Articolo 6 della Legge 12 febbraio 1942, n. 183
Articolo 5Articolo 7
Versione
7 aprile 1942
Art. 6.

Per l'offerta ed accettazione o determinazione peritale dell'indennita' dovuta a' sensi dell'art. 42 del R. decreto-legge 13 febbraio 1933-XI, n. 215, e disposizioni successive, come per le eventuali opposizioni contro la stima del perito, si applicano le norme della legge 25 giugno 1865, n. 2359 , e successive modificazioni, ferma restando la competenza del Ministero dell'agricoltura e delle foreste a pronunciare l'esropriazione.
Entrata in vigore il 7 aprile 1942