TRIB
Sentenza 19 febbraio 2024
Sentenza 19 febbraio 2024
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Modena, sentenza 19/02/2024, n. 413 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Modena |
| Numero : | 413 |
| Data del deposito : | 19 febbraio 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI MODENA
composto dai Magistrati
DOTT. Riccardo Di Pasquale PRESIDENTE
DOTT.ssa Eleonora Ramacciotti GIUDICE rel.
DOTT.ssa Susanna Zavaglia GIUDICE
pronuncia
S E N T E N Z A
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 8150 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2022 promossa da:
- , elettivamente domiciliata in VIA DEL Parte_1 C.F._1
CARMINE 8/A 41057 SPILAMBERTO, presso lo studio dell'avv. FONTANA
1 ASSUNTA , rappresentata e difesa dall'avv. FONTANA ASSUNTA
RICORRENTE
nei confronti di
– c.f. , Controparte_1 C.F._2
RESISTENTE CONTUMACE
E con l'intervento del Pubblico Ministero
in punto a: separazione giudiziale.
Conclusioni delle parti
Parte ricorrente, unica presente, ha concluso come da verbale di udienza del 13.12.2023
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 22/12/2022 chiedeva pronunciarsi la Parte_1
separazione personale dal marito ed esponeva: che il giorno Controparte_1
20/03/1983 le parti avevano contratto matrimonio a (BO) che CP_2
Per_ dall'unione erano nati i figli , nata a [...], il [...], nata a Per_1
Bazzano (BO), il 14.05.1986 e nato a [...], il [...], tutti Per_3
maggiorenni ed economicamente autosufficienti;
che il marito faceva uso di sostanze alcoliche ed era solito sperperare il proprio stipendio presso le slot machines, non contribuendo così al ménage familiare.
La ricorrente deduceva, inoltre, di essersi rivolta al Centro Antiviolenza del comune di
Vignola a causa di comportamenti minacciosi e aggressivi posti in essere dal marito nei suoi confronti.
2 Quanto alle condizioni economiche e reddituali, la ricorrente deduceva di essere priva di una stabile occupazione e di svolgere lavori salutari;
di alloggiare presso un appartamento condotto in locazione sito a Spilamberto (MO), in Via IV Novembre n.
5, per il quale corrispondeva un canone mensile di euro 200,00, oltre €600,00 per spese condominiali e utenze domestiche.
Domandava dunque l'assegnazione della casa familiare nonché porsi a carico del marito un contributo a titolo di mantenimento pari alla somma mensile di euro 300,00, con decorrenza dal mese di dicembre 2022.
All'udienza presidenziale, celebrata in data 11.04.2023, le parti venivano sentite personalmente e, fallito il tentativo di conciliazione, il Presidente, con ordinanza del
24.04.2023 disponeva, a carico del marito, l'obbligo di corrispondere un contributo a titolo di mantenimento della moglie pari alla somma mensile di euro 150,00.
Dunque, nominato il Giudice istruttore, la causa veniva rimessa in istruttoria.
Del procedimento contenzioso veniva informato il Pubblico Ministero.
Nella successiva fase contenziosa il marito non compariva né si costituiva;
quindi, ne veniva dichiarata la contumacia all'udienza del 13.12.2023 ove parte ricorrente, unica presente, rassegnava le conclusioni come in epigrafe trascritte.
La causa veniva trattenuta in decisione con assegnazione del termine di 60 giorni per il deposito delle sole comparse conclusionali.
MOTIVI DELLA DECISIONE
3 La separazione personale fra i coniugi deve essere senz'altro pronunziata, ricorrendo tutti i presupposti di cui all'art.151 c.c., essendo evidente l'intollerabilità della convivenza sia dal tenore degli atti difensivi, sia dal comportamento processuale della parte resistente che rimaneva contumace nella successiva fase contenziosa.
Quanto alle statuizioni accessorie, in assenza di elementi sopravvenuti o circostanze nuove contestate da controparte, neppure costituita, il Collegio ritiene di poter confermare le condizioni di separazione assunte in sede presidenziale e, dunque,
prevedere l'obbligo, in capo al marito, di corrispondere a favore della moglie, a titolo di mantenimento di quest'ultima, la somma mensile di euro 150,00.
La domanda di assegnazione della casa coniugale è inammissibile in assenza di figli minori o maggiorenni non economicamente autosufficienti e conviventi.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo in favore dell'Erario, stante l'ammissione della ricorrente al patrocinio a spese dello Stato.
La condanna alle spese discende dalla condotta del convenuto che, non partecipando al giudizio, ha precluso il perfezionamento di una più rapida e meno costosa procedura a domanda congiunta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Modena, in composizione collegiale, con l'intervento del Pubblico
Ministero, definitivamente decidendo:
-Pronuncia la separazione personale tra i coniugi nata a [...] Parte_1
(BO) in data 21/09/1964 e nato a CASORIA (NA), in [...] Controparte_1
10/10/1964, unitisi in matrimonio a ZOLA PREDOSA (BO), il 20/03/1983,
4 matrimonio trascritto presso i registri di stato civile del suddetto Comune all'atto n. 5,
anno 1983, parte II serie A;
- Ordina al competente Ufficiale dello Stato Civile di procedere all'annotazione della sentenza.
-Prevede in capo al sig. l'obbligo di corrispondere alla moglie, a titolo Controparte_1
di mantenimento di quest'ultima, la somma mensile di euro 150,00, rivalutabili;
Org_1
- Pondanna alla rifusione in favore dell'Erario delle spese Controparte_1
processuali che liquida in E.
2.000 per compensi ex D.M. 55/2014, oltre al 15% di spese generali, i.v.a., c.p.a..
Così deciso in Modena nella Camera di Consiglio della Sezione Civile in data
14.02.2024.
Il giudice estensore
Dott.ssa Eleonora Ramacciotti
Il Presidente
Dott. Riccardo Di Pasquale
5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI MODENA
composto dai Magistrati
DOTT. Riccardo Di Pasquale PRESIDENTE
DOTT.ssa Eleonora Ramacciotti GIUDICE rel.
DOTT.ssa Susanna Zavaglia GIUDICE
pronuncia
S E N T E N Z A
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 8150 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2022 promossa da:
- , elettivamente domiciliata in VIA DEL Parte_1 C.F._1
CARMINE 8/A 41057 SPILAMBERTO, presso lo studio dell'avv. FONTANA
1 ASSUNTA , rappresentata e difesa dall'avv. FONTANA ASSUNTA
RICORRENTE
nei confronti di
– c.f. , Controparte_1 C.F._2
RESISTENTE CONTUMACE
E con l'intervento del Pubblico Ministero
in punto a: separazione giudiziale.
Conclusioni delle parti
Parte ricorrente, unica presente, ha concluso come da verbale di udienza del 13.12.2023
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 22/12/2022 chiedeva pronunciarsi la Parte_1
separazione personale dal marito ed esponeva: che il giorno Controparte_1
20/03/1983 le parti avevano contratto matrimonio a (BO) che CP_2
Per_ dall'unione erano nati i figli , nata a [...], il [...], nata a Per_1
Bazzano (BO), il 14.05.1986 e nato a [...], il [...], tutti Per_3
maggiorenni ed economicamente autosufficienti;
che il marito faceva uso di sostanze alcoliche ed era solito sperperare il proprio stipendio presso le slot machines, non contribuendo così al ménage familiare.
La ricorrente deduceva, inoltre, di essersi rivolta al Centro Antiviolenza del comune di
Vignola a causa di comportamenti minacciosi e aggressivi posti in essere dal marito nei suoi confronti.
2 Quanto alle condizioni economiche e reddituali, la ricorrente deduceva di essere priva di una stabile occupazione e di svolgere lavori salutari;
di alloggiare presso un appartamento condotto in locazione sito a Spilamberto (MO), in Via IV Novembre n.
5, per il quale corrispondeva un canone mensile di euro 200,00, oltre €600,00 per spese condominiali e utenze domestiche.
Domandava dunque l'assegnazione della casa familiare nonché porsi a carico del marito un contributo a titolo di mantenimento pari alla somma mensile di euro 300,00, con decorrenza dal mese di dicembre 2022.
All'udienza presidenziale, celebrata in data 11.04.2023, le parti venivano sentite personalmente e, fallito il tentativo di conciliazione, il Presidente, con ordinanza del
24.04.2023 disponeva, a carico del marito, l'obbligo di corrispondere un contributo a titolo di mantenimento della moglie pari alla somma mensile di euro 150,00.
Dunque, nominato il Giudice istruttore, la causa veniva rimessa in istruttoria.
Del procedimento contenzioso veniva informato il Pubblico Ministero.
Nella successiva fase contenziosa il marito non compariva né si costituiva;
quindi, ne veniva dichiarata la contumacia all'udienza del 13.12.2023 ove parte ricorrente, unica presente, rassegnava le conclusioni come in epigrafe trascritte.
La causa veniva trattenuta in decisione con assegnazione del termine di 60 giorni per il deposito delle sole comparse conclusionali.
MOTIVI DELLA DECISIONE
3 La separazione personale fra i coniugi deve essere senz'altro pronunziata, ricorrendo tutti i presupposti di cui all'art.151 c.c., essendo evidente l'intollerabilità della convivenza sia dal tenore degli atti difensivi, sia dal comportamento processuale della parte resistente che rimaneva contumace nella successiva fase contenziosa.
Quanto alle statuizioni accessorie, in assenza di elementi sopravvenuti o circostanze nuove contestate da controparte, neppure costituita, il Collegio ritiene di poter confermare le condizioni di separazione assunte in sede presidenziale e, dunque,
prevedere l'obbligo, in capo al marito, di corrispondere a favore della moglie, a titolo di mantenimento di quest'ultima, la somma mensile di euro 150,00.
La domanda di assegnazione della casa coniugale è inammissibile in assenza di figli minori o maggiorenni non economicamente autosufficienti e conviventi.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo in favore dell'Erario, stante l'ammissione della ricorrente al patrocinio a spese dello Stato.
La condanna alle spese discende dalla condotta del convenuto che, non partecipando al giudizio, ha precluso il perfezionamento di una più rapida e meno costosa procedura a domanda congiunta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Modena, in composizione collegiale, con l'intervento del Pubblico
Ministero, definitivamente decidendo:
-Pronuncia la separazione personale tra i coniugi nata a [...] Parte_1
(BO) in data 21/09/1964 e nato a CASORIA (NA), in [...] Controparte_1
10/10/1964, unitisi in matrimonio a ZOLA PREDOSA (BO), il 20/03/1983,
4 matrimonio trascritto presso i registri di stato civile del suddetto Comune all'atto n. 5,
anno 1983, parte II serie A;
- Ordina al competente Ufficiale dello Stato Civile di procedere all'annotazione della sentenza.
-Prevede in capo al sig. l'obbligo di corrispondere alla moglie, a titolo Controparte_1
di mantenimento di quest'ultima, la somma mensile di euro 150,00, rivalutabili;
Org_1
- Pondanna alla rifusione in favore dell'Erario delle spese Controparte_1
processuali che liquida in E.
2.000 per compensi ex D.M. 55/2014, oltre al 15% di spese generali, i.v.a., c.p.a..
Così deciso in Modena nella Camera di Consiglio della Sezione Civile in data
14.02.2024.
Il giudice estensore
Dott.ssa Eleonora Ramacciotti
Il Presidente
Dott. Riccardo Di Pasquale
5