Sentenza breve 13 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. II, sentenza breve 13/03/2026, n. 4698 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 4698 |
| Data del deposito : | 13 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 04698/2026 REG.PROV.COLL.
N. 01928/2026 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 1928 del 2026, proposto da -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Luca Santaniello, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, in persona del Ministro pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l'annullamento
- del provvedimento di diniego del visto per studio -OMISSIS- dell'Ambasciata d'Italia ad Addis Abeba;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 11 marzo 2026 la dott.ssa AN LI e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
Vista la dichiarazione del 6/3/2026 con la quale parte ricorrente dichiara l'intervenuta cessazione della materia del contendere, essendo stato, nelle more del giudizio, rilasciato il visto richiesto, insistendo per liquidazione delle spese di lite a proprio favore;
Rilevato che sussistono giusti motivi per compensare le spese di lite, salva la restituzione del contributo unificato (ove versato), in considerazione della durata estremamente ridotta del processo (ricorso depositato il 15/2/2026) nonché dell’elevato numero di istanze che impegnano parte resistente e della necessità di un accurato esame istruttorio di ciascuna di esse;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto,
- dichiara la cessazione della materia del contendere;
- dispone la compensazione delle spese di lite salva la restituzione alla parte ricorrente del contributo unificato ove versato.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 11 marzo 2026 con l'intervento dei magistrati:
ER ZI, Presidente
Francesca Mariani, Primo Referendario
AN LI, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| AN LI | ER ZI |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.