Art. 1. 1. Il contributo annuo, pari a 154.937 euro, concesso all'Associazione culturale "Villa Vigoni", con sede in Menaggio, ai sensi della legge 17 maggio 1991, n. 161 , viene elevato a 464.811 euro per l'anno 2002 e a 309.874 euro a decorrere dall'anno 2003. (1) ((2)) 2. Entro il 31 dicembre di ogni anno l'Associazione di cui al comma 1 e' tenuta a presentare al Ministero degli affari esteri una relazione attestante l'attivita' svolta e le spese sostenute con il contributo dello Stato. In caso di mancata presentazione della relazione, il contributo statale viene sospeso.
------------- AGGIORNAMENTO (1)
Il D.L. 12 luglio 2011, n. 107 , convertito con modificazioni dalla L. 2 agosto 2011, n. 130 , ha disposto (con l'art. 3, comma 18) che "Il contributo di cui all' articolo 1, comma 1, della legge 23 aprile 2002, n. 78 , e' incrementato, a decorrere dall'anno 2011, di euro 60.000. All'onere derivante dall'attuazione della disposizione del presente comma, pari a euro 60.000, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all' articolo 3 della legge 4 giugno 1997, n. 170 ". ------------- AGGIORNAMENTO (2)
Il D.L. 28 dicembre 2012, n. 227 , convertito con modificazioni dalla L. 1 febbraio 2013, n. 12 , ha disposto (con l'art. 6, comma 15) che "Il contributo di cui all' articolo 1, comma 1, della legge 23 aprile 2002, n. 78 , e' incrementato, a decorrere dall'anno 2013, di euro 60.000. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all' articolo 3 della legge 4 giugno 1997, n. 170 ".
------------- AGGIORNAMENTO (1)
Il D.L. 12 luglio 2011, n. 107 , convertito con modificazioni dalla L. 2 agosto 2011, n. 130 , ha disposto (con l'art. 3, comma 18) che "Il contributo di cui all' articolo 1, comma 1, della legge 23 aprile 2002, n. 78 , e' incrementato, a decorrere dall'anno 2011, di euro 60.000. All'onere derivante dall'attuazione della disposizione del presente comma, pari a euro 60.000, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all' articolo 3 della legge 4 giugno 1997, n. 170 ". ------------- AGGIORNAMENTO (2)
Il D.L. 28 dicembre 2012, n. 227 , convertito con modificazioni dalla L. 1 febbraio 2013, n. 12 , ha disposto (con l'art. 6, comma 15) che "Il contributo di cui all' articolo 1, comma 1, della legge 23 aprile 2002, n. 78 , e' incrementato, a decorrere dall'anno 2013, di euro 60.000. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all' articolo 3 della legge 4 giugno 1997, n. 170 ".