Ordinanza collegiale 18 febbraio 2022
Sentenza 29 marzo 2022
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Lecce, sez. I, sentenza 29/03/2022, n. 524 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Lecce |
| Numero : | 524 |
| Data del deposito : | 29 marzo 2022 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 29/03/2022
N. 00524/2022 REG.PROV.COLL.
N. 00050/2019 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Lecce - Sezione Prima
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 50 del 2019, integrato da motivi aggiunti, proposto da
-OMISSIS-, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Tommaso Millefiori, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Lecce, via C.A. Mannarino 11/A;
contro
Comune di Gallipoli, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Angelo Vantaggiato, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Lecce, via Zanardelli n. 7;
per l'annullamento
Per quanto riguarda il ricorso introduttivo:
- dell'Ordinanza dirigenziale -OMISSIS-, successivamente conosciuta dalla ricorrente, con la quale il Responsabile di Sezione del Settore 3° Gestione del Territorio – Reti Infrastrutturali – Lavori Pubblici – Manutenzioni del Comune di Gallipoli ha disposto “ 2. di prendere atto della Ordinanza -OMISSIS-, emessa dal Tribunale Ordinario di Lecce – Ufficio Incidente di Esecuzione in data 08.06 [rectius: 05].2018, … 3. di rettificare l'Ordinanza -OMISSIS-, scorporando dall'acquisizione al Patrimonio del Comune di Gallipoli le P.lle che il Tribunale Ordinario di Lecce, nella pronuncia del 08.06 [rectius: 05].2018, di cui sopra, ha escluso dalla statuizione di confisca contenuta nella sentenza del Tribunale di Lecce, Sezione distaccata di Gallipoli, emessa il 27.09.2012 nei confronti di -OMISSIS- e divenuta irrevocabile il 17.07.2017, i terreni distinti in catasto al Foglio -OMISSIS- P.lle -OMISSIS- (originate dalla P.lla-OMISSIS-),-OMISSIS-(originate dalla P.lla-OMISSIS-); 4. di stabilire che, in virtù della rettifica in questione, l'acquisizione già disposta in favore del Patrimonio del Comune di Gallipoli ai sensi del comma 2 dell'art. 44 del DPR 380/2001, inerisce alle sole aree di cui al capo a) della rubrica della sentenza del Tribunale di Lecce, Sezione distaccata di Gallipoli, emessa il 27.09.2012 nei confronti di -OMISSIS- e divenuta irrevocabile il 17.07.2017, … ”; nonché «…la trascrizione immediata della (stessa) Ordinanza presso la Conservatoria dei Registri immobiliari »;
-- di tutti quanti gli altri atti comunque presupposti, connessi, e/o consequenziali del medesimo procedimento;
con conseguente riconoscimento del diritto della ricorrente di ottenere l'ordine di cancellazione della trascrizione della suddetta Ordinanza dirigenziale presso la competente Cancelleria dei Registri Immobiliari ove eventualmente già eseguita;
Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati il 16\10\2019:
- della Determinazione n. -OMISSIS-, pubblicata nell'albo pretorio comunale in pari data per 15 giorni consecutivi, emessa dal Responsabile P.O. Sezione Demanio e Patrimonio del Comune di Gallipoli – Settore 3: Gestione del Territorio – Reti Infrastrutturali – Lavori Pubblici – Manutenzioni, recante ad oggetto “ Conclusione del procedimento amministrativo avente ad oggetto l'immissione nel possesso del Comune di Gallipoli delle res oggetto di confisca con riferimento all'Ordinanza di acquisizione -OMISSIS-, avviato con Ns. nota prot. in uscita -OMISSIS- ”, nonché, ove occorra, di tale ultima nota di comunicazione di avvio del relativo procedimento ex artt. 7 e ss. L. n. 241/1990; con conferma delle domande già proposte con il ricorso introduttivo.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di Gallipoli;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 23 marzo 2022 il dott. Silvio Giancaspro e uditi per le parti i difensori come da verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Premesso che:
- con ordinanza n. -OMISSIS-il Comune di Gallipoli disponeva «[…] Per le motivazioni in premessa indicate, e così come disposto dalla Sentenza Penale -OMISSIS-pronunciata il 27/07/2012 dal Tribunale di Lecce – Sezione distaccata di Gallipoli, divenuta irrevocabile il 17/07/2017, l’acquisizione al Patrimonio del Comune di Gallipoli (CF 82000090751) ai sensi del comma 2 dell’art. 44 del DPR 380/2001, delle aree di cui al capo a) della rubrica e delle opere ivi realizzate distinte in Catasto al foglio-OMISSIS-particelle -OMISSIS-, che, per effetto delle variazioni sopra riportate, risultano attualmente identificate in Catasto al foglio -OMISSIS-p.lla -OMISSIS- ”;
- l’ordinanza di acquisizione gratuita al patrimonio comunale veniva impugnata dall’odierna ricorrente;
- con sentenza n. -OMISSIS-questo TAR respingeva il ricorso sulla scorta della seguente motivazione: “ è sufficiente osservare che il Comune di Gallipoli, in considerazione dell’automatismo della confisca disposta con la più volte citata pronuncia penale n. -OMISSIS- si è limitato a prendere atto di quest’ultima … Ne consegue che se differenza quantitativa sussiste, essa va eccepita non già in sede amministrativo-giurisdizionale, ma – nei limiti in cui ciò sia possibile – mediante incidente di esecuzione in sede penale, ai sensi dell’art. 666 c.p.p. ”;
- avverso la sentenza -OMISSIS- ha proposto appello al Consiglio di Stato (iscritto al n. 2451/2018 R.G.), tuttora pendente;
- con ordinanza -OMISSIS-, il Tribunale di Lecce - Seconda Sezione penale ha accertato la consistenza delle aree confiscate dal Comune di Gallipoli con l’ordinanza di acquisizione -OMISSIS-, riconoscendola errata “ per eccesso ” e per l’effetto ha “ esclu(so) dalla statuizione della confisca contenuta nella sentenza del Tribunale di Lecce, Sezione distaccata di Gallipoli, emessa il 27.09.2012 nei confronti di -OMISSIS- (irrevocabile il 17.07.2017), i terreni distinti in catasto al foglio -OMISSIS- p.lle -OMISSIS- (originate dalla p.lla-OMISSIS-),-OMISSIS-(originate dalla p.lla-OMISSIS-) ”, “ restituendo ” quindi la relativa piena proprietà (della superficie complessiva differenziale di 84.819 mq.) in capo alla -OMISSIS-;
- con ricorso proposto dinanzi alla Corte di Cassazione in data 26 giugno 2018 (n. 34749/2018) la suddetta ordinanza veniva impugnata in relazione alle residue statuizioni ancora sfavorevoli per la -OMISSIS-nella parte in cui il Giudice dell’esecuzione penale ha riconosciuto ricomprese nella confisca aree ed immobili “ulteriori” rispetto a quelle interessate dalla attività di trasformazione del territorio;
- con l’ordinanza dirigenziale-OMISSIS-, impugnata con il ricorso introduttivo dell’odierno giudizio, il Comune di Gallipoli ha recepito le correzioni di cui alla ordinanza del Tribunale di Lecce -OMISSIS-;
- con pronuncia resa nella Camera di Consiglio del 06 dicembre 2018 la Corte di Cassazione Sez. III penale ha qualificato l’impugnazione proposta avverso l’ordinanza -OMISSIS- come opposizione ai sensi dell’art. 667, comma 4, c.p.p., disponendo la trasmissione degli atti al Tribunale di Lecce per l’ulteriore corso del procedimento in vista della relativa definizione nel merito;
- con motivi aggiunti presentati in data 16.10.2019 parte ricorrente ha esteso l’impugnazione alla Determinazione n. -OMISSIS-, recante ad oggetto “ Conclusione del procedimento amministrativo avente ad oggetto l’immissione nel possesso del Comune di Gallipoli delle res oggetto di confisca … ”;
- con istanza del 21.01.2020 parte ricorrente ha chiesto la cancellazione della causa dal ruolo;
- con atto in data 8.3.2021 il comune ha presentato istanza di prelievo, assumendo che “in diverso Giudizio, proposto dalla medesima Società, il Consiglio di Stato, sull’Appello proposto dalla medesima -OMISSIS-, per la riforma della Sentenza di Codesto On.le Tribunale -OMISSIS-, ha disposto, con Ordinanza -OMISSIS-, la sospensione del processo, ai sensi dell’art.295 c.p.c., ritenendo pregiudiziale, tra l’altro, la definizione del Giudizio iscritto al n.50/19”;
Rilevato che:
- con ordinanza -OMISSIS-questo TAR ha ravvisato “ in forza del criterio del petitum sostanziale - … il possibile difetto di giurisdizione del Giudice Amministrativo sulle domande oggetto del ricorso introduttivo e dei motivi aggiunti, in quanto le stesse si appuntano sulla esatta delimitazione degli effetti del giudicato penale e sulle correlate posizioni proprietarie ” e ha quindi assegnato alle parti “ il termine di giorni venti, decorrenti dalla notificazione e/o comunicazione in via amministrativa della presente ordinanza, per presentare memorie vertenti sulla questione indicata nella parte motiva ”;
- parte ricorrente non ha articolato difese sul punto;
- da parte sua l’Amministrazione comunale, con memoria in data 23.2.2022, ha osservato che “non appare fuor di luogo rilevare che l’atto gravato con … consegue ad un atto del Tribunale Ordinario di Lecce – Ufficio Incidente di Esecuzione, con cui quel Giudice aveva escluso dalla confisca alcuni terreni, oggetto (astrattamente) della Sentenza Penale di condanna. Ed allora, proprio la specifica competenza del Giudice Penale nella vicenda della esatta determinazione delle aree “traslate” alla proprietà Comunale ed il conseguente valore meramente ricognitivo o, se si vuole, funzionale ad una trascrizione, in capo all’Ente, degli atti gravati non possono che confermare quel difetto di giurisdizione, rilevato da Codesto On.le Tribunale nell’Ordinanza -OMISSIS-. Del resto, non possiamo non rilevare che anche le vicende relative alla “trascrizione”, in quanto tale, attengono alla competenza o, meglio, alla giurisdizione del Giudice Ordinario (Civile), proprio perché direttamente connesse al diritto di proprietà, indipendentemente da quale che sia il titolo in forza del quale quella trascrizione, più o meno errata, può essere stata operata”;
Considerato che:
- “ Ai fini del relativo riparto tra giudice ordinario e giudice amministrativo, la giurisdizione va determinata sulla base della domanda, rilevando, non già, la prospettazione compiuta dalla parte bensì, il petitum sostanziale, che si identifica non solo e non tanto in funzione della concreta pronuncia che si chiede al giudice, quanto in funzione della causa petendi, ovvero, dell'intrinseca natura della posizione dedotta in giudizio ed individuata dal giudice con riguardo ai fatti allegati ” (Cassazione civile, Sez. Un., 30/07/2021 n. 21984);
- nel concreto caso di specie, le doglianze articolate da -OMISSIS- con il ricorso introduttivo e i motivi aggiunti sono sostanzialmente volte ad apprestare tutela ai diritti dominicali della società nella misura in cui questi sono direttamente incisi dalle statuizioni del Giudice Penale nella cui giurisdizione restano attratte le correlate e conseguenziali pretese proprietarie, senza che residuino tratti liberi dell’azione amministrativa che possano essere oggetto di cognizione in questa sede: “I ricorrenti contestano sostanzialmente la legittimità della confisca adottata dal Tribunale penale di Roma con la sentenza … Il ricorso è, per questa parte, inammissibile per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo come anche eccepito dalla difesa erariale nella comparsa di costituzione depositata il 13/07/18. Come, infatti, ha avuto modo di precisare la giurisprudenza, la cognizione in ordine alla legittimità della confisca adottata dal giudice penale è devoluta alla competenza del giudice dell'esecuzione penale in ossequio a quanto previsto dagli artt. 665 e 676 c.p.p. (Cass. pen. 32363/17; Cass. pen. n. 1448/16; TAR Lazio Roma n. 6434/18; TAR Sicilia - Palermo n. 1783/16; TAR Puglia - Bari n. 1274/16). Deve, pertanto, in relazione alla domanda caducatoria fondata sulle predette censure, essere dichiarata l'inammissibilità del ricorso per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo in favore del giudice ordinario davanti al quale la causa potrà essere riproposta nel rispetto dei termini e formalità previste dall'art. 11 d. lgs. n. 104/2010 ” (T.A.R. Lazio Roma, Sez. II, 24/07/2018 n. 8374);
Ritenuto pertanto di dover dichiarare il difetto di giurisdizione del Giudice Amministrativo;
Ritenuto che la natura formale della decisione giustifica la compensazione delle spese di lite;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Lecce - Sezione Prima definitivamente pronunciando sul ricorso e sui motivi aggiunti, come in epigrafe proposti, dichiara il proprio difetto di giurisdizione in favore del Giudice Ordinario.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare la parte ricorrente.
Così deciso in Lecce nella camera di consiglio del giorno 23 marzo 2022 con l'intervento dei magistrati:
Antonio Pasca, Presidente
Ettore Manca, Consigliere
Silvio Giancaspro, Primo Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Silvio Giancaspro | Antonio Pasca |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.