Sentenza 10 marzo 2022
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Lecce, sez. II, sentenza 10/03/2022, n. 390 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Lecce |
| Numero : | 390 |
| Data del deposito : | 10 marzo 2022 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 10/03/2022
N. 00390/2022 REG.PROV.COLL.
N. 01369/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Lecce - Sezione Seconda
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1369 del 2021, proposto da
Fondazione Moschettini, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'avvocato Gianluigi Manelli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio Province di Brindisi e Lecce, Ministero della Cultura, in persona dei legali rappresentanti p.t., rappresentati e difesi, ex lege , dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Lecce, presso la medesima per legge domiciliati;
per l'annullamento
del silenzio illegittimamente serbato dalle PP.AA. intimate sull'istanza del 15.03.2021 proposta dalla Fondazione Moschettini per la verifica dell'interesse culturale del patrimonio immobiliare pubblico ai sensi dell'art. 12 D.Lgs n. 42/04 e ss.mm.ii. con riferimento all'immobile di sua proprietà, sito in Copertino;
per l'accertamento e la declaratoria dell'obbligo delle PP.AA. intimate a provvedere sull'istanza 15.3.2021;
nonché per la nomina di un Commissario ad acta che, nell'ipotesi di perdurante inerzia delle amministrazioni competenti oltre il termine assegnato, provveda all'adozione dei provvedimenti richiesti.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio della Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio Province di Brindisi e Lecce e del Ministero della Cultura;
Visti gli artt. 35, co. 1, lett. c, e 85, co. 9, cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 2 marzo 2022 il dott. Andrea Vitucci e udito l’avv. V. Quarta, in sostituzione dell'avv. Gl. Manelli, per la parte ricorrente.
1) Rilevato che, a verbale della camera di consiglio del 2 marzo 2022, il difensore di parte ricorrente ha insistito per la dichiarazione di cessazione della materia del contendere, resa già nella replica del 19 febbraio 2022.
2) Ritenuto che la predetta richiesta integri invece una dichiarazione di sopravvenuta carenza di interesse alla decisione della causa, perché la nota della Soprintendenza n. 1804 del 25 gennaio 2022 (in ragione della quale parte ricorrente ha invocato la cessazione della materia del contendere), pur rappresentando sicuramente un atto di impulso procedimentale, non chiude il procedimento, in quanto ha natura evidentemente istruttoria, tanto è vero che nella stessa si precisa che ogni istanza relativa all’immobile de quo non può essere, allo stato, evasa e deve intendersi sospesa.
3) Ritenuto, quanto alla regolamentazione delle spese di lite, sulle quali ha insistito parte ricorrente, che, per verificare la sussistenza dell’interesse culturale dell’immobile di che trattasi – come chiarito dalla Soprintendenza – sia necessario preliminarmente procedere all’esame delle modifiche che sullo stesso sono intervenute, cioè delle opere – e della legittimità delle stesse – che nel corso degli anni sono state realizzate sulla struttura in parola.
4) Ritenuto quindi che, in ragione di tali profili, emerga la peculiarità del caso esaminato, tale da giustificare la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia di Lecce, Sezione Seconda, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse.
Spese di lite compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Lecce nella camera di consiglio del giorno 2 marzo 2022 con l'intervento dei magistrati:
Antonella Mangia, Presidente
Roberto Michele Palmieri, Consigliere
Andrea Vitucci, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Andrea Vitucci | Antonella Mangia |
IL SEGRETARIO