Sentenza 5 luglio 2021
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Venezia, sez. II, sentenza 05/07/2021, n. 886 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Venezia |
| Numero : | 886 |
| Data del deposito : | 5 luglio 2021 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 05/07/2021
N. 00886/2021 REG.PROV.COLL.
N. 00288/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 288 del 2021, proposto da
AR AN, CO AR, RA RE, ST AS, UR AR, AN RE, AR RE, GA RE, BI AN, IO AN, AR AN, AN AN, NA AS, MA AS, OS AR, rappresentati e difesi dall'avvocato Alfredo Bianchini, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Venezia, Piazzale Roma 464;
contro
Comune di Cortina D'Ampezzo, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato CO Bressan, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per L'Area Metropolitana di Venezia e Le Province di Bl, Pd e Tv, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege in Venezia, piazza S. AR, 63;
nei confronti
Commissione Locale per il Paesaggio del Comune di Cortina D'Ampezzo, Regione Veneto, non costituiti in giudizio;
per l'ottemperanza
alla Sentenza del T.A.R. Veneto, Sezione Seconda, n. 518/2019, pubblicata in data 20 aprile 2019 e, per quanto occorra, per la declaratoria di nullità o l'annullamento:
- della comunicazione 29 gennaio 2021 del Comune di Cortina d'Ampezzo pratica AP-183-2020 rif. Prot. n- 11079 del 2 luglio 2020, nonché del parere paesaggistico non favorevole (di cui alla predetta comunicazione 29 gennaio 2021) della Commissione Locale per il Paesaggio del Comune di Cortina d'Ampezzo (22 gennaio 2021: all. B);
- della nota del Comune di Cortina d'Ampezzo – Servizio Governo del Territorio del 26 febbraio 2021 (relativo alla pratica AP-183-2020 rif. Prot. n- 11079 del 2 luglio 2020), a firma del Responsabile del Procedimento. con ad oggetto “trasmissione istanza di autorizzazione paesaggistica ambientale. Procedura di cui all'art. 146 comma 7 d.lgs. 22.01.2004 n. 42 e ss.mm.ii.”;
- della Relazione Tecnica Illustrativa e Proposta di Provvedimento (allegata della predetta nota) ai sensi dell'art. 146 comma 7 d.lgs. 42/2004) del 26 febbraio 2021 a firma del Responsabile del Procedimento arch. Paola Ranzato (all. C).
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Cortina D'Ampezzo e della Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per L'Area Metropolitana di Venezia e Le Province di Bl, Pd e Tv;
Visto l 'art. 114 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 10 giugno 2021 il dott. AR Rinaldi;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Premesso che i ricorrenti hanno chiesto l’ottemperanza della sentenza dell’intestato Tribunale n. 518/2019, passata in giudicato, nella parte in cui statuisce che “il Comune resistente è tenuto a verificare quale disciplina urbanistica ed edilizia risultava vigente alla data del 30 ottobre 1994 e, alla luce di quella, determinarsi sulla istanza di concessione edilizia” a suo tempo presentata dagli interessati;
Rilevato che il Comune di Cortina D'Ampezzo, chiamato in sostanza a verificare se il terreno dei ricorrenti fosse edificabile alla data del 30 ottobre 1994 e a rideterminarsi sull’istanza di concessione edilizia a suo tempo presentata, non risulta aver ancora concluso il relativo procedimento, benchè sia decorso circa un anno e mezzo dal passaggio in giudicato della sentenza ottemperanda;
Ritenuto che tale contegno inerte integri una forma di violazione od elusione del giudicato e che le giustificazioni addotte dall’Ente Civico a sostegno del ritardo (complessità della vicenda, difficoltà di ricostruzione della disciplina urbanistica ed edilizia vigente nel 1994 aggravate dall’erompere della pandemia e dall’avvicendamento di ben tre responsabili) non possano giustificare l’inadempimento all’obbligo della P.A. di dare puntuale e tempestiva esecuzione al giudicato;
Ritenuto, pertanto, di dover accogliere il ricorso in ottemperanza e di sancire l’obbligo, per la P.A., di dare piena e integrale esecuzione alla sentenza di cui sopra, individuando la disciplina urbanistica ed edilizia vigente alla data del 30 ottobre 1994 e rideterminandosi, conseguentemente, sulla istanza di concessione edilizia presentata dagli interessati;
Ritenuto opportuno nominare, sin d’ora, un commissario ad acta, nella persona del Prefetto di Belluno, o di un suo delegato, il quale, in caso di perdurante inottemperanza (30 giorni dalla comunicazione della sentenza), dovrà provvedere in luogo della P.A nei successivi 60 giorni.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l’effetto ordina al Comune di Cortina D'Ampezzo di dare piena ed integrale esecuzione alla sentenza in epigrafe indicata nel termine di 30 giorni decorrenti dalla comunicazione e/o notifica della presente sentenza.
Per il caso di perdurante inottemperanza dopo detto termine, il Collegio nomina sin d’ora un commissario ad acta nella persona del Prefetto di Belluno, con facoltà di subdelegare gli adempimenti esecutivi ad un funzionario dello stesso ufficio, il quale dovrà provvedere, in luogo della P.A., nei successivi 60 giorni.
Condanna il Comune di Cortina D'Ampezzo a rifondere ai ricorrenti le spese di lite, liquidate in € 2.000,00 (euro duemila/00), oltre accessori di legge e rimborso del contributo unificato.
Spese compensate nei confronti della Soprintendenza; nulla sulle spese per le altre parti.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del giorno 10 giugno 2021, tenutasi da remoto mediante videoconferenza, con l'intervento dei magistrati:
Alberto Pasi, Presidente
AR Rinaldi, Primo Referendario, Estensore
Mariagiovanna Amorizzo, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| AR Rinaldi | Alberto Pasi |
IL SEGRETARIO