Articolo 226 bis del Codice delle assicurazioni private
Articolo 226Articolo 227
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30 giugno 2015
Art. 226-bis. (( (Rilevazione e comunicazione del deterioramento delle condizioni finanziarie di gruppo) )) (( 1. L'ultima societa' controllante italiana di cui all'articolo 210, comma 2, si dota di procedure per individuare il deterioramento delle condizioni del gruppo finanziarie e comunica immediatamente all'IVASS il deterioramento individuato. ))
Entrata in vigore il 30 giugno 2015
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