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Sentenza 20 maggio 2025
Sentenza 20 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 20/05/2025, n. 5019 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 5019 |
| Data del deposito : | 20 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI NAPOLI
OTTAVA SEZIONE CIVILE in persona del giudice delegato dott.ssa Nicoletta CALISE ha pronunciato la seguente
SENTENZA ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c., nella causa civile iscritta al n. 7308 R.G. dell'anno 2024, avente ad oggetto: opposizione a decreto di rigetto dell'istanza di liquidazione delle competenze all'avvocato della parte ammessa a Patrocinio a Spese dello Stato,
TRA
, rappresentata e difesa dall'avv. Giuseppe Puorto, e avv. PUORTO Parte_1
GIUSEPPE, in giudizio di persona, elettivamente domiciliati in Caiazzo (CE) alla via V. San
Severino 9 presso lo studio dell'avv. Puorto;
-Ricorrenti-
E
, in persona del Ministro p.t., rappresentato e difeso ex Controparte_1 lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, presso i cui uffici in NA, alla via A. Diaz 11
è elettivamente domiciliato;
-Resistente-
Conclusioni: per gli opponenti: come da ricorso introduttivo.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
1.- e l'avv. Giuseppe Puorto hanno proposto opposizione avverso il decreto Parte_1
del Tribunale di NA del 25.3.2024 di rigetto dell'istanza di liquidazione del compenso all'avv. Puorto, difensore della ammessa a patrocinio a spese dello Stato di NA Pt_1 nell'ambito del giudizio n. 7032/2020 R.G. celebrato davanti alla Sezione Lavoro del
Tribunale di NA e conclusosi con l'accoglimento della domanda della di Pt_1 riconoscimento dell'invalidità.
Il Tribunale aveva rigettato l'istanza di liquidazione delle competenze a spese dello Stato poiché “dalla documentazione versata in atti dal … difensore, quest'ultimo è marito della ricorrente (v Consiglio degli Avvocati di NA del 22.5.2020)” e non essendo stato prodotto 2
un “certificato di stato di famiglia circa i componenti del nucleo familiare, tra cui il difensore istante …, né documentazione circa il reddito di ciascuno di essi, onde valutare la sussistenza delle condizioni per il riconoscimento del patrocinio a spese dello Stato”.
Gli opponenti lamentano l'erroneità del provvedimento perché:
1). “il GL in seguito all'istanza … ha provveduto direttamente al rigetto senza chiedere alcuna integrazione alla parte istante incorrendo [in] errore”;
2). “la norma vigente prevede che sia il beneficiario a comunicare eventuali variazioni di reddito tali da comportare la perdita … del beneficio” ex art. 79 comma 1 lett. d);
3). basato su un “refuso di stampa nelle note di accompagnamento del COA presso il
Tribunale di NA che riportava che l'istanza di ammissione al patrocinio a spese dello
Stato era “presentata dall'avv. Giuseppe Puorto, quale marito della … Sitzia”, quando invece la stessa delibera di ammissione era corretta;
tant'è che “il COA presso il Tribunale di NA con nota del 26.3.2024 ha rilasciato nuova nota precisando … 'rilascio per errore materiale presentata dall'avv. Puorto quale difensore e non marito della ”. Pt_1
Hanno chiesto, pertanto, vinte le spese di lite, di “dichiarare illegittim[o], illogico, iniquo e difforme dalle normi vigenti il decreto di rigetto della istanza di liquidazione gratuito patrocinio del Tribunale di NA … del 25.3.2024 … comunicato … il 25.3.2024”.
Il , costituitosi, ha chiesto il rigetto dell'opposizione, infondata sotto Controparte_1
ogni profilo, vinte le spese di lite.
Prodotta documentazione e precisate le conclusioni all'udienza del 24.4.2025, sono stati riservati la decisione e il deposito della sentenza nei successivi trenta giorni ex art. 281-sexies comma 3 c.p.c.
2). Giova ricordare che “in tema di patrocinio a spese dello Stato, legittimato a proporre impugnazione contro il provvedimento di rigetto dell'istanza di liquidazione delle spese è esclusivamente il difensore” (cfr. Cass. ord. n. 15699 del 2020, Cass. ord. n. 1539 del 2015),
“quale unico titolare del diritto al compenso nei confronti dello Stato, e non anche il patrocinato, su cui non grava alcun obbligo in ordine al pagamento del corrispettivo, giacchè
l'ammissione al gratuito patrocinio, escludendo la configurazione di un incarico professionale tra i due, determina l'insorgenza di un rapporto che si instaura direttamente tra il difensore e lo Stato” (cfr. Cass. ord. n. 11769 del 2020, Cass. ord. n. 1539 del 2015).
Va dichiarato, pertanto, il difetto di legittimazione attiva di a proporre Parte_1
opposizione al decreto di rigetto dell'istanza di liquidazione delle competenze del difensore a carico dello Stato. 3
3). L'art. 79 del D.P.R. n. 115/2002 prevede, a pena di inammissibilità dell'istanza per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato, che l'istanza deve contenere le generalità dell'interessato e dei componenti la famiglia anagrafica (con i rispettivi codici fiscali) ed una dichiarazione sostitutiva di certificazione da parte dell'interessato, ai sensi dell'art. 46 comma
1 lett. o) d.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, attestante la sussistenza delle condizioni di reddito previste per l'ammissione, con specifica determinazione del reddito complessivo valutabile a tali fini, determinato secondo le modalità indicate nell'art. 76. L'istanza deve contenere, altresì, “l'impegno a comunicare, fino a che il processo non sia definito, le variazioni rilevanti dei limiti di reddito, verificatesi nell'anno precedente, entro trenta giorni dalla scadenza del termine di un anno, dalla data di presentazione dell'istanza o della eventuale precedente comunicazione di variazione”.
L'art. 76 comma 2 del medesimo decreto, in particolare, dispone che il reddito imponibile di riferimento ai fini della ammissione al patrocinio a spese dello Stato, se l'interessato convive con il coniuge o con altri familiari, è costituito dalla somma dei redditi conseguiti nel medesimo periodo da ogni componente della famiglia, compreso l'istante.
Nel caso di specie, l'istanza di ammissione a patrocinio a spese dello Stato relativa al giudizio del 2020 davanti al Tribunale di NA sez. lavoro conteneva (cfr. documentazione allegata al ricorso introduttivo del presente giudizio) le generalità dell'interessato ( ) e dei Parte_1
componenti la famiglia anagrafica (il marito la figlia Persona_1 Persona_2
e il figlio con i rispettivi codici fiscali, nonché la dichiarazione
[...] Persona_3
sostitutiva di certificazione ai sensi del DPR 445/2000 attestante la sussistenza delle condizioni di reddito previste per l'ammissione, con specifica indicazione del reddito sia per l'istante che per i familiari conviventi.
Dalla documentazione prodotta, inoltre, si evince che contrariamente a quanto ritenuto dal
Tribunale nel decreto di rigetto qui opposto, l'Avv. Puorto non è marito della (cfr. Pt_1
certificato di matrimonio depositato in atti dal quale si evince che lo stesso è coniugato con persona estranea al presente giudizio) e che la , invece, era coniugata con Pt_1 Per_1
, deceduto (cfr. certificato integrale di stato di famiglia depositato con il ricorso
[...]
introduttivo) e che la nota di trasmissione della delibera di ammissione della al Pt_1
patrocinio a spese dello Stato (e non la delibera stessa, che invece era corretta) era affetta da errore materiale (cfr. in allegato al ricorso introduttivo la successiva nota di trasmissione della delibera di ammissione rilasciata dal C.O.A. di NA con la correzione dell'errore materiale nella quale si dà atto che “l'avv. Puorto” è “difensore e non marito della ”). Pt_1 4
A dimostrazione della sussistenza dei requisiti di reddito per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato, i ricorrenti hanno depositato i “certificati reddituali” della , di Pt_1 Per_3
, di e, in sede di opposizione, anche di ,
[...] Persona_2 Persona_1 componenti del suo nucleo familiare, emessi dall'Agenzia delle Entrate e relativi alle annualità per la quale è sorto l'obbligo di presentazione della dichiarazione dei redditi, in base al criterio della prossimità cronologica (cfr. Cass. 4538/2024).
Nell'istanza di ammissione al Patrocinio a Spese dello Stato, la , inoltre, si impegnava a Pt_1 comunicare al Consiglio dell'Ordine, entro i 30 giorni dalla scadenza di un anno dal deposito dell'istanza, le eventuali variazioni dei limiti di reddito rilevanti ai fini dell'ammissione al patrocinio a spese dello Stato.
La beneficiaria dell'ammissione al Patrocinio a Spese dello Stato, pertanto, non era tenuta a comunicare alcunchè se non si erano verificate variazioni rilevanti dei limiti di reddito.
Per le esposte ragioni, sussistevano tutti gli elementi per la liquidazione delle competenze del difensore della parte ammessa al Patrocinio a Spese dello Stato.
In accoglimento dell'opposizione, pertanto, va riformato il decreto di rigetto dell'istanza di liquidazione delle competenze emesso dal Tribunale di NA in data 25.3.2024.
Ne consegue che deve procedersi alla liquidazione dei compensi a favore dell'avv. Giuseppe
Puorto, difensore di , relativa all'attività dallo stesso prestata in favore della Parte_1
propria assistita nel processo n. 7032/2020 RG celebratosi innanzi al Tribunale di NA,
Sezione Lavoro, avente ad oggetto un ricorso di previdenza per riconoscimento di invalidità civile previo accertamento tecnico preventivo obbligatorio ex art. 442 e 445 bis c.p.c.
Orbene, per effetto dell'ammissione al patrocinio a spese dello Stato, le predette somme sono anticipate dall'Erario e devono essere liquidate in base al disposto degli artt. 82 e 141 del citato D.P.R.; si applica, altresì, l'art. 130 D.P.R. cit. secondo cui gli importi spettanti al difensore sono ridotti della metà.
Nel caso di specie, gli importi spettanti al difensore possono essere liquidati secondo i parametri di cui al DM 55/2014, giudizi per cause di previdenza, scaglione da € 26.001,00 a €
52.000,00 (stante il valore dichiarato di € 30.000,00), per le fasi di studio, introduttiva e decisionale (uniche fasi per le quali è chiesto il compenso dal difensore), valori minimi (stante la non complessità delle questioni trattate), ridotti alla metà e, quindi in euro 1.645,50 dei quali va riconosciuta la minor somma di € 1.350,00 chiesta dal difensore nell'istanza di liquidazione dei compensi, oltre accessori come per legge.
Le spese di lite del presente giudizio seguono la soccombenza del convenuto nei CP_1 confronti dell'avv. Puorto e di nei confronti del , stante la Parte_1 CP_1 5
declaratoria di difetto di legittimazione attiva, e vengono liquidate come da dispositivo, tenuto conto del valore della controversia, della non complessità delle questioni trattate e delle effettive fasi che si sono svolte.
P.Q.M.
Il Tribunale di NA, definitivamente pronunziando:
-. Dichiara il difetto di legittimazione attiva di;
Parte_1
-. In accoglimento dell'opposizione e in totale riforma del decreto opposto, dispone il pagamento, in favore dell'avv. Giuseppe Puorto e a carico dell'Erario, della somma di €
1350,00 a titolo di onorario, oltre IVA, CPA e rimborso spese generali nella misura del 15% ex art. 2 co. 2 D.M. 55/14, per l'attività prestata come difensore di nel Parte_1
procedimento n.7032/2020 R.G. iscritto davanti al Tribunale di NA Sezione Lavoro;
-. Condanna il al pagamento in favore dell'avv. Giuseppe Puorto Controparte_1
delle spese di lite del presente procedimento, liquidate in euro 852,00 per competenze, oltre
IVA, CPA e spese generali al 15% come per legge;
-. Condanna al pagamento in favore del delle spese Parte_1 Controparte_1
di lite del presente procedimento, liquidate in euro 852,00 per competenze, oltre IVA, CPA e spese generali al 15% come per legge.
NA, 20.5.2025. IL GIUDICE dott.ssa Nicoletta Calise