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Sentenza 22 dicembre 2025
Sentenza 22 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 22/12/2025, n. 1716 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 1716 |
| Data del deposito : | 22 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE I CIVILE riunito in camera di consiglio e composto dai sig.ri Magistrati dott. Francesco Micela Presidente dott.ssa Gabriella Giammona Giudice dott.ssa Monica Montante Giudice dei quali il primo relatore ed estensore, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al n. 5201/2025 R.G.V.G.
PROMOSSO DA
, nata a [...], in data [...], Parte_1 elettivamente domiciliata in VIA ANDREA CIRRINCIONE, 4 PALERMO, presso lo studio dell'Avv. SPEDALE SALVATORE, che la rappresenta e difende per mandato in atti;
E
, nato a [...], in data [...], elettivamente Controparte_1 domiciliato in VIA P.PE DI PATERNO' 86, PALERMO, presso lo studio dell'Avv.
CI US, che lo rappresenta e difende per mandato in atti;
CON L'INTERVENTO del Pubblico Ministero
AVENTE AD OGGETTO
Separazione consensuale
Conclusioni dei ricorrenti: Vedi ricorso e note di trattazione scritta depositate.
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
Le parti hanno chiesto dichiararsi la separazione personale dei coniugi alle condizioni indicate nell'accordo depositato in data 4 novembre 2025 e sottoscritto il 13 ottobre 2025. (matrimonio celebrato in PALERMO, il
03/06/2009).
Con note scritte depositate nel termine assegnato in sostituzione
1 dell'udienza del 12 dicembre 2025, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., e con le allegate dichiarazioni sottoscritte, le parti hanno dichiarato di non volersi riconciliare e hanno insisito nell'accordo.
Ricorrono i presupposti di legge per l'accoglimento della domanda alle condizioni che le parti hanno compiutamente indicato nel ricorso, che in questa sede integralmente si richiamano:
“- Autorizzarsi i coniugi a vivere separati, libero ciascuno di portare la propria residenza ove ritenga e nel reciproco rispetto;
- L'immobile adibito a casa familiare di Via Magg. n. 10 in Controparte_2
Palermo, in comproprietà tra i due coniugi nella misura del 50% pro quota indivisa ciascuno, è da assegnarsi alla SI.ra ; Parte_1
- I SIg.ri si obbligano al pagamento delle rate mensili del Parte_2 mutuo fondiario gravante su detto immobile nella misura del 50% ciascuno, fino alla sua estinzione;
- Disporre l'affidamento condiviso del figlio minore nato Persona_1
a Palermo il 11.10.2010 secondo il principio della bigenitorialità, con domicilio prevalente presso la madre SI.ra , con facoltà del padre di Parte_1 vederli quando vorrà, previo accordo con la ricorrente;
in caso di mancato accordo, il SI. potrà tenere con sé il figlio minore, Controparte_1 compatibilmente con i propri impegni lavorativi e scolastici di ogni Per_1 quindici giorni nei fine settimana (sabato e domenica), oltre alle vacanze natalizie e pasquali, secondo il principio dell'alternanza, un anno col padre e un anno con la madre, dal 23 dicembre al 30 dicembre e dal 31 dicembre al 6 gennaio;
la Pasqua ed lunedì di Pasqua, sempre secondo il principio dell'alternanza, un anno col padre e un anno con la madre;
per le vacanze estive, nei mesi di luglio o agosto, quindici giorni consecutivi da concordarsi
(o due settimane tra loro non consecutive) tra le parti, tenuto conto delle rispettive esigenze lavorative delle parti e di quelle del minore, anche in considerazione dell'età del predetto;
- Disporre, ex art. 337 sexies c.c., l'obbligo a carico di ciascuno dei genitori di comunicare all'altro, entro il termine perentorio di trenta giorni, l'avvenuto cambiamento di residenza o di domicilio;
- Disporre l'obbligo a carico del SI. di corrispondere in Controparte_1
2 favore della SI.ra , a titolo di contributo al mantenimento per i Parte_1 due figli della coppia: – che, sebbene maggiorenne, non è Parte_3 economicamente indipendente – ed la somma di € 150,00 mensile Per_1 cadauno, oltre il 50% delle spese straordinarie e non preventivabili come da
Protocollo di Intesa del Tribunale di Palermo sulle spese extra-assegno per il mantenimento della prole;
- I ricorrenti convengono che l'intero importo dell'Assegno Unico per i due figli della coppia verrà erogato da INPS in favore della SI.ra ; Parte_1
- I ricorrenti convengono che nessun importo è previsto in favore dell'uno o dell'altro a titolo di contributo mantenimento coniuge, con espressa volontà delle parti di non avere nient'altro da pretendere l'una verso l'altra, sia dal punto di vista patrimoniale e non, ritenendosi così pienamente soddisfatte, rinunciando parimenti a qualunque reciproca pretesa e diritto relativo sia al loro rapporto di coniugio, che a quello intercorso durante la separazione;
- Spese di lite compensate.
- Emettere le statuizioni più opportune che si dovessero rendere necessarie.”
Le condizioni dell'accordo sono conformi alla legge.
Non ricorre alcuna ipotesi che autorizzi pronuncia di condanna alle spese.
PER QUESTI MOTIVI
Omologa la separazione consensuale dei predetti coniugi alle condizioni riportate in parte motiva.
Dispone che questa sentenza, in copia autentica, venga trasmessa all'Ufficio di Stato Civile del Comune di PALERMO (atto n. 24, P. I, Anno 2009) per le annotazioni e per le ulteriori incombenze di cui al D.P.R. 3 novembre 2000 n.
369.
Nulla sulle spese.
Così deciso in Palermo, nella camera di consiglio della I Sezione Civile del
Tribunale, il 15/12/2025.
Il presente provvedimento, redatto su documento informatico, viene sottoscritto con firma digitale dal Presidente e relatore Francesco Micela, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del d.lgs. 7/3/2005,
n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia
21/2/2011, n. 44.
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE I CIVILE riunito in camera di consiglio e composto dai sig.ri Magistrati dott. Francesco Micela Presidente dott.ssa Gabriella Giammona Giudice dott.ssa Monica Montante Giudice dei quali il primo relatore ed estensore, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al n. 5201/2025 R.G.V.G.
PROMOSSO DA
, nata a [...], in data [...], Parte_1 elettivamente domiciliata in VIA ANDREA CIRRINCIONE, 4 PALERMO, presso lo studio dell'Avv. SPEDALE SALVATORE, che la rappresenta e difende per mandato in atti;
E
, nato a [...], in data [...], elettivamente Controparte_1 domiciliato in VIA P.PE DI PATERNO' 86, PALERMO, presso lo studio dell'Avv.
CI US, che lo rappresenta e difende per mandato in atti;
CON L'INTERVENTO del Pubblico Ministero
AVENTE AD OGGETTO
Separazione consensuale
Conclusioni dei ricorrenti: Vedi ricorso e note di trattazione scritta depositate.
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
Le parti hanno chiesto dichiararsi la separazione personale dei coniugi alle condizioni indicate nell'accordo depositato in data 4 novembre 2025 e sottoscritto il 13 ottobre 2025. (matrimonio celebrato in PALERMO, il
03/06/2009).
Con note scritte depositate nel termine assegnato in sostituzione
1 dell'udienza del 12 dicembre 2025, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., e con le allegate dichiarazioni sottoscritte, le parti hanno dichiarato di non volersi riconciliare e hanno insisito nell'accordo.
Ricorrono i presupposti di legge per l'accoglimento della domanda alle condizioni che le parti hanno compiutamente indicato nel ricorso, che in questa sede integralmente si richiamano:
“- Autorizzarsi i coniugi a vivere separati, libero ciascuno di portare la propria residenza ove ritenga e nel reciproco rispetto;
- L'immobile adibito a casa familiare di Via Magg. n. 10 in Controparte_2
Palermo, in comproprietà tra i due coniugi nella misura del 50% pro quota indivisa ciascuno, è da assegnarsi alla SI.ra ; Parte_1
- I SIg.ri si obbligano al pagamento delle rate mensili del Parte_2 mutuo fondiario gravante su detto immobile nella misura del 50% ciascuno, fino alla sua estinzione;
- Disporre l'affidamento condiviso del figlio minore nato Persona_1
a Palermo il 11.10.2010 secondo il principio della bigenitorialità, con domicilio prevalente presso la madre SI.ra , con facoltà del padre di Parte_1 vederli quando vorrà, previo accordo con la ricorrente;
in caso di mancato accordo, il SI. potrà tenere con sé il figlio minore, Controparte_1 compatibilmente con i propri impegni lavorativi e scolastici di ogni Per_1 quindici giorni nei fine settimana (sabato e domenica), oltre alle vacanze natalizie e pasquali, secondo il principio dell'alternanza, un anno col padre e un anno con la madre, dal 23 dicembre al 30 dicembre e dal 31 dicembre al 6 gennaio;
la Pasqua ed lunedì di Pasqua, sempre secondo il principio dell'alternanza, un anno col padre e un anno con la madre;
per le vacanze estive, nei mesi di luglio o agosto, quindici giorni consecutivi da concordarsi
(o due settimane tra loro non consecutive) tra le parti, tenuto conto delle rispettive esigenze lavorative delle parti e di quelle del minore, anche in considerazione dell'età del predetto;
- Disporre, ex art. 337 sexies c.c., l'obbligo a carico di ciascuno dei genitori di comunicare all'altro, entro il termine perentorio di trenta giorni, l'avvenuto cambiamento di residenza o di domicilio;
- Disporre l'obbligo a carico del SI. di corrispondere in Controparte_1
2 favore della SI.ra , a titolo di contributo al mantenimento per i Parte_1 due figli della coppia: – che, sebbene maggiorenne, non è Parte_3 economicamente indipendente – ed la somma di € 150,00 mensile Per_1 cadauno, oltre il 50% delle spese straordinarie e non preventivabili come da
Protocollo di Intesa del Tribunale di Palermo sulle spese extra-assegno per il mantenimento della prole;
- I ricorrenti convengono che l'intero importo dell'Assegno Unico per i due figli della coppia verrà erogato da INPS in favore della SI.ra ; Parte_1
- I ricorrenti convengono che nessun importo è previsto in favore dell'uno o dell'altro a titolo di contributo mantenimento coniuge, con espressa volontà delle parti di non avere nient'altro da pretendere l'una verso l'altra, sia dal punto di vista patrimoniale e non, ritenendosi così pienamente soddisfatte, rinunciando parimenti a qualunque reciproca pretesa e diritto relativo sia al loro rapporto di coniugio, che a quello intercorso durante la separazione;
- Spese di lite compensate.
- Emettere le statuizioni più opportune che si dovessero rendere necessarie.”
Le condizioni dell'accordo sono conformi alla legge.
Non ricorre alcuna ipotesi che autorizzi pronuncia di condanna alle spese.
PER QUESTI MOTIVI
Omologa la separazione consensuale dei predetti coniugi alle condizioni riportate in parte motiva.
Dispone che questa sentenza, in copia autentica, venga trasmessa all'Ufficio di Stato Civile del Comune di PALERMO (atto n. 24, P. I, Anno 2009) per le annotazioni e per le ulteriori incombenze di cui al D.P.R. 3 novembre 2000 n.
369.
Nulla sulle spese.
Così deciso in Palermo, nella camera di consiglio della I Sezione Civile del
Tribunale, il 15/12/2025.
Il presente provvedimento, redatto su documento informatico, viene sottoscritto con firma digitale dal Presidente e relatore Francesco Micela, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del d.lgs. 7/3/2005,
n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia
21/2/2011, n. 44.
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