Sentenza 20 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Palermo, sentenza 20/02/2025, n. 269 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Palermo |
| Numero : | 269 |
| Data del deposito : | 20 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
la Corte di Appello di Palermo, Terza Sezione Civile, composta dai Signori
dr. Antonino Liberto Porracciolo Presidente rel.
dr.ssa Cristina Midulla Consigliere
dr.ssa Virginia Marletta Consigliere
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile iscritta al n. 1729/2019 R.G. avente a oggetto appello avverso la sentenza del Tribunale di Palermo n. 706/2019 del 7 febbraio 2019
PROMOSSA DA
nata a [...] il [...] (C.F.: Parte_1 C.F._1
), quivi residente, in passaggio Barbato Nicola n. 8, nonché elettiva-
[...]
mente domiciliata, presso lo studio dell'avv. Giuseppe Greco che la rappresenta e difende per mandato in calce all'atto introduttivo del primo grado del giudizio
APPELLANTE
CONTRO
(P.I.: ), in persona del suo legale Controparte_1 P.IVA_1
rappresentante pro tempore, quale impresa designata per la liquidazione dei si-
nistri a carico del Fondo di garanzia per le vittime della strada, elettivamente domiciliata in Palermo presso lo studio dell'avv. Enrico Gentile che la rappre-
sentata e difende per mandato in calce alla comparsa di risposta di questo grado del giudizio
APPELLATA
CONCLUSIONI DELLE PARTI
1
Condannare l'odierna appellata al pagamento in favore della sig.ra
[...]
madre di della somma di €36.574,62 di cui Parte_2 Parte_3
€32.083,00 a titolo di danno biologico pari al 14% come da relazione del Ctp
– che si intende integralmente riportata e trascritta in ogni sua Persona_1
voce –, ed €4.491,62 pari all'aumento personalizzato del 14% come da tabelle del Tribunale di Milano 2014 oltre gli interessi dalla data dell'evento fino all'ef-
fettivo soddisfo;
dal superiore importo dovrà essere detratta la somma di euro
6.300 già ricevuta a seguito del giudizio di primo grado;
o quella maggiore o minore somma ritenuta equa da codesta Corte adita anche a seguito di nuova espletanda consulenza tecnica d'ufficio medico-legale.
Condannare l'odierna appellata al pagamento delle spese, diritti ed ono-
rari, oltre aumento forfettario pari al 15%, Iva e Cpc del presente grado di giu-
dizio.
Per l'appellata
Chiede che la Corte di Appello di Palermo rigetti l'appello proposto dalla attrice poiché infondato sia in fatto che in diritto e la condanni al rimborso delle spese e dei compensi del giudizio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con la sentenza n. 706/2019 del 7 febbraio 2019, il Tribunale di Pa-
lermo ha condannato , quale impresa designata per Controparte_1
la liquidazione dei sinistri a carico del Fondo di garanzia per le vittime della strada, al pagamento di 6.300 euro a favore di che aveva chie- Parte_1
sto il risarcimento del danno da lei patito per le lesioni sofferte dal proprio figlio in conseguenza di un sinistro stradale.
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2 1.1. Per la parziale riforma della sentenza ha proposto appello la
[...]
; dal canto suo, ha chiesto il rigetto del gra- Pt_2 Controparte_1
vame.
1.2. Con ordinanza ex art. 127-ter Cpc del 13 dicembre 2024 sono stati concessi termini di venti giorni e di altri venti giorni per il deposito, rispettiva-
mente, di comparse conclusionali e memorie di replica;
decorsi detti termini, si procede quindi alla decisione della causa.
2. Come si legge dalle conclusioni contenute nell'atto di appello, inte-
ramente trascritte in epigrafe, la appellante chiede, in buona sostanza, che le sia riconosciuto il diritto al risarcimento del danno biologico pari al 14% nonché
un aumento personalizzato corrispondente al 14% dell'importo relativo a quel danno.
Con il primo, articolato motivo di impugnazione, infatti, la appellante richiamato l'art. 2059 Cc a sostegno delle proprie richieste, deduce che «vedere un proprio caro sofferente, menomato, invalido, costituisce per qualsiasi per-
sona di normale sensibilità fonte di grande afflizione, e quest'ultima costituisce un danno in senso giuridico che come tale va risarcito».
La appellante afferma quindi che, in base alle decisioni della Corte Su-
prema, spetta al giudice procedere a un'adeguata personalizzazione del danno non patrimoniale a seguito della valutazione, nella loro effettiva consistenza,
delle sofferenze fisiche e di quelle psichiche patite dal soggetto leso.
2.1. Con il secondo motivo, poi, la appellante ulteriormente deduce che le gravissime lesioni patite dal figlio le hanno provocato un danno che si distin-
gue tanto da quello biologico quanto da quello morale;
di talché sarebbe suo diritto vedersi riconosciuto il ristoro per intero dei pregiudizi sofferti.
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3 2.2. deduce che il Tribunale aveva correttamente evidenziato CP_1
come la avesse concentrato le proprie richieste unicamente sul danno Pt_1
biologico iure proprio sofferto in conseguenza delle lesioni patite dal proprio figlio e non su altri profili afferenti alla sfera esistenziale e relazionale relativi al rapporto parentale e alla eventuale sua lesione;
sicché, più che di un motivo di impugnazione, con l'atto di appello sarebbe stata proposta una domanda nuova, e quindi, come tale, inammissibile.
2.3. Così riassunte le posizioni delle parti, e ritenuto che i due motivi vanno trattati congiuntamente (rappresentando, più che distinte doglianza, lo sviluppo di un'unica censura), si osserva quanto segue.
2.4. Nel petitum dell'atto di citazione di primo grado si legge che la chiese, in termini sostanzialmente sovrapponibili a quelli contenuti Pt_1
nelle conclusioni dell'atto di appello, la condanna di Controparte_1
nella qualità di Fondo di garanzia per le vittime della strada, al pagamento,
[...]
in suo favore, della somma di €36.574,62, di cui €32.083,00 per il danno bio-
logico pari al 14%, ed €4.491,62 corrispondenti all'aumento personalizzato del
14%.
Dunque, questa Corte deve circoscrivere le proprie valutazioni a due questioni: se il 5% riconosciuto dal consulente tecnico d'ufficio per il danno biologico possa essere aumentato (sino al 14% richiesto in entrambi i gradi); se spetti una personalizzazione.
2.5. Al primo quesito deve darsi risposta negativa: invero, dalla rela-
zione di consulenza tecnica d'ufficio emerge che la , in conseguenza Pt_1
dell'evento traumatico occorso al figlio nel maggio 2010, presenta un disturbo dell'adattamento che, in riferimento ai barèmes di valutazione del danno
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4 biologico di natura psichica, le ha determinato un'invalidità permanente del
5%.
La nulla ha dedotto per contestare tali conclusioni – che questa Pt_1
Corte condivide perché congruamente motivate e immuni da vizi di carattere logico-giuridico –, sicché non sussistono ragioni per discostarsi dalle stesse.
2.6. Quanto, poi, alla questione della personalizzazione, si osserva quanto segue.
2.6.1. Secondo l'insegnamento della Corte Suprema in tema di danno non patrimoniale da lesione della salute, la misura standard del risarcimento prevista dalla legge o dal criterio equitativo uniforme adottato negli uffici giu-
diziari di merito può essere incrementata dal giudice, con motivazione analitica e non stereotipata, solo in presenza di conseguenze anomale o del tutto peculiari
(tempestivamente allegate e provate dal danneggiato), mentre gli esiti ordina-
riamente derivanti da pregiudizi dello stesso grado sofferti da persone della me-
desima età non giustificano alcuna “personalizzazione” in aumento.
In altri termini: le conseguenze generali e inevitabili per tutti coloro che abbiano patito l'identico tipo di lesione della menomazione, sul piano della loro incidenza sulla vita quotidiana e sugli aspetti dinamico-relazionali, non giusti-
ficano alcun aumento del risarcimento di base previsto per il danno non patri-
moniale.
Solo nel caso in cui infortuni e malattie comportino esiti che non sono generali e inevitabili per tutti coloro che abbiano patito quel tipo di lesione, ma che, piuttosto, siano stati sofferti solo dal singolo danneggiato nel caso speci-
fico a causa delle peculiarità della vicenda concreta, si giustifica allora un au-
mento del risarcimento di base del danno biologico.
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5 Ma questo, non perché quegli esiti abbiano inciso, sic et simpliciter, su profili dinamico-relazionali: infatti, ai fini della personalizzazione del risarci-
mento non rileva quale aspetto della vita della vittima sia stato compromesso;
rileva, invece, che quella conseguenza sia straordinaria (cioè, non ordinaria),
perché solo in tal caso essa non sarà ricompresa nel pregiudizio espresso dal grado percentuale di invalidità permanente, così consentendo al giudice di pro-
cedere alla relativa personalizzazione in sede di liquidazione (giurisprudenza pacifica;
si vedano, sulla questione, Cass. 23778/2014, 21939/2017,
28988/2019 e 5865/2021).
2.6.2. Orbene, nella vicenda sottoposta al vaglio di questo collegio si ha che il disturbo dell'adattamento, ormai divenuto cronico (così il Ctu), riscon-
trato nella persona della è conseguenza di un evento del tutto partico- Pt_1
lare: ossia, l'angoscia di dover assistere un figlio politraumatizzato, a cui è stato amputato il terzo inferiore di una coscia ed è residuato un danno biologico dell'80%.
Come riferisce il consulente tecnico d'ufficio nominato dal Tribunale,
quanto appena esposto ha determinato la destrutturazione dell'equilibrio psi-
chico della , che presenta alterazioni dell'affettività e dell'ideazione Pt_1
(umore depresso e mancanza di piacere), poco responsive ai trattamenti farma-
cologici, che ne hanno inficiato le capacità socio-relazionali.
Dunque, non solo la deve convivere con il disturbo dell'adat- Pt_1
tamento, ma, in più, le ragioni profonde delle sue angosce sono quotidiana-
mente rinnovate dalle sofferenze del figlio.
Ed è emblematico, a conferma di quanto precede, che la aveva Pt_1
già subito il gravissimo trauma legato alla perdita di una figlia;
e tuttavia, come
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6 scrive il Ctu, la stessa , grazie anche all'aiuto del marito e dei figli, era Pt_1
riuscita a superare le conseguenze ansioso-depressive di quell'evento e non per-
venne a una vera e propria patologia psichiatrica. Nel caso in esame, invece, il persistente disturbo dell'adattamento denota una non risolta situazione patolo-
gica, che, per le peculiarità del caso – dovute tanto alla genesi della stessa (l'in-
cidente del figlio) quanto al suo diuturno e incessante protrarsi e rinnovarsi a causa della permanenza delle ragioni che l'hanno determinata (l'irreversibile sofferenza del figlio stesso) –, giustifica la chiesta personalizzazione.
2.7. Ciò posto, tenuto conto della gravità del trauma sofferto dalla
[...]
, tale personalizzazione può quantificarsi nella chiesta misura del 14% del Pt_2
danno biologico (le tabelle di Milano indicano nel 50% l'aumento massimo della personalizzazione del danno biologico pari al 5%).
3. Con il terzo motivo, la appellante si duole che il Tribunale, preso atto che in altro giudizio al figlio della stessa era stato attribuito il 30% di Pt_1
responsabilità nella determinazione del sinistro, abbia poi decurtato nell'iden-
tica misura l'ammontare dell'importo individuato in base alla percentuale di invalidità da lei patito.
3.1. La doglianza va disattesa, essendo al riguardo sufficiente richia-
mare l'insegnamento della Corte Suprema, secondo cui il principio stabilito dal
1° comma dell'art. 1227 Cc (riferibile anche alla materia del danno extracon-
trattuale per l'espresso richiamo contenuto nell'art. 2056 dello stesso codice)
della riduzione proporzionale del danno in ragione dell'entità percentuale dell'efficienza causale del soggetto danneggiato si applica non solo nei con-
fronti del danneggiato che reclama il risarcimento del pregiudizio direttamente patito e al cui verificarsi ha contribuito la sua condotta, ma anche nei riguardi
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7 dei congiunti che, in relazione agli effetti riflessi che l'evento di danno subito proietta su di essi, agiscono per ottenere il risarcimento dei danni subiti iure
proprio (si veda Cass. 22514/2014: nella specie, a seguito di un incidente stra-
dale in cui la minorenne danneggiata aveva concorso a cagionare il danno, la
Corte ha confermato la sentenza di merito che aveva ridotto, in proporzione alla colpa della ragazza, anche il risarcimento spettante ai genitori a titolo di danno da lesione del rapporto familiare e di danno morale, pervenendo a tale conclu-
sione non solo in applicazione dell'art. 2048 Cc, e dunque del principio per cui del fatto illecito del minore erano tenuti a rispondere i genitori, ma anche dell'art. 1227, 1° comma, dello stesso codice;
conforme Cass. 23426/2014).
4. In conclusione, in accoglimento dei primi due motivi di appello, alla vanno dunque riconosciuti altri 882 euro, pari al 14% di 6.300 euro già Pt_1
liquidati dal Tribunale a titolo di risarcimento del danno biologico, così perve-
nendosi all'ammontare complessivo di €7.182,00.
5. Alla soccombenza, infine, segue la condanna dell'appellata al rim-
borso, alla appellante, delle spese di questo grado del giudizio, come liquidate in dispositivo in base allo scaglione relativo alla somma attribuita alla parte vincitrice (nella specie, quello sino al 1.100 euro) piuttosto che a quella doman-
data (art. 5 Dm 140/2012).
P. Q. M.
La Corte, definitivamente pronunciando nel contraddittorio delle parti sull'appello proposto da avverso la sentenza del Tribunale di Parte_1
Palermo n. 706/2019 del 7 febbraio 2019, così provvede:
1) ridetermina in €7.182,00 l'importo al cui pagamento in CP_1
persona del suo legale rappresentante pro tempore, quale impresa designata per
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8 la liquidazione dei sinistri a carico del Fondo di garanzia per le vittime della strada, è stata condannata in favore della stessa;
Pt_1
2) condanna in persona del suo legale rappresentante pro CP_1
tempore, al rimborso, alla appellante, delle spese di questo grado del giudizio,
che liquida in complessivi €564,00, di cui €70,00 per spese vive ed €494,00 per compensi, oltre spese generali e accessori di legge.
Così deciso, nella camera di consiglio della Terza Sezione Civile della
Corte di Appello di Palermo, il 6 febbraio 2025.
Il Presidente rel. est.
Antonino Liberto Porracciolo
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con
firma digitale in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del Dl 29 di-
cembre 2009, n. 193, convertito con modifiche dalla l. 22 febbraio 2010, n. 24, e del Dlgs 7
marzo 2005, n. 82, e successive modifiche, e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal de-
creto del Ministro della Giustizia 21 febbraio 2011, n. 44.
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