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Sentenza 29 maggio 2025
Sentenza 29 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 29/05/2025, n. 3384 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 3384 |
| Data del deposito : | 29 maggio 2025 |
Testo completo
CORTE DI APPELLO DI ROMA
Sezione V civile
R.G. 1882/2024
All'udienza collegiale del giorno 29/05/2025 ore 09:50
Dott.ssa Marianna D'Avino Presidente
Dott.ssa Maria Grazia Serafin Giudice
Dott.ssa Mariarosaria Budetta Relatore
Chiamata la causa
Appellante/i
Parte_1
Avv./Avv.ti CRAPOLICCHIO SILVIO;
; presente Avv. in sostituzione Controparte_1
Fanetti
Appellato/i
CP_2
Avv./Avv.ti MARINO LUIGI;
presente
Parte_2
Avv./Avv.ti BELARDI EMANUELE*; LONGO EUGENIO;
presente Avv. in sostituzione Taienti
Presente per pratica forense
Dr.:Roberto Mileo
Tessera numero: P80198
Ordine Avvocati di: Pt_1
***
Le parti discutono la causa riportandosi ai rispettivi scritti difensivi e ne richiedono l'accoglimento, opponendosi ad ogni avverso dedotto. All'esito della camera di consiglio, la Corte pronuncia sentenza che viene depositata in telematico oggi stesso perché sia considerata parte integrante del presente verbale.
IL CANCELLIERE LA PRESIDENTE
Dr.ssa Mariacristina Bruno Dott.ssa Marianna D'Avino La Corte, al termine della discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c., ha pronunciato la sentenza che segue, dando lettura del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE D'APPELLO DI ROMA SEZIONE QUINTA CIVILE
In persona dei magistrati:
dott.ssa Marianna D'Avino Presidente dott.ssa Maria Grazia Serafin Consigliere dott.ssa Mariarosaria Budetta Consigliere rel.
riunita in camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA
Nella causa civile di secondo grado, iscritta al n. 1882/2024, vertente tra le parti di cui al verbale che precede
FATTO E DIRITTO
Con sentenza n. 3533/2024, il tribunale di Roma ha accolto la domanda proposta da
, per il risarcimento dei danni subiti a seguito di una caduta Parte_3 provocata dal dissesto del manto stradale, e in particolare per la presenza di lastre di cemento instabili e non segnalate, condannando al pagamento della Parte_1 somma di euro di “Euro 9.469,78 al valore attuale della moneta, oltre interessi, nonché le spese di lite liquidate in Euro 914,00 per esborsi documentati non imponibili, compreso l'onorario del CTU, ed Euro 4.227,00 per compensi, oltre accessori”.
Il giudice di prime cure ha invece respinto la domanda di manleva - tempestivamente proposta con la relativa chiamata – di nei confronti di Parte_1 CP_2 società titolare del servizio di sorveglianza sulla strada, con la seguente motivazione:
“Al contrario non può trovare accoglimento la domanda di manleva promossa da parte convenuta. L'impresa a tal fine chiamata in causa, infatti, ha dimostrato di aver adempiuto le obbligazioni poste a suo carico dal contratto di appalto della sola sorveglianza di strade e relative pertinenze della grande viabilità capitolina ricadenti – tra gli altri – nel Municipio XIII e, quindi, anche del marciapiede lungo il quale l'attrice si è infortunata, mentre i servizi di pronto intervento e di manutenzione del medesimo manufatto stradale erano Contr affidati ad altra ditta. In particolare, la società ha provato che già in data 11.03.20219 (circa dieci mesi prima del sinistro in controversia, del 4.01.2020), nel sorvegliare l'area di competenza, aveva compiuto una valutazione di anomalia del piano di calpestio di via Porta Cavalleggeri all'altezza del luogo dell'occorso, l'aveva classificata come “a bassa severità- programmabile”, ossia tale da richiedere un'attività di manutenzione, non urgente, differibile, e ne aveva reso edotte tramite pec sia la stazione appaltante sia Parte_1
l'impresa incaricata della manutenzione stradale Impregetal S.r.l. per consentire la programmazione dei lavori di ripristino del marciapiede ammalorato, contraddistinto da ID 25959 (cfr. docc. 4, 5, 6 e 7 del fascicolo
”, CP_2
ha proposto appello avverso la sentenza, deducendone la “illegittimità, Parte_1 erroneità ed infondatezza nella parte in cui non ha riconosciuto l'inadempimento contrattuale della quale società tenuta al servizio di sorveglianza e CP_2 monitoraggio del tratto di strada in questione, con conseguenziale rigetto della domanda di manleva e garanzia di a carico della stessa - Parte_1 CP_2 violazione e/o falsa applicazione degli artt. 2051 c.c., 112 e 115 c.p.c.”.
Si sono costituite con distinte comparse la società appellata, deducendo la infondatezza del motivo di appello, nonché la , rilevando l'intervenuto giudicato sulla Parte_2 propria domanda di risarcimento dei danni.
All'odierna udienza la causa è stata discussa dai procuratori delle parti ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. e assegnata in decisione.
L'appello è fondato. Va preliminarmente rilevato che la domanda di non introduce alcuna Parte_1 nuova causa petendi, come adombrato dall'appellata società solo nella parte finale della comparsa in questa sede di appello, atteso che nel primo grado di giudizio la problematica risulta già introdotta e trattata nelle stesse difese della società appellata.
In fatto, è pacifico che in data 11.03.2019, alle ore 9:14:31, durante i giri di sorveglianza contrattualmente pattuiti, era stata rinvenuta dai dipendenti della società odierna appellata un'anomalia in “Via di Porta Cavalleggeri Civ 81” con conseguente Contro segnalazione e ponderazione da parte degli Ingegneri della e che in tale documento la rilevava una anomalia consistente in una “lastra CP_2 instabile” alla quale veniva attribuita “severità programmabile - bassa”: la società appellata deduce, per quanto ivi rilevante, che a tale segnalazione non è seguito alcun doveroso ordine di servizio di a cui pertanto esclusivamente sarebbe Parte_1 addebitabile il mancato intervento, mentre deduce che la natura della Parte_1 anomalia avrebbe imposto l'intervento immediato della ditta incaricata della sorveglianza. Il tenore complessivo delle clausole contrattuali invero rende fondata la tesi dell'odierna appellante risultando infatti all'art. 6 “schema di Parte_1 contratto” parte integrante del contratto - ove è richiamato all'art.
1 - che:
la valutazione di ciascuna “Anomalia” dà origine ad una Segnalazione Ponderata di he può essere di due tipologie: Parte_4 CP_2
ad alta severità, per cui è richiesta un'attività di Pronto Intervento (la “Anomalia” che sottende un pericolo immediato): a bassa severità, per cui è richiesta un'attività di Manutenzione Ordinaria (la
“Anomalia” che può essere gestita in un secondo momento);
l'art. 6 cit., riportando a mero titolo esemplificativo alcune anomalie da inquadrare nell'ambito delle segnalazioni di alta severità, fa riferimento tra l'altro a “buche sulla superficie carrabile, o pedonale, le cui dimensioni rappresentano un pericolo per gli utenti” e, come clausola di chiusura, a “ogni altro elemento che possa costituire insidia o trabocchetto per la pubblica incolumità”. Il medesimo articolo riporta poi, a titolo esemplificativo, anche le segnalazioni di bassa severità ovvero le Anomalie che non comportino potenziale “insidia o trabocchetto” per la pubblica incolumità.
Il contratto prevede espressamente il relativo protocollo di comportamento che la AVR è tenuta ad adottare:
“le squadre mobili di sorveglianza rilevano ogni possibile situazione di pericolo “in atto” o di pericolo “incipiente” per la pubblica incolumità, il Responsabile della Sorveglianza riceve la segnalazione dalla squadra mobile;
ne effettua prontamente la diagnosi, dando così alla Segnalazione Ponderata di Anomalia (SPA). Dal risultato dell'attività di ponderazione della severità dell'Anomalia dipende la richiesta di:
- attività di Pronto Intervento (se la “Anomalia” sottende un pericolo immediato);
- attività di Manutenzione Ordinaria (se la “Anomalia” sottende un intervento procrastinabile). Nel caso di specie è evidente – anche per l'infortunio concretamente verificatosi a causa della insidia sul manto stradale - che si fosse in presenza di una situazione che poteva costituire una insidia o trabocchetto (elemento che, alla luce della clausole riportate, appare discriminante tra i casi di bassa o elevata severità): ne consegue che il relativo protocollo da applicare consisteva nell'ordine di intervento e adozione delle opportune cautele (“ Qualora il Responsabile della Sorveglianza classifichi la severità come necessità di Pronto intervento e ritenga lo stato di pericolo elevato deve ulteriormente ordinare alle proprie squadre mobili l'apposizione di nastri delimitatori, segnali o “transennamenti leggeri”, idonei ad interdire i luoghi per il breve periodo di attesa dell'arrivo del Pronto Intervento e/o presidiare, in situazioni di maggiore rischio, la zona in attesa dello stesso Pronto Intervento).
Come detto, nella specie il tribunale ha accertato la dinamica dei fatti così come dedotta da parte attrice, ovvero l'infortunio a causa di un dissesto della pavimentazione. Contro Ne deriva che, nell'ambito del contratto di sorveglianza sottoscritto con l'anomalia in questione non poteva configurarsi a “bassa severità” quanto piuttosto un'insidia e/o trabocchetto, tale da richiedere una ponderazione ad “alta severità” con Contro l'assunzione da parte di del protocollo sopra riportato e l'adozione di tutte le cautele del caso ( apposizione di nastri delimitatori, segnali o transennamenti leggeri), compresa la richiesta di un pronto intervento e non già di un intervento procrastinabile.
Ne consegue che, accertato l'inadempimento contrattuale della deve essere CP_2 accolto il motivo di appello di con conseguenziale accoglimento della Parte_1 domanda di manleva. L'art. 10, comma 4 dello schema di contratto prevede infatti:
“Esonero di responsabilità di da qualunque pretesa, azione, domanda, Parte_1 molestia od altro che possa derivargli da terzi per mancato adempimento degli obblighi contrattuali, per trascuratezza, difetto di sorveglianza, errata ponderazione della anomalia, omessa o ritardata segnalazione ponderata di anomalia o colpa nell'adempimento dei medesimi o, comunque, in dipendenza o in conseguenza diretta o indiretta dell'affidamento del presente appalto di servizi” e così stabilisce:
“l'esecutore, ove non provveda il fidejussore con l'apposita garanzia assicurativa, si obbliga a garantire e rilevare da qualunque pretesa, azione, domanda, Parte_1 molestia od altro che possa derivargli da terzi per mancato adempimento degli obblighi contrattuali, per trascuratezza (difetto di sorveglianza, errata ponderazione della anomalia, omessa o ritardata segnalazione ponderata di anomalia) o colpa nell'adempimento dei medesimi o, comunque, in dipendenza o in conseguenza diretta
o indiretta dell'affidamento del presente appalto di servizi”.
In parziale riforma della sentenza impugnata, pertanto, deve essere condannata
[...]
a manlevare e tenere indenne di quanto tenuta a pagare in CP_2 Parte_1 esecuzione della sentenza impugnata, comprese le spese di lite. Le spese del doppio grado seguono la soccombenza, e si liquidano in misura inferiore alla media, tenuto conto della non complessità delle questioni trattate e del valore della causa.
p.q.m.
la Corte, definitivamente pronunciando, così provvede: accoglie l'appello e, per l'effetto, dichiara CP_2 tenuta a manlevare e tenere indenne di quanto tenuta a pagare in Parte_1 esecuzione della sentenza di primo grado, condanna al pagamento delle spese del primo grado di giudizio, nei CP_2 confronti di liquidate in euro 2.140,00, oltre accessori di legge per il Parte_1 primo grado, condanna al pagamento delle spese del presente grado di giudizio, nei CP_2 confronti di ciascuna delle parti costituite, liquidate in euro 2.200,00, oltre accessori di legge. Roma, 29 maggio 2025 La Cons.est. La Presidente Dott.ssa Mariarosaria Budetta dott.ssa Marianna D'Avino
Sezione V civile
R.G. 1882/2024
All'udienza collegiale del giorno 29/05/2025 ore 09:50
Dott.ssa Marianna D'Avino Presidente
Dott.ssa Maria Grazia Serafin Giudice
Dott.ssa Mariarosaria Budetta Relatore
Chiamata la causa
Appellante/i
Parte_1
Avv./Avv.ti CRAPOLICCHIO SILVIO;
; presente Avv. in sostituzione Controparte_1
Fanetti
Appellato/i
CP_2
Avv./Avv.ti MARINO LUIGI;
presente
Parte_2
Avv./Avv.ti BELARDI EMANUELE*; LONGO EUGENIO;
presente Avv. in sostituzione Taienti
Presente per pratica forense
Dr.:Roberto Mileo
Tessera numero: P80198
Ordine Avvocati di: Pt_1
***
Le parti discutono la causa riportandosi ai rispettivi scritti difensivi e ne richiedono l'accoglimento, opponendosi ad ogni avverso dedotto. All'esito della camera di consiglio, la Corte pronuncia sentenza che viene depositata in telematico oggi stesso perché sia considerata parte integrante del presente verbale.
IL CANCELLIERE LA PRESIDENTE
Dr.ssa Mariacristina Bruno Dott.ssa Marianna D'Avino La Corte, al termine della discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c., ha pronunciato la sentenza che segue, dando lettura del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE D'APPELLO DI ROMA SEZIONE QUINTA CIVILE
In persona dei magistrati:
dott.ssa Marianna D'Avino Presidente dott.ssa Maria Grazia Serafin Consigliere dott.ssa Mariarosaria Budetta Consigliere rel.
riunita in camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA
Nella causa civile di secondo grado, iscritta al n. 1882/2024, vertente tra le parti di cui al verbale che precede
FATTO E DIRITTO
Con sentenza n. 3533/2024, il tribunale di Roma ha accolto la domanda proposta da
, per il risarcimento dei danni subiti a seguito di una caduta Parte_3 provocata dal dissesto del manto stradale, e in particolare per la presenza di lastre di cemento instabili e non segnalate, condannando al pagamento della Parte_1 somma di euro di “Euro 9.469,78 al valore attuale della moneta, oltre interessi, nonché le spese di lite liquidate in Euro 914,00 per esborsi documentati non imponibili, compreso l'onorario del CTU, ed Euro 4.227,00 per compensi, oltre accessori”.
Il giudice di prime cure ha invece respinto la domanda di manleva - tempestivamente proposta con la relativa chiamata – di nei confronti di Parte_1 CP_2 società titolare del servizio di sorveglianza sulla strada, con la seguente motivazione:
“Al contrario non può trovare accoglimento la domanda di manleva promossa da parte convenuta. L'impresa a tal fine chiamata in causa, infatti, ha dimostrato di aver adempiuto le obbligazioni poste a suo carico dal contratto di appalto della sola sorveglianza di strade e relative pertinenze della grande viabilità capitolina ricadenti – tra gli altri – nel Municipio XIII e, quindi, anche del marciapiede lungo il quale l'attrice si è infortunata, mentre i servizi di pronto intervento e di manutenzione del medesimo manufatto stradale erano Contr affidati ad altra ditta. In particolare, la società ha provato che già in data 11.03.20219 (circa dieci mesi prima del sinistro in controversia, del 4.01.2020), nel sorvegliare l'area di competenza, aveva compiuto una valutazione di anomalia del piano di calpestio di via Porta Cavalleggeri all'altezza del luogo dell'occorso, l'aveva classificata come “a bassa severità- programmabile”, ossia tale da richiedere un'attività di manutenzione, non urgente, differibile, e ne aveva reso edotte tramite pec sia la stazione appaltante sia Parte_1
l'impresa incaricata della manutenzione stradale Impregetal S.r.l. per consentire la programmazione dei lavori di ripristino del marciapiede ammalorato, contraddistinto da ID 25959 (cfr. docc. 4, 5, 6 e 7 del fascicolo
”, CP_2
ha proposto appello avverso la sentenza, deducendone la “illegittimità, Parte_1 erroneità ed infondatezza nella parte in cui non ha riconosciuto l'inadempimento contrattuale della quale società tenuta al servizio di sorveglianza e CP_2 monitoraggio del tratto di strada in questione, con conseguenziale rigetto della domanda di manleva e garanzia di a carico della stessa - Parte_1 CP_2 violazione e/o falsa applicazione degli artt. 2051 c.c., 112 e 115 c.p.c.”.
Si sono costituite con distinte comparse la società appellata, deducendo la infondatezza del motivo di appello, nonché la , rilevando l'intervenuto giudicato sulla Parte_2 propria domanda di risarcimento dei danni.
All'odierna udienza la causa è stata discussa dai procuratori delle parti ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. e assegnata in decisione.
L'appello è fondato. Va preliminarmente rilevato che la domanda di non introduce alcuna Parte_1 nuova causa petendi, come adombrato dall'appellata società solo nella parte finale della comparsa in questa sede di appello, atteso che nel primo grado di giudizio la problematica risulta già introdotta e trattata nelle stesse difese della società appellata.
In fatto, è pacifico che in data 11.03.2019, alle ore 9:14:31, durante i giri di sorveglianza contrattualmente pattuiti, era stata rinvenuta dai dipendenti della società odierna appellata un'anomalia in “Via di Porta Cavalleggeri Civ 81” con conseguente Contro segnalazione e ponderazione da parte degli Ingegneri della e che in tale documento la rilevava una anomalia consistente in una “lastra CP_2 instabile” alla quale veniva attribuita “severità programmabile - bassa”: la società appellata deduce, per quanto ivi rilevante, che a tale segnalazione non è seguito alcun doveroso ordine di servizio di a cui pertanto esclusivamente sarebbe Parte_1 addebitabile il mancato intervento, mentre deduce che la natura della Parte_1 anomalia avrebbe imposto l'intervento immediato della ditta incaricata della sorveglianza. Il tenore complessivo delle clausole contrattuali invero rende fondata la tesi dell'odierna appellante risultando infatti all'art. 6 “schema di Parte_1 contratto” parte integrante del contratto - ove è richiamato all'art.
1 - che:
la valutazione di ciascuna “Anomalia” dà origine ad una Segnalazione Ponderata di he può essere di due tipologie: Parte_4 CP_2
ad alta severità, per cui è richiesta un'attività di Pronto Intervento (la “Anomalia” che sottende un pericolo immediato): a bassa severità, per cui è richiesta un'attività di Manutenzione Ordinaria (la
“Anomalia” che può essere gestita in un secondo momento);
l'art. 6 cit., riportando a mero titolo esemplificativo alcune anomalie da inquadrare nell'ambito delle segnalazioni di alta severità, fa riferimento tra l'altro a “buche sulla superficie carrabile, o pedonale, le cui dimensioni rappresentano un pericolo per gli utenti” e, come clausola di chiusura, a “ogni altro elemento che possa costituire insidia o trabocchetto per la pubblica incolumità”. Il medesimo articolo riporta poi, a titolo esemplificativo, anche le segnalazioni di bassa severità ovvero le Anomalie che non comportino potenziale “insidia o trabocchetto” per la pubblica incolumità.
Il contratto prevede espressamente il relativo protocollo di comportamento che la AVR è tenuta ad adottare:
“le squadre mobili di sorveglianza rilevano ogni possibile situazione di pericolo “in atto” o di pericolo “incipiente” per la pubblica incolumità, il Responsabile della Sorveglianza riceve la segnalazione dalla squadra mobile;
ne effettua prontamente la diagnosi, dando così alla Segnalazione Ponderata di Anomalia (SPA). Dal risultato dell'attività di ponderazione della severità dell'Anomalia dipende la richiesta di:
- attività di Pronto Intervento (se la “Anomalia” sottende un pericolo immediato);
- attività di Manutenzione Ordinaria (se la “Anomalia” sottende un intervento procrastinabile). Nel caso di specie è evidente – anche per l'infortunio concretamente verificatosi a causa della insidia sul manto stradale - che si fosse in presenza di una situazione che poteva costituire una insidia o trabocchetto (elemento che, alla luce della clausole riportate, appare discriminante tra i casi di bassa o elevata severità): ne consegue che il relativo protocollo da applicare consisteva nell'ordine di intervento e adozione delle opportune cautele (“ Qualora il Responsabile della Sorveglianza classifichi la severità come necessità di Pronto intervento e ritenga lo stato di pericolo elevato deve ulteriormente ordinare alle proprie squadre mobili l'apposizione di nastri delimitatori, segnali o “transennamenti leggeri”, idonei ad interdire i luoghi per il breve periodo di attesa dell'arrivo del Pronto Intervento e/o presidiare, in situazioni di maggiore rischio, la zona in attesa dello stesso Pronto Intervento).
Come detto, nella specie il tribunale ha accertato la dinamica dei fatti così come dedotta da parte attrice, ovvero l'infortunio a causa di un dissesto della pavimentazione. Contro Ne deriva che, nell'ambito del contratto di sorveglianza sottoscritto con l'anomalia in questione non poteva configurarsi a “bassa severità” quanto piuttosto un'insidia e/o trabocchetto, tale da richiedere una ponderazione ad “alta severità” con Contro l'assunzione da parte di del protocollo sopra riportato e l'adozione di tutte le cautele del caso ( apposizione di nastri delimitatori, segnali o transennamenti leggeri), compresa la richiesta di un pronto intervento e non già di un intervento procrastinabile.
Ne consegue che, accertato l'inadempimento contrattuale della deve essere CP_2 accolto il motivo di appello di con conseguenziale accoglimento della Parte_1 domanda di manleva. L'art. 10, comma 4 dello schema di contratto prevede infatti:
“Esonero di responsabilità di da qualunque pretesa, azione, domanda, Parte_1 molestia od altro che possa derivargli da terzi per mancato adempimento degli obblighi contrattuali, per trascuratezza, difetto di sorveglianza, errata ponderazione della anomalia, omessa o ritardata segnalazione ponderata di anomalia o colpa nell'adempimento dei medesimi o, comunque, in dipendenza o in conseguenza diretta o indiretta dell'affidamento del presente appalto di servizi” e così stabilisce:
“l'esecutore, ove non provveda il fidejussore con l'apposita garanzia assicurativa, si obbliga a garantire e rilevare da qualunque pretesa, azione, domanda, Parte_1 molestia od altro che possa derivargli da terzi per mancato adempimento degli obblighi contrattuali, per trascuratezza (difetto di sorveglianza, errata ponderazione della anomalia, omessa o ritardata segnalazione ponderata di anomalia) o colpa nell'adempimento dei medesimi o, comunque, in dipendenza o in conseguenza diretta
o indiretta dell'affidamento del presente appalto di servizi”.
In parziale riforma della sentenza impugnata, pertanto, deve essere condannata
[...]
a manlevare e tenere indenne di quanto tenuta a pagare in CP_2 Parte_1 esecuzione della sentenza impugnata, comprese le spese di lite. Le spese del doppio grado seguono la soccombenza, e si liquidano in misura inferiore alla media, tenuto conto della non complessità delle questioni trattate e del valore della causa.
p.q.m.
la Corte, definitivamente pronunciando, così provvede: accoglie l'appello e, per l'effetto, dichiara CP_2 tenuta a manlevare e tenere indenne di quanto tenuta a pagare in Parte_1 esecuzione della sentenza di primo grado, condanna al pagamento delle spese del primo grado di giudizio, nei CP_2 confronti di liquidate in euro 2.140,00, oltre accessori di legge per il Parte_1 primo grado, condanna al pagamento delle spese del presente grado di giudizio, nei CP_2 confronti di ciascuna delle parti costituite, liquidate in euro 2.200,00, oltre accessori di legge. Roma, 29 maggio 2025 La Cons.est. La Presidente Dott.ssa Mariarosaria Budetta dott.ssa Marianna D'Avino