Sentenza 27 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 2Q, sentenza 27/05/2025, n. 10161 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 10161 |
| Data del deposito : | 27 maggio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 27/05/2025
N. 10161/2025 REG.PROV.COLL.
N. 12325/2015 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il LA
(Sezione Seconda Quater)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 12325 del 2015, proposto da
-OMISSIS-., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall’avvocato Gennaro Terracciano, con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, Piazza San Bernardo, n. 101;
contro
Ministero dello Sviluppo Economico, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall’Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, Via dei Portoghesi, n. 12;
Comune di Rocca di Papa e Regione LA, non costituiti in giudizio;
e con l'intervento di
-OMISSIS-., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Luigi Medugno, Massimiliano Molino e Giuseppe Rossi, con domicilio eletto presso lo studio dell’avvocato Luigi Medugno in Roma, Via Po, n. 9;
per l’annullamento
del verbale d’inottemperanza all’ordinanza di demolizione e sgombero n. -OMISSIS-;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dello Sviluppo Economico e di -OMISSIS-.;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l’art. 87, comma 4- bis , cod. proc. amm.;
Relatore all’udienza straordinaria di smaltimento dell’arretrato del giorno 16 maggio 2025 la dott.ssa Manuela Bucca e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Con verbale prot. n.-OMISSIS- del 20 agosto 2015, il Corpo di Polizia Locale del Comune di Rocca di Papa ha accertato l’inottemperanza all’ordinanza n. -OMISSIS- del -OMISSIS- 2003, con cui l’Amministrazione ha ingiunto alla società -OMISSIS-. lo sgombero e la demolizione delle opere eseguite in assenza di permesso di costruire in località -OMISSIS-, distinte in catasto al foglio 11, particelle -OMISSIS- (ora -OMISSIS-), -OMISSIS- e -OMISSIS-, nonché sulla particella demaniale identificata come strada pubblica.
Avverso il suddetto provvedimento, propone ricorso, ritualmente notificato e depositato, la società -OMISSIS-., articolando i seguenti motivi di censura:
I. Violazione e falsa applicazione di legge (art. 3 L. 241/90). Erroneità del verbale di accertamento dell’inottemperanza – difetto d’istruttoria – difetto di motivazione – violazione del giudicato e in particolare della misura cautelare di sospensione del provvedimento impugnato concessa dal TA LA ;
II. Violazione e falsa applicazione di legge (art. 7 L. 241/90, avuto riguardo alla mancata comunicazione dell’avvio del procedimento amministrativo e art. 3 L. 241/90 per difetto di motivazione) ;
III. Violazione di legge (art. 1 l. 28.1.1977, n. 10, come modificato dal D.P.R. 6.6.2001, n. 380; artt. 16 e 32 l. 6.8.1990, n. 223 e successive modifiche ed integrazioni, in relazione all’intervenuto rilascio della concessione per l’installazione degli impianti). Contraddittorietà ed erronea valutazione e/o travisamento dei fatti e sviamento di potere – violazione del principio del giusto procedimento – violazione del principio di leale collaborazione, motivazione carente o comunque incongrua e perplessa ;
IV. Violazione di legge (art. 1 l. 28.1.1977, n. 10, come modificato dal D.P.R. 6.6.2001, n. 380; artt. 16 e 32 l. 6.8.1990, n. 223 e ss. mm., art. 23 l. 3.5.2004, n. 112, art. 86 e ss. d. lgs. 259/2003, d. lgs. 177/2005, artt. 41 e 97 Cost.). Contraddittorietà ed erronea valutazione e/o travisamento dei fatti, ingiustizia, difetto d’istruttoria, travisamento dei fatti e sviamento di potere – violazione del principio del giusto procedimento – violazione del principio di leale collaborazione, motivazione carente o comunque incongrua e perplessa ;
V. Violazione di legge (l. 15.3.1997, n. 59; Titolo III del d. lgs. 31.3.1998, n. 112; l. 31.7.1997, n. 249; l.r. 6.8.1999, n. 14; l. 22.2.2001, n. 36, avuto riguardo ai criteri regolanti la ripartizione di competenze tra Stato ed enti locali in materia ambientale, nonché al principio di uniformità della disciplina nel settore dell’inquinamento da onde elettromagnetiche) ;
VI. Eccesso di potere nelle figure sintomatiche di travisamento dei fatti per difetto ed errore sui presupposti; difetto d’istruttoria; sviamento di potere; contraddittorietà dell’azione amministrativa .
Interviene in giudizio -OMISSIS-., anch’essa destinataria del provvedimento impugnato, sostenendo la fondatezza del gravame.
Il Comune di Rocca di Papa e la Regione LA, seppur ritualmente intimati, non si sono costituite in giudizio.
Con memoria di mera forma, resiste al ricorso il Ministero dello Sviluppo Economico.
Formulato avviso, ai sensi dell’art. 73, comma 3, c.p.a., di un possibile profilo d’inammissibilità del ricorso, all’udienza straordinaria del 16 maggio 2025, svolta in modalità telematica ai sensi dell’art. 87, comma 4 bis c.p.a., la causa è stata posta in decisione.
DIRITTO
Il ricorso è inammissibile.
Secondo condiviso orientamento giurisprudenziale, “ Il verbale di accertamento della inottemperanza all’ordinanza di demolizione ha valore di atto endoprocedimentale, strumentale alle successive determinazioni dell’ente comunale, ed ha efficacia meramente dichiarativa delle operazioni effettuate dalla Polizia Municipale, alla quale non è attribuita la competenza all’adozione di atti di amministrazione attiva, all’uopo occorrendo che la competente autorità amministrativa faccia proprio l’esito delle predette operazioni attraverso un formale atto di accertamento; ne discende che, in quanto tale, detto verbale non assume quella portata lesiva che sia in grado di attualizzare l’interesse alla tutela giurisdizionale, portata lesiva invece ravvisabile soltanto nell’atto formale di accertamento ex art. 31, comma 4, del d.P.R. n. 380/2001 con cui l’autorità amministrativa recepisce gli esiti dei sopralluoghi effettuati dalla Polizia Municipale e forma il titolo ricognitivo idoneo all’acquisizione gratuita dell’immobile al patrimonio comunale (cfr., Cons. Stato, sez. VI, 27 ottobre 2022, n. 9150) ” (Consiglio di Stato sez. III, 4 novembre 2024, n. 8769; nello stesso senso, ex multis , T.A.R. Roma, (LA) sez. II, 14 giugno 2024, n. 12074).
Ne consegue l’inammissibilità del ricorso proposto avverso il verbale impugnato per carenza d’interesse.
Le spese di lite possono essere compensate in ragione della natura formale della pronuncia.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il LA (Sezione Seconda Quater), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 16 maggio 2025 con l’intervento dei magistrati:
Claudia Lattanzi, Presidente FF
Francesco Elefante, Consigliere
Manuela Bucca, Referendario, Estensore
Da Assegnare Magistrato, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Manuela Bucca | Claudia Lattanzi |
IL SEGRETARIO