveva essere desunta dalle dichiarazioni confessorie della LL che, in altro giudizio,
aveva dichiarato di essersi appropriata del denaro sul conto corrente della madre e dei ratei di pensione di quest'ultima al solo fine di soddisfare le esigenze della madre e di pagare le spese funerarie e le rette della casa di riposo.
pagina 6 di 11 ---------------------------
Preliminarmente va rilevato che la prescrizione dell'azione di riduzione della donazione della quota di ½ dell'immobile sito in Pozzolengo, fatta dal padre nei confronti della FI , per atto Notaio del 14 ottobre CP_1 Per_4
1991, deve ritenersi coperta da giudicato, in difetto di censure mosse alla relativa statuizione.
Del pari, deve ritenersi ormai coperta da giudicato la statuizione relativa alla condanna di al pagamento in favore del fratello della somma di CP_1
euro 5.493,08, per essersi indebitamente appropriata di quattro ratei della pensione materna nonché della somma di euro 3.135, corrispondente alla metà
del saldo del conto corrente cointestato ad entrambi i genitori delle parti in causa.
In relazione alla successione apertasi in morte della madre , Persona_2
l'appellante ha, invece, censurato la sentenza gravata nella parte in cui il
Tribunale ha ritenuto che egli fosse gravato dell'onere di provare in giudizio le donazioni ricevute dalla madre, la cui esistenza era stata del tutto genericamente eccepita dalla LL . CP_1
La censura è fondata.
Nel caso di specie, nell'atto introduttivo del giudizio, deduceva Parte_1
che, in relazione alla successione materna, il relictum era costituito dalla quota di ½ dell'immobile di Pizzighettone, donata dalla madre alla FI, e dalla pagina 7 di 11 somma di euro 52.000 portata dal certificato di deposito, peraltro già divisa tra i due fratelli;
assumeva, inoltre, che la madre avrebbe vantato un credito nei confronti della FI , originato dall'appropriazione di quest'ultima di CP_1
ratei della pensione.
Nel caso di specie, nell'atto introduttivo del giudizio in Parte_1
relazione alla successione materna, precisava che ai fini della determinazione del relictum dovevano essere considerati i seguenti beni: la quota in piena proprietà di ½ dell'immobile in Pizzighettone, donato dalla madre alla FI,
la somma di euro 52.000, portata da un certificato di deposito e che, peraltro,
le parti già avevano diviso tra loro, nonché il credito della defunta nei confronti della FI pari ad euro 10.986, per essersi quest'ultima appropriata dei ratei di pensione della madre, così evidenziando la consistenza del patrimonio relictum.
In ogni caso, a fronte dell'eccezione del tutto genericamente sollevata dalla
LL, spettava a quest'ultima provare in giudizio i fatti posti a fondamento dell'eccezione stessa ossia le donazioni fatte in vita dalla madre al figlio;
tale onere probatorio non è stato assolto.
Ciò posto, in questo grado di giudizio è stata espletata consulenza tecnica volta alla stima del valore della quota di ½, in piena proprietà, dell'immobile in Pizzighettone, donata dalla madre alla FI , avuto riguardo al suo CP_1
valore all'epoca della donazione (1991); valore stimato in euro 69.375.
pagina 8 di 11 Ciò premesso, ai fini della formazione della massa dei beni relitti ed alla determinazione del loro valore al momento dell'apertura della successione va considerato, oltre al valore della quota di ½ del bene sopra indicato, anche la somma di euro 52.000, portata dal certificato di deposito, somma già divisa tra i due fratelli nonché la quota di spettanza della defunta del saldo attivo del conto corrente cointestato con il coniuge, pari a euro 3.135.
Il valore del relictum risulta pertanto essere pari ad euro 124.510.
La quota di riserva spettante all'appellante è pari ad 1/3 del relictum e quindi del valore di euro 41.503 dalla quale va detratta la somma di euro 26.000 già
percepita, per effetto della divisione tra i fratelli della somma di euro 52.000
portata dal certificato di deposito, e la somma di euro 1567 ( corrispondente alla metà del saldo del conto corrente di cui alla condanna ormai passata in giudicato).
Ne consegue che, in accoglimento dell'azione di riduzione, va CP_1
condannata a pagare al fratello la somma di euro 13.936. Parte_1
Trattandosi di credito di valore e non già di valuta la somma predetta deve essere adeguata al mutato valore – al momento della decisione giudiziale – del bene a cui il legittimario avrebbe diritto, affinché ne costituisca l'esatto equivalente, dovendo pertanto procedersi alla relativa rivalutazione, sulla base della variazione degli indici ISTAT sul costo della vita dalla data dell'apertura della successione ( 7.8.2002).
pagina 9 di 11 Sulla somma, devalutata alla data di apertura della successione e via via rivalutata, sono dovuti gli interessi legali.
, in questo grado di giudizio, ha riproposto l'eccezione di CP_1
compensazione chiedendo che qualsiasi credito fosse stato accertato in capo al fratello fosse compensato con “ gli importi dei debiti ereditari per euro 4.082
accertati dalla sentenza di primo grado a carico di . Parte_1
L'eccezione è infondata in quanto la sentenza gravata non contiene alcun accertamento relativo a pretesi debiti di per euro 4.082. Parte_1
In considerazione dell'esito del giudizio e della reciproca soccombenza, le spese di entrambi i gradi vengono interamente compensate.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Brescia – Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando:
in parziale riforma della sentenza gravata, accoglie la domanda di riduzione della donazione effettuata da in favore della FI Persona_2 CP_1
, per atto Notaio del 14 ottobre 1991, e condanna
[...] Per_4 CP_1
a pagare in favore del fratello la somma di euro 13.936
[...] Parte_1
oltre rivalutazione ed interessi legali, come indicato in parte motiva;
compensa integralmente tra le parti le spese di entrambi i gradi del giudizio.
pagina 10 di 11 Così deciso in Brescia nella camera di consiglio dell'11 gennaio 2025
IL CONSIGLIERE EST.
Daniela Fedele
IL PRESIDENTE
Manuela Cantù
pagina 11 di 11
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
La Corte d'Appello di Brescia, Sezione seconda civile, composta dai Sigg.:
Dott. Manuela Cantù Presidente
Dott. Daniela Fedele Consigliere rel.
Dott. Vittorio Aliprandi Consigliere
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile n. 452/2020 R.G. posta in decisione all'udienza collegiale del 3 luglio 2024 promossa d a
OGGETTO:
, rappresentato e difeso dall'avv. LUPPI ALBERTO Parte_1
Altri istituti relativi alle elettivamente domiciliato in VIA SOLFERINO 10 25122 BRESCIA presso il successioni difensore avv. LUPPI ALBERTO, come da procura in calce all'atto d'appello
APPELLANTE
c o n t r o
, rappresentata e difesa dall'avv. ORLINI ANNALISA CP_1
elettivamente domiciliata in VIA DELLE ROSE 4 DESENZANO D/GARDA
pagina 1 di 11 presso il difensore avv. ORLINI ANNALISA, come da procura a margine della comparsa di costituzione di primo grado
APPELLATA
In punto: appello a sentenza del Tribunale di Brescia n. 3470/2019.
CONCLUSIONI
Dell'appellante
“In via principale: accertare che le donazioni contenute nell'atto stipulato in
data 14.10.91 dal Notaio n. 106305 rep e 16617 racc., ledono la Per_1
quota di legittima spettante all'attore in relazione alla successione della di lui
madre, ; per l'effetto, disporre la riduzione di tali donazioni, Persona_2
con le modalità previste dall'art. 560 cc, con ogni consequenziale statuizione;
- condannare per l'effetto l'appellata a corrispondere all'attore il
controvalore in denaro della quota di legittima lesa, pari ad euro 36.662,00 (o
alle diverse somme che verranno ritenute di giustizia), oltre interessi e
rivalutazione monetaria. In via istruttoria: disporre CTU, volta alla stima
dell'immobile per cui è causa anche al momento dell'apertura della
successione. Si richiamano altresì, in via subordinata e ove occorra, le istanze
di esibizione ex art 210 cpc e le istanze di prova orale formulate nella seconda
memoria ex art 183/6 cpc”
Dell'appellata pagina 2 di 11 “Rigettare l'appello avversario perché infondato in fatto ed in diritto,
confermando i punti ed i capi della sentenza Tribunale di Brescia oggetto dei
vari motivi d'impugnazione avanzati da controparte;
nella denegata ipotesi di
accoglimento anche parziale delle richiesta di controparte l'importo non potrà
basarsi sulla valutazione operata da controparte essendo la CTP con stima al
2013 e non alla data di apertura della successione ( si evidenzia in ogni caso
che l'importo di 36.662,00 richiesto anche in appello è peraltro errato in
quanto l'appellante nel calcolo della presunta legittima lesa conteggia
nuovamente nel relictum l'importo del libretto e dei ratei di pensione per
complessivi euro 10.986,17 alla cui refusione è già stata condannata in primo
grado parte appellata per la quota del 50%); respingersi in ogni caso la
richiesta di controparte circa la riforma della sentenza di primo grado anche
in punto di spese di lite ( giusta la decisione del primo Giudice di far gravare
sul la parziale refusione delle spese di lite invero accertata e Parte_1
dichiarata la prescrizione dell'azione di riduzione rispetto all'eredità del
padre avanzata in primo grado da controparte e divenuta Persona_3
definitiva); In ogni caso, in accoglimento dell'eccezione di compensazione
avanzata in primo grado e comunque oggi dispiegata anche avanti all'Ill.ma
Corte d'Appello, ogni eventuale credito dell'appellante dovrà essere
compensato con gli importi dei debiti ereditari per euro 4.082,06 accertati
dalla sentenza di primo grado a carico di ( ferme restando poi Parte_1
le spese di lite di cui alla sentenza n. 3639/2009 per euro 5.200,00 oltre
pagina 3 di 11 accessori di legge nonchè euro 2.640,00 per spese di sgombero e di custodia
come disposto dall'ordinanza del presidente Dott. Orlandini del 19.12.2004
debiti ad oggi ancora pendenti su .Spese di lite interamente Parte_1
rifuse”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Nel 2017 conveniva in giudizio la LL assumendo Parte_1 CP_1
che la donazione del 19 dicembre 1994, con cui ciascuno dei genitori le aveva donato la quota indivisa di ½ della nuda proprietà dell'immobile in Comune di
Pizzighettone, con dispensa da collazione e con riserva di usufrutto in favore dei donanti, era lesiva della sua quota di riserva.
Deduceva altresì che la LL si era impossessata di somme portate dal libretto al portatore intestato alla madre nonché di alcuni ratei della pensione di quest'ultima; chiedeva pertanto la riduzione delle donazioni, fatte dal padre e dalla madre, nonché la restituzione delle somme di cui la convenuta si era indebitamente appropriata.
Con sentenza n. 3470/19 il Tribunale di Brescia dichiarava prescritta l'azione di riduzione della donazione fatta dal padre alla FI della quota di ½ della nuda proprietà dell'immobile in Pizzighettone, per essere decorsi dieci anni dalla data di apertura della successione paterna (1994), mentre riteneva infondata l'azione di riduzione della donazione fatta dalla madre, della quota di ½ del medesimo immobile, per non avere l'attore fornito la prova in pagina 4 di 11 giudizio dell'esatta consistenza della massa ereditaria;
accoglieva infine la domanda di petizione di eredità e per l'effetto condannava la convenuta a restituire i ratei di pensione di cui si era appropriata e la metà del saldo del conto corrente cointestato al marito, il tutto per complessivi euro 5.493; le spese di lite venivano compensate per 2/3 con condanna di alla Parte_1
rifusione in favore della LL di 1/3 di dette spese.
Argomentava il primo giudice che non aveva contestato Parte_1
l'eccepita esistenza di debiti ereditari e di pregresse donazioni, ricevute dalla madre, sicchè era sua onere dimostrare in giudizio la loro consistenza ai fini della determinazione del relictum e dell'accertamento della prospettata lesione della sua quota di legittima.
La sentenza è stata appellata da che ha insistito per Parte_1
l'accoglimento dell'azione di riduzione della donazione fatta dalla madre alla
LL . CP_1
L'appellata ha chiesto il rigetto dell'appello e la conferma della sentenza gravata.
In questo grado di giudizio veniva espletata consulenza tecnica volta ad accertare il valore della quota di ½, in piena proprietà, dell'immobile in
Pizzighettone, donata dalla madre alla FI;
indi, all'udienza del 3 CP_1
luglio 2024 la causa è stata posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
pagina 5 di 11 Nell'unico motivo l'appellante censura il rigetto della domanda di riduzione della donazione, fatta dalla madre alla FI , della quota di ½ della CP_1
nuda proprietà dell'immobile in Comune di Pozzolengo, fondato sull'impossibilità di determinare la consistenza della massa ereditaria relativa alla successione materna in quanto, una volta eccepita dalla convenuta l'esistenza di debiti ereditari e di donazioni ricevute dall'attore, era onere di quest'ultimo contestarne l'esistenza e l'entità, sicchè il mancato assolvimento di tale onere probatorio non consentiva di accertare la lesione della legittima.
Deduce che, aveva allegato del tutto genericamente l'esistenza CP_1
di donazioni fatte in vita dalla madre al figlio, con riserva di meglio precisarne l'entità nel prosieguo della causa;
tale riserva, tuttavia non era mai stata sciolta sicchè le pretese donazioni non erano state provate.
In ogni caso, fa rilevare di avere espressamente contestato, nella prima memoria depositata ai sensi dell'art. 183 quinto comma c.p.c. la circostanza di aver ricevuto donazioni dalla propria madre
In relazione ai debiti ereditari, fa rilevare che la loro inesistenza doveva essere desunta dalle dichiarazioni confessorie della LL che, in altro giudizio,
aveva dichiarato di essersi appropriata del denaro sul conto corrente della madre e dei ratei di pensione di quest'ultima al solo fine di soddisfare le esigenze della madre e di pagare le spese funerarie e le rette della casa di riposo.
pagina 6 di 11 ---------------------------
Preliminarmente va rilevato che la prescrizione dell'azione di riduzione della donazione della quota di ½ dell'immobile sito in Pozzolengo, fatta dal padre nei confronti della FI , per atto Notaio del 14 ottobre CP_1 Per_4
1991, deve ritenersi coperta da giudicato, in difetto di censure mosse alla relativa statuizione.
Del pari, deve ritenersi ormai coperta da giudicato la statuizione relativa alla condanna di al pagamento in favore del fratello della somma di CP_1
euro 5.493,08, per essersi indebitamente appropriata di quattro ratei della pensione materna nonché della somma di euro 3.135, corrispondente alla metà
del saldo del conto corrente cointestato ad entrambi i genitori delle parti in causa.
In relazione alla successione apertasi in morte della madre , Persona_2
l'appellante ha, invece, censurato la sentenza gravata nella parte in cui il
Tribunale ha ritenuto che egli fosse gravato dell'onere di provare in giudizio le donazioni ricevute dalla madre, la cui esistenza era stata del tutto genericamente eccepita dalla LL . CP_1
La censura è fondata.
Nel caso di specie, nell'atto introduttivo del giudizio, deduceva Parte_1
che, in relazione alla successione materna, il relictum era costituito dalla quota di ½ dell'immobile di Pizzighettone, donata dalla madre alla FI, e dalla pagina 7 di 11 somma di euro 52.000 portata dal certificato di deposito, peraltro già divisa tra i due fratelli;
assumeva, inoltre, che la madre avrebbe vantato un credito nei confronti della FI , originato dall'appropriazione di quest'ultima di CP_1
ratei della pensione.
Nel caso di specie, nell'atto introduttivo del giudizio in Parte_1
relazione alla successione materna, precisava che ai fini della determinazione del relictum dovevano essere considerati i seguenti beni: la quota in piena proprietà di ½ dell'immobile in Pizzighettone, donato dalla madre alla FI,
la somma di euro 52.000, portata da un certificato di deposito e che, peraltro,
le parti già avevano diviso tra loro, nonché il credito della defunta nei confronti della FI pari ad euro 10.986, per essersi quest'ultima appropriata dei ratei di pensione della madre, così evidenziando la consistenza del patrimonio relictum.
In ogni caso, a fronte dell'eccezione del tutto genericamente sollevata dalla
LL, spettava a quest'ultima provare in giudizio i fatti posti a fondamento dell'eccezione stessa ossia le donazioni fatte in vita dalla madre al figlio;
tale onere probatorio non è stato assolto.
Ciò posto, in questo grado di giudizio è stata espletata consulenza tecnica volta alla stima del valore della quota di ½, in piena proprietà, dell'immobile in Pizzighettone, donata dalla madre alla FI , avuto riguardo al suo CP_1
valore all'epoca della donazione (1991); valore stimato in euro 69.375.
pagina 8 di 11 Ciò premesso, ai fini della formazione della massa dei beni relitti ed alla determinazione del loro valore al momento dell'apertura della successione va considerato, oltre al valore della quota di ½ del bene sopra indicato, anche la somma di euro 52.000, portata dal certificato di deposito, somma già divisa tra i due fratelli nonché la quota di spettanza della defunta del saldo attivo del conto corrente cointestato con il coniuge, pari a euro 3.135.
Il valore del relictum risulta pertanto essere pari ad euro 124.510.
La quota di riserva spettante all'appellante è pari ad 1/3 del relictum e quindi del valore di euro 41.503 dalla quale va detratta la somma di euro 26.000 già
percepita, per effetto della divisione tra i fratelli della somma di euro 52.000
portata dal certificato di deposito, e la somma di euro 1567 ( corrispondente alla metà del saldo del conto corrente di cui alla condanna ormai passata in giudicato).
Ne consegue che, in accoglimento dell'azione di riduzione, va CP_1
condannata a pagare al fratello la somma di euro 13.936. Parte_1
Trattandosi di credito di valore e non già di valuta la somma predetta deve essere adeguata al mutato valore – al momento della decisione giudiziale – del bene a cui il legittimario avrebbe diritto, affinché ne costituisca l'esatto equivalente, dovendo pertanto procedersi alla relativa rivalutazione, sulla base della variazione degli indici ISTAT sul costo della vita dalla data dell'apertura della successione ( 7.8.2002).
pagina 9 di 11 Sulla somma, devalutata alla data di apertura della successione e via via rivalutata, sono dovuti gli interessi legali.
, in questo grado di giudizio, ha riproposto l'eccezione di CP_1
compensazione chiedendo che qualsiasi credito fosse stato accertato in capo al fratello fosse compensato con “ gli importi dei debiti ereditari per euro 4.082
accertati dalla sentenza di primo grado a carico di . Parte_1
L'eccezione è infondata in quanto la sentenza gravata non contiene alcun accertamento relativo a pretesi debiti di per euro 4.082. Parte_1
In considerazione dell'esito del giudizio e della reciproca soccombenza, le spese di entrambi i gradi vengono interamente compensate.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Brescia – Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando:
in parziale riforma della sentenza gravata, accoglie la domanda di riduzione della donazione effettuata da in favore della FI Persona_2 CP_1
, per atto Notaio del 14 ottobre 1991, e condanna
[...] Per_4 CP_1
a pagare in favore del fratello la somma di euro 13.936
[...] Parte_1
oltre rivalutazione ed interessi legali, come indicato in parte motiva;
compensa integralmente tra le parti le spese di entrambi i gradi del giudizio.
pagina 10 di 11 Così deciso in Brescia nella camera di consiglio dell'11 gennaio 2025
IL CONSIGLIERE EST.
Daniela Fedele
IL PRESIDENTE
Manuela Cantù
pagina 11 di 11