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Sentenza 20 maggio 2025
Sentenza 20 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Potenza, sentenza 20/05/2025, n. 147 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Potenza |
| Numero : | 147 |
| Data del deposito : | 20 maggio 2025 |
Testo completo
CORTE DI APPELLO DI POTENZA
Sezione Civile
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte, riunita in camera di consiglio in persona dei magistrati
- dott. Michele VIDETTA presidente
- dott.ssa Alessia D'ALESSANDRO consigliere relatore
- avv. Eustachio Roberto SIVILLA giudice ausiliario ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel giudizio in grado di appello iscritto al n. 543/2020 RG vertente
TRA
(C.F.: ), in qualità di titolare dell'omonima azienda Parte_1 CodiceFiscale_1
agricola, rappresentato e difeso dall'avv. Loredana Rago, ed elettivamente domiciliato in Lavello, alla via Conceria 27, presso lo studio del difensore
APPELLANTE
E
ON
(P.IVA , in persona del legale rappresentante p.t. e Commissario liquidatore,
[...] P.IVA_1
con sede in Lavello, rappresentata e difesa dall'avv. Maurizio Napolitano ed elettivamente domiciliata in Potenza, alla via del Popolo n. 2, presso lo studio del difensore
APPELLATA
OGGETTO: appello avverso sentenza n. 560/2020 del Tribunale di Potenza;
opposizione a decreto ingiuntivo.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO 1. Con atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo, notificato il 29.11.2018, Parte_1
conveniva in giudizio, dinanzi al Tribunale civile di Potenza, la
[...]
opponendosi al decreto ingiuntivo n. 1001/2018 emesso dal ON
Tribunale stesso in data 12.10.2018 - con il quale veniva ingiunto a il pagamento di € Parte_1
15.160,01 oltre interessi legali decorrenti dalla domanda sino al saldo, a titolo di corrispettivo dovuto per la vendita di prodotti agricoli-, per ottenere l'accoglimento dell'opposizione e la revoca integrale dell'opposto decreto ingiuntivo, con condanna della controparte al pagamento delle spese e degli onorari di giudizio, oltre accessori di legge.
Sosteneva:
- che l'onere di provare la sussistenza del credito, vale a dire la ricorrenza dei fatti posti a fondamento della domanda, incombeva sul creditore, dovendo il debitore eccepire solo l'inefficacia dei fatti costitutivi documentalmente provati nella fase monitoria, nonché dimostrare fatti impeditivi, modificativi od estintivi della pretesa della controparte;
- che, pertanto, nel caso di decreto ingiuntivo avente ad oggetto il pagamento di forniture, spettava al creditore fornire la prova del fatto costituivo e del quantum;
-che la documentazione prodotta a sostegno della pretesa creditrice era rappresentata da fatture commerciali, alle quali poteva riconoscersi il valore di prova idonea solamente ai fini dell'emissione del decreto ingiuntivo, non potendo detti documenti, in quanto formati dalla parte che se ne avvaleva, integrare la prova del credito in essi indicati;
- che il diritto alla pretesa era prescritto, senza considerarsi un riconoscimento dell'addebito, risalendo al settembre 2017 l'unica richiesta effettuata.
Con comparsa di costituzione e risposta, depositata il 29.4.2018, si costituiva in giudizio la
[...]
chiedendo: -preliminarmente, di concedere ex art ON
648 c.p.c. la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto, non essendo l'opposizione fondata su prova scritta o di pronta soluzione;
- di accertare e dichiarare la nullità dell'atto di citazione in opposizione;
- nel merito, di rigettare l'opposizione in quanto infondata e/o non provata;
- per l'effetto, di confermare il decreto ingiuntivo opposto con il riconoscimento degli interessi moratori ex art. 4 D.lgs. 231/2002 dal maturarsi del credito fino al soddisfo;
- vittoria di spese e compensi.
Sosteneva:
- che l'atto di citazione in opposizione era nullo, essendo incerta l'esposizione dei fatti e degli elementi di diritto costituenti le ragioni della domanda e non avendo controparte preso posizione sui fatti esposti dal creditore a fondamento della pretesa ingiuntiva;
che controparte non negava le fatture commerciali poste a base del decreto ingiuntivo, né muoveva contestazioni sull'an o sul quantum;
- che anche l'eccezione di prescrizione era strumentale e priva di fondamento, avendo la società creditrice provveduto ad interrompere costantemente il maturarsi del termine di prescrizione con istanze di pagamento inviate con note racc. a/r in data 5.1.2011, 25.1.2013, 3.6.2013, 22.6.2015,
1.4.2016.
All'udienza del 26.2.2020 il giudice riservava la causa per la decisione, assegnando alle parti il termine di sessanta giorni per il deposito delle comparse conclusionali ed ulteriori venti giorni per il deposito delle memorie di replica.
2. Con sentenza n. 560/2020 pubblicata in data 31.7.2020, il Tribunale di Potenza: -rigettava l'opposizione a decreto ingiuntivo, e per l'effetto, dichiarava esecutivo il decreto ingiuntivo n.
1001/2018; - condannava al pagamento degli interessi sulla somma ingiunta nella Parte_1
misura e con la decorrenza di cui agli articoli 4 e 5 del Decreto Legislativo n.231/2002; - condannava al pagamento delle spese in favore della Parte_1 ON
[...]
In particolare, Il Tribunale osservava:
a) che la agiva in giudizio nei confronti di ON
, in qualità di titolare dell'omonima azienda agricola, con il deposito del ricorso Parte_1
per decreto ingiuntivo, per ottenere il pagamento del corrispettivo maturato per la fornitura di prodotti agricoli, producendo, a corredo del ricorso, le fatture e l'estratto autentico del Libro giornale e, quindi, fornendo prova scritta idonea ai fini della pronuncia del decreto ingiuntivo;
b) che, nell'atto di opposizione a decreto ingiuntivo, non negava espressamente Parte_1
l'esistenza del rapporto contrattuale dedotto dal creditore opposto a fondamento della domanda, né l'esecuzione della prestazione dallo stesso dovuta, avente ad oggetto la consegna dei prodotti agricoli indicati nella documentazione in atti, limitandosi a contestare genericamente la pretesa azionata dalla ON
deducendo l'inidoneità sul piano probatorio delle fatture prodotte ed eccependo la prescrizione del credito azionato;
non avendo l'opponente contestato né l'intervenuta stipulazione del contratto, né la consegna, ad opera del venditore, dei prodotti agricoli che ne costituivano l'oggetto, si doveva ritenere acquisita la prova dei fatti costitutivi del credito fatto valere dalla società opposta;
c) che, esaminando l'eccezione di prescrizione del credito, emergeva l'effettivo decorso del termine decennale tra la data di emissione di alcune fatture e la data di notifica del decreto ingiuntivo, ma la società creditrice aveva tempestivamente dimostrato l'interruzione del decorso del termine per effetto dell'invio al debitore ingiunto di una serie di lettere di messa in mora;
d) che, avendo il creditore opposto provato la fonte negoziale dell'obbligazione e l'adempimento della sua obbligazione e risultando escluso il verificarsi del fatto estintivo del credito, allegato dall'opponente, l'opposizione doveva essere rigettata;
e) che la domanda riguardante il riconoscimento degli interessi in misura superiore e con la decorrenza di cui agli art. 4 e 5 D.l. 231/02 -formulata in modo specifico nella comparsa di costituzione e risposta dalla parte opposta che, in sede monitoria, aveva chiesto genericamente gli interessi legali dalla data di maturazione del credito- era ammissibile in rito -in quanto contenuta nello ius variandi spettante al creditore opposto ed integrante una mera emendatio libelli- e fondata nel merito -in quanto il rapporto contrattuale rientrava sul piano temporale e applicativo fra quelli cui era riferita la disciplina del ritardo dei pagamenti nelle transazioni commerciali dettata dal D. lgs. 231 del 2002-;
f) che, stante l'integrale rigetto dell'opposizione, il decreto ingiuntivo opposto doveva conservare l'efficacia di titolo esecutivo, mentre la sentenza doveva costituire titolo esecutivo limitatamente alla condanna del debitore al pagamento degli interessi.
3. Con atto di citazione notificato in data 27.10.2020, in qualità di titolare Parte_1 dell'omonima azienda agricola, proponeva appello avverso la sentenza n. 560/2020, al fine di ottenere: - in via preliminare, la sospensione dell'efficacia esecutiva ovvero la sospensione della esecutorietà della sentenza di primo grado;
- nel merito, la revoca del decreto ingiuntivo opposto;
- in subordine, nel caso di conferma del decreto ingiuntivo opposto, la conferma del decreto anche riguardo agli interessi liquidati in esso nella misura legale;
- in riforma della sentenza impugnata, anche la conseguente revoca della condanna alle spese di giudizio, in attuazione del principio di soccombenza;
- vittoria di spese e competenze del doppio grado e in subordine con compensazione.
Sosteneva, in particolare:
3.1. che il giudice di prime cure non aveva concesso i termini previsti dall'art 183, comma 6,
c.p.c., entro i quali l'opponente avrebbe adempiuto all'onere di allegazione contraria, con conseguente violazione del diritto di difesa;
3.2. che vi era stata una violazione dell'art. 115 c.p.c., poiché il giudice aveva considerato provato il fatto (vendita e consegna di prodotti) in quanto non contestato, ma aveva poi fondato la sua decisione, oltre che su tale fatto, anche su un altro fatto (fatture e documenti prodotti a corredo del ricorso monitorio) che erano oggetto di contestazione, ritenendo quindi erroneamente provata la domanda;
3.3. che vi era stata una violazione degli artt. 112 e 113 c.p.c., per avere il giudice di primo grado accolto la domanda di pagamento degli interessi nella misura e con la decorrenza di cui agli artt. 4 e 5 D. Lgs. 231/2002, domanda che la società creditrice non aveva proposto col ricorso monitorio, ma solo nel giudizio di opposizione, nel quale l'opposto non poteva proporre domande diverse da quelle fatte valere dall'ingiunzione o domande riconvenzionali, così che era inammissibile la richiesta di interessi per una somma maggiore;
3.4 che vi era stata una violazione dell'art. 645 c.p.c., in quanto, ove il giudice avesse voluto accogliere la richiesta di pagamento degli interessi in misura maggiore rispetto a quella riconosciuta col decreto monitorio, avrebbe dovuto revocare il decreto ingiuntivo e statuire in merito al pagamento degli interessi in misura diversa.
4. Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 23.1.2021 si costituiva in giudizio la
L.C.A., chiedendo: - in via ON
preliminare, di rigettare la richiesta di sospensione dell'esecuzione della sentenza impugnata;
- nel merito, di rigettare ogni avversa pretesa, e per l'effetto, di confermare la sentenza del Tribunale n.
560/2020; - vittoria di spese e compensi.
5. All'udienza del 3.3.2021 l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza impugnata veniva dichiarata inammissibile.
6. All'udienza del 21.1.2025 la causa veniva assegnata in decisione con concessione alle parti dei termini di sessanta giorni per il deposito di comparse conclusionali ed ulteriori venti giorni per il deposito di memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
7. L'appello è infondato e deve, pertanto, essere rigettato.
7.1. Col primo motivo di appello, l'appellante ha lamentato la mancata concessione, da parte del giudice di prime cure, dei termini di cui all'art 183, comma 6, c.p.c..
Il motivo è inammissibile. Ed infatti, la parte che impugni una sentenza lamentando la mancata concessione dei termini di cui all'art. 183, sesto comma, c.p.c. deve dimostrare che, da tale mancata concessione, sia conseguita in concreto una lesione del suo diritto di difesa, allegando il pregiudizio che gliene sia derivato, essendo altrimenti il motivo inammissibile per difetto d'interesse (cfr. sul punto, Cass. Civ., n. 6343/2011).
Nel caso di specie, lamentando la mancata concessione dei detti termini e la generica violazione del diritto di difesa, la parte appellante si è limitata ad aggiungere che, nei termini di cui all'art. 183 c.p.c., avrebbe, in qualità di opponente, adempiuto all'onere di allegazione contraria, senza tuttavia spiegare quali ulteriori allegazioni, che avrebbe inteso fare, gli siano state precluse.
7.2. Col secondo motivo di appello, l'appellante ha lamentato l'asserita violazione, da parte del primo giudice, dell'art. 115 c.p.c.., sostenendo che il giudice dell'opposizione aveva erroneamente ritenuto provata la domanda, considerando provato il fatto (vendita e consegna di prodotti) in quanto non contestato, ma fondando la sua decisione, oltre che su tale fatto, anche su un altro fatto (fatture e documenti prodotti a corredo del ricorso monitorio) che erano oggetto di contestazione.
Il motivo è infondato.
Ed invero, a corredo della domanda monitoria, formulata per ottenere il pagamento del corrispettivo maturato per la fornitura di prodotti agricoli, producendo, la società creditrice ha prodotto le fatture
(n. 201 del 31-7-2004, n. 131 del 31-5-2005, n. 36 dell'8-5-2006, n. 59 del 15-5-2006, n. 48 del 30-
5-2009, n. 39 del 31-5-2011, n. 40 del 31-5-2011, n. 41 del 31-5-2011 e n. 42 del 31-5-2011), unitamente all'estratto autentico del libro giornale -prova scritta idonea ai fini della pronuncia del decreto ingiuntivo-.
Proponendo opposizione, non ha negato espressamente l'esistenza del rapporto Parte_1 contrattuale dedotto dal creditore opposto a fondamento della domanda, né l'esecuzione della prestazione di consegna dei prodotti agricoli indicati nella documentazione prodotta in sede monitoria, limitandosi a contestare genericamente la pretesa azionata dalla
[...]
in ragione della mera inidoneità delle fatture a costituire prova ON
piena del credito azionato.
Occorre sul punto evidenziare che, ai sensi dell'art. 634 c.p.c., sia gli estratti autentici delle scritture contabili obbligatorie di cui agli articoli 2214 e ss. del c.c., bollate e vidimate nelle forme di legge e regolarmente tenute, sia gli estratti notarili autentici delle scritture contabili prescritte dalle leggi tributarie tenute con l'osservanza delle norme stabilite per tali scritture, costituiscono documenti idonei a fornire la prova scritta della sussistenza del credito necessaria ai fini dell'ottenimento del decreto ingiuntivo.
Peraltro, secondo il consolidato e condivisibile orientamento giurisprudenziale, il creditore deve provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore è gravato dell'onere di provare l'eventuale fatto estintivo della pretesa fatta valere (cfr. Cass. Civ. S.U. 13533\2001).
In ordine alla valenza probatoria della fattura, la Suprema Corte ha affermato che
"la fattura commerciale, avuto riguardo alla sua formazione unilaterale e alla funzione di far risultare documentalmente elementi relativi all'esecuzione di un contratto, si inquadra fra gli atti giuridici a contenuto partecipativo, consistendo nella dichiarazione indirizzata all'altra parte di fatti concernenti un rapporto già costituito. Pertanto, quando tale rapporto sia contestato fra le parti, la fattura non può costituire un valido elemento di prova delle prestazioni eseguite, ma può al massimo costituire un mero indizio" (cfr. Cass. Civ., n. 299/2016 e in precedenza nello stesso senso
Cass. Civ., n. 15383/2010).
Nel caso di specie, nell'atto di opposizione a decreto ingiuntivo non è stata contestata l'esistenza del rapporto contrattuale intercorso con la parte opposta –il quale deve dunque ritenersi provato-, essendosi l'opponente limitandosi ad eccepire in maniera del tutto generica che alle fatture può
“riconoscersi il valore di prova idonea solamente ai fini della emissione del decreto ingiuntivo”, senza tuttavia contestare l'avvenuta consegna, ad opera del venditore, dei prodotti agricoli indicati nella documentazione prodotta in sede monitoria.
Ne consegue che i fatti costitutivi della pretesa creditoria -fonte negoziale dell'obbligazione dedotta in giudizio e adempimento della obbligazione di consegna delle merci- sono stati correttamente ritenuti provati dal Tribunale, il quale, rigettata l'eccezione di prescrizione formulata dall'opponente e, quindi, escluso il fatto estintivo dell'obbligazione eccepito dal debitore, ha condivisibilmente rigettato l'opposizione, in mancanza di alcuna prova -gravante sul debitore opponente- in ordine all'adempimento totale o parziale del credito.
7.3. Col terzo motivo di appello, l'appellante ha lamentato l'asserita violazione, da parte del primo giudice, degli artt. 112 e 113 c.p.c., sostenendo che il giudice dell'opposizione non avrebbe potuto accogliere la richiesta, formulata dalla parte opposta, nella comparsa di costituzione e risposta, di riconoscimento degli interessi nella misura e con la decorrenza di cui agli art. 4 e 5 del D. Lgs.
231/2002, avendo la parte creditrice chiesto, nel ricorso monitorio, i soli interessi legali dalla data di maturazione del credito. Il motivo è infondato.
Ed infatti, col ricorso monitorio la parte creditrice ha formulato richiesta di “interessi legali e/o moratori dalla maturazione del credito fino al saldo”, chiedendo poi, nella comparsa di costituzione e risposta del giudizio di opposizione, di “confermare il decreto ingiuntivo opposto con il riconoscimento degli interessi moratori ex art. 4 D. Lgs. 231/2002 dal maturarsi del credito fino al soddisfo”.
Ebbene, la Suprema Corte ha avuto occasione di statuire che “Nel caso di ritardo nell'adempimento di obbligazioni pecuniarie nell'ambito di transazioni commerciali, il creditore ha diritto alla corresponsione degli interessi moratori ai sensi degli artt. 4 e 5 del d.lgs. n. 231 del 2002 con decorrenza automatica dal giorno successivo alla scadenza del termine per il pagamento, senza che vi sia bisogno di alcuna formale costituzione in mora e senza che nella domanda giudiziale il creditore debba specificare la natura e la misura degli interessi richiesti” (Cass. Civ., n.
14911/2019).
Ne consegue che, sussistendo la domanda di pagamento degli interessi legali dalla data della maturazione sino al saldo, a nulla rileva la circostanza che il creditore non abbia espressamente fatto riferimento, nel ricorso monitorio, agli interessi di cui al D. Lgs. 231/2022, poiché, vertendosi nell'ambito di una compravendita di merci tra operatori economici, rientrante sotto il profilo temporale tra quelle cui si applica la disciplina dettata dal D. Lgs. 231/2002, gli interessi moratori spettanti al creditore sono gli interessi legali disciplinati, nella misura e nella decorrenza, dagli artt. 4
e 5 del D. Lgs. 231/2002.
7.4. Col quarto motivo di appello, l'appellante ha lamentato la violazione dell'art. 645 c.p.c., sostenendo che, ove il primo giudice avesse voluto accogliere la richiesta di pagamento degli interessi in misura maggiore rispetto a quella riconosciuta col decreto monitorio, avrebbe dovuto revocare il decreto ingiuntivo e statuire in merito al pagamento degli interessi in misura diversa.
Il motivo è infondato.
Osserva infatti la Corte, sul punto, che se è vero che la giurisprudenza ha statuito che “Nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, il cui oggetto non è ristretto alla verifica delle condizioni di ammissibilità e di validità del decreto stesso, ma si estende all'accertamento, con riferimento alla situazione di fatto esistente al momento della pronuncia della sentenza - e non a quello anteriore della domanda o dell'emissione del provvedimento opposto dei fatti costitutivi del diritto in contestazione, il giudice, qualora riconosca fondata, anche solo parzialmente e per fatti sopravvenuti, una eccezione di pagamento formulata dall'opponente deve comunque revocare " in toto" il decreto opposto, pronunciando condanna al pagamento della somma effettivamente dovuta
(Nella specie la S.C. ha cassato la sentenza di merito che, rilevato che gli interessi dovuti in forza della legge n. 108 del 1996 erano diversi da quelli fissati nell'ingiunzione, non l'aveva revocata, affermando erroneamente che il diverso tasso di interesse riguardava la fase esecutiva)” (Cass. Civ.,
n. 15026/2005), è anche vero che, nel caso di specie, l'opposizione proposta dal debitore avverso il decreto ingiuntivo è stata rigettata, con la conseguenza che il decreto ingiuntivo non deve essere revocato.
Pertanto, condivisibilmente il Tribunale ha dichiarato esecutivo il decreto ingiuntivo e ha riconosciuto il diritto del creditore agli interessi sulla somma ingiunta (Euro 15.160,01) nella misura e con la decorrenza di cui agli articoli 4 e 5 del D. Lgs. 231/2002.
Occorre solo specificare, ad integrazione della motivazione della sentenza di primo grado, che, avendo la parte creditrice richiesto in sede monitoria gli “interessi legali e/o moratori dalla maturazione del credito fino al saldo”, la statuizione con la quale il giudice del monitorio ha condannato la parte debitrice al pagamento degli “interessi legali decorrenti dalla domanda sino al saldo” deve intendersi quale condanna al pagamento degli “interessi nella misura e con la decorrenza di cui agli articoli 4 e 5 del D. Lgs. 231/2002” e, pertanto, la condanna del debitore al pagamento degli interessi trova titolo nel decreto ingiuntivo confermato e dichiarato esecutivo.
8. Le spese di lite del presente grado di giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo in applicazione dei parametri di cui al D.M. 55/2014 come aggiornato dal D.M. 147/2022 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 236 dell'8.10.2022 ed entrato in vigore dal 23.10.2022 -tenuto conto del valore della causa (rientrante nello scaglione di valore compreso tra Euro 5.200,01 ed Euro
26.000,00) e dei parametri minimi-.
Il tenore della decisione comporta l'obbligo a carico della parte appellante di versare un ulteriore importo, pari a quello del contributo unificato previsto per l'impugnazione proposta, a norma dell'art. 13 comma 1 quater D.P.R. 115/02.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Potenza, sezione civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto avverso la sentenza n. 560/2020 emessa dal Tribunale di Potenza e pubblicata in data 31.7.2020, così provvede:
a) rigetta l'appello; b) condanna la parte appellante alla rifusione delle spese di lite sostenute dalla parte appellata, liquidate in Euro 2.906,00 per compensi, oltre spese generali, iva e cpa come per legge;
c) dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per l'impugnazione proposta.
Così deciso in Potenza, nella camera di consiglio del 20.5.2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente
dott.ssa Alessia D'Alessandro dott. Michele Videtta
Sezione Civile
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte, riunita in camera di consiglio in persona dei magistrati
- dott. Michele VIDETTA presidente
- dott.ssa Alessia D'ALESSANDRO consigliere relatore
- avv. Eustachio Roberto SIVILLA giudice ausiliario ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel giudizio in grado di appello iscritto al n. 543/2020 RG vertente
TRA
(C.F.: ), in qualità di titolare dell'omonima azienda Parte_1 CodiceFiscale_1
agricola, rappresentato e difeso dall'avv. Loredana Rago, ed elettivamente domiciliato in Lavello, alla via Conceria 27, presso lo studio del difensore
APPELLANTE
E
ON
(P.IVA , in persona del legale rappresentante p.t. e Commissario liquidatore,
[...] P.IVA_1
con sede in Lavello, rappresentata e difesa dall'avv. Maurizio Napolitano ed elettivamente domiciliata in Potenza, alla via del Popolo n. 2, presso lo studio del difensore
APPELLATA
OGGETTO: appello avverso sentenza n. 560/2020 del Tribunale di Potenza;
opposizione a decreto ingiuntivo.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO 1. Con atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo, notificato il 29.11.2018, Parte_1
conveniva in giudizio, dinanzi al Tribunale civile di Potenza, la
[...]
opponendosi al decreto ingiuntivo n. 1001/2018 emesso dal ON
Tribunale stesso in data 12.10.2018 - con il quale veniva ingiunto a il pagamento di € Parte_1
15.160,01 oltre interessi legali decorrenti dalla domanda sino al saldo, a titolo di corrispettivo dovuto per la vendita di prodotti agricoli-, per ottenere l'accoglimento dell'opposizione e la revoca integrale dell'opposto decreto ingiuntivo, con condanna della controparte al pagamento delle spese e degli onorari di giudizio, oltre accessori di legge.
Sosteneva:
- che l'onere di provare la sussistenza del credito, vale a dire la ricorrenza dei fatti posti a fondamento della domanda, incombeva sul creditore, dovendo il debitore eccepire solo l'inefficacia dei fatti costitutivi documentalmente provati nella fase monitoria, nonché dimostrare fatti impeditivi, modificativi od estintivi della pretesa della controparte;
- che, pertanto, nel caso di decreto ingiuntivo avente ad oggetto il pagamento di forniture, spettava al creditore fornire la prova del fatto costituivo e del quantum;
-che la documentazione prodotta a sostegno della pretesa creditrice era rappresentata da fatture commerciali, alle quali poteva riconoscersi il valore di prova idonea solamente ai fini dell'emissione del decreto ingiuntivo, non potendo detti documenti, in quanto formati dalla parte che se ne avvaleva, integrare la prova del credito in essi indicati;
- che il diritto alla pretesa era prescritto, senza considerarsi un riconoscimento dell'addebito, risalendo al settembre 2017 l'unica richiesta effettuata.
Con comparsa di costituzione e risposta, depositata il 29.4.2018, si costituiva in giudizio la
[...]
chiedendo: -preliminarmente, di concedere ex art ON
648 c.p.c. la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto, non essendo l'opposizione fondata su prova scritta o di pronta soluzione;
- di accertare e dichiarare la nullità dell'atto di citazione in opposizione;
- nel merito, di rigettare l'opposizione in quanto infondata e/o non provata;
- per l'effetto, di confermare il decreto ingiuntivo opposto con il riconoscimento degli interessi moratori ex art. 4 D.lgs. 231/2002 dal maturarsi del credito fino al soddisfo;
- vittoria di spese e compensi.
Sosteneva:
- che l'atto di citazione in opposizione era nullo, essendo incerta l'esposizione dei fatti e degli elementi di diritto costituenti le ragioni della domanda e non avendo controparte preso posizione sui fatti esposti dal creditore a fondamento della pretesa ingiuntiva;
che controparte non negava le fatture commerciali poste a base del decreto ingiuntivo, né muoveva contestazioni sull'an o sul quantum;
- che anche l'eccezione di prescrizione era strumentale e priva di fondamento, avendo la società creditrice provveduto ad interrompere costantemente il maturarsi del termine di prescrizione con istanze di pagamento inviate con note racc. a/r in data 5.1.2011, 25.1.2013, 3.6.2013, 22.6.2015,
1.4.2016.
All'udienza del 26.2.2020 il giudice riservava la causa per la decisione, assegnando alle parti il termine di sessanta giorni per il deposito delle comparse conclusionali ed ulteriori venti giorni per il deposito delle memorie di replica.
2. Con sentenza n. 560/2020 pubblicata in data 31.7.2020, il Tribunale di Potenza: -rigettava l'opposizione a decreto ingiuntivo, e per l'effetto, dichiarava esecutivo il decreto ingiuntivo n.
1001/2018; - condannava al pagamento degli interessi sulla somma ingiunta nella Parte_1
misura e con la decorrenza di cui agli articoli 4 e 5 del Decreto Legislativo n.231/2002; - condannava al pagamento delle spese in favore della Parte_1 ON
[...]
In particolare, Il Tribunale osservava:
a) che la agiva in giudizio nei confronti di ON
, in qualità di titolare dell'omonima azienda agricola, con il deposito del ricorso Parte_1
per decreto ingiuntivo, per ottenere il pagamento del corrispettivo maturato per la fornitura di prodotti agricoli, producendo, a corredo del ricorso, le fatture e l'estratto autentico del Libro giornale e, quindi, fornendo prova scritta idonea ai fini della pronuncia del decreto ingiuntivo;
b) che, nell'atto di opposizione a decreto ingiuntivo, non negava espressamente Parte_1
l'esistenza del rapporto contrattuale dedotto dal creditore opposto a fondamento della domanda, né l'esecuzione della prestazione dallo stesso dovuta, avente ad oggetto la consegna dei prodotti agricoli indicati nella documentazione in atti, limitandosi a contestare genericamente la pretesa azionata dalla ON
deducendo l'inidoneità sul piano probatorio delle fatture prodotte ed eccependo la prescrizione del credito azionato;
non avendo l'opponente contestato né l'intervenuta stipulazione del contratto, né la consegna, ad opera del venditore, dei prodotti agricoli che ne costituivano l'oggetto, si doveva ritenere acquisita la prova dei fatti costitutivi del credito fatto valere dalla società opposta;
c) che, esaminando l'eccezione di prescrizione del credito, emergeva l'effettivo decorso del termine decennale tra la data di emissione di alcune fatture e la data di notifica del decreto ingiuntivo, ma la società creditrice aveva tempestivamente dimostrato l'interruzione del decorso del termine per effetto dell'invio al debitore ingiunto di una serie di lettere di messa in mora;
d) che, avendo il creditore opposto provato la fonte negoziale dell'obbligazione e l'adempimento della sua obbligazione e risultando escluso il verificarsi del fatto estintivo del credito, allegato dall'opponente, l'opposizione doveva essere rigettata;
e) che la domanda riguardante il riconoscimento degli interessi in misura superiore e con la decorrenza di cui agli art. 4 e 5 D.l. 231/02 -formulata in modo specifico nella comparsa di costituzione e risposta dalla parte opposta che, in sede monitoria, aveva chiesto genericamente gli interessi legali dalla data di maturazione del credito- era ammissibile in rito -in quanto contenuta nello ius variandi spettante al creditore opposto ed integrante una mera emendatio libelli- e fondata nel merito -in quanto il rapporto contrattuale rientrava sul piano temporale e applicativo fra quelli cui era riferita la disciplina del ritardo dei pagamenti nelle transazioni commerciali dettata dal D. lgs. 231 del 2002-;
f) che, stante l'integrale rigetto dell'opposizione, il decreto ingiuntivo opposto doveva conservare l'efficacia di titolo esecutivo, mentre la sentenza doveva costituire titolo esecutivo limitatamente alla condanna del debitore al pagamento degli interessi.
3. Con atto di citazione notificato in data 27.10.2020, in qualità di titolare Parte_1 dell'omonima azienda agricola, proponeva appello avverso la sentenza n. 560/2020, al fine di ottenere: - in via preliminare, la sospensione dell'efficacia esecutiva ovvero la sospensione della esecutorietà della sentenza di primo grado;
- nel merito, la revoca del decreto ingiuntivo opposto;
- in subordine, nel caso di conferma del decreto ingiuntivo opposto, la conferma del decreto anche riguardo agli interessi liquidati in esso nella misura legale;
- in riforma della sentenza impugnata, anche la conseguente revoca della condanna alle spese di giudizio, in attuazione del principio di soccombenza;
- vittoria di spese e competenze del doppio grado e in subordine con compensazione.
Sosteneva, in particolare:
3.1. che il giudice di prime cure non aveva concesso i termini previsti dall'art 183, comma 6,
c.p.c., entro i quali l'opponente avrebbe adempiuto all'onere di allegazione contraria, con conseguente violazione del diritto di difesa;
3.2. che vi era stata una violazione dell'art. 115 c.p.c., poiché il giudice aveva considerato provato il fatto (vendita e consegna di prodotti) in quanto non contestato, ma aveva poi fondato la sua decisione, oltre che su tale fatto, anche su un altro fatto (fatture e documenti prodotti a corredo del ricorso monitorio) che erano oggetto di contestazione, ritenendo quindi erroneamente provata la domanda;
3.3. che vi era stata una violazione degli artt. 112 e 113 c.p.c., per avere il giudice di primo grado accolto la domanda di pagamento degli interessi nella misura e con la decorrenza di cui agli artt. 4 e 5 D. Lgs. 231/2002, domanda che la società creditrice non aveva proposto col ricorso monitorio, ma solo nel giudizio di opposizione, nel quale l'opposto non poteva proporre domande diverse da quelle fatte valere dall'ingiunzione o domande riconvenzionali, così che era inammissibile la richiesta di interessi per una somma maggiore;
3.4 che vi era stata una violazione dell'art. 645 c.p.c., in quanto, ove il giudice avesse voluto accogliere la richiesta di pagamento degli interessi in misura maggiore rispetto a quella riconosciuta col decreto monitorio, avrebbe dovuto revocare il decreto ingiuntivo e statuire in merito al pagamento degli interessi in misura diversa.
4. Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 23.1.2021 si costituiva in giudizio la
L.C.A., chiedendo: - in via ON
preliminare, di rigettare la richiesta di sospensione dell'esecuzione della sentenza impugnata;
- nel merito, di rigettare ogni avversa pretesa, e per l'effetto, di confermare la sentenza del Tribunale n.
560/2020; - vittoria di spese e compensi.
5. All'udienza del 3.3.2021 l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza impugnata veniva dichiarata inammissibile.
6. All'udienza del 21.1.2025 la causa veniva assegnata in decisione con concessione alle parti dei termini di sessanta giorni per il deposito di comparse conclusionali ed ulteriori venti giorni per il deposito di memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
7. L'appello è infondato e deve, pertanto, essere rigettato.
7.1. Col primo motivo di appello, l'appellante ha lamentato la mancata concessione, da parte del giudice di prime cure, dei termini di cui all'art 183, comma 6, c.p.c..
Il motivo è inammissibile. Ed infatti, la parte che impugni una sentenza lamentando la mancata concessione dei termini di cui all'art. 183, sesto comma, c.p.c. deve dimostrare che, da tale mancata concessione, sia conseguita in concreto una lesione del suo diritto di difesa, allegando il pregiudizio che gliene sia derivato, essendo altrimenti il motivo inammissibile per difetto d'interesse (cfr. sul punto, Cass. Civ., n. 6343/2011).
Nel caso di specie, lamentando la mancata concessione dei detti termini e la generica violazione del diritto di difesa, la parte appellante si è limitata ad aggiungere che, nei termini di cui all'art. 183 c.p.c., avrebbe, in qualità di opponente, adempiuto all'onere di allegazione contraria, senza tuttavia spiegare quali ulteriori allegazioni, che avrebbe inteso fare, gli siano state precluse.
7.2. Col secondo motivo di appello, l'appellante ha lamentato l'asserita violazione, da parte del primo giudice, dell'art. 115 c.p.c.., sostenendo che il giudice dell'opposizione aveva erroneamente ritenuto provata la domanda, considerando provato il fatto (vendita e consegna di prodotti) in quanto non contestato, ma fondando la sua decisione, oltre che su tale fatto, anche su un altro fatto (fatture e documenti prodotti a corredo del ricorso monitorio) che erano oggetto di contestazione.
Il motivo è infondato.
Ed invero, a corredo della domanda monitoria, formulata per ottenere il pagamento del corrispettivo maturato per la fornitura di prodotti agricoli, producendo, la società creditrice ha prodotto le fatture
(n. 201 del 31-7-2004, n. 131 del 31-5-2005, n. 36 dell'8-5-2006, n. 59 del 15-5-2006, n. 48 del 30-
5-2009, n. 39 del 31-5-2011, n. 40 del 31-5-2011, n. 41 del 31-5-2011 e n. 42 del 31-5-2011), unitamente all'estratto autentico del libro giornale -prova scritta idonea ai fini della pronuncia del decreto ingiuntivo-.
Proponendo opposizione, non ha negato espressamente l'esistenza del rapporto Parte_1 contrattuale dedotto dal creditore opposto a fondamento della domanda, né l'esecuzione della prestazione di consegna dei prodotti agricoli indicati nella documentazione prodotta in sede monitoria, limitandosi a contestare genericamente la pretesa azionata dalla
[...]
in ragione della mera inidoneità delle fatture a costituire prova ON
piena del credito azionato.
Occorre sul punto evidenziare che, ai sensi dell'art. 634 c.p.c., sia gli estratti autentici delle scritture contabili obbligatorie di cui agli articoli 2214 e ss. del c.c., bollate e vidimate nelle forme di legge e regolarmente tenute, sia gli estratti notarili autentici delle scritture contabili prescritte dalle leggi tributarie tenute con l'osservanza delle norme stabilite per tali scritture, costituiscono documenti idonei a fornire la prova scritta della sussistenza del credito necessaria ai fini dell'ottenimento del decreto ingiuntivo.
Peraltro, secondo il consolidato e condivisibile orientamento giurisprudenziale, il creditore deve provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore è gravato dell'onere di provare l'eventuale fatto estintivo della pretesa fatta valere (cfr. Cass. Civ. S.U. 13533\2001).
In ordine alla valenza probatoria della fattura, la Suprema Corte ha affermato che
"la fattura commerciale, avuto riguardo alla sua formazione unilaterale e alla funzione di far risultare documentalmente elementi relativi all'esecuzione di un contratto, si inquadra fra gli atti giuridici a contenuto partecipativo, consistendo nella dichiarazione indirizzata all'altra parte di fatti concernenti un rapporto già costituito. Pertanto, quando tale rapporto sia contestato fra le parti, la fattura non può costituire un valido elemento di prova delle prestazioni eseguite, ma può al massimo costituire un mero indizio" (cfr. Cass. Civ., n. 299/2016 e in precedenza nello stesso senso
Cass. Civ., n. 15383/2010).
Nel caso di specie, nell'atto di opposizione a decreto ingiuntivo non è stata contestata l'esistenza del rapporto contrattuale intercorso con la parte opposta –il quale deve dunque ritenersi provato-, essendosi l'opponente limitandosi ad eccepire in maniera del tutto generica che alle fatture può
“riconoscersi il valore di prova idonea solamente ai fini della emissione del decreto ingiuntivo”, senza tuttavia contestare l'avvenuta consegna, ad opera del venditore, dei prodotti agricoli indicati nella documentazione prodotta in sede monitoria.
Ne consegue che i fatti costitutivi della pretesa creditoria -fonte negoziale dell'obbligazione dedotta in giudizio e adempimento della obbligazione di consegna delle merci- sono stati correttamente ritenuti provati dal Tribunale, il quale, rigettata l'eccezione di prescrizione formulata dall'opponente e, quindi, escluso il fatto estintivo dell'obbligazione eccepito dal debitore, ha condivisibilmente rigettato l'opposizione, in mancanza di alcuna prova -gravante sul debitore opponente- in ordine all'adempimento totale o parziale del credito.
7.3. Col terzo motivo di appello, l'appellante ha lamentato l'asserita violazione, da parte del primo giudice, degli artt. 112 e 113 c.p.c., sostenendo che il giudice dell'opposizione non avrebbe potuto accogliere la richiesta, formulata dalla parte opposta, nella comparsa di costituzione e risposta, di riconoscimento degli interessi nella misura e con la decorrenza di cui agli art. 4 e 5 del D. Lgs.
231/2002, avendo la parte creditrice chiesto, nel ricorso monitorio, i soli interessi legali dalla data di maturazione del credito. Il motivo è infondato.
Ed infatti, col ricorso monitorio la parte creditrice ha formulato richiesta di “interessi legali e/o moratori dalla maturazione del credito fino al saldo”, chiedendo poi, nella comparsa di costituzione e risposta del giudizio di opposizione, di “confermare il decreto ingiuntivo opposto con il riconoscimento degli interessi moratori ex art. 4 D. Lgs. 231/2002 dal maturarsi del credito fino al soddisfo”.
Ebbene, la Suprema Corte ha avuto occasione di statuire che “Nel caso di ritardo nell'adempimento di obbligazioni pecuniarie nell'ambito di transazioni commerciali, il creditore ha diritto alla corresponsione degli interessi moratori ai sensi degli artt. 4 e 5 del d.lgs. n. 231 del 2002 con decorrenza automatica dal giorno successivo alla scadenza del termine per il pagamento, senza che vi sia bisogno di alcuna formale costituzione in mora e senza che nella domanda giudiziale il creditore debba specificare la natura e la misura degli interessi richiesti” (Cass. Civ., n.
14911/2019).
Ne consegue che, sussistendo la domanda di pagamento degli interessi legali dalla data della maturazione sino al saldo, a nulla rileva la circostanza che il creditore non abbia espressamente fatto riferimento, nel ricorso monitorio, agli interessi di cui al D. Lgs. 231/2022, poiché, vertendosi nell'ambito di una compravendita di merci tra operatori economici, rientrante sotto il profilo temporale tra quelle cui si applica la disciplina dettata dal D. Lgs. 231/2002, gli interessi moratori spettanti al creditore sono gli interessi legali disciplinati, nella misura e nella decorrenza, dagli artt. 4
e 5 del D. Lgs. 231/2002.
7.4. Col quarto motivo di appello, l'appellante ha lamentato la violazione dell'art. 645 c.p.c., sostenendo che, ove il primo giudice avesse voluto accogliere la richiesta di pagamento degli interessi in misura maggiore rispetto a quella riconosciuta col decreto monitorio, avrebbe dovuto revocare il decreto ingiuntivo e statuire in merito al pagamento degli interessi in misura diversa.
Il motivo è infondato.
Osserva infatti la Corte, sul punto, che se è vero che la giurisprudenza ha statuito che “Nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, il cui oggetto non è ristretto alla verifica delle condizioni di ammissibilità e di validità del decreto stesso, ma si estende all'accertamento, con riferimento alla situazione di fatto esistente al momento della pronuncia della sentenza - e non a quello anteriore della domanda o dell'emissione del provvedimento opposto dei fatti costitutivi del diritto in contestazione, il giudice, qualora riconosca fondata, anche solo parzialmente e per fatti sopravvenuti, una eccezione di pagamento formulata dall'opponente deve comunque revocare " in toto" il decreto opposto, pronunciando condanna al pagamento della somma effettivamente dovuta
(Nella specie la S.C. ha cassato la sentenza di merito che, rilevato che gli interessi dovuti in forza della legge n. 108 del 1996 erano diversi da quelli fissati nell'ingiunzione, non l'aveva revocata, affermando erroneamente che il diverso tasso di interesse riguardava la fase esecutiva)” (Cass. Civ.,
n. 15026/2005), è anche vero che, nel caso di specie, l'opposizione proposta dal debitore avverso il decreto ingiuntivo è stata rigettata, con la conseguenza che il decreto ingiuntivo non deve essere revocato.
Pertanto, condivisibilmente il Tribunale ha dichiarato esecutivo il decreto ingiuntivo e ha riconosciuto il diritto del creditore agli interessi sulla somma ingiunta (Euro 15.160,01) nella misura e con la decorrenza di cui agli articoli 4 e 5 del D. Lgs. 231/2002.
Occorre solo specificare, ad integrazione della motivazione della sentenza di primo grado, che, avendo la parte creditrice richiesto in sede monitoria gli “interessi legali e/o moratori dalla maturazione del credito fino al saldo”, la statuizione con la quale il giudice del monitorio ha condannato la parte debitrice al pagamento degli “interessi legali decorrenti dalla domanda sino al saldo” deve intendersi quale condanna al pagamento degli “interessi nella misura e con la decorrenza di cui agli articoli 4 e 5 del D. Lgs. 231/2002” e, pertanto, la condanna del debitore al pagamento degli interessi trova titolo nel decreto ingiuntivo confermato e dichiarato esecutivo.
8. Le spese di lite del presente grado di giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo in applicazione dei parametri di cui al D.M. 55/2014 come aggiornato dal D.M. 147/2022 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 236 dell'8.10.2022 ed entrato in vigore dal 23.10.2022 -tenuto conto del valore della causa (rientrante nello scaglione di valore compreso tra Euro 5.200,01 ed Euro
26.000,00) e dei parametri minimi-.
Il tenore della decisione comporta l'obbligo a carico della parte appellante di versare un ulteriore importo, pari a quello del contributo unificato previsto per l'impugnazione proposta, a norma dell'art. 13 comma 1 quater D.P.R. 115/02.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Potenza, sezione civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto avverso la sentenza n. 560/2020 emessa dal Tribunale di Potenza e pubblicata in data 31.7.2020, così provvede:
a) rigetta l'appello; b) condanna la parte appellante alla rifusione delle spese di lite sostenute dalla parte appellata, liquidate in Euro 2.906,00 per compensi, oltre spese generali, iva e cpa come per legge;
c) dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per l'impugnazione proposta.
Così deciso in Potenza, nella camera di consiglio del 20.5.2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente
dott.ssa Alessia D'Alessandro dott. Michele Videtta