Sentenza 15 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lucca, sentenza 15/04/2025, n. 245 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lucca |
| Numero : | 245 |
| Data del deposito : | 15 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 707/2025 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI LUCCA
Il Tribunale di Lucca, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Gerardo Boragine Presidente estensore
Dott.ssa Michela Boi Giudice
Dott.ssa Maria Giulia D'Ettore Giudice riunito in camera di consiglio in data 2/4/2025, sentita la relazione del Presidente estensore, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa in epigrafe indicata promossa con ricorso ex art. 473-bis.51 cod. proc. civ. depositato in data 13/2/2025 da
(C.F. ) Parte_1 C.F._1
e
(C.F. Parte_2 C.F._2 entrambi rappresentati e difesi dall'Avvocato GIOIA GIANNINI ed elettivamente domiciliati presso lo studio dello stesso in Pietrasanta (LU), via Aurelia Sud n. 23, giusta procura in atti con l'intervento del Pubblico Ministero avente ad oggetto: separazione su domanda congiunta con le conclusioni congiunte di seguito testualmente riportate:
«- I ivranno separati, libero ciascuno di stabilire la residenza ove meglio creda, con obbligo Per_1 reciproco di comunicare eventuali mutamenti di residenza o domicilio.
- Il è pensionato e percepisce assegno mensile INPS di circa € 850,00 Persona_2 mensili;
la Signora è priva di occupazione lavorativa e attualmente non ha entrate Parte_1 reddituali né pensionistiche.
Si producono le ultime tre dichiarazioni dei redditi 2022-2023-2024 di (docc. 5-6- Parte_2
7); dichiarazione sostitutiva a firma attestante l'inesistenza redditi e quindi di Parte_1 presentate dichiarazioni fiscali nel triennio 2022-2024 di riferimento (doc. 8).
- La Signora è titolare dei diritti di proprietà esclusiva per l'intero 1/1 del bene Parte_1 immobile già adibito a casa coniugale sito in Via San Genesio a Seravezza - Piano Terra e Piano
1
Il Signor è titolare dei diritti di proprietà esclusiva per l'intero 1/1 di bene immobile Parte_2 ad uso civile abitazione sito in Via San Genesio a Seravezza - Piano secondo - distinto a NCEU
Comune di Seravezza al Foglio 26 Particella 58 Sub 2, Cat. A/4, vani 6, superficie 133 mq;
è inoltre proprietario per quota di 3/8 su altro immobile ad uso civile abitazione sito in Comune di Stazzema
Via Cerro distinto a NCEU Comune Stazzema al foglio 64 particella 443 Sub. 1, Cat. A4, superficie
95 mq;
è infine titolare di quote di proprietà indivisa su svariati appezzamenti di terreno siti nei
Comuni di Seravezza e Stazzema privi di rilevanza economica (v. visura catastale allegata, doc. 10).
- Come da libretti di circolazione che si allegano (doc. 11-12), i coniugi sono proprietari esclusivi degli autoveicoli loro rispettivamente intestati e in loro utilizzo: proprietaria Fiat Parte_1
Panda TG DY353EF, proprietario del veicolo trasporto cose Renault FLA Trafic Parte_2
TG ET843FG.
- La figlia dei ricorrenti, è maggiorenne ed economicamente autosufficiente. Persona_3
- Poiché la moglie non ha redditi e versa in stato di incolpevole bisogno economico, ed essendo d'altro canto impossibilitato a sostenerla finanziariamente a causa delle sue limitatissime entrate reddituali pensionistiche di mera sussistenza di appena circa € 850,00 mensili, a fini perequativi la già casa coniugale di Via San Genesio 84/D a Seravezza viene assegnata in utilizzo esclusivo alla
Signora che ne è proprietaria come anzidetto e da prodotta visura catastale. Parte_1
Il marito provvederà quindi a lasciare la casa coniugale per trasferire altrove la propria residenza e il relativo suo stato di famiglia.
- Per le esposte ragioni ostative legate alla incapacità economico contributiva del Signor Pt_2
l'assegnataria della casa coniugale signora dichiara di rinunciare ad assegno di Pt_1 mantenimento a carico del marito;
analoga espressa rinuncia ad assegno contributivo di mantenimento viene formulata dal marito nei confronti della moglie.
- I coniugi dichiarano di avere già ripartito tra loro di comune accordo beni personali di ognuno e i regali di nozze, di non avere beni mobili o immobili cointestati tra loro e di non avere conti correnti o depositi bancari o investimenti finanziari comuni che necessitino di divisione, ragion per cui nulla hanno da pretendere reciprocamente al riguardo».
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 473-bis.51 cod. proc. civ., personalmente sottoscritto, i coniugi - premesso di avere contratto matrimonio in Seravezza (LU) il 27/7/2017, dal quale è nata la figlia (nata il Persona_4
20/5/1987), maggiorenne ed economicamente autosufficiente - hanno congiuntamente richiesto di ottenere la pronuncia di separazione personale alle condizioni dai medesimi concordate ed in epigrafe trascritte.
Le parti, inoltre, hanno chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, contenenti le istanze e conclusioni congiunte.
Il decreto di fissazione dell'udienza di comparizione dei coniugi è stato comunicato al Pubblico Ministero per gli adempimenti prescritti dall'art. 473-bis.51, comma 3, cod. proc. civ. Con successive note scritte, depositate in sostituzione dell'udienza, i coniugi hanno confermato integralmente le condizioni di cui al ricorso congiunto.
Nel merito, osserva il Collegio che, emergendo dal tenore del ricorso la sussistenza del requisito della intollerabilità della prosecuzione della convivenza, la domanda diretta ad ottenere la pronuncia di separazione personale merita di essere accolta, sussistendone i presupposti ex art. 151 cod. civ.
2 Il Tribunale, preso atto dell'accordo intervenuto tra le parti ed osservato che le condizioni congiuntamente rassegnate sono legittime e non contrarie alla legge e sono, altresì, conformi all'interesse dei coniugi e della figlia, maggiorenne ed economicamente autosufficiente, ritiene che le stesse possano essere recepite, nulla ostando al loro integrale accoglimento.
La domanda congiunta dei coniugi può, pertanto, essere recepita, non sussistendo motivi per disattendere la volontà delle parti.
In ragione delle conclusioni congiuntamente formulate, si giustifica l'integrale compensazione delle spese di lite.
P. Q. M.
Il Tribunale di Lucca, definitivamente pronunciando, così provvede:
a) PRONUNCIA la separazione personale dei coniugi e Parte_1 Parte_2 uniti in matrimonio in Seravezza (LU) in data 27/7/2017, debitamente trascritto nel
[...]
Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di Seravezza (LU) all'Atto Numero 19, Parte I,
Ufficio 1, dell'Anno 2017, autorizzandoli a vivere separati, ciascuno libero di fissare la residenza ove riterrà più opportuno, pur sempre con l'obbligo del reciproco rispetto;
b) PRENDE ATTO degli accordi intervenuti tra le parti e provvede in conformità alle condizioni dalle medesime congiuntamente rassegnate, da intendersi qui integralmente richiamate e trascritte;
c) DICHIARA interamente compensate le spese di lite;
d) MANDA alla Cancelleria di trasmettere copia autentica della presente sentenza all'Ufficiale di
Stato Civile del Comune di Seravezza (LU) per le prescritte annotazioni e le consequenziali ulteriori incombenze.
Così deciso in Lucca, il 2/4/2025.
Il Presidente estensore
Gerardo Boragine
Si dispone che, ai sensi dell'art. 52, comma 2, D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (Codice della privacy), in caso di utilizzazione della presente sentenza in qualsiasi forma, sia omessa l'indicazione delle generalità e degli altri dati identificativi delle parti.
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